REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA"

Transcript

1 COMUNE di NOVARA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA ANNO di 33

2 INDICE GENERALE Articolo 1) Articolo 2) Articolo 3) Articolo 4) Articolo 5) Articolo 6) Articolo 7) Articolo 8) Articolo 9) Articolo 10) Articolo 11) Articolo 12) Articolo 13) Articolo 14) Articolo 15) Articolo 16) Articolo 17) Articolo 18) Articolo 19) Articolo 20) Articolo 21) Articolo 22) Articolo 23) Articolo 24) Articolo 25) Articolo 26) Articolo 27) Articolo 28) Articolo 29) Articolo 30) Articolo 31) Articolo 32) Articolo 33) Articolo 34) Articolo 35) Articolo 36) Articolo 37) Articolo 38) Articolo 39) Articolo 40) Articolo 41) Articolo 42) Articolo 43) Articolo 44) Articolo 45) Articolo 46) Articolo 47) Articolo 48) Articolo 49) Articolo 50) Articolo 51) Articolo 52) Articolo 53) Articolo 54) Oggetto e finalità del Regolamento Attività funebre Requisiti per lo svolgimento dell attività funebre Formazione del personale delle imprese esercenti attività funebre Cause ostative all esercizio dell attività funebre Informazione del Comune di Novara Trasporto funebre Autorizzazioni al trasporto funebre e diritti fissi Modalità per l attività funebre e orari Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte Disposizioni sulla salma e sui funerali Depositi di osservazione Gestione camere mortuarie Realizzazione e gestione delle strutture per il commiato Formazione dei cerimonieri delle strutture per il commiato Imbalsamazione e tanatoprassi Orario delle sepolture Diritto alla sepoltura Autorizzazione alla inumazione e alla tumulazione Inumazione Tumulazione in loculo Esumazioni Esumazioni straordinarie Estumulazioni ordinarie Estumulazioni straordinarie Oggetti da recuperare Formazione per addetti alle operazioni cimiteriali Concessioni cimiteriali per sepolture private Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni Materiali ornamentali Imprese e lavori privati Concessioni per sepolcri di famiglia Loculi Cellette cinerarie Cellette ossario Mantenimento delle concessioni perpetue Tumulazioni provvisorie Manutenzione Durata, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali Soppressione dei cimiteri Crematorio Modalità di rilascio autorizzazione alla cremazione Urne cinerarie Affido e dispersione ceneri Rimozione delle protesi Formazione del personale addetto alla cremazione Reparti speciali Disciplina dell ingresso Divieti Sanzioni amministrative Violazioni del Regolamento Comunale Norme di rinvio Entrata in vigore 2 di 33

3 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto e finalità del Regolamento) 1.Il presente Regolamento disciplina e armonizza requisiti e procedure dei servizi inerenti al decesso dei cittadini, al fine di garantire sia la salvaguardia della salute e dell igiene pubblica sia la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio, nel rispetto e in attuazione delle norme statali e regionali vigenti in materia, che in questa sede vengono opportunamente raccordate e coordinate con specifica normativa comunale. 2.Gli uffici comunali e i soggetti privati che svolgono compiti e servizi relativi al decesso e alla sepoltura delle persone sono tenuti ad eseguirli secondo criteri di buona amministrazione e nel rispetto delle diverse convinzioni religiose e culturali di ognuna di esse. CAPO II ATTIVITA FUNEBRE Art. 2 (Attività funebre) 1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato degli aventi titolo, dei quali l impresa funebre assume la rappresentanza fornendo assistenza sino alla sepoltura e ai quali rende conto del proprio operato; b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri; c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali. 2. L attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all articolo 5, comma 2, della l.r. 15/2011 e del regolamento attuativo n. 7/R in data 8/08/ Lo svolgimento dell attività funebre sul territorio del Comune di Novara è subordinato alla presentazione da parte degli interessati, in possesso dei requisiti previsti all art. 3 del presente regolamento nonché di quello regionale di cui al comma 2., dell art. 11 del TULLPS (Regio Decreto 18/06/1931 n 773), di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), avente efficacia immediata, ai sensi dell articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il possesso di tali requisiti è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati ai sensi dell art 47 del D.P.R. n.445/2000, allegata alla segnalazione certificata di cui al precedente periodo. I soggetti che esercitano attività funebre ai sensi del presente regolamento sono, ad ogni effetto di legge, 3 di 33

4 incaricati di pubblico servizio e sono tenuti a garantire continuità e corretta esecuzione delle prestazioni loro affidate. 4. Le imprese già esercenti l attività funebre alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 8 Agosto 2012 n.7/r, si adeguano ai requisiti ivi previsti entro i termini fissati dallo stesso. 5. Il Comune di Novara svolge le funzioni e le attività di seguito indicate, avvalendosi dell Azienda Sanitaria Locale (ASL) per gli aspetti igienico-sanitari: a) l ordine e la vigilanza sull attività funebre; b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l attività funebre, che viene effettuata con cadenza annuale ed entro il 31dicembre di ogni anno. All uopo, le imprese interessate sono tenute a presentare al Servizio Competente apposita autocertificazione sulla persistenza del possesso del requisito per l esercizio della propria attività. In difetto, il dirigente preposto a tale Servizio, con proprio provvedimento, vieta la prosecuzione dell attività. c) l ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, fatti salvi i poteri dell'autorità Giudiziaria. Il trasporto di ceneri e resti mortali ossei può essere effettuato dai privati previo rilascio delle previste autorizzazioni. Art. 3 (Requisiti per lo svolgimento dell attività funebre) 1. Sono autorizzate ad operare sul territorio comunale di Novara le imprese con i seguenti requisiti: a) disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l attività funebre, è esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall articolo 10, comma 1, n. 27, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell imposta sul valore aggiunto), e lo stesso prezzario è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre; b) disponibilità continuativa di un autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre, secondo le prescrizioni dell ASL; c) disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o in contratto di leasing; d) disponibilità di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri; e) disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, di un responsabile dell attività funebre, specie dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell impresa, 4 di 33

5 coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente con il soggetto esercente l impresa di attività funebre o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Il personale viene adeguatamente formato in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale e dal successivo articolo L impresa funebre che, nell ambito dell attività inerente al trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione ed al trasferimento di cadavere, non è in grado di provvedere in modo autonomo è tenuta a dimostrare, attraverso idonea documentazione, la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale adibito alla movimentazione dei feretri, osservanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) della categoria e le normative ad esso connesse. 3. I requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l espletamento dell attività. 4. L impresa che svolge l attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento e da quello regionale, può aprire altre sedi nel Comune di Novara ove risulti in possesso, oltre ai requisiti di cui al comma 1), dei seguenti ulteriori requisiti: a) disponibilità continuativa di locali idonei al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse mortuarie e articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale, e regolarmente aperti al pubblico; b) disponibilità di un preposto responsabile dell unità locale in possesso di sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel rispetto del CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale o ad altre sedi. 5. E vietata l intermediazione dell attività funebre. Il conferimento dell incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente presso la sede recante i requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dal regolamento regionale. 6. Negli obitori, nei cimiteri e all interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, è fatto divieto di interferire o condizionare in alcun modo i familiari del defunto nella scelta dell impresa funebre, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicità e commercio. 7. Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano sia ai titolari delle imprese esercenti l attività funebre che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile. 8. Non è consentita la gestione dell attività funebre unitamente alla gestione di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici. Il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici che alla data dell entrata in vigore del Regolamento 5 di 33

