LOTTO N. 5 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

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1 CONVENZIONE ASSICURATIVA LOTTO N. 5 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SEZIONE I ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE/ INVALIDITA PERMANENTE SEZIONE II ASSICURAZIONE INFORTUNI INVALIDITA PERMANENTE

2 NORME COMUNI PER LE SEZIONI I E II ALLE DUE SEZIONI( laddove compatibili) Art. 1 Impegno delle parti Garante per la Protezione dei dati Personali (di seguito indicato come Garante e/o Contraente), in qualità di Contraente della presente Convenzione, assicura presso la Compagnia assicuratrice, i dipendenti in servizio nonché coloro che aderiranno nei tempi e con le modalità di cui al successivo art. 3. La Compagnia assicuratrice si impegna ad adottare, per le posizioni assicurative che vengono regolate dalla presente Convenzione, le particolari condizioni in essa previste. Art. 2 Decorrenza e durata della Convenzione La presente Convenzione decorre dal 30/06 /2007 e avrà scadenza il 31/12/2011 Nell arco della durata della Convenzione è fatta salva la facoltà per i singoli iscritti di dare disdetta alla propria adesione alla polizza collettiva entro i tre mesi precedenti la scadenza annuale 30 settembre di ogni anno; in tal caso la copertura assicurativa viene meno con effetto dal 1 giorno di copertura dell annualità successiva. Coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di dare disdetta non potranno più essere inseriti nella polizza. Art. 3 Modalità di ingresso in assicurazione Sezione I Al momento della stipula della presente Convenzione per Assicurati si intendono: A) Caso Morte I dipendenti del Contraente, individuabili dalla documentazione fornita dallo stesso. Per il personale di nuova assunzione, l assicurazione decorrerà dalla data di assunzione a fronte di una comunicazione, entro quindici giorni dalla stessa, di nuovo ingresso in copertura. B) Caso Invalidità Permanente Per la presente garanzia l inserimento in Assicurazione avverrà ad adesione su domanda di ciascun dipendente da comunicarsi entro i due mesi successivi alla decorrenza delle garanzie. Per il personale di nuova assunzione che aderirà alla presente garanzia l assicurazione decorrerà dalla data di assunzione a fronte dell invio, entro quindici giorni dalla stessa, della comunicazione di adesione. Sezione II Per tale Sezione l inserimento in Assicurazione avverrà ad adesione su domanda di ciascun dipendente con le stesse modalità già disciplinate alla SEZ. I lettera B). 2

3 Art. 4 Contraenza e beneficio dei contratti Il Garante per la Protezione dei dati Personali assumerà la contraenza dell assicurazione in favore dei propri dipendenti e provvederà al versamento del premio. I capitali garantiti saranno liquidati in caso di invalidità permanente agli assicurati, in caso di morte ai soggetti designati dall assicurato, o in mancanza di designazione, agli eredi legittimi. Art. 5 Adempimenti del Contraente e della Compagnia assicuratrice Il Contraente assume a proprio carico gli oneri dell elencazione nominativa dei dipendenti assicurati con l indicazione del nome, del cognome, della data di nascita, del sesso, del livello di copertura scelto e del capitale assicurato, sia per la sezione I che per la II nonchè della comunicazione dei beneficiari designati dai singoli assicurati; degli aggiornamenti relativi agli ingressi e uscite degli interessati nonché alle variazioni dei capitali assicurati, del versamento dei relativi premi di assicurazione. Il Contraente si impegna ad inviare i dati per l'emissione, relativi al gruppo iniziale degli assicurati ed ai gruppi di assicurati per i rinnovi degli anni successivi, tramite foglio excel. La Compagnia assicuratrice provvederà alla compilazione della documentazione assicurativa e a trasmetterla al Contraente per il tramite del Broker incaricato. Art. 6 Cessazione della garanzia La copertura assicurativa viene mantenuta per tutta la durata del rapporto d impiego con il Garante. In caso di vita dell assicurato al termine del periodo di copertura assicurativa, l assicurazione si estinguerà ed il premio versato verrà acquisito dalla Compagnia assicuratrice. L applicazione delle condizioni tariffarie previste dalla presente Convenzione verrà a mancare dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio del dipendente per qualsiasi causa. Peraltro, qualora il provvedimento del Garante relativo all estinzione del rapporto d impiego abbia efficacia retroattiva, dette condizioni tariffarie cesseranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di emanazione del provvedimento stesso. Art.6 Riscatto Prestiti Riduzioni 3

