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1 CIRCOLARE SERIE FISCALE N. 2/2014 SERIE IMMOBILIARE N. 2/2014 ALLA DIREZIONE GENERALE DI TUTTE LE ASSOCIATE Roma, 9 gennaio 2014 Oggetto: Novità alla disciplina fiscale del leasing dal 1 gennaio Commento Rif. Normativi: Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (GU n.302 del Supp.Ord.n. 87) (all.1) Rif. Assilea: Circolari Serie Fiscale n.36/2013; Auto n.1/2014; Fiscale n. 1/2014; Fiscale n.40/2013; Immobiliare n.9/2013. L art. 1, co. 162 e 163, della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) contiene importanti modifiche alla disciplina della deduzione dei canoni di leasing dal reddito d impresa e di lavoro autonomo, con decorrenza dai contratti sottoscritti a partire dal 1 gennaio In particolare, per le imprese (che non adottano i principi contabili internazionali IAS IFRS) e per i lavoratori autonomi si fissa la durata fiscale del leasing in 12 anni per gli immobili e in un periodo pari alla metà di un normale ammortamento per i beni strumentali (incluso il targato). Le novità sulla riduzione della durata fiscale riguardano anche il targato commerciale e industriale, mentre con riferimento alle autovetture, sono interessate quelle strumentali e quelle assegnate al dipendente; resta invece immutato il regime di deducibilità dei canoni relativi alle autovetture non strumentali che si continuano a dedurre in 4 anni. Le novità in commento devono essere coordinate con le modifiche a suo tempo apportate dal D.L. n. 16/2012, che in relazione ai contratti sottoscritti dal 29 aprile 2012 ha previsto un doppio binario tra durata del contratto, non più vincolata al periodo di deduzione fiscale, e vincolo temporale per la deduzione dei canoni, il cui periodo minimo è stato oggetto delle descritte modifiche ad opera della Legge di Stabilità Interessanti novità sono previste per i lavoratori autonomi, per i quali oltre ad applicarsi le modifiche previste per le imprese in relazione ai beni mobili, è stata ripristinata la deducibilità dei canoni di leasing relativi a immobili utilizzati per lo svolgimento dell attività professionale, preclusa invece nel caso di acquisto diretto. Per ragioni antielusive e di perequazione fiscale, con l art. 1 co.164, la Legge di Stabilità 2014 interviene a disciplinare il subentro del locatario nel contratto di leasing su immobile (anche da costruire) strumentale ai fini delle imposte d atto: dal 1 gennaio 2014 si sconta l'imposta di registro del 4% calcolata sul corrispettivo pattuito (tra nuovo e precedente utilizzatore) per il subentro nel contratto immobiliare aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. Nel rimandarvi alla lettura dell unito appunto, predisposto dalla competente struttura associativa, segnaliamo che le novità fiscali riguardanti il leasing saranno ampiamente illustrate nel corso del Leasing Forum dal titolo Il leasing come strumento per il rilancio del Paese: le opportunità fiscali per imprese e professionisti che avrà luogo il 29 gennaio p.v. presso l Hilton Milan (Via Galvani, 121 Milano), il cui programma è riportato nella Circolare Formazione/Leasing Forum n 18/2013 e disponibile sul sito internet Cordiali saluti. Il Direttore Generale Dott. Gianluca De Candia

2 Oggetto: Novità alla disciplina fiscale del leasing dal 1 gennaio Commento Premessa LA DEDUZIONE DEI CANONI DI LEASING FINANZIARIO DAL REDDITO D IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO Ambito temporale... 3 Ambito oggettivo... 4 Ambito soggettivo... 4 Imprese che adottano i principi contabili nazionali (NO IAS adopter)... 5 La disciplina del leasing per i lavoratori autonomi NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO SUL SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE STRUMENTALE Ambito e modalità di applicazione... 8 Effetti in capo all utilizzatore ai fini delle imposte dirette... 9 Caso esemplificativo... 9 Premessa Con un intervento di politica fiscale e di semplificazione, la Legge di Stabilità ha apportato alcune modifiche alla disciplina fiscale del leasing finanziario: 1. la riduzione della durata fiscale per imprese e per lavoratori autonomi; 2. l introduzione di un imposta di registro proporzionale sul subentro da parte di un nuovo utilizzatore nel contratto di leasing immobiliare strumentale; 3. l esenzione dell IPT su riscatto del leasing auto; 4. la soggettività passiva della TASI in capo all utilizzatore. Per quanto riguarda il terzo ed il quarto tema, gli stessi sono stati trattati nelle competenti circolari associative a cui rimandiamo per un approfondimento 2. Nel presente documento commenteremo le novità riguardanti la riduzione della durata fiscale per imprese e per lavoratori autonomi e l introduzione dell imposta di registro proporzionale sul subentro nei contratti di leasing immobiliare strumentale. 1 Art.1 commi da 162 a Cfr. Circolare Serie Auto n.1/2014; Serie Fiscale n. 1/2014; Circolare Serie Fiscale n. 40/2013; Serie Immobiliare n.9/

