Luci ed ombre del nuovo schema di decreto ministeriale di semplificazione del SISTRI

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1 Luci ed ombre del nuovo schema di decreto ministeriale di semplificazione del SISTRI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Dopo che l ultimo decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 come modificato dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15) ha protratto per tutti i soggetti interessati i termini di scadenza della fase del c.d. doppio regime documentale fino al 31 dicembre , posticipando di fatto ancora il momento della piena operatività del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, torniamo a parlare del SISTRI. Come da notizia pubblicata sul sito ufficiale in data 28 febbraio 2014 è stato diramato dal Ministero dell Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare uno schema di Decreto che, in caso di approvazione senza modifiche rispetto alla bozza circolata, andrebbe a ridefinire le categorie dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ma non solo Precisando da subito che si tratta ancora di un testo non ufficiale (e dunque suscettibile anche di profonde modifiche), vediamo qual è la portata innovativa di tale provvedimento, ma soprattutto interroghiamoci sulla sua legittimità. A mio avviso, i provvedimenti importanti del decreto sono due: A) Ridefinizione dei soggetti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI Nell ambito della categoria dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi il decreto, con l art. 1, restringerebbe l obbligo di adesione al SISTRI ai seguenti soggetti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali, esclusi gli enti e le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi da attività di cui all articolo 2135 del codice civile e conferiscono i propri rifiuti nell ambito di circuiti organizzati di raccolta; 1 Per un approfondimento si rimanda a V.VATTANI Nel decreto Milleproroghe una proroga anche per il SISTRI Ma vediamo in quali termini e qual è il punto della situazione oggi pubblicato il 2 marzo 2014 su Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)

2 b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n.152 del 2006; d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania (in questo caso l obbligo di adesione interessa la gestione dei rifiuti urbani sia pericolosi che non pericolosi). Nonché si precisa che anche gli enti e le imprese, con più di dieci dipendenti, produttori di rifiuti speciali pericolosi derivanti dalle attività di pesca e acquacoltura, di cui agli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 4/2012 sarebbero obbligati all adesione al sistema di controllo informatico. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che, invece, non sono obbligati ad aderire al SISTRI, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, viene precisato che restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario. B) deposito di rifiuti in caso di trasporto intermodale L art. 2 del decreto in esame ridefinisce le modalità di deposito dei rifiuti nell ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci. Si delinea una disciplina del deposito di rifiuti legata alle attività di trasporto intermodale molto semplificata, ove si allungano i termini temporali fino a quarantacinque giorni. Un termine, dunque, molto più lungo rispetto a quello fissato dalla disciplina generale detta dall art. 193, comma 12, D.Lgs. n. 152/06 (come riscritto dal D.Lgs. n. 205/2010) che di giorni ne prevede solo sei (che poi possono diventare trenta, ma solo se intervengono casi fortuiti o di forza maggiore). Tale disposizione viene connessa all art. 188 ter, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, ove si dispone che: con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale Dunque anche se poi la formulazione della disposizione del decreto ministeriale su questo aspetto non sembra essere molto chiara si deve ritenere che comunque il regime delineato dall art. 2 cit. riguardi esclusivamente i rifiuti che viaggiano secondo le regole del Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)