4 E esclusa ogni possibilità di ottenere riscatti, prestiti e riduzioni di polizza. Art. 7 Coassicurazione (eventuale) COASSICURAZIONE E DELEGA (clausola opzionale in presenza di coassicurazione) L assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile all uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Spettabile, la cui firma in calce di eventuali futuri atti, impegnerà anche le Coassicuratrici, che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido. La delega assicurativa è assunta dall impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d imprese concomitante o successivo all aggiudicazione della gara. Art. 8 Foro Competente Le parti convengono che per ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione ed alle assicurazioni stipulate in virtù di essa sia competente esclusivamente il foro di Roma. Art. 9 Imposta di assicurazione I premi di cui al precedente articolo sono gravati dall imposta di assicurazione ove dovuta. Art.10 4

5 Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni alla Spett.le Marsh S.p.A. in qualità di Broker ai sensi della legge 28/11/84 n. 792 come modificata dal D.Lgs. 07/09/2005 n.209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private). Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso Il pagamento dei premi potrà essere effettuato anche per il tramite del Broker. La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia Assicuratrice Aggiudicataria dell appalto nella misura del 5% (cinqueprocento) sul premio imponibile. 5

6 SEZIONE I ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE-INVALIDITA PERMANENTE Art. 1 Prestazioni garantite Contro il versamento del premio di cui all articolo che segue, la Compagnia assicuratrice garantirà in caso di morte e di invalidità permanente dell assicurato la corresponsione del capitale pattuito. All uopo si intende per invalidità permanente quella che renda il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il Garante. Ai fini dell assicurazione tale inidoneità è quella risultante dal relativo provvedimento amministrativo emanato dall Ufficio del Garante a seguito di accertamento da parte dell Istituto Medico di diritto pubblico di cui si avvale il Garante. Sono escluse dalla tutela assicurativa le inabilità derivanti da invalidità riconosciute o in corso di riconoscimento dai competenti organi pubblici e già note al Contraente e/o all'assicurato stesso all atto dell iscrizione nella presente assicurazione. Resta in ogni caso compreso nella tutela assicurativa il rischio di morte ancorché derivante dalle suddette invalidità. Il capitale da assicurare verrà stabilito dal dipendente all atto della sua richiesta di inserimento in assicurazione nella misura di una, due o tre volte il capitale base pari a ,00, fermo che il Contraente garantisce a proprio carico soltanto il capitale base.( ,00). La volontà di incrementare il capitale da assicurare per il caso morte dovrà essere manifestata entro 60 giorni dalla decorrenza delle garanzie. Tale somma non potrà essere modificata nelle annualità successive del contratto di assicurazione. Art.2 Ammontare e versamento dei premi Il premio annuo di assicurazione per ogni assicurato sarà determinato in base ai tassi di premio: A) Caso Morte 6

