Formula 1 SOSPENSIONE DEL PROCESSO ECC.MA CORTE D ASSISE DI... ILL.MO TRIBUNALE DI... ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI...
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1 Formula 1 SOSPENSIONE DEL PROCESSO 27 FORMULA 1 RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER LA PENDENZA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE (art. 3 c.p.p.) R.G. n.... ECC.MA CORTE D ASSISE DI... ILL.MO TRIBUNALE DI... ILL.MO G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI... L Avvocato..., difensore di..., nel processo a margine, fa presente che, come risulta dalla documentazione allegata, presso il Tribunale di... è pendente il procedimento civile n.... instaurato da..., che ha come oggetto la risoluzione della seguente questione... (relativa allo stato di famiglia o di cittadinanza) riguardante... Fa presente, altresì, che tale azione civile appare giuridicamente fondata, tenuto conto che... Rileva, infine, che dalla risoluzione della controversia civile dipende necessariamente la decisione sull attuale processo penale. Chiede, pertanto, ai sensi dell art. 3 c.p.p., la sospensione del processo penale. Con osservanza Data e firma È noto che, in linea di principio, il giudice penale risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende il giudizio. Tale principio, tuttavia, è derogato quando la questione pregiudiziale riguardi controversie relative allo stato di famiglia o di cittadinanza. In questo caso il processo penale può essere sospeso in attesa della relativa sentenza. La sospensione del processo costituisce un mezzo eccezionale. Il giudice deve fare ricorso a tale strumento solo quando la legge glielo consenta espressamente (Cass., 24 marzo 2005, n , in CED Cass., 2005). In particolare, la sospensione del processo può essere chiesta solo se la pregiudizialità riguarda lo stato delle persone ossia «... quelle qualità personali che considerate in relazione al mondo esterno nel quale l uomo vive e svolge la sua attività, caratterizzano la persona e ne stabiliscono la condizione giuri- FORM_962_FormularioProcessoPenale_2016_1.indb 27 13/10/16 09:46
2 28 FORMULARIO DEL PROCESSO PENALE Formula 1 dica nella famiglia e nello stato» (Cass., 21 aprile 1980, Betto, in Giur. it. 1982, II, 154). La questione, oltre ad essere già pendente innanzi al giudice civile, deve essere seria e pregiudiziale. La sospensione facoltativa del dibattimento disciplinata dall art. 479 c.p.p. non può essere disposta sulla base dell esistenza di un mero contrasto tra le parti su una questione civile, ma presuppone che sia già in corso una controversia davanti al giudice competente. (Cass., Sez. II, 13 giugno 2003, n , in Riv. Pen., 2004, 748). L attributo della serietà va interpretato nel senso dell apparente fondatezza e corrisponde «... non alla probabilità, ma alla semplice (purché non assolutamente irrilevante) possibilità che la decisione sia favorevole all imputato» (Cass., 31 gennaio 1984, Caltagirone, in Dir. fall. 1986, II, 22). Quanto alla pregiudizialità la decisione civile deve costituire «... l antecedente logico-giuridico della pronuncia sull esistenza del reato» (Cass., 25 maggio 1995, Di Rosa, in Cass. pen. 1996, 2514). Su ogni altra questione incidentale, diversa da quelle indicate dall art. 3, comma 1, c.p.p., la cognizione spetta al giudice penale. Al di fuori delle questioni su stato di famiglia o cittadinanza, il giudice penale ha una piena cognizione incidenter tantum. In tema di reati fallimentari, quindi, il giudice penale può autonomamente risolvere questioni pregiudiziali collegate al fallimento, quali quelle relative alla attribuibilità all imputato della qualifica di imprenditore, pur in presenza di una sentenza dichiarativa irrevocabile di fallimento. Tale sentenza, può ovviamente avere una rilevanza probatoria all interno del procedimento penale, ma non ha nessun effetto vincolante sulla decisione del giudice penale (cfr. Cass., 9 aprile 1999, Leo, in Riv. pen. 1999, 546; Cass. 29 aprile 1998, Marcimino, in Fallimento 1999, 1135). Il giudice penale deve, infatti, limitarsi alla verifica dell esistenza giuridica dell atto, senza poter sindacare il giudicato del giudice fallimentare. (cfr. Cass. pen., Sezioni Unite, 28 febbraio 2008, n , in Fisco on line, 2008; in tal senso cfr., altresì, Cass. pen., Sez. V, 8 maggio 2009, n , in Ced Cass., 2009). La sospensione dell azione penale, di cui all art. 13 L. 47/1985, in tema di violazioni edilizie, può essere qualificata come sospensione facoltativa del processo solo se ricorrano le condizioni previste dagli artt. 3 e 479 c.p.p. In caso contrario, trascorso il periodo di sessanta giorni previsto dall art. 13 L. n. 47/1985, la sospensione cessa e, quindi, ricominciano a decorrere i termini processuali idonei a determinare la maturazione della prescrizione (cfr. Cass., 26 gennaio 1999, Sasso, in Cass. pen. 1999, 3555). Anche nel rito abbreviato è possibile la sospensione del procedimento, tanto in attesa della risoluzione di questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza, ai sensi dell art. 3 c.p.p., quanto in pendenza di giudizio su altre questioni FORM_962_FormularioProcessoPenale_2016_1.indb 28 13/10/16 09:46
