Comune di Isola Rizza. Procedure semplificate per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo

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1 Comune di Isola Rizza Procedure semplificate per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 è stata pubblicata la legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione con modifiche del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia (c.d. Decreto del Fare). Detta legge modifica profondamente il quadro normativo, introducendo una procedura semplificata (art. 41-bis) per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da opere non soggette a valutazione d impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti. LEGGE DI CONVERSIONE 98/2013 Art.41 Disposizioni in materia ambientale L Art. 41 al comma 2 indica che all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: comma 2/bis: Il decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, [ ], si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). Art.41/bis Ulteriori disposizioni in materia ambientale L Art. 41/bis al comma 1 specifica che i materiali di scavo 1, sono sottoposti al regime di cui all articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 se il produttore dimostra: a) che è certa la destinazione all utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. Sempre l Art.41/bis al comma 2 e 3 specifica che il proponente o il produttore deve: - attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - indicare sempre all Agenzia regionale per la protezione ambientale che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. L Art. 41/bis al comma 4 definisce inoltre le modalità di trasporto del materiale scavato: il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

2 Pertanto, a partire dal 21 agosto 2013 sono possibili le seguenti modalità di gestione delle terre da scavo come sottoprodotti: - Opere NON soggette a VIA/AIA: D.L. 69/13, art. 41-bis - Opere soggette a VIA/AIA: D.L. 69/13, art. 41 e D.M. 161/12 OPERE NON SOGGETTE A VIA/AIA: D.L. 69/13, ART. 41-BIS Indipendentemente dalle cubature di materiale scavato il materiale può essere: Riutilizzato nel medesimo sito In caso di riutilizzo dei materiali di scavo nel medesimo sito di produzione il proprietario/produttore deve inviare al Comune competente: - un'autocertificazione secondo il modello predisposto dalla Regione Veneto con Circolare n del 25/3/2014. La Regione Veneto con Circolare n del 28/02/2014 precisa inoltre che tale autocertificazione debba essere supportata da oggettivi elementi di conoscenza, dimostrativi della non contaminazione delle terre escavate e riutilizzate nello stesso sito e dell assenza di fonti di pressione ambientale presenti o passate né di potenziali impatti. A tal proposito il proprietario/produttore, si assume la responsabilità (anche penale) di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto di quanto dichiarato, da esibire in fase di eventuali controlli. La dimostrazione del rispetto dei limiti può avvenire anche attraverso conoscenze pregresse sul sito stesso, legate alla storia o a precedenti indagini ambientali sul sito o in prossimità di esso. È però bene porre attenzione anche ai possibili superamenti dovuti a valori di fondo naturale, sia sul sito di produzione che su quello di destinazione. Con la medesima circolare la Regione specifica inoltre che ai fini dell Art. 41 del Decreto Legge 69/2013, solo nel caso di riutilizzo del materiale nel medesimo sito da cui viene escavato, i materiali di riporto 2 devono essere sottoposti anche a test di cessione al fine di ridurre i rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Riutilizzato parzialmente o interamente fuori dal sito In caso di riutilizzo dei materiali di scavo al di fuori dal sito di produzione il proprietario/produttore deve inviare sia al Comune competente sia ad ARPAV (all'indirizzo daptv@pec.arpav.it indicando nell'oggetto "Dichiarazione terre e rocce da scavo, Nome del proponente, Comune in cui ricade l'area di scavo") le seguenti dichiarazioni predisposte dalla Regione Veneto con Circolare n del 23/9/2013: - MODELLO 1, da utilizzare per la dichiarazione di inizio attività (da inviare prima dell inizio dell attività di scavo) o per la modifica in corso d'opera; - MODELLO 2, da utilizzare per la dichiarazione di fine attività. In questo caso l ARPV prevede di allegare al Modulo 1 di inizio attività un Indagine ambientale atta dimostrare il non superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. Per le modalità di campionamento ed i contenuti dell indagine ambientale si rimanda ai link nel sito Per i materiali di riporto 2 si rimanda alla sezione seguente Ulteriori specifiche tecniche.

3 OPERE SOGGETTE A VIA/AIA: D.L. 69/13, ART. 41 E D.M. 161/12 Indipendentemente dalla quantità di terre e rocce da scavo prodotte, si continuerà ad applicare le procedure previste dal D.M. 161/2012. Va da se che si tratta di interventi che nella maggioranza dei casi riguardano volumi di scavo maggiori di 6000 mc. Ai sensi del D.M. 161/2012 Art. 5 comma 1, il proponente può presentare un Piano di Utilizzo del materiale da scavo all'arpav. Si tratta di un documento mediante il quale viene comprovata la sussistenza delle condizioni che il materiale di scavo deve soddisfare affinché possa essere considerato come sottoprodotto. L ARPAV indica che la caratterizzazione ambientale contenuta nel Piano di Utilizzo: - è necessaria per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo; - è svolta dal Proponente in fase progettuale e comunque prima dell inizio dello scavo; - L Allegato 2 del D.M. 161/2012 contiene le Procedure di campionamento in fase di progettazione. - L Allegato 4 del D.M. 161/2012 contiene le Procedure di caratterizzazione chimico fisiche e accertamento delle qualità ambientali. Piano di Utilizzo deve essere redatto secondo l Allegato 5 del D.M. 161/2012. In particolare devono essere definiti: - ubicazione dei siti di produzione, con indicazione dei volumi suddivisi per le diverse tipologie di materiali; - ubicazione dei siti di utilizzo e/o processi industriali di impiego dei materiali con l'indicazione dei volumi di utilizzo; - operazioni di normale pratica industriale cui si intendono sottoporre i materiali per migliorarne le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale; - siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, con indicazione dei tempi di deposito; - percorsi previsti per il trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste. In riferimento all Art. 9 comma 3 del 161/2012, l esecutore del Piano di Utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale di cui agli allegati 6 (Documento di Trasporto) e 7 (Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo) Per i materiali di riporto 2 si rimanda alla sezione seguente Ulteriori specifiche tecniche.

4 ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE 1 MATERIALI DI SCAVO Si ricorda che per Materiali di scavo si intende (ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161): il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un opera, quali, a titolo esemplificativo: - scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; - residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. 2 MATERIALI DI SCAVO MISCELATI A MATERIALI ANTROPICI: MATERIALI DI RIPORTO La legge di conversione non ha apportato modifiche sostanziali al D.L. 69/2013 per quanto concerne la gestione delle matrici materiali di riporto, intese come una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico preciso rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. Detti materiali possono essere gestiti secondo le seguenti modalità: - Materiali da riporto derivanti da opere soggette a VIA/AIA: si applicano le disposizioni del D.M. 161/ Materiali da riporto derivanti da opere NON soggette a VIA/AIA, destinati al riutilizzo nello stesso sito di produzione (ex art. 185, c. 1, lett. c): equiparabili al suolo a seguito di verifica del test di cessione (ex D.M. 5 febbraio 1998) e del rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti (Colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06). Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. - Materiali da riporto derivanti da opere NON soggette a VIA/AIA, destinati al riutilizzo in siti diversi dal sito di produzione (ex art. 185, c. 4): equiparabili al suolo a seguito di verifica del rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti (Colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06).

5 MATERIALI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DALLA GESTIONE COME SOTTOPRODOTTO Sono esclusi dall'ambito di applicazione (ai sensi dell articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161): i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti che sono soggetti alle specifiche disposizioni in materia digestione dei rifiuti ed in particolare la loro gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n 152/2006.

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