C O M U N E D I P A E S E

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1 C O M U N E D I P A E S E P R O V I N C I A D I T R E V I S O c.a.p Via Sen. Pellegrini, 4 C. fisc./p. IVA Tel. (0422) OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell art. 3 comma 37, art. 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, per l affidamento di appalto di lavori ai sensi dell art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006 per la progettazione, la realizzazione, il finanziamento in leasing e la gestione della nuova scuola elementare di Postioma - CUP H99H CIG CB3 QUESITI RICEVUTI E RELATIVI CHIARIMENTI aggiornati al QUESTITO N. 1 MODELLO 231/2001 In riferimento a quanto in oggetto siamo a chiedere la seguente specifica in merito al requisito di ordine generale, punto l) del Disciplinare di gara, relativo al possesso del Modello 231/2001 per il Soggetto Finanziatore. Premesso che l'adozione di tale modello non é obbligatoria e che la Scrivente é soggetta e rispetta tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia bancaria, adempiendo in altro modo ai controlli sui requisiti di onorabilità e professionalità dei propri esponenti, rispettando tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa sull'antiriciclaggio tramite presidi di controllo sulle attività sospette, e che possiede e rispetta la Carta d Integrità del Gruppo creditizio di cui fa parte. Alla luce di quanto detto siamo a richiedere se l'obbligo di possesso del citato Modello 231/2001, previsto dal disciplinare, non possa essere considerato, in un certo senso, discriminante per la partecipazione alla procedura da Voi indetta. Tanto più che da una semplice analisi, a mezzo web, i soggetti operanti nell'ambito finanziario e più specificatamente nell'ambito del leasing pubblico in costruendo, che hanno adottato tale modello organizzativo, sono un numero esiguo. Dunque con la presente siamo a richiedere se tra le cause di esclusione può essere depennata la non presentazione di tale modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs, 231/2001, ad oggi rientrante in uno dei motivi di esclusione alla procedure in oggetto, in linea con quanto su esposto. Si conferma il requisito richiesto dal bando di gara per il soggetto finanziatore, relativamente al possesso del modello per la mappatura dei rischi legati ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione. QUESTITO N. 2 CANONE MASSIMO Questo canone é comprensivo del canone di locazione e del canone relativo ai servizi IVA inclusa (10% sul canone d leasing e 21% sui servizi). Il primo è fisso dal momento della decorrenza della locazione in quanto all IRS 20y vigente in qual momento si applica lo spread offerto in sede di gara. Il secondo é aggiornato in base all indice ISTAT. Sulla base della situazione attuale dei mercati finanziari, con un costo di approvvigionamento di capitali molto elevato, é difficile, se non impossibile, rispettare questa condizione. Nel corso della locazione inoltre l'importo relativo ai servizi di gestione subirà l'influenza del tasso di inflazione che, su una durata di 20 anni, é del tutto imprevedibile. Anche l andamento delle aliquote IVA non é prevedibile. Si chiede pertanto di eliminare il limite massimo per il canone di leasing che dovrà essere svincolato inoltre da quello per i servizi e considerato sempre IVA esclusa. Preso atto della difficoltà di rispettare il limite imposto dall art. 3.1 del bando di gara per le motivazioni sopra esposte, lo stesso è stato rettificato, stabilendo che il limite massimo della somma del canone di locazione finanziaria e del canone di gestione dell immobile (I.V.A. inclusa) sia esclusivamente finalizzato alla determinazione dell offerta economica da parte dei concorrenti e che il canone di locazione finanziaria