3 1. LA DEDUZIONE DEI CANONI DI LEASING FINANZIARIO DAL REDDITO D IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO L art.1, commi 162 e 163 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha modificato l art. 54, comma 2 e l art. 102, comma 7 del Tuir uniformando la disciplina riguardante la deduzione dei canoni di leasing finanziario dal reddito d impresa e di lavoro autonomo. Fino al 31 dicembre 2013, in caso di leasing finanziario la deducibilità dei canoni è stata correlata ad una "durata minima fiscale" non inferiore ai 2/3 del periodo d'ammortamento ordinario, mentre regole specifiche hanno riguardato i contratti di leasing immobiliare (18 anni) e del targato. A partire dal 1 gennaio 2014, con un intervento imperniato su un anticipazione dei tempi di ammortamento fiscale degli investimenti finanziati attraverso la formula del leasing, per le imprese e i lavoratori autonomi si fissa la durata minima fiscale del leasing finanziario in misura pari alla metà di un normale ammortamento per i beni mobili strumentali (impianti, macchinari, attrezzature) in relazione all'attività esercitata dall'utilizzatore e in 12 anni per gli immobili. a prescindere dal coefficiente di ammortamento applicabile. Tale novità fa seguito alla precedente modifica che ha interessato i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012 per i quali l art. 4 bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto che la durata minima fiscale non sia più ancorata al vincolo della durata contrattuale, pena l indeducibilità dei canoni in capo all utilizzatore, ma costituisca solo ed esclusivamente l arco temporale minimo entro il quale sia possibile dedurre i canoni di leasing. Mantenendo tale distinzione tra durata fiscale e durata contrattuale, il legislatore ha quindi ridotto ulteriormente l ambito temporale di deduzione dei canoni rendendo il leasing finanziario più conveniente dal punto di vista fiscale. A questo proposito, ricordiamo che il periodo di deducibilità va calcolato assumendo quale momento iniziale la data di decorrenza del contratto tipicamente coincidente con la consegna o collaudo del bene fino alla data prevista per l'esercizio del riscatto Ambito temporale Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio L eventuale novazione intervenuta successivamente al 1 gennaio 2014 di contratti, originariamente stipulati antecedentemente all entrata in vigore della legge di stabilità 2014, determina la cessazione dei medesimi e la stipula di un nuovo contratto di leasing finanziario che soggiace alla nuova disciplina. A tale riguardo, merita rilevare che, ai sensi dell articolo la novazione può essere oggettiva e soggettiva, fermo restando che in entrambi i casi è necessario il c.d. animus novandi, ossia la volontà di estinguere la obbligazione precedente e di sostituirla con una nuova. In tal senso la Corte di Cassazione ha chiarito che: - la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell art cod. civ., mentre non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all art cod. civ., e deve essere connotata non solo dall aliquid novi, ma anche dall animus novandi (inteso come manifestazione inequivoca dell intento novativo) e dalla causa novandi (intesa come interesse comune delle parti all effetto novativo) (Cass. Civ. Sez. III, 9 marzo 2010, n. 5665) 4 ; 3 1.L obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso 2. La volontà di estinguere l obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco. 4 Nella fattispecie in esame la C.S. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la sola variazione di misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non fossero di per sé indice della novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione o di modalità non rilevanti ai fini della configurabilità della stessa. 3

