Responsabili & Tranquilli L Assicurazione Responsabilità Civile del Locatario
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1 Responsabili & Tranquilli L Assicurazione Responsabilità Civile del Locatario Locali ad uso UFFICIO o COMMERCIO Mod. 12R - Edizione 05/2015 Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile del Locatario Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. UNIQA Assicurazioni SpA Un esclusiva
2 Indice a) Nota Informativa, comprensiva del glossario (pag. 1-5) b) Condizioni di Assicurazione (pag. 1-4) Nota Informativa A. Informazioni sull Impresa di Assicurazione...1 B. Informazioni sul contratto...1 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami...4 Glossario - Responsabilità civile del Locatario...5 Condizioni di Assicurazione Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio...1 Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia...1 Art Premio unico anticipato...1 Art Modifiche del contratto di assicurazione...1 Art Aggravamento del rischio...1 Art Diminuzione del rischio...1 Art Facoltà di recesso in caso di sinistro...1 Art Durata del contratto di assicurazione...2 Art Altre assicurazioni...2 Art Oneri fiscali e parafiscali...2 Art Foro competente...2 Art Rinvio alle norme di legge...2 Art Titolarità dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione...2 Art Oggetto dell assicurazione...2 Art Esclusioni...2 Art Ambito territoriale della garanzia...3 Art Validità temporale della garanzia...3 Art Persone non considerate terzi...3 Art Contraente considerato terzo...3 Art Massimale...3 Art Obblighi in caso di sinistro...3 Art Gestione delle vertenze - spese legali...4 UNIQA Assicurazioni SpA Indice R.C. Locatario_uso UFFICIO o COMMERCIO 12R ed. 05/2015
3 a) Nota Informativa CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE DEL LOCATARIO La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze sono evidenziate in grassetto corsivo e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: UNIQA Assicurazioni SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni. A. Informazioni sull Impresa di Assicurazione 1. Informazioni generali UNIQA Assicurazioni SpA è un impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA Italia, autorizzazione D. M del 18/08/1966, iscritta all albo delle Imprese di Assicurazione al n Società con unico azionista, soggetta all attività di direzione e coordinamento di UNIQA Insurance Group AG. - Codice Fiscale/Registro Imprese di Milano n R.E.A. n Sede Legale: Via Carnia Milano. - Recapito Telefonico: Sito Internet: - Numero verde dedicato agli assicurati: Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L Impresa, sulla base dell ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2014, dispone di un patrimonio netto pari a 239,52 milioni di Euro di cui 7,76 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 228,48 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L indice di solvibilità al 31/12/2014, rappresentato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari al 1.127,53% B. Informazioni sul contratto Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su aspetti fondamentali del contratto e delle garanzie e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia alle Condizioni di Assicurazione. UNIQA Assicurazioni SpA Nota Informativa R.C. Locatario_uso UFFICIO o COMMERCIO 12R ed. 05/2015 pag. 1 di 5
4 Il presente contratto ha la durata indicata sul frontespizio di polizza e non prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 8 - Durata del contratto di assicurazione. Salvo il Recesso in caso di sinistro ai sensi dell art. 7 delle Condizioni di Assicurazione, il contratto cessa alle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, 2 comma del Codice Civile. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Il presente contratto prevede a favore del Locatore l assicurazione della responsabilità civile del Locatario per danni materiali diretti arrecati dallo stesso all unità immobiliare locata identificata sul frontespizio della presente polizza ed agli arredi della stessa. Le specifiche garanzie sono descritte all art Oggetto dell assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. Sono previste due opzioni di massimale: - opzione 1 - Massimale di Euro 5.500,00; - opzione 2 - Massimale di Euro 3.500,00. Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate dai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 2 - Pagamento del premio, art Esclusioni, art Ambito territoriale della garanzia, 17 - Validità temporale della garanzia, 18 - Persone non considerate terzi, 20 - Massimale e 22 - Gestione delle vertenze - spese legali. 4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, come indicato all art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dal Contraente alla Società. In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l adeguamento del premio o la risoluzione del contratto a norma dell art del Codice Civile. In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione a norma dell art del Codice Civile. