Marcella Pirrone. Convivenza o Matrimonio? Una scelta consapevole

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Marcella Pirrone. Convivenza o Matrimonio? Una scelta consapevole"

Transcript

1 Marcella Pirrone Convivenza o Matrimonio? Una scelta consapevole

2 Impressum: Novembre 2004 A cura di: Comune di Bolzano Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità Progetto: Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù Autrice: Avv. Marcella Pirrone, consulente legale «Donne contro la violenza Frauen gegen Gewalt ONLUS» (Merano) e «Consultorio AIED» (Bolzano) Traduzione: dott.ssa Sabine Ruedl Grafica: Socom & Pierre, Gabi Veit Stampa: Tezzele Print srl Tiratura: copie Per richiedere copie della pubblicazione: Comune di Bolzano Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù Vicolo Gumer 7 St Bolzano Tel Fax donna.frau@comune.bolzano.it 2

3 Convivenza o Matrimonio? Una scelta consapevole «Non esiste un modo di essere e di vivere che sia il migliore per tutti ( ). La famiglia di oggi non è né più né meno Perfetta di quella di una volta: è diversa, perché le circostanze sono diverse.» Emile Durkheim 1888 Le parole del sociologo francese sono più vere che mai anche oggi, periodo in cui assistiamo ad un evoluzione del modello tradizionale di famiglia. Accanto alla configurazione familiare fondata sul matrimonio si va infatti affermando anche la scelta delle giovani coppie di condividere nella quotidianità affetti e interessi senza legarsi al vincolo matrimoniale. Spesso anche l eventuale presenza di figli non incide sulla decisione di sposarsi o meno. Il fenomeno sociale della convivenza riguarda in modo significativo anche la nostra città e come Assessorato siamo state spesso sollecitate a confrontarci con il tema della tutela giuridica in questo ambito. Il quadro normativo attualmente in vigore sia in campo nazionale che locale è molto complesso e articolato e, malgrado le varie discussioni parlamentari in atto sui Pacs Patti civili di solidarietà, non offre una chiave interpretativa univoca. Con questa pubblicazione cerchiamo di offrire alle coppie alcune schematiche informazioni per supportarle nella decisione tra sposarsi o convivere; non compete all Amministrazione pubblica entrare nel merito di scelte che attengono una sfera di vita strettamente personale, ma è invece suo compito mettere a disposizione alcuni strumenti di conoscenza per facilitare una scelta responsabile e consapevole. Abbiamo ritenuto perciò importante predisporre questa sintesi normativa, per la quale ringraziamo sinceramente l autrice, avvocata Marcella Pirrone, focalizzando l attenzione sui diritti e sui doveri nella famiglia di fatto. L Assessora alle Politiche Sociale e alle Pari Opportunità Mimma Battisti Bonelli 3

4 Indice Premessa Presentazione Cenni sull esperienza europea I. La convivenza nella normativa nazionale Capitolo 1 Introduzione I.1.1. Definizione di coppia di fatto Conviventi Conviventi more uxorio Famiglia di fatto I.1.2. Normativa nazionale I.1.3. Normativa locale Capitolo 2 Riconoscimento giuridico della convivenza I.2.1. Regolamento anagrafico I.2.2. Registri/Elenchi comunali delle unioni civili I.2.3. Coppie omosessuali Capitolo 3 Quali regole per le coppie di fatto? I.3.1. Autoregolamentazione I.3.2. Pari tutela tra conviventi? I.3.3. Patti/Accordi di convivenza Capitolo 4 Diritti personali I.4.1. Visite in strutture sanitarie e carcere I.4.2. Amministrazione di sostegno Capitolo 5 Rapporti economici I.5.1. Gestione dell economia familiare I.5.2. Mantenimento convivente I.5.3. Acquisti effettuati durante la convivenza I.5.4. Rapporti bancari/investimenti/debiti I.5.5. Assicurazioni/Risarcimento danni I.5.6. Assistenza sanitaria I.5.7. Lavoro e impresa familiare I.5.8. Alloggio familiare Capitolo 6 Cessazione convivenza I.6.1. Figli/e, mantenimento, alloggio familiare I.6.2. Conseguenze economico/patrimoniali Capitolo 7 Diritti ereditari Capitolo 8 Pensione di reversibilità. Diritti previdenziali. Assicurazioni

5 Capitolo 9 Figli/e I.9.1. Riconoscimento figli/e naturali I.9.2. Cognome I.9.3. Doveri dei genitori naturali I.9.4. Potestà genitoriale e affidamento figli/e I.9.5. Diritti ereditari dei/delle figli/e naturali I.9.6. Tutela della maternità e congedi parentali I.9.7. Assegni familiari I.9.8. Adozione I.9.9. Fecondazione artificiale Capitolo 10 Separazione di genitori naturali con figli/e I Accordi/Patti di convivenza relativi a figli/e I Affidamento e diritti di visita I Mantenimento figli/e I Assegnazione dell alloggio familiare Capitolo 11 Norme penali I Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) I Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) I Ordine di allontanamento (L. n. 154/2001) I Possibilità di non testimoniare (art. 199 c.p.p.) II. La convivenza nella normativa locale del Trentino-Alto Adige Capitolo 1 Introduzione II.1.1. Previdenza integrativa II.1.2. Edilizia abitativa II.1.3. Assistenza sociale II.1.4. Anticipazione dell assegno di mantenimento a tutela del minore Capitolo 2 Definizione normativa di nucleo familiare II.2.1. Legislazione regionale II.2.2. Legislazione provinciale II.2.2. A) Edilizia abitativa II.2.2. B) Assistenza sociale Capitolo 3 Genitore singolo Famiglia monogenitore III. Elenco disposizioni normative citate IV. Servizi territoriali