4 - l'effetto estintivo dell'obbligazione, proprio della novazione oggettiva [ ] presuppone che sia accertata la sussistenza dell'animus novandi, sicché la modifica dell'oggetto del contratto integra una novazione quando dà effettivamente luogo ad una nuova obbligazione incompatibile con il persistere di quella originaria e non anche quando le parti regolino modalità relative all'esecuzione dell'obbligazione preesistente senza alterarne l'oggetto o il titolo (Cass. Civ. Sez. Unite, 21 giugno 2005, n ). Con riferimento al leasing immobiliare, in tema di novazione i criteri per stabilire la trasformazione del bene originario in uno nuovo e diverso, comportante una novazione oggettiva del rapporto, possono essere ricondotti alla casistica prevista dal legislatore per definire gli interventi di recupero di cui all articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con dpr n. 380/2001; tale articolo 3 suddivide gli interventi edilizi in sei categorie, come di seguito definite: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi di manutenzione straordinaria; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo; d) interventi di ristrutturazione edilizia; e) interventi di nuova costruzione. Nel rimandare alla circolare Serie Fiscale, n. 33 del 2010 per la disamina puntuale di ciascuno degli interventi sopracitati, l Associazione è giunta alla conclusione che, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui alle lett. a) e b), non comportano novazione oggettiva, che invece può riscontrarsi in tutti gli altri casi di cui alle lett. c), d), e) ed f) Ambito oggettivo Le nuove regole interessano esclusivamente i contratti di locazione finanziaria caratterizzati dalla presenza dell opzione finale di acquisto in contratto 5. Rientrano nel campo di applicazione delle nuove regole anche i contratti di sale & lease back, intendendo per tali i contratti di locazione finanziaria di ritorno nei quali chi vende il bene lo riprende in locazione finanziaria Ambito soggettivo La nuova disciplina introdotta nel TUIR interessa: i lavoratori autonomi (art. 54, co.2); le imprese che adottano i principi contabili nazionali (art.102, co.7). Sono invece escluse le imprese che adottano i principi contabili internazionali (cd. IAS adopter); questi ultimi infatti devono rispettare la regola prevista all art.102 c.2 per i beni strumentali di proprietà (cfr. Circolare Agenzia delle entrate n.33/e del 10 luglio 2009) in quanto, applicando il principio contabile internazionale, iscrivono il bene nel proprio stato patrimoniale con conseguente ammortamento civilistico e ripartizione del canone di finance lease tra quota interessi (gli oneri finanziari da sostenersi lungo la durata del contratto) e quota capitale (come rimborso del capitale a riduzione del debito verso la società di leasing). 5 cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate 175/

5 1.4. Imprese che adottano i principi contabili nazionali (NO IAS adopter) La disciplina di cui all art.102 c.7 del TUIR si applica solo alle imprese utilizzatrici che, non applicando i principi contabili internazionali (e quindi lo IAS 17 per le operazioni di leasing), contabilizzano l operazione di locazione finanziaria (con l opzione finale di acquisto in contratto) iscrivendo alla voce B, n.8 del conto economico i canoni di competenza dell esercizio. Finora, in caso di leasing finanziario avente ad oggetto beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature, etc.), la deducibilità dei canoni era consentita in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo d'ammortamento ordinario, a prescindere dalla durata contrattuale, mentre i canoni relativi a contratti di leasing immobiliare erano deducibili in un periodo ricompreso tra gli 11 ed i 18 anni, in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice. Gli autoveicoli diversi da quelli utilizzati come strumentali all attività propria dell impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti erano invece deducibili con le stesse tempistiche del processo di ammortamento. La legge di stabilità ripristina un regime fiscale decisamente più favorevole per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2014, stabilendo la deducibilità dei canoni in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili e non inferiore a 12 anni per gli immobili. Per questi ultimi, pertanto, la tempistica nella deducibilità dei canoni prescinde dal settore di attività in cui opera l impresa utilizzatrice; per un confronto tra vecchia e nuova durata fiscale nell immobiliare sulla base dell attività esercitata dall'impresa utilizzatrice, alleghiamo l unito prospetto (in all.2)*. Resta invariato il periodo di deducibilità degli autoveicoli non strumentali (e non assegnati ai dipendenti). Di seguito, un confronto tra vecchie e nuove regole Come in precedenza evidenziato, per effetto dell art. 4-bis del DL 16/2012, la deduzione dei canoni di leasing è indipendente dalla durata del contratto. 6 Deducibilità 100% dei costi senza limiti di soglia. 7 Deducibilità 70% dei costi senza limiti di soglia. 8 Deducibilità 20% dei costi con soglia max. di ovvero 80% con soglia max. di in caso di agente o rappresentante di commercio. 5

