Biodiritto e problematiche di inizio vita. Lo statuto dell embrione umano 18 giugno 2005

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1 Biodiritto e problematiche di inizio vita. Lo statuto dell embrione umano 18 giugno 2005 Dr.ssa Marina Casini Il mio intervento è dedicato proprio a mettere la lente di ingrandimento su questo nuovo protagonista della riflessione bioetica, che è l embrione umano, l essere umano nella fase più giovane della sua esistenza. Questa espressione, che mi piace molto, è del Prof. Lejeuene, un genetista morto 10 anni fa, che ha scoperto la trisomia 21 e quindi è il cosiddetto padre della Sindrome di Down. Ha sempre definito l embrione essere umano nella fase più giovane della sua esistenza. Parlare di riflessione bioetica e giuridica di inizio vita, e dunque riflettere sullo statuto giuridico dell embrione umano, significa entrare in una riflessione il cui orizzonte è caratterizzato da tre elementi: la modernità, la densità e la mondialità. Questo piccolissimo essere umano ha scatenato una riflessione moderna, densa e mondiale. Perché è moderna? Perché è una riflessione legata alla pretesa tipica del nostro tempo, sollevata dalla rivoluzione biotecnologica, di dominare, controllare e programmare l inizio della vita umana, ma possiamo dire anche della fine della vita umana. Ed è appunto una tendenza quanto mai moderna ed attuale. Ma è moderna la riflessione anche perché moderni sono i nuovi strumenti conoscitivi della vita umana allo stato iniziale. L embriologia e la genetica sono discipline moderne. La generazione prima della mia non faceva ricorso all ecografia in gravidanza, oggi divenuto uno strumento di routine per le donne che aspettano un bambino. Quindi, pensate che salti che sono stati fatti e che tipo di modernità abbiamo di fronte. Ma è moderna questa riflessione anche perché è legata alla moderna concezione dei diritti umani, cioè all idea dei diritti umani che si inaugura proprio come una svolta a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell uomo, che è del 10 dicembre Ebbene, di fronte a questa moderna idea dei diritti umani, la riflessione sullo statuto giuridico dell embrione si chiede: l embrione umano è titolare dei diritti umani fondamentali, ed eventualmente di quali; oppure è un oggetto di diritti, i cui titolari però sono altri? Dicevo che la riflessione è anche densa, perché quando si parla di tutto questo, ci si accorge ben presto (e ce ne siamo accorti anche noi che siamo usciti adesso da un dibattito vivacissimo ed intensissimo) che non si tratta soltanto di capire quando inizia la vita umana e chi è l embrione umano. Si finisce per parlare di significato della famiglia, di significato della procreazione; si parla della condizione femminile, del significato di essere genitori; si parla di salute e della tutela della salute; ci si interroga su quello che è il progresso scientifico; si parla di libertà e di responsabilità della ricerca scientifica; viene fuori con forza, direi anche con prepotenza (e lo vedremo), il tema della dignità umana, il tema dell uguaglianza, della democrazia. E non sto esagerando, perché sono tutti temi nei quali ci siamo imbattuti fino all altro giorno e nei confronti dei quali ancora avremo molto da dire e da misurarci. Viene fuori il tema della pace, della solidarietà, della laicità. E laico parlare di queste cose? Dire che l essere umano allo stadio embrionale è l essere umano nella fase più giovane della sua esistenza è un fatto confessionale o è un fatto laico? Entra in gioco anche il tema della giustizia e della libertà. Cos è la libertà? La libertà si realizza quando io faccio ciò che voglio, scavalcando tutto e tutti? Oppure la libertà è invece la nostra realizzazione nella misura in cui noi ci disponiamo ad accogliere l altro e non a scavalcarlo? Ma l embrione umano è un altro? Quindi, vedete che intensità di riflessione. E poi c è tutta la questione che riguarda la politica, tanto che oggi accanto ai termini bioetica e biodiritto si sta sempre più parlando anche di biopolitica. E una riflessione mondiale. Anche qui permettetemi la parola non è esagerata, dal momento che io mi occupo proprio di biodiritto all Università Cattolica di Roma e, quindi, tra i miei compiti c è anche quello di monitorare nei limiti del possibile anche la documentazione giuridica sui temi della bioetica. Vi posso dire che sul tema dell embrione umano, dell inizio della vita, con tutte le questioni circostanti (aborto, fecondazione artificiale, ecc.), veramente hanno preso posizione Parlamenti e Governi, i quali più volte sono intervenuti, nominando commissioni di studio apposta per studiare fenomeni quali la fecondazione assistita. In Italia abbiamo avuto la Commissione Santosuosso, la Commissione Guzzanti e la Commissione 1

2 Busnelli su questi temi. In altri Paesi ci sono state altre commissioni, tutte di nomina governativa. In Italia, prima della Legge 40, il Ministero della Salute, dal 1985 al 2003 ha emanato ordinanze, decreti e circolari, che in qualche modo prevedevano delle regole non molto significative, ma comunque sul tema della procreazione fecondazione assistita. Anche le Corti costituzionali, che sono organismi di tutto prestigio e di tutto valore, sono più volte intervenute sui temi della bioetica ed in particolare del biodiritto di inizio vita. La Corte costituzionale italiana, se ho contato bene (ma naturalmente i numeri hanno sempre un qualcosa di relativo), dal 1975 a fine gennaio del 2004, cioè comprese le ultime sentenze in tema di ammissibilità dei quesiti referendari, ha emanato 31 decisioni, tra sentenze ed ordinanze, che direttamente o indirettamente si imbattono sul tema dello statuto giuridico dell embrione umano. Che dire ancora elle pronunce degli organi di giustizia ordinaria, di merito e di rito (tribunali, preture, corti d appello, Cassazione. La prima sentenza è del 1956, Tribunale di Roma. Quindi, pensate come la persona giuridica è stata investita. Ancora non era nata Louise Brown, la prima bambina concepita in provetta e giunta al parto, che è nata il 25 luglio del 1978 e già nel 1956 il Tribunale di Roma si è imbattuto in un caso di inseminazione eterologa. Ancora, sempre prima della Legge 40, possiamo ricordare alcune decisioni che riguardano la maternità surrogata, altre che riguardano la sorte degli embrioni congelati in caso di