OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI
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- Giorgina Giorgi
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1 Circolare n. 05 del 19 marzo 2010 A tutti i Clienti Loro sedi OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI UFFICIALI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (D.Lgs. 18/ Circolare Agenzia Entrate , n. 12/E). Sintesi: nell ambito dei chiarimenti recentemente forniti dall Agenzia delle Entrate, in parte già anticipati nel corso degli incontri con la stampa specializzata, relativamente alle novità introdotte dal 2010 in merito all individuazione della territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizi, è stato, tra l altro precisato che: il committente italiano che riceve una fattura da un operatore UE per prestazioni generiche, dovendo assolvere ai relativi obblighi IVA in applicazione del principio dell inversione contabile, può, in luogo dell emissione dell autofattura, procedere all integrazione della fattura emessa dal prestatore; se la prestazione resa da un soggetto non residente nei confronti di un committente italiano, territorialmente rilevante in Italia, si riferisce ad operazioni esenti o non imponibili, l operatore italiano deve emettere un autofattura sulla quale riportare i riferimenti normativi in base ai quali l operazione è esente o non imponibile. Come noto, dal 2010 sono state introdotte rilevanti novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi per effetto del recepimento di 3 specifiche Direttive comunitarie ad opera del D.Lgs. n. 18/2010. In particolare: - è stata modificata la regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, passando dal criterio della tassazione nello Stato del prestatore al criterio di tassazione nello Stato del committente (cliente). Diversamente, per le prestazioni rese a soggetti privati è confermata, quale regola generale, quella della tassazione nello Stato del prestatore; - sono state confermate alcune deroghe già applicate fino al 2009 (che comportano l applicazione degli stessi criteri di tassazione per le prestazioni rese sia a soggetti passivi che a soggetti privati) riguardanti le prestazioni di servizi relativi ad immobili, le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili e le prestazioni di trasporto passeggeri; - sono state confermate alcune deroghe già applicate fino al 2009, limitatamente ai servizi resi a soggetti privati, riguardanti le prestazioni di servizi di intermediazione, di trasporto di beni, relative a beni mobili materiali e di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici; 1
2 - sono state introdotte nuove deroghe per le prestazioni rese sia a soggetti passivi che a soggetti privati, con riferimento alle prestazioni di ristorazione e catering, nonché alla locazione a breve termine di mezzi di trasporto; - è stata introdotta una regola particolare per le locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto, rese a soggetti privati; - è stata ampliata la definizione di soggetto passivo ai fini della individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi, in base alla quale sono considerati tali anche gli enti non commerciali (di cui all art. 4, comma 4, DPR n. 633/72) anche quando agiscono nell ambito dell attività istituzionale e gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che risultano già identificati ai fini IVA; - è stato generalizzato il principio in base al quale il committente nazionale soggetto passivo provvede all assolvimento dell imposta per le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non residente e territorialmente rilevanti in Italia (applicazione del meccanismo dell inversione contabile ossia del c.d. reverse charge ). Con riguardo alle predette novità, l Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito, nell ambito della Circolare , n. 12/E, alcuni chiarimenti, peraltro già anticipati nel corso degli incontri con la stampa specializzata. ENTE NON COMMERCIALE PRIVO DI PARTITA IVA L ente non commerciale, privo di partita IVA, che svolge esclusivamente attività istituzionale e non ha effettuato acquisti intraue di beni, non rientrando nella nuova definizione di soggetto passivo IVA ai sensi dell art. 7-ter, comma 2, DPR n. 633/72, non è tenuto ad alcun adempimento in relazione alle prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo UE, a prescindere dall ammontare delle stesse. Di conseguenza il servizio è soggetto ad IVA nello Stato UE del prestatore. Infatti, a differenza di quanto disposto per gli acquisti di beni, con riguardo alle prestazioni di servizi ricevute non è prevista alcuna soglia al cui superamento è richiesta all ente non commerciale l identificazione ai fini IVA e il versamento dell imposta in Italia. PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE DA OPERATORI UE ED INTEGRAZIONE DELLA FATTURA Le prestazioni c.d. generiche di cui all art. 7-ter, DPR n. 633/72, rese da un operatore UE a favore di un committente nazionale, soggetto passivo IVA, sono territorialmente rilevanti in Italia. In applicazione del principio dell inversione contabile, il committente italiano deve provvedere alla regolarizzazione della fattura emessa, senza esposizione dell IVA, da parte del prestatore soggetto passivo UE. 2
