HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

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1 OGGETTO MANTENIMENTO IN SERVIZIO QUESITO (ricevuto in data 25 febbraio 2011) Sono un medico responsabile di struttura complessa di 57 anni, nel 2012 maturo 40 anni di anzianità contributiva e intendo fare domanda per rimanere in servizio fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo (ho riscattato la laurea e 2 anni di specialità ). È a tutti gli effetti un mio diritto o è discrezione dell'amministrazione? RISPOSTA (inviata in data 1 marzo 2011) Il mantenimento in servizio per due anni successivamente al compimento dell età pensionabile (che l articolo 15 nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 fissa in 65 anni di età oppure, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo ) è una facoltà che è data al dipendente pubblico dal comma 1 dell articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che testualmente dispone È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell efficiente andamento dei servizi. Questa facoltà non si configura come un diritto assoluto, essendo lasciata all azienda di appartenenza la discrezionalità di concedere o meno quanto richiesto. La situazione prospettata nel quesito configura una diversa fattispecie in quanto pone in relazione il compimento di 40 anni di anzianità contributiva con l ipotesi di richiedere il mantenimento in servizio al fine di maturare i 40 anni di servizio effettivo. 1

2 Deve essere prima di tutto osservato che il raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva costituisce una condizione necessaria (anche se non sufficiente) per richiedere il collocamento in quiescenza e non determina un automatico collocamento a riposo del dipendente. Proseguire il proprio rapporto di lavoro fino al raggiungimento del 65esimo anno di età costituisce un diritto che è stato temporaneamente sospeso dal comma 11 dell articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che nella versione attualmente vigente (come modificata tra l altro dal decreto legge 1 luglio 2009, n. 78) conferisce alle amministrazioni pubbliche la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro per i dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva. (Si tratta comunque di una facoltà, e non di un automatismo. Come precisato nella circolare esplicativa del dipartimento della funzione pubblica n. 4 del 16 settembre 2009 la norma è strumentale rispetto all obiettivo della riduzione del personale e degli interventi di razionalizzazione dell organizzazione, che costituiscono oggetto del decreto legge 25 giugno 2008, avente come finalità sostanziale il contenimento della spesa pubblica. Questa facoltà ha una durata limitata nel tempo (2009, 2010 e 2011) e vengono comunque esclusi dalla stessa i magistrati, i professori universitari ed i dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Nei confronti del dirigente medico in questione l azienda presso la quale lavora non potrà avvalersi della facoltà concessa dal citato comma 11 dell articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 per due motivi: i 40 anni di anzianità contributiva matureranno nel 2012 il dirigente è responsabile di struttura complessa. A meno che non siano introdotte ulteriori modifiche alla normativa vigente il problema di avvalersi o meno della facoltà di richiedere il mantenimento in servizio si porrà al compimento del 65esimo anno di età, e sarà allora lasciata all Azienda di appartenenza la scelta se concedere o meno quanto richiesto in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell efficiente andamento dei servizi. 2

3 RIFERIMENTI NORMATIVI le norme sono qui riportate nel testo vigente alla data della risposta tenendo conto in particolare delle integrazioni e modifiche introdotte dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, dal decreto legge 1 luglio 2009, n.78 e dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, n. 502 Articolo 15-nonies. Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali 1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. 3

4 DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n.112 articolo 72 Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo 11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri ad esse attribuiti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti di coloro che, sospesi dal servizio perché sottoposti ad un procedimento penale, prosciolti nel medesimo con formula piena, abbiano usufruito del diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. 11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati. 4

5 DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, n. 503 Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici Articolo 16 Prosecuzione del rapporto di lavoro 1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. (I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo). 5

6 legge 4 novembre 2010, n. 183 Articolo 22. Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale 1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti». 2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo». 3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio

7 INDICAZIONI OPERATIVE Considerata la giovane età del dirigente medico in questione credo che restare in servizio per tutto il tempo che è concesso dalla normativa vigente sia opportuno per motivazioni non tanto economiche quanto di qualità della vita, che non può non giovarsi dei positivi effetti che svolgere un ruolo qualificato in termini professionali produce. Prima di formalizzare la domanda di mantenimento in servizio, quando si determineranno le condizioni per farlo, pare opportuno verificare la disponibilità della direzione aziendale non solo per quanto concerne la concessione dello stesso, ma anche per quanto concerne il rinnovo dell incarico di struttura complessa fino all effettivo collocamento a riposo, per gli evidenti effetti negativi che avrebbe svolgere un ruolo di minor rilievo di quello attualmente attribuito. Coerentemente con quella logica di trasparenza che dovrebbe ispirare il comportamento dei pubblici dipendenti, è opportuno che il dirigente si confronti su queste prospettive con il direttore del dipartimento cui la struttura complessa della quale è responsabile afferisce, nonché con la direzione sanitaria di presidio e aziendale. Opportuno infine chiedere un supporto specifico all ufficio aziendale competente in materia di gestione previdenziale, che più di ogni altro all interno dell azienda ha il compito specifico di seguire l evoluzione della normativa vigente in materia. 7

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