DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

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2 Liti che possono essere definite Art. 39, c. 12, D.L , n. 98 quelle in cui è parte l'agenzia delle entrate (sono escluse le controversie in materia di tributi locali e di contribuzioni previdenziali); di valore non superiore a 20 mila euro; pendenti il 1 maggio 2011 (a tale data è sufficiente che risulti presentato il ricorso, ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. 546/1992, anche se, a detta data, non era stato eseguito il deposito presso la Commissione tributaria adita, se non era ancora decorso il termine di trenta giorni (cosiddetta costituzione in giudizio ). Attenzione: il passaggio in giudicato di una pronuncia divenuta definitiva nel periodo compreso tra il ed il , preclude la possibilità di definire la controversia; la sospensione dei termini impedisce, fino al , il passaggio in giudicato delle decisioni i cui termini di impugnativa erano ancora pendenti al

3 Definibili le liti pendenti dinanzi a: Art. 39, c. 12, D.L , n. 98 Commissioni tributarie Commissioni tributarie di 1 e 2 grado di Trento e Bolzano Commissione Tributaria Centrale Giudice ordinario Corte di Cassazione Per liti aventi ad oggetto: avvisi di accertamento; provvedimenti di irrogazione delle sanzioni; ogni altro atto di imposizione. Se alla data del 1 maggio 2011: è stato proposto l atto introduttivo del giudizio; è intervenuta una pronuncia dell organo giurisdizionale e non sono ancora decorsi i termini per impugnare la stessa; è pendente a seguito di rinvio; l atto introduttivo è stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. 3

4 Liti escluse -> quelle riguardanti Circ. Ag. entrate 48/2011 controversie inerenti al recupero di aiuti di Stato illegittimi diniego o revoca di agevolazioni, escluso il caso in cui l Agenzia delle entrate contestualmente ha accertato e richiesto anche il tributo o il maggiore tributo e/o ha irrogato le relative sanzioni rifiuto relativo a rimborso di tributi (espresso o tacito) avvisi di liquidazione, ingiunzioni e ruoli, esclusa l ipotesi in cui l atto oggetto del contendere assolve anche ad una funzione impositiva omessi versamenti di tributi, in merito alle cartelle di pagamento emesse ex artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 633/1972 se sono solo funzione di riscossione (definibili, invece, le cartelle di pagamento che assolvono anche alla funzione di provvedimento impositivo) precedenti definizioni agevolate. 4

5 Limite ammontare liti definibili Aspetti procedurali Possono essere definite solamente le liti fiscali di valore non superiore a euro ,00, con espressa esclusione di quelle senza un valore definibile. Individuazione valore della lite ammontare imposta oggetto di contestazione in 1 grado, al netto di interessi, indennità di mora, sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento La definizione riguarda il contenuto di ogni singola controversia, per cui non è consentita la definizione parziale, riguardante una sola parte della materia del contendere, risultante dall atto introduttivo del giudizio. eventuali sanzioni, nell ipotesi in cui l irrogazione non risulta collegata al tributo 5

6 Valore della lite - regole Aspetti procedurali il valore della lite deve essere individuato in relazione a ciascun atto introduttivo del giudizio per calcolare il valore della lite si deve tenere in considerazione tutti i tributi oggetto della contestazione (comprese addizionali e Irap) se una lite riguarda rapporti definibili e non definibili sussiste la possibilità di definire in maniera parziale la lite, escludendo, conseguentemente, i tributi e le sanzioni non definibili e, quindi, indipendentemente: dai tributi presenti nell atto introduttivo del giudizio; e: dal numero dei contribuenti o soggetti interessati. 6

7 Valore della lite - precisazione Aspetti procedurali il tributo rilevante ai fini della determinazione del valore della lite è solo quello riferibile all atto o a quella parte dell atto che, alla data di presentazione della domanda di definizione, costituisce ancora oggetto di controversia, in quanto non coperto da giudicato (circ. 48/E/2011, pag. 33). In particolare, in caso di giudicato interno formatosi anteriormente alla data della presentazione della domanda, il valore della lite deve essere individuato tenendo conto del tributo e/o delle sanzioni non collegate al tributo limitatamente alla parte ancora in contestazione e non coperta da giudicato. Analoga situazione in caso di annullamento parziale dell atto in contestazione in via di autotutela. In particolare, se in pendenza di lite l Agenzia delle entrate ha annullato parzialmente il provvedimento impugnato, il contribuente può definire la controversia ancora pendente limitatamente alla residua parte della pretesa erariale non interessata dal provvedimento di annullamento dell Ufficio. 7

8 Somme da corrispondere Aspetti procedurali valore lite inferiore o pari a euro 2.000,00 euro 150,00 valore lite superiore a euro 2.000,00, in presenza di soccombenza nell ultima o dell unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito o sull ammissibilità dell atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione da parte dell Agenzia delle entrate da parte del contribuente valore lite superiore a euro 2.000,00 e alla data di presentazione della domanda di definizione, la lite risulta pendente ancora al primo grado di giudizio e, quindi, senza alcuna pronuncia 10% valore della lite 50% valore della lite 30% valore della lite 8

