CORTE D APPELLO CALTANISSETTA Sez. Prima penale Ordinanza dibattimentale 10 giugno 2004 Pres. Maffa, est. De Nicola imp. P.
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- Armando Landi
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1 Termine a difesa per difensore d'ufficio: sollevata questione di costituzionalità ( Corte d'appello di Caltanissetta, sez.i Penale, ordinanza ) DIBATTIMENTO PENALE Difensore Designazione di un difensore d ufficio ai sensi dell art.97 C.p.p. Richiesta di termine a difesa Art.108 C.p.p. Mancata previsione fra le ipotesi per le quali è prevista la concessione del termine a difesa Irrazionalità rispetto alla situazione del difensore d ufficio designato per il caso di rinuncia al mandato difensivo, di revoca dello stesso mandato, o di abbandono della difesa Violazione degli artt. 3 e 24 secondo comma Carta costituzionale Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di compatibilità costituzionale delle norme processuali di riferimento Formulazione d ufficio della eccezione di illegittimità costituzionale. E rilevante e non manifestamente infondata la questione relativa alla compatibilità con i principi costituzionali di eguaglianza sostanziale e del diritto di difesa in ordine alla mancata previsione negli artt. 97 e 108 C.p.p. dell ipotesi in cui il difensore designato d ufficio all imputato che sia privo dell assistenza difensiva per la fase dibattimentale chieda la concessione di un termine a difesa, prevista invece per il difensore designato d ufficio all imputato nei casi di rinuncia al mandato difensivo, di revoca dello stesso mandato, di incompatibilità all esercizio del mandato difensivo, o di abbandono della difesa. E irrazionale sotto il profilo sistematico, e sotto il profilo logico, l omessa previsione della facoltà di chiedere la concessione del termine a difesa nei riguardi del difensore designato d ufficio all imputato che sia privo dell assistenza difensiva per la fase dibattimentale, considerato che l espletamento del mandato difensivo nella ipotesi disciplinata dall art.97 C.p.p. è obbligatorio. Posto che l assistenza difensiva deve essere assicurata in termini di effettività, la mancata concessione del termine a difesa richiesto dal difensore designato d ufficio all imputato che sia privo dell assistenza difensiva per la fase dibattimentale, precludendo allo stesso difensore di avere una compiuta cognizione degli atti del processo, vanificherebbe l efficacia della assistenza difensiva, rendendola sostanzialmente inutile,realizzando una ipotesi coincidente con quella della assenza dello stesso difensore (individuata quale causa di nullità assoluta dall art.179, primo comma C.p.p.). (Altalex, 18 giugno Si ringrazia il dott. Sergio De Nicola) CORTE D APPELLO CALTANISSETTA Sez. Prima penale Ordinanza dibattimentale 10 giugno 2004 Pres. Maffa, est. De Nicola imp. P. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Prima Sezione Penale composta dai Sigg. Magistrati: 1.MAFFA Dott. Antonio - Presidente 2.DE NICOLA Dott. Sergio - Consigliere est.
2 3.LEONE Dott.ssa Antonia - Consigliere all udienza pubblica del giorno 10/ 6/2004, sentiti il Pubblico Ministero, rappresentato dalla Dott.ssa Franca M. IMBERGAMO, Sost. Proc. Gen., ed il difensore designato d ufficio dall appellante, Avv. Valentina DI MAIO, ha pronunciato la seguente; ORDINANZA nel procedimento penale contro: - P. G.C., nato a CALTANISSETTA il../../..., residente in GELA; libero - presente IMPUTATO A) del delitto p. e p. dall art. 640 C.p. per avere, con l artifizio ed il raggiro consistente nel riferire falsamente, quale avvocato procuratore e difensore di F. G. di avere proposto un ricorso per Cassazione nel suo interesse, inducendo in errore il F. che gli consegnava due milioni di lire a titolo di acconto sull onorraio professionale dovuto, procurato a sé un ingiusto profitto, costituito dalla predetta somma che non veniva più restituita al F. con danno per quest ultimo. Fatti commessi in Gela dall 1/ 4/1999 al 20/ 8/1999; B) del delitto p. e p. dall art. 380 C.p. per avere, nella qualità e con la condotta descritte al precedente capo a), omettendo di proporre il ricorso per Cassazione nell interesse di F. G. e così cagionando il passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe potuto essere impugnata, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arrecato nocumento a F. G., da lui assistito, difeso e rappresentato innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Fatti commessi in Gela dall 1/ 4/1999 al 20/ 8/1999; In GELA, dal mese di maggio 1995; - sentiti il difensore designato d ufficio per l appellante, che ha chiesto la concessione di un termine a difesa, ed il rappresentante dell Ufficio del Procuratore Generale, che ha dichiarato di non opporsi all accoglimento della richiesta. PREMESSO CHE All udienza dibattimentale odierna, l imputato appellante compariva senza l assistenza di un difensore designato di fiducia, cosicché la Corte designava un difensore d ufficio, per quanto previsto dall art.97 C.p.p.: all esito della designazione, il suddetto difensore d ufficio chiedeva alla Corte di concedergli un termine per apprestare la difesa dell appellante, ed il conseguente rinvio della trattazione dibattimentale del procedimento. Il Collegio decidente, assunte le richieste delle parti, riservava la deliberazione; All esito della deliberazione camerale, la Corte OSSERVA Il quadro normativo di riferimento per decidere sulla fondatezza dell istanza formulata nell interesse dell imputato odierno appellante è costituito dagli artt.97 e 108 Cod. di Procedura penale.