3 A tal fine, come precisato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 12/E in esame, in luogo dell emissione di un autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, è consentita l integrazione della fattura emessa dal prestatore UE, fermo restando l obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell operazione. La fattura, integrata con l indicazione dell imponibile e dell imposta, va annotata sul registro delle fatture emesse /corrispettivi nonché in quello degli acquisti. Esempio 1: Una ditta italiana ha incaricato una società di autotrasporti tedesca del trasporto di beni da Monaco a Genova. La ditta italiana ha ricevuto dalla società di autotrasporti tedesca una fattura senza IVA. In applicazione del principio dell inversione contabile la ditta italiana deve regolarizzare tale operazione, territorialmente rilevante in Italia e, a tal fine, tenuto conto dei recenti chiarimenti dell Agenzia delle Entrate, provvede all integrazione della fattura ricevuta dalla società tedesca. La fattura così integrata va annotata sul registro degli acquisti nonché su quello delle fatture emesse (a tal fine è stato attivato un apposito sezionale). Truck Transport GmbH Lienz Strasse, 1 München DE Rechnung n Spett.le Alfa srl Via Mazzini, 66 Genova (Ge) IT Transport von München bis Genova 1.200,00 INTEGRAZIONE: Imponibile 1.200,00 Aliquota 20% Iva 240,00 (Prot. registro IVA acquisti n Prot. registro IVA vendite n. 1) In relazione alla prestazione in esame la ditta italiana dovrà presentare l elenco riepilogativo dei servizi ricevuti (mod. INTRA 2-quater). 3
4 REVERSE CHARGE EDOPERAZIONI NON IMPONIBILI O ESENTI Le operazioni effettuate da soggetti passivi non stabiliti in Italia nei confronti di committenti / cessionari soggetti passivi IVA nazionali devono essere regolarizzate, ai fini IVA, da questi ultimi con l emissione di un autofattura, come previsto dall art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, secondo il meccanismo dell inversione contabile. In presenza di operazioni non imponibili o esenti, il committente / cessionario italiano deve emettere l autofattura riportando sulla stessa gli estremi normativi in base ai quali l operazione è non imponibile o esente. Tale documento va annotato sia sul registro delle fatture emesse / corrispettivi che su quello degli acquisti. N.B.: Si ritiene che tale chiarimento possa essere esteso anche al caso in cui il soggetto passivo IVA nazionale provveda, come sopra esposto, all integrazione della fattura emessa dal prestatore UE. Poiché da tale adempimento non scaturisce imposta, la fattura non va riportata nel quadro VJ del mod. IVA. Esempio 2: Una società di autotrasporti svizzera è stata incaricata dalla società italiana Beta srl di trasportare dei beni da Milano a Zurigo. Considerato che il trasporto in questione è riferito a beni in esportazione, la società italiana emette un autofattura non imponibile ai sensi dell art. 9, comma 1, n. 2), DPR n. 633/72. L autofattura va annotata sul registro degli acquisti nonché su quello delle fatture emesse (a tal fine è stato attivato un apposito sezionale). Beta Srl Via Piave n. 25 Milano (Mi) IT Autofattura n. 1 del Spett.le Beta Srl Viale Piave n. 25 Milano (Mi) IT Autofattura emessa ai sensi dell art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 Trasporto beni da Milano a Zurigo 800,00 (Operazione non imponibile ex art. 9, comma 1, n. 2), DPR n. 633/72) (Prot. registro IVA acquisti n Prot. registro IVA vendite n. 1) 4
5 TRASPORTI EXTRAUE In base alla nuova regola generale di cui all art. 7-ter, DPR n. 633/72 le prestazioni di trasporto si considerano effettuate in Italia se: il committente è un soggetto IVA stabilito in Italia; il committente è un privato e il prestatore è un soggetto IVA stabilito in Italia. Come precisato dall Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 12/E, il trasporto di beni effettuato tra 2 Stati extraue (ad esempio, dalla Svizzera alla Turchia) a favore di un operatore italiano è territorialmente rilevante in Italia ed ivi imponibile. In tale ipotesi infatti non sussistono i presupposti per l applicazione del regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 2), DPR n. 633/72 in quanto i beni trasportati non formano oggetto di esportazione, transito, importazione temporanea o definitiva. RIMBORSO IVA ASSOLTA IN UN ALTRO STATO UE ED EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI ESENTI Il soggetto passivo IVA residente in Italia che effettua esclusivamente operazioni esenti o non soggette ad IVA, che non danno diritto alla detrazione, non può richiedere il rimborso dell IVA assolta in un altro Stato UE. Qualora lo stesso ponga in essere anche operazioni che danno diritto alla detrazione, il rimborso dell IVA assolta nell altro Stato UE è ammesso in base al c.d. pro-rata, ossia in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione. Mantova, lì 19 marzo Studio di Consulenza Tributaria e Aziendale Cressoni - Ghizzi - Zeni (dott. Massimiliano Ghizzi) 5
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