7 Tasso di premio del.per 1.000, applicato al capitale assicurato. B) Caso Invalidità Permenente Tasso di premio del.per 1.000, applicato al capitale assicurato. Nel caso di coperture di durata inferiore all anno si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopradefiniti in proporzione alla durata della copertura. Il premio annuo a carico del Garante (per la garanzia Morte e corrispondente all applicazione del tasso di cui lettera A) sul capitale base) verrà corrisposto entro 30 giorni dalla decorrenza delle garanzie. Per le quote di premio a carico dei singoli Assicurati il Contraente verserà quanto dovuto agli Assicuratori entro il termine concesso per la raccolta delle adesioni (60 giorni) e quindi provvederà a recuperare le relative somme dagli interessati anche mediante trattenuta sulla retribuzione. Per le nuove assunzioni il termine per il pagamento del premio dovuto (quota a carico dell Ente unitamente alla quota individuale) deve essere effettuato entro 30 giorni dalla decorrenza delle garanzie. Per le annualità sucessive il Contraente è tenuto a versare quanto complessivamente dovuto entro 30 giorni dalla scadenza annuale. Art. 3 Assunzione dei rischi L assicurazione copre i rischi di morte e di invalidità permanente come definita al precedente art. 1 del personale. Il Rischio, per la copertura a carico della Contraente ( Caso Morte-Capitale ,00), per il gruppo iniziale di n.95 assicurati, verrà assunto a fronte di una dichiarazione da parte della Contraente di non assenza dal posto di lavoro, per malattia, degli assicurati di cui sopra per più di 20 giorni, anche non consecutivi, negli ultimi 6 mesi. In caso contrario il singolo interessato potrà a sua discrezione: a) presentare, debitamente compilato e sottoscritto il Modulo di Adesione all assicurazione (Allegato A). b) entrare in garanzia quando saranno trascorsi sei mesi nei quali non sia stato assente per più di 20 giorni, anche non consecutivi. Per coloro che : decideranno di incrementare il capitale assicurato rispetto al capitale base entreranno in assicurazione successivamente aderiranno alla garanzia di Invalidità Permanente con premio a proprio carico ( nei modi previsti all art. 3 lettera B) delle Norme Comuni alle due Sezioni) sarà necessaria la presentazione, debitamente compilata e sottoscritta, del "Modulo di adesione all'assicurazione" (Allegato A). Per tutti coloro che non potranno presentare la documentazione di cui sopra, la Società richiederà ulteriori accertamenti sanitari. La società entro 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta, si riserva di valutare se accettare il rischio a condizioni normali o non accettarlo. Durante il predetto periodo di carenza assicurativa la copertura è limitata al solo rischio di morte per evento accidentale, fortuito ed esterno, indipendente dalla volontà dell assicurato. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. E' esclusa dalla garanzia soltanto la morte causata da: 7

8 - attività dolosa del beneficiario; - partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi; - uso di veicoli o natanti in competizioni - non di regolarità pura - e alle relative prove o allenamenti; - partecipazione dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta del Contraente; - incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio. - atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari, batteriologiche e chimiche; - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.). - Inoltre, se si verifica in un luogo uno stato di guerra o sommosse popolari durante il soggiorno dell'assicurato, quest'ultimo è coperto per 10 giorni dall'ordine di evacuazione emanato dalle autorità italiane. L'esistenza di una situazione di guerra in un paese al momento dell'arrivo dell'assicurato, implica l'esclusione totale dalla copertura assicurativa se l assicurato era a conoscenza della situazione di guerra prima del suo arrivo Art. 4 Rischi speciali In caso di sinistro che colpisca più teste a seguito di uno stesso evento accidentale l assicurazione garantirà comunque i capitali assicurati individualmente, con il limite massimo complessivo di dieci volte il capitale medio assicurato per ciascun evento. Art. 5 Liquidazioni delle prestazioni La compagnia assicuratrice provvederà alla liquidazione del capitale assicurato entro trenta giorni dalla ricezione dei seguenti documenti: a) nel caso di morte dell assicurato: - domanda di liquidazione per morte, - certificato di morte;(ovvero dichiarazione sostitutiva) - relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo, nonché l'ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche, esami medici, ecc.); - eventuale atto notorio dal quale risulti se l'assicurato abbia lasciato o meno testamento e l'indicazione degli eredi legittimi; - eventuale copia del testamento pubblicato. b) nel caso che l assicurato venga colpito da invalidità permanente: 8

9 - domanda di liquidazione per invalidità permanente; Il referto medico del riconoscimento dello stato di invalidità permanente, redatto dall Istituto di diritto Pubblico del quale si avvale l Ente equivale al riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Società, purché: il riconoscimento del diritto sia conseguente a domanda inoltrata prima della cessazione del rapporto di lavoro con il Contraente; le cause che hanno determinato l'insorgere dello stato invalidante siano successive all'ingresso in assicurazione; Art. 6 Collegio arbitrale Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, la Contraente o l'assicurato stesso hanno facoltà di promuovere - con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione Generale della Società - la decisione di un "Collegio Arbitrale", composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Società, un altro dalla Contraente o su sua delega dall'assicurato, il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti. In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Consiglio dell'ordine dei Medici avente sede nel luogo dove dovrà riunirsi il collegio dei medici. Il collegio dei medici risiede nel Comune - sede di istituto di medicina legale - più vicino al luogo di residenza dell' assicurato. I risultati delle operazioni del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. Ciascuna delle Parti sostiene le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata indicata al primo comma la Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell'assicurato per il quale è in corso l'accertamento dell'invalidità, mentre la Società si impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata. Se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale, come previsto al primo comma del presente articolo, il pagamento dèl suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite. Se invece l'invalidità non viene riconosciuta, la Contraente è tenuta a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità, aumentati degli interessi per il ritardato pagamento. 9

