Il nuovo accertamento esecutivo. Domenico Miscioscia
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- Agostina Bevilacqua
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1 Il nuovo accertamento esecutivo 1
2 Accertamenti esecutivi: premessa Il DL 78/2010 ha riformato il sistema di riscossione degli importi richiesti mediante avviso di accertamento. A grandi linee, il nuovo sistema degli accertamenti esecutivi è caratterizzato dalla scomparsa del ruolo, sostituiti dall affidamento del credito all Agente della Riscossione. Gli accertamenti esecutivi trovano applicazione per le imposte sui redditi, IVA e IRAP. L art. 29 del DL 78/2010 ha stabilito che gli accertamenti esecutivi entrano in vigore a partire dai provvedimenti emessi dall 1 ottobre 2011 e relativi ai periodi d imposta in corso al 31 dicembre Il riferimento alla data di emissione coincide con la sottoscrizione del funzionario competente. 2
3 Accertamenti esecutivi: premessa Le disposizioni contenute nel DL 78/2010 sono volte ad accelerare i tempi della riscossione (!). Viene, infatti, previsto, all art. 29 del DL 78/2010, che gli accertamenti: diventano esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica dell atto; devono contenere l intimazione ad adempiere entro il termine per la proposizione del ricorso. IIDD, IVA e IRAP (dall ) Accertamento esecutivo Relativi a periodi di imposta in corso al L accertamento è un atto esecutivo e quindi viene meno il ruolo Il contribuente deve versare entro il termine per il ricorso 3
4 Accertamenti esecutivi: procedura Avviso di accertamento L ente impositore notifica l avviso di accertamento; Ricorso Inerzia del contribuente il contribuente dovrà versare le somme (per un 1/3 o per l intero a seconda del fatto che intenda o meno proporre ricorso) entro 60 giorni; Versamento 1/3 delle somme Versamento di tutte le somme il caso di inadempienza, entro 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (90 giorni dalla notifica dell atto) il credito verrà affidato ad Equitalia; Mancato versamento entro 60 gg. Affidamento del credito ad Equitalia decorsi 30 gg. dal termine ultimo per il versamento Sospensione di 180 giorni Pignoramento l esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall affidamento in carico agli agenti della riscossione (la sospensione non si applica con riferimento alle misure cautelari e conservative); l espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l accertamento è divenuto definitivo. 4
5 Accertamenti esecutivi: procedura 1. Avviso di accertamento L ente impositore notifica l avviso di accertamento; 2. Versamento degli importi dovuti Notificato l accertamento, occorre procedere con il versamento degli importi contestati, senza attendere l iscrizione a ruolo. entro il termine per il ricorso (60 giorni) Le somme vanno versate è applicabile la sospensione in caso di istanza di adesione di 90 giorni per effetto dell art. 6, comma 2 del DLgs. 218/97; è applicabile la sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre 5
6 Accertamenti esecutivi: procedura 3. Quantificazione degli importi Gli importi devono essere versati entro il termine per il ricorso (60 giorni), rammentando che: Se viene proposto il ricorso occorre versare 1/3 degli importi richiesti (non più la metà); gli interessi per mancata iscrizione a ruolo (art. 20 DPR 602/73). Se non viene proposto il ricorso la totalità delle somme richieste a titolo d imposta; gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 DPR 602/73); le sanzioni amministrative (se si presente ricorso le sanzioni amministrative sono riscosse dopo la sentenza del CTP sfavorevole al contribuente e nella misura dei 2/3). La totale inerzia del contribuente non ha molto senso, posto che, se si intende omettere il ricorso, è bene optare per l acquiescenza, potendo ottenere la riduzione delle sanzioni amministrative e versare gli importi ratealmente, quale che sia l entità delle somme. 6
7 Accertamenti esecutivi: procedura 3. Quantificazione degli importi Se il pagamento avviene dopo 60 gg. dalla notifica dell accertamento, oltre alle somme in precedenza indicate (maggiori imposte, sanzioni e interessi da mancata iscrizione a ruolo), occorrerà corrispondere: Somme da versare oltre 60 gg. Aggi di riscossione (non più del 9% ma da definire per effetto del nuovo decreto salva-italia) Interessi di mora Eventuali spese di esecuzione Il mancato versamento delle somme richieste con l accertamento non comporta l irrogazione di sanzioni da omesso versamento ai sensi dell art. 13 del DLgs. 471/97. 7
8 Accertamenti esecutivi: procedura 4. Riscossione coattiva In caso di inadempienza oltre il termine per il ricorso le somme sono affidate, salvo il caso del fondato pericolo per la riscossione, all Agente della Riscossione decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, quindi, nella maggior parte dei casi, decorsi 90 giorni dalla notifica dell atto. Una volta che il credito è stato affidato ad Equitalia, questa può: azionare le misure cautelari (tipicamente fermi di beni mobili registrati e ipoteche); procedere con l espropriazione che tuttavia non può avvenire, salvo il caso del fondato pericolo per la riscossione, prima del decorso di 180 giorni dalla data di affidamento del credito. 8
