Terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Evoluzione normativa. fino al nuovo decreto
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1 Terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Evoluzione normativa di MATTEO MATTIOLI Geologo Professore a contratto Università di Bologna ABSTRACT Il presente contributo si propone lo scopo di passare in rassegna le principali novità che è lecito attendersi a breve in tema di gestione delle terre e rocce da scavo. Ed invero a seguito di una serie di interventi normativi che hanno, dal 2012 ad oggi, disciplinato la materia in maniera tuttavia disorganica e frazionata - è in attesa di pubblicazione il decreto recante la nuova disciplina dei materiali da scavo che ha come obiettivo principale quello di semplificare l intera e frammentata disciplina vigente, riducendola ad un unico testo, integrato, autosufficiente ed internamente coerente. Si ripercorreranno pertanto le principali novità ponendo particolare attenzione alle semplificazioni amministrative che si andranno ad introdurre. IN SINTESI È stato approvato dal Consiglio dei Ministri, dopo le necessarie fasi di consultazione pubblica e del parere della Conferenza Unificata e dei contributi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un nuovo Decreto in attuazione dell art. 8 del D.L. Sblocca Italia, regolante la materia delle terre e rocce da scavo. Lo schema di regolamento si propone di ricomprendere, in un unico corpo normativo, le disposizioni attualmente vigenti sulle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e che sono contenute in diverse norme che di conseguenza, risulteranno abrogate. Lo schema di regolamento disciplina altresì il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica. Numerose sono le semplificazioni amministrativa in tema di gestione delle terre e rocce da scavo. 233
2 commento Nel presente articolo si vuole trattare quanto è previsto dall attuale normativa in tema di terre e rocce da scavo e quanto è in previsione nel nuovo decreto di prossima pubblicazione. Allo stato attuale la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto ai sensi dell art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., escludendole quindi dal regime dei rifiuti, avviene attraverso l applicazione di diverse disposizioni di legge, contenute in provvedimenti separati, non sempre coordinati tra di loro e che si prestano talvolta a incertezza di interpretazione. Volendo sintetizzare il più possibile, con la pubblicazione del D. M. 161/12 Regolamento recante la disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo previsto dal comma 2 dell art. 184bis del D. Lgs. 152/06, che definisce i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, si è avuta l abrogazione dell art. 186 del D. Lgs. 152/06 previsto dall art. 39 comma 4 del D. Lgs. 205/2010. Come definito dall art. 41 Disposizioni in materia ambientale della L. 98 del 09/08/2013 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 Giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell economia, il D.M. 161/12 si applica alla gestione di terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). Per la gestione di terre e rocce da scavo derivanti da opere non assoggettate a VIA o AIA, ma prodotte comunque nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, si fa riferimento all art. 41 bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo della L. 98 del 09/08/2013 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 Giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell economia. Le terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate ai sensi dell art. 41bis solo se sono soddisfatti i seguenti requisiti: a) che sia certa la destinazione all utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. Oltre a quanto sopra indicato, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, può essere impiegato nello stesso cantiere da cui viene generato ai sensi dell art. 185 comma c) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.i. Le terre provenienti dagli scavi, che non siano riutilizzabili o non rispettino i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per il loro utilizzo come sottoprodotti o all interno del cantiere in cui sono prodotte, devono essere gestite in conformità al regime legislativo dei rifiuti (Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) e destinate a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati. Sulla scorta del quadro normativo ad oggi vigente, al fine di semplificare ed unificare in un solo testo di legge le disposizioni attualmente vigenti in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, è stato predisposto ed approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 14/07/2016, dopo le necessarie fasi di consultazione pubblica e del parere della Conferenza Unificata e dei contributi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un nuovo Decreto in attuazione dell art. 8 del D.L. Sblocca Italia n. 133/2014. Il Decreto, denominato Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha come obiettivo principale quello di semplificare l intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola a un unico testo, integrato, autosufficiente e internamente coerente. A tal fine, lo schema di regolamento si propone di ricomprendere, in un unico corpo normativo, le disposizioni attualmente vigenti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e che sono contenute nelle seguenti norme, le quali, di conseguenza, risulteranno abrogate a 234
3 decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso: a) D.M. 10 agosto 2012, n. 161, recante Regolamento sulla disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo ; b) articolo 41, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 Disposizioni in materia ambientale ; c) articolo 41-bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo ; d) l articolo 184-bis, comma 2-bis, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Sottoprodotti. Inoltre, lo schema di regolamento, disciplina: - il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo, che come tali sono escluse sia dalla disciplina dei rifiuti che da quella dei sottoprodotti ai sensi dell articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce l articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; - il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; - la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica. Il Decreto si compone di 31 articoli organizzati in sei Titoli e da dieci allegati e contiene disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento: alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; all utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. Di seguito si vogliono riassumere ed elencare le principali novità ed elementi di semplificazione introdotti rispetto alla normativa vigente, sulla base dell esame dell ultimo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, che riguardano: 1) definizioni più chiare e coordinate con la normativa vigente e con le definizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del Viene inserito già all interno della definizione di suolo il termine materiale di riporto. Sono introdotte le definizioni di cantiere di piccole dimensioni, cantiere di grandi dimensioni e cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA ; 2) i criteri da soddisfare per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, in particolar modo in presenza di materiali di riporto (Art. 4 comma 3: Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso da quantificarsi secondo la metodologia di cui all allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell ambiente del 5 febbraio 1998, [.], ad eccezione del parametro amianto al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo ) e di Amianto (Art. 4 comma 4 Fatto salvo quanto previsto dall articolo 24, comma 2, sull utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici naturali, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto previsto dall allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall applicazione del test di cessione ; 3) una disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. Viene indicato all art. 5 comma 1 lettera a) che il sito destinato a deposito intermedio deve rientrare nella medesima classe di destinazione d uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla Colonna B Tabella 1 Allegato 5 Parte V del D. Lgs. 152/06. Nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei limiti di cui alla 235