3 La prima delle disposizioni richiamate, prevede che L imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio (primo comma), e che Il difensore di ufficio ha l obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo (quinto comma). L art.108 C.p.p. ( Termine per la difesa ), stabilisce che, Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell imputato o quello designato d ufficio che ne fa richiesta ha diritto ad un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento (primo comma). Non è dunque formalmente previsto che il difensore designato d ufficio ai sensi dell art. 97 C.p.p. possa in ogni caso chiedere la concessione di un termine finalizzato ad acquisire una compiuta cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento, come è invece espressamente previsto per il difensore designato d ufficio nelle ipotesi di rinuncia, di revoca, di in compatibilità, e nel caso di abbandono della difesa. La rilevata lacuna normativa, ad avviso della Corte remittente, configura una possibile violazione dei parametri costituzionali che assumono rilievo ai fini della deliberazione demandata al Collegio decidente, in quanto l omessa previsione nell art.108 C.p.p. (e, correlativamente, nell art.97 C.p.p.), della ipotesi in cui sia designato un difensore individuato d ufficio all imputato privo di un difensore designato di fiducia, configura una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art.24 della Carta fondamentale), e dell art.3 Cost. (principio di uguaglianza sostanziale),dato che non si rinvengono ragioni di ordine sistematico (e neppure di ordine logico) che possano giustificare l esclusione del difensore d ufficio designato ai sensi dell art.97 C.p.p. dall esercizio della facoltà espressamente attribuita dal citato art.108 C.p.p. Maggiormente, poi, la rilevata lacuna normativa si configura incongrua nella fattispecie che si esamina, in quanto lo stesso art.97 C.p.p. configura l ufficio prestato dal difensore d ufficio come obbligatorio : cosicché del tutto irrazionale appare la mancata previsione anche di questa ipotesi fra quelle per le quali il citato art.108 C.p.p. ammette il (nuovo) difensore a chiedere la concessione del termine a difesa. Osserva, infine, la Corte remittente che la suddetta lacuna, in quanto preclude almeno formalmente la concessione del termine a difesa nel caso che interessa la presente decisione, appare pure preclusiva della decisione dell appello nel merito, ed è dunque certamente rilevante per la decisione che il Collegio decidente deve assumere, dato che il diniego del termine richiesto dal difensore designato d ufficio nell interesse del P. determinerebbe la nullità degli atti processuali compiuti in violazione del diritto di difesa che deriverebbe dal diniego di concessione del termine, per quanto è previsto dall art.179 C.p.p., in quanto la menomazione delle facoltà difensive che conseguirebbe dalla negazione del termine a difesa richiesto dal difensore designato d ufficio ex art.97 C.p.p., vanificherebbe l efficacia della assistenza difensiva, rendendola sostanzialmente inutile, e quindi potrebbe essere assimilata alla ipotesi dell assenza dello stesso difensore(espressamente individuata quale causa di nullità assoluta dall art.179, primo comma C.p.p.). Considera, infatti, il Collegio deliberante che la decisione della rilevata questione di compatibilità costituzionale, appare rilevante e necessaria ai fini della definizione del presente giudizio pendente nella fase dibattimentale, non essendo consentita all A.G. remittente - per le considerazioni svolte - l adozione (in via diretta) dell interpretazione conforme ai richiamati parametri costituzionali della norma applicabile nella fattispecie, risolvendosi in una interpretazione additiva della previsione normativa, riservata al Giudice costituzionale: essendo in ogni caso preliminare alla definizione del giudizio dibattimentale, nel quale evidentemente - anche per la particolare delicatezza dei fatti oggetto delle imputazioni in riferimento alle quali è stata esercitata l azione penale nei riguardi
4 dell odierno appellante (che investono le modalità di esercizio della sua attività professionale) - appare in ogni caso necessario che venga assicurata all imputato una effettiva assistenza difensiva. Per le considerazioni che precedono, deve quindi essere sollevata ex officio questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 97 e 108 C.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 secondo comma della Carta costituzionale, nella parte in cui le norme processuali richiamate non prevedono che anche il difensore designato d ufficio all imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell assistenza difensiva all udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. La trattazione del giudizio deve essere dunque sospesa, con la rimessione degli atti alla Consulta competente a delibarla, per quanto prevede la legge 11/ 3/1953 n 87. P. Q. M. Visto l art.23 della legge 11 marzo 1953 n 87; DICHIARA d ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt.3, 24 comma 2 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt.97 e 108 Codice di Procedura Penale, nella parte in cui non prevedono che anche il difensore designato d ufficio all imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell assistenza difensiva all udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. S O S P E N D E il giudizio penale in corso; O R D I N A la trasmissione degli atti alla CORTE COSTITUZIONALE in Roma; O R D I N A che la presente ordinanza venga notificata, a cura della Cancelleria, al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e sia comunicata ai PRESIDENTI delle due CAMERE del PARLAMENTO. Così deciso nella Camera di consiglio della Corte in CALTANISSETTA, il 10 giugno IL PRESIDENTE (Dott. A. MAFFA) Il Consigliere estensore (Dott. Sergio De Nicola)
5 Il Consigliere (Dott. Antonia LEONE) ( da )
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