2 definitivo verrà determinato, prima della consegna dell immobile ultimato al Comune, in base ai tassi di riferimento effettivamente vigenti, maggiorati dello spread offerto in sede di gara. Si invita a consultare il bando di gara aggiornato, disponibile sul sito internet del Comune di Paese. Si precisa che eventuali maggiori oneri sostenuti dall aggiudicatario, conseguenti variazioni delle aliquote I.V.A., saranno a carico del Comune di Paese. QUESTITO N. 3 DICHIARAZIONI RICHIESTE AL FINANZIATORE Si richiede al finanziatore di dichiarare su cose a lui sconosciute sotto responsabilità penale: di aver preso conoscenza, per esempio, della capacità e disponibilità di cave, discariche e delle smaltimento rifiuti, e di aver preso conoscenza delle disposizioni in materia di contratto di lavoro, ecc... Sono tutte dichiarazioni relative al soggetto realizzatore non alla società di leasing. Si chiede pertanto di voler eliminare tali affermazioni dalla dichiarazione del soggetto finanziatore ovvero accettare che la dichiarazione del finanziatore riguardi esclusivamente fatti e circostanze che riguardino esclusivamente il sue specifico ruolo nell'ati. Le dichiarazioni del soggetto finanziatore dovranno essere relative a fatti e circostanze che riguardino il suo specifico ruolo nell ATI. Dal modello A1- dichiarazioni soggetto finanziatore contenuto nel cd consegnato ai concorrenti, potranno pertanto essere eliminati il punto n. 27, relativo al luogo di esecuzione dei lavori ed il punto n. 28, relativo alla disponibilità di manodopera ed attrezzature, di competenza del soggetto realizzatore. QUESTITO N. 4 DIREZIONE LAVORI Questa deve essere incombenza dell' Ente trattandosi di appalto di lavori (art. 160 bis e 130 del D.Lgs 163/2006, TAR Brescia 1675/2010). Il costo può essere sopportato dal finanziatore e capitalizzato, ma l incarico deve essere date dalla Stazione appaltante. In caso contrario chi autorizza i subappalti e le eventuali varianti: il privato? L allocazione dei rischi di costruzione e progettazione non esime l Ente da effettuare un preciso e documentato controllo sullo stato di avanzamento del lavori sia ai fini del pagamento dei SAL sia per definire l'indennizzo da riconoscere nel caso di mancata o parziale realizzazione dell'opera. Si chiede pertanto che la Direzione lavori sia nominata da Codesta Stazione appaltante, anche se i relativi oneri saranno a carico del finanziatore che li andrà a capitalizzare insieme alle altre voci ricomprese nell ammontare dell'appalto. La realizzazione dell opera sarà sottoposta alla vigilanza del collaudatore in corso d opera e del Comune, che a tali fini si avvarrà di un proprio tecnico o di un esperto nominato dal Responsabile Unico di Procedimento, mentre la direzione dei lavori rimarrà un onere a carico dell aggiudicatario, essendo precisa volontà del Comune il trasferimento all aggiudicatario del rischio di costruzione, inteso in una visione più ampia di quello che di regola sopporta l appaltatore in ordine al rispetto dei tempi, dei costi e della qualità pattuiti e quindi subordinando il pagamento (dei canoni) alla reale ed effettiva realizzazione dell opera. Durante la fase di realizzazione dell opera il Comune non autorizzerà il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, in quanto rimarrà estraneo agli accordi tra il soggetto finanziatore e gli altri soggetti dell A.T.I. relativamente ai pagamenti dei lavori e/o dei servizi relativi alla progettazione ed alla realizzazione dell opera. La contabilità dei lavori dovrà comunque essere redatta dal Direttore dei Lavori in conformità al D.P.R. 207/2010 e dovrà essere trasmessa per conoscenza al Responsabile Unico del Procedimento ed al collaudatore in corso d opera, unitamente alla documentazione contabile attestante l effettività dei pagamenti sostenuti dal soggetto finanziatore, al fine di consentire al Comune di verificare la congruità degli oneri di preammortamento ed il rispetto della normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari. QUESTITO N. 5 RISCHIO DI DISPONIBILITA E PERFORMANCE COMPLESSIVA Che cosa sono? Vanno specificati in maniera chiara perché non sono fattispecie previste nella normativa nazionale e nella giurisprudenza.

