COPIA DELL ORIGINALE Deliberazione n 4 COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O. Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

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1 COI DELL ORIGINLE Deliberazione n 4 in data 07/02/2011 COMUNE DI VERBNI ROVINCI DEL V.C.O Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale Oggetto: ROVZIONE REGOLMENTO RELTIVO CREMZIONE, FFIDMENTO E DISERSIONE DELLE CENERI DERIVNTI DLL CREMZIONE DEI DEFUNTI L anno duemilaundici, addì sette del mese di Febbraio alle ore 20:45 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. ll inizio della discussione dell argomento, risultano presenti e assenti: CTIS LBERTO BV CRLO BOLDI ROBERTO BOMBCE SVINO BONZNINI MRCO CNLE MRI CNLI NDRE CR DNIELE CRZZONI NDRE CRETTI FBRIZIO CHIFU ION DRIN COLOMBO DMINO COZZ CRL COZZI SERGIO DE MBROGI CORRDO DE BENEDETTI GIOVNNI DI GREGORIO VLDIMIRO FRH TTLL FRNZI FRNCOMRI GGLIRDI DRIN GINI GIN MRI GIORDNI IVN IDI DONT IMMOVILLI MICHEL INCERTO VLENTIN IRC' FELICE MRINONI STEFNO MONTNI ENRICO MONTRONE STEFNI RGO MICHELE RESTELLI GIORGIO ROLL NGELO SCRINTO LUCIO SERGIO ROCCO TMBOLL NTONIO TIGNO GIORGIO VRINI IER GIORGIO VOLE SCIUME' FBIO ZCCHER MRCO ZNOTTI CLUDIO ZORZIT MRCELL I consiglieri Bava Carlo, Chifu Ioan drian, Sergio Rocco, Volpe Sciumè Fabio e Zorzit Marcella sono assenti giustificati. totale presenti 35 totale assenti 6 ssiste alla seduta il Segretario del Comune ZNETT CORRDO Il Sig. BOLDI ROBERTO nella sua qualità di Consigliere assume la presidenza e, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta.

2 INIZIO DISCUSSIONE DEL RESENTE UNTO: ORE Si dà atto che sono presenti anche gli assessori Manzini Massimo, iroldi Luigi, ella Sergio, Sottocornola Fabrizio, Balzarini driana, Carazzoni Lidia, Mantovani Roberta Vincenzi Gian Maria e arachini Marco. Illustra l assessore Roberta Mantovani: Questo è un regolamento che riguarda la cremazione, l affidamento e la dispersione delle ceneri, derivanti dalla cremazione dei defunti. Il regolamento che disciplina questa cremazione affidamento, come ho già detto è per la legge n. 130/2001 e legge regionale numero 20/2007 e quindi è in attuazione di queste due leggi. bbiamo una serie di articoli che normano questi procedimenti e il regolamento voi l avete ricevuto nei capigruppo, vediamo che abbiamo l autorizzazione alla cremazione quindi tutte le varie ipotesi e le modalità e luoghi di conservazione delle ceneri, affidamento e dispersione, tutta una serie di procedure e di procedimenti che possono definire questo iter. Si dice appunto dove è permesso, dove non è permesso, qual è l iter. Nel Comune di Verbania abbiamo individuato l