4 commento colonna A della tabella 1 dell allegato 5 della parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006, il deposito intermedio può essere effettuato su terreni rientranti in tutte le classi di destinazione urbanistica. Come già previsto dal D.M. 161/12 la durata del deposito non può superare il termine di validità del Piano di Utilizzo, decorso il quale viene meno con effetto immediato la qualifica di sottoprodotto e l obbligo di gestire tali terre come rifiuti secondo quanto previsto dalla parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 4) l eliminazione dell obbligo di comunicazione preventiva all autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, generate nei cantieri di grandi dimensioni; attualmente tale obbligo è previsto nella prima parte dell allegato 6 al decreto ministeriale n. 161 del E stato previsto un adempimento unico per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti trasportate fuori dal sito di produzione, che consiste nel prevedere che esse siano accompagnate dalla documentazione predisposta in conformità al modello dell Allegato 7. È stato inoltre ridotto a tre anni il termine per il quale è fatto obbligo di conservare il documento di trasporto; 5) una procedura più spedita per attestare, ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti. Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata d inizio attività, in coerenza alle previsioni della direttiva 2008/98/CE, non subordina più la gestione e l utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell autorità competente, ma prevede all art. 9 comma 4 che decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell articolo 4, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell opera ; 6) una procedura più spedita per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto generate nei cantieri di grandi dimensioni. La speditezza deriva dall aver eliminato, rispetto alle previsioni contenute nel D.M. n. 161 del 2012, la fase della necessaria preventiva approvazione del piano di utilizzo modificato. Tale previsione semplifica quella vigente anche sotto il profilo degli effetti, in quanto, nel caso di una modifica riguardante il quantitativo, che non sia regolarmente comunicata, consente di attribuire la qualifica di sottoprodotto almeno al quantitativo delle terre e rocce gestite in conformità al piano; la norma, infatti, prevede che solo per le quantità eccedenti si porrà l obbligo di gestirle come rifiuti. Con riferimento alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2 (modifica del sito di destinazione o diverso utilizzo), è stato previsto che la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo possa essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili; 7) la possibilità di prorogare, per una sola volta, di due anni l inizio dei lavori o la durata del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. Questo si esplica mediante l invio, prima della scadenza dei termini, di una comunicazione all Autorità competente e all Agenzia di protezione ambientale competente, con l indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga. Tale possibilità non è prevista nel D.M. n. 161 del 2012, che contempla solo la procedura delle modifiche sostanziali; 8) la possibilità di apportare modifiche sostanziali o di prorogare il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o ad AIA con una procedura estremamente semplice, che si sostanzia in una comunicazione. Tale possibilità non è disciplinata dal D.M. n. 161 del 2012; 9) viene introdotta una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, che tiene conto delle peculiarità proprie di questa tipologia di rifiuto prevedendo pertanto quantità massime ammesse al deposito superiori a quelle ordinariamente previste nel D. Lgs. 152/2006, che invece risulta applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti; 10) le condizioni in presenza delle quali è consentito l utilizzo, all interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate. Tale utilizzo è infatti consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d uso 236
5 o ai valori di fondo naturale. Nel caso in cui l utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), possono essere utilizzate nello stesso sito, nella medesima area assoggettata a elaborazione dell analisi di rischio, a condizione che le CSR siano state preventivamente approvate dall autorità competente nell ambito del procedimento di bonifica di cui agli artt. 242 o 252 del D. Lgs. 152/06; 11) viene introdotta una specifica procedura per l utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti, comprese quelle prodotte nell ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale. In mancanza di tale procedura, sino ad oggi, in sede di VIA non sono state autorizzate operazioni di utilizzo in sito ai sensi dell articolo 185, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 152 del Per opere o attività assoggettate a VIA, la sussistenza dei requisiti di cui all articolo 185 è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell inizio dei lavori, viene attuato quanto previsto nel Piano preliminare da parte del proponente o dell esecutore; 12) un ulteriore novità rispetto al precedente decreto è l introduzione del Controllo equipollente (Art. 13), che consente di poter far eseguire le attività di controllo e verifica, su richiesta del proponente del piano, non solo da parte delle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competente, ma anche da parte di altri enti o organi dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente. La lista di tali enti sarà indicata da un apposito decreto ministeriale, che verrà emanato entro 60 giorni dall entrata in vigore del presente decreto. Come sopra riportato le novità introdotte risultano di notevole importanza sia nella definizione che riguarda gli aspetti tecnici formali, sia nelle procedure e successiva gestione dei cantieri (sia piccoli che di grandi dimensioni) e pertanto necessariamente dovrà essere data massima divulgazione e formazione tra gli innumerevoli addetti ai lavori per una corretta applicazione. TI INTERESSA APPROFONDIRE QUESTO ARGOMENTO? ISCRIVITI AL CORSO: Terre e rocce da scavo dopo la riforma MILANO 18/01/ formazione@ambientelegale.it 237
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