separazione dei coniugi. A Bologna è esploso il caso di due coniugi in fase di separazione, poi giunti al divorzio, che ad un certo punto decidevano sulla destinazione dei loro beni, fino a quel momento comuni, e si pose anche la questione di chi dovevano essere gli embrioni congelati. La madre li voleva destinare alla nascita, mentre il padre no. Purtroppo, a mio avviso, il Tribunale di Bologna ha dato ragione al padre e, quindi, naturalmente, questi embrioni si trovano insieme agli altri embrioni congelati (pare ) e riuniti nella Biobanca a Milano. Vale anche per gli organi di giustizia amministrativa, come il TAR, che almeno in tre occasioni, da quello che mi risulta, si è pronunciato sulla questione dell embrione umano. La prima volta negli anni 80, in un caso di obiezione di coscienza all aborto, si è posto la questione: perché si fa l obiezione di coscienza, che cos è in gioco? Quindi, è venuta fuori anche la riflessione sull embrione umano. Più recentemente il TAR del Lazio si è pronunciato a proposito della cosiddetta pillola del giorno dopo. E ancora più recentemente, nel maggio 2005, il TAR del Lazio ha emanato una sentenza che riguardava proprio la Legge 40 e le linee guida di applicazione della Legge. Questa sentenza, contrariamente a quello che i ricorrenti contestavano, ha dichiarato perfettamente legittime le linee guida in ordine alla normativa della Legge 40. Quindi, organi di giustizia amministrativa che si imbattono sulla questione dell embrione umano. Poi, ci sono state le commissioni di studio ed i referendum popolari, che quasi ovunque (in alcuni paesi su alcune questioni ed in altri Paesi su altre) sono stati investiti della questione che ci riguarda in questo momento. O ancora, il Parlamento Europeo che ha emanato delle risoluzioni sul tema dell inizio della vita umana. In particolare, il 16 marzo del 1989 sono state approvate due risoluzioni, una riguardante i problemi etici e giudici della fecondazione artificiale umana in vivo ed in vitro ed un altra che riguardava i problemi etici e giuridici dell ingegneria genetica. Il Consiglio d Europa dal 1976 ha cominciato a fare pronunce in tema di bioetica. Le prime riguardano i diritti dei malati, quindi la questione dell assistenza al morente e di riflesso dell eutanasia. Più volte si è pronunciato anche sul tema dell embrione umano (1982, 1986, 1989) e, più recentemente, con la cosiddetta Convenzione di Oviedo, nel Poi ci sono addirittura degli organi molto importanti a cui ha fatto cenno Carlo Casini, nella relazione introduttiva, con il caso Open Door. Sono organi come la Commissione Europea dei Diritti Umani, la Corte Europea dei Diritti Umani, la Corte Europea di Giustizia, che si sono imbattuti anche su questa questione. La stessa Organizzazione delle Nazioni Unite, in particolare l UNESCO, ha emanato delle dichiarazioni in cui si pone sempre la questione dell embrione umano. Gli strumenti con cui questo complesso di organismi ha riflettuto sono di due tipi essenzialmente: strumenti vincolanti giuridicamente e strumenti che non sono vincolanti giuridicamente, ma hanno comunque un importanza ed un peso dal punto di vista politico e culturale. Questo lo dico semplicemente per arricchire il quadro di questa carrellata di pronunce. Quindi riflessione moderna, riflessione densa, riflessione mondiale. Quali sono tutte le problematiche che sono state messe sul tappeto? La prima, 2

3 classica, tradizionale, come è evidente, ovvio e comprensibile, riguarda il tema dell aborto chirurgico, al quale ben presto si è affiancata la questione dell aborto dovuto alla pillola RU486 e ancora più recentemente si è riproposto con il tema della cosiddetta pillola del giorno dopo, detta, in modo assolutamente improprio, contraccezione d emergenza. Anche il tema della diagnosi prenatale in gravidanza pone la questione dello statuto giuridico dell embrione umano. Come va vissuta la diagnosi in gravidanza? Deve essere un anticamera dell aborto o deve essere davvero uno strumento conoscitivo del bambino, tale che aiuti a socializzare con lui, a conoscerlo a meglio, anche a curarlo (laddove è possibile in gravidanza o, appena nato il bambino, allestendo delle terapie)? Poi c è tutto il tema grandissimo delle tecnologie di riproduzione umana, che pongono una serie di rilevantissime questioni che toccano lo statuto dell embrione umano. Pensiamo al tema della sorte, del destino degli embrioni che vengono congelati e di cui poi non si sa che fare, non si sa che destinazione avranno. Sono tutte cose che pongono il problema: è degno della dignità umana il congelamento di essere umani? Ma sono davvero esseri umani? E poi lo stesso congelamento, è risaputo, non è così innocuo dal punto di vista dell integrità degli embrioni umani. Le operazioni di congelamento e di scongelamento possono anche danneggiare gravemente l embrione umano. Qua c è tutto il tema della diagnosi genetica preimpianto, di cui si è a lungo parlato anche nei mesi scorsi e che non è assolutamente equiparabile alla diagnosi prenatale, sia dal punto di vista del metodo che dal punto di vista del merito. Perché la diagnosi genetica reimpianto, allo stato attuale, ha tre grandissimi limiti io lo dico in maniera barbara e brutale ed i medici mi scuseranno. Può essere distruttiva degli embrioni umani, può essere debilitante per gli embrioni umani e può dare luogo ad una discreta percentuale di falsi positivi. Inoltre, si sa benissimo che è fatta a fini selettivi. Viceversa, la diagnosi in gravidanza non ha tutti questi limiti che gravano sulla diagnosi genetica preimpianto, per cui può essere davvero uno strumento conoscitivo, i rischi di alto tipo sono veramente minimi e riguardano soltanto alcuni tipi di diagnosi e non tutte. E soprattutto la diagnosi in gravidanza non è detto che debba essere collegata all aborto, non è detto che debba essere fatta in funzione dell interruzione di gravidanza. Ma può essere fatta appunto per altri scopi: per conoscere meglio il bambino, per accettarlo, per accoglierlo ed eventualmente per curarlo se dovesse averne bisogno. Altre tematiche che pongono la questione sono quelle della selezione embrionale, della cosiddetta riproduzione embrionale, delle varie forme di clonazione, cioè della clonazione cosiddetta riproduttiva e della clonazione cosiddetta terapeutica. Ma qui c è un grandissimo inganno delle parole, perché