Operazioni IVA: rapporti con stabili organizzazioni, rappresentante IVA e identificati diretti
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- Guglielmo Conti
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1 Operazioni IVA: rapporti con stabili organizzazioni, rappresentante IVA e identificati diretti 1. Il soggetto passivo Iva ed il debitore d imposta E comune nella pratica professionale imbattersi in operazioni rilevanti ai fini Iva in cui risultano interessati stabili organizzazioni, rappresentanti fiscali o identificati diretti. Queste tre figure hanno una diversa rilevanza in ambito Iva ed in forza di ciò gli adempimenti. Concetti generali di soggetto passivo e debitore d imposta. L art. 17 del Dpr 633/72 individua il "soggetto passivo" recependo le definizioni della direttiva comunitaria che può essere definito come colui che ha titolo di esercitare i diritti previsti (in primis godere della detraibilità dell imposta) così da garantire che il sistema risulti neutrale (fino al momento in cui l operazione non sia rivolta al consumatore finale). Il "soggetto passivo" è chiunque esercita in modo indipendente ed in qualsiasi luogo una attività economica o, rifacendosi al Dpr 633/72, colui che in forma abituale e professionale pone in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi. Dopo le novità introdotte dalla direttiva n. 2008/8/Ce la definizione di soggetto passivo comporta l individuazione di un ulteriore elemento: è anche necessaria l individuazione della qualità che lo stesso riveste (privato o operatore economico) quando è parte dell operazione (es. si pensi all imprenditore individuale che ha lo status di soggetto passivo ma non ne ha la qualità per tutte le operazioni che pone in essere al di fuori dell attività imprenditoriale). Passando invece al debitore dell imposta lo stesso è colui che ha l obbligo di corrispondere il tributo per l operazione posta in essere sul territorio dello Stato. Quasi sempre tale figura coincide con quella di soggetto passivo. Ma in alcune ipotesi esplicite si assiste invece ad una scissione tra soggetto passivo e debitore d imposta: l ipotesi più frequente è il caso dell inversione contabile (sia nelle operazioni internazionali che interne) in cui chi effettua l operazione è il soggetto passivo mentre il debitore d imposta è invece chi riceve la medesima operazione. 2. Definizione di stabile organizzazione La definizione di stabile organizzazione ai fini Iva è contenuta nell art. 11 del Regolamento UE n. 282/2011 in base al quale: la stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica. caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione". La stabile organizzazione è da considerare un soggetto passivo stabilito ed in linea generale assume anche la qualifica di debitore d imposta. Nell ipotesi di presenza di una stabile organizzazione non è detto che la stessa sia necessariamente interessata dall operazione posta in essere nello suo stato di stabilimento. E infatti possibile che l operazione sia posta in essere direttamente dal soggetto non residente nei confronti del proprio cliente ed in tal caso il debitore dell'imposta, ai sensi dell'art. 17, comma 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972 è: il destinatario (cessionario/committente) se soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e, in tal caso, l'imposta si applica con il meccanismo dell'inversione contabile; lo stesso soggetto estero, se il destinatario è invece un privato consumatore oppure un soggetto passivo non stabilito nello Stato. In questo caso, la stabile organizzazione (che è
2 comunque estranea all'operazione) assume gli obblighi d'imposta per conto del soggetto estero, in quanto la controparte non è soggetto passivo stabilito in Italia. L art. 53 del regolamento comunitario prefigura poi una terza possibilità (che operativamente non è facile da individuarsi) ovvero quella in cui la stabile organizzazione non produce l'operazione, ma «partecipa» alla realizzazione dell'operazione effettuata dal soggetto estero. In tal caso la stabile organizzazione assume la qualifica di debitore dell'imposta anche se il destinatario dell operazione è un soggetto passivo stabilito (in base al regolamento tale ipotesi di verifica quando il soggetto estero utilizza «i mezzi umani o tecnici» della stabile organizzazione per operazioni inerenti alla realizzazione dell'operazione prima o durante la realizzazione senza che rilevino i mezzi utilizzati solo per funzioni di supporto amministrativo). 