10 SEZIONE II ASSICURAZIONE INFORTUNI Nel testo che segue, si intendono: DEFINIZIONI - per "Assicurazione" : il contratto di assicurazione; - per "Polizza" : il documento che prova l'assicurazione; - per "Contraente" : il soggetto che stipula l'assicurazione; - per "Assicurato" : il soggetto il cui interesse é protetto dall'assicurazione; - per "Società" : l'impresa assicuratrice; - per "Premio" : la somma dovuta dall'assicurato/contraente alla Società; - per "Rischio" : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; - per "Sinistro" : il verificarsi del fatto dannoso per il quale é prestata la garanzia assicurativa; - per "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 10

11 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto dell'assicurazione L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali ed extraprofessionali. E considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza una invalidità permanente. L inserimento in assicurazione avverrà ad adesione a domanda di ciascun dipendente. Il capitale da assicurare per Invalidità Permanente verrà stabilito dal dipendente all atto della sua richiesta di inserimento in assicurazione nella misura di una, due, tre o quattro volte il capitale base pari a ,00 Tale somma non potrà essere modificata nelle annualità successive del contratto di assicurazione. Relativamente alla presente garanzia viene espressamente convenuto che la relativa quota di premio resterà ad intero ed esclusivo carico di ciascun Assicurato. Per le anzidette quote individuali di Premio, il Contraente verserà quanto dovuto agli Assicuratori e, quindi, provvederà a recuperare le relative somme dagli interessati anche mediante trattenuta nella retribuzione Sono considerati infortuni anche: - l'asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti o intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze in genere; - le infezioni o avvelenamenti da morsi o punture in genere; - l'annegamento; - l'assideramento o congelamento; - colpi di sole, di calore di freddo; - le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi; - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi - 11

12 Art. 2 Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti: a) dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l' Assicurato è privo della prescritta abilitazione; b) dall' uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultra leggeri), salvo quanto previsto dal successivo art.3; c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall' uso di stupefacenti o allucinogeni, d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato; f) da guerre o insurrezioni g) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell' atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); i) da infarti e da ernie di qualsiasi tipo; j) da atti di terrorismo ma solo come conseguenza dell utilizzo di armi di distruzione di massa nucleari, batteriologiche, chimiche o biologiche, qualunque sia il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l azione. Sono comunque esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni derivanti da atti terroristici in cui l Assicurato vi abbia partecipato in modo volontario. k) Dall uso anche come passeggero di veicoli a motore e di natanti a motore in gara, competizioni e reltive prove. Art. 3 Rischio Volo L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; da aeroclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi per aeromobile: Euro ,00 per il caso di morte Euro ,00 per il caso di invalidità permanente Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti sopra indicati, la somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti ed il totale degli indennizzi dovuti. La copertura inizia dal momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa al momento in cui ne discende. 12

13 Art. 4 Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 75 anni. Per quelle che raggiungono tale limite di età, l'assicurazione cessa dalla prima scadenza annuale del premio, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti successivamente, premi che, in tal caso verranno restituiti. La Contraente é pertanto esonerata dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. L'assicurazione vale per tutto il mondo. Art. 5 Limiti territoriali 13

14 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI: Art. 6 Pagamento del Premio A parziale deroga dell'art.1901 del C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio il termine concesso per la raccolta delle singole adesioni (60 giorni dalla decorrenza). Per le nuove assunzioni il termine per il pagamento del premio dovuto (quota a carico dell Ente unitamente alla quota individuale) deve essere effettuato entro 30 giorni dalla decorrenza delle garanzie. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art.1901 C.C.. COMUNICAZIONI Art. 7 Altre assicurazioni A deroga dell'art del Codice Civile la Contraente o l'assicurato non é tenuto a comunicare alla Società le eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate. Permane l'obbligo alla Contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate per le stesse persone con la Società stessa. Art. 8 Esonero denuncia infermità e difetti fisici Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto del successivo art. 12. Art.9 Buona fede Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. 14

15 SINISTRI: Art. 10 Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società o al Broker alla quale é assegnata la polizza, entro 30 giorni lavorativi dall'infortunio o dal momento in cui la Contraente, l'assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'assicurato deve inviare, a periodi non superiori a 30 giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Art. 11 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dell Assicurazione con preavviso di di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. 15