anche la clonazione cosiddetta terapeutica è riproduttiva, perché io comunque riproduco una realtà che prima non c era, solo che finalizzo il tutto a fini terapeutici. Però si tratta sempre della questione dello statuto giuridico dell embrione. Poi c è il tema della produzione e del prelievo delle cellule staminali, che hanno delle fonti di produzione che non sono soltanto l embrione umano. Ci sono i tessuti adulti, soprattutto il tessuto nervoso; c è il sangue del cordone ombelicale. Ci sono anche fonti dovute a feti abortiti, auspichiamo in modo spontaneo. Quindi, dato che c è una serie di fonti, perché ricorrere all embrione? Naturalmente va visto se la strada è percorribile o no; ma soprattutto ancora prima bisogna vedere chi è l embrione umano, se è qualcosa o qualcuno. Qua c è tutto un tema grandissimo che pone la questione dello statuto giuridico dell embrione: il cosiddetto danno di appropriazione. C è una giurisprudenza abbastanza massiccia (e sarebbe interessante uno studio approfondito su questo), che pone la questione del risarcimento del danno da aborto fallito o da aborto mancato. Vale a dire, se si procede ad un aborto, questo non riesce e nasce un bambino vivo, è risarcibile il danno? Ci sono cause su questo. E risarcibile il danno perché l aborto non è riuscito? La vita è un danno, era un diritto abortire? Lo stesso vale per il cosiddetto risarcimento da aborto mancato. Mancato perché la coppia non ci ha pensato, poiché la diagnosi prenatale non è stata fatta bene, ci sono state delle omissioni, non sono state viste delle cose. E allora si chiede il risarcimento del danno. In ordine al diritto alla vita del concepito, si può parlare di risarcimento del danno, se questo nasce, se questo vive? Qua c è tutto un altro filone contrapposto a questo, in cui si chiede il risarcimento al nascituro, il quale quindi è il titolare di una somma da ricevere per lesioni morali o materiali che abbia subito prima della nascita. E noto un caso abbastanza recente, che poi si è ripetuto, del risarcimento del danno nei confronti di 3

4 un bambino. All epoca della gravidanza, in cui il bambino era nella pancia della mamma, il padre morì a seguito di un incidente stradale. E stato riconosciuto un risarcimento del danno, anche se il sinistro successe quando il bambino era nel grembo della mamma. Anche questo è un filone interessante, che richiede però la riflessione sullo statuto giuridico dell embrione umano. Ecco che davvero da questa prima analisi un po ricognitiva delle problematiche e degli organismi che hanno avuto a che fare con queste problematiche, possiamo dire, insieme alla Corte costituzionale ungherese (in un altro passaggio rispetto a quello citato nel primo intervento), che l embrione svolge un ruolo nella società. Pensate che è la Corte costituzionale ungherese che dice questo, non sono dei fanatici pro-life, fissati che non pensano ad altro. Il progresso della scienza medica e l uso di mezzi tecnici permettono una conoscenza più profonda dell embrione nel grembo materno. Il concepito si rende visibile anche alla madre ed alla famiglia. Sta emergendo il rapporto sociale anche nel grembo materno. Ecco quindi che si pone la domanda dello statuto giuridico. Lo statuto dell embrione è vario: c è lo statuto biologico, c è lo statuto ontologico; c è lo statuto giuridico, con cui noi abbiamo a che fare. Quando si parla di statuto in genere, si pensa ad un significato formale di questa parola. Nei dizionari di lingua italiana, lo statuto è un complesso organico di norme, di regole, che attengono ad una medesima ed unitaria realtà. Cioè, si tratta di scoprire quali sono le regole che afferiscono o devono afferire all embrione umano. Ma questo approccio, per così dire descrittivo, non è quello che riguarda profondamente lo statuto giuridico dell embrione umano. E un altro l approccio: è l approccio che chiede il significato di quella realtà, chi è quella realtà. L embrione umano è un chi o è un cosa, è qualcuno o è qualcosa? Si faccia attenzione che si sta facendo largo da tempo una terza via, che sfugge alla domanda circa qualcosa o qualcuno. La terza via è quella che dice che l embrione è più di una cosa, ma meno di un essere umano. E una realtà da tutelare, ma non è pienamente un essere umano. D altra parte, non è neanche una cosa. Attenzione, la terza via non è percorribile. Il diritto, per suo dato strutturale e costitutivo, è la relazione fra soggetti in ordine ad oggetti. Le categorie di fondo del pensare giuridico non sono tre, ma ci sono gli oggetti e ci sono i soggetti. Certamente gli oggetti possono avere vario valore. Un pezzo di carta buttato in un cestino non ha certo il valore della Gioconda che è conservata al Louvre, è evidente. Un oggetto di famiglia che mi è caro non ha lo stesso valore di una cicca di sigaretta. Ma sono sempre cose, non sono soggetti. Non hanno diritti, né l oggetto caro di famiglia, né la Gioconda che si trova il Louvre. Ecco perché la terza via può sembrare tranquillizzante, ma in realtà non ha cittadinanza giuridica e non solo. Infatti, come vedremo, la terza via è quella che si pone più in conflitto con la moderna idea dei diritti dell uomo. Chi è che per primo ha parlato di statuto giuridico dell embrione umano? Se le ricerche sono state fatte bene (non lo so, io vi offro quello che conosco), la prima volta che è stata posta questa domanda è stata nel 1985, a Vienna, da François Mitterand, durante un convegno tra i 15 Paesi più industrializzati di Europa un convegno che guarda caso riguardava la bioetica. Mitterand ebbe a dire: occorre richiamare l attenzione sul fatto che la ricerca sull embrione umano dovrebbe essere accompagnata da una riflessione sullo statuto giuridico dello stesso. Di lì a poco, cioè l anno dopo, il Consiglio di Europa in una delle diverse raccomandazioni sull embrione e sull uso degli embrioni, che già si faceva sentire come problematica, al punto 6 dice: il progresso ha reso particolarmente precaria la condizione giuridica dell embrione umano e del feto, perché il loro statuto non è ancora stabilito dalla legge. A seguire, il Parlamento Europeo nel 1989, in un altra risoluzione che ho già ricordato, attende (usa proprio questa espressione) una definizione dello status dell embrione e del feto. Dunque, assolutamente occorre rispondere alla domanda fondamentale e la risposta è urgente. E urgente perché quello che è successo in questi ultimi anni, cioè da quando è nata nel 1978 Louise Brown, ha determinato anche culturalmente dei passaggi in ordine al nostro modo di porsi davanti all embrione umano. Il passaggio decisivo è dovuto al trasferimento di sede un espressione un po buffa, se pensiamo all embrione umano, come se si trasferisse di residenza, ma in realtà è proprio così. Perché, fino a che l essere umano concepito si trovava solo e soltanto nel grembo della sua mamma, era più facile (non dico che sia stato giusto) evitare di rispondere alla domanda fondamentale, era più facile eludere una risposta. Perché? Perché l interlocutore diretto, proprio come dato di fatto, non era il 4