3 Possiamo immaginare che per rischio di disponibilità si intenda che l opera venga consegnata dal soggetto realizzatore chiavi in mano" e che da un lato la società di leasing, dopo la consegna, consenta il pieno uso e godimento del bene anche attraverso una copertura assicurativa " all risk che ricomprenda eventi catastrofali (almeno quelli normalmente assicurabili) stipulata dalla stessa o dal soggetto realizzatore il quale deve garantire a sua volta eventuali vizi e difetti dell'opera con una polizza decennale. Dall'altro lato il costruttore/gestore deve assicurare i servizi di gestione come da offerta in sede di gara. Nell ottica della responsabilità disgiunta tra i componenti dell'ati, ognuno risponderà delle proprie obbligazioni in modo tale che la inadempienza dell uno non coinvolga l'altro (es. l inadempienza del gestore non implica l interruzione del pagamento del canone di locazione finanziaria). Per garanzia di performance" si immagina che si intenda che i componenti dell'ati, ognuno per quanto di sua competenza, oltre a coprire il rischio di disponibilità come sopra individuato, siano responsabili anche del rispetto dei tempi e dei costi offerti in sede di gara. E' corretta la nostra interpretazione? Il contratto sarà finalizzato alla realizzazione di un intervento di parternariato pubblico-privato ed è pertanto precisa volontà del Comune il trasferimento all aggiudicatario dei rischi di costruzione e di disponibilità dell immobile. Per rischio di disponibilità deve intendersi il fatto che il realizzatore (A.T.I. aggiudicataria) deve mettere a disposizione degli utilizzatori finali l infrastruttura e il committente (Comune) corrisponderà un canone destinato a remunerare, oltre alla disponibilità del servizio (canone di manutenzione), anche il costo di realizzazione dell opera (canone di locazione finanziaria). Per performance complessiva del contratto si intende che il pagamento dei canoni sarà subordinato alla reale ed effettiva disponibilità dell immobile nei termini contrattuali e che pertanto: il pagamento dei canoni di locazione finanziaria sarà subordinato alla consegna chiavi in mano dell immobile al Comune, successivamente all approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e previo rilascio del certificato di agibilità, del certificato di prevenzione incendi e dell allacciamento ai pubblici servizi del nuovo plesso scolastico; il pagamento dei canoni di manutenzione sarà subordinato alla reale ed effettiva attuazione del programma di manutenzione previsto dal contratto. In seguito alla consegna chiavi in mano dell immobile al Comune, i canoni di locazione finanziaria non potranno essere soggetti a decurtazione per effetto dell applicazione di penali per tutta la durata contrattuale, mentre i canoni di gestione dell immobile potranno essere soggetti a decurtazione per effetto dell applicazione delle penali previste dal bando di gara. QUESTITO N. 6 ONERI DI PRELOCAZIONE L evidenziazione degli oneri in offerta presuppone un calcolo preventivo basato su un tasso ed un cronoprogramma stabilito a priori. Si presuppone pertanto che i concorrenti abbiano la capacita di prevedere il futuro. La società di leasing può gestire il rischio collegato allo spread non quello delle variazioni dell indice di riferimento, né può il costruttore assumersi il carico di un cronoprogramma se non viene esplicitato quali eventi condizionanti non ricadano su di lui (forza maggiore, cambio normative, ecc.). Stante quindi la oggettiva difficoltà di calcolare a priori gli oneri di prelocazione, si chiede pertanto che essi siano calcolati nella maniera tradizionale e cioè applicando, dal momento di ciascuna erogazione e fino all'avvio della locazione finanziaria, su ogni importo un tasso determinato sommando all Euribor 3m vigente al momento di ogni pagamento le spread offerto in sede di gara. Di conseguenza andrà riformulato- il fax simile di offerta economica ovvero accettare che la voce oneri di prefinanziamento sia lasciata in bianco dagli offerenti. Preso atto della difficoltà di prevedere le variazioni dell indice di riferimento per il calcolo degli oneri di prefinanziamento, in considerazione della attuale situazione dei mercati finanziari, è stata modificata la parte dell art. 3.2 del bando di gara relativa alla determinazione degli oneri di prefinanziamento, stabilendo che il tasso di riferimento per la determinazione degli oneri di prefinanziamento vigente al momento dell offerta sia esclusivamente finalizzato alla determinazione dell offerta economica da parte dei concorrenti e che gli oneri di prelocazione definitivi verranno determinati in base ai tassi di riferimento (EURIBOR 3 mesi) che saranno effettivamente in vigore al momento di ogni pagamento previsto in sede di offerta; si invita a consultare il bando di gara aggiornato, disponibile sul sito internet del Comune di Paese.