6 Regionale svolge anche attività funebre è tenuto alla separazione sociateria societaria, prevista dall articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) da attuare entro i termini fissati dal Regolamento Regionale. Art. 4 (Formazione del personale delle imprese esercenti attività funebre) 1. Il personale delle imprese esercenti l attività funebre non può svolgere tale attività ove non risulti in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo. 2. Ai fini di cui al precedente comma1., il titolare o legale rappresentante dell impresa esercente l attività funebre è tenuto ad assicurare un apposito piano di formazione, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, avente ad oggetto l individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e all esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione. Il piano di formazione viene tenuto, presso la sede dell impresa, a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza, con gli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l attività funebre è affidato ai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. 3. La formazione teorica di base include i seguenti argomenti: a) autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche; b) norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell addetto al trasporto; c) obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato; d) operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori; e) norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori; f) procedure nel trattamento dei cadaveri, inclusi l imbalsamazione e la tanatoprassi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente; g) norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni; h) mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione. 4. La formazione teorico-specialistica, aggiuntiva rispetto a quella indicata al comma 2, che il responsabile della conduzione dell attività funebre e l addetto alla trattazione degli affari sono tenuti a possedere, include i seguenti argomenti: a) normativa che regolamenta i rapporti di lavoro; b) obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori; c) conduzione del personale e dell impresa; d) principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese; e) rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto; f) qualità del servizio e cerimoniale; g) aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi. 6 di 33

7 5. Coloro che al momento dell entrata in vigore del presente Regolamento non esercitano da almeno cinque anni l attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci, nonché di addetti allo svolgimento dell attività funebre, sono tenuti a seguire un corso di formazione, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, prima di poter definitivamente svolgere le relative mansioni o gli incarichi operativi. 6. I corsi di formazione prevedono il superamento di un esame di verifica finale. 7. Nelle more della attivazione dei corsi di formazione da parte della Regione Piemonte, l impresa è ammessa all esercizio dell attività previa sottoscrizione di atto di impegno ad acquisire la formazione di cui ai precedenti commi entro sei mesi dalla data di attivazione dei percorsi formativi, salvo proroga da concedersi unicamente per cause non imputabili alla medesima impresa. Art. 5 (Cause ostative all esercizio dell attività funebre) 1. L attività funebre non può essere esercitata da chi abbia subito i provvedimenti in appresso indicati, fatto salvo in ogni caso l accertamento successivo alla presentazione della SCIA da parte dell Amministrazione Comunale, circa l eventuale carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell attività stessa, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme: a) condanna definitiva per il reato di cui all articolo 513 bis del Codice Penale (concorrenza illecita); b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni; c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio; d) condanna alla pena accessoria dell interdizione dall esercizio di una professione o di un arte o dell interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione; e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa; f) la cancellazione dal registro delle imprese della Camera di Commercio competente. 2. Le condizioni ostative di cui al comma 1 riguardano il titolare dell impresa, l eventuale direttore tecnico e il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all attività funebre. Art. 6 (Informazione del Comune di Novara) 1. L Amministrazione comunale provvede a pubblicare sul proprio sito l elenco aggiornato delle imprese funebri aventi i requisiti previsti dal presente regolamento con sede sul proprio territorio. 2. Il Comune di Novara provvede a dare informazioni sul proprio sito circa le diverse modalità di sepoltura e di esequie. 7 di 33

8 Art. 7 (Trasporto funebre) 1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l abitazione privata, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. 2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento e di quello regionale. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio e pertanto le imprese funebri accertano, prima dell uscita dalle autorimesse, che personale, mezzi e accessori, siano in ordine e in condizioni tali da lasciar presumere che non possano accadere incidenti o ritardi nel servizio. 3. I mezzi funebri sono dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile. 4. I mezzi funebri sono inoltre attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto. 5. Il proprietario del mezzo predispone un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annota su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. 6. In conformità a quanto stabilito dall art. 8 della l.r. 15/2011, il trasporto funebre è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente. 7. All atto della chiusura del feretro, l identità del defunto, l apposizione dei sigilli e l osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l esecuzione mediante un verbale. 8. Il verbale di chiusura feretro deve riportare una immagine campione del sigillo applicato. 9. Il documento di cui al precedente punto 7 deve sempre seguire la salma nei suoi spostamenti e deve essere consegnato al personale addetto al ricevimento del feretro. 10. Il feretro deve essere riconoscibile tramite apposizione di idonea targhetta riportante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto in esso contenuto. 11. Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimenti interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. Le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione Sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l attività funebre. 8 di 33

9 12. In caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, i responsabili delle stesse possono provvedere, con il consenso dei familiari, alla vestizione e alla composizione del defunto, previo corrispettivo deliberato dall ASL competente. 13. Il Comune di Novara assicura il trasporto funebre e la sepoltura in terra nei casi di indigenza del defunto o stato di bisogno della famiglia, purché in possesso di attestazione ISEE non superiore ad euro ,00, nonché il servizio di raccolta e trasferimento all obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico. Nei casi predetti il rilascio delle autorizzazioni non è soggetto al pagamento dei diritti di cui all art.8 c.3 del presente Regolamento. 14. I trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o di chi li dispone. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune di Novara che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune di Novara si avvale dell ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari. 15. Il trasporto di salma è svolto mediante l utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e deve essere effettuato di norma da tre necrofori e dal conducente necroforo. 16. Il mezzo funebre e il personale di servizio si presenta nel luogo di partenza del funerale almeno dieci minuti prima dell ora fissata per il trasporto funebre. 17. In tutto il territorio comunale e frazionale non è consentito il corteo di accompagnamento pedonale. Il Sindaco, con proprio atto e sentito il Comando di polizia Municipale, in casi eccezionali e se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, può autorizzare il corteo funebre o il trasporto del feretro da parte di congiunti o amici del defunto. Art. 8 (Autorizzazioni al trasporto funebre e diritti fissi) 1. I trasporti funebri da effettuarsi all interno del territorio comunale o diretti ad altri Comuni sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Servizio competente ai sensi della normativa di cui al D.P.R n.285/90 e della legge regionale n.15/ Sono parimente sottoposti a rilascio di autorizzazione da parte del Servizio competente il trasporto di ceneri o resti ossei. 3. Il rilascio delle autorizzazioni è soggetto al pagamento dei diritti vigenti determinati con provvedimenti dell Amministrazione Comunale. Le modalità di pagamento e riscossione sono definite con provvedimento del Dirigente del Servizio competente. 4. E soggetto al pagamento di diritti fissi il trasporto di salme dirette al Comune di Novara provenienti da altri Comuni. 5. Viene riscosso il diritto speciale nei seguenti casi: a) spostamento o annullamento dell orario già fissato per il funerale o per il trasporto; b) trasporto a richiesta dei famigliari dal Cimitero ad una casa privata; 9 di 33