area per la dispersione delle ceneri nel vecchio cimitero di Fondotoce, sono stati richiesti anche permessi alla sl, sentita l rpa, e quindi riteniamo che questa possa essere una buona soluzione. er conservare, per avere un attenzione al senso della morte in questa situazione, si è pensato anche di poter, su una targa collettiva nell apposito cimitero, incidere i nomi delle persone che vorranno essere cremate e disperse e quindi volendo anche essere scritte in questa targa. Questo secondo la volontà del defunto o dei parenti secondo le leggi. Questo è quanto, per cui vi chiedo l approvazione di questo regolamento e dopo questo si potrà poi procedere anche a tutta una serie di verifiche, dobbiamo chiedere al Comune di San Bernardino che è il nostro confinante, la possibilità e se ne è già parlato per avere l acqua, per tutta una serie di cose che sono necessarie per determinate pratiche, per cui ritengo così di poter richiedere la vostra approvazione. Interventi Consigliere Michele Rago (.D.): Il regolamento quando diventerà attuativo, dopo la esecutività della delibera o ci sono altri tempi tecnici o necessitano altri pareri, in attesa che venga attuato questo regolamento? Segretario Generale: No, i pareri sono stati acquisiti tutti, la deliberazione vediamo che è proposta con immediata eseguibilità quindi da domani, anche se seguiranno le forme di pubblicazione previste per tutti i regolamenti. Consigliere lberto ctis (.D.L.): La mia è una domanda che, diciamo, sconfina nella curiosità. Il motivo è questo, come mai non si possono disperdere le ceneri nell atmosfera, a me è stato anche chiesto di fare una cosa del genere. C è scritto che non si può disperdere in aria. Capisco che poi ricadono, ma non c è qualche norma, scusate, ho già avuto la spiegazione medica da parte del dottore, ho già capito grazie, ritiro la domanda. Consigliere Giorgio Tigano (.D.L.): Non si tratta di polvere e di ceneri ma si tratta dei residui ossei triturati, per cui non possono essere dispersi. Il problema è questo qua. Quello che vediamo nei film con le ceneri, le cose non stanno così. Ci sono i residui ossei, ci sono delle scaglie ossee, materiale organico ancora dal quale si può estrarre DN e tutto quello che volete. Consigliere Giovanni De Benedetti (.D.): Una domanda anche perché lo chiedevo anche ai miei amici di partito ma loro dicono... mah lascia perdere. Volevo chiedere all ssessore all articolo 5 quando si dice che coloro che chiedono poi di prendere le ceneri e disperderle, se trascorrono 60 giorni e non le hanno ritirate, ma è proprio necessario fargli pagare 0,50 euro al giorno se lasciano lì depositata l urna tanto più che