9 Somme da corrispondere in caso di soccombenza parziale Aspetti procedurali La soccombenza viene determinata dal raffronto tra quanto richiesto e quanto deciso dall'organo giurisdizionale adito. Pertanto, si ha: soccombenza integrale di una parte processuale, quando nessuna delle domande viene accolta dal giudice; soccombenza parziale di una parte processuale, quando, con l'ultima o unica pronuncia resa alla data di presentazione della domanda di definizione, la parte processuale non ottiene l'integrale accoglimento delle proprie richieste. Somme dovute sulla quota parte del valore della lite in cui risulta soccombente il contribuente sulla quota parte del valore della lite in cui risulta soccombente l Agenzia delle entrate 50% di tale valore 10% di tale valore 9

10 Errore scusabile Aspetti procedurali Nell ipotesi di corresponsione di una somma inferiore a quanto dovuto ai fini della definizione agevolata, si ritiene opportuno puntualizzare che se l errore è scusabile, sussiste la possibilità di provvedere alla regolarizzazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell Ufficio, tenendo, in ogni caso, presente che la mancata regolarizzazione determina l inefficacia della definizione (successivo diniego da parte dell Ufficio). La presenza di un «errore scusabile» si deve ritenere fondata se il contribuente ha osservato una normale diligenza nell individuazione del valore della lite e degli importi dovuti o se lo stesso sia stato causato dall esistenza di condizioni di obiettiva incertezza o di complessità di determinazione. L entità dovuta per la regolarizzazione, maggiorata degli interessi legali dal 1 dicembre 2011, deve essere corrisposta con modello F24 con elementi identificativi (esclusa compensazione). 10

11 Versamento somme dovute Aspetti procedurali per ciascuna lite fiscale, considerata autonoma, deve essere eseguito entro il 30 novembre 2011 un versamento separato, in unica soluzione, tenendo in considerazione che non è consentita la compensazione di cui all art. 17 D.Lgs. 241/1997 Il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti deve risultare posto in essere mediante versamento con il modello F24-Versamenti con elementi identificativi Attenzione: dalle somme dovute per la definizione delle liti si può procedere a scomputare i pagamenti eseguiti prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio (non possono essere computati i tributi, gli interessi, le indennità di mora e le sanzioni divenuti definitivi). 11

12 Compilazione modello F24 Aspetti procedurali Codice tributo = 8082 Campo codice ufficio Campo tipo Campo elementi identificativi Campo anno di riferimento Sezione contribuente = = = = = Codice Direzione provinciale o regionale dell Agenzia delle entrate competente parte nel giudizio Carattere R Sigla DLF (= definizioni liti fiscali) Anno d imposta cui si riferisce l atto impugnato (AAAA) Codice fiscale del proponente l atto introduttivo del giudizio in primo grado, mentre se si tratta di soggetto diverso nel campo Codice fiscale, quello del soggetto che effettua il versamento e nel campo Codice fiscale del coobbligato, quello del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio e, al campo codice identificativo, il codice

13 Caso 1 definizione lite pendente presso Commissione Tributaria Provinciale contro avviso di accertamento Ires e Irap Importi oggetto di contestazione Ires ,00 Irap Sanzioni relative a Ires/Irap 7.000, ,00 Ires ,00 Valore della lite Irap 7.000,00 Totale ,00 Si rende dovuto il 30% del valore della lite. % dovuta 30% Totale dovuto 5.700,00 Il valore della lite definibile è maggiore di euro

14 Caso 2 definizione lite pendente presso Commissione Tributaria Regionale contro avviso di accertamento Irpef 1 gr. Importi contestati Irpef 1.500,00 Sanzioni Irpef 600,00 2 gr. Importi contestati Irpef Sanzioni Irpef La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale riduce gli importi del 50%. 750,00 300,00 Valore della lite Irpef 1.500,00 Totale 1.500,00 Il valore della lite definibile è inferiore a euro 2.000,00. Si deve versare la somma forfettaria di 150,00. 14

15 Caso 3 definizione lite pendente presso Commissione Tributaria Regionale contro avviso di accertamento Irpef e irrogazione di sanzioni non collegate all Irpef 1 gr. 2 gr. Importi contestati Importi contestati Irpef ,00 Sanzioni 5.000,00 La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale riduce gli importi del 50%. Irpef 5.000,00 Sanzioni 2.500,00 Irpef Sanzioni , ,00 V Non collegate al tributo Valore della lite Totale ,00 Importi annullati dalla sentenza 5.000,00 x 10% = 500,00 Importi confermati dalla sentenza 5.000,00 x 50% = 2.500,00 Ammontare dovuto 3.000,00 15