6 Le modifiche al regime di deducibilità dei canoni non hanno impatti in ambito Irap. Infatti, poiché l imponibile Irap si basa sulle risultanze del conto economico, l'intero canone imputato in bilancio secondo la durata effettiva del contratto, anche se inferiore alla durata fiscale, è integralmente deducibile (salvo lo scorporo degli interessi impliciti e della quota riferibile al terreno). La deducibilità del canone ai fini Irap va comunque depurata della quota interessi; l Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali la quota interessi va determinata con i criteri forfettari previsti dal dm del 24 aprile 1988 (benché abrogato) 9. Per il calcolo della quota di interessi passivi di competenza del singolo periodo di imposta deve essere utilizzata la seguente formula: Quota interessi indeducibili = (A - B) * (C : D) dove: A= Sommatoria di tutti i Canoni di Leasing (inclusi eventuali canoni anticipati); B= Costo d'acquisto sostenuto dalla Società di Leasing (al netto del prezzo di opzione di acquisto finale); C= Giorni di competenza del periodo di imposta; D= Totale giorni di durata del contratto di leasing. Gli interessi così determinati risulteranno indeducibili ai fini Irap e deducibili nei limiti previsti dall art. 96 del Tuir ai fini Ires. Precisiamo che la quota interessi andrà determinata in maniera diversificata ai fini Ires ed Irap: - ai fini delle imposte sui redditi, gli interessi andranno spalmati in maniera lineare lungo la durata fiscale (ad es. nel leasing immobiliare 12), 9 Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 13 marzo 2009 n.8/e esigenze di semplificazione portano a ritenere che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, debbano continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfettaria degli interessi impliciti dettato, ai fini dell IRAP, dall articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile

7 - ai fini Irap in funzione della durata contrattuale (che potrà essere diversa rispetto a quella minima fiscale). Ai fini dell individuazione della quota del terreno per lo scorporo (in caso di leasing immobiliare), la metodologia forfettaria prevista dal dm 24 aprile 1998 si applica anche per la determinazione della quota di canone riferibile al terreno La disciplina del leasing per i lavoratori autonomi Mentre nessuna modifica è intervenuta per quanto riguarda la deduzione dei canoni di leasing afferenti beni strumentali mobiliari e targati, l'articolo 1, commi 162 e 163, della legge di stabilità 2014 introduce un importante novità in materia di deducibilità dei canoni di leasing immobiliare strumentale per i titolari di reddito di lavoro autonomo, applicabile ai contratti stipulati dal 1 gennaio La portata innovativa della disposizione recata dall art.54, comma 2, del TUIR è duplice: - da un lato, reintroduce la possibilità, per il professionista, di dedurre i canoni di leasing relativi a immobili strumentali (finora limitata soltanto ai contratti stipulati nel triennio 2007/2009); - dall'altro, riduce il periodo minimo entro il quale tale deduzione si potrà realizzare passando da 15 a 12 anni, in analogia a quanto previsto per le imprese. La deducibilità dei canoni di leasing immobiliare per i professionisti, disciplinata dall'articolo 54 del Tuir, era stata introdotta per la prima volta dalla Finanziaria 2007 ma, per effetto di una disposizione transitoria (articolo 1, comma 335, della legge 296/2006), era riconosciuta ai soli contratti stipulati dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre Per i contratti di leasing immobiliare stipulati dal 1 gennaio 2010 vigeva dunque un regime di indeducibilità assoluta dei relativi canoni. Il Dl 16/2012 è intervenuto sull'articolo 54 del TUIR e ha modificato le condizioni di deducibilità dei canoni (eliminando il requisito della durata minima anche per i professionisti), senza tuttavia abrogare espressamente la disposizione transitoria. A tal proposito, in assenza di un abrogazione espressa e stante l assenza di una previsione di gettito per l erario indicata nella relazione tecnica al provvedimento, con la circolare n.17/e/2013 l Agenzia delle Entrate aveva interpretato le modifiche normative come una conferma dell'indeducibilità dal reddito di lavoro autonomo