REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

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1 Comune di Pasian di Prato Provincia di Udine REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI Approvato con deliberazione n. 109 in data 04/11/2002

2 Indice Art. 1 Assunzione del servizio...3 Art. 2 Oggetto del servizio e definizioni...3 Art. 3 Gestione del servizio... 3 Art. 4 Aree territoriali coperte dal servizio...4 Art. 5 Frequenza e orario del servizio...4 Art. 6 Doveri del personale... 4 Art. 7 Tipologia della raccolta...5 Art. 8 Posizionamento dei contenitori...5 Art. 9 Autorizzazione allàaccesso in aree private... 5 Art. 10 Modalita di conferimento...6 Art. 11 Associazioni di volontariato...6 Art. 12 Pulizia strade...6 Art. 13 Pulizia dei mercati... 6 Art. 14 Pulizia aree adibite a manifestazioni pubbliche...7 Art. 15 Pulizia di aree private...7 Art. 16 Rifiuti speciali...7 Art. 17 Controlli e vigilanza...7 Art. 18 Onerosita del servizio...8 Art. 19 Norma di rinvio... 8 Art. 20 Norme di attuazione...8 TITOLO II ASSIMILAZIONE PER QUALITA E QUANTITA (ai sensi dellàart. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs)... 9 Art. 21 Definizione...9 Art. 22 Criterio qualitativo... 9 Art. 23 Criterio quantitativo 10 TITOLO III SANZIONI...11 Art. 24 Violazioni a Decreto Legislativo N. 22/97 (art. 50, comma 1)...11 Art. 25 Violazioni a Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani...11 Art. 26 Entrata in vigore 2

3 TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Assunzione del servizio Ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, nè22, e successive modifiche ed integrazioni, e della L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di PASIAN DI PRATO effettua la gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero o allo smaltimento e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privativa. La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dellàutilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, e riservato alle utenze ubicate nel territorio comunale. Art. 2 Oggetto del servizio e definizioni La gestione dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dellàart. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 22/97, le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni. Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dellàart. 7 del D.Lgs. 22/97, le seguenti tipologie: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, con riferimento alle misure che vengono stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle effettive capacita di raccolta del servizio pubblico; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi dàacqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, pubbliche o private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali; f) In conformita al D.M. 219/2000 i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonch gli altri rifiuti provenienti da attivita cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). Art. 3 Gestione del servizio 3

4 Il servizio viene svolto dal Comune in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicita e trasparenza, come specificato nello Statuto. Nel contesto del presente Regolamento con il termine di Gestore si intende il Comune stesso nel caso di gestione in economia, oppure il soggetto terzo cui il Comune abbia affidato il servizio ai sensi del 1ècomma. Nel caso di svolgimento mediante azienda speciale o mediante societa a partecipazione pubblica prevalente del Comune, spetta allàazienda o alla societa a partecipazione pubblica la proposta di modalita e termini organizzativi e gestionali del servizio, o parte di esso che in sede di prima applicazione del presente regolamento sono contenuti nell' allegato tecnico. Detta proposta dovra essere accettata dal Comune nei termini e modi previsti dallo Statuto comunale. A seguito di cio fara capo allàazienda o societa làattivita organizzativa e gestionale necessaria al corretto espletamento del servizio. Art. 4 Aree territoriali coperte dal servizio La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati e obbligatoria su tutto il territorio comunale. Art. 5 Frequenza e orario del servizio La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto delle modalita gestionali previste dal precedente art. 3, secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicita del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme piu idonee. La raccolta dei rifiuti potra essere effettuata secondo necessita e possibilita organizzative nei giorni feriali ed, eventualmente, festivi, anche a doppio/triplo turno di lavoro, o in orario notturno. Art. 6 Doveri del personale Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti sara riconoscibile per le apposite tute di lavoro e da tesserino identificativo. Il personale non e autorizzato ad effettuare prelievi al di fuori delle aree o ambienti previsti dalle modalita gestionali prescritte nel presente Regolamento. Al personale dovra essere vietato di richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento dei compiti affidati. Anche se alle dipendenze di soggetto gestore esterno, il personale sara tenuto allàosservanza, in quanto compatibile, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con Decreto 31 marzo 1994 del Ministero per la Funzione pubblica. 4