6 Convivenza o Matrimonio? Una scelta responsabile Premessa La presente pubblicazione non è scritta per gli addetti ai lavori in senso stretto (ovvero giuristi), ma per coloro che privatamente e/o professionalmente hanno interesse agli argomenti trattati. L intento principale è quello di dare informazioni generali comprensibili e a tal fine si è scelto un linguaggio non strettamente tecnico-giuridico, così come non si è dato spazio alle tante «sfumature» del diritto che renderebbero troppo complesso il testo. In ogni caso è importante tenere presente che una risposta chiara alle singole situazioni particolari dovrà sempre essere vagliata da un/a professionista che avrà la possibilità di esaminare approfonditamente ogni questione rilevante al fine di dare risposte «su misura». Ogni riferimento normativo è aggiornato all e per la traduzione dell intero testo in tedesco si ringrazia la giurista dott. Sabine Ruedl. 6

7 Convivenza o Matrimonio? Presentazione Prima di tutto è da tenere presente che le coppie di fatto (o conviventi more uxorio) in Italia non sono espressamente nominate e regolamentate da norme specifiche, costringendo alla ricerca di regole di diritto per esse vigenti attraverso l analisi di interpretazioni della giurisprudenza riferite a norme più diverse che non si riferiscono espressamente alle coppie di fatto. Questo rende difficile avere un quadro chiaro e organico della disciplina e solo negli ultimi anni le pronunce dei giudici supremi (Corte Costituzionale e della Cassazione) hanno iniziato ad affermare alcuni diritti dei conviventi more uxorio non potendo più ignorare il diffondersi del fenomeno delle convivenze senza matrimonio. Accanto alla famiglia fondata sul matrimonio anche in Italia la famiglia di fatto pone sempre più nuove questioni giuridiche che il diritto italiano scritto (norme) o pronunciato dai giudici (giurisprudenza) affronta ovvero che ancora non trovano chiare risposte. Le questioni sono tante ed è importante avere informazioni su tutti gli aspetti che una scelta di convivenza anziché di matrimonio comporta, affinché la scelta sia il più possibile consapevole e adeguata ai propri desideri e alle proprie esigenze; è l attenzione a questi che permette di scegliere ciò che più si adatta alla propria situazione, non esistendo una risposta univoca e generalizzabile alla sempre più frequente domanda: sposarsi o non sposarsi? Questa pubblicazione, infatti, non vi darà la risposta, ma ha l intento di chiarire (con i limiti indicati nella premessa) la disciplina giuridica degli aspetti più importanti che coinvolgono le coppie conviventi, accennando alle differenze più sostanziali rispetto alle coppie sposate. E importante considerare che ambedue le scelte trovano nel diritto italiano delle risposte diverse, perché diverso è ciò si vuole tutelare: nel matrimonio il legislatore ha espressamente scelto di dare alle coppie sposate una certa tutela attraverso un articolata disciplina di legge, dettando precisi diritti e doveri conseguenti al matrimonio (art. 29 Costituzione, artt. 79 ss. e 143 ss. codice civile.); per le coppie conviventi (c.d. conviventi more uxorio) invece vi sono molto meno norme, dando valore e lasciando spazio alla libera determinazione e autonomia dei conviventi rispetto ai diritti e doveri reciproci. Ciò non vuol dire che la convivenza non comporti il sorgere di doveri morali e sociali ma si tratta di doveri, appunto, che per molti aspetti non operano sul piano giuridico ovvero che possono essere giuridicamente vincolanti solo per effetto di pattuizioni tra i conviventi; ne consegue la primaria importanza di tutela che dette pattuizioni assumono. Solo per quanto riguarda i diritti dei/delle figli/e la legge in particolare la L. n.151/ 1975 di riforma del diritto di famiglia - ha equiparato quelli nati da una coppia sposata (figli/e legittimi/e) a quelli nati fuori da un matrimonio (figli/e naturali), così che la posizione di diritto degli stessi e i doveri di genitore nei confronti di essi sono identici per ambedue le categorie. Da un punto di vista sociologico oggi si può dire che anche in Italia le coppie di fatto hanno assunto una sempre maggiore rilevanza numerica di cui anche il diritto e la giurisprudenza ha preso atto, intervenendo su alcuni aspetti in un ottica di garanzia di diritti che trova fondamento nell art. 2 della Costituzione che prevede il riconoscimento e la garanzia «dei diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». 7