4 Per quanto riguarda il rispetto del cronoprogramma presentato in sede di offerta, essendo una precisa volontà dell amministrazione il trasferimento del rischio di costruzione, si conferma quanto indicato dal bando di gara, ovvero che non verranno riconosciuti dalla stazione appaltante all aggiudicatario eventuali maggiori oneri di prefinanziamento e/o aumento del tasso di riferimento, causati dallo sforamento dei tempi proposti in sede di offerta dal concorrente, per responsabilità imputabile solamente all aggiudicatario. QUESTITO N. 7 CONTRATTI INSCINDIBILMENTE COLLEGATI I contratti di locazione finanziaria, di appalto e quello relativo ai servizi di gestione sono collegati tra loro, rappresentando prestazioni tra esse complementari, ma non sono inscindibili. Se viene risolto il contratto relativo ai servizi, viene risolto anche quello di leasing e viceversa? Se il costruttore è inadempiente non viene risolto automaticamente quello di leasing perché il soggetto finanziatore (ex art. 160 bis) può trovare un sostituto. Se invece il contratto di leasing viene risolto dopo la consegna per inadempienza dell utilizzatore (mancato pagamento dei canoni) viene risolto automaticamente anche quello dei servizi? Il principio vigente in ogni caso e quello della responsabilità disgiunta nelle obbligazioni globali assunte dall'ati (comma 3 art. 160 bis D.Lgs. 163/2006, TAR di Brescia 1675/2010). Tutto ciò non inficia a nostro parere l'allocazione dei rischi sul privato richiesto da Eurostat. Il principio cui ci si deve uniformare, come sostenuto autorevolmente della Autorità di vigilanza (AVCP), è che i rischi, cosi come previsti degli indirizzi comunitari, devono essere allocati sul soggetto che é in grado di gestirli adeguatamente perché altrimenti una anomala attribuzione potrebbe causare costi ingiustificati per l amministrazione (allocare i rischi costa, allocare rischi impropri costa di più). I tre contratti devono pertanto intendersi autonomi ma collegati. L'ATI in ogni caso verrà sciolta una volta consegnata l'opera. Per questo motivo si può pensare che l offerta sia unica e che ci sia un unico contratto per quel che riguarda la progettazione, realizzazione e finanziamento dell'opera, mentre il contratto di gestione costituirà necessariamente un atto a parte (non é detto infatti che il gestore sia necessariamente il costruttore) con fatturazione separate delle prestazioni. Si conferma la nostra interpretazione? In seguito all aggiudicazione il Comune stipulerà un contratto principale, avente per oggetto la progettazione, la realizzazione e il finanziamento in leasing dell opera ed un contratto accessorio, inscindibilmente collegato al principale, avente per oggetto la gestione dell immobile per tutta la durata della locazione finanziaria. Le vicende che investono il contratto principale (invalidità, inefficacia, risoluzione ecc.) si ripercuotono sul contratto di manutenzione in funzione di condizionamento univoco e non reciproco, essendo in rapporto di collegamento negoziale da principale ad accessorio. Avendo il contratto per oggetto la realizzazione di un opera pubblica, è espressamente prevista dallo schema contrattuale la rinuncia da parte dell aggiudicatario alla risoluzione del contratto per inadempimento del Comune, mentre, nel caso in cui si verifichino le condizioni per la risoluzione del contratto per inadempimento di uno dei membri dell A.T.I., l aggiudicatario potrà evitare la risoluzione designando un soggetto (in possesso dei requisiti tecnici e finanziari equivalenti a quelli posseduti dal soggetto inadempiente all atto dell aggiudicazione della gara) che subentri nel contratto al posto del soggetto inadempiente, senza che questo comporti maggiori costi a carico dell Amministrazione. QUESTITO N. 8 COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A conferma di quanto dalla scrivente sostenuto al punto precedente 7) si sottolinea l inesattezza di quanto scritto nello schema di contratto all'art. 4. Il diritto di superficie non viene concesso all'ati ma alla società di leasing che diverrà proprietaria superficiaria dell opera realizzata. Come evidente, l'ati non è sempre l'unico interlocutore dell'ente, ma per ogni obbligazione vi sarà un soggetto specifico che se ne farà carico. Si conferma che il diritto di superficie sarà concesso al soggetto finanziatore? Si conferma che il diritto di superficie sarà concesso al soggetto finanziatore.