5 bambino concepito, ma era ed è la donna. Noi siamo più facilmente toccati dalla donna che abbiamo di fronte, dai suoi problemi, dalle sue angosce, dal suo vissuto, dalle sue paure e dai suoi desideri. Quindi, era più difficile guardare l embrione umano, più facile non rispondere alla domanda fondamentale. Viceversa, quando l embrione umano si trasferisce di sede e non è più nella pancia della mamma, ma si trova in un terreno di coltura, in una fialetta, in una provetta, ebbene non c è un interlocutore che lo avvolge col suo corpo, col suo vissuto e con tutto quello che è. Possiamo vederlo direttamente, c è un immediatezza che rende più difficile evitare di rispondere alla domanda fondamentale e non solo. Quando si è parlato di aborto, tolte le frange più sfrenate che riducevano solo e soltanto tutto ad un problema di l utero è mio e lo gestisco io, però la gran parte delle persone, anche favorevoli all aborto (sia chiaro che non sto parlando di posizioni che condivido), lasciavano in qualche modo intravedere una riserva nei confronti dell aborto stesso. L aborto è comunque un male da tollerare, come se fosse un qualcosa che è meglio che non ci fosse, ma se c è pazienza, tanto vale regolarizzarlo. Viceversa, quando siamo nel campo della procreazione assistita, la logica, il meccanismo mentale, l approccio cambiano. Perché non si ha più l idea di una vita da eliminare, ma c è l idea di una vita da accendere. C è sullo sfondo il desiderio di un figlio, che di per sé è lodevole come desiderio; ma questo spinge ancora di più a farsi la domanda fondamentale. Se io per avere forse un figlio, desiderio legittimo e lodevole, devo ricorrere a queste tecniche che ne fanno fuori tanti, la questione dello statuto giuridico si pone lo stesso. Bisogna andare al di là del lodevole desiderio del figlio e del lodevole desiderio di genitorialità. Ancora di più, se sullo sfondo non c è soltanto il desiderio del figlio, ma c è la ricerca scientifica, c è il curare i malati. Voi capite che è fondamentale capire se l embrione umano è qualcosa o qualcuno. Perché, se fosse una cosa, ci dovrebbe essere anche il dovere di utilizzarla in qualche modo, di provarci a fare degli studi, se davvero servisse a curare i malati. Ma se non è una cosa e l alternativa non può che essere è un soggetto, le cose cambiano completamente, in maniera radicale. Ecco perché è urgente oggi rispondere in modo razionale ed in modo argomentativo. Qual è la risposta che fino ad oggi ci offre la riflessione giuridica? Ho individuato quattro piste (non so se sono tutte, ma intanto io vi offro quello che ho), a livello europeo, ma anche internazionale. Il diritto ha quattro atteggiamenti. Il primo è l atteggiamento della cancellazione, che si può anche chiamare l atteggiamento della cosificazione, per cui la risposta qual è? L essere umano è una cosa e si cancella come essere umano. La seconda via è la via della fuga o della elusione, cioè io non rispondo alla domanda fondamentale, faccio come Pilato, me ne lavo le mani, scarico il barile. La terza via è quella della cosiddetta tutela o protezione oggettivata. Vale a dire che la risposta è: sì, il concepito va protetto, ma non è proprio un essere umano come tutti gli altri, non è certo una persona e quindi va protetto almeno come si proteggono le cose un po importanti. Poi, c è la cosiddetta tutela o protezione soggettivata, che è quella che riguarda proprio la nostro legge, la Legge 40, ma non solo perché, grazie a Dio, la Legge 40 è in buona compagnia nell ambito della riflessione giuridica. Questa via dice: sì, l embrione umano è un soggetto e va tutelato come si tutelano i soggetti, almeno con il riconoscimento dei diritti umani fondamentali. Facciamo qualche esempio della prima pista, dove noi riscontriamo il primo filone, il primo orientamento. Il primo orientamento lo troviamo, per esempio, in due importanti sentenze americane del 22 gennaio 1973, che hanno aperto la strada all aborto negli Stati Uniti. In queste sentenze l aborto stesso veniva legittimato e giustificato sulla base del diritto alla privacy. Cioè, abortire equivaleva (questo si legge in una delle due sentenze) alla scelta dei comportamenti sessuali che uno ritiene di dovere assumere. Quindi, l aborto fa parte della scelta dei comportamenti sessuali ed il concepito viene completamente cancellato. Come ciascuno individuo ha il diritto di andare dove gli pare, di fare ciò che preferisce, ecc., ha anche il diritto di scegliere i comportamenti sessuali che più gli aggradano e dunque anche di abortire. Quindi, qui è cancellazione totale, è completamente reso una cosa, è completamente disintegrato come essere umano nella fase più giovane della sua esistenza. Ma lo stesso atteggiamento di cancellazione lo troviamo, per esempio, alla più illustre normativa, la normativa britannica del 1990 sulla fecondazione artificiale. Normativa integrata successivamente da altre norme, come decreti e regolamenti, dal cui complesso si ricava che cosa? Si ricava che si 5