3 Formula 1 SOSPENSIONE DEL PROCESSO 29 pregiudiziali civili o amministrative di particolare complessità, come previsto dall art. 479 stesso codice. «... atteso che non può ritenersi vincolante la lettera di tale articolo, la quale fa riferimento solo alla sospensione del dibattimento, anche in considerazione del fatto che detta sospensione non è finalizzata ad operare sul momento della acquisizione probatoria, ma su quello della decisione; invero, proprio dalla decisione pregiudiziale di altro giudice, il giudice penale attende la possibilità di acquisire non ulteriori dati probatori, quanto elementi indispensabili al fine di pervenire ad una corretta soluzione» (cfr. Cass., sez.v, 14 gennaio 2002, Polesel, in Dir. e giust., 2002, f. 22, 74). FORM_962_FormularioProcessoPenale_2016_1.indb 29 13/10/16 09:46
4 30 FORMULARIO DEL PROCESSO PENALE Formula 2 FORMULA 2 RICHIESTA DI RIUNIONE DI PROCESSI (art. 17 c.p.p.) R.G. n.... ECC.MA CORTE D ASSISE DI... ILL.MO TRIBUNALE DI... ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI... L Avvocato..., difensore di... nel procedimento a margine, chiede che tale procedimento venga riunito al procedimento n.... pendente nei confronti di... avanti la Corte d assise di.../tribunale di.../g.i.p./g.u.p. presso il Tribunale di... A tal fine il sottoscritto difensore rileva che i procedimenti n.... e n...., si trovano nella medesima fase processuale, essendo stata fissata per entrambi udienza preliminare/udienza dibattimentale in data... Rileva, altresì, che ricorrono le condizioni previste dall art. 12 c.p.p. richiamato dall art. 17 c.p.p., dal momento che... (oppure: che ricorrono le condizioni previste dall art. 17 c.p.p., dal momento che...) Si confida nell accoglimento della richiesta. Con osservanza Data e firma La presenza dei presupposti indicati dall art. 17 c.p.p. non implica necessariamente la riunione dei processi. Il giudice, infatti, conserva un potere discrezionale in merito e può disporre la riunione, ricorrendone i presupposti, quando lo ritenga opportuno, cioè quando possa ragionevolmente ritenere che tale provvedimento non pregiudichi la rapida definizione dei processi. L art. 17 c.p.p. si riferisce alla riunione di processi e, quindi, si deve ritenere che tale istituto possa operare nella sola fase processuale, cioè soltanto dopo che sia stata formulata l imputazione. La riunione di procedimenti è possibile anche durante la discussione finale nel dibat timento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 523 c.p.p., FORM_962_FormularioProcessoPenale_2016_1.indb 30 13/10/16 09:46
5 Formula 2 RIUNIONE DI PROCESSI 31 salvo che la riunione non pregiudichi la rapida definizione degli stessi. (App. Milano, 20 gennaio 2001, in Foro ambr., 2001, 346). I provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione. (cfr. Cass., sez. III, 9 luglio 2015, n ). Il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all economia dei giudizi e, quindi, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza. (Cfr. Cass., Sez. V, 25 novembre 2014, n. 9266). Tale ordinanza non può essere impugnata neppure unitamente alla sentenza di merito. In caso di rigetto della richiesta di riunione fondata sulla prospettazione di un vincolo di continuazione tra i reati contestati, è, comunque, possibile invocare la continuazione in sede esecutiva ai sensi dell art. 671 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. IV, 6 novembre 2003, Provenzano, in Ced Cass., 2004 e Cass. 28 gennaio 1997, Marcone, in Cass. pen. 1999, 1217). La regola per la quale il tribunale in composizione collegiale, pur dopo che sia disposta la separazione, conosce anche dei processi del tribunale in composizione monocratica vale esclusivamente per il caso in cui sia intervenuto in precedenza un provvedimento di riunione dei processi prima pendenti separatamente, e non anche per il caso in cui la separazione sia disposta in un processo sin dall inizio cumulativo. (Così Cass. pen., Sez. II, 9 ottobre 2008, n , R.A., in CED Cass., 2008). La giurisprudenza tende ad interpretare in modo rigoroso il requisito della identità di stato, previsto dall art. 17, perché possa essere disposta la riunione. In particolare si è negato che il G.I.P. potesse disporre la riunione tra processi pendenti nello stesso grado «... in caso di richiesta di giudizio abbreviato cui il P.M. presti il consenso se per uno di essi debba ancora verificarsi la decidibilità allo stato degli atti...» (cfr. Trib. Milano, 9 novembre 1993, Inzaghi, in Arch. nuova proc. pen. 1995, 126). Analogamente si è affermato che «il rapporto di continenza fra un procedimento pendente in fase di indagini preliminari rispetto a procedimento in avanzata trattazione dibattimentale, non consente la definizione del primo con sentenza di incompetenza e la successiva riunione degli atti del procedimento contenuto a quelli del procedimento principale» (Ass. Caltanisetta, 2 luglio 1994, Iaglietti e altro, in Arch. nuova proc. pen., 1995, 117). Giova precisare che l istituto della riunione opera anche quando i processi siano pendenti avanti alla Corte di cassazione, dal momento che la legge non compie alcuna distinzione, in ordine anche ai casi di connessione, tra giudizi di merito e di legittimità (cfr. Cass., 10 novembre 1993, Sciacca ed altro, in Arch. nuova proc. pen. 1994, 220). FORM_962_FormularioProcessoPenale_2016_1.indb 31 13/10/16 09:46
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