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1 Monteviale (VI): Viale Zileri, 4/13 Tel Fax Milano: Via Bigli, 2 Tel Fax info@mtpenalisti.it - C.F. e P.IVA La valutazione del rischio e il danno ambientale: dall applicazione del principio comunitario alla prevenzione del fatto reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 avv. Marco Tonellotto m.tonellotto@mtpenalisti.it Fiera Ecomondo, Rimini 9 novembre 2016

2 Indice Il danno ambientale nella sua articolazione concreta. La politica e i principi comunitari sulla tutela dell ambiente e la disciplina sul danno. La declinazione dei principi comunitari nell ordinamento italiano. Analisi e valutazione del rischio ambientale e principi comunitari. Il rafforzamento della tutela ambientale con lo strumento penale. La prevenzione del danno ambientale e i modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/

3 . Il danno ambientale nella sua articolazione concreta E danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell utilità assicurata da quest ultima (art. 300 del D.Lgs. 152/2006 l oggetto della tutela Le risorse naturali come oggetto immediato di tutela: la preservazione delle loro condizioni originarie Le risorse naturali: Specie ed habitat Acque interne e costiere terreno L utilità delle risorse naturali: i servizi, ossia le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico Il danno ambientale include pure il danno causato da elementi aerodispersi nella misura in cui possono danneggiare le risorse naturali (4 considerando Direttiva 2004/35/CE) 3

4 Il danno ambientale: l approccio al tema secondo i principi comunitari Art. 191 TFUE Salvaguardia, tutela, miglioramento della qualità ambientale Protezione della salute umana Utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali Promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi ambientali elevato livello di tutela precauzione azione preventiva correzione prioritaria alla fonte chi inquina paga 4

5 Il danno ambientale: l approccio al tema secondo i principi comunitari Direttiva 2004/35/CE Nella prospettiva dell obbiettivo dell elevato livello di tutela ambientale, istituisce un quadro per la responsabilità ambientale basato sul principio chi inquina paga, per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale, nel contesto del quale il sistema della responsabilità civile non rappresenta l unico strumento di risposta. La prevenzione e riparazione del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi e i principi della politica comunitaria (1 considerando della Direttiva 2004/35/CE) Principi e obiettivi prioritari della tutela ambientale prevenzione: prevenzione del danno ambientale ragionevolmente certo e prevedibile sulla base di una chiara ed accertata evidenza scientifica Precauzione: prevenzione del danno eventuale - grave o irreversibile in situazioni di incertezza scientifica, attuando quindi una forma di prevenzione qualificata correzione prioritaria alla fonte 5

6 La declinazione pratica dei principi nel sistema normativo italiano Art. 301 D.Lgs. 152/2006 attuazione del principio di precauzione o riconnette la tutela a pericoli anche solo potenziali o presuppone un rischio individuabile con una preliminare valutazione scientifica obiettiva Art. 304 D.Lgs. 152/2006 azione di prevenzione o minaccia imminente, ossia rischio sufficientemente probabile di prossima verificazione di un danno ambientale Art. 3 ter D.Lgs. 152/2006 principio dell azione ambientale o tutti i soggetti, pubblici e privati, garantiscono la tutela ambientale attraverso azioni adeguate informate ai principi di precauzione, prevenzione, correzione alla fonte, chi inquina paga Art. 18, lettera q) D.Lgs. 81/ l organizzazione d impresa garante della tutela ambientale o l obbligo della verifica della perdurante assenza di rischio 6

7 Analisi, valutazione del rischio, precauzione, prevenzione Il principio di precauzione espressione di una forma di prevenzione di qualificata si inserisce nel quadro generale dell analisi dei rischi (nella fasi di analisi vera e propria, valutazione e gestione del rischio si veda Comunicazione della Commissione CE, ), costituendo il mezzo attraverso il quale, sulla base di una valutazione scientifica il più completa possibile e della correlata determinazione del grado di incertezza scientifica associata al caso, si valuta la probabilità del livello anche potenziale di danno di un fattore pericoloso, le conseguenze dell assenza dell azione, in funzione della determinazione delle eventuali misure cautelari da adottare. Il principio di prevenzione afferisce pure esso alla dimensione dell analisi del rischio, consistendo nella determinazione probabilistica e sufficientemente certa, del verificarsi di un determinato livello di danno associato all impiego, all esposizione o al dinamismo di un certo fattore pericoloso, al quale connettere misure cautelari di sicurezza Il sistema normativo finalizzato alla tutela ambientale del quale la disciplina sul danno rappresenta un momento fondamentale di attuazione della politica e dei principi comunitari - postula pertanto un agire dell operatore orientato dall analisi del rischio in una prospettiva multidisciplinare (chimica, biologia, geologia, tossicologia, epidemiologia, medicina, statistica, ecc.) 7

8 Il danno ambientale: tutela civile o tutela penale? La Direttiva 2004/35/CE esprime i limiti sull efficacia del sistema di responsabilità civile per porre rimedio alle diverse forme di danno ambientale (13 considerando della direttiva in questione). La Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell ambiente, rappresenta una risposta funzionale all efficace tutela dell ambiente costituisce azione esplicita ex art. 192 TFUE per dare attuazione agli obiettivi di politica comunitaria in materia di ambiente; rappresenta risposta adeguata per le conseguenze delle condotte di danneggiamento dell ambiente; tende a colpire le condotte attive e quelle omissive, dolose e colpose; mira ad introdurre sanzioni penali efficaci, proporzionate, dissuasive; mira a sanzionare qualsiasi azione di danno e deterioramento di risorse, così come le condotte di pericolo, anche in connessione con lo svolgimento di attività industriali; mira ad introdurre la responsabilità delle persone giuridiche che abbiano tratto vantaggio dai reati. 8