5 Art. 7 Tipologia della raccolta In aderenza alle norme contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, nè22, e nella L.R. 30/87 e successive, la raccolta verra orientata alla separazione delle diverse frazioni che compongono i rifiuti urbani. Sulla base del tipo di utenza, dellàaccessibilita e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalita di raccolta, il gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani, integrati ove necessario con contenitori a perdere. Compatibilmente con le modalita di svolgimento del servizio stabilite dallàart. 3, làutilizzo di contenitori di proprieta privata e consentito in base al successivo art. 8. Il gestore potra disporre e organizzare modalita di raccolta dei rifiuti, anche, eventualmente, mediante centri mobili, prelievi domiciliari ed altre modalita, che razionalizzino la raccolta stessa, integrativi e/o sostitutivi dei contenitori tradizionali. Il soggetto gestore e tenuto a razionalizzare la gestione dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi a salvaguardia dell' ambiente: raggiungimento della economicita di gestione e di tariffa; riduzione dellàintralcio al traffico veicolare stradale; semplificazione delle manovre dei mezzi meccanici; migliore localizzazione e controllo della carica inquinante dei rifiuti; rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Art. 8 Posizionamento dei contenitori Sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7, il Comune, sentito il gestore, determina il posizionamento e il numero dei contenitori su aree pubbliche o di pubblico accesso. Il Comune, sentito il Gestore, determina altresı la frequenza della pulizia dei contenitori stessi; Qualora il posizionamento avvenga in adempimento alle modalita di raccolta stabilite dallàart. 3, e in accordo con i proprietari, su aree private non di pubblico accesso, il Comune sara tenuto ad acquisire la formale autorizzazione dei proprietari stessi. E consentita la possibilita da parte di privati di dotarsi di propri contenitori, purch funzionali al tipo di raccolta e previa autorizzazione dal parte del Comune, in accordo con il gestore. Art. 9 Autorizzazione allàaccesso in aree private 5

6 Qualora il posizionamento dei contenitori, ai sensi dellàart. 8, avvenga su suolo privato, si intende che i proprietari o comunque gli aventi titolo consentono làaccesso e il transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprieta private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori. Ove làaccesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il gestore e esonerato dallàobbligo della raccolta finch perdura làimpedimento o làostacolo. Art. 10 Modalita di conferimento Sul territorio comunale il conferimento dei rifiuti urbani avviene secondo le modalita previste dal presente Regolamento e Allegato Tecnico. E espressamente vietato conferire alle raccolte previste da questo Regolamento tipologie di rifiuto diverse da quelle indicate dal gestore ed accettate dal Comune ai sensi del precedente art. 3. Art. 11 Associazioni di volontariato Ai sensi dellàart. 21, comma 4 del D.Lgs. 22/97, il Comune puo avvalersi nellàattivita di gestione dei rifiuti della collaborazione delle associazioni di volontariato. A tale scopo il Comune potra stipulare apposite convenzioni con enti e associazioni di volontariato senza fine di lucro allo scopo di consentire alle stesse làesercizio sul territorio delle attivita di recupero di frazioni differenziate di rifiuti. Làassociazione convenzionata e tenuta a rispettare le norme igienico sanitarie generali previste dal presente regolamento nonch a garantire adeguate condizioni di sicurezza durante le operazioni di conferimento da parte dei cittadini. Làassociazione convenzionata e inoltre tenuta a comunicare al Comune entro il mese di febbraio di ogni anno tutti i dati necessari alla comunicazione annuale di cui allàart. 11 del D.Lgs. 22/97 (MUD). Art. 12 Pulizia strade Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, dal comune o dal gestore nei termini secondo quanto previste dal precedente Art. 3, entro il territorio del comune, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali allàinterno dellàabitato. Art. 13 Pulizia dei mercati 6

7 I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati allàingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e làarea attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attivita che conseguenti alla attivita stessa, secondo le modalita stabilite dal presente Regolamento e Allegato Tecnico. Art. 14 Pulizia aree adibite a manifestazioni pubbliche Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, corse o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc., anche senza finalita di lucro, sono tenuti, dopo làuso, ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate provvedendo allàasporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi negli appositi contenitori secondo le modalita stabilite dal presente Regolamento e Allegato Tecnico. La pulizia va effettuata immediatamente dopo la conclusione delle manifestazioni. Art. 15 Pulizia di aree private I luoghi di uso comune di fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori. In caso di inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o fabbricati a eseguire entro un termine perentorio. Nel caso di inosservanza del termine prescritto, senza necessita di ulteriore comunicazione il Comune potra provvedere dà ufficio alle pulizie necessarie accollando gli oneri conseguenti ai proprietari o conduttori inadempienti. Art. 16 Rifiuti speciali Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dellàart. 10 del D.Lgs. 22/97. Possono essere istituiti degli specifici servizi per la gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, previa sottoscrizione di apposita convenzione tra il soggetto gestore del servizio pubblico e le singole utenze interessate ai servizi in parola. Anche in caso di convenzione, làonere delle operazioni di smaltimento rimane a carico del produttore e sara commisurato agli effettivi costi sostenuti secondo tariffe determinate dal gestore del servizio pubblico. Art. 17 Controlli e vigilanza 7