3 SISTRI. Perché chiaramente la disposizione del D.Lgs. n. 152/06 richiamata (e cioè l art. 188 ter, comma 1, ultimo periodo) legittima con lo strumento del decreto ministeriale solamente una regolamentazione delle modalità di applicazione del SISTRI al trasporto intermodale, e non prevede certamente una ridefinizione del regime normativo del trasporto intermodale e delle connesse soste tecniche afferente ai tutti i rifiuti in generale. L interpretazione più restrittiva verrebbe, comunque, anche confermata dal fatto che lo stesso comma 7 dell art. 2 del decreto ministeriale richiama l osservanza del rispetto degli adempimenti del SISTRI: Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza.. Dopo di che, andando ad analizzare nel dettaglio la disposizione in parola leggiamo come il comma 1, dell art. 2, del decreto recita: Il deposito di rifiuti nell ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di quarantacinque giorni. : cosa vuol dire? Tenuto conto che tali depositi avendo luogo proprio nel contesto della fase del trasporto sono tutti successivi ad una prima attività di raccolta e trasporto e dunque si collocano tutti nel contesto della gestione dei rifiuti. Se si vanno a leggere i vari considerando del nuovo decreto ministeriale si può probabilmente intuire che chi ha redatto il presente testo vorrebbe intendere i depositi che si effettuano nell ambito delle attività intermodali alla stregua di deposi temporanei (cioè depositi che non necessitano di alcuna autorizzazione), ma che peraltro non devono neanche soggiacere alle condizione del deposito temporaneo; ecco perché vengono identificati come depositi preliminari alla raccolta (e non depositi temporanei ). Per sostenere la legittimità di tale operato si richiamano alcuni considerando della Direttiva 2008/98/CE ove il legislatore europeo invita gli Stati membri ad operare, nella loro normativa interna, una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento. Precisando che gli enti o le imprese che producono rifiuti durante le loro attività non dovrebbero essere considerati impegnati nella gestione dei rifiuti e soggetti ad autorizzazione per il deposito dei propri rifiuti in attesa della raccolta (considerando n. 15). Inoltre, sempre il legislatore europeo nel successivo considerando n. 16 della Direttiva auspica che venga operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento, tenuto conto dell obiettivo della presente direttiva, in funzione del tipo di rifiuti, delle dimensioni e del periodo di deposito e dell obiettivo della raccolta. Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)

4 Viene ripresa, poi, anche la definizione di raccolta contenuta nel testo della Direttiva, che recita: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (così art. 3, punto 10); mentre negli Allegati I e II alla Direttiva stessa, in calce alle rispettive voci D15 e R13 vi è un richiamo* che peraltro ha suscitato già in passato non poche perplessità e sollevato molteplici dubbi interpretativi che riporta Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell art. 3, punto 10. Ora, ricostruito il quadro normativo di riferimento delineato nelle premesse contenute nello schema di decreto ministeriale, bisogna comunque dire che una distinzione nel senso indicato dalla normativa europee è stata, in qualche modo, fatta dal nostro legislatore nazionale. La nostra normativa nazionale di settore ha, infatti, da sempre operato una distinzione tra il deposito temporaneo, che rappresenta una deroga al sistema ordinazione dello stoccaggio e si colloca al di fuori della gestione dei rifiuti in una fase antecedente la raccolta ed il trasporto e che se rispetta tutte le condizioni di legge non è soggetto ad autorizzazione, ed il deposito preliminare che, invece, si colloca nel contesto della gestione dei rifiuti e rappresenta una forma di stoccaggio dei rifiuti che deve essere autorizzato ( deposito preliminare se i rifiuti poi vengono inviati allo smaltimento, altrimenti si parla di messa in riserva se i rifiuti poi vengono inviati verso attività di recupero). Ed, infatti, poi al momento di recepire le disposizioni della Direttiva 2008/98/CE nel nostro ordinamento interno si è tenuto conto di questa scelta del nostro legislatore, è pertanto la definizione attualmente vigente nel nostro Paese di raccolta non riproduce esattamente quella del testo della Direttiva ove si parla anche di deposito preliminare, ma recita: raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (art. 183, comma 1, lett. o D.Lgs. n. 152/06), proprio per restare coerente con la scelta (legittima) operata fin dall inizio dal nostro legislatore e non alimentare possibili ambiguità di interpretazioni. Ed è questa disposizione che vige attualmente in Italia. Quindi ci sembra ora improprio richiamare la disposizione europea per legittimare nel nostro ordinamento interno un deposito preliminare che si vorrebbe sottratto agli obblighi dello stoccaggio. Peraltro tutto questo fatto con uno strumento come un decreto ministeriale che è un provvedimento meramente regolamentativo e che non può derogare alla legge statale. Possiamo sicuramente essere d accordo sul fatto che si voglia venire incontro alle esigenze di chi opera nei contesti dei trasporti intermodali, apportando delle semplificazioni e prevedendo delle apposite deroghe al sistema generale di gestione dei rifiuti. Ma le deroghe previste per un singolo settore non possono configurarsi come uno stravolgimento delle regole base che sovrintendono l intero sistema di gestione dei rifiuti Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)

