REGIONE VENETO - PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
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1 REGIONE VENETO - PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI SCHEMA DI CONVENZIONE PER L ATTUAZIONE DEL PROGETTO UNITARIO N 23 DEL CAMPEGGIO VILLAGE CAMPING JOKER DI CUI AL PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 27/07/2013 Oggi.. del mese di.. dell anno, in Cavallino Treporti, nella Residenza Comunale sita in Piazza Papa Giovanni Paolo II, n Ca' Savio, Sono intervenuti: 1. il Signor.., nato a. il..., il quale interviene ed agisce nel presente atto, in rappresentanza del Comune di Cavallino Treporti, nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico, domiciliato per la carica presso questa Residenza comunale ed essendo autorizzato alla presente stipulazione in virtù dell atto del Sindaco n. 13 del 28/10/2010; e la Signora:, nata a., il, C.F..., la quale sarà successivamente designata nella presente convenzione con la denominazione di Soggetto Attuatore, in quanto rappresentante legale della società Village Camping Joker di Vedovato Mario & C sas con sede in via Fausta 318, CAP 30013, Cavallino- Treporti (VE), P.IVA , titolare del complesso ricettivo all aperto denominato Camping Joker sito in Cavallino-Treporti, in Via.., distinto al N.C.T. del Comune di Cavallino-Treporti, Foglio n mappali n. e foglio mappali e.. (oggi intestati al CT..) di catastali mq e reali stimati mq.., il quale sarà successivamente designato nella presente convenzione con la denominazione di Soggetto Attuatore. Pagina 1 di 8
2 PREMESSO CHE: - la Signora ha presentato al Comune di Cavallino Treporti con prot. n del.., in qualità di Soggetto Attuatore, il Progetto Unitario, come definito dalle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27/07/2013, per il Complesso ricettivo all aperto individuato dal suddetto Piano degli Interventi, denominato Campeggio Camping Joker ; - il Progetto Unitario è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del... con deliberazione n.., previo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata espresso in data 18/06/2015; - ai sensi dell art. 67 delle Norme Tecniche Operative del P.I., per dare attuazione al prefato Progetto Unitario è necessario procedere alla preventiva stipula della presente Convenzione relativamente: alla monetizzazione del costo di realizzazione degli accessi all arenile esistenti contraddistinti dal P.I. al n 28 e 29 (strada privata con accesso da via Fausta e Corso Italia) secondo quanto indicato nella relazione tecnica registrata al prot n 5543 del agli atti; alla monetizzazione della manutenzione ordinaria decennale ai sensi dell art. 67 delle NTO del P.I. vigente, degli stessi accessi a mare 28 e 29 per le aree di pertinenza, come descritto nella relazione tecnica suddetta; SI CONVIENE, senza riserva alcuna, tutto quanto segue tra il Soggetto Attuatore.., ed il Comune di Cavallino-Treporti, in adempimento alle prescrizioni di legge, al P.I. ed alle sue Norme Tecniche Operative, nonché agli indirizzi della deliberazione del Consiglio Comunale n 49 del 26/09/2007, che ha anche approvato lo schema della presente Convenzione: ART. 1 VALIDITA DELLE PREMESSE Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Pagina 2 di 8
3 ART. 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE Il Progetto Unitario individua, tra l altro, le opere di urbanizzazione, secondo quanto stabilito dal P.I. vigente. Il Soggetto Attuatore, con la stipula della presente Convenzione, considerato che gli accessi a mare 28 e 29 sono già realizzati, premesso e considerato quanto sopra il soggetto attuatore si impegna a monetizzare le opere in luogo della realizzazione. Le opere di urbanizzazione, di seguito sommariamente indicate e comunque meglio descritte nella relazione tecnica prot n 5543 del agli atti e allegata alla delibera di G.C n. del di approvazione del P.U. del complesso ricettivo all aperto denominato Camping Joker indicato in premessa, sono: a) Accesso al Mare 28; b) Accesso al Mare 29; ART. 3 - OBBLIGHI Il Soggetto Attuatore si obbliga per se stesso, per la Società qui rappresentata, per successori ed ogni avente causa ad osservare gli impegni assunti nella presente Convenzione e a rispettare nell attuazione le previsioni del Progetto Unitario approvato. Ai sensi dell art. 67, comma 5 delle N.T.O. del P.I. i singoli interventi saranno soggetti a Permesso di Costruire o a Denuncia di Inizio Attività (nei casi ammissibili) ed alle prescritte preventive autorizzazioni e nulla osta. Il Comune di Cavallino-Treporti e il soggetto attuatore si impegnano a garantire l uso pubblico degli accessi a mare n. 28 e 29. L importo relativo alla monetizzazione in luogo della realizzazione degli accessi a mare risulta pertanto come da calcolo seguente: - Accesso al Mare 28, superficie di pertinenza di 11,00x78,00 ml pari a 858 mq x 20,00 /mq pari a ; - Accesso al Mare 29, superficie di pertinenza di 208,00x5,00 ml pari a 1040 mq x 20,00 /mq pari a L importo relativo alla monetizzazione della manutenzione degli accessi a mare è il seguente: Pagina 3 di 8