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 5 - Aggravamento del rischio e 6 - Diminuzione del rischio delle Condizioni di Assicurazione. Si precisa tuttavia che per la natura dell oggetto dell assicurazione - v. art Oggetto dell assicurazione - il presente contratto non presenta profili di rischio tali da generare un aumento o una diminuzione del rischio rilevante ai sensi degli artt e 1898 del Codice Civile. 6. Premio Il premio di polizza dev essere pagato in soluzione unica anticipata per tutta la durata del contratto di assicurazione. Il presente contratto non prevede il frazionamento del premio e non prevede sconti. Per il pagamento del premio sono previste le seguenti modalità di pagamento: - denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore; - assegni bancari e circolari; - bonifici bancari; - bollettini postali; - bancomat (solo presso gli Intermediari dotati di POS). UNIQA Assicurazioni SpA Nota Informativa R.C. Locatario_uso UFFICIO o COMMERCIO 12R ed. 05/2015 pag. 2 di 5
5 7. Rivalse Il presente contratto prevede il diritto di rivalsa della Società nei confronti del Locatario ai sensi e nei termini previsti dall art del Codice Civile. 8. Diritto di recesso In caso di sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto di assicurazione. Per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all art. 7 - Facoltà di recesso in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il Locatore ha richiesto il risarcimento al Locatario o ha promosso contro questo la Mediazione o l azione giudiziaria per chiedere il risarcimento. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto all imposta sulle assicurazioni con le seguenti aliquote: 21,25% quale imposta sulle assicurazioni e 1% quale addizionale antiracket. Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati. UNIQA Assicurazioni SpA Nota Informativa R.C. Locatario_uso UFFICIO o COMMERCIO 12R ed. 05/2015 pag. 3 di 5
6 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12. Sinistri - liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt Validità temporale della garanzia, 21 - Obblighi in caso di sinistro e 22 - Gestione delle vertenze - spese legali delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami nei confronti della Società, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a: Ufficio Reclami UNIQA Assicurazioni S.p.A. - Via Carnia, Milano Fax: 02/ Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, fax n /745, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società, utilizzando l apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia oppure su quello di IVASS Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET. Per le controversie in materia di contratti assicurativi ciascuno, tramite il proprio difensore, può accedere alla mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n. 28. Per tali controversie l esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso D.Lgs. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell organismo scelto dalle parti. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell organismo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un istanza presso un organismo abilitato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, che indichi l organismo, le parti, l oggetto e le ragioni della pretesa. Per le controversie aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, si applica la disciplina di cui all art. 3 D.L. 12/09/2014 n. 132, la cosiddetta negoziazione assistita, esperibile solo con l assistenza di un difensore. L esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso D.L. Sia la mediazione sia la negoziazione assistita (salvo per quest ultima che si tratti di obbligazione contrattuale e di contratto di assicurazione tra professionista e consumatore) sono obbligatorie laddove si voglia poi instaurare la relativa azione giudiziaria. 14. Arbitrato Non è previsto l arbitrato. In caso di disaccordo tra le Parti è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria o attivare la Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010. UNIQA Assicurazioni SpA Nota Informativa R.C. Locatario_uso UFFICIO o COMMERCIO 12R ed. 05/2015 pag. 4 di 5