8 Làesercizio della vigilanza, làespletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali. Il gestore provvedera alla segnalazione delle violazioni riscontrate nel corso della gestione direttamente ai predetti servizi. Art. 18 Onerosita del servizio Fino allàentrata in vigore delle norme contenute nellàart. 49 del D.Lgs. 22/97 che prevedono làistituzione di una tariffa a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, continua ad applicarsi la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, nè507 e successive modifiche, come da vigente regolamento comunale. I costi del servizio eventualmente non coperti dalla Tassa o dalla Tariffa rimangono a carico del Comune. Art. 19 Norma di rinvio Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa implicito richiamo alle norme contenute nelle leggi nazionali e/o provinciali in materia. Il presente Regolamento annulla e abroga ogni ordinanza, delibera e disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso. Art. 20 Norme di attuazione Le Norme Tecniche attuative del presente Regolamento saranno approvate nei termini e modi previsti dallo Statuto comunale e dal Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi. 8

9 TITOLO II ASSIMILAZIONE PER QUALITA E QUANTITA (ai sensi dellàart. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs) Art. 21 Definizione Sino allàemanazione delle previste norme attuative di cui allàarticolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs 22/97 sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che abbiano le caratteristiche qualitative o quantitative sottoelecate. Art. 22 Criterio qualitativo Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo: imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e di sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purch palabile; ritagli e scarti di tessuto naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e simil-pelle; gomma e caucciu (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali; resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; 9

10 rifiuti ingombranti, componenti di arredamento e beni durevoli; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; scarti in genere dalla produzione di alimentari, purch non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffe, scarti dellàindustria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); accessori per l' informatica con esclusione di cartucce, tonner e nastri per stampanti e fotocopiatori in quanto rifiuti pericolosi; frazione organica proveniente da attivita di ristorazione in genere; mondiglia o vaglio provenienti da depuratori comunali; rifiuti indicati alla lettera g), art. 2 del D.M. 26 giugno 2000, nè219. Sono comunque esclusi dallàassimilazione tutti gli imballaggi ed i materiali contaminati da sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi della normativa vigente. Art. 23 Criterio quantitativo Sono esclusi dallàassimilazione, in base al criterio di quantita, i rifiuti anche appartenenti alle categorie sopraelencate qualora questi siano derivati dal ritiro da un esercente attivita commerciale di superficie superiore ai 150 mq., da esercizi di ristorazione aventi somministrazione massima di vivande di 150 posti e da attivita produttive individuali e artigianali per le quali il rifiuto rappresenti un residuo specifico del ciclo di lavorazione (es. legno), manutenzione anche edilizia, installazione di apparecchi ed impianti (es. cavi elettrici), prestazione dàopera (es. rifiuti di edilizia, tappezziere, gommista) o riparazione (es. televisori). 10

11 TITOLO III SANZIONI Art. 24 Violazioni a Decreto Legislativo N. 22/97 (art. 50, comma 1) Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 14, commi 1 e 2 art. 43, comma 2 e art. 44, comma 1 del D.Lgs N. 22/97 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 600,00. Se làabbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00.- a 154,00.-. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dellàart. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997, si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. N. 22/1997. Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui allàart. 51 del D.Lgs. n. 22/1997. Art. 25 Violazioni a Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani Le violazioni al presente Regolamento, sanzionabili ai sensi del D. Lgs n. 22, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma dellàart. 8 dello Statuto Comunale. Alle attivita di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sara comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata: a) conferimento di rifiuti urbani indifferenziati (sfusi o in sacchetti) esternamente a cassonetti o uso improprio dei sacchetti consegnati dal comune per la raccolta differenziata per la raccolta da 25,00 a 150,00; b) conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente ad Area Ecologica Comunale o Piazzola Ecologica Comunale, da 100,00 a 600,00; c) violazione delle prescrizioni e specifiche tecniche, cosı come indicate nellàallegato tecnico al Regolamento, del sistema di raccolta differenziata, attuato a mezzo dei contenitori, con conferimento in modo improprio o di altra tipologia di rifiuti con abbandono esternamente alle strutture adibite alla raccolta differenziata, da 100,00 a 800,00; d) violazione delle prescrizioni e modalita di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta multimateriale porta a porta come indicato nellàallegato tecnico al 11

12 Regolamento, (conferimento in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, mancato utilizzo di sacchetto identificativo per la frazione secca recuperabile), da 25,00 a 150,00; e) cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti conferiti nei contenitori per la raccolta, 100,00 a 600,00; f) conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani provenienti da insediamento industriale( locali adibiti a lavorazione) al servizio di raccolta differenziata, da 100,00 a 800,00; g) abbandono su suolo pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani, da 25,00 a 100,00; h) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico e da cantieri, da 50,00 a 400,00; i) mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati, da 100,00 a 800,00; j) mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati e/o speciali delle aree pubbliche occupate a seguito da cantieri o date in concessione, da 100,00 a 600,00; k) Mancato rispetto del divieto di sostare nellà area delle ecopiazzole per il tempo strettamente necessario al conferimento dei rifiuti, da 25,00 a 100,00. l) Conferimento di rifiuti da parte di utenze situate fuori dal territorio Comunale, da 50,00 a 800,00 Art. 26 Norma transitoria Il presente Regolamento entrera in vigore il

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