16 RISARCIMENTI E PERIZIE Art. 12 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente é liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. Art. 13 Invalidità Permanente L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con rinuncia da parte dell Impresa all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Art 14 Franchigia: L indennizzo per invalidità permanente sui primi ,00 di somma assicurata verrà riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia; Sull eccedenza di tale somma non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% dell invalidità permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 5% dell invalidità permanente totale, l indennizzo verrà corrisposto soltanto per la parte eccedente. 16

17 . Art. 15 Liquidazione Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità verrà corrisposta in Italia in Euro. Art. 16 Controversie In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata della inabilità temporanea, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'assicurato, o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui é stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica all'assicurato, entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle parti entro una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. Il Collegio medico risiede, a scelta dell'assicurato, nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o presso la sede legale della Società. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvigionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio. La decisione del Collegio medico é obbligatoria per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. 17

18 DISPOSIZIONI VARIE: Art. 17 Variazioni di rischio Art. 17 A) Aggravamento del Rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art C.C.). Art 17. B) Diminuzione del Rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 18 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni scritte previste dal contratto devono essere fatte alla Direzione della Società, o al Broker al quale é assegnata la polizza. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da atto di variazione sottoscritta dalle Parti. Art. 19 Prova Colui che richiede l'indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato. Art. 20 Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge. 18

19 Rinuncia al diritto di rivalsa CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE La Società rinuncia a favore dell'assicurato al diritto di rivalsa che le compete per l'art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio. Danni estetici Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni di polizza, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di Invalidità Permanente la Società rimborserà, fino ad un massimo di 2.500,00 le spese documentate sostenute dall'assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Ernie traumatiche e da sforzo-ernie Addominali A parziale deroga delle Norme che regolano l assicurazione infortuni, l'assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di invalidità permanente, alle ernie addominali da sforzo e traumatiche, con l'intesa che: - qualora sia operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di inabilità temporanea fino ad un massimo di 30 giorni; - qualora l'ernia, anche bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; - qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione. Ubriachezza A parziale rettifica di quanto indicato nel precedente art. 2 Esclusioni, l'assicurazione vale anche per gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti ad ubriachezza Infortuni occorsi durante il Servizio Militare L assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio sostitutivo dello stesso, nonchè durante i richiami per esercitazioni, purchè sia stato pagato il relativo premio. L assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, nè gli infortuni subiti durante la partecipazione ad operazioni ed interventi militari fuori dai confini della Repubblica, fermo il diritto per il Contraente di richiedere la sospensione dell Assicurazione. Calamità naturali 19

20 Sono compresi gli infortuni derivanti da calamità naturali e dalle forze della natura quali terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, grandine e neve. Rientro Sanitario La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall assicurato in caso di infortunio occorso all estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alal sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.600,00. Eventi Sociopolitici L' assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, atti violenti che abbiano movente politico, economico, sociale e sindacale, purchè l' Assicurato provi di non aver preso parte attiva. Eventi con pluralità di assicurati Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate, l indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l importo massimo di Euro ,00 20

21 SCHEDA DI QUOTAZIONE Sezione I ASSICURAZIONE TEMPORANEA PERMANENTE CASO MORTE-INVALIDITA A) CASO MORTE 1.Capitali Assicurati pro capite (con premio a carico dell Ente) Euro ,00 Assicurati: : come da prospetto analitico allegato 2. Capitali Assicurati Opzionali a scelta ( con premio a carico dei singoli assicurati ) Euro ,00 Euro ,00 Tasso lordo annuo.% (..) Premio Annuo Lordo (a carico del Contraente ) Euro. B) CASO INVALIDITA PERMANENTE Capitali Assicurati Opzionali a scelta ( con premio a carico dei singoli assicurati) Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Tasso lordo annuo.% (..) 21

22 Sezione II ASSICURAZIONE INFORTUNIO INVALIDITA PERMANENTE DA Capitali Assicurati Opzionali a scelta (con premio a carico dei singoli assicurati) Invalidità Permanente Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Tasso lordo annuo.% (..) RIPARTO DI COASSICURAZIONE (SE PREVISTO) %(DELEGATARIA) % % LA/E SOCIETA 22

23 23

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