8 Convivenza o Matrimonio? Cenni sull esperienza europea (dati ripresi da UDI Donna e Giustizia Quaderno n. 3 aprile 2004) Mentre in Italia non è prevista una legge organica che regolamenti le convivenze, altri paesi europei hanno scelto di legiferare sulla materia dando visibilità e riconoscimento giuridico alle coppie di fatto e in alcuni paesi anche alle coppie omosessuali. Spiccano i Paesi del Nord, Finlandia, Norvegia, Danimarca e Svezia (il 90% delle unioni sotto i 35 anni è coppia di fatto), ove le coppie di fatto etero- e omosessuali hanno precisi diritti e doveri prescritti dalle leggi. Anche la Francia (il 46% di tutte le famiglie sono coppie di fatto) ha elaborato nel 1999 una specifica disciplina (PACS, patto civile di solidarietà) per le coppie di fatto etero- e omosessuali; anche il Belgio e l Olanda prevedono formalità diverse (contratto notarile o registrazione presso un funzionario dello stato civile) per la regolamentazione delle coppie di fatto etero- e omosessuali. In Spagna solo la Catalogna e l Aragona prevedono una regolamentazione specifica per le coppie di fatto (qui solo eterosessuali). Altri paesi europei (Germania, Austria, Gran Bretagna) hanno invece una posizione simile all Italia non avendo leggi apposite per le coppie di fatto in generale, evidenziando le difficoltà nel recepire le direttive dell Unione Europea del 1994 e 2000 che richiedono l uniformarsi della legislazione in materia, affinché tutti gli stati membri regolamentino la famiglia di fatto sul modello del Nord Europa, che rappresenta un traguardo di civiltà e di maggiore uguaglianza in materia di legami personali fondati sugli affetti e sulla solidarietà reciproca. 8

9 I. La convivenza nella normativa nazionale Capitolo 1 Introduzione I.1.1. Definizione di coppia di fatto Conviventi Conviventi more uxorio Famiglia di fatto Tutte queste definizioni nel linguaggio comune e giuridico sono equivalenti (e pertanto in questa pubblicazione saranno usati in modo interscambiabile) e contraddistinguono quelle persone che vivono una relazione affettiva di coppia convivendo senza essere sposati. L elemento principale chiaro di distinzione tra la coppia di fatto e quella sposata è la mancanza del matrimonio (civile o religioso). Il diritto riconosce alla coppia di fatto legittima esistenza, richiamandosi all art. 2 della Costituzione che, parlando di diritti inviolabili dell uomo, li ritiene meritevoli di garanzia e tutela anche nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità del singolo. Pertanto sia il diritto che soprattutto la giurisprudenza intervengono direttamente o indirettamente sulle coppie di fatto. Vi sono p.e. delle leggi locali che come si leggerà nel relativo capitolo in materia di erogazione di servizi descrivono ulteriori elementi caratterizzanti la coppia di fatto; ciò da un lato può contribuire a ribadire e chiarire una definizione di diritto certa per la coppia di fatto, ma dall altro può accadere che la descrizione nella normativa locale differisca da quella nazionale, sì da rendere ardua una definizione univoca di coppia di fatto. Cercando di riassumere una definizione sufficientemente chiara scaturita dalla giurisprudenza della Cassazione si riporta la seguente: «La famiglia di fatto è una relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità di natura affettiva e para-familiare, che, come nell ambito di una qualsiasi famiglia, si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale.» Elementi caratterizzanti sono pertanto oltre al dato oggettivo (quindi reale, indipendente dalla forma) della convivenza una tendenziale stabilità di natura affettiva, ovvero una comunione di vita affettiva e sessuale, ma anche una comunanza di vita e di interessi e di reciproca assistenza morale e materiale. È evidente come questi elementi non sempre siano facilmente individuabili: è però certo che vi siano alcuni fatti oggettivi, oltre alla necessaria convivenza, come p.e. la gestione economica/patrimoniale comune o comunque concordata, la reciproca responsabilità verso il/la partner, gli interessi e i rapporti sociali vissuti insieme, che possono al di là delle chiare intenzioni e dichiarazioni dei diretti interessati fare fondatamente presumere di trovarsi di fronte ad una coppia di fatto. Ovviamente la nascita di figli/e della coppia costituisce un elemento di sicura rilevanza esterna della famiglia di fatto. 9

10 La convivenza nella normativa nazionale I.1.2. Normativa nazionale Il matrimonio è regolamentato da una serie di norme che, sul piano personale/etico e sul piano economico/patrimoniale, dettano principi ben definiti e obbligatori per legge che non sono applicabili alla coppia di fatto, né tanto meno sono per essa vincolanti, come verrà analizzato in seguito. Se non fosse così, chi consapevolmente avesse scelto di non sposarsi, verrebbe a trovarsi confrontato con obblighi e doveri ovvero diritti che non sono parte della sua scelta. Si verrebbe a togliere il senso della reale distinzione tra matrimonio e non-matrimonio e ad intaccare la libera scelta di relazioni interpersonali affettive diverse da quelle fondate sul matrimonio con un forte effetto uniformante ed omologante, che «imporrebbe» un unico modello valido. Ciò non è voluto dalla legge italiana, ma la presenza per certi aspetti di una differenza di tutela a favore della coppia sposata, che va ad evidente discapito di posizioni personali che per senso comune di giustizia verrebbero viste come degne di pari tutela (p.e. il diritto del coniuge all assegno di mantenimento in sede di separazione a fronte di nessun diritto di mantenimento del/della convivente), ha portato per certi aspetti a sempre maggiori pretese parificatrici che il diritto a volte ha recepito, modificando un impostazione iniziale di rigida diversità e di non attenzione per posizioni di netto «svantaggio». L intento «parificatore» di posizioni di diritto che si trovavano ad essere infondatamente e ingiustamente diverse è stato espresso con chiarezza nella riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. n. 151/1975) per i/le figli/e nati/e fuori dal matrimonio (figli/e naturali) che sono stati/e equiparati/e a tutti gli effetti ai/alle figli/e nati/e da coppia sposata. Per questi/e non solo non esistono diverse forme di tutela, ma è stato dichiarato illegittimo ogni trattamento diverso e discriminatorio a danno dei/delle figli/e naturali (vedasi capitolo 9 Figli/e). Per ultimo si deve sottolineare come le unioni affettive stabili di persone omosessuali non trovino nell ordinamento italiano alcuno spazio e tutela, né riconoscendole come coppie di fatto nonostante la presenza inequivocabile di quegli elementi caratterizzanti richiesti per queste né permettendo il matrimonio tra loro (vedasi capitolo I.2.3. Coppie omosessuali). 10