7 Glossario - Responsabilità Civile del Locatario Nel testo delle Condizioni di Assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Unità immobiliare: Assicurato: i locali locati ad uso ufficio o attività commerciale (o ad uso promiscuo con prevalenza uso ufficio o uso commerciale su uso abitativo), vuoti o arredati, ubicati nel territorio dello Stato Italiano. il soggetto il cui interesse è protetto dal presente contratto di assicurazione; nella presente polizza il termine Assicurato coincide con il Contraente e comprende anche eventuali comproprietari dell unità immobiliare locata, anche se non indicati in polizza. Assicurazione: il contratto di assicurazione (o anche semplicemente contratto ). Contraente: Danni materiali: Indennizzo /Risarcimento: Locatario: Locatore: Massimale: Mediazione: Parti: Polizza: Premio: Rischio: Sinistro: Società: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, cioè il Locatore. distruzione o deterioramento di cose. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro assicurato. chi riceve un bene in locazione: il locatario di un unità immobiliare. chi cede un bene in locazione: il locatore di un unità immobiliare. la massima esposizione della Società per sinistro e per tutti i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione. l attività, comunque denominata, svolta da un terzo qualificato ed imparziale ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. il Contraente e la Società. il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. l eventualità che si verifichi il sinistro. il verificarsi dell evento dannoso, futuro e incerto, per il quale è prestata l assicurazione. UNIQA Assicurazioni SpA. UNIQA Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. I Rappresentanti Legali Michele Meneghetti Gottfried Nagler UNIQA Assicurazioni SpA Nota Informativa R.C. Locatario_uso UFFICIO o COMMERCIO 12R ed. 05/2015 pag. 5 di 5
8 b) Condizioni di Assicurazione Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio dev essere pagato all Intermediario del contratto di assicurazione oppure alla Società. Art. 3 - Premio unico anticipato Il premio dev essere pagato nella forma di premio unico anticipato per tutta la durata della copertura. L importo del premio unico lordo anticipato dipende dall opzione prescelta dal Contraente: Il premio è stabilito in base all opzione di massimale e la durata del contratto. Premio opzione 1: - premio per durata 6 anni = Euro 280,00 - premio per durata inferiore a 6 anni: - premio per durata non superiore a 3 anni = Euro 200,00 - premio per durata superiore a 3 anni = Euro 280,00 Premio opzione 2: riduzione del 20% dei suindicati premi. Art. 4 - Modifiche del contratto di assicurazione Le eventuali modifiche del contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto e devono risultare da apposito atto scritto e sottoscritto dal Contraente e dalla Società. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 6 - Diminuzione del rischio In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Facoltà di recesso in caso di sinistro La Società ed il Contraente possono recedere dal contratto di assicurazione entro il sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo conseguente alla denuncia di sinistro. Il recesso dev essere comunicato all altra Parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 30 giorni. UNIQA Assicurazioni SpA Condizioni di Assicurazione R.C. Locatario_uso UFFICIO o COMMERCIO 12R ed. 05/2015 pag. 1 di 4
9 Art. 8 - Durata del contratto di assicurazione La durata del presente contratto di assicurazione è indicata sul frontespizio di polizza e non è previsto il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. La durata del contratto di assicurazione corrisponde alla durata del contratto di locazione stipulato tra Locatore e Locatario e non può superare sei anni. In caso di cessazione anticipata del contratto di assicurazione il premio resta acquisito dalla Società, senza che si proceda ad alcun rimborso di rateo di premio pagato e non goduto. Art. 9 - Altre assicurazioni Il Contraente è esonerato dalla preventiva comunicazione dell esistenza o successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. In caso di sinistro il Contraente tuttavia deve darne avviso a ciascuna compagnia di assicurazione che garantisce il medesimo rischio, indicando a ciascuna il nome delle altre, come previsto dall art del Codice Civile. Art Oneri fiscali e parafiscali Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente, anche qualora il relativo pagamento sia stato anticipato dalla Società. Art Foro competente Foro competente deve intendersi quello stabilito dalle disposizioni di legge. Art Rinvio alle norme di legge L assicurazione è disciplinata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana. Art Titolarità dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente e dalla Società. Art Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga - fino alla concorrenza del massimale indicato sul frontespizio di polizza - a tenere indenne il Locatore nei seguenti termini: La garanzia ha per oggetto esclusivamente il risarcimento al Locatore indicato sul frontespizio di polizza dei danni materiali arrecati dal Locatario all unità immobiliare indicata sul frontespizio di polizza ed agli arredi della stessa, riconducibili alla responsabilità civile ai sensi di legge del Locatario. Art Esclusioni L assicurazione non comprende i danni: a) derivanti all unità immobiliare e/o agli arredi della stessa da uso diverso da quello di uso ufficio o attività commerciale (o uso promiscuo con prevalenza uso ufficio o uso commercio su uso abitativo); b) derivanti da furto; c) derivanti dalla proprietà, dal possesso, dalla guida e dall uso di mezzi di locomozione a motore o di mezzi aerei; d) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali diversi da quelli derivanti dal contratto di locazione al quale si riferisce il contratto di assicurazione; e) da inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati; UNIQA Assicurazioni SpA Condizioni di Assicurazione R.C. Locatario_uso UFFICIO o COMMERCIO 12R ed. 05/2015 pag. 2 di 4