10 c) trasporto di salma effettuato nel Comune da un Ospedale, da una Casa di Cura, dal luogo in cui è avvenuto il decesso o dal luogo di deposito della salma, alla casa del defunto o ad altro luogo. 6. Sono esenti da pagamento di diritti: a) le salme dirette al crematorio provenienti da luoghi posti fuori dal territorio comunale e destinate fuori Comune; b) le salme trasportate, da altri Comuni, alla camera mortuaria della locale Medicina Legale su disposizione dell autorità giudiziaria, non destinate alla sepoltura nei cimiteri comunali, per le quali non venga richiesta alcuna cerimonia funebre nel Comune di Novara, e che vengano successivamente trasportate fuori Comune; c) i trasporti fuori Comune di ceneri, resti ossei, resti mortali e partei anatomiche riconoscibili; d) i trasporti disciplinati dal precedente articolo 7, comma 13; e) i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri e i trasporti relativi ad altri casi previsti da leggi o regolamenti. 7. Il rilascio dell autorizzazione (passaporto estero) per il trasporto di salma, resti mortali, ossei o ceneri da o per uno stato aderente alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, è soggetto alla Convenzione; nei rapporti con gli Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria(D.P.R.n.285/1990). Art. 9 (Modalità per l attività funebre e orari) 1. Il servizio di trasporto funebre consiste nel trasferimento della salma dal luogo di decesso o di deposito al luogo di sepoltura, percorrendo la via più breve e meno frequentata, procedendo a velocità normale ed osservando le norme sulla viabilità. 2. E consentita la sosta presso i luoghi di culto per la celebrazione di funzioni religiose o civili e solo per il tempo necessario per le esequie. 3. Il servizio di trasporto funebre viene svolto nei giorni feriali dal lunedì al sabato, previo rilascio dell autorizzazione di cui all art L autorizzazione al trasporto viene rilasciata dal competente Servizio negli orari d ufficio di apertura al pubblico. 5. Per i trasporti destinati ai Cimiteri comunali, l impresa incaricata è tenuta ad attenersi agli orari e alle disposizioni indicati dall Ufficio Cimiteri. CAPO III ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE Art. 10 (Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte) 10 di 33

11 1. Le norme relative alla dichiarazione, all avviso di morte ed all accertamento del decesso sono indicate dal Regolamento per lo stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria. 2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che lo sostituisce. 3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti. 4. L accertamento di morte è effettuato, e redatto sui modelli predisposti dalla competente ASL : a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in una struttura sanitaria di ricovero, assistenziale o residenziale, pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria; b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla competente ASL., individuato fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nella lettera a). 5. In assenza dei soggetti individuati alla lettera b) l accertamento è effettuato dai medici di medicina generale. 6. La visita necroscopica è effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto dall articolo 3 della l.r. 15/2011, e comunque non dopo le trenta ore. 7. L Ufficiale dello stato Civile rilascia l autorizzazione al seppellimento secondo quanto indicato dal regolamento di Stato Civile, salvo i casi nei quali è competente a provvedere l A.S.L. come previsto nel Regolamento di Polizia Mortuaria. Art. 11 (Disposizioni sulla salma e sui funerali) 1. Le disposizioni sulla salma e sui funerali, in qualunque forma siano state espresse dal defunto, purché non in contrasto con norme di legge, hanno prevalenza su altre disposizioni. 2. In mancanza di disposizioni del defunto, le stesse possono essere date dai soggetti nell ordine in appresso indicato: il coniuge, i figli, i genitori, altri parenti e affini in ordine di grado, eredi testamentari o, in mancanza, il convivente more uxorio o altro soggetto interessato. 3. L Amministrazione comunale, in caso di disputa, resta estranea all eventuale azione tra gli aventi titolo. La salma, fino alla risoluzione della controversia, viene temporaneamente depositata in obitorio. Art. 12 (Depositi di osservazione) 1. Il Comune di Novara, in accordo con l ASL locale, garantisce la disponibilità di depositi di osservazione. 2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa. 11 di 33

12 3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali il medico curante o l ASL competente ha certificato la non igienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate. 4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione a operatori pubblici o privati esercenti l attività funebre. 5. Se il decesso avviene in abitazione inadatta per l osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ( Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso all obitorio, al servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite per il commiato, previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso, ai sensi dell art. 3, l.r. 15/2011. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 6. Qualora il trasporto di cui al precedente comma 5 venga svolto a richiesta dei familiari, senza che ricorrano le evenienze di motivi igienico-sanitari o di abitazione inadatta all osservazione, la salma può essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso alla sala del commiato o all abitazione propria o dei familiari; in tale caso, l onere del trasporto è a carico dei familiari; 7. Il trasporto di cui al comma 6 è svolto secondo le modalità disciplinate nell articolo 7) e l organizzazione è a carico dei richiedenti per tramite dell impresa funebre prescelta. 8. Le strutture sanitarie pubbliche e private che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'asl abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per: a) il periodo di osservazione; b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria. 9. Le strutture di cui al precedente comma 8, sempre nei limiti delle proprie disponibilità, possono accogliere, per il periodo di osservazione, previa richiesta dei familiari, cadaveri di persone decedute in abitazione anche qualora non ricorrano le evenienze di motivi igienico-sanitari o di abitazione inadatta; in tale caso, tuttavia, il servizio di accoglienza sarà concesso dalle strutture a pagamento, mediante tariffa giornaliera, il cui importo sarà determinato dalle strutture medesime e posto a carico dei familiari richiedenti. 12 di 33

13 Art. 13 (Gestione camere mortuarie) 1. La gestione dei servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private è incompatibile con l esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell art. 6 della legge regionale n. 15/2011. A tal fine, dalla Direzione sanitaria competente viene predisposta adeguata e visibile cartellonistica presso le camere mortuarie che ribadisca il divieto di cui all articolo 6 della l.r. 15/2011, con indicazione dell ufficio a cui inoltrare i reclami. 2. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio e di servizio mortuario delle strutture sanitarie, di ricovero e cura, di strutture socio-sanitarie e socioassistenziali sia pubbliche che private, non può svolgere attività funebre in forma diretta o indiretta e non deve essere collegato o riconducibile in alcun modo a soggetti esercenti l attività funebre. Art. 14 (Realizzazione e gestione delle strutture per il commiato) 1. Le strutture per il commiato sono destinate, a richiesta dei familiari del defunto, alla celebrazione di riti di dignitoso commiato e all'esposizione e la veglia dei defunti, ai sensi dell art. 8 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) 2. La realizzazione e la gestione della struttura per il commiato può essere affidata a soggetti pubblici o privati, esercenti attività funebre in strutture debitamente autorizzate ai termini di Legge. L inizio dell attività deve essere comunicato al SUAP ai sensi dell art. 19 della legge n. 241/ L accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell Asl Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 4. Il Comune di Novara, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, stabilisce l ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici. 5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio- assistenziali. 6. Le strutture per il commiato possono prevedere l esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi. 7. Per l esercizio delle attività di osservazione, imbalsamazione e tanatoprassi, le strutture per il commiato sono realizzate in modo da corrispondere alle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e dalla deliberazione del Consiglio regionale n del 22 febbraio 2000 (Requisiti 13 di 33

14 strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private). 8. Il gestore della struttura per il commiato trasmette al Comune di Novara il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato. 9. Le sale del commiato Comunali sono a disposizione dell utenza secondo gli orari esposti presso le stesse strutture. Art. 15 (Formazione dei cerimonieri delle strutture per il commiato) 1. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente. 2. I piani di formazione obbligatori per i cerimonieri delle strutture per il commiato, previsti all articolo 13, l.r. 15/20011, comprendono le seguenti materie: a) elementi di legislazione in materia funeraria, cimiteriale e di cremazione; b) storia ed evoluzione dei riti funebri, elementi culturali della ritualità, i riti nella cultura cattolica, i riti funebri e le tradizioni nelle culture più diffuse; c) aspetti psicologici, quali componenti emotive e rapporti con le famiglie ed i dolenti, il lutto e le modalità di elaborazione, il rito funebre, la funzione psicologica del rito, la figura del cerimoniere; d) linguaggi: lo spazio, l arredo e l addobbo, funzioni e tipologia della musica, caratteristiche e funzioni delle letture nella cerimonia; e) la cerimonia del commiato, ruolo del cerimoniere, rapporto con la famiglia, organizzazione della veglia funebre, preparazione del rito del commiato, dimensione drammaturgica dello svolgimento del rito; f) esercitazioni pratiche ed assistenza alle cerimonie. 3. I corsi di formazione prevedono il superamento di un esame di verifica finale. Art. 16 (Imbalsamazione e tanatoprassi) 1. I trattamenti per l imbalsamazione e di tanatoprassi del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l espletamento delle procedure per l accertamento di morte, ai sensi dell art. 3, comma 7, della legge regionale n. 14/ La richiesta di autorizzazione all imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all esercizio professionale, al Comune di Novara che l autorizza ed all ASL competente che ne controlla l esecuzione, corredata dall indicazione del procedimento che s intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento. 3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente, in particolare in materia di gestione dei rifiuti sanitari. 4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive. 14 di 33