3 comunque dopo l anno viene disperso, non capisco perché dobbiamo insistere su questo 0,50 euro al giorno solo perché lasciano lì l urna, se io decido di non disperdere lascio lì l urna, non pago niente. Sinceramente non l ho capita questa volontà di far pagare 0,50 euro, piuttosto si può dire trascorso 6 mesi verrà effettuata la dispersione dal Comune a cura del personale servizio cimiteriale ma non farei pagare un ulteriore aggravio alla spesa del defunto di 0,50 euro al giorno solo perché hai lì un urna. Mi sembra anche qui un andare a rubare, la parola rubare non è giusta ma a portar via soldi a colui che è già toccato da una disgrazia, insomma, io non condivido. C è gente per cui 0.50 euro al giorno è un peso, non ho capito perché vogliamo andare ad appesantire ulteriormente di 0,50 euro al giorno. ssessore Roberta Mantovani: Non vorrei sembrare fiscale, questo è un regolamento fatto in base ad una normativa perché ci sono poi dei costi di personale, che comunque debbono fare alcune pratiche e che devono essere in qualche maniera valutati, perché vanno poi a incidere nel costo totale, al di là di qualsiasi considerazione che possono essere d accordo, così può sembrare non elegante, ma purtroppo in un mministrazione bisogna far quadrare quindi le cose bisogna prevederle perché non ci si trovi poi in difficoltà. Consigliere Vladimiro Di Gregorio (Rifondazione Comunista C.I.): Solo una brevissima considerazione finalmente arriviamo a normare alcune scelte che in Italia arrivano con forte ritardo, cioè quella di poter trattenere e disperdere le ceneri dei propri cari a differenza di molti altri paesi d Europa su cui queste procedure erano ormai una procedura consolidata da parecchi decenni. rriviamo appunto a normare queste situazioni, credo che questo sia un fatto positivo, si arriverà penso anche a dare maggiore possibilità di dispersione al di là di quelle normate oggi che sono ovviamente il primo passo per dare alcune regole, credo però per arrivare a livelli di altri paesi europei che da questo punto di vista hanno fatto un esperienza prima di quella italiana, cioè una regolamentazione ormai più che decennale credo che ci vorrà ancora del tempo, soprattutto per una cultura come quella italiana che ha avuto delle forti resistenze per normare e per rendere legale e possibile questa appunto possibilità di dispersione delle ceneri oppure di tenerle presso la propria abitazione o in altri luoghi privati. Signor Sindaco: Volevo ringraziare l ssessore ma anche integrare, rispondere al Consigliere De Benedetti. Volevo con molta serenità rispondere al Consigliere De Benedetti, innanzitutto il nostro regolamento è anche fatto sulla base di tanti altri regolamenti presi in diversi Comuni. Tutti prevedono che dopo 60 giorni di abbandono delle ceneri si paghi una piccola somma anche oltre i motivi che ci ha detto giustamente l ssessore, per evitare il disinteresse, perché una persona può ritirarsi le ceneri del proprio caro e tenersele anche in casa, nessuno glielo impedisce però siccome noi abbiamo un numero sempre maggiore di questi incenerimenti, se poi la gente li abbandona, deve esserci un minimo di sanzione per poter chiedere ai parenti di recuperare i resti. Tenete conto che se una persona è abbandonata, se una persona è povera, a queste cose ci pensa il Comune, ma mi sembra una questione di rispetto per la persona deceduta che i propri parenti ne acquisiscano, avendo loro chiesto un procedimento che poi lo ripeto, è chiaro che non credo che al sessantunesimo giorno si vada a chiedere 50 centesimi, però è una norma comportamentale prevista in tutti i regolamenti proprio per evitare una grossa spesa che abbiamo anche come Comune, si tratta non di cenere ma di cadaveri che poi alla fine dobbiamo provvedere noi, il Consigliere è stato per anni ssessore, sa a cosa mi riferisco, anche questo diventa un problema. Con l occasione volevo anche precisare perché sono apparse notizie non precise sulla stampa, il cimitero a cui si fa riferimento non è il cimitero di Fondotoce inteso quello lungo il rettilineo che va alla stazione, ma il vecchio cimitero di Fondotoce che quindi è un luogo particolarmente mi permetto di dire, sereno, in Comune di San