6 può sperimentare su embrioni umani costruiti apposta per la ricerca. In Inghilterra gli embrioni umani possono essere costruiti anche al di fuori di un progetto cosiddetto parentale, possono essere costruiti apposta per prendere le cellule staminali e si può fare anche la clonazione riproduttiva. Qui c è chiaramente la cancellazione, la cosificazione dell essere umano appena concepito. La cancellazione c è anche in tutte quelle pratiche che vorrebbero rendere non solo un prodotto vendibile su richiesta medica, ma anche un prodotto da banco la pillola del giorno dopo. Anche questa è una forma di cancellazione: si cancella non solo l essere umano concepito quando c è, ma si cancella anche il dubbio, l inquietudine che possa esserci un essere umano che viene colpito da quell elemento. Qualcuno sorride, ma poi ne parleremo. L essere umano è cosificato anche quando appunto si dice che non va fatta la clonazione riproduttiva, ma va bene quella terapeutica. Pensate che la Costituzione Europea, nella seconda parte, laddove parla dei diritti fondamentali dell Unione Europea, ha un articolo, l articolo 3, che è incentrato tutto su questioni bioetiche. In questo articolo, oltre a cose molto interessanti sul consenso informato, ecc., viene fatto divieto della clonazione riproduttiva e dunque si ricava che quella terapeutica sarebbe ammessa. Quindi, è una breccia molto forte. Quand è che c è la fuga, l elusione? La fuga c è quando gli organismi che vengono interpellati rispondono dicendo: non sono io che devo decidere, è un altro che deve decidere. Pensate che la Corte Costituzionale italiana, che pure nel suo ventaglio di sentenze ne ha alcune molto significative e molto belle sul diritto alla vita del concepito, in altri casi ha rinviato al legislatore la risposta. La Corte Costituzionale ha preferito non rispondere, agganciarsi ad astruse questioni procedurali (sulle quali ora non entro), pur di non prendere sul serio la domanda sull embrione, se è qualcosa o se è qualcuno. La fuga naturalmente è segno di inquietudine, è segno di imbarazzo, quindi semmai è una linea da valorizzare per portarla nell ultima direzione della protezione soggettivata. Ma imbarazzo vi è anche in tutte quelle leggi, come la legge italiana sull aborto e quella francese, in cui si dice che la vita umana è tutelata sin dal suo inizio. Certo è una bella affermazione rispetto alle istanze che i quesiti referendari avevano, per cui la vita umana all inizio veniva distrutta. Però è anche vero che dire inizio, se non è chiaro quando è l inizio, è troppo poco. Se andiamo a vedere i lavori preparatori, più parlamentari avevano proposto di dire: inizio nella fecondazione o inizio nel concepimento. Ebbene, questa espressione è stata abolita, dicendo che è pleonastica, in quanto si sa che è l inizio nel concepimento. Ma intanto non ce l hanno messo, rendendo la situazione un po equivoca, un po incerta. E una fuga perché si dice che si tutela fin dall inizio, non è che si nega questa tutela, ma si fugge. Lo stesso fenomeno c è anche nella legge francese sull aborto del 1975, rivista successivamente nel Ma la fuga c è anche, per esempio, nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989, che è un bellissimo testo. E un testo che abbiamo valorizzato molto anche durante la campagna referendaria sulla Legge 40, perché ha degli spunti molto importanti. Però c è un punto in cui si dice che la vita umana deve essere tutelata sia dopo la nascita, che prima. Questo prima è a partire da quando? Su questo c è stata una serie di discussioni a non finire. Dopo la nascita è chiaro, perché la nascita è quella cesura evidente che non lascia ombra di dubbio. Ma sul prima della nascita la discussione è stata molto forte, comunque vi dico che su questo punto due Corti costituzionali nel 1997 (italiana e polacca) hanno levato la loro voce per dire che il prima nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo riguarda anche il momento del concepimento. Però nella Convezione non c è scritto, c è voluta un interpretazione successiva. Un altra cosa buffa, sempre nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo, è che si dice che è fanciullo il minore fino al 18 anno di età, cioè si è bambini, fanciulli fino a 18 anni. Però non si dice niente sull inizio della fanciullezza ed anche questo è un sintomo di imbarazzo, di fuga, di inquietudine. Poi, c è il tema della protezione oggettivata. Questo tema per cui la vita umana va tutelata, ma va tutelata più alla stregua degli oggetti, che dei soggetti, è molto presente nella giurisprudenza iberica. Ci sono numerose sentenze della Corte costituzionale spagnola e della Corte costituzionale portoghese in tema di aborto ed in tema (in Spagna) di fecondazione assistita, in cui sono state mantenute in vita le rispettive leggi non negando che il concepito dovesse essere tutelato, non negando importanza all essere umano nella fase più giovane della sua esistenza, ma relegando questa protezione al piano degli oggetti e non dei soggetti. Cioè, 6

7 deve essere tutelato come una cosa che mi preme; ma che, essendo cosa, anche se importante e significativa, non ha diritti. Noi dobbiamo pensare che sono tutelati anche i cadaveri (il Prof. Mantovani lo sa benissimo). Ci sono delle regole, degli articoli del Codice Penale che tutelano il cadavere. Ci sono delle regole che tutelano l ambiente, gli animali, come una legge approvata nell agosto del 2004 che tutela molto fortemente gli animali. E tutelato il paesaggio ed io ho trovato una legge del 2001 che tutela il bergamotto. Non dico che non vada bene, però riflettiamo anche sull embrione e sulla sua tutela. C è un altra legge della fine degli anni 90, che tutela il patrimonio storico della prima guerra mondiale. Quindi, dire che l embrione umano va tutelato senza esplicare le ragioni della tutela è ambiguo, è pericoloso. Possiamo dire che è meglio di nulla, però ancora non è tutto. La stessa Convenzione di Oviedo, che è la convenzione firmata ad Oviedo in Spagna il 4 aprile del 1997 ed è dedicata alle tematiche di bioetica, devo dire che riserva ben poco al tema dell embrione umano. Tra questo ben poco, c è l articolo 18 in cui, dopo aver detto che è vietata la costituzione di embrioni umani a fini di ricerca, si dice anche che, laddove la ricerca è ammessa dalla legge, a questo embrione deve essere accordata un adeguata tutela. C è un ambiguità. Evidentemente qui la ricerca ammessa dalla legge è la ricerca che riguarda i cosiddetti embrioni sopranumerari e non quelli costituiti apposta, che la Convezione vieta. Però vedete che si parla di adeguata tutela, adeguata rispetto a te o rispetto a chi? Un conto è tutelare adeguatamente degli esseri umani, un conto è tutelare adeguatamente delle cose. E la via della protezione oggettivata. Poi c è la via finale, che è la via della protezione soggettivata, cioè l embrione umano è tutelato come un soggetto perché è un soggetto. Poi vedremo di capire se tutto questo è dimostrabile. La Legge 40 sicuramente si trova