15 CAPO IV SERVIZI CIMITERIALI Art. 17 (Orario delle sepolture) 1. L Ufficio comunale preposto ai Cimiteri fissa gli orari delle sepolture, tenuto conto dell'attività cimiteriale prevista o già autorizzata. Tali orari sono esposti presso il predetto ufficio e sul sito internet del Comune di Novara. Art. 18 (Diritto alla sepoltura) 1. Nelle strutture cimiteriali del Comune di Novara, sono ricevute e seppellite le salme dei seguenti defunti: - persone decedute nel territorio del Comune di Novara, o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Novara la propria residenza al momento della morte; - i titolari, nei Cimiteri Comunali, di sepolture di famiglia o concessioni già in essere con l Amministrazione, indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte. 2. I resti mortali e le ceneri dei defunti di cui al comma 1. sono accolti con le stesse modalità; 3. Sono altresì ricevuti i resti o ceneri che non rientrano tra quelle previste al comma 2. purché accolte in concessioni già in essere. Art. 19 ( Autorizzazione alla inumazione e alla tumulazione) 1. L autorizzazione per l inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti, feti e prodotti abortivi è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente. 2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura su istanza della struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l intervento di amputazione, con oneri a carico di quest ultima. Art. 20 (Inumazione) 1. Le aree destinate all inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri o comunque in zone cimiteriali già riconosciute. Il fondo della fossa per inumazione è collocata a distanza di almeno 0,50 metri dalla falda freatica. 2. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico o 15 di 33

16 particolari situazioni riconducibili alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l una dall altra 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico o particolari situazioni riconducibili alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. 4. La superficie sovrastante la fossa può essere interamente coperta da monumenti funebri o similari come da nota del 02/03/2007 prot. SISP-N 9956 della competente ASL Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta con cippo fornito e messo in opera dal Comune di Novara, in assenza di interesse da parte dei parenti o cari del defunto, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un numero progressivo e sul quale verrà indicato in maniera inalterabile nel tempo il nome, cognome data di nascita e di morte del defunto. 6. I privati possono essere autorizzati, previa richiesta su apposita modulistica predisposta dal competente Ufficio Cimiteri, a installare un copri tomba provvisorio o un monumento definitivo con misure non superiori a 0,70 x 1,70 ml., testata h. 1,10 ml. dal piano di campagna, che sono posati secondo gli allineamenti e le quote indicate dal personale cimiteriale. Su dette strutture è possibile ricavare due nicchie ipogee od epigee atte alla tumulazione di urne cinerarie o cassette per resti ossei. L installazione di coprifossa e di lapidi e la loro manutenzione e conservazione fanno carico interamente ai richiedenti o a loro aventi causa. In caso di incuria o abbandono da parte dei soggetti tenuti alla conservazione, l Ufficio Cimiteri provvede a effettuare gli interventi che si rendono necessari, con rivalsa delle spese sostenute. I manufatti richiamati nel presente articolo, possono essere collocati con le seguenti tempistiche: - copri fossa provvisorio: appena su entrambi i lati della fossa interessata risultino eseguite le previste sepolture; - monumento definitivo: non prima di 8 mesi dalla data di sepoltura, previo posizionamento di travetti autoportanti non deteriorabili nel tempo, di lunghezza non inferiore a 90 cm., posti in senso perpendicolare rispetto alla fossa ed al di sotto del predetto monumento. I previsti travetti sono posti in modo tale da non creare ostacoli nei vialetti interfossa, od impedimenti al posizionamento di altri monumenti, ad una quota inferiore al piano del vialetto. 7. Il posizionamento del copri tomba indicato al punto precedente, è eseguito da soggetto abilitato ed in possesso dei requisiti previsti all art. 32. Eventuali danni causati durante i lavori di, posizionamento o dalla cattiva esecuzione del copri fossa sono imputati alla Ditta medesima. 8. E proibito qualsiasi oggetto (vasi, piante, ricordi e similari) al di fuori dello spazio delimitato dal copri fossa o dal monumento in quanto è d obbligo lasciare libero lo spazio dei vialetti interfossa, garantendo la massima accessibilità alle sepolture. 16 di 33

17 L Ufficio Cimiteri provvede alla rimozione forzosa, senza obbligo di preavviso, di quanto impropriamente collocato, non rispondendo dell integrità e recuperabilità degli oggetti rimossi. 9. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro. 10. Per l inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l una dall altra purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri. Art. 21 (Tumulazione in loculo) 1. Nei cimiteri sono realizzati complessi di sepoltura a tumulazione, ipogei od epigei, che possono prevedere più file e più colonne. Tali strutture possono contenere loculi per cadaveri, cellette ossario e cinerarie. 2. In ogni loculo è posto un solo feretro. In relazione alla capienza dello stesso, vi possono essere collocate 2 cassette di resti ossei o urne cinerarie. 3. Ogni loculo è realizzato in modo che l eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. 4. Sono esclusi dal precedente punto 3 i sepolcri cosiddetti binati, realizzati antecedentemente all entrata in vigore del DPR 285/90 e tecnicamente non adattabili a tale norma. Per tali sepolture è vietato procedere ad operazioni cimiteriali su una sola delle salme in esse collocate. 5. I requisiti dei loculi per i quali l autorizzazione alla costruzione o all adattamento sia rilasciata successivamente all entrata in vigore del presente Regolamento, sono stabiliti nell allegato A. 6. Per i loculi ipogei sono richieste adeguate soluzioni costruttive tese ad evitare il pericolo di infiltrazioni. Art. 22 (Esumazioni) 1. Nei cimiteri comunali il turno ordinario di sepoltura di 10 anni di cui all art. 82, comma 1 del D.P.R. 285/90, in considerazione della particolare composizione e struttura geo-fisica del terreno, può essere prolungato per un periodo sufficiente a garantire al massimo la riduzione della percentuale di cadaveri non mineralizzati. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a causa di non completa mineralizzazione del cadavere. 2. Le esumazioni o estumulazioni ordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell anno e sono regolate da apposita ordinanza del Sindaco. L Ufficio Cimiteri provvede affinché sia effettuata apposita pubblicità al riguardo, a mezzo di affissioni di avvisi sui campi cimiteriali interessati, affissione all Albo Pretorio, nel sito Internet ufficiale, con preavviso di almeno sei mesi dal periodo di esumazione e con l indicazione delle salme e/o dell area soggetta all intervento, mentre è cura degli interessati comunicare tutti i dati necessari al proprio reperimento, al fine di consentire comunicazioni personali relative alle operazioni di esumazione. 17 di 33

