D.L. N. 59/2016 Espropriazione forzata: cambiano modalità della custodia, istanze di assegnazione e incanto
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1 Civile D.L. N. 59/2016 Espropriazione forzata: cambiano modalità della custodia, istanze di assegnazione e incanto giovedì 09 giugno 2016 di Amendolagine Vito Avvocato in Bari La terza ed ultima parte dell esame delle disposizioni in tema di esecuzione forzata introdotte dal d.l. n.59/2016 si concentra sulle modalità della custodia e delle operazioni ad essa connesse e conseguenti, adottate nell interesse della procedura finalizzata alla vendita del cespite, compreso il termine per l istanza di assegnazione e l assegnazione a favore di un terzo, il provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto, la formazione del progetto di distribuzione, e le modificazioni all'art. 16 bis del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 che disciplina l obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. D.L. 3 maggio 2016, n. 59 (G.U. 3 maggio 2016, n. 102) All'art. 560 c.p.c. (modalità della custodia) premesso che: il giudice dell'esecuzione dispone con provvedimento non impugnabile la liberazione dell'immobile pignorato quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso o parte dello stesso quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile il comma 4 della stessa norma è stato sostituito dal seguente: il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c. anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano Al fine di garantire l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68 c.p.c. In sintesi: il custode deve agire secondo le disposizioni del giudice dell esecuzione immobiliare, ma senza essere tenuto all'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c. dell'esecuzione per consegna o rilascio, ciò significa che il custode non è tenuto a notificare al debitore che occupa l immobile pignorato e messo all asta il precetto di rilascio/preavviso di rilascio. Il d.l. n.59/2016 precisa, inoltre, che per l attuazione dell ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell art. 68 c.p.c. La suddetta disposizione si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di
2 esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n.59/2016 Tale disposizione, rubricata assegnazione in favore di un terzo, prevede che Al comma 5 dell art. 560 c.p.c., precisato che il giudice, con l'ordinanza di cui al comma 3 dell'art. 569 c.p.c., stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione ed alla gestione dell'immobile pignorato, esercitando le azioni previste dalla legge ed occorrenti per conseguirne la disponibilità, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro. E opportuno ricordare come il d.l. n. 59/2016 al fine di migliorare il tasso di efficienza e di trasparenza del mercato delle vendite forzate, ha modificato l'art. 569 c.p.c., prevedendo che le vendite dei beni immobili pignorati abbiano luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare (D.M. n. 32/2015) adottato in attuazione dell'art. 161 ter disp. att. c.p.c. Attraverso tale modifica si estende anche al settore delle vendite immobiliarila regola introdotta nell'art. 530 c.p.c. dal d.l. n. 90/2014 secondo cui la vendita dei beni mobili pignorati ha luogo con modalità telematiche. Come si evince dalla relazione, a norma dell anzidetto decreto ministeriale, il giudice dell'esecuzione può disporre che la vendita abbia luogo con modalità mista e cioè contestualmente con modalità sia telematica che tradizionale. La disposizione si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n.59/2016. Il d.l. n. 59/2016 ha modificato anche l art. 588 c.p.c. (termine per l istanza di assegnazione) al quale, dopo le parole «istanza di assegnazione» sono state aggiunte le seguenti: «, per se' o a favore di un terzo,»; L attuale testo dell art. 588 c.p.c. prevede che ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per se' o a favore di un terzo, a norma dell'art. 589 c.p.c. (istanza di assegnazione) per il caso in cui la vendita non abbia luogo. L art. 589 c.p.c. detta le modalità, disponendo che l'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. Fermo quanto previsto al comma 1, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'art. 498 c.p.c. e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese. La modifica introdotta dal legislatore, prevede quindi la possibilità che il bene pignorato venga assegnato a favore di un terzo da nominare. Tale disposizione si applica alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 59/2016. L assegnazione a favore di un terzo è disciplinata dall art. 590 bis c.p.c. introdotto dall art. 4 del d.l. n.59/2016, il quale recita: il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.