11 La convivenza nella normativa nazionale I.1.3. Normativa locale La presente pubblicazione farà riferimento alla normativa nazionale per l analisi e la definizione delle coppie di fatto/convivenze. È stato già accennato come anche nella normativa locale detto fenomeno non possa essere trascurato, soprattutto in tutta quella materia che riguarda «la famiglia» (ovvero come ormai meglio si dice, in considerazione delle molteplici forme contemporanee, «le famiglie»): soprattutto le Regioni con Statuto di Autonomia Speciale come la nostra hanno un potere normativo che incide fortemente sulla vita dei/delle cittadini/e e pertanto diventa di fondamentale importanza capire se ciò che vale a livello nazionale sia valido anche a livello locale. Certamente in linea generale si può affermare che anche la normativa locale in materia (e soprattutto l interpretazione della stessa) segua le indicazioni nazionali. Vi sono però, come si può leggere nella parte dedicata in specifico alla normativa locale, eventuali ulteriori specificazioni e precisazioni sulle definizioni di conviventi/coppie di fatto rispetto a quelle nazionali che, sino a quando non si pongono in contrasto con principi e diritti fondamentali dei/delle cittadini/e, sono da ritenersi valide. 11

12 La convivenza nella normativa nazionale Capitolo 2 Riconoscimento giuridico della convivenza Ripartendo dalle definizioni di coppia di fatto sopra riportate, in particolare dall elemento della convivenza, si può constatare che per alcune disposizioni normative vigenti il dato della convivenza è richiesto anche solo come dato materiale e non necessariamente formale; ovvero saranno ritenuti conviventi anche due partner che formalmente risultano residenti in luoghi diversi, se di fatto convivono e la loro convivenza è caratterizzata dagli elementi di cui alle definizioni sopra. I.2.1. Regolamento anagrafico Certamente il dato formale della residenza comune e dello stato di famiglia agevola l individuazione di una coppia o famiglia di fatto; tant è che ai sensi del regolamento anagrafico di cui al D.P.R. n. 223/1989 di «famiglia anagrafica» si parla quando «più persone che sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, convivono nella stessa casa e hanno dimora abituale nello stesso Comune», intendendosi per dimora abituale la residenza formale; a quel punto risulterà anche dal certificato di stato di famiglia. Queste norme sono evidentemente utili per provare lo stato di convivenza. In ogni caso si deve considerare che per «vincolo affettivo» ai fini dei registri anagrafici vige un interpretazione uniforme che vi fa rientrare anche i rapporti di mera amicizia, con il risultato che anche chi non è coppia di fatto, ma meramente amico/a, risulterà sullo stesso stato di famiglia. Pertanto è importante in sede di formazione della famiglia anagrafica dichiarare con attenzione che tipo di legame sussista con la persona con cui si convive per evitare che risulti sullo stesso stato di famiglia una persona con la quale effettivamente non sussiste alcuna comunanza di interessi personali e materiali. Nel caso di separazione di fatto del/della convivente senza modificare la coabitazione, rimanendo nello stesso alloggio ovvero lasciandovi la residenza formale, per il registro anagrafico si continuerà a risultare sullo stesso stato di famiglia (come al momento della prima dichiarazione), in quanto per l anagrafe non è evidentemente possibile rilevare la realtà di una modificazione del rapporto che tocca solo la sfera personale e non il dato oggettivo della coabitazione. Questo può certamente portare a svantaggi nei casi in cui p.e. le norme considerano per la valutazione del reddito di una persona anche quello di chi risulta sullo stesso stato di famiglia. 12

13 La convivenza nella normativa nazionale I.2.2. Registri/Elenchi comunali delle unioni civili Alcuni Comuni italiani (fra i quali anche Bolzano) hanno deliberato l istituzione di un elenco delle Unioni Civili presso un apposito ufficio comunale. Nella delibera del Comune di Bolzano si legge che «due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno ed aventi dimora abituale nel Comune di Bolzano» possono ottenere l iscrizione nell elenco delle Unioni civili e, a richiesta degli interessati, l ufficio comunale competente ne attesta l iscrizione. Detta iscrizione può essere richiesta da ogni coppia convivente, anche omosessuale. Pertanto la suddetta attestazione costituisce nei Comuni, ove esiste un siffatto registro, un ulteriore prova dello stato di convivenza. È da sottolineare che detto elenco non può interferire con i registri anagrafici o di stato civile che rimangono i documenti principali attestanti uno status; al massimo fanno prova dell esistenza della convivenza per vincolo affettivo secondo il regolamento anagrafico, ai fini dell istituzione della famiglia anagrafica di cui sopra. Al di là dell innegabile valore simbolico di un riconoscimento «pubblico» di una scelta di vita, allo stato attuale non è dato vedere alcuna conseguenza (vantaggiosa o svantaggiosa) giuridicamente rilevante che scaturisca da detta iscrizione; solo se ne seguiranno effetti concreti (quali p.e. accesso a servizi pubblici e simili) detto registro potrà inserirsi validamente in un sistema di effettivo riconoscimento di diritti. I.2.3. Coppie omosessuali Allo stato attuale un unione omosessuale, che risponde alle caratteristiche richieste, può essere iscritta nel registro delle Unioni civili presso i Comuni e questo comporta una prova della convivenza, ma allo stesso tempo e per diversi effetti giuridici non è riconosciuta come coppia di fatto («more uxorio»), in quanto l ordinamento italiano ancora non ammette il riconoscimento giuridico di coppie omosessuali; ciò di fatto comporta una tutela giuridica generale minore o completamente assente per dette coppie. Considerato che la presente pubblicazione si occupa delle coppie di fatto come sono definite nell ordinamento italiano (quindi escludendo quelle omosessuali), vi saranno solo alcuni cenni sulle coppie omosessuali per quei casi ove possono essere tutelate anche esse, in quanto un discorso specifico su dette unioni richiederebbe una diversa ulteriore analisi dei principi di legge. 13