18 3. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie sono raccolte e depositate nell ossario Comune di Novara, salvo che coloro che ne abbiano interesse e titolarità, non facciano diversa domanda. In questo caso, le ossa sono raccolte in cassettine di zinco per la successiva collocazione o trasporto. 4. In caso di mancata mineralizzazione e di mancanza di parenti o persone interessate al defunto, il Comune di Novara procede alla cremazione dei resti indecomposti e conseguente deposizione delle ceneri in cinerario comune, come previsto dalla Circolare n 10 del 31/07/1998 del Ministero della Sanità. Art. 23 (Esumazioni straordinarie) 1. Sono esumazioni straordinarie: a. quelle eseguite prima del previsto periodo di 10 anni (DPR 285/90 art. 82 comma 1) o del previsto turno di esumazione ordinaria prefissato dal Comune di Novara; b. quelle eseguite per ordine dell autorità giudiziaria per indagini nell interesse della giustizia; c. quelle eseguite per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione dei cimiteri. 2. Salvo i casi ordinati dall autorità giudiziaria, dettati da urgenza e/o incolumità pubblica, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre; Non sono ammesse esumazioni straordinarie per spostamenti interni al Cimitero o tra le diverse strutture cimiteriali comunali. Art. 24 (Estumulazioni ordinarie) 1. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza della concessione e comunque non prima di un ventennio (DPR 254/2003 capo 1 art. 3 comma b) dalla sepoltura. Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui sia stata acquisita la rinuncia alla concessione stessa, sempre se trascorsi vent anni dalla data di morte. 2. I resti rinvenuti dalle operazioni di estumulazione ordinaria sono raccolti e depositati nell ossario comune, salvo nei casi in cui coloro che ne abbiano interesse e titolarità, non facciano diversa domanda. In questo caso le ossa sono raccolte in cassettine di zinco per la successiva collocazione o trasporto. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salva diversa volontà degli aventi diritto, il Comune di Novara può procedere alla cremazione dei resti indecomposti e conseguente deposizione delle ceneri in cinerario comune, come previsto dalla Circolare n 10 del 31/07/1998 del Ministero della Sanità. 3. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell anno. Si applicano in proposito le disposizioni contenute all art 22, comma Non sono ammesse estumulazioni ordinarie per spostamenti interni al Cimitero o tra le diverse strutture cimiteriali comunali, ad esclusione di quelle necessarie per il 18 di 33

19 ricongiungimento delle salme in tomba di famiglia o per l estromissione sempre da tomba di famiglia. Art. 25 (Estumulazioni straordinarie) 1. Sono considerate estumulazioni straordinarie: a) quelle eseguite prima del previsto periodo di 20 anni (DPR 254/2003); b) estumulazioni prima del termine di scadenza della concessione per trasferimento ad altra sepoltura o altro Comune; c) quelle eseguite per ordine dell autorità giudiziaria per indagini nell interesse della giustizia; d) estumulazioni effettuate da sepolture temporanee per successiva collocazione definitiva; e) estumulazioni per eliminazione di inconvenienti di ordine igienico o statico. 2. Può essere autorizzata, in qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell anno, l estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede. 3. Le disposizioni contenute agli artt. 22, comma 2, 24, comma 3, trovano applicazione anche nei casi disciplinati dal presente articolo. Art. 26 (Oggetti da recuperare) 1. Ove si presuma che, nel corso di esumazioni ed estumulazioni, sia possibile rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia del Cimitero, al momento della richiesta dell operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati al richiedente e della consegna viene redatto un verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata al richiedente e l altra conservata agli atti dell Ufficio Cimiteri. 2. In caso di mancata comunicazione da parte degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni sono mantenuti con le ossa del cadavere, seguendo la collocazione delle stesse (celletta ossario od ossario comune). Art. 27 (Formazione per addetti alle operazioni cimiteriali) 1. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente. 2. I piani di formazione obbligatori per gli addetti alle operazioni cimiteriali comprendono le seguenti materie: a) elementi normativi di base e cenni storici; b) caratteristiche dei vari tipi di sepolture; c) nozioni igienico-sanitarie e di sicurezza nell ambito dell attività cimiteriale; d) caratteristiche dei cofani, accessori, confezionamento in relazione alla destinazione; 19 di 33

20 e) rapporti con i dolenti e con il pubblico. 3. I corsi di formazione per gli addetti prevedono il superamento di un esame di verifica finale. 4. Salva diversa disposizione Regionale, è tenuto alla predetta formazione solo il personale che al momento dell entrata in vigore del presente regolamento svolge l attività di addetto cimiteriale da meno di 5 anni. CAPO V SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI Art. 28 (Concessioni cimiteriali per sepolture private) 1. Le aree destinate a sepolcri familiari o a tombe di famiglia a terra e le arcate familiari sono concesse ad una persona o più persone per se stessi e per i propri familiari od enti e comunità non aventi scopo di lucro per la durata massima di 99 anni salvo rinnovo. 2. Nei sepolcri familiari o tombe di famiglia e nelle arcate familiari hanno diritto di sepoltura il concessionario, il coniuge, i loro ascendenti e i discendenti in qualunque grado e i loro coniugi, i fratelli e le sorelle. I cugini, gli zii del concessionario e del coniuge del concessionario accedono al sepolcro previo pagamento del diritto di sepoltura ridotto, previsto nelle vigenti tariffe. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altra persona, previo pagamento al Comune di Novara dei previsti diritti cimiteriali indicati nelle vigenti tariffe. 3. Alla morte del concessionario gli eredi sono tenuti a comunicare al Comune di Novara, entro tre mesi da tale evento, la persona o le persone destinate a farsi carico degli oneri ed a usufruire dei diritti previsti dalla concessione, presentando al competente ufficio comunale copia conforme di eventuale testamento pubblicato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, senza oneri aggiuntivi. Qualora la comunicazione di cui al precedente periodo non venga effettuata, la tomba non può essere utilizzata per nessun tipo di operazione. Nel caso di successione a beneficio di estranei al nucleo familiare del concessionario, i subentranti sono tenuti a riconoscere all Amministrazione i soli diritti di sepoltura previsti nelle vigenti tariffe per ogni posto salma presente all interno del sepolcro libero od occupato che sia. 4. Il concessionario dell area cimiteriale può farne uso nei limiti previsti dall atto concessorio e dal presente regolamento, senza alcun diritto sull utilizzo o destinazione delle aree attigue, che il Comune di Novara può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero. 5. Qualora non esistano più aventi diritto alla concessione, il Comune di Novara, dopo aver effettuato le verifiche del caso, previa affissione per 365 giorni di avviso sul sepolcro interessato, pubblicazione all albo pretorio e sul sito del Comune di Novara, torna automaticamente in possesso dell edicola o tomba di famiglia e ne dispone liberamente al fine di ottimizzare le sepolture all interno dei propri cimiteri. Le eventuali salme o resti posti al suo interno possono essere 20 di 33

GUIDA INFORMATIVA PER LE PRATICHE DI POLIZIA MORTUARIA

GUIDA INFORMATIVA PER LE PRATICHE DI POLIZIA MORTUARIA Comune di Budrio Settore Affari Generali Servizio Comunicazione e Certificazione GUIDA INFORMATIVA PER LE PRATICHE DI POLIZIA MORTUARIA Abbiamo predisposto questa guida nell intento di facilitare i contatti

Dettagli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Giunta Regione Emilia-Romagna - atto n. 156 del 07/02/2005 Prot. N. (PRC/05/2194) ------------------------------------------------------------ LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Vista la legge regionale

Dettagli

COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa

COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa Regolamento recante disciplina sulla conservazione, l affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Art. 1 Oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.11.2008) 1 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art.

