PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA.

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1 PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA. Art. 1 Finalità 1. Il presente Piano disciplina l attività degli esercizi che sono tenuti alla vendita della stampa quotidiana e periodica e di seguito indicati punti esclusivi di vendita di giornali e riviste. 2. A completamento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e degli indirizzi approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 910 del 30/06/03, il Piano intende perseguire le seguenti finalità: articolazione razionale della rete di vendita nel territorio, tenuti presenti gli usi e le consuetudini locali; incremento della diffusione della stampa quotidiana e periodica, mediante agevolazione dell accesso del consumatore al punto vendita; evitare riflessi negativi sull occupazione del settore con particolare riferimento alle attività tradizionali, ora qualificate come punti vendita esclusivi; coordinare le previsioni di cui al presente Piano con gli strumenti della pianificazione e programmazione locale, in particolare con il Piano Regolatore Generale e con la disciplina in materia di insediamento delle strutture commerciali e di somministrazione. 3. Le previsioni di cui al presente Piano sono coordinate con i Criteri per l insediamento dei punti vendita non esclusivi, agli effetti della programmazione integrata dell intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. Art 2 Validità del Piano 1. La validità del presente Piano è fissata in un quinquennio a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con cui è approvato. 2. Alla scadenza del quinquennio, il Piano mantiene la sua validità nelle more di approvazione del nuovo Piano, per un periodo comunque non superiore all anno

2 Art. 3 Contenuti del Piano 1. Il presente Piano determina in particolare: a) La localizzazione ottimale dei nuovi punti di vendita esclusivi. b) La disciplina dei trasferimenti di sede nell ambito della stessa zona o in zone diverse Art. 4 Definizioni 1. Ai fini del presente Piano, conformemente a quanto stabilito dall art. 1 del Decr. Leg.vo n. 170/2001 e dagli indirizzi regionali, si intendono per: a) Punti di vendita esclusivi quelli che, autorizzati ai sensi della legge 416/81 alla vendita di quotidiani e periodici, in aggiunta o meno ad altre merci, o previsti nel presente Piano, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; b) Punti di vendita non esclusivi gli esercizi, elencati al comma 3 dell art. 2 del Decr. Leg.vo n. 170/2001 che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici. I punti di vendita non esclusivi possono vendere una sola delle due tipologie. Sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell art. 1 della legge n. 108/99 mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici, ovvero di quotidiani e periodici. 2. La distinzione tra punti di vendita esclusivi e non esclusivi tiene conto anche dei seguenti elementi: a) negli esercizi legittimati all attivazione di punti di vendita non esclusivi, l attività di rivendita di quotidiani o periodici assume carattere complementare rispetto all attività commerciale o paracommerciale che, quindi, si configura come prevalente. L attività di rivendita dei prodotti editoriali non può pertanto essere o diventare prevalente; b) nei punti di vendita esclusivi, pur potendo gli stessi ampliare la gamma dei prodotti posti in vendita ai sensi dell art. 9, comma 1, del Decr. Leg.vo n. 170/2001 e del Decr. Leg.vo n. 114/98, l attività di rivendita di quotidiani e periodici deve avere e mantenere in ogni caso carattere di prevalenza rispetto alla restante attività commerciale

3 Art. 5 Zonizzazione del territorio comunale 1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita esclusivi, il Piano suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone: a) Zona A: Centro Storico; b) Zona B: Area Urbana, comprendente anche le sottozone Zona B1 (Via Valenti), Zona B2 (S. Croce) e Zona B3 (Vergini); c) Zona C: Aree Esterne, comprendente anche le tre frazioni, costituenti le relative sottozone ZonaC1 (Villa Potenza), Zona C2 (Sforzacosta), Zona C3 (Piediripa). 2. Le zone di cui al comma 1 sono individuate e delimitate nelle cartografie denominate rispettivamente Allegato 1 (per le zone A e B) e Allegato 2 (per la zona C), costituenti parte integrante e sostanziale del presente Piano. Art.6 Nuove autorizzazioni 1. E consentito l avvio di punti vendita, mediante rilascio di nuove autorizzazioni, nell ambito della zona B (Area Urbana) e nella zona C (Aree Extraurbane) limitatamente ai comparti ed alle disponibilità di seguito indicati: a) n. 1 nella Zona B1 (Via Valenti) b) n. 1 nella Zona B2 (S. Croce), soltanto in caso di chiusura del punto vendita attualmente autorizzato in Via Martiri della Libertà c) n. 1 nella Zona B3 (Vergini) d) n. 1 nella frazione di Piediripa (Zona C3) e) n. 1 nella frazione di Villa Potenza (Zona C1) f) n. 2 in qualunque zona purché risulti che non ci sia altra rivendita alla distanza di 1 Km. di percorso stradale. 2. I nuovi insediamenti, ad eccezione del punto vendita condizionato di cui alla precedente lettera b), dovranno in ogni caso osservare le distanze previste per le varie zone al successivo art.11, comma Nell ipotesi in cui per qualunque motivo venga cessata definitivamente l attività del punto vendita attualmente autorizzato nella Zona B2 (S. Croce), potrà essere autorizzata l apertura di un nuovo punto vendita in deroga alle distanze previste al successivo art. 11, comma