14 La convivenza nella normativa nazionale Capitolo 3 Quali regole per le coppie di fatto? Nell introduzione è stata evidenziata la volontà normativa italiana di dare diversa tutela alle coppie sposate rispetto alle coppie di fatto, con la conseguenza che le prime trovano molti aspetti fondamentali del rapporto disciplinati da precisi e inderogabili dettati del diritto. Le coppie di fatto, invece, non hanno un impianto normativo così strutturato entro il quale adattare le proprie esigenze e quindi in un certo senso si muovono in un «vuoto normativo» che può portare ad una tutela minore di alcuni interessi in gioco. Prima di passare alla disciplina dettagliata di alcuni aspetti può essere utile ragionare in termini generali sull effetto di un «vuoto normativo» sulla vita di una coppia di fatto. I.3.1. Autoregolamentazione Non avere regolamentati per legge in modo vincolante aspetti fondamentali come i diritti e i doveri personali e patrimoniali tra partner (come invece succede in caso di matrimonio), può portare le persone stesse ad una più attenta e adeguata valutazione degli interessi particolari in gioco, alla ricerca di un proprio particolare equilibrio; ciò può lasciare spazio ad una libera e diversa autodeterminazione che porti ad un risultato più corrispondente a regole ritenute «giuste» dalle parti interessate. Questo permette diverse interpretazioni di un rapporto affettivo, non dovendo conformarsi ad un unico modello prescritto (il matrimonio) e dando valore ad un pluralismo all interno della società civile. La scelta di non sposarsi richiede maggiore consapevolezza di ciò che si vuole tutelare ed affermare all interno del rapporto, non potendo «delegare» le scelte alle norme esistenti. È chiaro che ciò presuppone un attenta valutazione dei propri bisogni, desideri e ideali e un altrettanto alto potere di contrattazione con l altra parte per poter «modellare» su un piano di parità il rapporto «su misura» (vedasi capitolo I.3.2. Patti/Accordi di convivenza). I.3.2. Pari tutela tra conviventi? La linea di confine tra un assetto di interessi in gioco ben equilibrato e tutelato e il pericolo di una minore tutela di una parte della coppia sta proprio nella capacità di entrambe le parti di rappresentare con ugual forza i propri interessi e concordare delle regole per la convivenza che siano vincolanti per entrambi e che garantiscano pari tutela (p.e. con i c.d. patti di convivenza). Non sempre è semplice, in quanto l equilibrio di forze all interno di una coppia è spesso caratterizzato da rapporti di potere psicologici e/o economici. Inoltre i modelli socio-culturali esistenti non promuovono ancora in misura sufficiente una cultura di affermazione dei diritti negli ambiti affettivi, come se fosse «scorretto» nei confronti di un/a partner voler «mettere per iscritto» alcuni diritti/doveri reciproci che si reputano basilari per il rapporto, mentre per qualsiasi altro ambito della vita è normale firmare contratti (il matrimonio stesso è un contratto). Di conseguenza ancora oggi chi decide di non sposarsi raramente viene messo a confronto con la possibilità concreta di «autoregolamentarsi», lasciando solitamente la situazione di fatto senza alcun patto scritto. Ciò fa sì che il «vuoto normativo», che 14

15 La convivenza nella normativa nazionale effettivamente nell ordinamento caratterizza per molti aspetti le coppie di fatto, rischi di diventare un reale «vuoto di tutela» nei casi in cui non vi sia accordo tra le parti e queste non si siano premunite con accordi scritti quali i c.d. patti di convivenza o altri strumenti giuridici che per questi motivi possono avere un importante effetto di tutela di diritti. I.3.3.Patti/Accordi di convivenza In linea di principio va affermata la validità ed efficacia dei patti di convivenza (con i limiti di seguito indicati), seppur l assenza di una normativa italiana specifica lasci, per certi risvolti della loro concreta utilizzazione, ancora spazio ad incertezze. Pertanto è consigliabile che la coppia di fatto (e anche la coppia omosessuale), che intenda ricorrere ad accordi scritti per stabilire insieme quali responsabilità, obblighi, doveri ciascuno/a di loro vuole assumersi e quali diritti e benefici vengono riconosciuti al/alla partner, si faccia consigliare da esperti/e di diritto affinché i contenuti e le forme dei patti siano validi! L ordinamento italiano, infatti, pur riconoscendo valore ad una scelta di libertà dalle regole del matrimonio, non permette che tutti gli aspetti della convivenza more uxorio possano essere lasciati alla libera determinazione delle parti! Vi sono molti diritti inderogabili per la legge ovvero per i quali la volontà privata non può stabilire in modo diverso dalla legge, a pena di illiceità e conseguente nullità degli accordi/patti: p.e. per quanto riguarda i/le figli/e ogni decisione incontra il limite insuperabile del superiore interesse dei minori (vedasi capitolo I.9.3. Doveri dei genitori naturali e I.9.4. Potestà genitoriale e affidamento figli/e), così come non può essere oggetto di contratto tra le parti tutto ciò che coinvolge la sfera dei diritti personali ove vige il principio costituzionalmente garantito della libertà di autodeterminarsi (p.e. non si possono stabilire impegni in ordine alla durata del rapporto, ovvero penali in caso di infedeltà, obblighi di natura sessuale, di avere o non avere figli etc.). 15