in questo quarto filone. Ma, come dicevo all inizio, è anche in buona compagnia, perché ci sono dei documenti importanti. Penso, per esempio, alle già accennate risoluzioni del Parlamento Europeo del 16 marzo 1989, che con chiarezza indicano i tre diritti fondamentali dell embrione umano, che sono il diritto alla vita, il diritto all identità psicologica ed esistenziale (che è il diritto alla famiglia, il riferimento è qui alla fecondazione eterologa. L uomo è la realtà pre-giuridica del diritto. In nessuna Costituzione c è scritto che Marina Casini ha diritto alla vita. In nessuna. Eppure, vorrei vedere se qualcuno mette in dubbio il fatto che io ho diritto alla vita. Perché? Ma perché sono un essere appartenente alla famiglia umana. Quindi, interrogarsi sulle carte dei diritti umani, per capire se il concepito è compreso o non è compreso. Quando si dice tutti hanno diritto alla vita, ciascuno ha diritto alla vita, ecc. è una spia, è un segnale che già si sta corrompendo la moderna dottrina dei diritti umani, che ha come presupposto il riconoscimento dell essere umano sempre e comunque, quindi sempre soggetto titolare dei diritti umani fondamentali. Un altra caratteristica è quella di volere fare a tutti i costi in materia di bioetica, ma soprattutto in tema di fecondazione assistita, che riguarda l embrione umano in prima battuta, una legislazione cosiddetta leggera per principi condivisi, una legislazione leggera, soft, light, morbida, ecc. con aggettivi che stanno ad indicare la leggerezza dell articolato normativo. Perché questo? Perché si vogliono porre soltanto dei cosiddetti paletti periferici della normativa e non affrontare il cuore, che è quello posto dalla domanda fondamentale: l embrione umano è qualcosa o qualcuno? Un altro segnale di questi orientamenti è l uso improprio del concetto di persona nell ambito giuridico. Qui la riflessione si farebbe molto lunga e non mi ci addentro. Però l ambito giuridico ha un tipo di riflessione che non è né antropologica, né filosofica. La riflessione giuridica, specialmente alla luce della moderna dottrina dei diritti umani ci dice che persona è l altro nome dell uomo. La più violenta delle discriminazioni è già stato ricordato nel primo intervento a proposito della sentenza Dred Scott la più violenta delle discriminazioni a livello culturale è la distinzione tra essere umano e persona. Cioè, è dire che ci sono alcuni esseri umani che sono persone e, dunque, valgono di più perché comunque, alla fine, è questo il succo ed esseri umani che non sono persone e quindi valgono meno. Altri esiti sono l irrilevanza del dubbio e l inquietudine. Il dubbio si fa come se fosse una cosa. Invece, non è questa la modernità, non è questo quello che ci suggerisce la modernità dei diritti umani. E poi, c è appunto la spia dell inquietudine, dell imbarazzo che 7

8 traspare. Quali sono i confini culturali che ci sono dietro? Sono tre: l orientamento socio-storicista, l orientamento liberal-radicale e l orientamento pragmatico. In sostanza, si tratta di tendenze culturali che si muovono, o per un verso, riducendo tutto ad una forma di evoluzionismo storico in cui tutto cambia, in cui panta rei, non ci sono certezze, non ci sono confini, non ci sono sicurezze; oppure, riducendo tutto alla decisione di un atto di volontà, e di libertà di scelta e di autodeterminazione; oppure, riducendo tutto ad un modello pragmatico (ciò che conta è ciò che mi serve, ciò che mi è utile). Questi orientamenti hanno in comune un riduttivismo sul concetto di uomo. Questi tre orientamenti sono riduttivisti e arbitrari e hanno anche loro delle caratteristiche. Danno delle parole. Avrete sentito parlare di bioetica dell antilingua. Le parole che in qualche modo lasciano trasparire non soltanto un discorso descrittivo, ma un discorso profondo, di realtà. L esempio più banale e scontato è quello dell interruzione volontaria della gravidanza rispetto all aborto; la procreazione assistita rispetto a procreazione artificiale. Ora sta venendo fuori la sigla IVV: interruzione volontaria della vita. O, addirittura, si parla di pianificazione sanitaria anticipata, sempre in riferimento alla vita umana. Quindi, stiamo attenti, perché le parole hanno un ruolo decisivo in questa materia. Ho sentito parlare di questi termini: il concetto di preembrione, corpo embrioide, clonazione riproduttiva (che è già un gioco semantico), trapianto nucleare. Ora, uno che il trapianto lo fa e sente dire così non ha idea che c è un essere umano nel mezzo, non lo sfiora proprio l idea, perché questo linguaggio è coprente. E un linguaggio coprente. Sono locuzioni di tipo semantico che impoveriscono ancora di più quella realtà povera e debole che in questo caso è l embrione umano. Poi c è un altra tecnica che è quella di esasperare le finalità. Lo abbiamo visto tutti in questo dibattito. Ci sono stati posti davanti dei fini straordinari, indiscutibili: la libertà della ricerca scientifica e la cura dei malati, il desiderio del figlio, la salute della donna. Chi è che può mettere in discussione uno di questi fini? Ma non possiamo esasperare le finalità trascurando i mezzi per raggiungere questi fini. Un altra delle caratteristiche su cui mi sono già soffermata prima è quella della scissione tra essere umano e persona che, ripeto, nel mondo del diritto moderno è la più violenta delle discriminazioni. Questi tre filoni, con le caratteristiche che ho detto, portano a quella che Giovanni Paolo II, in un documento straordinario che invito tutti a leggere o a rileggere, che è l Enciclica Evangelium Vitae, definisce appunto una svolta dalle tragiche conseguenze. Leggo il brano, non perché voglia cattolicizzare la questione; sono profondamente convinta che stiamo parlando di cose laiche e di questioni che si possono affrontare sulla base della ragione umana. Naturalmente, una ragione umana che non è condizionata dagli interessi di alcun tipo. Cito questa frase perché mi pare lucidissima ed adattissima a spiegare questa corruzione di diritti umani che c è quando si cancella il soggetto, quando se ne cancella il titolare. Dice Giovanni Paolo II: «In questo modo giunge ad una svolta dalle tragiche conseguenze un lungo processo storico, che dopo aver scoperto l'idea dei «diritti umani» come diritti inerenti a ogni persona e precedenti ogni Costituzione e legislazione degli Stati incorre oggi