3. Il rappresentante Iva e l identificazione diretta Pur essendo figure per molti versi differenti ed alternative, il rappresentante Iva e l identificato diretto, sono accomunati dal fatto che gli stessi non possono considerarsi soggetti stabiliti nel luogo in cui sono nominati. Questa è la differenza che porterà a tratteggiare differentemente i comportamenti da adottare nelle diverse operazioni analizzate, considerando invece che la stabile organizzazione è da considerare soggetto stabilito. La disciplina di queste due figure è individuabile in base all art. 17 co. 3 e all art. 35 ter del DPR 633/72. La nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non sia già identificato ai fini IVA in Italia direttamente (ex art. 35-ter del DPR 633/72), effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di: cessionari o committenti italiani che non agiscono nell'esercizio d'impresa o di arte o professione; cessionari o committenti non residenti, anche se soggetti passivi. Il rappresentante agisce come mandatario e risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA. L identificazione diretta è una figura alternativa alla rappresentanza, anche se accomunata alla stessa da diversi elementi, e consente ai soggetti non residenti di assolvere direttamente gli obblighi od esercitare i diritti in materia di IVA nel territorio dello Stato italiano senza che il medesimo soggetto possa considerarsi ivi stabilito. Possono avvalersi dell'identificazione diretta esclusivamente i soggetti passivi identificati ai fini IVA all'interno dell'ue in quanto ad oggi tra lo Stato italiano e i Paesi/territori "terzi" non sussistono accordi o strumenti giuridici che disciplinino la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta. 4. L art. 17 del Dpr 633/72 Il testo attuale dei commi 2 e 3 dell art. 17 del Dpr 633/72 come innovati dal D. Lgs. n. 18/2010 ha di fatto ampliato le ipotesi di applicazione del reverse charge a carico del soggetto residente nel caso di operazioni poste in essere nei confronti di rappresentati o identificati diretti. La regola dettata dall art. 17, secondo comma è quella per cui l Iva relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese da soggetti non residenti deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l applicazione del meccanismo del reverse charge anche se il cedente
3 o prestatore siano identificati ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale. 5. Analisi di singole operazioni La casistica sotto esaminata è suddivisa in 4 gruppi i ipotesi: il primo riferito alla presenza di una stabile organizzazione del soggetto italiano, il secondo alla presenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, la terza alla presenza di un rappresentate Iva del soggetto italiano e la quarta alla presenza di un rappresentante Iva in Italia del soggetto non residente. Considerata la medesima rilevanza Iva del rappresentante e dell identificazione diretta (che non sono considerati soggetti stabiliti dal Dpr 633/72) le esemplificazioni concernenti la prima figura sono perfettamente replicabili anche per il caso di identificazione diretta. 5.1 Stabile organizzazione del soggetto Italiano Sotto gruppo 1/A stabile organizzazione di ITA in paese UE (SO ITA) soggetto stabilito in paese Ue differente da Italia e identico a quello in cui è stabilita la stabile organizzazione (UE) Caso 1 UE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di SO ITA L operazione è territorialmente rilevante nel paese Ue diverso dall Italia. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 2 UE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia (art. 7, ter) con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta all assolvimento mediante il meccanismo dell inversione contabile tramite l integrazione della fattura emessa da UE. ITA sarà anche tenuta ad adempiere agli obblighi Intrastat con riguardo alla prestazione ricevuta. Caso 3 SO ITA effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di UE L operazione è territorialmente rilevante nel paese Ue. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 4
4 ITA effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di UE L operazione è territorialmente rilevante nel paese di UE (art. 7, ter) con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è comunque tenuta alla fatturazione dell operazione nonché alla presentazione del modello Intrastat. Caso 5 UE cede un bene mobile direttamente nei confronti di SO ITA L operazione è territorialmente rilevante nel paese Ue diverso dall Italia. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 6 UE cede un bene mobile direttamente nei confronti di ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta (trattasi di un acquisto comunitario). ITA è tenuta all assolvimento mediante il meccanismo dell inversione contabile materialmente effettuato tramite l integrazione della fattura emessa da UE. ITA sarà anche tenuta ad adempiere agli obblighi Intrastat con riguardo all acquisto effettuato. Caso 7 SO ITA cede un bene mobile nei confronti di UE L operazione è territorialmente rilevante nel paese Ue. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 8 ITA cede un bene mobile a UE con invio nel terzo paese Ue L operazione è territorialmente rilevante nel paese di UE (art. 41 Dl 331/93) con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione nonché alla presentazione del modello Intrastat. Caso 9 ITA cede un bene mobile a SO ITA con invio nel terzo paese Ue L operazione è non imponibile in Italia (art. 41 Dl 331/93) e rilevante nel paese di UE con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione nonché alla presentazione del modello Intrastat.