4 - Accesso a mare n. 28, superficie di pertinenza di 11,00x78,00 ml pari a 858 mq x 2,40 /mq pari a 2.059,20/anno, per un totale di ,00; - Accesso a mare n. 29, superficie di pertinenza di 208,00x5,00 ml pari a mq x 2,40 /mq pari a 2.496,00/anno, per un totale di ,00; La monetizzazione della manutenzione sarà corrisposta con cadenza annuale. Il Soggetto Attuatore ha l obbligo di: - di prestare garanzia finanziaria per gli importi sopra riportati, per quanto riguarda il costo di realizzazione e di manutenzione degli accessi a mare, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione, per un totale di ,00; Le responsabilità conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo sono a carico del soggetto attuatore. ART. 4 - DURATA La presente Convenzione ha una durata di anni dieci dalla data di stipula. Nel caso in cui la scadenza della presente Convenzione sia diversa da quella di validità del Progetto Unitario, l eventuale scadenza anticipata del Progetto Unitario non comporta decadenza della presente Convenzione. ART. 5 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO UNITARIO Fatto salvo quanto indicato al precedente art. 2 per la presentazione dei progetti di urbanizzazione primaria, il termine per la presentazione dei permessi di costruire dei progetti relativi all attuazione del Progetto Unitario è di dieci anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale. I permessi di costruire relativi a tali progetti possono tuttavia essere rilasciati solo dopo la stipula della presente Convenzione. Trascorso il citato termine di dieci anni il Progetto Unitario scade per la parte non attuata. Rimangono validi i singoli titoli abilitativi degli interventi nel caso in cui a tale data i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d inizio, in analogia con quanto indicato all art. 15, comma 4, del DPR 380/01. Pagina 4 di 8
5 L approvazione da parte della Giunta Comunale di eventuali Varianti del Progetto Unitario, ammesse ai sensi dell art. 67, delle N.T.O. del P.I. non comporta l automatico rinnovo dei termini di validità dello stesso Progetto Unitario, ovvero il prolungamento temporale della sua validità. La Giunta Comunale ha comunque facoltà di concedere motivate proroghe temporali di validità del Progetto Unitario, comunque non superiori a complessivi ulteriori dieci anni, oltre i dieci anni di cui all originaria approvazione. In tali casi è automaticamente prorogata a pari termine anche la validità della presente Convenzione, già fin d ora accettata dal contraente Soggetto Attuatore, senza alcuna riserva. Nei primi cinque anni di validità della presente convenzione dovranno essere adempiute tutte le prescrizioni ambientali di cui agli artt. 67 e 67 bis N.T.O. del P.I., pena la decadenza del Progetto Unitario. Il contrasto del Progetto Unitario con nuovi Strumenti Urbanistici comunali o sovracomunali, o loro Varianti, provoca l automatica decadenza di validità del Progetto Unitario per le parti contrastanti non ancora attuate, senza che da ciò derivino diritti risarcitori. ART. 6 - ONERI DI URBANIZZAZIONE Il costo di monetizzazione degli accessi all arenile, determinato nei modi detti all art. 3, potrà essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti dal Soggetto Attuatore al Comune, determinati in base alle tabelle vigenti nel momento di rilascio dei singoli titoli abilitativi agli interventi, successivamente alla data di presentazione del progetto di tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui all art. 2, completo di tutti gli elaborati grafici previsti dal vigente Regolamento Edilizio Comunale. Ogni eventuale eccedenza di spesa del costo di realizzazione dell accesso all arenile di cui al precedente art. 2, rispetto all ammontare degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria, resterà a carico del Soggetto Attuatore, mentre nel caso contrario sarà corrisposta al Comune la differenza. Pagina 5 di 8