in una sorprendente contraddizione: proprio in un'epoca in cui si proclamano solennemente i diritti inviolabili della persona e si afferma pubblicamente il valore della vita, lo stesso diritto alla vita viene praticamente negato e conculcato, in particolare nei momenti più emblematici dell'esistenza, quali sono il nascere e il morire». Allora, qual è la risposta? Abbiamo fatto tutta la diagnosi. Vediamo ora la terapia. Come possiamo argomentare per il diritto che l embrione umano è un soggetto? Cioè, non è una cosa e merita una tutela soggettivata o soggettivizzata. Noi abbiamo quattro motori culturali-giuridici molto importanti, che sono già presenti nella storia, sono già fermento della storia che stiamo vivendo. Esistono, ci sono, sono segni che devono essere portati a maturazione nei frutti. Sono: il principio di uguaglianza, che riguarda la riflessione sulla dignità umana; il principio di solidarietà, che riguarda la protezione del soggetto debole; il concetto tecnico-giuridico di persona; il principio di precauzione, ovvero la rilevanza giuridica del dubbio. L uguaglianza. Qui la riflessione si basa soltanto sulla parte dei diritti umani. Ovviamente non tengo conto di tutta la riflessione sull uguaglianza e sulla dignità dell uomo che deriva dalla riflessione religiosa. Ma se noi guardiamo al tema dell uguaglianza così come ci viene posto dalla 8

9 moderna dottrina dei diritti umani, noi vediamo che siamo proprio di fronte ad un mistero laico. E un mistero perché la dignità umana, che fonda l uguaglianza, nelle moderne parti dei diritti umani non è spiegata. Non c è la spiegazione del fatto che siamo tutti uguali. Non c è una spiegazione. C è una scommessa, c è un intuizione, c è un postulato. Ma la dignità umana, che pure è ripetuta fino alla nausea, non è spiegata. Ecco perché il mistero. Laico, perché comunque si raggiunge questo risultato soltanto usando la ragione e aggiungiamo noi una reale passione per l uomo. Cioè la passione per ogni singolo uomo e per la società che deve essere salvaguardata dal divenire giungla. Ecco perché il mistero laico. La dignità umana non è spiegata, ma ne trovate alcune indicazioni circa il significato. Sicuramente la dignità umana esprime un valore finalistico, cioè l essere umano è sempre un fine e non è mai un mezzo e non è mai un oggetto. La dignità umana deve essere riconosciuta. E molto importante questo, perché riconosciuta non vuol dire attribuita o concessa, non dipende dalla volontà di nessuno. Il riconoscimento della dignità umana è legato ad uno sguardo dell intelligenza ossia leggere dentro e oltre le apparenze. La dignità umana, se ci pensiamo, che la conosce? Chi l ha mai vista? Chi le ha mai stretto la mano? Io no. Non so se qualcuno di voi abbia mai incontrato la dignità umana in carne e ossa. Non esiste, perché esiste ciascuno di noi in carne e ossa. Ecco perché la dignità umana non è affidata a questa vista, non è legata alla vita fisica, ma è legata allo sguardo, alla vista dell intelligenza. E un atto silenzioso della mente, è un atto umile, perché è umile riconoscere una realtà che non dipende da me. Il riconoscimento della dignità umana è legato alla ragione, se è vero che la ragione è la capacità di vedere oltre il visibile. E, soprattutto, la dignità umana è l elemento fisico della giuridicità. E già stato detto negli interventi precedenti che il riconoscimento dell altro come altro fonda il diritto, e dunque il riconoscimento della dignità umana è il presupposto del diritto stesso. Inoltre, la dignità umana è uno specifico distintivo della vita, non è un abito che si dismette a seconda delle stagioni, ma è carattere fondamentale, strutturale dell esistenza: infatti, si dice che è inerente. Ed è necessario riconoscere questa dignità umana per assicurare la legittimità ai beni più preziosi che noi abbiamo: pace, giustizia e libertà. Tant è vero che il disconoscimento della dignità umana e, di conseguenza, i diritti inalienabili ha portato a barbarie. E la barbarie è anche quella che può derivare da un uso improprio della scienza. La dignità umana non è dunque graduabile. Deve essere per forza di cose uguale per tutti. Questo motore è adesso in forza espansiva. La vera storia, la storia che passa nel profondo nei sotterranei (non la storia che si legge sui giornali o che si vede alla televisione) è mossa dalla forza espansiva del principio di uguaglianza. E il fatto è che si sia passati dall uguaglianza formale (cioè l uguaglianza delle regole: la legge è uguale per tutti ) ad un uguaglianza sostanziale (tutti sono uguali di fronte alla legge). Ma questo tutti deve essere anche ciascuno, per cui l uguaglianza sostanziale, che finora è stata affermata seconda linea orizzontale ma ancora molto c è da fare cioè sono tutti uguali (neri, bianchi, schiavi, liberi, stranieri, cittadini, donne, uomini, ebrei, ecc.), oggi ci troviamo di fronte ad un altra sfida ben più profonda, ben più sottile: quella dell uguaglianza sostanziale verticale. Cioè, la dignità umana si esprime con la stessa forza e con la stessa intensità nell arco di un unico ciclo vitale umano, dal concepimento alla morte naturale. Noi stiamo vivendo questa svolta epocale. L appartenenza alla famiglia umana è il vero titolo dell umanità per il diritto. Al diritto non interessano grandezza, coscienza, capacità di relazione e tutte le altre caratteristiche importanti, ma non qualificanti la dignità umana. Per la moderna dottrina dei diritti umani è esseri viventi appartenenti alla famiglia umana : questo è la dignità. Allora, se tutto questo è vero, qual è la prima espressione, la prima completa manifestazione, il primo zampillio del riconoscimento dell uguale dignità? Non può che essere il diritto ad esistere, il diritto alla vita. Il diritto alla vita, dunque, si pone come l altra faccia della medaglia della dignità umana. Non vi può essere dignità umana senza il riconoscimento del diritto alla vita. Per questo sono fasulli tutti quei progetti di legge che sono stati presentati a modifica della Legge 40, in cui si cancella la parola concepito, si cancella la parola soggetto, si cancella la parola diritti del concepito e nel contempo si dice che è tutelata la dignità umana. E che ce ne importa a noi? Se noi ci poniamo davvero dal punto di vista della domanda fondamentale: chi o cosa è il concepito? E la dottrina dei diritti umani che ce lo dice. Se c è dignità umana, ci 9