5 Caso 10 SO ITA cede un bene mobile a ITA con invio del bene in Italia L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta alla integrazione della fatturazione di SO ITA nonché alla presentazione del modello Intrastat. Sotto gruppo 1/B stabile organizzazione di ITA in paese EXTRAUE (SO ITA) soggetto stabilito in paese Extra Ue e identico a quello in cui è stabilita la stabile organizzazione (EXTRAUE) Caso 1 EXTRAUE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di SO ITA L operazione è territorialmente rilevante nel paese Extra Ue. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 2 EXTRAUE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia (art. 7, ter) con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta all assolvimento mediante il meccanismo dell inversione contabile materialmente effettuato tramite l emissione di un autofattura. Caso 3 SO ITA effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di EXTRAUE L operazione è territorialmente rilevante nel paese Extra Ue. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 4 ITA effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di EXTRAUE L operazione è territorialmente rilevante nel paese EXTRAUE (art. 7, ter)con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è comunque tenuta alla fatturazione dell operazione.
6 Caso 5 EXTRAUE cede un bene mobile situato ExtraUe direttamente nei confronti di SO ITA L operazione è territorialmente rilevante nel paese Extra Ue. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 6 EXTRAUE cede un bene a ITA con invio in Italia L operazione comporta l immissione in libera pratica e l importazione in Italia. ITA deve assolvere l imposta direttamente in dogana. Caso 7 SO ITA cede un bene mobili a Extra UE. L operazione è territorialmente rilevante nel paese Extra Ue. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 8 ITA cede un bene mobile a EXTRAUE con invio del bene Extra Ue ITA pone in essere una cessione all esportazione non imponibile (art. 8) con obbligo di fatturazione oltre all espletamento delle formalità doganali. Caso 9 ITA cede un bene mobile a SO ITA con invio del bene Extra Ue ITA pone in essere una cessione all esportazione non imponibile (art. 8) con obbligo di fatturazione oltre all espletamento delle formalità doganali. Caso 10 SO ITA cede un bene mobile a ITA con invio del bene in Italia L operazione comporta l immissione in libera pratica e l importazione in Italia. ITA deve assolvere l imposta direttamente in dogana. 5.2: stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente Sotto gruppo 2/A
7 stabile organizzazione di UE in Italia (SO UE) soggetto stabilito in paese Ue differente da Italia (UE) Caso 1 UE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di ITA. L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta (art. 7, ter). ITA è tenuta all assolvimento mediante il meccanismo dell inversione contabile effettuato tramite l integrazione della fattura emessa UE. ITA sarà anche tenuta ad adempiere agli obblighi Intrastat con riguardo alla prestazione ricevuta. Caso 2 SO UE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta. SO UE è tenuta alla fatturazione dell operazione con addebito d imposta. Caso 3 ITA effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di SO UE L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione con addebito d imposta. Caso 4 ITA effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di UE L operazione è territorialmente rilevante in paese UE Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta(art. 7, ter). ITA è tenuta alla fatturazione ed ad adempiere agli obblighi Intrastat Caso 5 UE cede un bene mobile direttamente nei confronti di SO UE SO UE pone in essere un acquisto comunitario per cui è tenuto all assolvimento dell imposta mediante integrazione della fattura di Ue. Deve adempiere agli obblighi Intrastat. Nel caso di successiva rivendita a favore di ITA, SO UE porra in essere un operazione territorialmente rilevante in Italia con emissione di fattura imponibile.