5 QUESTITO N. 9 CONTRATTO Fermo restando quanto detto in precedenza sulla necessita di due contratti separati uno per la progettazione, realizzazione e finanziamento ed uno per la gestione, si sottolinea l incongruenza riscontrata nello schema allegato al bando dove si prevede che il primo contratto verrà sottoscritto tra Comune e mandataria dell'ati. Trattandosi di appalto di lavori, si presuppone che mandatario sia il soggetto realizzatore ne è pensabile che la società di leasing sia mandataria di un' ATI in un appalto di lavori (non lo consentirebbe l'art. 108 del D.Lgs 385/93 che vieta rischi di natura non esclusivamente finanziari). Il contratto invece è anche un contratto di leasing che pertanto deve sottostare alle norme che regalano i contratti di finanziamento (D.Lgs 385/93, Norme antiriciclaggio, Norme sulla trasparenza, Circolari Banca d'italia, ecc...). I contratti di finanziamento possono essere sottoscritti solo da Banche ed intermediari finanziari autorizzati. Non é pensabile che una società di leasing dia mandato ad una impresa per la sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria. Il contratto dovrà necessariamente essere sottoscritto anche della mandante società di leasing in qualità di finanziatore. Si richiede conferma. Si conferma quanto indicato nel bando di gara, ovvero la stipula di un unico contratto tra l amministrazione e la mandataria capogruppo. Essendo la sottoscrizione delle mandanti non necessaria e, tuttavia, possibile, nulla osta a che la mandante, se lo richiede, possa sottoscrivere il contratto a titolo di presa d atto, unitamente alla mandataria capogruppo, che sottoscrive il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Il contratto, pertanto potrà essere sottoscritto a) nel caso in cui il soggetto realizzatore sia la mandataria capogruppo e il soggetto finanziatore sia la mandante: dall amministrazione, dal soggetto realizzatore mandataria capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti e dal soggetto finanziatore mandante dell A.T.I. a titolo di presa d atto; b) nel caso in cui il soggetto finanziatore sia la mandataria capogruppo e il soggetto realizzatore sia la mandante: dall amministrazione, dal soggetto finanziatore mandataria capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti e dal soggetto realizzatore mandante dell A.T.I. a titolo di presa d atto. QUESTITO N. 10 MANDATO CON RAPPRESENTANZA Non si fa cenno nella documentazione di gara né nello schema di contratto della necessità di mandato da parte della società di leasing al Comune perché sottoscriva le obbligazioni inerenti l appalto dei lavori. Il mandato con rappresentanza è necessario perché la fatturazione possa avvenire direttamente dal costruttore al finanziatore e non alla Stazione appaltante che, a tutti gli effetti, é la committente dell'opera. Con il mandato con rappresentanza la società di leasing si sostituisce fisicamente all'ente. In mancanza di mandato la fatturazione dovrebbe essere fatta necessariamente al Comune con aggravio dell'iva indetraibile. A maggior ragione il contratto non potrà essere sottoscritto solo con la mandataria dell ATI perché, se così fosse, tutti e due i sottoscrittori opererebbero su mandato della società di leasing creando una evidente anomalia giuridica. Si chiede conferma che nell ambito contrattuale sarà previsto un mandato con rappresentanza a favore del Comune. Non si ritiene necessario che il soggetto finanziatore conferisca al Comune un mandato con rappresentanza, in quanto, essendo precisa volontà dell amministrazione il trasferimento all aggiudicatario del rischio di costruzione, il Comune non stipulerà un contratto di appalto con il soggetto realizzatore ed un contratto di leasing con il soggetto finanziatore, ma un unico contratto con L A.T.I. per la progettazione, la realizzazione ed il finanziamento dell opera, subordinando il pagamento (dei canoni) alla reale ed effettiva realizzazione dell opera e rimanendo estraneo agli accordi tra il soggetto finanziatore e gli altri soggetti dell A.T.I. relativamente ai pagamenti dei lavori e/o dei servizi relativi alla progettazione ed alla realizzazione dell opera. QUESTITO N. 11 PRINCIPIO DI BASE Si chiede conferma che in ogni caso il testo contrattuale dovrà essere conforme al principio di responsabilità disgiunta tra soggetto finanziatore e soggetto/i realizzatore/i come stabilito nel comma 3 dell'art. 160 bis del