5 Invece di parlare di deposito preliminare alla raccolta (introducendo, di fatto, una nuova figura giuridica nel nostro ordinamento di settore, peraltro in contrasto con tutto il sistema della disciplina nazionale relativa agli stoccaggi), sarebbe a mio avviso molto più opportuno delineare la disciplina di deroga per i depositi effettuati nel contesto del trasporto intermodale soggetto al SISTRI negli stessi termini che la legge nazionale ha usato per disciplinare in deroga la stessa fattispecie al comma 12 del riscritto art. 193 D.Lgs. n , e cioè prevedere che le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio, effettuate da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio a condizione che non si superi il termine finale di quarantacinque giorni. In questo modo si avrebbe comunque una deroga alla regola dello stoccaggio, ma non si rischierebbero pericolose derive interpretative sulla configurazione dei depositi preliminari *** Dopo aver visto a grandi linee i contenuti più importati dello schema del nuovo decreto ministeriale di semplificazione del SISTRI (che ribadiamo, non è un testo definitivo) è opportuno, comunque, fare una ulteriore e conclusiva considerazione. Abbiamo già detto che l art. 2 della bozza di decreto ministeriale in esame riporta delle disposizioni attuative dell art. 188 ter, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 152/06; così come l art. 1 del decreto (che restringe ulteriormente le categorie dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI) sarebbe attuativo dell art. 188 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06. Ma in generale tutto il decreto in esame è connesso all art. 188 ter del D.Lgs. n. 152/06 e da cui trae origine e legittimità. Orbene, ci sembra opportuno ricordare che all art. 16, comma 2, del D.Lgs. 205/2010 è previsto che le seguenti disposizioni che modificano la Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all art. 12, comma 2 del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modificazioni, cioè, in pratica, allo scadere della fase transitoria del c.d. doppio regime documentale : - art. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti) - art. 188 bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) - art. 188 ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI) - art. 189 (Catasto dei rifiuti) - art. 190 (Registri di carico e scarico) art. 193 (Trasporto rifiuti) Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)

6 Ormai è cosa nota che tutte le nuove disposizioni dettate dai suddetti articoli compreso l art. 188 ter a cui si collega il nuovo decreto ministeriale non sono mai ancora entrate in vigore, poiché con vari provvedimenti successivi la piena operatività del SISTRI a cui soggiace l entrata in vigore delle suddette nuove disposizioni è stata di volta in volta sempre posticipata, fino all ultimissima proroga dettata dall ultimo decreto Milleproroghe (D.L. n. 150/2013) che l ha prolungata ancora fino al 31 dicembre E, dunque, ora vi è da chiedersi: come è possibile che si possa emanare un decreto ministeriale attuativo di una disposizione statale normativa che non è ancora in vigore? Peraltro un decreto che come abbiamo potute vedere incide anche in modo significativo nel contesto della normativa nazionale di settore. Quale legittimità può avere un tale decreto se la stessa norma da cui trae origine non è mai stata in vigore fino ad ora? Valentina Vattani Pubblicato l 11 marzo 2014 In calce si riporta il testo dello schema del decreto ministeriale in commento Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)

7 IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SENTITO IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ED IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI VISTO il decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101 recante Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ed in particolare l articolo 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); VISTO l articolo 188- ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall articolo 11, comma 1, del decreto- legge 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; VISTO il Decreto Ministeriale 18 febbraio 2011 n. 52; CONSIDERATO che l articolo 188- ter, comma 1, del citato d.lgs. n. 152 del 2006 individua tra i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e, <<in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell impresa navale o ferroviaria o dell impresa che effettua il successivo trasporto>>; CONSIDERATO che ai sensi dell articolo 188- ter, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 <<con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale>>; CONSIDERATO che ai sensi dell articolo 188- ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 <<con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti >> tenute ad aderire al SISTRI, <<e sono individuate nell ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti>>;