8 Caso 6 UE cede un bene mobile direttamente nei confronti di ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta (trattasi di un acquisto comunitario). ITA è tenuta all assolvimento mediante il meccanismo dell inversione contabile tramite l integrazione della fattura emessa da UE. ITA sarà anche tenuta ad adempiere agli obblighi Intrastat con riguardo all acquisto effettuato. Caso 7 SO UE cede un bene mobile nei confronti di UE L operazione è una cessione comunitaria non imponibile e territorialmente rilevante in UE. SO UE deve emettere fattura senza addebito d imposta e adempiere agli obblighi Intrastat. Caso 8 ITA cede un bene mobile a UE con invio nel terzo paese Ue L operazione è territorialmente rilevante nel paese di UE con obbligo di assolvere ivi l imposta (art. 41, Dl 331/93). ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione (art. 7, ter del Dpr 633/72) nonché alla presentazione del modello Intrastat Caso 9 ITA cede un bene a SO UE L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione con addebito d imposta. Caso 10 SO UE cede un bene a ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta. SO UE è tenuta alla fatturazione dell operazione con addebito d imposta. Sotto gruppo 2/B stabile organizzazione di EXTRAUE in Italia (SO EXTRAUE) soggetto stabilito in paese Extra Ue (EXTRA UE)
9 Caso 1 EXTRAUE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di ITA. L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta (art. 7, ter). ITA è tenuta all assolvimento mediante autofatturazione. Caso 2 stabile organizzazione di EXTRAUE in Italia (SO EXTRAUE) soggetto stabilito in paese Ue differente da Italia (UE) SO EXTRAUE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta. SO EXTRAUE è tenuta alla fatturazione dell operazione con addebito d imposta. Caso 3 stabile organizzazione di EXTRAUE in Italia (SO EXTRAUE) soggetto stabilito in paese EXTRA (EXTRAUE) ITA effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di SO EXTRAUE L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione con addebito d imposta. Caso 4 stabile organizzazione di EXTRAUE in Italia (SO EXTRAUE) soggetto stabilito in paese EXTRA (EXTRAUE) ITA effettua una prestazione di servizio generica nei confronti di EXTRAUE L operazione è territorialmente rilevante in EXTRAUE con obbligo di assolvere ivi l imposta(art. 7, ter). ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione. Caso 5 stabile organizzazione di EXTRAUE in Italia (SO EXTRAUE)
10 soggetto stabilito in paese Extra Ue (EXTRAUE) EXTRAUE cede un bene mobile situato Extra Ue direttamente nei confronti di SO EXTRAUE SO EXTRAUE pone in essere una importazione con immissione in libera pratica in Italia ed obbligo di assolvimento dell imposta in dogana. Nel caso di successiva rivendita a favore di ITA, SO EXTRAUE porrà in essere un operazione territorialmente rilevante in Italia con emissione di fattura con addebito d imposta. Caso 6 stabile organizzazione di EXTRAUE in Italia (SO EXTRAUE) soggetto stabilito in paese Extra Ue (EXTRAUE) EXTRAUE cede un bene a ITA con invio in Italia L operazione comporta l immissione in libera pratica e l importazione in Italia. ITA deve assolvere l imposta direttamente in dogana. Caso 7 stabile organizzazione di EXTRAUE in Italia (SO EXTRAUE) soggetto stabilito in paese Extra Ue (EXTRAUE) SO EXTRAUE cede un bene mobili a Extra UE con invio in tale paese SO EXTRA UE pone in essere una cessione all esportazione non imponibile (art. 8) ed è tenuto a fatturare l operazione ed all espletamento delle formalità doganali. Caso 8 stabile organizzazione di EXTRAUE in Italia (SO EXTRAUE) soggetto stabilito in paese Extra Ue (EXTRAUE) ITA cede un bene mobile a EXTRAUE con invio del bene Extra Ue ITA pone in essere una cessione all esportazione non imponibile (art. 8) ed è tenuto all espletamento delle formalità doganali. Caso 9
11 stabile organizzazione di EXTRA UE in Italia (SO EXTRAUE) soggetto stabilito in paese Extra Ue (EXTRA UE) ITA cede un bene a SO EXTRAUE L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione con addebito d imposta. Caso 10 stabile organizzazione di EXTRA UE in Italia (SO EXTRAUE) soggetto stabilito in paese Extra Ue SO EXTRAUE cede un bene a ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta. SO EXTRAUE è tenuta alla fatturazione dell operazione con addebito d imposta. 5.3: rappresentante Iva o identificato diretto del soggetto Italiano Sotto gruppo 3/A rappresentante Iva di ITA in paese UE (RI ITA) soggetto stabilito in paese Ue differente da Italia (UE) Caso 1 UE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di RI ITA L operazione è territorialmente rilevante nel paese Ue diverso dall Italia. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 2 UE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta (art. 7, ter) ITA è tenuta all assolvimento mediante il meccanismo dell inversione contabile tramite l integrazione della fattura emessa da UE. ITA sarà anche tenuta ad adempiere agli obblighi Intrastat con riguardo alla prestazione ricevuta. Caso 3