dei canoni di leasing immobiliare relativi ai contratti stipulati dal Oggi, pur in assenza di un'abrogazione espressa della disciplina transitoria del 2006, è lo stesso tenore letterale della norma (confermato dalla relazione tecnica) a rendere chiara l'intenzione del legislatore di garantire, a partire dai contratti stipulati dal 2014, la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare anche per i professionisti. Resta ferma la condizione per la piena deducibilità dei canoni rappresentata dalla strumentalità del bene: in caso di utilizzo promiscuo dell'immobile (in parte per finalità professionali, in parte per scopi personali), la deducibilità sarà consentita nella misura del 50 per cento. Ricordiamo che dal valore del canone dovrà essere scorporata in quanto indeducibile la quota attribuibile (forfettariamente determinata nella misura del 20%) al valore del terreno su cui insiste l'immobile così come previsto all'articolo 36, comma 7, del Dl 223/2006. Rimane invece immutato il regime di piena indeducibilità degli ammortamenti e della rendita catastale in caso di acquisto diretto di un immobile strumentale per i professionisti e i lavoratori autonomi. 7

8 Di seguito, un confronto tra vecchie e nuove regole NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO SUL SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE STRUMENTALE 2.1. Ambito e modalità di applicazione Dal punto di vista civilistico la cessione del contratto di leasing dà luogo ad una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, determinando il subentro di un soggetto (il cessionario) nella posizione giuridica, attiva e passiva, dell originario contraente (l utilizzatore). Per ragioni antielusive e di perequazione fiscale, il legislatore fiscale è intervenuto a disciplinare il subentro nel contratto di leasing su immobile (anche da costruire) strumentale ai fini delle imposte d atto: un evento trasversale nel leasing immobiliare che avviene tendenzialmente negli ultimi anni del contratto in cui il nuovo utilizzatore (cessionario), mediante l'assunzione dell'opzione di riscatto, intende finalizzare l acquisto dell'immobile oggetto del contratto di leasing e non il godimento dello stesso in vigenza del contratto. Dal 1 gennaio 2014 si sconta l'imposta di registro del 4% calcolata sul corrispettivo pattuito (tra nuovo e precedente utilizzatore) per il subentro nel contratto immobiliare aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto 12. Tale previsione è in linea con la prassi consolidata di determinare il corrispettivo per la cessione del contratto quale differenza tra il valore normale attribuito dalle parti all'immobile e l'ammontare della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto finale; il cessionario (nuovo utilizzatore) si accolla l'onere del pagamento dei canoni residui di leasing e del prezzo di riscatto finale. Con l inserimento del nuovo art. 8-bis della tariffa e intervenendo sull art.40 comma 1 bis del Testo Unico del Registro, in deroga al principio di alternatività IVA-registro, il legislatore ha previsto l applicazione dell imposta di registro proporzionale alle suindicate cessioni di contratto che, ai fini IVA, sono ricondotte alla disposizione recata dall'articolo 3, comma 2, numero 5, D.P.R. n. 633 del Deducibilità 100% dei costi senza limiti di soglia. 11 Deducibilità 20% dei costi con soglia max di ovvero 80% con soglia max. di in caso di agente o rappresentante di commercio. 12 Cfr. Nota I al nuovo art.8 bis del dpr 26 aprile 1986, n. 131; Per le cessioni di cui al comma 1 l imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. 8

9 L introduzione dell obbligo di registrazione dell atto di cessione avrebbe anche il vantaggio di far emergere il maggior reddito imponibile in capo al cedente (utilizzatore originario) a fronte del subentro nel contratto da parte del nuovo utilizzatore (cessionario). Nessun adempimento e formalità sono previsti in capo alla società di leasing. Precisiamo che gli immobili strumentali vanno individuati in funzione della categoria catastale di appartenenza, essendo tali le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali B, C, D, E e nella categoria A Effetti in capo all utilizzatore ai fini delle imposte dirette Nel precisare che la novella introdotta dall art.1 comma 164 della Legge di stabilità 2014 interessa esclusivamente gli utilizzatori a titolo di leasing per le cessioni dei contratti di leasing immobiliari strumentali effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2014, evidenziamo che la nuova imposta