Corte d Appello di Firenze-Sezione Lavoro. Verbale di Conciliazione Giudiziale

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1 Corte d Appello di Firenze-Sezione Lavoro Verbale di Conciliazione Giudiziale Nella causa di appello n. 195/2015 introdotta dal Comune di Siena con ricorso in appello con istanza di sospensione della sentenza ex art. 431 c.p.c. depositato in data , con udienza di discussione sulla sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado fissata per il , rinviata al , infine aggiornata al e con udienza di discussione del merito fissata per il tra -Comune di Siena, in persona del.con l Avv. Fabio Pisillo ricorrente in appello e xxxxxxxxxxxxx, con gli Avv.ti Pietro Dinoi e Roberto Martini - appellato. II giorno 23 del mese di luglio dell anno 2015, innanzi alla Corte d Appello di Firenze, sezione Lavoro, composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. Fausto Nisticò Dott. Vincenzo Nuvoli Dott.ssa Simonetta Liscio Presidente Consigliere Consigliere sono comparsi: per l appellante Comune di Siena,, assistito dall avv. Fabio Pisillo; l appellato XXXXXXXXX, assistito dall avv. Roberto Martini, i quali: premesso che A) Il Dott. XXXXX ha intrattenuto nel tempo rapporti di collaborazione professionale con il Comune di Siena ed in particolare: i) Incarichi per l organizzazione e direzione delle seguenti mostre: - in data è stato nominato Direttore della Mostra Case e Palazzi ; - dal al è stato nominato segretario, coordinatore e direttore operativo della mostra Paramenti ed arredi sacri nelle Contrade di Siena ; - in data è stato nominato segretario e direttore operativo del Comitato promotore della mostra Siena tra purismo e liberty ; ii) Incarico a seguito della deliberazione di Giunta del 17 marzo 1987 n. 472;

2 iii) contratti di lavoro autonomo. -Il primo contratto è stato stipulato per la durata di 9 mesi dal al per l importo di Lire (oltre IVA). A tale contratto ha fatto seguito la stipula tra le parti di ulteriori contratti di lavoro autonomo con le seguenti decorrenze e scadenze: - dal al ; - dal al ; - dal al ; - dal al ; - dal al ; - dal al ( poi prorogato al ); - dal al ; - dal al ; - dal al ; - dal al ; - dal al ; - dal al ; - dal al prorogato al iv) contratti di lavoro subordinato di diritto pubblico a tempo determinato. -Il primo contratto è stato stipulato ai sensi dell art. 51, comma 5 bis della legge 142 del 1990, in data con decorrenza e con durata coincidente con quella del mandato del Sindaco in carica. Il Sindaco del Comune di Siena, Pierluigi Piccini, avvalendosi di una facoltà attribuitagli dalla citata legge, ha infatti provveduto a nominare il Dott. XXXXX come Conservatore. - Successivamente, la fiducia accordata al Dott. XXXXX dal Dott. Piccini è stata rinnovata anche dai Sindaci che hanno succeduto quest ultimo, i quali hanno rinnovato il suddetto contratto di lavoro subordinato di diritto pubblico a tempo determinato ai sensi, prima, dell art. 51, comma 5 bis della legge n. 142 del 1990 e, poi, dell art. 110 del d.lgs. n. 267 del iii) A seguito delle dimissioni del Sindaco del Comune di Siena Franco Ceccuzzi, rassegnate il , il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale ed ha nominato come Commissario Straordinario Enrico Luadanna per la gestione provvisoria del Comune fino alle elezioni amministrative successive. Proprio per questa ragione in data il Comune di Siena ha comunicato al Dott. XXXXX la risoluzione anticipata del contratto di lavoro subordinato;