10 deve anche essere diritto alla vita. Altrimenti c è un altra delle operazioni culturali di mascheramento e di confusione. A questo punto il discorso casca su un tema che è stato già ampiamente toccato, che è quello della capacità giuridica. Chi è persona nel diritto? L abbiamo già detto: persona o essere umano non posso entrare su questioni più tecniche che riguardano la capacità giuridica però persona o essere umano. Mentre il legislatore ha un ampio potere di libertà e può creare delle persone le persone fisiche sono delle persone per il diritto; le associazioni collettive, lo Stato, le Province, le Regioni, le Comunità Montane sono persone per il diritto. E, a certe condizioni, il diritto le può creare. Pensate dunque che potere decisionale e costitutivo ha il diritto. Ma quando ci sono di mezzo degli esseri umani, il legislatore non ha potere decisionale o costitutivo, ma ha solo potere ricognitivo e dichiarativo. Se c è essere umano, se c è la spia che lampeggia in presenza di un essere umano, allora il diritto moderno (non quello antico, quello degli schiavi, quello degli ebrei che non erano persone, quello degli Indios che erano delle forze brute e basta) dice che laddove c è essere umano, non può che essere applicato coerentemente e correttamente il principio di uguaglianza sostanziale. Una cosa interessante è che il tema della capacità giuridica è stato affrontato più volte. Come voi sapete, lo stesso movimento per la vita nel 1995 ha presentato una proposta di legge ad iniziativa popolare per modificare l Articolo 1 del Codice Civile che rinvia alla nascita il momento della capacità giuridica. La cosa interessante è questa frase di Giuliano Amato. Va detta perché questa è storia ed è attualità allo stesso tempo. Giuliano Amato, che recentemente ha preso delle posizioni molto distanti rispetto alla Legge 40, nel 1997 partecipò qua a Firenze, il 1 febbraio, facendo un intervento straordinario tutto favorevole a modificare l Articolo 1 del Codice Civile per dire che il riconoscimento della capacità giuridica (cioè, l essere persona per il diritto) deve essere anticipato al concepimento. E portava a sostegno delle considerazioni storiche. Questa è la conclusione di Amato: «L unica conclusione consentita che ha sollevato sull Art. 1 è che esso si trova oggi in un contesto profondamente diverso. Tanto diverso che la storia ha ormai invertito rispetto al suo mantenimento l onere della prova. Non tocca più a chi vuole cambiarlo dimostrare le ragioni per cui intende cambiarlo. Tocca a chi vuole lasciarlo così com è dimostrare le ragioni attuali per cui dovrebbe restare.» La discussione si apre da qui. Pensate, la storia va avanti e va avanti nel nome dei membri appartenenti alla famiglia umana. Per cui saltano in aria tutti questi articoli che sono arrivati ad un reparto storico passato. Ci sono tutte le conseguenze del concepito come soggetto. Non si tratta di una questione di coscienza. Non è relegabile soltanto alla sfera morale o alla sfera della coscienza il riconoscimento del concepito come soggetto che ha diritto alla vita. Qui c è in mezzo una questione giuridica di squisita rilevanza. Non è solo un fatto di coscienza. C è il diritto e la moderna idea di diritti umani. E insufficiente parlare di tutela generica della vita umana, ma occorre parlare di soggetti e di diritti umani fondamentali. Nel caso della fecondazione assistita, la conseguenza è dare una possibilità di vita ad ogni figlio concepito in provetta. Quello che fa la Legge 40. Ossia, occorre difendere il concepito da ogni possibile aggressione diretta. Se è un soggetto, non lo si può uccidere immediatamente. Nel campo dell aborto, questa idea del concepito come soggetto rende superabile la concezione dell aborto come diritto. Si può parlare (come in fondo si è fatto e si fa) di stato di necessità, si può parlare secondo altri sistemi giuridici, ma non dell aborto come diritto, perché rimane che i soggetti sono due (la mamma e il figlio). Nel campo dell aborto, è più facile rinunciare alla sanzione penale se è chiaro che il fine da raggiungere è comunque la tutela della vita umana. Riconoscere il concepito come soggetto con una spinta psicologica anche nei confronti dell aborto chimico, perché quantomeno uno ci penserebbe e ci rifletterebbe. Inoltre, diventerebbe impossibile richiedere il risarcimento del danno per aborto mancato o per aborto fallito. Sarebbe invece possibile richiedere il risarcimento del danno nei confronti del nascituro per danni da lui subiti durante la gravidanza. Non ci sarebbero più problemi e Viva Dio sull obiezione di coscienza. Perché tante volte anche questo istituto ha messo in discussione perché non è chiaro chi prospetti agli obiettori che c è di mezzo una vita umana. Verrebbero superate tante contraddizioni 10

11 giurisprudenziali delle quali adesso non posso parlare per motivi di tempo. Ci sarebbero degli effetti culturali di enorme rilievo e ci sarebbe un influenza positiva anche al livello giuridico extraeuropeo. Chiudo con una frase che mi piace molto. Ed è appunto di Carlo Casini e si trova in un libro del 1981, che si intitola Il diritto alla vita e la vicenda costituzionale. E una frase ripresa da un altro libretto che Vi consiglio Appello al Diritto e che dice così: «Togliete all uomo la ricchezza e il dominio delle cose: il diritto dovrà continuare ad essere la sua difesa. Toglietegli anche la capacità di realizzare, di pensare, di dire cose intelligenti, di lavorare ed essere utile: il diritto dovrà ugualmente dichiararne il valore. Riducetelo ad un povero sciocco, mendicante, malato, un peso per la società: il diritto si suiciderebbe se lo privasse di tutela. Ed ora impoveritelo fino al massimo, rimpicciolitelo fino al momento dell inizio, nascondetelo perché non si veda e non susciti sentimenti, toglietegli la voce e lo stesso nome: troverete la radice della giuridicità se, almeno, vi lascerete inquietare e pretenderete almeno che il diritto (non la sola morale) pronunci la parola che riconosce la dignità dell uomo. Di più: immaginate (è facile!) che tutto converga contro la vita stessa di quest uomo che comincia e ripetete, nonostante tutto, non è lecito (uccidere), voi scoprirete la nobiltà, la funzione tipica del diritto.» Grazie. 11

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