COMUNE DI ZERBOLO. Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del

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1 2009 COMUNE DI ZERBOLO REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO DI CUI ALL ART 92 DEL D.LGS N.163/2006 Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del

2 PARTE I INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni Il presente Regolamento disciplina la ripartizione dell incentivo di cui all art. 92 commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rivolto al personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, ed in riferimento: 1.1 ad opere o lavori pubblici appaltati sulla base di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo ivi comprese le varianti in corso d opera che comportino attività di progettazione; 1.2 a lavori di manutenzioni ordinaria e straordinaria appaltati sulla base di un progetto esecutivo su unico livello; 1.3 ad opere di urbanizzazione primaria relative ai Piani Urbanistici Attuativi realizzate da privati a scomputo di oneri; 1.4 ad atti di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata ed esecutiva. L incentivo disciplinato dal presente regolamento in riferimento alle opere ed ai lavori di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 è ripartito tra il responsabile del procedimento, l incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo ed i loro eventuali collaboratori. Il compenso non spetta per i lavori di manutenzione straordinaria che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali. Lo stesso dicasi per l incentivo disciplinato in riferimento agli atti di cui al punto 1.4. Gli interventi attuati attraverso le forme dei global service, project financing, dialogo competitivo, concessioni di costruzione e gestione ed appalti aperti di manutenzione sono considerati afferenti alle tipologie di cui ai punti 1.1 o 1.2 in funzione del loro specifico ed effettivo livello di approfondimento progettuale. I compensi derivanti dalla ripartizione si intendono, ai sensi del comma 5, primo capoverso, dell art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell Amministrazione Comunale. Art.2 - Aventi diritto 1. L incentivo di cui al presente regolamento è corrisposto ai soggetti titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con il Comune di Zerbolò. Art. 3 Caratteristiche dei progetti, degli interventi e degli atti di pianificazione urbanistica oggetto di incentivo Per ogni opera o lavoro viene nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e art. 10 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. I progetti di opere o lavori pubblici appaltati sulla base di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo da ammettere all incentivazione devono avere i caratteri definiti dall art. 93, commi da 3 a 9, del D.Lgs. 163/2006 e loro s.m.i., ed in particolare, devono essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie d opere previste nel progetto stesso che il RUP ha ritenuto necessari per l adeguato sviluppo del progetto stesso, nel rispetto della vigente normativa. Ricadono in questa tipologia anche i lotti funzionali di lavori, così come definiti all art. 128, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 2

3 I progetti dei lavori di manutenzioni ordinaria e straordinaria appaltati sulla base di un progetto esecutivo su unico livello da ammettere all incentivazione devono avere i caratteri definiti dall art. 93 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ferma restando l obbligatorietà dei requisiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative. Gli interventi di urbanizzazione primaria relativi ai Piani Urbanistici Attuativi da ammettere all incentivazione sono quelli realizzati da privati a scomputo degli oneri. Gli atti di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata ed esecutiva da ammettere all incentivazione sono i seguenti: - le varianti al P.G.T vigente - le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati - i piani attuativi del P.R.G. - il piano strutturale comunale (P.S.C.) e relative varianti - il regolamento urbanistico ed edilizio (R.U.E.) e relative varianti - i piani urbanistici attuativi (P.U.A.) e relative varianti (art. 31 L.R. 20/2000) - gli atti di pianificazione ambientale - i piani di fattibilità urbanistica di zona e settoriali sufficientemente sviluppati da consentire lo svolgimento regolare di tutte le fasi dell iter di approvazione previsto dalle norme vigenti. Art. 4 Costituzione del fondo per l incentivazione della progettazione di opere e lavori Il fondo incentivante, comprensivo di tutte le prestazioni parziali, è costituito secondo i seguenti criteri: a. l importo a base di calcolo da utilizzare per la quantificazione dell incentivo è definito come somma delle seguenti voci: - importo a base di gara delle opere o lavori pubblici eseguiti a cura degli uffici tecnici comunali; - importo di eventuali somme a disposizione per lavori di completamento e accessori in economia non compresi nell appalto; - importo di eventuali somme a disposizione previste dal quadro economico per acquisto di attrezzature, arredi, accessori, ecc. finalizzati alla funzionalità dell opera quando richiedano uno specifico apporto progettuale. Non concorrono alla definizione dell importo a base di calcolo: - le eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al progetto o all esecuzione del lavoro; - le somme a disposizione per IVA, arrotondamenti, imprevisti; - le somme a disposizione per espropri e/o acquisizione di beni immobili; - le somme destinate per l acquisizione di beni mobili, ovvero per acquisto e posa in opera di beni mobili, nel caso tali attività non richiedano apporto progettuale. b. per progetti solo parzialmente eseguiti dal personale dell Ufficio Tecnico interno gli importi di riferimento ed i compensi da assegnare sono ridotti in maniera corrispondente alla prestazione parziale effettuata secondo la tabella riportata all art. 5. c. per progetti approvati e non realizzati da parte dell Ente, gli importi di riferimento sono ridotti in maniera corrispondente alla prestazione parziale. Art. 5 - Criteri di ripartizione degli incentivi 1. La somma determinata ai sensi del precedente articolo è ripartita fra le seguenti fasi operative: 3