16 La convivenza nella normativa nazionale Capitolo 4 Diritti personali Proprio nella sfera personale, quella che dà valore al legame affettivo esistente tra due persone, è più difficile trovare tutela con il semplice strumento dell accordo/patto di convivenza; vi sono, infatti, molte situazioni ove il legame, l affetto per il/la partner non può portare a quei «benefici» che dovrebbero scaturire naturalmente da una relazione affettiva stabile, se non vi sia un riconoscimento pubblico della convivenza. In tali casi non è sufficiente l accordo tra i partner, ma deve esserci un espresso intervento legislativo o amministrativo che riconosca espressamente certi diritti o vantaggi, come si può vedere dagli esempi di sotto riportati. I.4.1. Visite in strutture sanitarie e carcere Il/La partner ha il diritto di visitare il/la convivente nelle strutture sanitarie, essere interpellato in caso di gravi e necessarie decisioni solo nel caso in cui vi sia un riconoscimento esplicito di questo diritto negli ordinamenti amministrativi delle rispettive strutture. In questi casi delicati potrebbe sorgere un conflitto tra diverse figure parentali e un previo accordo scritto dall interessato/a, che indichi la persona che in caso di urgenti gravi decisioni relative alla propria salute debba essere interpellata, può essere di aiuto per risolvere l eventuale problema. Se si considera che il/la convivente per diritto non è parente, il problema è risolto se i regolamenti interni delle strutture sanitarie (e simili) prevedessero espressamente la figura del/la convivente tra i familiari. Lo stesso vale per le visite in carcere, ove infatti solo grazie ad un espressa previsione dell ordinamento penitenziario (art. 30 L. n. 354/1975) il/la convivente è contemplato/a, così come anche nella normativa antimafia (art.14 L. n. 646/1982) tra coloro che al pari di altri parenti hanno certi diritti. 16

17 La convivenza nella normativa nazionale I.4.2. Amministrazione di sostegno La L. n. 6/2004 ha istituito un nuovo istituto l amministrazione di sostegno che ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente; è una possibilità che si pone nei casi, ove p.e. a seguito di incidente, malattia o per cause congenite dalla nascita, la persona è menomata nella sua ordinaria capacità di «gestirsi», ma non in modo talmente grave da dover richiedere l interdizione, che è la misura più forte che toglie al soggetto ogni capacità giuridica. Pertanto nei casi di necessità dell amministrazione di sostegno, vi sarà una persona che, nell interesse del soggetto da sostenere, può fare istanza al giudice tutelare e/o che viene nominata come amministratore di sostegno. La legge, che riforma alcuni articoli del codice civile, al riformato art. 408 c.c. e all art. 417 c.c. prevede al pari dei coniugi anche «la persona stabilmente convivente» tra i soggetti che possono promuovere l azione e che possono essere nominati come amministratori di sostegno. 17

18 La convivenza nella normativa nazionale Capitolo 5 Rapporti economici I.5.1. Gestione dell economia familiare Non essendovi per le coppie di fatto nessuna norma che come per i coniugi sancisca l obbligo di mantenimento e di assistenza materiale, oltre che morale, la gestione dell economia familiare ovvero del contributo che ciascun partner debba dare a tal fine non è regolamentato. Pertanto i partner sono liberi di regolarsi come credono, dovendo considerare che per legge non potranno né durante la convivenza né in caso di cessazione della stessa pretendere di diritto alcunché dall altro/a a titolo di contributo per sé o a titolo di restituzione di quanto si reputa avere dato in più o di troppo a titolo di mantenimento del/della partner o della famiglia. Si applicano, infatti, le leggi vigenti generalmente in materia di obbligazioni/contratti con la conseguenza che ogni prestazione economica effettuata da uno/a dei conviventi è ritenuta un obbligazione naturale, ovvero una prestazione realizzata in adempimento di un dovere morale e sociale e pertanto non è ripetibile, non se ne può richiedere la restituzione o il risarcimento, salvo dimostrare che è stata assolutamente spropositata nella misura, tenuto conto delle condizioni sociali ed economiche di ambedue i conviventi. Lo stesso vale per regali/elargizioni corrisposti durante la convivenza. Ciò spesso comporta grossi squilibri economici tra i partner della coppia, ove può succedere che la famiglia/coppia di fatto si mantenga integralmente con i mezzi economici di un/a partner (p.e. stipendio), mentre i mezzi economici dell altro/a vengano utilizzati per spese, investimenti etc. che in caso di separazione rimangono a vantaggio di uno/a solo/a. Vi sono innumerevoli esempi: ristrutturazione o acquisto di beni immobili o acquisto di beni mobili (p.e autovetture etc.) a nome di un/a partner; investimenti finanziari/bancari/risparmi a nome di uno/a partner. In questi casi prevale la forma ovvero rimane proprietario ( e ne trae vantaggio) colui/colei che risulta intestatario/a, non potendo l altro/a pretendere alcunché per riequilibrare le energie economiche proprie investite per il mantenimento comune che spesso sono difficilmente quantificabili, in quanto «consumate» mese per mese al contrario dei beni materiali che rimangono. Per un equa distribuzione della ricchezza che viene a crearsi durante la convivenza e per un pari (proporzionato) contributo al mantenimento reciproco e della famiglia di fatto sarebbe necessario concordare (per iscritto e nei fatti) una gestione dell economia familiare tale per cui il mantenimento ed ogni spesa attivata per la coppia/famiglia di fatto sia alimentata da entrambi in proporzione delle reali potenzialità economiche (p.e.alimentando un conto comune «per la famiglia»); ovvero, se si ritiene che sia giusto che ciò sia affrontato da uno/a solo/a dei conviventi, questi deve sapere che nulla potrà in futuro recriminare a tale titolo, salvo patto scritto contrario. 18