4 Art. 7 Domande concorrenti 1. Si considerano concorrenti le domande regolarmente pervenute entro il quinto giorno successivo alla data di presentazione della prima domanda, escludendo dal conteggio le giornate festive, di analogo contenuto e relative alla medesima zona o tali comunque che l accoglimento dell una esclude la possibilità di accoglimento per l altra. 2. In caso di domande concorrenti valgono nell ordine i seguenti criteri di priorità: a) apertura di un punto vendita con realizzazione di un chiosco; b) trasferimenti di sede; c) disponibilità del locale; d) ordine di presentazione delle domande (se le stesse non risultano regolari si fa riferimento alla data in cui sono state integrate o regolarizzate). Art. 8 Norme procedurali 1. L apertura ed il trasferimento di sede di un punto di vendita esclusivo sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel rispetto delle disposizioni del presente Piano. 2. Nella domanda l interessato dichiara : a) di essere in possesso dei requisiti di cui all art. 5 del Decr. Leg.vo n. 114/98; b) l ubicazione e la superficie di vendita dell esercizio; c) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, di polizia annonaria e igienico sanitaria, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d uso. 3. Nel caso in cui intenda avvalersi della priorità di cui all art.7, comma 2, lettera b, l interessato è tenuto a produrre documentazione idonea a dimostrare la disponibilità del locale mediante titolo di proprietà, contratto di locazione, contratto preliminare di vendita o di locazione. 4. La domanda deve ritenersi accolta qualora entro 90 giorni dal ricevimento non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego. Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda, a condizione che la stessa sia stata regolarmente formulata e completa di tutti i dati e le notizie e previsti dalla vigente normativa. 5. Qualora la domanda non sia regolare e completa, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro 10 giorni, indicando le cause dell irregolarità o dell incompletezza. In questo caso il termine decorre dalla regolarizzazione o dal completamento della domanda. 6. I termini di cui al precedente comma 4 possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento esclusivamente per la richiesta - 4 -

5 all interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente 7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 4 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento da parte del Comune, dei documenti o delle notizie richiesti. 8. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 4. Art. 9 Casi di esclusione dall autorizzazione 1. I casi di esclusione dall autorizzazione, previsti dall art. 3, comma 1, del Decr. Leg.vo n. 170/2001, sono i seguenti: a. vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; b. vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c. vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; d. vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; e. consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; f. vendita nelle strutture ricettive autorizzate ai sensi della legge 135/01 quando essa costituisca un servizio ai clienti; g. vendita effettuata all interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, quali ad es. ospedali, o case di riposo, Università. 2. La disposizione di cui alla lettera g) è da intendersi nel senso che non è richiesta alcuna autorizzazione nel caso in cui la rivendita: a. è situata all interno di strutture che, indipendentemente dal fatto di essere pubbliche o private, sono funzionalmente destinate ad un servizio pubblico, quali le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali e simili, tali non potendo, al contrario, considerarsi i centri commerciali o altri esercizi commerciali; b. non ha accesso diretto sulla pubblica via, lo stesso essendo possibile solo all interno della struttura. 3. Ai sensi dell art. 4 comma 2 della legge Reg. Marche n. 15 del 24 luglio 2002 inoltre presso gli impianti di distribuzione carburanti, classificati come stazioni di servizio, possono tra l altro essere attivate rivendite di giornali e riviste, in deroga alle norme del presente Piano

6 Art. 10 Subingresso 1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda avente ad oggetto l attività di rivendita esclusiva si applicano, in quanto compatibili, le norme generali dell ordinamento in materia di subingresso e le disposizioni di cui al Decr. Leg.vo n. 114/98. Art. 11 Trasferimento di sede 1. Il trasferimento di sede dell azienda avente ad oggetto una rivendita esclusiva è soggetto ad apposita autorizzazione da parte del Comune. 2. E sempre consentito nell ambito della stessa zona alle seguenti condizioni: a) per la zona A (Centro Storico) a condizione che si ponga ad una distanza di almeno 100 m di percorso pedonale più breve dalla rivendita più vicina, anche se appartenente ad altra zona; b) per la zona B (Area Urbana) a condizione che si ponga ad una distanza di almeno 150 m di percorso pedonale più breve dalla rivendita più vicina, anche se appartenente ad altra zona; c) nella zona C (Aree Extraurbane) è sempre consentito all interno della medesima frazione a condizione che rispetti la distanza di almeno 150 m di percorso pedonale più breve dalla rivendita più vicina; al di fuori delle frazioni dovrà osservare una distanza di m. 300 dalla rivendita più vicina. 3. I trasferimenti da una zona ad un altra o da una frazione ad un altra potranno avvenire nel rispetto di quanto previsto all art. 6, assorbendo in tal caso la disponibilità di nuove autorizzazioni previste per le varie zone. Art. 12 Orari di vendita 1. Il Sindaco, sentite le associazioni degli editori, dei distributori e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale e le associazioni dei consumatori, determina l orario minimo di vendita ai sensi del Decr. Leg.vo 267/2000, nel rispetto delle esigenze della distribuzione e della vendita del prodotto editoriale, con la finalità di garantire un servizio ai consumatori