12 RI ITA effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di UE L operazione è territorialmente rilevante nel paese Ue. L imposta potrà essere assolta o con addebito in fattura da parte di RI ITA o mediante inversione contabile in base alle norme vigenti in quel paese. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 4 ITA effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di UE L operazione è territorialmente rilevante nel paese di UE (art. 7, ter) con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione nonché alla presentazione del modello Intrastat Caso 5 UE cede un bene mobile direttamente nei confronti di RI ITA L operazione è territorialmente rilevante nel paese Ue diverso dall Italia. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 6 UE cede un bene mobile direttamente nei confronti di ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta (trattasi di un acquisto comunitario). ITA è tenuta all assolvimento mediante il meccanismo dell inversione contabile tramite l integrazione della fattura emessa da UE. ITA sarà anche tenuta ad adempiere agli obblighi Intrastat con riguardo all acquisto effettuato. Caso 7 RI ITA cede un bene mobile nei confronti di UE L operazione è territorialmente rilevante nel paese Ue. L imposta potrà essere assolta o con addebito in fattura da parte di RI ITA o mediante inversione contabile in base alle norme vigenti in quel paese. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 8 ITA cede un bene mobile a UE con invio nel terzo paese Ue
13 L operazione è territorialmente rilevante nel paese di UE con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione (art. 41, Dl 331/93) nonché alla presentazione del modello Intrastat Caso 9 ITA cede un bene mobile a RI ITA con invio nel terzo paese Ue L operazione è territorialmente rilevante nel paese di UE con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione (Art. 41 del Dl 331/93) nonché alla presentazione del modello Intrastat. Con riguardo all eventuale conseguente cessione a favore di un soggetto Ue, l operazione sarà territorialmente rilevante in tale paese. L imposta potrà essere assolta o con addebito in fattura da parte di RI ITA o mediante inversione contabile in base alle norme vigenti in quel paese. Caso 10 SO ITA invia un bene mobile a ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia (acquisto comunitario) e con obbligo di presentazione del modello Intrastat. Sotto gruppo 3/B rappresentante Iva di ITA in paese EXTRA UE (RI ITA) soggetto stabilito in paese EXTRA UE (EXTRAUE) Caso 1 EXTRAUE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di RI ITA L operazione è territorialmente rilevante nel paese Extra Ue. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 2 EXTRAUE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia (art. 7, ter) con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta all assolvimento mediante il meccanismo dell inversione contabile tramite l emissione di un autofattura. Caso 3
14 RI ITA effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di EXTRAUE L operazione è territorialmente rilevante nel paese Extra Ue. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 4 ITA effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di EXTRAUE L operazione è territorialmente rilevante nel paese di EXTRAUE (art. 7, ter) con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione. Caso 5 EXTRAUE cede un bene mobile situato Extra Ue direttamente nei confronti di RI ITA L operazione è territorialmente rilevante nel paese Extra Ue. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 6 EXTRAUE cede un bene a ITA con invio in Italia L operazione comporta l immissione in libera pratica e l importazione in Italia. ITA deve assolvere l imposta direttamente in dogana. Caso 7 RI ITA cede un bene mobile a Extra UE (il bene si trova nel territorio Extra UE) L operazione è territorialmente rilevante nel paese Extra Ue. Nessun adempimento grava in capo a ITA. Caso 8 ITA cede un bene mobile a EXTRAUE con invio del bene Extra Ue ITA pone in essere una cessione all esportazione non imponibile (art. 8) con obbligo di fatturare l operazione e di espletare le formalità doganali. Caso 9 ITA cede un bene mobile a RI ITA con invio del bene Extra Ue