di registro esplicherà i suoi effetti anche sotto il profilo delle imposte dirette. Per il nuovo utilizzatore l'imposta dovrebbe rappresentare un onere accessorio rispetto al contratto di leasing, da ripartirsi contabilmente in funzione della durata residua del contratto, con (speculare) riconoscimento fiscale. Un'interpretazione alternativa comporterebbe invece la totale sospensione (contabile e fiscale) dell'imposta di registro fino alla scadenza del contratto di leasing e all'eventuale esercizio del riscatto. Il costo dell'imposta andrebbe così aggiunto al valore dell'immobile che l'utilizzatore iscriverà nell'attivo patrimoniale al momento del riscatto, andando a formare unitamente al prezzo di riscatto la base da prendere a riferimento ai fini dell'ammortamento, anche in chiave fiscale. Terza e ultima ipotesi possibile, invece, è quella dell'imputazione integrale del registro al conto economico e la sua deducibilità per cassa in base all'articolo 99 Tuir. Tuttavia, stante quanto indicato nella relazione tecnica alla Legge di stabilità, riteniamo applicabile la prima soluzione Caso esemplificativo Di seguito è illustrato un caso esemplificativo riguardante il subentro in un contratto di leasing immobiliare strumentale. Durata contratto Costo sostenuto dalla società di leasing Maxicanone 10 % Prezzo di riscatto 5% 12 anni Euro Tasso leasing 5,5% Canone periodico mensile 835 Euro Al termine del 9 anno del contratto di leasing, l impresa utilizzatrice X si accorda con la società Y, previo consenso da parte della società di leasing, per cedere il proprio contratto di locazione finanziaria. Il corrispettivo convenuto tra le parti per la cessione/subentro del contratto ammonta ad più IVA; la società cessionaria (no IAS adopter 14 ) si accolla altresì l'onere del pagamento dei canoni periodici a partire dal decimo anno (3 annualità residue). Secondo le indicazioni fornite dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n.212/e dell 8 agosto 2007, il corrispettivo deve essere così ripartito dall impresa Y (nuovo utilizzatore): 13 Cfr. circolare Agenzia delle entrate n.22/e/ La società redige il bilancio in forma abbreviata, rilevando le operazioni di locazioni finanziaria secondo il metodo patrimoniale, con l'imputazione a conto economico dei canoni nel rispetto della competenza temporale. 9

10 - quota pagata a fronte del godimento del bene (onere pluriennale da ripartirsi in funzione della residua durata del contratto); - quota pagata a fronte dell'opzione d'acquisto ("costo sospeso", fiscalmente deducibile con la procedura dell'ammortamento unitamente al prezzo di riscatto del bene medesimo). In primo luogo occorre determinare il costo sospeso pari al valore normale del bene al netto del debito residuo in linea capitale "accollato" dal cessionario 15 : Valore normale del bene Debito residuo <31.175> Anticipo del prezzo (=costo sospeso) Tale valore, costituente per il cessionario un costo sospeso, deve essere aggiunto al valore del bene che quest'ultimo iscriverà nell'attivo patrimoniale al momento del riscatto (5.000), andando a formare unitamente a quest'ultimo la base da prendere a riferimento ai fini dell'ammortamento: Prezzo di riscatto Anticipo del prezzo (=costo sospeso) Valore da iscrivere tra le attività materiali al riscatto L'eventuale surplus (pari alla differenza tra corrispettivo pagato e il costo sospeso del bene al momento della cessione) costituisce per l impresa Y cessionaria una spesa relativa a più esercizi deducibile nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio lungo la residua durata del contratto (ex articolo 108 TUIR): Corrispettivo cessione del contratto Anticipo del prezzo (=costo sospeso) <48.825> Diritto al godimento del bene (= onere pluriennale) Alla luce delle novità intervenute per effetto della Legge di Stabilità per il 2014, occorre determinare la base imponibile a cui applicare l imposta di registro dovuta per il subentro da parte della società Y. Pertanto: Prezzo di cessione Quota capitale canoni residui Prezzo al riscatto Base imponibile IMPOSTA REGISTRO (4%) L importo da corrispondere a titolo di imposta di registro rappresenta un costo deducibile in capo al cessionario (impresa Y) da ripartire lungo la durata residua contrattuale di 3 anni (1.216 x 3). 15 Il piano di ammortamento finanziario è desumibile utilizzando il modello di calcolo della convenienza fiscale leasing allegato alla Guida alle Novità fiscali per il leasing 2014 pubblicata dall ODCEC di Roma e Assilea. 10

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