3 B) Con ricorso depositato il dinanzi al Tribunale di Siena, Sez. Lavoro, il Dott. XXXXX ha convenuto in giudizio il Comune di Siena per sentire accertare l esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal , o da altra data successiva ritenuta di giustizia, e comunque a far data dal , con inquadramento nella qualifica di funzionario conservatore di categoria D posizione economica D3, del CCNL enti locali, con condanna di esso Comune al reinserimento in servizio, oltre alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva e al pagamento delle retribuzioni globali di fatto in misura non inferiore a 12 mensilità, oltre al pagamento delle differenze retributive tra quanto il ricorrente aveva percepito in forza dei contratti impugnati e quanto avrebbero dovuto percepire in caso di riconoscimento di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè con condanna dello stesso Comune al pagamento dell indennità per i giorni di ferie e permessi brevi non goduti dal ricorrente. Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo. In ipotesi, il Dott. XXXXXXX ha chiesto la condanna del Comune di Siena al risarcimento del danno in suo favore in misura non inferiore a 24 mensilità di retribuzione globale di fatto, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. In ipotesi ulteriore, lo stesso ricorrente ha chiesto, accertata l illegittimità della risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato sottoscritto in data , la condanna del Comune a pagare in favore dello stesso ricorrente le retribuzioni e le indennità previste dal contratto stesso con riferimento al periodo , oltre interessi legali dal dovuto al saldo ed alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva. C) Il Comune di Siena si è costituito in giudizio con memoria depositata il , contestando in toto le tesi avversarie e chiedendo la reiezione di ogni e qualsivoglia domanda. D) All udienza del , il Giudice di primo grado ha pronunciato la sentenza n. 81/2013 ex art. 429, co. 1 c.p.c., pt II (d.l. 2008/n. 112, conv. L. 2008/n. 133, art. 53), statuendo quanto segue: Accerta l illegittimità dell apposizione del termine e dichiara la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti, e dichiara pertanto che il contratto stipulato dalla parte ricorrente, dall 1/4/1988 si è convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato e condanna pertanto il Comune di Siena a reinserire in servizio la parte ricorrente nel posto di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni o altre equivalenti, di cat. D, p.e. 3, oltre alla regolarizzazione assicurativo contributiva e al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di messa in mora, sino all effettiva ripresa dell attività lavorativa, oltre interessi legali, oltre al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente in forza dei contratti a tempo determinato impugnati e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente inserita a tempo indeterminato, oltre interessi legali, ivi comprese le spettanze per ferie e permessi brevi di cui al ricorso pp In detta sentenza il Giudice di primo grado ha disposto altresì consulenza contabile d ufficio. E) All udienza del , discussa oralmente la causa, il Tribunale Siena ha pronunciato la sentenza n. 133/2014 ex art. 429, co. 1, Pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. L. 2008/n. 133, art. 53) (ricorso depositato dopo il 25/6/2008 ex artt. 56,85 d.l. l. cit) condannando il Comune di Siena al pagamento in favore del Dott. XXXXXXXX di ,40 comprensivi di interessi legali, oltre alle spese di lite, oltre al compenso del CTU, liquidato con separato decreto in pari data.