7 Art. 13 Distributori automatici 1. L esercizio dell attività mediante distributori automatici in apposito locale o in spazi ove non sia già autorizzato il punto vendita, può essere autorizzato nel rispetto delle distanze previste per le varie zone dal precedente articolo 11, ridotte del 50%. 2. L installazione di distributori automatici negli spazi di pertinenza del punto vendita già autorizzato, non è soggetta ad alcuna particolare limitazione né ad altro titolo fatto salvo il rispetto delle norme in materia urbanistica e di occupazione di suolo pubblico. 3. In relazione ai punti vendita di cui alla lettera g) dell art. 9, comma 1, sono considerati spazi di pertinenza quelli riferibili all intera area interna della struttura. Art. 14 Contenuti dell autorizzazione 1. Ai sensi dell art. 1, comma 3, della legge n.108/1999, il possesso dell autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva abilita, di diritto, anche alla vendita dei generi del settore non alimentare di cui all art. 5, comma 1, del Decr. Leg.vo n. 114/98, limitatamente al dimensionamento di esercizi di vicinato. Art. 15 Decadenza dell autorizzazione 1. L autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici decade qualora il titolare: a) non dia inizio all attività di vendita entro 6 mesi dalla data di rilascio dell autorizzazione; b) sospenda l attività per un periodo superiore ad un anno. 2. La proroga dei termini di cui al comma 1 è ammessa, unicamente, per motivazioni di comprovata necessità o per cause di forza maggiore. Art. 16 Disposizioni generali 1. Ai sensi dell art. 9 comma 1 del Decr. Leg.vo n. 170/2001 per quanto non previsto dal Decreto stesso, si applica il Decr. Leg.vo n. 114/98. In particolare: a) per ottenere l autorizzazione è necessario essere in possesso dei requisiti morali di cui all art. 5, comma 2; - 7 -

8 b) in caso di cessazione dell attività (per chiusura definitiva dell unità locale, per trasferimento della gestione o per trasferimento della proprietà per atto tra vivi o a causa di morte) è necessaria la comunicazione ai sensi dell art. 26, comma 5; c) si applica la disciplina sanzionatoria di cui all art. 22 ad eccezione del comma 5, il quale fa riferimento agli esercizi di vicinato non sottoposti al regime autorizzatorio. 2. Il Decr. Leg.vo n. 170/2001, all art. 9, comma 2, abroga l art. 14 della legge n. 416/1981. A seguito di tale abrogazione cessano di avere efficacia: a) il divieto per le persone diverse dal titolare dell autorizzazione o dai suoi familiari o parenti o affini fino al terzo grado di svolgere l attività; b) il divieto di affidamento in gestione a terzi; c) il divieto di rilascio di autorizzazione a soggetti che non siano persone fisiche; d) il divieto di rilascio alle persone fisiche di più di un autorizzazione. Art. 17 Disposizioni finali 1. Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del Decr. Leg.vo n. 170/2001, è fatto salvo l abbinamento, nella stessa sede, della vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva con altra attività di vendita, somministrazione o altra attività in genere, anche se prevalente. 2. La salvaguardia di cui al comma 1, vale anche nel caso di trasferimento di sede dell attività. 3. I punti di vendita esclusivi autorizzati a seguito dell entrata in vigore del citato decreto legislativo e in vigenza del presente Piano possono svolgere unicamente, oltre alla vendita di quotidiani e periodici, attività di commercio al minuto nei limiti consentiti dall autorizzazione medesima e di cui all art Per gli esercizi infine che, dopo l entrata in vigore del Decr. Leg.vo n. 170/2001, a seguito di trasferimento o accorpamento, vendono giornali e riviste all interno di una delle tipologie di cui alla sperimentazione, è concesso un termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano per dichiarare la propria volontà di esercitare l attività in forma esclusiva, separando in tal caso opportunamente i locali, oppure di voler esercitare la vendita di prodotti editoriali in forma non esclusiva. 5. In caso di chiusura di un punto di vendita esclusivo per cessazione definitiva attività, decadenza o revoca, per trasferimento in altra zona o infine in seguito all esercizio delle facoltà di cui ai commi precedenti e conseguente trasformazione in punto di vendita non esclusivo, possono essere rilasciate nuove autorizzazioni nel rispetto delle distanze previste dall art. 11 aumentate del 50% (Centro Storico 150, Area Urbana e frazione 225, Area Esterna 450)

9 Art. 18 Entrata in vigore 1. Il presente Piano entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione. ooooooooooooooooooooo - 9 -

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