19 La convivenza nella normativa nazionale I.5.2. Mantenimento convivente Quanto detto sopra risulta ancora più importante se si considera che il/la partner convivente al contrario del/della coniuge non ha alcun diritto al mantenimento né durante la convivenza né in caso di separazione! In ogni caso, se durante la convivenza vi sia un mantenimento (concordato o spontaneo) da parte di un/a partner nonostante non vi sia alcun obbligo di legge, ciò è considerato una c.d. «obbligazione naturale» ovvero quell obbligazione che non si può ripetere, di cui non si può chiedere la restituzione, perché fa parte di quei doveri morali normali che in un vincolo di convivenza si hanno reciprocamente; nemmeno si può pretendere una sorta di riconoscimento economico per lo svolgimento del lavoro domestico e/o di cura o per la rinuncia a proprie possibilità di lavoro/guadagno per seguire la famiglia, in quanto anche questo è visto come adempimento spontaneo dell obbligazione naturale di contribuire, ciascuno con i propri mezzi e le proprie capacità, all andamento della famiglia (vedasi capitolo I.5.7. Lavoro e impresa familiare). Anche qui i citati accordi/patti di convivenza potrebbero adattare le regole vigenti ad una propria realtà ove p.e. il/la partner si impegna a riconoscere e garantire all altro/a una sorta di sicurezza economica futura, in sostanza una sorta di mantenimento sia durante la convivenza, ma soprattutto in caso di separazione, quale corrispettivo di un sacrificio economico sostenuto dallo/a stessa p.e. rinunciando ad un proprio lavoro per dare priorità alle esigenze del/della partner o per aver investito ogni energia nell educazione e crescita di figli comuni o altri simili fatti ritenuti meritevoli di tutela. Solo l esistenza di simili patti/accordi validi può costringere ad una tale garanzia; altrimenti il/la partner rischia di doversi separare di fatto senza alcuna forma di garanzia economica o di mantenimento, pur essendo l altro/a partner economicamente molto più solido. I.5.3. Acquisti effettuati durante la convivenza Tra i conviventi non esiste la possibilità (neanche per patto) del regime patrimoniale della comunione dei beni (come nel matrimonio) e pertanto ogni acquisto (di bene immobile e/o mobile) effettuato durante la convivenza spetta di diritto a chi formalmente ne risulta proprietario. Pertanto se due partner desiderano una proprietà al 50% (o in altre proporzioni) devono formalizzare ciò all atto dell acquisto. Nel caso in cui uno/a dei due partner abbia contribuito con sostanze economiche proprie all acquisto specifico di un bene, che rimane a beneficio dell altro, deve essere in grado di provare ciò (meglio se con documenti) per poter ottenere la restituzione della somma esborsata. 19

20 La convivenza nella normativa nazionale I.5.4. Rapporti bancari/investimenti/debiti Per conti bancari, per ogni possibile forma di risparmio o investimento non vi è alcuna disciplina particolare per i conviventi, che pertanto ne avranno vantaggi e svantaggi (debiti p.e.) solo in quanto formalmente titolari o sottoscrittori. Pertanto, come nel caso degli acquisti di altri beni, è necessario formalizzare nelle forme ordinarie dei relativi contratti la volontà di esserne titolare (p.e. co-intestazione, firma di garanzia per i debiti). I.5.5. Assicurazioni/Risarcimento danni Quanto detto sopra vale anche per ogni forma di assicurazione; solo se vi è espressa indicazione del/della partner come beneficiario/a questi potrà beneficiarne (p.e. assicurazione vita). In caso di danno alla persona o di morte al/alla convivente per legge spetta il risarcimento del danno morale in ogni caso e in alcuni casi (ove si dimostra che il/la convivente avesse un rapporto di dipendenza economica dal/dalla partner che non ha più la possibilità di reddito) anche il risarcimento del danno patrimoniale. I.5.6. Assistenza sanitaria In campo sanitario la legislazione nazionale ha equiparato i coniugi ai conviventi ovvero la famiglia di fatto a quelle fondate sul matrimonio attraverso due importanti leggi: La L. n. 405/1975 («Istituzione dei consultori familiari») fa rientrare nel concetto di coppia anche quella di fatto offrendo gli stessi servizi; la L. n. 194/1978 («Norme per la tutela sociale della maternità e sull interruzione volontaria della gravidanza») prevede il coinvolgimento del padre del concepito, non distinguendo tra padre legittimo o naturale. 20

