Fiscal News N. 22. Appalti: abrogata la responsabilità solidale. La circolare di aggiornamento professionale
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Appalti: abrogata la responsabilità solidale Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Con l articolo 28, commi da 1 a 3 del Decreto Semplificazioni Fiscali il legislatore torna nuovamente ad occuparsi dell appalto già oggetto nel tempo di molteplici e svariati interventi abrogando definitivamente la norma relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto come prevista dall articolo 35, commi da 28 a 28-ter del D.L. n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248/2006, oggetto a sua volta di svariate modifiche da parte del legislatore. Alla luce delle modifiche intervenute ed ai chiarimenti da ultimo forniti dall Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 per quanto riguarda i termini di applicabilità delle norme relative alla responsabilità fiscale che, a decorrere dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni Fiscali) risultano abrogate, è opportuno fare il punto della situazione. La rivalutazione L articolo 28, commi 1 e 3 del D.Lgs n. 175/2014 dispone che: 1. all articolo 35 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati; 2. all articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «Il committente che ha eseguito il pagamento» sono inserite le seguenti: «è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d imposta ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e»; 3. al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l Istituto 1
2 Nazionale della Previdenza Sociale rende disponibile all Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall Istituto stesso. In particolare, il comma 1 del Decreto n. 175/2014 dispone la soppressione della norma: relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto; che pone in capo al committente la sanzione pecuniaria da euro a euro , nell ipotesi in cui lo stesso effettui il pagamento del corrispettivo all appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall appaltatore e dal subappaltatore; il comma 3, prevede che, a fronte dell eliminazione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, venga potenziata da parte dell Amministrazione Finanziaria l attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali con riferimento alle predette ritenute tramite l acquisizione dall INPS, con cadenza mensile, dei dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall Istituto stesso. L Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha fornito i primi chiarimenti per quanto riguarda i termini di applicabilità delle norme relative alla responsabilità fiscale che, a decorrere dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni Fiscali) risultano abrogate. In particolare, per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro posta in capo al committente viene precisato che in attuazione del principio di legalità, di cui all articolo 3 del D.Lgs. n. 472/1997 (c.d. favor rei), la stessa non trova applicazione per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definitive alla medesima data. Per quanto riguarda la responsabilità solidale prevista in capo all appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore entro la data di entrata in vigore della disposizione in esame (13 dicembre 2014), il principio del favor rei non 2
3 può trovare applicazione poiché lo stesso non opera al di fuori dell ambito sanzionatorio. Pertanto la responsabilità solidale rimane regolata dal principio generale della successione delle leggi nel tempo (c.d. tempus regit actum) ed, in particolare, dal principio d irretroattività dell applicabilità della nuova norma precettiva. In altre parole, la responsabilità solidale prevista in capo all appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto rimane con riferimento alle violazioni commesse entro la data di entrata in vigore del provvedimento (13 dicembre 2014). Alla luce di quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate si riporta di seguito la disciplina della responsabilità solidale per ritenute fiscali prevista in capo all appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore entro il 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014). Responsabilità solidale appaltatore ll soppresso articolo 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006, nella formulazione vigente fino all entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014 (13 dicembre 2014), prevede che: In caso di appalto di opere o di servizi, l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all erario in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L attestazione dell avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un asseverazione dei soggetti di cui all articolo 35, comma 1, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n L appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. 3
4 Pertanto, l appaltatore è obbligato in solido: con il subappaltatore; nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto; al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Per quanto riguarda il vincolo di solidarietà per il versamento delle ritenute fiscali dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del rapporto di subappalto, alla luce di quanto evidenziato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 31/E del 2014, si ritiene operante relativamente agli adempimenti scaduti entro la data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni Fiscali, pertanto relativamente agli adempimenti scaduti sino al 13 dicembre Si ricorda che la responsabilità solidale per ritenute fiscali (diversamente da quella per le retribuzioni, contributi e premi) trova applicazione esclusivamente con riferimento alle prestazioni rese da lavoratori subordinati. Non esiste un limite temporale per l esercizio dell azione nei confronti dell appaltatore per il versamento delle ritenute dovute se non quello della prescrizione ordinaria. La responsabilità solidale dell appaltatore viene meno se lo stesso ha verificato, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Con la soppressione della norma relativa alla responsabilità fiscale a decorrere dal 13 dicembre 2014 viene meno la necessità di verificare la regolarità dei versamenti. Si ricorda che l attestazione dell avvenuto adempimento degli obblighi fiscali poteva essere rilasciata: tramite una dichiarazione sostitutiva resa direttamente dall appaltatore/subappaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; ovvero: attraverso un asseverazione da parte: del responsabile dei centri di assistenza fiscale (art. 35, comma 1, del D.Lgs n. 241/1997); del professionista abilitato ex art. 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs n. 322/1998 (dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale e consulenti del lavoro). 4
5 L appaltatore poteva sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Responsabilità del committente Come si ricorderà nell ambito della disciplina della responsabilità solidale per le ritenute fiscali, al committente veniva affidato unicamente un compito di controllo della correttezza degli adempimenti fiscali da parte dell appaltatore e di eventuali subappaltatori. In particolare, il D.L. Sviluppo aveva previsto l introduzione del comma 28- bis, all articolo 35 del D.L. n. 223/2006, il quale recita 28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all appaltatore previa esibizione da parte di quest ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della predetta documentazione da parte dell appaltatore. L inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall appaltatore. A decorrere dal 13 dicembre 2014 il predetto comma 28-bis risulta soppresso ad opera del D.Lgs n. 175/2014. Pertanto, fino al 13 dicembre 2014, il committente che non risultava comunque obbligato in solido con l appaltatore ed eventuali subappaltatori per il versamento di ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, era tenuto a procedere al pagamento del corrispettivo dovuto all appaltatore subordinatamente all esibizione da parte di quest ultimo della documentazione attestante la correttezza degli adempimenti eseguiti dall appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente poteva sospendere il pagamento del corrispettivo fino all esibizione della predetta documentazione da parte dell appaltatore. In caso di inosservanza delle predette modalità di pagamento, il committente era punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro 5
6 qualora gli adempimenti non fossero stati correttamente eseguiti dall appaltatore e dal subappaltatore. Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro posta in capo al committente l Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 precisa che in attuazione del principio di legalità, di cui all articolo 3 del D.Lgs. n. 472/1997 (c.d. favor rei), la stessa non trova applicazione per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definitive alla medesima data. Decreto Semplificazioni Fiscali Dal 13 dicembre 2014 Appaltatore Committente Abrogazione della norma relativa alla responsabilità in solido per ritenute scali Abrogazione della sanzione da euro a euro in caso di mancato controllo della correttezza dei versamenti dell appaltatore/subappaltatore - Riproduzione riservata - 6
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