4 Tabella 1 Funzione Aliquota fase di progettazione Aliquota fase di esecuzione Aliquota totale Responsabile unico del procedimento 10,0 7,0 17,0 Studio di fattibilità e progettazione preliminare 5,0 0,0 5,0 Progettazione definitiva 25,0 0,0 25,0 Progettazione esecutiva 15,0 0,0 15,0 Direzione dei lavori 0,0 15,0 15,0 Coordinamento sicurezza 10,0 10,0 20,0 Collaudo/Regolare esecuzione 0,0 3,0 3,0 Totali 65,0 35,0 100,00 2. Le quote corrispondenti a prestazioni affidate all esterno costituiscono economie. 3. Nel caso in cui la progettazione definitiva non rilevi come fase autonoma e si dia corso alla sola fase del progetto esecutivo, a quest ultimo verrà riconosciuta una percentuale pari alla somma di quelle attribuite al progetto definitivo ed esecutivo e cioè il 40 %. Qualora si proceda ad un unico livello di progettazione, come nel caso delle manutenzioni, la percentuale di incentivazione sarà complessivamente pari al 45%. 4. Nel caso in cui le fasi di progettazione interna siano supportate da tecnici esterni, la quota di incentivazione va ridotta proporzionalmente all importanza della prestazione esterna, in base ad una valutazione espressa del Responsabile del Servizio Tecnico sotto la propria responsabilità. 5. Limitatamente alle attività svolte, l incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. 6. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorchè svolte fuori dagli orari di lavoro d ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario. 7. L incentivo riferito ad interventi attuati mediante global service è calcolato come da tabella, assumendo come importo a base di calcolo solamente l ammontare di lavori e di manutenzioni estrapolato dall importo complessivo del global service. 8. In riferimento agli interventi di project financing, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, viene riconosciuta una quota di incentivo calcolata come da tabella 1 in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna, considerando nulla la quota di incentivo relativa alle attività esternalizzate. In riferimento agli interventi di global service, project financing, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, su proposta del responsabile unico del procedimento, alla struttura interna che svolge le attività di gestione e supporto giuridico-amministrativo della procedura di gara può essere riconosciuta una quota di incentivo quantificata al massimo nel 10,0% dell incentivo totale. Art. 7 Modalità di liquidazione 1. La liquidazione degli incentivi viene effettuata dal Responsabile del Servizio Personale mediante apposita determinazione, accertata, attraverso il RUP, l esecuzione della prestazione. 2. La liquidazione delle somme spettanti al responsabile ed ai suoi eventuali collaboratori è effettuata per il 50% entro 60 giorni dall approvazione del progetto e, 4

5 per la restante quota, entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo dell opera o del lavoro. 3. Qualora il progetto non venisse appaltato per cause non dipendenti dalla redazione tecnica, si darà comunque luogo al pagamento dell incentivo agli aventi diritto ai sensi dell art. 95, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006. Art. 8 - Ambito di applicazione PARTE II INCENTIVI PER LA PIANIFICAZIONE 1. La parte II del presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione di un fondo interno costituito dal 30 % della tariffa professionale in relazione al costo medio di mercato per atti di pianificazione generale, settoriale o attuativa e loro varianti, qualora l amministrazione comunale sia l ente titolare dell atto di pianificazione e l ufficio tecnico comunale abbia redatto direttamente e ultimato entro le scadenze stabilite i progetti o i piani e loro varianti. Nel caso di assenza di riferimenti tariffari la somma da destinare al fondo viene determinata in base al costo dell attività. Detto costo, stimato in via discrezionale sulla base delle responsabilità, dell impegno materiale e dei fattori oggettivi che possono influenzare tanto in aumento quanto in diminuzione i parametri di valutazione, è parte integrante della proposta di deliberazione da sottoporre all esame della Giunta Comunale, proposta che autorizza e finanzia la redazione del piano ed accantona la somma destinata al fondo. 2. Il fondo interno di cui al comma 1 deve essere ripartito tra i soggetti di cui all art. 10 del presente regolamento tra i quali rientrano anche i dipendenti di altri enti pubblici qualora l amministrazione comunale se ne avvalga nell ambito o ad integrazione del proprio ufficio tecnico. 3. Qualora un altro ente pubblico, titolare di un atto di pianificazione, si avvalga di personale tecnico del Comune di Zerbolò per le attività specificate all art. 9, i relativi incentivi sono a carico di tale ente. Art. 9 - Attività di pianificazione: definizione 1. L attività di pianificazione per lo svolgimento della quale spettano gli incentivi di cui al presente regolamento è quella di valenza territoriale rientrante in una delle seguenti tipologie: Piano di Governo del Territorio e sue varianti; Piani Settoriali previsti dal PTCP o dal PGT o altro riferimento legislativo e loro varianti; Strumenti attuativi del PGT con contenuti tecnici pianificatori e loro varianti; Varianti urbanistiche e piani particolareggiati attuativi di PGT, compresi accordi di programma. 2. Il piano è costituito di norma da elaborati progettuali consistenti in una parte normativa/prescrittiva, in una parte grafica ed in una relazione descrittiva. La formazione del piano prevede altresì l elaborazione di un quadro conoscitivo propedeutico alla fase di progettazione, nonché l elaborazione della valutazione ambientale strategica (VAS) sulle scelte progettuali. Ai sensi della legislazione regionale di riferimento (L.R. 12/2005 e smi) il processo di formazione del piano prevede altresì l elaborazione di un documento di piano. 3. Qualora il piano non contenga tutti gli elaborati previsti dal comma 3, il Responsabile del procedimento deve attestare che il piano medesimo è adeguatamente sviluppato. 5