Dettagli

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Il sindaco del Comune di (omissis) segnala che nell ente che rappresenta occorre procedere ad estumulare

Dettagli

Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri

Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri Lo stato dell arte in Regione Toscana Emanuela Balocchini Servizi di Prevenzione in sanità Pubblica e veterinaria Regione Toscana 1 Quali ambiti

Dettagli

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con D.C.C. n. 4 DEL 19.01.2006 REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO

Dettagli

PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE LEGGI E REGOLAMENTI LEGGE REGIONALE N.20 del 9 ottobre 2006 Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle

Dettagli

Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14

Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14 Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14 Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione ( B.U. REGIONE BASILICATA

Dettagli

IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA NELLA REGIONE PIEMONTE.

IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA NELLA REGIONE PIEMONTE. IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA NELLA REGIONE PIEMONTE. Dr Mario Spinelli Direttore S.C. Medicina Legale ASL n. 15 Cuneo NORMATIVA T.U delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 ( Tit. VI) D.

Dettagli

R E G O L A M E N T O PER LA CREMAZIONE, L AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

R E G O L A M E N T O PER LA CREMAZIONE, L AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI CITTA DI BORDIGHERA Provincia di Imperia R E G O L A M E N T O PER LA CREMAZIONE, L AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con deliberazione

Dettagli

Città di Tortona Provincia di Alessandria

Città di Tortona Provincia di Alessandria Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI

REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI Art. 1 Oggetto del regolamento. Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporti funebri nel territorio comunale espletato nel rispetto delle norme di cui al Capo

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2008, n. 7

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2008, n. 7 LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2008, n. 7 Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale (b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1) Art. 1 Oggetto e finalità 1. Questa legge, nel rispetto

Dettagli

COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto

COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto APPENDICE AL REGOLAMENTO PER L USO, L ACCESSO E LA VISITABILITÀ DEI CIMITERI COMUNALI ------------------------------- NORME RELATIVE ALL AFFIDAMENTO, ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

Dettagli

Sommario Preambolo. Preambolo. Il Consiglio regionale

Sommario Preambolo. Preambolo. Il Consiglio regionale Proposta di legge di modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) Sommario Preambolo Art. 1 Sostituzione

Dettagli

COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto e finalità. 1. Il presente

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI

REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI Comune di Genova REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI CIMITERI PER ANIMALI Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 17 marzo 2015 In vigore dal 9 aprile 2015

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 18/2009 (Atti del Consiglio) Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri). ***************

Dettagli

Le operazioni di esumazione

Le operazioni di esumazione Le operazioni di esumazione Nota informativa allegata a: MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI Le operazioni di esumazione Nota informativa allegata a: MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI 1 PERCHÉ

Dettagli

DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 13.09.2005 2 LA GIUNTA COMUNALE. Letta la seguente relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria:

DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 13.09.2005 2 LA GIUNTA COMUNALE. Letta la seguente relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria: DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 13.09.2005 2 In continuazione di seduta. LA GIUNTA COMUNALE Letta la seguente relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria: Vista la Legge n. 130 del 30/03/2001 che ha introdotto

Dettagli

Impresa Funebre - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per ADEGUAMENTO ATTIVITA ai sensi dell art. 2 comma 4 del D.P.G.R. 8 agosto 2012 n.

Impresa Funebre - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per ADEGUAMENTO ATTIVITA ai sensi dell art. 2 comma 4 del D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. Impresa Funebre - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per ADEGUAMENTO ATTIVITA ai sensi dell art. 2 comma 4 del D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R Al Signor Sindaco Città di Acqui Terme Il/La sottoscritto/a..

Dettagli

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 31-05-2004

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 31-05-2004 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 31-05-2004 Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI Provincia di Cuneo REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI CAPO I CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE ART. 1 (Definizione di trasporto funebre) Per trasporto funebre si intende il

Dettagli

COMUNE di NOVARA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2014. Adottato con deliberazione di C.C. n. 53 del 16.6.2014. In vigore dal 19.7.

COMUNE di NOVARA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2014. Adottato con deliberazione di C.C. n. 53 del 16.6.2014. In vigore dal 19.7. COMUNE di NOVARA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2014 Adottato con deliberazione di C.C. n. 53 del 16.6.2014 In vigore dal 19.7.2014 1 di 33 INDICE GENERALE Articolo 1) Articolo 2) Articolo

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

REGOLAMENTO RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. REGOLAMENTO RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2007 Art. 1 Oggetto

Dettagli

"Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali".

Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. LEGGE REGIONALE 18 novembre 2003, N. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali". (BURL n. 47, 1º suppl. ord. del 21 Novembre 2003 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-11-18;22

Dettagli

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Regolamento comunale sulla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Regolamento comunale sulla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri. INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Regolamento comunale sulla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri. APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 28.12.2009 TITOLO 1

Dettagli

COMUNE DI LESSONA. Provincia di Biella

COMUNE DI LESSONA. Provincia di Biella COMUNE DI LESSONA Provincia di Biella REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI ( Legge 130/2001- L.R.20/2007 ) Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 19.3.2008

Dettagli

Comune di Arezzo. Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

Comune di Arezzo. Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Comune di Arezzo Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti (deliberazione CC n. del in vigore dal) NORME GENERALI

Dettagli

LEGGE REGIONALE (n. 4)

LEGGE REGIONALE (n. 4) LEGGE REGIONALE (n. 4) approvata dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 30 settembre 2008 ----- ----- - 1 - Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge disciplina l affidamento delle

Dettagli

proposta di legge n. 256

proposta di legge n. 256 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 256 a iniziativa dei Consiglieri Procaccini, Martoni presentata in data 16 settembre 2004 NORME IN MATERIA DI ATTIVITA E SERVIZI NECROSCOPICI FUNEBRI

Dettagli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 674 Data : 20/07/2010 SETTORE: SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI Servizio : Stato Civile Leva Servizi Cimiteriali I.D. n. 4826767 del 20/07/2010 OGGETTO : Convenzione per

Dettagli

Regolamento. dei. contratti. cimiteriali

Regolamento. dei. contratti. cimiteriali COMUNE DI POIRINO Provincia di Torino Regolamento dei contratti cimiteriali Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 in data 27.11.2002. 1 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Tumulazioni

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 29.02.2000 Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 29.05.2012 Integrato e modificato con deliberazione di C.C. n. 9

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE. Atti della Regione PARTE I. della REGIONE CAMPANIA n. 33 del 1 giugno 2009

BOLLETTINO UFFICIALE. Atti della Regione PARTE I. della REGIONE CAMPANIA n. 33 del 1 giugno 2009 A.G.C. 17 - - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Deliberazione n. 963 del 15 maggio 2009 - Disposizioni concernenti l'organizzazione

Dettagli

COMUNE DI PAESE. Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

COMUNE DI PAESE. Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI COMUNE DI PAESE Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 14 marzo 2011 In vigore dal 19

Dettagli

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO PER SALME DA TRASFERIRE ALL ESTERO PREVISTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO PER SALME DA TRASFERIRE ALL ESTERO PREVISTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI Allegato 1 DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO PER SALME DA TRASFERIRE ALL ESTERO PREVISTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI a) Domanda in bollo al Sindaco del Comune in cui si trova la salma da

Dettagli

COMUNE DI SPILIMBERGO (Provincia di Pordenone)

COMUNE DI SPILIMBERGO (Provincia di Pordenone) COMUNE DI SPILIMBERGO (Provincia di Pordenone) * * * * * REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI * * * * * ART. 1 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, DI RESTI

Dettagli

COMUNE DI LADISPOLI Provincia di Roma

COMUNE DI LADISPOLI Provincia di Roma COMUNE DI LADISPOLI Provincia di Roma Regolamento di Polizia Mortuaria. (Approvato con delibera di C.C. n. 69 del 20.09.1999) (Modificato con delibera di C.C. n. 79 del 12.12.2001) INDICE GENERALE TITOLO