15 Il trattamento dell operazione è conseguente al regime doganale individuato dal contribuente. Caso 10 RI ITA cede un bene mobile a ITA con invio del bene in Italia L operazione comporta l immissione in libera pratica e l importazione in Italia. ITA deve assolvere l imposta direttamente in dogana. 5.4: Rappresentante Iva o identificato diretto Italia del soggetto non residente Sotto gruppo 4/A rappresentante Iva di UE in Italia (RI UE) soggetto stabilito in paese Ue differente da Italia (UE) Caso 1 UE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di ITA. L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta (7, ter). ITA è tenuta all assolvimento mediante il meccanismo dell inversione contabile tramite l integrazione della fattura emessa UE. ITA sarà anche tenuta ad adempiere agli obblighi Intrastat con riguardo alla prestazione ricevuta. Caso 2 RI UE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia. ITA deve assolvere l imposta mediante auto fatturazione. Caso 3 ITA effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di RI UE L operazione è territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia. ITA deve emettere fattura con addebito d imposta. Caso 4 ITA effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di UE
16 L operazione è territorialmente rilevante in paese UE Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta(art. 7, ter). ITA è tenuta alla fatturazione ed ad adempiere agli obblighi Intrastat Caso 5 UE cede un bene mobile direttamente nei confronti di RI UE L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di integrazione in capo a RI UE della fattura di UE e presentazione del modello Intrastat. Nel caso di successiva rivendita a favore di ITA l operazione sarà territorialmente rilevante in Italia con imposta assolta da ITA mediante autofatturazione. Caso 6 UE cede un bene mobile direttamente nei confronti di ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta (trattasi di un acquisto comunitario). ITA è tenuta all assolvimento mediante il meccanismo dell inversione contabile effettuato tramite l integrazione della fattura emessa da UE. ITA sarà anche tenuta ad adempiere agli obblighi Intrastat con riguardo all acquisto effettuato. Caso 7 RI UE cede un bene mobile nei confronti di UE L operazione è una cessione comunitaria non imponibile e territorialmente rilevante in UE. RI UE deve emettere fattura senza addebito d imposta e adempiere agli obblighi Intrastat. Caso 8 ITA cede un bene mobile a UE con invio nel terzo paese Ue L operazione è territorialmente rilevante nel paese di UE con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione (art. 41 Dl 331/93) nonché alla presentazione del modello Intrastat Caso 9 ITA cede un bene a RI UE L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione con addebito d imposta. Nell eventualità di successiva cessione del bene da RIUE ad un soggetto stabilito, l operazione sarà territorialmente rilevante con obbligo per il soggetto stabilito di assolverla tramite autofatturazione.
17 Caso 10 RI UE cede un bene a ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta. L imposta è assolta da ITA mediante auto fatturazione. Sotto gruppo 4/B rappresentante iva di EXTRAUE in Italia (RI EXTRAUE) soggetto stabilito in paese Extra Ue (EXTRA UE) Caso 1 EXTRAUE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di ITA. L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta (art. 7, ter). ITA è tenuta all assolvimento mediante autofatturazione. Caso 2 RI EXTRAUE effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia. ITA deve assolvere l imposta mediante auto fatturazione. Caso 3 ITA effettua una prestazione di servizio generica direttamente nei confronti di RI EXTRAUE L operazione è territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia. ITA deve emettere fattura con addebito d imposta. Caso 4 ITA effettua una prestazione di servizio generica nei confronti di EXTRAUE L operazione è territorialmente rilevante in EXTRAUE con obbligo di assolvere ivi l imposta (art. 7, ter). ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione. Caso 5
18 EXTRAUE cede un bene mobile situato ExtraUe direttamente nei confronti di RI EXTRAUE RI EXTRAUE pone in essere una importazione con immissione in libera pratica in Italia. Nel caso di successiva rivendita a favore di ITA, RI EXTRAUE porrà in essere un operazione territorialmente rilevante in Italia con imposta assolta da ITA mediante autofatturazione. Caso 6 EXTRAUE cede un bene a ITA con invio in Italia L operazione comporta l immissione in libera pratica e l importazione in Italia. ITA deve assolvere l imposta direttamente in dogana. Caso 7 RI EXTRAUE cede un bene mobili a Extra UE con invio in tale paese RIEXTRA UE pone in essere una cessione all esportazione non imponibile. Caso 8 ITA cede un bene mobile a EXTRAUE con invio del bene Extra Ue ITA pone in essere una cessione all esportazione non imponibile. Caso 9 ITA cede un bene a RI EXTRAUE L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta. ITA è tenuta alla fatturazione dell operazione con addebito d imposta. Nell eventualità di successiva cessione del bene a favore di un soggetto stabilito da parte di RI EXTRAUE, l operazione sarà territorialmente rilevante con obbligo per il soggetto stabilito di assolverla tramite autofatturazione. Caso 10 RI EXTRAUE cede un bene a ITA L operazione è territorialmente rilevante in Italia con obbligo di assolvere ivi l imposta. L imposta è assolta da ITA mediante auto fatturazione.
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