4 Bernardino Verbano al quale pure daremo in accordo la possibilità di disperdere le ceneri, ed è intenzione dell mministrazione anche indicare il nome di tutte le persone le cui ceneri sono state disperse. Mi sembra un intervento di umana pietà ma anche un segno di ricordo, quindi abbiamo pensato di tenere in vita questo vecchio cimitero superando anche dei problemi pratici legati alla organizzazione del terreno in cui devono essere disperse le ceneri. Nessuno più intervenendo, il residente pone in votazione il provvedimento, ed IL CONSIGLIO COMUNLE cquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica previsto dall art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e il visto di legittimità del segretario comunale, come previsto dall art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs n. 267; d unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge; DELIBER di approvare l allegata proposta di deliberazione Successivamente il residente pone in votazione l immediata eseguibilità del provvedimento ed IL CONSIGLIO COMUNLE cquisito il visto di legittimità del Segretario Comunale, come previsto dall art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; Visto l at.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; d unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge DELIBER di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art.134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

5 Servizi Demografici REGOLMENTO RELTIVO CREMZIONE, FFIDMENTO E DISERSIONE DELLE CENERI DERIVNTI DLL CREMZIONE DEI DEFUNTI. Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri ; Vista la legge Regione iemonte n. 20 del 31/10/2007 Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri ; Visto in particolare il dettato dell art. 6 (Funzioni comunali) della LR 20/2007 che prevede che i Comuni disciplinino le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale; Richiamate altresì le norme e le direttive di cui al DR 285/90 ( Ordinamento di olizia Mortuaria ), del DR 254/03, e le Circolari Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998. recisato che sempre secondo il dettato dell art 6 della LR 20/2007 sono stati sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio e precisamente SL, Corpo Forestale dello Stato, R, rovincia e Navigazione Interna Lago Maggiore, i cui pareri sono agli atti del settore Demografici; Visto il testo del regolamento che come previsto dalle disposizione di Legge citate intende normare cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti; recisato che il testo del Regolamento è allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante ed essenziale; Dato atto che il testo del Regolamento è stato esaminato dalla conferenza dei capi-gruppo nella seduta del 26 gennaio u.s., e che, in quella sede, il nuovo testo è stato visto senza rilievi; IL CONSIGLIO COMUNLE CQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, previsto dall art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e il visto di legittimità del segretario comunale, come previsto dall art. 97, comma 4, lett. d) del medesimo decreto, VISTO l art. 42, comma 2, lettera b) del D. Lgs , n. 267; d unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge; DELIBER - di approvare il Regolamento per la cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante ed essenziale.

6 COMUNE DI VERBNI REGOLMENTO RELTIVO CREMZIONE, FFIDMENTO E DISERSIONE DELLE CENERI DERIVNTI DLL CREMZIONE DEI DEFUNTI. rt. 1 - Oggetto e finalità Il presente Regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito del territorio comunale, in osservanza dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione iemonte n. 20 del 31/10/2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DR 285/90 (Ordinamento di olizia Mortuaria), del DR 254/03, e le Circolari Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998. rt. 2 - utorizzazione alla cremazione 1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nell'impianto di cremazione autorizzato. 2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta al Responsabile del Servizio competente del Comune in cui si è verificato il decesso, secondo le norme di legge, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, mediante le modalità indicate nel DR 285/ E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente. er i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Nel caso di cremazione di resti mortali,è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali. rt. 3 - Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri 1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa: - alla conservazione, mediante sepoltura, tumulazione o conservazione nel Cinerario Comune, o area appositamente individuata. - all'affidamento o alla dispersione, così come indicato nel successivo art. 4; 2. Le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari. rt. 4 - ffidamento e dispersione delle ceneri 1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla legge 30/03/2001 n. 130, e dalla Legge regionale 31/10/2007 n. 20. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato dall'art. 3 L. R.. n. 20/ La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, purchè sulla base della volontà espressa in vita dal defunto con le modalità richiamate dalle norme di legge vigenti. Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale. 3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato dall art. 2 commi 7 e 8 della citata

7 legge Regionale. 4. Qualora la custodia avvenga in comune diverso dal Comune di Verbania, chi rilascia l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia. 5. I soggetti di cui al comma 3 rendono all'ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o decesso, il relativo processo verbale con la richiesta di affidamento dell'urna cineraria, secondo quanto indicato dalla L.R. 20/2007. L'autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi: - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto; - la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato; - l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto; - l'obbligo, per l'affidatario, di informare l'ufficiale di Stato Civile del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza. - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna; - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla; 6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non sia diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto. Eventuali variazioni invece - dovranno essere comunicate all'ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato in origine, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. 7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato in origine - l'autorizzazione all'affidamento. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'ufficio di Stato Civile. rt. 5 - utorizzazione alla dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge 30/03/2001 n. 130 e dalla Legge regionale 31/10/2007 n Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali del luogo ove si intenda procedere alla dispersione. Nel caso la dispersione avvenga nell ambito della regione iemonte, ma al di fuori del territorio del Comune di Verbania, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 LR 31/10/2007 n. 20 ed è comunque tenuto a verificare preventivamente le modalità e le prescrizioni del luogo dove ciò deve avvenire. 3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La predetta scelta deve essere comunicata entro 30 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione; in attesa di poter effettuare la dispersione nel comune prescelto, è possibile la temporanea conservazione dell'urna cineraria in apposito locale individuato nel cimitero comunale.