9 Accertamenti esecutivi: procedura 4. Riscossione coattiva Il fondato pericolo per la riscossione L Agenzia delle Entrate con la Nota (prot. 2011/141776), sembra adottare un concetto più ampio del fondato pericolo per la riscossione. Viene specificato, infatti, che esso ricorre quando sono presenti una pluralità di elementi che inducono l ufficio a ritenere reale il rischio di comportamenti da parte del contribuente tesi a sottrarre beni disponibili ad eventuali azioni esecutive da parte dell Agente della riscossione. Si deve comunque trattare, precisa la nota, di pericoli attuali e non semplicemente potenziali. La presenza del pericolo per la riscossione può essere rilevata sia dall Agenzia delle Entrate che dall Agente della Riscossione, e può essere motivata nell avviso di accertamento. È rilevato sia dall Agenzia delle Entrate che da Equitalia Pericolo per la riscossione Rende inapplicabile la sospensione di 180 gg. per il pignoramento Rende possibili fermi e ipoteche 9
10 Accertamenti esecutivi: procedura 5. Sospensione della riscossione L atto esecutivo può essere sospeso: In via giudiziale (art. 47 DLgs. 546/92) Il ricorrente può chiedere alla Commissione tributaria la sospensione dell atto impugnato unitamente al ricorso introduttivo. La sospensione dell atto presuppone la dimostrazione, ad opera del contribuente, della verosimiglianza della pretesa (fumus boni iuris) e del danno grave e irreparabile (periculum in mora). In via amministrativa (art. 39 DPR 602/73) La sospensione amministrativa: presuppone la presentazione del ricorso; non richiede espressamente la dimostrazione del danno grave e irreparabile e della potenziale infondatezza della pretesa; richiede l assenza di fondato pericolo per la riscossione; se accolta, comporta la corresponsione degli interessi da sospensione, sulle somme risultanti a seguito della sentenza del giudice tributario. 10
11 ESEMPIO Feb. Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab 1 febbraio 2012 Emissione dell avviso di accertamento l accertamento diviene esecutivo decorsi 60 gg. Mar. 31 giorni Apr. Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Il contribuente deve effettuare il pagamento 2 aprile 2012 per 1/3 degli importi richiesti se propone ricorso; per intero (se non propone il ricorso). Trascorsi altri 30 gg. dalla scadenza il recupero delle somme è affidato a Equitalia Mag. Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab 2 maggio 2012 Il credito è affidato ad Equitalia Il concessionario può disporre subito, ricorrendone i presupposti di legge, le misure cautelari quali fermi e ipoteche; il pignoramento non può essere avviato prima di 180 gg. 11
12 ESEMPIO Giu./Lug. 61 giorni Ago. Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab 1 agosto 2012 Sospensione feriale fino al 15 sett. (45 gg.) sospende la procedura di riscossione coattiva. Sett. Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Per effetto della sospensione feriale il pignoramento 15 settembre 2012 slitta dal 29 ottobre 2011 (180 giorni dal 2 maggio 2012 giorno in cui il credito è affidato all agente della riscossione) al 14 dicembre Ott./ Nov. 61 giorni Dic. Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab 14 dicembre 2012 PIGNORAMENTO 12
13 Accertamenti esecutivi: i tempi della nuova procedura A conti fatti, quindi, prima che sia avviata l espropriazione possono trascorrere : solo 60 giorni se viene constatato il fondato pericolo per la riscossione (in tal caso, infatti, possono essere derogati sia i 30 giorni prima dell affidamento del credito ad Equitalia che i 180 giorni di sospensione della riscossione coattiva); 270 giorni (60 prima che l accertamento divenga esecutivo + 30 per l affidamento del credito di sospensione); 315 giorni ( giorni di sospensione feriale); 405 giorni se alla precedente ipotesi si sommano anche i 90 giorni di sospensione che spettano al contribuente che abbia proposto istanza di accertamento per adesione ai sensi dell art. 6, comma 2, del DLgs. 218/97. 13
14 Reclamo e mediazione nel processo tributario 14
15 Il reclamo e la mediazione fiscale: premessa Il DL n. 98 del 6 luglio 2011 (con l introduzione di un nuovo art. 17-bis al D.Lgs. n. 546/1992), ha previsto una nuova procedura nell ambito delle disposizioni sul contenzioso tributario. In base alle nuove disposizioni per le controversie di valore non superiore a euro, relative ad atti emessi dall Agenzia delle Entrate, chi intenderà adire il giudice tributario sarà tenuto preliminarmente a presentare reclamo all Ufficio che ha emesso l atto, pena l inammissibilità del ricorso. La procedura si applica con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1 aprile E condizione per l ammissibilità del ricorso Reclamo Controversie di valore non superiore a euro Atto emesso dall Agenzia delle entrate 15
16 Il reclamo e la mediazione fiscale: premessa Si tratta in sostanza di una disciplina che si pone a valle di tutti gli altri istituti deflattivi del contenzioso che consente all ente impositore, che ha la paternità dell atto, di rivalutare la pretesa alla luce delle contestazioni sollevate dal contribuente. Reclamo Mira a definire la controversia prima che giunga in sede processuale Prevede una sostituzione di una pretesa unilaterale e contestata con una certa e concordata 16