3 se non si può provvedere a norma dell'art. 510, comma 1, c.p.c. (distribuzione della somma ricavata) il giudice dell'esecuzione od il professionista delegato a norma dell'art. 591 bis c.p.c. non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria nei cinque giorni decorrenti alternativamente: a) dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione b) dalla comunicazione del provvedimento il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile (terzo) depositando la dichiarazione dello stesso In mancanza, il trasferimento immobiliare si considera fatto a favore del creditore assegnatario Il legislatore è intervenuto anche sull'art. 591, comma 2, c.p.c., che disciplina il provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto, già modificato dal d.l. n. 83/2015, aggiungendo dopo le parole «fino al limite di un quarto» le seguenti: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà»; Quindi se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 e ss. c.p.c., oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'art. 576 c.p.c. perché si proceda a incanto, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c. Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c. Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il comma 2 dell'art. 590 c.p.c., per cui avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'art. 586 c.p.c. In sintesi l art. 591 c.p.c. attualmente prevede che: ove non si sia concretizzata la vendita al miglior offerente il giudice può autorizzare l'incanto solo in assenza di istanze di assegnazione e se ritiene di potere ricavare con tale modalità un prezzo superiore di almeno la metà del valore del bene determinato a norma dell art. 568 c.p.c. Nella versione previgente il giudice poteva decidere di ribassare il prezzo di vendita solo fino a un quarto, mentre, in seguito all'intervento del d.l. n. 59/2016, il giudice, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, può decidere di ribassare il prezzo fino al limite della metà. La norma modificata dall'art. 4 del d.l. n. 59/2016 precisa che si deve tenere conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita, anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del d.l. n.59/2016. All'art. 596 (formazione del progetto di distribuzione), comma 1, c.p.c. dopo le parole: «provvede a formare un progetto di distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»; ed è altresì aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.». In buona sostanza, il testo attuale dell art. 596 c.p.c. prevede che:
4 provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni. L intervento sull'art. 596 c.p.c. nelle intenzioni del legislatore dovrebbe contribuire a chiarire che i giudici dell'esecuzione ed i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare, atteso che tale misura, si precisa nella relazione accompagnatoria, è volta a superare le divergenze esistenti nella prassi applicativa e ad assicurare una riduzione dei tempi di recupero del credito. L art. 4 del d.l. n. 59/2016 ha infine apportato modificazioni all'art. 16 bis del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 che disciplina l obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. Infatti il comma 9 sexies è stato così sostituito: «9 sexies. Il professionista delegato a norma dell'art. 591 bis c.p.c., entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.»; Il comma 9 septies, primo periodo, le parole: «il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata» sono state sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata». Quindi il testo attuale del comma 9 septies prevede che i rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui sopra devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le suddette disposizioni si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'art. 169 quinquies disp. att. c.p.c.. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'art. 518 c.p.c. Le disposizioni oggetto di modifica da parte del d.l. n. 59/2016 sono state introdotte nel provvedimento originario dal d.l. n. 132/2014 (recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) che inserendo i commi 9 quater (sulla chiusura del fallimento), 9 quinquies (sul concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale), 9 sexies (sulla vendita nell espropriazione immobiliare), ha stabilito per la procedura fallimentare, di concordato preventivo e per le procedure esecutive individuali su beni immobili l obbligo - a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale, del delegato alla vendita dell immobile - di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dalla legge fallimentare (R.D. 267/1942, art. 33). In base alla previgente formulazione del comma 9 sexies il professionista delegato alle operazioni di vendita era tenuto a depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte, entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita.
5 Il d.l. n.59/2016, modificando il comma 9 sexies, prevede che il professionista delegato alle operazioni di vendita sia tenuto a depositare oltre che il rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, anche rapporti periodici con cadenza semestrale. La necessità di coordinamento del comma 2 dell'art. 4 d.l. n. 59/2016 ha comportato la modifica del comma 9 septies, relativo l'obbligo di deposito con modalità telematiche di tali rapporti. Copyright - Riproduzione riservata Copyright Wolters Kluwer Italia Riproduzione riservata
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