9 Il recepimento sostanziale della direttiva 2008/99/CE ad opera della legge 68/20015 Il disegno europeo era stato disatteso dal d.lgs. 121/2001 (salva l estensione della. responsabilità degli enti per alcuni reati contro l ambiente), che non aveva per nulla modificato l assetto complessivo della materia (salvo introdurre due nuove contravvenzioni nel codice penale). La legge 68/2015 (in vigore dal ) ha invece introdotto nel codice penale un autonomo titolo (Titolo VI-bis) riguardante i delitti contro l ambiente. La collocazione del Titolo VI-bis a ridosso del titolo concernente i delitti contro l incolumità pubblica risponde ad un preciso obiettivo del legislatore: tutelare l ambiente anche al fine di garantire le condizioni per lo sviluppo bio-psichico dell uomo in modo che il bene giuridico ambiente risulti valorizzato proprio dal legame con la persona umana Sono state previste incriminazioni di danno e di pericolo concreto con elevati livelli edittali di pena. I nuovi delitti introdotti sono stati costruiti secondo una progressione criminosa verso l alto, al fine di coprire diverse offese al bene ambiente 9

10 Il recepimento sostanziale della direttiva 2008/99/CE ad opera della legge 68/20015 Le nuove fattispecie delittuose: 1Inquinamento. ambientale (art. 452-bis c.p); previsto anche nella forma colposa e qualora l evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambiente). Questo delitto è anche reato presupposto della responsabilità corporativa ex d.lgs. 231/2001 2Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 453-ter c.p.) 3Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); previsto anche nella forma colposa e qualora l evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambiente). Questo delitto è anche reato presupposto della responsabilità corporativa ex d.lgs. 231/2001 4Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) Questo delitto è anche reato presupposto della responsabilità corporativa ex d.lgs. 231/ Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) 6Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) 1 0

11 Il delitto di inquinamento ambientale Art. 452-bis c.p. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro a euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l inquinamento è prodotto in un area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. 1 1

12 Il delitto di disastro ambientale Art. 452-quater c.p. Fuori dai casi previsti dall articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l alterazione irreversibile dell equilibrio di un ecosistema; 2) l alterazione dell equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata 12

13 1 3 Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto Ma tutti i reati ambientali determinano un danno ambientale? Il danno ambientale presuppone il deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale e della sua utilità. Nei delitti di inquinamento e disastro ambientale, il profilo del danno è sicuramente implicito, mentre è da verificare rispetto ad altre fattispecie. Nelle contravvenzioni di cui all art. 727-bis del c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette) e all art. 733-bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all interno di un sito protetto) l elemento di danno è parimenti evidente ed implicito. Per le restanti contravvenzioni presupposto della responsabilità amministrativa ex art. 231/2001 il danno va verificato caso per caso, non risultando necessariamente una conseguenza implicita nella condotta penalmente illecita.

14 1 4 Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto La prevenzione del danno ambientale e MOG ex D.Lgs. 231/2001 Il Modello di tutela ambientale che deriva dall associazione tra sistema del danno ambientale e apparato sanzionatorio penale, richiede alle aziende di ripensare al proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo : la prevenzione degli eventi di danno ambientale/reato si realizza attraverso gli strumenti organizzativi e gestionali tesi non tanto a garantire la conformità formale alla regola amministrativa, quanto ad assicurare, dal punto di vista sostanziale e nel tempo, la tutela del bene ambiente, garantendo la perdurante assenza di rischi. In relazione all evento danno, la percezione del rischio-reato ad esso connesso e la valutazione della sua intensità (c.d. risk assessment), così come anche l individuazione degli strumenti organizzativi, gestionali, tecnici e finanziari finalizzati alla loro prevenzione (c.d. risk management), non potranno prescindere da una dettagliata e puntuale analisi endoscopica della propria realtà produttiva, che tenga conto non solo delle ripercussioni che la stessa può avere (ha avuto ovvero ha) sull ambiente esterno, ma anche la sua incidenza sulla salute pubblica, atteso che quest ultima viene a costituire a tutti gli effetti una componente della tutela ambientale. La diligenza esigibile all ente dipende inevitabilmente dalla conoscenza del rischio, secondo il modello normativo consolidatosi nella materia della sicurezza sul lavoro, ove l organizzazione e le correlate misure di prevenzione nascono dalla preventiva valutazione di tutti i rischi, per come gli stessi sono presenti e possono manifestarsi secondo criteri di attualità ma anche di loro prevedibilità in relazione alla realtà aziendale

15 La prevenzione del danno ambientale e MOG ex D.Lgs. 231/2001 Il percorso di progettazione (ancor prima che di sviluppo) del Modello di organizzazione, gestione e controllo di una Società, adottato ex d.lgs. 231/01 deve quindi fare perno quindi - intorno alla funzione preventiva che lo stesso è chiamato a svolgere, in un ottica di minimizzazione del rischio-reato, che viene quindi - ad atteggiarsi come la bussola che deve guidare le aziende in questo lavoro di auto-analisi e di conseguente valutazione e definizione del proprio assetto organizzativo. In tema di corporate liability, la Società è chiamata ad essere garante dell efficace prevenzione del rischio-reato o quantomeno della sua riduzione ad un livello c.d. accettabile, da identificare in un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non con il ricorso a condotte fraudolente. 15

16 Note conclusive Spunti e considerazioni Danno ambientale, reato, modelli organizzativi: quale approccio emerge dalla prassi? Quale il modello di analisi e prevenzione? I sistemi di gestione certificati: elementi di novità introdotti dalla ISO 14001:

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