Dettagli

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con deliberazione del

Dettagli

CITTA di IMPERIA. Viale Matteotti, 157 UFFICIO POLIZIA MORTUARIA

CITTA di IMPERIA. Viale Matteotti, 157 UFFICIO POLIZIA MORTUARIA CITTA di IMPERIA Viale Matteotti, 157 UFFICIO POLIZIA MORTUARIA Regolamento relativo alla dispersione ed alla conservazione personale delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Art. 1 Oggetto

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE. Oggetto e finalità

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE. Oggetto e finalità REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina la cremazione, l affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione

Dettagli

COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 27/11/2008

Dettagli

, il / / e residente a. codice fiscale, tel. della salma del/della defunto/a. n. p. s. ),deceduto/a a il / / (atto n. p. s. ), in vita residente a,

, il / / e residente a. codice fiscale, tel. della salma del/della defunto/a. n. p. s. ),deceduto/a a il / / (atto n. p. s. ), in vita residente a, Marca da bollo 16,00 Spett.le Ufficio Servizi Cimiteriali Servizio SUAP Piazza San Michele 1 30020 QUARTO D ALTINO Tel. 0422 826233 Fax. 0422 826256 servizicimiteriali@comunequartodaltino.it PEC comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it

Dettagli

DISCIPLINARE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E DI DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

DISCIPLINARE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E DI DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI DISCIPLINARE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E DI DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Art. 1 - AUTORIZZAZIONE ALL AFFIDAMENTO L autorizzazione all affidamento delle ceneri è rilasciata

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

38 CON DELIBERAZINE CONSILIARE N. 37/08.07.2009 SONO STATE APPROVATE LE SEGUENTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 100 IN DATA

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI REGOLAMENTO COMUNALE n. 64 REGOLAMENTO SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI Allegato B alla deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 30/06/2005 CAPO I CREMAZIONE Art. 1 Disposizione generale

Dettagli

COMUNE DI MARANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI MARANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI. APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 49 DEL 30.10.2008 Art: 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento

Dettagli

Approvato con deliberazione n. 08 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 14.02.2001

Approvato con deliberazione n. 08 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 14.02.2001 Approvato con deliberazione n. 08 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 14.02.2001 1 CAPO l CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE Art. I Definizione di trasporto funebre 1. Costituisce trasporto

Dettagli

DEFINIZIONI PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI CASTANO PRIMO

DEFINIZIONI PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI CASTANO PRIMO DEFINIZIONI PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI CASTANO PRIMO ALLEGATO O PROGETTO Piano Regolatore Cimiteriale Settembre 2012 COMMITTENTE: Comune di Castano Primo presso Villa Rusconi Corso Roma 20022

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36 del

Dettagli

! " #!! $ % &$! ' ( " ' ) &* ' # # + + #! $ # % &*

!  #!! $ % &$! ' (  ' ) &* ' # # + + #! $ # % &* C.A.P. 09070 - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783.410219 fax: 0783.411176 - P.I.: 00070490958! " #!! $ % &$! ' ( " ' ) &* ' # # + + #! $ # % &* Approvato con deliberazione C.C. n in data INDICE: Art.1 OGGETTO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

REGOLAMENTO COMUNALE CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI REGOLAMENTO COMUNALE CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Il presente titolo disciplina la cremazione,

Dettagli

SUAP DELLE VALLI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SUAP DELLE VALLI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP DELLE VALLI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRESSO LA COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE S.C.I.A - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AGENZIA D AFFARI DISBRIGO PRATICHE FUNEBRI

Dettagli

ATTIVITÀ FUNEBRE. Art. 13 Legge Emilia Romagna n. 156/2005 DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE

ATTIVITÀ FUNEBRE. Art. 13 Legge Emilia Romagna n. 156/2005 DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE Marca da bollo ATTIVITÀ FUNEBRE Art. 13 Legge Emilia Romagna n. 156/2005 DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI [] FORNITURA DI ARTICOLI FUNERARI, DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE

Dettagli

Art. 1. (Oggetto e finalita')

Art. 1. (Oggetto e finalita') Legge regionale n. 11 del 13/10/2008 Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione. Art. 1 (Oggetto e finalita') 1. La presente legge disciplina l'affidamento delle ceneri derivanti

Dettagli

Comune di Spilamberto (Provincia di Modena)

Comune di Spilamberto (Provincia di Modena) Comune di Spilamberto (Provincia di Modena) Regolamento comunale relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Approvato con Deliberazione

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA LA GIUNTA REGIONALE Richiamata la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti); Vista la proposta di legge Modifica

Dettagli

C O M U N E D I B A R D O N E C C H I A Provincia di Torino CAP. 10052

C O M U N E D I B A R D O N E C C H I A Provincia di Torino CAP. 10052 C O M U N E D I B A R D O N E C C H I A Provincia di Torino CAP. 10052 REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Adottato con deliberazione del

Dettagli

COMUNE DI AIRASCA. Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

COMUNE DI AIRASCA. Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI COMUNE DI AIRASCA Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/11/2008

Dettagli

REGOLAMENTO per l affidamento familiare delle ceneri delle salme e dei resti mortali. Indice

REGOLAMENTO per l affidamento familiare delle ceneri delle salme e dei resti mortali. Indice REGOLAMENTO per l affidamento familiare delle ceneri delle salme e dei resti mortali Art. 1 Ambito di applicazione Indice Art. 2 La cremazione di salme e resti mortali e ossei Art. 3 La cremazione disposta

Dettagli

TABELLA MODIFICHE TARIFFE SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2015

TABELLA MODIFICHE TARIFFE SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2015 TABELLA MODIFICHE TARIFFE SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2015 TRASPORTO SALME / CADAVERI 2014 2015 Trasporto salme / cadaveri (vedi rilascio autorizzazione al trasporto) Accoglienza salme / cadaveri

Dettagli

COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari Settore Lavori Pubblici e Tecnologico

COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari Settore Lavori Pubblici e Tecnologico COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari Settore Lavori Pubblici e Tecnologico OGGETTO: ISTRUTTORIA PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CIMITERIALI. IL RESPONSABILE DEL SETTORE PREMESSO che: Le tariffe di

Dettagli

AGENZIA D AFFARI S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

AGENZIA D AFFARI S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività AGENZIA D AFFARI S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività AL COMUNE DI Cod. ISTAT _ _ _ _ _ _...l... sottoscritt...: Cognome Nome C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stato Provincia Comune

Dettagli

Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere e all'affidamento e conservazione delle ceneri

Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere e all'affidamento e conservazione delle ceneri Autorizzazione alla cremazione Autorizzazione alla cremazione e trasporto di cadavere e all'affidamento e conservazione delle ceneri Di cosa si tratta? L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

! Cosa. Richiesta di esumazione

! Cosa. Richiesta di esumazione Richiesta di esumazione! Cosa Esumazione è il dissotterramento della salma o dei resti mortali, dalla sepoltura situata nel campo comune del cimitero. Le esumazioni ordinarie Con l Ordinanza Sindacale

Dettagli

Regolamento Comunale per la concessione dei loculi, delle cellette ossario e cellette cinerarie nel cimitero del capoluogo

Regolamento Comunale per la concessione dei loculi, delle cellette ossario e cellette cinerarie nel cimitero del capoluogo COMUNE DI LIMONE PIEMONTE Provincia di Cuneo Regolamento Comunale per la concessione dei loculi, delle cellette ossario e cellette cinerarie nel cimitero del capoluogo Testo integrato con delibere del

Dettagli

DISCIPLINARE. Comune di Follonica

DISCIPLINARE. Comune di Follonica Comune di Follonica interno per l applicazione della Legge Regionale Toscana del 31 maggio 2004, n. 29 Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Delibera

Dettagli

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento

Dettagli

CONCESSIONI AREA CIMITERIALE

CONCESSIONI AREA CIMITERIALE TARIFFARIO SERVIZI CIMITERIALI ISTITUZIONALI delibera del C.d.A. di AGEC n 44 del 22/12/2007 delibera del C.d.A. di AGEC n 140 del 21/10/2008 delibera del C.d.A. di AGEC n 157 del 25/11/2008 delibera del

Dettagli

DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL AFFIDAMENTO E ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI TITOLO I : AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI

DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL AFFIDAMENTO E ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI TITOLO I : AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL AFFIDAMENTO E ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI TITOLO I : AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI 1. Condizioni L autorizzazione all affidamento personale delle

Dettagli

Il/ i sottoscritto/i... nato/i a.. (.) il e residente a..alla via..