8 Trascorsi 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione ed in caso di omesso ritiro dell'urna cineraria, verrà applicata la tariffa giornaliera di deposito temporaneo stabilita nella misura di euro 0,50 e soggetta ad aggiornamento annuale unitamente alle altre tariffe cimiteriali. Trascorso un anno verrà effettuata la dispersione delle ceneri nel cinerario comune a cura del personale del servizio cimiteriale. arimenti, in caso di assenza di comunicazione del luogo ove effettuare la dispersione entro i trenta giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune, a cura del personale del servizio cimiteriale. 4. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo autorizzato. La dispersione all'interno dell'area cimiteriale viene attestata mediante apposito verbale redatto dal personale cimiteriale preposto. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Verbania anche tramite il personale del servizio cimiteriale. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite. 5. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Verbania ma in territorio regionale, l'ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione. rt. 6 - rocedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri: 1. er ottenere la relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 Legge Regionale n. 20 del 31/10/2007, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati: - i dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione; - i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove; - il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante processo verbale all ufficiale di Stato Civile; - la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della legge Regione iemonte n. 20 del 31 Ottobre 2007, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata o le modalità di smaltimento della medesima. - l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale o l'autorizzazione dell'ente proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri. rt. 7 - Luoghi di dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi: a) in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro; b) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D..R. 285/ La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi: a) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi; b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

9 d) nei fiumi; e) in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici; f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale. 3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. 5. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione. 6. l di fuori del cinerario comune previsto nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. E' altresì vietato interrare l intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri. 7. E' vietata la dispersione in aria (al vento). 8. La dispersione in acqua può avvenire per versamento delle ceneri direttamente in acqua. 9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, deve essere espressamente autorizzato, e non è soggetto a misure precauzionali igieniche (art. 3 comma 4 lettera f legge 130/01). Nel Comune di Verbania: 10. ll'interno del Vecchio Cimitero di Fondotoce è istituita l apposita area per la dispersione delle ceneri (cinerario comune, art. 80, comma 6 D..R. 285/1990). 11. La dispersione nelle acque pubbliche è consentita esclusivamente nel Lago Maggiore e nello spazio ricompreso dai confini comunali, al di fuori delle rotte del servizio pubblico di navigazione e nel rispetto delle norme di navigazione. rt. 8 - Senso comunitario della morte 1. ffinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e, nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, è realizzata nel Vecchio Cimitero di Fondotoce con apposita targa collettiva, sulla quale verranno riportati i dati anagrafici del defunto. L'iscrizione sarà riportata su esplicita richiesta dei familiari. La spesa sarà a loro carico, secondo le tariffe stabilite unitamente alle altre tariffe cimiteriali. 2. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri. rt. 9 - Registri cimiteriali 1. L'ufficiale dello Stato Civile predispone apposito registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri. nalogamente, annoterà in apposito registro le generalità dell'affidatario delle ceneri e del defunto, il luogo di conservazione e le eventuali successive variazioni. rt. 10 Tariffe 1. Tutte le tariffe previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate o modificate in sede di revisione annuale delle tariffe comunali. otranno inoltre essere introdotte tariffe a carico di chi chiede di disperdere ceneri provenienti da altri Comuni all interno del territorio del Comune di Verbania, tariffe da applicare per la dispersione nel cinerario comune e altre tariffe che saranno assunte sempre nell ambito della revisione annuale delle tariffe comunali. rt Informazione ai Cittadini 1. Il Comune di Verbania promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie anche attraverso il sito comunale.

10 Letto approvato e sottoscritto IL RESIDENTE f.to BOLDI ROBERTO IL SEGRETRIO COMUNLE f.to ZNETT CORRDO REFERTO DI UBBLICZIONE E COMUNICZIONE I CIGRUO CONSILIRI (art. 124 D.Lgs , n. 267 ed art.125 D.Lgs , n. 267) Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all albo comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal ddi IL SEGRETRIO COMUNLE f.to ZNETT CORRDO Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo IL SEGRETRIO COMUNLE ZNETT CORRDO Lì,. Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d ufficio TTEST CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIV il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000). IL SEGRETRIO COMUNLE f.to ZNETT CORRDO La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/ IL SEGRETRIO COMUNLE f.to ZNETT CORRDO 4-07/02/2011

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