6 D.Lgs. 163/2006 e che le obbligazioni previste, pur in capo genericamente all'ati, dovranno essere considerate in concreto in capo al soggetto che effettivamente ne deve rispondere, Si chiede conferma inoltre che nello schema contrattuale verranno evidenziale le obbligazioni in capo al soggetto finanziatore distinte da quelle in capo al soggetto realizzatore. L'amministrazione stipulerà un unico contratto con l'ati, con l'obiettivo di godere dei benefici derivanti da un corretto trasferimento dei rischi e quindi allocazione in capo ai soggetti che detengono il know how necessario per gestirli e neutralizzarli. Non si ritiene di esplicitare nel testo contrattuale le specifiche responsabilità dei singoli membri dell A.T.I., in quanto questo principio è già stabilito dall'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006, quando ricorda che, nel rispetto del principio di efficiente allocazione dei rischi, ogni membro dell'ati è responsabile delle proprie obbligazioni proprio in funzione alle competenze dallo stesso detenute, derogando il principio della responsabilità solidale previsto dall art. 37 del medesimo decreto. QUESTITO N. 12 ESCLUSIONE PER INADEMPIMENTO DEL COMUNE Se si intende che, nel caso di inadempienza del Comune nel pagamento dei canoni, la Concedente non può richiedere la restituzione del bene in quanto opera pubblica, va bene. Se invece si intende che non possa risolvere il contratto in senso stretto, ciò non è possibile perché sarebbe costretta ad emettere comunque le fatture relative ai canoni che mano a mano andranno maturando con il rischio di rimetterci l'i.v.a. Non sarebbe ciò conveniente neanche per l'ente che si vedrebbe calcolare gli interessi di mora anche sull'i.v.a. per i canoni impagati. Si costituirebbe inoltre un impedimento per procedere alle normali azioni legali per il recupero del credito. Dobbiamo pertanto ritenere che l'art. 20 della schema di contratto si riferisce solo all'impossibilità da parte della società di leasing di riappropriarsi del bene nel caso di inadempienza dell'utilizzatore? Avendo il contratto per oggetto la realizzazione di un opera pubblica, è espressamente richiesta dallo schema contrattuale la rinuncia da parte dell aggiudicatario alla risoluzione del contratto per inadempimento del Comune. Si ritiene che la rinuncia alla risoluzione del contratto per inadempimento del Comune non costituisca per l aggiudicatario un impedimento per procedere alle normali azioni legali per il recupero del credito, comprensivo dell I.V.A. e degli interessi legali. QUESTITO N. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA Nella documentazione di gara non è chiaro che cosa accade nel caso di risoluzione del contratto di leasing nella fase di costruzione. Il fatto che le opere sono eseguite su terreno di proprietà del Comune e che ogni eventuale SAL pagato é stato certificato dalla Stazione appaltante, lascia pensare che saranno rimborsate alla società di leasing le somme fino a quel momento erogate oltre agli interessi di prelocazione. Ciò non é in contrasto inoltre con il principio Eurostat dell'allocazione del rischio di costruzione che, stante la lettura del testo, vuol significare che, in corso di realizzazione, non devono prevedersi esborsi che non siano effettivamente correlati alla quantità ed alla qualità delle opere realizzate. Si conferma Ia nostra interpretazione? Si rimanda alla risposta al quesito n. 4 relativamente alla direzione dei lavori ed al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori. Nel caso di risoluzione del contratto prima del collaudo, il Comune riconoscerà all A.T.I. il valore delle opere realizzate ed avrà diritto a percepire un risarcimento danni nella misura stabilita dallo schema contrattuale. Si precisa che per valore delle opere realizzate deve intendersi l effettivo valore dell immobile allo stato in cui si trova nel momento del recesso, che non corrisponde necessariamente alle somme fino a quel momento erogate dal soggetto finanziatore per il pagamento dei lavori e/o dei servizi relativi alla progettazione ed alla realizzazione dell opera. QUESTITO N. 14 RISCATTO ANTICIPATO Perché il calcolo non comporti penali, deve essere effettuato al tasso vigente nel contratto al momento della estinzione anticipata, non al tasso offerto in sede di gara. Il tasso interno dell operazione verrà determinato