10 f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; g) da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi di accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; h) a cose che le persone detengano a qualsiasi titolo, ad esclusione degli arredi di proprietà del Locatore; i) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; j) derivanti dall attività venatoria, detenzione di armi, di munizione o di esplosivi; k) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali, non imputabile al Locatario; l) derivanti direttamente o indirettamente da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto, da campi o onde elettromagnetici o da OGM; m) derivanti da suicidio o tentato suicidio del Locatario; n) diversi dai danni materiali diretti all unità immobiliare e/o agli arredi della stessa; o) materiali diretti all unità immobiliare e/o agli arredi di persone non considerate terzi (v. art. 18). Art Ambito territoriale della garanzia L assicurazione si riferisce ai danni alle unità immobiliari e/o loro arredi ubicate nel territorio dello Stato Italiano. Art Validità temporale della garanzia L assicurazione si riferisce ai danni arrecati dal Locatario all unità immobiliare indicata sul frontespizio di polizza ed agli arredi della stessa durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione di cui il Locatore ha avuto conoscenza al momento del rientro in possesso dell unità immobiliare o, al più tardi, entro i quindici giorni successivi. Art Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli del Contraente nonché ogni altra persona con lui convivente risultante dallo stato di famiglia; - le società controllanti, controllate o collegate del Contraente ai sensi dell art del Codice Civile. Art Contraente considerato terzo Il Contraente è considerato terzo nei confronti del Locatario. Art Massimale Il massimale indicato sul frontespizio di polizza si intende quale massima esposizione della Società per sinistro e per tutti i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione. Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il locatore, fermo restando quanto previsto dall art. 17, deve darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni da quando ha avuto conoscenza dei danni. La denuncia deve indicare il tipo di danno rilevato. UNIQA Assicurazioni SpA Condizioni di Assicurazione R.C. Locatario_uso UFFICIO o COMMERCIO 12R ed. 05/2015 pag. 3 di 4
11 Il Locatore, accertata l esistenza dei danni, entro 60 giorni dalla data di rientro in possesso dell abitazione, deve attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e, in caso di esito negativo del tentativo di mediazione, intraprendere, entro i successivi 60 giorni, le azioni giudiziarie tese all accertamento dei danni subiti e della responsabilità del Locatario. Delle iniziative intraprese il locatore dovrà dare comunicazione alla Società mediante raccomandata A.R. Se nel verbale di avvenuta conciliazione o nella sentenza del giudice di 1 grado viene riconosciuto il diritto del Locatore a ricevere il risarcimento dei danni dal Locatario, il Locatore deve trasmettere alla Società copia del verbale o della sentenza. L inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. La Società, nei termini del presente contratto e nei limiti del massimale indicato sul frontespizio di polizza, pagherà al Locatore l indennizzo stabilito nel verbale di avvenuta conciliazione o nella sentenza del giudice di 1 grado entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del verbale di avvenuta conciliazione o della sentenza del giudice di 1 grado. Con il pagamento dell indennizzo la Società resta surrogata, nei limiti della somma corrisposta al Locatore, nei diritti del Locatore verso il Locatario ai sensi dell art del Codice Civile. Il Locatore è tenuto a fornire alla Società le eventuali informazioni in suo possesso, utili per l esperimento della rivalsa nei confronti del Locatario. Art Gestione delle vertenze - spese legali Le spese legali e peritali del Locatore e del Locatario, conseguenti alla richiesta di risarcimento danni del Locatore nei confronti del Locatario, non sono oggetto della copertura assicurativa. Mod. 12R - ed. 05/2015 UNIQA Assicurazioni SpA Sede Legale: Via Carnia Milano - Capitale Sociale Euro ,92 i.v. - C.F. / P.I. / Registro Imprese Milano n R.E.A. n Autorizzazione D.M del 18/08/1966 (G.U. 217 del 01/09/1966) - Albo delle Imprese di Assicurazione n Gruppo UNIQA ITALIA (Albo gruppi n. 007) PEC: Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di UNIQA Insurance Group AG
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