8 CONSIDERATO che l esclusione dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, entro i limiti dimensionali individuati dalla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, è compresa nell oggetto dell ordine del giorno n. 9/1682 A/34 presentato in occasione della conversione del decreto legge 101/2013 ed accolto dal Governo nella seduta dell Assemblea della Camera dei Deputati del 24 ottobre 2013; VISTO che ai sensi dell articolo 193, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all articolo 183, comma 1, lettera aa) purchè siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio le predette attività; VISTA la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; VISTO che, ai sensi del considerando n.15 della Direttiva 2008/98/CE, <<è necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento>>; VISTO che, ai sensi del considerando n.16 della Direttiva 2008/98/CE, <<nell'ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento>>, e <<dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento>>; VISTO, ancora, l articolo 3, punto 10) della Direttiva 2008/98/CE che definisce <<raccolta il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento>>; VISTE le definizioni delle categorie i D15 dell Allegato 1 e R13 dell Allegato 2 della Direttiva 2008/98/CE, che escludono dalle operazioni di smaltimento e di recupero il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, e qualificano come temporaneo il deposito preliminare alla raccolta; CONSIDERATO che il deposito di rifiuti effettuato nell ambito di attività di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, è un deposito di rifiuti preliminare alla raccolta in quanto preordinato non al trattamento ma al successivo trasporto di rifiuti; CONSIDERATO che dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate effettuate nell ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all articolo 11, comma 13, del decreto- legge n. 101 del 2013, è emersa la necessità di

9 un applicazione adeguata e proporzionale degli adempimenti in materia di SISTRI, in particolare per le imprese che producono limitate quantità di rifiuti; CONSIDERATO che dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate, con particolare riguardo ai verbali del Tavolo tematico trasporto intermodale istituito nell ambito del Tavolo tecnico suddetto, è emersa, tra l altro, la necessità di avviare una razionalizzazione e semplificazione della normativa vigente, sia per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, sia per quanto attiene alle responsabilità degli operatori della catena logistica; CONSIDERATO che a decorrere dal 3 marzo 2014 entra in operatività il sistema SISTRI per i soggetti previsti dall art. 11, comma 3, del decreto- legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; RITENUTO pertanto necessario, in attuazione dell art 188- ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, specificare i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e individuare gli altri soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi che devono aderire al SISTRI; nonché, in attuazione dell art 188- ter, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006, definire le operazioni di deposito preliminare alla raccolta nell ambito del trasporto intermodale; ed inoltre, in attuazione degli artt bis, comma 4- bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto- legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, definire criteri e tempi per le ulteriori semplificazioni ed ottimizzazioni conseguenti all attività dei Tavoli tematici istituiti nell ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione, suindicato; SENTITI i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza; Adotta il seguente decreto: ARTICOLO 1 (Disposizioni attuative dell art 188- ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006) 1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell articolo 188- ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall articolo 11, comma 1, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali, esclusi gli enti e le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi da attività di cui all articolo 2135 del codice civile e conferiscono i propri rifiuti nell ambito di circuiti organizzati di raccolta;

10 b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n.152 del 2006; d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania. 2. Gli enti e le imprese, con più di dieci dipendenti, produttori di rifiuti speciali pericolosi derivanti dalle attività di pesca e acquacoltura, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, sono soggetti ai medesimi obblighi di adesione al SISTRI delle imprese di cui al comma 1, lettera b). 3. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 2 (Disposizioni attuative dell art 188- ter, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006) 1. Il deposito di rifiuti nell ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di quarantacinque giorni. 2. Fino alla presa in carico dei rifiuti da parte di un impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, i rifiuti restano sotto la responsabilità del produttore. 3. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d inizio dell attività di deposito preliminare alla raccolta di cui al comma 1. Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, immediatamente e comunque non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché, se esistente, all intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i trentanove giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi. 4. La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al comma 3, terzo periodo, la comunicazione entro il termine di cui al comma 3, secondo periodo, escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti comportamenti, la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell articolo 256 del d.lgs. n. 152 del 2006.