7 sommando lo spread offerte all'irs 20y vigente al momento della messa in decorrenza, non e quello posto a base di gara. Si conferma la nostra interpretazione? Si conferma, i canoni a scadere verranno attualizzati al tasso di locazione finanziaria effettivo. QUESTITO N. 15 TERMINE DI ULTIMAZIONE DI LAVORI Il termine di ultimazione dei lavori si intende sempre dal momento in cui materialmente possono iniziare i lavori e quindi dalla consegna dell'area e concessione delle necessarie autorizzazioni (alcune delle quali rilasciate dalla stessa stazione appaltante), non della data di stipula del contratto. Si conferma? Il termine di ultimazione di lavori di 600 giorni decorre dalla data di stipula del contratto e non dal momento in cui materialmente possono iniziare i lavori (la cui durata è nettamente inferiore); il termine contrattuale è comprensivo dei tempi necessari all ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi o atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione dell immobile, all ottenimento del certificato di agibilità, del certificato di prevenzione incendi ed all allacciamento del nuovo plesso scolastico ai pubblici servizi di acquedotto, fognatura, energia elettrica, gas, telefono, ecc. A tal fine si precisa che sono già stati ottenuti, per il progetto definitivo posto a base di gara, il parere di conformità antincendio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il parere igienico sanitario dell Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 e che il tempo necessario all ottenimento di eventuali nuovi pareri dei due enti, che dovessero rendersi necessari in seguito alle modifiche proposte dai concorrenti in sede di offerta, dovrà essere incluso nel termine contrattuale. QUESTITO N. 16 TASSO IRS PER LA PRESENTAZIONE DELL OFFERTA La dizione "IRS rilevato 10 giorni lavorativi bancari antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta" può essere motivo di contenzioso. Dove lo rilevo? Sul Sole-24 Ore: e se quel giorno non viene pubblicato? Oppure dove? Conviene allora specificarlo come base di calcolo ai soli fini del punteggio (es. 3,000% o altro valore vicine alle quotazioni del momento). Si richiede pertanto di esplicitare il tasso IRS 20y da porre a base dei calcoli del canone di locazione nella offerta economica. Si conferma quanto previsto dall art. 3.2 del bando di gara: per la formulazione dell offerta i concorrenti dovranno utilizzare come tassi di base a cui sommare gli spread offerti, i tassi di riferimento rilevati dal quotidiano Il sole 24 ore 10 giorni lavorativi bancari antecedenti il termine di presentazione dell offerta (EURIBOR 3 mesi per il calcolo degli oneri di prefinanziamento e IRS 20 anni per il calcolo dei canoni di locazione finanziaria). Per termine di presentazione dell offerta deve intendersi il termine stabilito dall art. 19 del bando di gara in seguito agli aggiornamenti. Nel caso in cui il quotidiano non venga pubblicato nel giorno stabilito dal bando di gara, i concorrenti dovranno utilizzare i tassi di riferimento rilevati dal medesimo quotidiano il giorno successivo. QUESTITO N. 17 PARERI ENTI COMPETENTI Sono già stati acquisiti i pareri agli enti competenti (ULSS, VV.FF., autorizzazione scarico acque all ATS) in merito al progetto definitivo posto a base di gara? Se si, ci sono della prescrizioni da dover osservare nella redazione della progettazione esecutiva prevista per la gara? Sul progetto definitivo posto a base di gara sono stati rilasciati i pareri del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, dell A.S.L. 9 e della società Alto Trevigiano Servizi relativamente all acquedotto ed alla fognatura. Copia dei pareri verrà fornita ai concorrenti via posta elettronica.

8 QUESTITO N. 18 TASSO DI RIFERIMENTO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA Si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di: 1. Confermare che il tasso di interesse valido ai soli fini del calcolo dell offerta di gara sarà l'irs 20 anni rilevato sul Sole 24 Ore 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza prevista per la presentazione dell'offerta di gara; 2. Confermare che il tasso di interesse da applicare alla locazione finanziaria sarà l IRS 20 anni rilevato sul Sole 24 Ore 10 giorni lavorativi antecedenti la decorrenza del contratto (consegna dell opera al Comune); 1. Si conferma che ai soli fini dell offerta i concorrenti dovranno utilizzare come tasso di base a cui sommare lo spread offerto, il tasso IRS 20 anni rilevato dal quotidiano Il sole 24 ore 10 giorni lavorativi bancari antecedenti il termine di presentazione dell offerta stabilito dal bando di gara; a tal fine si precisa che per termine di presentazione dell offerta deve intendersi il termine stabilito dall art. 19 del bando di gara in seguito agli aggiornamenti. 