6 Il soggetto attuatore ai sensi dell art. 67 delle N.T.O., ha proposto la monetizzazione degli accessi a mare in luogo della realizzazione e la monetizzazione della manutenzione, in quanto l accesso 28 è realizzato e di proprietà pubblica e l accesso 29 è realizzato e di proprietà privata. L importo riferito alla monetizzazione delle opere ammonta ad ,00, quello relativo alla monetizzazione della manutenzione è di ,00. Il pagamento potrà avvenire in un unica soluzione tramite: - quietanza n del per l importo di ,00 corrispondente alla monetizzazione delle opere per l accesso n. 28; - quietanza n del per l importo di 2.059,20 corrispondente alla monetizzazione della manutenzione per l accesso n. 28 per il primo anno; - quietanza n del per l importo di ,00 corrispondente alla monetizzazione delle opere per l accesso n. 29; - quietanza n del per l importo di 2.496,00 corrispondente alla monetizzazione della manutenzione per l accesso n. 29 per il primo anno. E fatta salva la facoltà per il soggetto attuatore, previa prestazione di fideiussione a prima escussione, di rateizzare l importo della monetizzazione della realizzazione degli accessi a mare di cui all art 67, comma 1, delle N.T.O. nel termine di 5 anni con rate annuali. L importo di ,00 derivante dalla monetizzazione delle opere di urbanizzazione sarà scomputato dagli oneri di urbanizzazione primaria in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire in misura non superiore all importo già versato. La monetizzazione della manutenzione sarà corrisposta con cadenza annuale. Pagina 6 di 8
7 ART. 7 - GARANZIE FINANZIARIE Il "Soggetto Attuatore" previa prestazione di fideiussione a prima escussione, rateizza l importo della monetizzazione della manutenzione degli accessi a mare nel termine di 10 (dieci) anni con rate annuali. La prima è corrisposta dal "Soggetto Attuatore" alla sottoscrizione della presente convenzione giusta quietanza n. del di Euro 2.059,20 (duemilacinquantanove/venti centesimi) per l accesso al mare n. 28 e n.. del di Euro 2.496,00 (duemilaquattrocentonovantasei/00 centesimi) per l accesso al mare n. 29. Inoltre, a garanzia delle 9 (nove) rate residue, il Soggetto Attuatore ha depositato: - polizza fideiussoria a prima escussione n. in data.. per Euro.. (.. in lettere) rilasciata da " " per l accesso al mare n. 28; - polizza fideiussoria a prima escussione n. in data. per Euro.. (.. in lettere) rilasciata da " " per l accesso al mare n. 29; (eventuale rateizzazione della monetizzazione del costo di realizzazione) Il "Soggetto Attuatore" previa prestazione di fideiussione a prima escussione, rateizza l importo della monetizzazione della manutenzione degli accessi a mare nel termine di 5 (cinque) anni con rate annuali. - La prima è corrisposta alla sottoscrizione della presente convenzione giusta quietanza n del per l importo di, per l accesso n. 28, e giusta quietanza n del per l importo di, per l accesso n. 29, - Inoltre, a garanzia delle quattro rate residue, il soggetto attuatore ha depositato fideiussione bancaria/assicurativa a prima escussione n. in data per rilasciata da per l accesso n. 28 e Pagina 7 di 8
8 fideiussione bancaria/assicurativa a prima escussione n. in data per rilasciata da per l accesso n In caso di ritardato pagamento delle rate mancati dovranno essere versati gli interessi previsti per legge. Le garanzie hanno validità temporale pari a quella del Progetto Unitario: saranno svincolate entro i 10 anni successivi all approvazione a cura del Comune del Piano Unitario. In caso di ritardato pagamento delle rate mancanti dovranno essere versati gli interessi previsti per legge. Nei casi di proroga di validità della Convenzione, il Soggetto Attuatore dovrà entro sessanta giorni dalla relativa deliberazione estendere la validità della garanzia alla manutenzione dell accesso, pena l automatica decadenza del Progetto Unitario del campeggio di riferimento e l incameramento per intero delle cauzioni preesistenti. Le fidejussioni devono contenere, a pena di nullità, la clausola di pagamento a semplice richiesta del Comune di Cavallino-Treporti, entro 60 (sessanta) giorni dalla stessa. ART. 8 - REGIME DELLE AREE Qualora le aree ove sono compiute le opere di urbanizzazione siano di proprietà privata, il Soggetto Attuatore dovrà assoggettare tali aree a servitù di pubblico passaggio, trascritte e registrate sui registri immobiliari, non oltre un anno dalla data di stipula della presente convenzione. ART. 9 NORME FINALI Tutte le spese di bollo e registrazione, solo in caso d uso, relative alla presente Convenzione, sono a carico del Soggetto Attuatore. Il Soggetto Attuatore p. Il Comune Pagina 8 di 8
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