11 5. E fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria. 6. Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le eventuali responsabilità del trasportatore, dell intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore. 7. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza. ARTICOLO 3 (Disposizioni attuative degli artt bis, comma 4- bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto- legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013) 1. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni ed all'ottimizzazione del SISTRI si procederà, mediante successivi decreti ed ai sensi di quanto disposto ai commi successivi, sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico, attivati, con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati, nell ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione di cui all art. 11, comma 13, del decreto- legge n. 101 del 2013, convertito nella legge n. 125 del Detti tavoli riguardano, in particolare, le esigenze specifiche della microraccolta, quelle dell interoperabilità del SISTRI con i sistemi gestionali aziendali e più in generale della possibilità di consentire la compilazione off line ed in modalità asincrona delle schede SISTRI, nonché, per quanto non già compreso nell articolo 2 del presente decreto (ed in particolare per quanto concerne le procedure operative per la tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi nel trasporto intermodale), del trasporto intermodale. Verranno attivati ulteriori tavoli, in particolare per quanto riguarda le possibilità di modifica ed evoluzione degli apparati tecnologici. 2. Riguardo alle esigenze dell interoperabilità, entro quarantacinque giorni dall entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria trasmette al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare lo schema di linee guida recante lo standard di riferimento per l interoperabilità dei software gestionali e per l accreditamento dell interfaccia con il SISTRI. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo il Ministero, acquisito il parere dell Agenzia per l Italia Digitale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, e tenuto conto delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico di cui al comma 1, sottopone lo schema di linee guida al Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione e, coerentemente alle osservazioni espresse in tale ultima sede, pubblica sul sito le linee guida, alle quali si conformano gli operatori interessati alla produzione e commercializzazione dei software suddetti. 3. Con la medesima procedura di cui al comma 2 si provvede all eventuale aggiornamento delle linee guida sulla base delle evoluzioni tecnologiche e delle semplificazioni sopravvenute.

12 4. In considerazione dei tempi tecnici necessari per rendere operative le semplificazioni ed ottimizzazioni indicate ai commi 1 e 2, il termine di cui all articolo 11, comma 8, del decreto- legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, è prorogato al 30 settembre ARTICOLO 4 (Oneri contributivi anno 2014) 1. I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI procedono al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. 2. Fino alle nuove determinazioni riguardo alla possibilità di modifica ed evoluzione degli apparati tecnologici, restano confermati i costi di sostituzione dei dispositivi previsti per l anno Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento, esclusivamente accedendo all'area "gestione aziende" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata. ARTICOLO 5 (Disposizioni per l avvio dell operatività del SISTRI riguardo ai rifiuti urbani della Regione Campania) 1. Salvo diversa determinazione del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all Allegato III del D.M. n. 52 del 2011, il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto, ovvero che organizza il trasporto dei rifiuti urbani della Regione Campania, compila e firma la scheda SISTRI area movimentazione completando anche la parte relativa al produttore, prima dell inizio della raccolta per il successivo trasporto verso l impianto di destinazione. Il gestore di quest ultimo, qualora non soggetto obbligato al SISTRI in quanto l impianto è ubicato al di fuori del territorio della Regione Campania, controfirma la scheda SISTRI all atto dell accettazione presso l impianto. 2. In fase di prima applicazione, gli enti e le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006, che raccolgono o trasportano rifiuti urbani del territorio della Regione Campania si iscrivono nell'apposita categoria e ricevono un dispositivo USB relativo alla sola sede legale, nonché un dispositivo USB ed un dispositivo black box per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. I predetti enti ed imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006 possono richiedere ulteriori dispositivi USB associati alla sede legale e utilizzabili nelle unità locali dove vengono svolte le operazioni di trasporto. Qualora si scelga di dotarsi di dispositivi USB aggiuntivi associati alla sede legale, il contributo dovuto per ciascun dispositivo è quello previsto dall Allegato I A del D.M. n. 52 del 2011, fermo restando l obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

13 3. All esito delle operazioni di consegna del rifiuto il sistema genera automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell area registro cronologico del Comune. ARTICOLO 6 (Comunicazioni al SISTRI) 1. Gli obblighi di comunicazione al SISTRI previsti dalla vigente normativa sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito 2. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI. ARTICOLO 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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