6 4. Nel caso in cui l attività di pianificazione non sia stata svolta interamente dalla struttura comunale, ma vi sia stato l apporto di consulenze esterne, gli incentivi sono dovuti qualora la struttura comunale abbia, comunque, redatto direttamente la parte prevalente, da un punto di vista operativo, qualitativo e quantitativo del piano. 5. Il costo della consulenza viene sempre, comunque, decurtato dal costo medio di mercato dell atto. L attestazione di prevalenza di cui al comma 5, non esclusivamente economica, nonché quella relativa al costo medio di mercato di cui al comma 2 dell art. 10 del presente regolamento devono essere stabilite dai Dirigenti dei Servizi, sentito il Direttore Generale. 6. Per ogni atto di pianificazione deve essere redatta ad opera del Responsabile del Servizio Tecnico una scheda preventiva da comunicare alla Direzione Generale, contenente tutti i dati e le valutazioni necessarie al momento della negoziazione delle risorse finanziarie da destinare all elaborazione dello strumento di pianificazione. La negoziazione delle risorse finanziarie e la conseguente individuazione dei concreti mezzi di finanziamento, deve precedere l avvio delle procedure di pianificazione. Art Aventi diritto all incentivo e criteri di ripartizione 1. I soggetti di seguito specificati beneficiano della ripartizione di cui al successivo comma 2: a) il responsabile del servizio tecnico che assume la responsabilità professionale del piano con la sottoscrizione dello stesso; questi deve possedere l abilitazione all esercizio della professione qualora l abilitazione sia prevista dalla legge vigente; b) il responsabile del procedimento. 2. Per ciascun piano deve essere ripartita, tra i soggetti di cui al comma 1, la quota corrispondente al 30% della tariffa professionale in relazione al costo medio di mercato, se la redazione dello specifico piano fosse affidata a professionisti esterni all Amministrazione. Tale valutazione potrà essere effettuata anche avvalendosi del confronto con il costo sostenuto da altri Enti per l elaborazione di strumenti di pianificazione analoghi. 3. La suddetta quota deve essere suddivisa tra il personale partecipante all elaborazione del piano, compreso quello assunto a tempo determinato, sulla base delle seguenti percentuali: a) tecnico/i firmatario/i del piano dal 20% al 60% b) responsabile del procedimento il 40 % Art Modalità liquidazione incentivi 1. La liquidazione dell incentivo avviene a consuntivo, se ed in quanto rispettati anche i termini previsti per la conclusione delle fasi intermedie definiti in sede di programmazione. 2. Gli incentivi sono corrisposti a coloro che hanno effettivamente partecipato alla redazione del piano e sono liquidati con le modalità individuate nel presente articolo. 3. Nel caso in cui, prima dell ultimazione dell incarico, vi siano state variazioni rispetto alle percentuali determinate nell atto di affidamento di cui all art. 10, queste variazioni devono essere precisate e motivate con atto dello stesso soggetto che ha disposto l affidamento originario. 6

7 4. Il Responsabile del Servizio Tecnico comunicherà al Servizio Personale e Finanziario gli importi e le singole quote informando contestualmente il Direttore Generale. Art Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore, a norma di legge, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all albo pretorio comunale. 7

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