2. Si conferma che il tasso di base per il calcolo dei canoni di locazione finanziaria, a cui sommare lo spread offerto dall aggiudicatario in sede di gara, sarà il tasso IRS 20 anni che verrà rilevato dal quotidiano Il sole 24 ore 10 giorni lavorativi bancari antecedenti la decorrenza del contratto (consegna dell opera al Comune). QUESTITO N. 19 ONERI DI PREFINANZIAMENTO Si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di: 1. Confermare che gli oneri di prefinanziamento che l offerente calcolerà sotto la propria responsabilità sulla base del cronoprogramma offerto, saranno rideterminati qualora il cronoprogramma subisca degli allungamenti temporali le cui responsabilità non siano imputabili all'offerente oppure qualora vengano richieste delle lavorazioni aggiuntive che aumentino il valore dell'opera da realizzare; 2. Confermare quindi che il canone di leasing effettivo, verrà rideterminato all atto della decorrenza del contratto (dalla consegna dell'opera al Comune) sulla base degli effettivi oneri di prefinanziamento, sulla base degli importi effettivamente esborsati (es. varianti richieste dal Comune o dagli organismi competenti), sulla base dell IRS 20 anni rilevato sul Sole 24 Ore 10 giorni lavorativi antecedenti la decorrenza del contratto; 1. Si conferma che verranno riconosciuti all aggiudicatario i maggiori oneri di prefinanziamento determinati da allungamenti temporali le cui responsabilità non siano imputabili all'offerente, oppure qualora vengano richieste delle lavorazioni aggiuntive che aumentino il valore dell'opera da realizzare. 2. si conferma che il canone di leasing verrà rideterminato sulla base degli effettivi oneri di prefinanziamento, determinati sulla base del tasso EURIBOR 3 mesi che sarà in vigore al momento di ciascun pagamento previsto dall offerta economica, più lo spread offerto dal concorrente. Si precisa che, essendo già stati rilasciati i pareri degli enti competenti (Vigili del Fuoco, A.S.L. e A.T.S.) sul progetto definitivo posto a base di gara, non verranno riconosciuti dalla stazione appaltante all aggiudicatario eventuali maggiori oneri e/o allungamenti temporali determinati da modifiche richieste da enti terzi sul progetto esecutivo del concorrente. QUESTITO N. 20 ALIQUOTA I.V.A. Si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di confermare che l aliquota IVA del 20% si intende automaticamente aumentata al 21% come previsto dal recente cambiamento normativo e che pertanto il canone indicato nella lex specialis comprensivo di IVA al 20% sarà aumentato adeguatamente in tutte le sue componenti soggette alla nuova aliquota IVA del 21%; Si conferma che tutte le componenti di spesa previste dal bando di gara con aliquota I.V.A. al 20% andranno adeguate alle nuove disposizioni normative con conseguente adeguamento dei canoni di locazione.

9 Rimane comunque invariato il limite massimo di ,00 stabilito dall art. 3.1 del bando di gara, relativamente all importo massimo che la somma del canone di locazione finanziaria (incluso I.V.A. 10%) e del canone di gestione (incluso I.V.A. 21%) non può superare in sede di offerta. QUESTITO N. 21 RICHIESTA DI PROROGA Si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di concedere una proroga di almeno 30 giorni per il termine di presentazione delle offerte. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata, si invita a consultare il bando di gara aggiornato disponibile sul sito internet del Comune QUESTITO N. 19 CAUZIONE PROVVISORIA Siamo a porvi il seguente quesito in merito alla modalità di presentazione della cauzione provvisoria. E' ns. intenzione partecipare alla gara da Voi indetta e siamo a richiedere conferma di poter presentare la garanzia provvisoria rilasciata da compagnia Assicurativa, autorizzata dall Isvap, che predispone la cauzione con firma digitale ai sensi ed a norma dell art. 23 comma 2 del D.Lgs. 159 del 04 Aprile 2006 e s.m.i. La garanzia generata su file, è prodotta in formato.p7m", secondo le prescrizioni di cui agli artt D.Lgs n 82/2005. La polizza verrà a Voi presentata in forma cartacea, con la firma dell azienda Contraente, la cauzione riporterà dei codici di controllo per poter scaricare e verificare il file originale. La polizza è anche accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, riportante i poteri di firma del firmatario e copia del documento di identità dello stesso. Chiediamo pertanto Vs. cortese conferma di poter presentare la cauzione con le caratteristiche di cui sopra. Si conferma. Paese, lì Il Responsabile Unico del Procedimento Il dirigente dell area della gestione del territorio f.to ing. Riccardo Vianello

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