16 Il problema delle perdite Art. 39, c. 12, D.L , n. 98 Sono definibili le liti originate dall impugnazione di un atto di accertamento con cui si è proceduto alla rettifica di una perdita. Per la verifica del limite di valore e per la determinazione dell importo dovuto per la definizione si deve distinguere il caso in cui il contribuente intende: definire la lite, ma non affrancare la perdita, nel qual caso il valore della lite è dato dalla maggiore imposta accertata, o, in mancanza di imposta, dalle sanzioni irrogate; definire la lite ed affrancare la perdita, nel qual caso il valore della lite: se a seguito della rettifica delle perdite, risulta un imponibile o, comunque, delle imposte dovute, si ottiene sommando alle maggiori imposte accertate anche l imposta virtuale commisurata all ammontare delle perdite in contestazione; se la rettifica delle perdite non ha comportato accertamento di imposte, viene determinato sulla base della sola imposta virtuale che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo d imposta oggetto di accertamento all importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata. 16

17 Il problema delle perdite Art. 39, c. 12, D.L , n. 98 Esempio evidenziato nella circolare dell Agenzia delle entrate n. 48/E/2011 Una Spa, per l anno d imposta 2007, ha dichiarato ai fini Ires una perdita di euro, computata interamente in diminuzione del reddito complessivo dell anno successivo, anch esso, per semplicità, pari a euro. Pertanto, il reddito dichiarato per l anno 2008 diviene pari a 0. A seguito di avviso di accertamento notificato ai fini Ires per l anno d imposta 2007, la perdita di tale periodo viene completamente disconosciuta. E per l anno d imposta successivo (2008) viene notificato avviso di accertamento, col quale viene recuperata la perdita generata nel 2007 e computata in diminuzione nel periodo d imposta 2008 e viene, inoltre, rideterminato il reddito complessivo per effetto del recupero a tassazione di maggiori ricavi (ad esempio pari a euro). Il reddito accertato è, pertanto, pari a euro ( euro derivanti dalla rettifica della perdita dichiarata per il 2007 più euro per effetto della rettifica dei ricavi). Tali atti vengono integralmente impugnati e la lite pende alla data del 1 maggio 2011 in Commissione tributaria provinciale. 17

18 Il problema delle perdite Art. 39, c. 12, D.L , n. 98 Esempio evidenziato nella circolare dell Agenzia delle entrate n. 48/E/2011 Anno d imposta 2007 Anno d imposta 2008 Dichiarazione Accertamento Perdita Reddito imponibile Definizione lite pendente per il 2007: valore della lite pari all imposta virtuale calcolata sulla perdita azzerata per effetto della rettifica -> x 33% = euro; costo della definizione per le liti pendenti in primo grado (se non è ancora intervenuta alcuna pronuncia) -> euro x 30% = euro. Il contribuente può affrancare l intera perdita dichiarata e computarla in diminuzione dell imponibile relativo all anno d imposta

19 Il problema delle perdite Art. 39, c. 12, D.L , n. 98 Esempio evidenziato nella circolare dell Agenzia delle entrate n. 48/E/2011 Anno d imposta 2007 Anno d imposta 2008 Dichiarazione Accertamento Perdita Reddito imponibile Definizione lite pendente per il 2007: valore della lite pari all imposta virtuale calcolata sulla perdita azzerata per effetto della rettifica -> x 33% = euro; costo della definizione per le liti pendenti in primo grado (se non è ancora intervenuta alcuna pronuncia) -> euro x 30% = euro. Il contribuente può affrancare l intera perdita dichiarata e computarla in diminuzione dell imponibile relativo all anno d imposta

20 Il problema delle perdite Art. 39, c. 12, D.L , n. 98 Esempio evidenziato nella circolare dell Agenzia delle entrate n. 48/E/2011 Anno d imposta 2008 Dichiarazione Accertamento Reddito imponibile Sussiste anche la possibilità di definire la lite pendente per il La controversia può, a questo punto, continuare per i maggiori ricavi recuperati a tassazione (nell esempio pari a euro) oppure essere definita commisurando il valore della lite all imposta corrispondente ai soli maggiori ricavi e cioè: valore della lite = imposta dovuta sui maggiori redditi accertati -> x 27,50% = euro; costo della definizione per le liti pendenti in primo grado (se non è ancora intervenuta alcuna pronuncia) -> euro x 30% = euro. 20

21 Il problema delle perdite Art. 39, c. 12, D.L , n. 98 Esempio evidenziato nella circolare dell Agenzia delle entrate n. 48/E/2011 Dichiarazione Accertamento Anno d imposta 2008 Reddito imponibile oppure, in alternativa, la società ha la possibilità di definire solamente la lite pendente per il 2008, nel qual caso non essendo definibile parzialmente la controversia, il valore della lite è pari all imposta relativa all intero maggior imponibile accertato e cioè: valore della lite = imposta dovuta sui maggiori redditi accertati -> x 27,50% = euro; costo della definizione per le liti pendenti in primo grado (se non è ancora intervenuta alcuna pronuncia) -> euro x 30% = euro. 21

22 Grazie per l attenzione prestata 22

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