4 F) In data il Dott. XXXXXX è stato collocato in pensione. G) Avverso la sentenza non definitiva n. 81/2013 datata e della sentenza definitiva n. 133/2014 datata del Tribunale di Siena, sez. Lavoro, il Comune di Siena ha proposto appello per la riforma delle medesime previa sospensione degli effetti; H) Il Dott. XXXXXXX si è costituito in giudizio. I) Le parti dichiarano di essere addivenute alla decisione di risolvere in via conciliativa e bonaria la presente controversia e, conseguentemente, di rinunziare reciprocamente agli atti del presente giudizio, definendo e transigendo la lite in corso alle seguenti condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente giudizio. 3) Le parti dichiarano e riconoscono che il rapporto di collaborazione e il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il Comune di Siena ed il Dott. XXXXXXX si sono svolti secondo le modalità indicate nei contratti stipulati di cui le parti riconoscono la bontà, genuinità e legittimità. In particolare la parti dichiarano, riconoscono ed accettano che il rapporto che è intercorso nel periodo che va dal al ha natura di rapporto di lavoro autonomo con le condizioni, termini, scadenze e compensi indicati nei rispettivi contratti. Medesima natura hanno sia l incarico dallo stesso svolto a seguito della deliberazione di Giunta del 17 marzo 1987 n. 472 sia gli incarichi per l organizzazione e direzione delle mostre indicate al punto A. i) delle premesse. Parimenti le parti dichiarano, riconoscono ed accettano che il rapporto intercorso nel periodo che va dal all ha natura di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con le condizioni, termini, scadenze e compensi indicati nei rispettivi contratti stipulati. Il Dott. XXXXXX rinuncia a tutte le censure e contestazioni svolte avverso la legittimità di tali contratti ed avverso l interruzione del rapporto avvenuta in data 11 giugno 2012 di cui riconosce la legittimità e correttezza. Il Comune di Siena accetta tali rinunce. 3) Il Comune di Siena offre e corrisponde con le modalità di cui al punto 4), al solo ed esclusivo fine conciliativo, la somma complessiva netta di ,00- che il Dott. XXXXXXX accetta a totale e definitivo saldo, stralcio, transazione, tacitazione e rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto relativo al rapporto di collaborazione e di lavoro subordinato (meglio specificati alla lettera A delle premesse) intercorsi tra lo stesso ed il Comune di Siena, ed a qualsiasi altro titolo e ragione. 4) La somma complessiva di ,00 verrà corrisposta dal Comune di Siena al Dott. XXXXX a mezzo bonifico bancario entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo. 5) Il Dott. XXXXXXX dichiara di rinunciare ad ogni diritto e/o pretesa accertato e/o dichiarato dal Tribunale di Siena, sez. Lavoro sia nella sentenza n. 81/2013 che nella sentenza n. 133/2014; il medesimo dichiara di rinunciare a porre in esecuzione in ogni sede le suddette sentenze e/o intraprendere ogni azione esecutiva e non a tutela dei diritti ivi accertati. In particolare il Dott. XXXXXXX rinuncia alla corresponsione da parte del Comune di Siena di tutte le somme indicate nelle citate sentenze ed alla pretesa alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa. Il medesimo rinuncia ad ogni diritto (compreso il diritto al reinserimento in servizio) conseguente alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal e/o da qualsiasi altra data- in ragione dell accertata e riconosciuta legittimità dei contratti stipulati così come indicato sub. 2. Il Dott. XXXXXXX rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto relativo ai fatti per cui è causa. Il Comune di Siena accetta tali rinunce.

5 6) Le parti si danno reciprocamente atto di non avere reciprocamente più nulla a chiedere e pretendere in ragione del rapporto di lavoro e/o per i fatti dedotti nella controversia. 7) Con la sottoscrizione del presente verbale il Dott. XXXXXX dichiara di non avere più nulla da pretendere o volere dal Comune di Siena sia con riferimento al rapporto di lavoro e collaborazione intercorso tra il medesimo ed il Comune di Siena sia per qualsiasi altro titolo, ragione o causa. Il medesimo dichiara infatti di essere pienamente soddisfatto di quanto corrisposto durante il rapporto di collaborazione e lavoro subordinato, rinunciando a qualsiasi risarcimento dei danni per qualsiasi titolo e ragione anche, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo per svolgimento mansioni inferiori, mobbing e discriminazione, risarcimento danni contrattuale ed extracontrattuale, patrimoniale e/o non patrimoniale. 8) Spese legali integralmente compensate tra le parti, comprese quelle di primo grado, per cui quanto liquidato dal tribunale di Siena a carico del Comune non sarà dovuto. 9) La causa rgn 195/2015 viene estinta in ragione della sottoscrizione del presente verbale di conciliazione.

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