Il/ i sottoscritto/i... nato/i a.. (.) il e residente a..alla via.. DICHIARAZIONE DEL CONIUGE O DEI CONGIUNTI SULLA VOLONTA DEL DE CUIUS AD ESSERE CREMATO RESA AI SENSI DELL ART.3 COMMA1 b) L. 130/2001 E ART. 12 LEGGE DELLA REGIONE PUGLIA 34/2008 E SS.MM.II. Il/ i sottoscritto/i...

Dettagli

Impresa Funebre Segnalazione certificata di inizio attività per ADEGUAMENTO ATTIVITÀ AI SENSI DELL ART. 2 COMMA 4 DEL DPGR 8 AGOSTO 2012 N.

Impresa Funebre Segnalazione certificata di inizio attività per ADEGUAMENTO ATTIVITÀ AI SENSI DELL ART. 2 COMMA 4 DEL DPGR 8 AGOSTO 2012 N. Allo SUAP della Comunità Montana del Pinerolese Impresa Funebre Segnalazione certificata di inizio attività per ADEGUAMENTO ATTIVITÀ AI SENSI DELL ART. 2 COMMA 4 DEL DPGR 8 AGOSTO 2012 N. 7/R Al Signor

Dettagli

Trasporto della salma (prima dell accertamento di morte) in altro Comune nell ambito del territorio della Regione Lombardia.

Trasporto della salma (prima dell accertamento di morte) in altro Comune nell ambito del territorio della Regione Lombardia. Trasferimento salme e ceneri fuori dal Comune di Ceresara Trasporto della salma (prima dell accertamento di morte) in altro Comune nell ambito del territorio della Regione Lombardia. E possibile trasportare

Dettagli

Regolamento comunale in materia di cremazione

Regolamento comunale in materia di cremazione COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366 Tel.(059) 75.99.11 - Fax (059) 73.01.60 E-mail: info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it Regolamento comunale in

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.24 del 15.05.2002 - OMISSIS - Il capo IV viene sostituito interamente dal seguente: Capo IV Trasporti funebri

Dettagli

Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere

Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune (2) ove è avvenuto il decesso,

Dettagli

Pubblici Esercizi: domanda di autorizzazione per attività funebre

Pubblici Esercizi: domanda di autorizzazione per attività funebre Pubblici Esercizi: domanda di autorizzazione per attività funebre Da presentare in duplice copia: una in bollo da 14,62 per l Ufficio Protocollo del Comune Via Santuario, 6 l altra in carta semplice (

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

Allegato 3 Modulistica di riferimento

Allegato 3 Modulistica di riferimento Allegato 3 Modulistica di riferimento All. 3 Sub 1 DICHIARAZIONE SULLA DESTINAZIONE DELLE CENERI D I C H I A R A Z I O N E Il/la sottoscritto/a, nato/a a il, residente a, codice individuale (codice fiscale)

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI. Art. 1 Oggetto e finalità

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI. Art. 1 Oggetto e finalità REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l affidamento, la conservazione

Dettagli

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì - Cesena REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CREMAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Adottato con atto deliberativo di Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI

REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI Pagina 1 di 10 REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 130 DEL 20 DICEMBRE 2011 ART. 1 DEFINIZIONI Ai fini della Legge Regionale 3 agosto 2011 n. 15 costituisce trasporto

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA

REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA ART. 1 L Asp Centro Servizi alla Persona di Ferrara gestisce, in nome e per conto del Comune di Ferrara, la Camera Mortuaria ubicata a Ferrara in Via Fossato

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA (Provincia di Trapani) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE (Approvato con deliberazione C.C. n 99 del 29/12/2008) CAPO I CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

Dettagli

Il sottoscritto nato a ( ) il residente a Via/Piazza N. Codice fiscale Cittadinanza [] in qualità di TITOLARE della ditta individuale omonima

Il sottoscritto nato a ( ) il residente a Via/Piazza N. Codice fiscale Cittadinanza [] in qualità di TITOLARE della ditta individuale omonima S.U.A.P. - CITTA DI TORRE DEL GRECO Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l esercizio delle attività funerarie Commercio agenzia d affari trasporto funebre (Legge Regionale 24 Novembre 2001,

Dettagli

attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione di Giunta regionale sopra citata;

attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione di Giunta regionale sopra citata; Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 DISCIPLINA DELLE MODALITÀ TECNICHE DELLE PROCEDURE PER IL TRASPORTO DELLE SALME, DEI CADAVERI

Dettagli

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE IL TECNICO ESTENSORE IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Comune di GENIVOLTA Provincia di Cremona Allegato n. : B Titolo : 1 NORME TECNICHE DI

Dettagli

Tariffe relative ai servizi cimiteriali a domanda individuale.

Tariffe relative ai servizi cimiteriali a domanda individuale. Comune di Bracciano Tariffe relative ai servizi cimiteriali a domanda individuale. Tariffe relative ai diritti sui servizi a domanda individuale e sulle operazioni da effettuare nei cimiteri comunali;

Dettagli

COMUNE DI TIVOLI. Descrizione analitica dei servizi in appalto:

COMUNE DI TIVOLI. Descrizione analitica dei servizi in appalto: COMUNE DI TIVOLI Settore VIII Ufficio Piano Quadro Cimiteriale Capitolato Speciale d Appalto Servizi Funebri Cimiteriali di valenza biennale (24 mesi naturali e consecutivi) Allegato A1al Capitolato Generale

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 39 del 3 settembre 2010 SUPPLEMENTO ORDINARIO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 39 del 3 settembre 2010 SUPPLEMENTO ORDINARIO LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 17 AGOSTO 2010 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE DELLE SALME E DI CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E/O DISPERSIONE DELLE CENERI Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

COMUNE DI LEGNAGO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE-OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI

COMUNE DI LEGNAGO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE-OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI COMUNE DI LEGNAGO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE-OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 15.12.2005 1 REGOLAMENTO PER

Dettagli

COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza

COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza COPIA COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza N. 50 del Reg. Delib. N. 6642 di Prot. Verbale letto approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE f.to Valeria Antecini VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Dettagli

ATTIVITA FUNEBRE. Richiesta di autorizzazione per sede principale ai sensi dell art. 16 della Legge Regionale 29/7/2004 n. 19

ATTIVITA FUNEBRE. Richiesta di autorizzazione per sede principale ai sensi dell art. 16 della Legge Regionale 29/7/2004 n. 19 ALLO SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL EMILIA marca da bollo ATTIVITA FUNEBRE Richiesta di autorizzazione per sede principale ai sensi dell art. 16 della Legge Regionale 29/7/2004 n. 19 Il sottoscritto

Dettagli