17 Il reclamo e la mediazione fiscale: valore della lite Il valore della controversia non deve essere superiore a euro. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Si computa L importo del tributo contestato al contribuente Le sanzioni irrogate con l atto impugnato Non si computano Gli interessi 17
18 Il reclamo e la mediazione fiscale: contenuto del reclamo Nelle liti reclamabili non è ammessa la conciliazione giudiziale. Infatti mentre quest ultima può essere sollecitata autorevolmente dal giudice, la definizione mediante la nuova procedura è lasciata alla buona volontà delle parti, seppure incentivata dal rischio della soccombenza delle spese. Contenuto del reclamo Obbligatorio Poiché il reclamo, in caso di mancata definizione della lite, produce gli effetti del ricorso e deve pertanto essere depositato successivamente in Commissione tributaria, il contenuto minimo dello stesso deve essere quello previsto per il ricorso giurisdizionale. Facoltativo Rappresentato dalla proposta di mediazione, completa della rideterminazione delle somme dovute. 18
19 Il reclamo e la mediazione fiscale: le fasi del procedimento La tempistica Il reclamo va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento alla Direzione, provinciale o regionale, che ha emesso l avviso stesso, che vi provvede con strutture diverse da quelle che hanno redatto l accertamento. Il pre - contenzioso Si apre pertanto una fase di pre - contenzioso della durata massima di 90 giorni. Durante questa fase l ufficio decide se accogliere totalmente o parzialmente il reclamo ovvero se accogliere la proposta di mediazione. In caso di rigetto di tutte le domande del contribuente, la Direzione formula una proposta di mediazione d ufficio. La nuova disposizione contiene il richiamo alla disciplina della conciliazione giudiziale, che dovrebbe riguardare anche la riduzione delle sanzioni al 40%. 19
20 Il reclamo e la mediazione fiscale: le fasi del procedimento In commissione Se non viene notificato nulla entro 90 giorni (ovvero entro la medesima data non si raggiunge un intesa sulla mediazione) nei successivi 30 giorni il contribuente deve depositare una copia del reclamo in Commissione tributaria. Se invece prima del decorso di 90 giorni viene notificato un diniego (ovvero un atto di accoglimento parziale), i 30 giorni decorreranno dalla notifica di questo atto. Poiché il reclamo dovrebbe essere depositato in Commissione nel testo originariamente inviato all agenzia delle Entrate, lo stesso potrà contenere anche rilievi sui quali vi è stato l accoglimento della Direzione provinciale o regionale. In questo caso dovrà essere dichiarata preliminarmente una parziale cessazione della materia del contendere. In muovo istituto dovrà essere raccordato con la disciplina degli accertamenti esecutivi: durante i 90 giorni di moratoria del reclamo, dovrebbe essere infatti del tutto sospesa la decorrenza dei 180 giorni di blocco degli atti esecutivi dell agente della riscossione. 20
21 Il reclamo e la mediazione fiscale: le fasi del procedimento Le sanzioni Nelle controversie interessate dalla nuova procedura la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione. 21
22 Il reclamo e la mediazione fiscale: in sintesi 1. Origine 2. Reclamo Ricevimento dell avviso di accertamento contenente una maggiore imposta, senza tener conto di interessi e sanzioni, non superiore a euro. In caso di atto di contestazione di sole sanzioni, il limite è riferito alle sole sanzioni. Proposizione del reclamo, redatto includendovi il contenuto minimo del ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dell atto di accertamento, a pena di inammissibilità del ricorso. Il reclamo va inviato alla Direzione provinciale, ovvero alla Direzione regionale delle Entrate che ha emesso l atto impugnato. 3. La proposta di mediazione 4. La controproposta Il reclamo può contenere una proposta di mediazione, che indichi la rideterminazione delle somme dovute. L agenzia delle Entrate, se non intende accogliere né il reclamo né la proposta di mediazione, formula una controproposta, alla quale è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina della conciliazione. 22
23 Il reclamo e la mediazione fiscale: in sintesi 5. In caso di silenzio: ricorso giurisdizionale 6. In caso di risposta Decorsi 90 giorni senza che vi sia stato accoglimento del reclamo o perfezionamento della mediazione, il reclamo vale come ricorso e deve essere depositato presso la Commissione tributaria provinciale entro 30 giorni. Se prima dei 90 giorni viene notificato provvedimento di rigetto ovvero di accoglimento parziale del reclamo, il termine di 30 giorni per il deposito in Commissione decorre dalla notifica di questo atto. 7. Le spese La parte soccombente nel giudizio è condannata al pagamento di una somma aggiuntiva alle spese di giudizio, pari al 50% di queste, a titolo di ristoro degli oneri del nuovo procedimento di mediazione. 23
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