La Convivenza Regole e tutele della vita insieme. Le Guide per il Cittadino. Consiglio Nazionale del Notariato

La Convivenza Regole e tutele della vita insieme. Le Guide per il Cittadino. Consiglio Nazionale del Notariato Le Guide per il Cittadino La Convivenza Regole e tutele della vita insieme Consiglio Nazionale del Notariato Adoc Altroconsumo Assoutenti Casa del Consumatore Cittadinanzattiva Confconsumatori Federconsumatori

Dettagli

Il Matrimonio Diritti e doveri in famiglia. Le Guide per il Cittadino. Consiglio Nazionale del Notariato

Il Matrimonio Diritti e doveri in famiglia. Le Guide per il Cittadino. Consiglio Nazionale del Notariato Le Guide per il Cittadino Il Matrimonio Diritti e doveri in famiglia Consiglio Nazionale del Notariato Adiconsum Adoc Altroconsumo Assoutenti Casa del Consumatore Cittadinanzattiva Confconsumatori Federconsumatori

Dettagli

BREVE GUIDA TECNICO GIURIDICO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

BREVE GUIDA TECNICO GIURIDICO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO BREVE GUIDA TECNICO GIURIDICO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO La guida è curata da: Alfredo Amodeo Mariella Gioiello, Manuela Lia - 2 - INDICE PREMESSA pag. 4 PARTE PRIMA: INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE

Dettagli

Successioni tutelate Le regole per un sicuro trasferimento dei beni

Successioni tutelate Le regole per un sicuro trasferimento dei beni Le Guide per il Cittadino Successioni tutelate Le regole per un sicuro trasferimento dei beni Consiglio Nazionale del Notariato Adiconsum Adoc Altroconsumo Assoutenti Casa del Consumatore Cittadinanzattiva

Dettagli

Digitalizzazione a cura di. Quintadicopertina www.quintadicopertina.com

Digitalizzazione a cura di. Quintadicopertina www.quintadicopertina.com AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sede Nazionale Via Operai, 40 16149 Genova Numero Verde 800 80 30 28 www.aism.it - aism@aism.it Edizioni AISM ISBN: 9788871480756 Si ringrazia: Digitalizzazione

Dettagli

Successioni tutelate

Successioni tutelate Le Guide per il Cittadino Successioni tutelate Le regole per un sicuro trasferimento dei beni Consiglio Nazionale del Notariato Adiconsum Adoc Altroconsumo Assoutenti Casa del Consumatore Cittadinanzattiva

Dettagli

La tutela dei «soggetti deboli» come esplicazione dell istanza solidaristica nella giurisprudenza costituzionale

La tutela dei «soggetti deboli» come esplicazione dell istanza solidaristica nella giurisprudenza costituzionale La tutela dei «soggetti deboli» come esplicazione dell istanza solidaristica nella giurisprudenza costituzionale a cura di Mario Bellocci e Paolo Passaglia Presentazione Il presente quaderno intende fornire

Dettagli

Si Puo` Guida ai permessi, ai congedi e ad altre agevolazioni, per l assistenza e la cura delle persone disabili

Si Puo` Guida ai permessi, ai congedi e ad altre agevolazioni, per l assistenza e la cura delle persone disabili Si Puo` Guida ai permessi, ai congedi e ad altre agevolazioni, per l assistenza e la cura delle persone disabili 1 a cura di Maria Patrizia Sparti, Inca Cgil - Area tutela del danno alla persona Capitolo

Dettagli

DELLE MODIFICAZIONI DELL ATTO COSTITUTIVO (Artt. 2480 2483-bis).

DELLE MODIFICAZIONI DELL ATTO COSTITUTIVO (Artt. 2480 2483-bis). CONSIGLIO NOTARILE DI BOLOGNA (6 Dicembre 2002) CONVEGNO - La nuova disciplina delle società di capitali: prime indicazioni operative I DELLE MODIFICAZIONI DELL ATTO COSTITUTIVO (Artt. 2480 2483-bis).

Dettagli

LA RETE DI IMPRESE Istruzioni per l uso

LA RETE DI IMPRESE Istruzioni per l uso LA RETE DI IMPRESE Istruzioni per l uso MARZO 2013 Con la collaborazione scientifica di La presente pubblicazione* è frutto dell attività di un gruppo di lavoro composto da: Massimiliano Di Pace, Riccardo

Dettagli

DISABILITÀ E INVALIDITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO. guida alla richiesta di benefici e agevolazioni

DISABILITÀ E INVALIDITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO. guida alla richiesta di benefici e agevolazioni DISABILITÀ E INVALIDITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO guida alla richiesta di benefici e agevolazioni Disabilità e invalidità guida alla richiesta di benefici e agevolazioni ultimi decenni il mondo della disabilità

Dettagli

LA TUTELA DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEI MINORI E DEGLI INCAPACI ED I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE

LA TUTELA DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEI MINORI E DEGLI INCAPACI ED I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE LA TUTELA DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEI MINORI E DEGLI INCAPACI ED I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE Relatore: dott.ssa Giovanna MARCAZZAN pretore della Pretura circondariale

Dettagli

affidamento al servizio sociale

affidamento al servizio sociale L affidamento al servizio sociale Percezione, diffusione ed interpretazione dell istituto giuridico dell Affidamento al Servizio Sociale tra gli operatori delle istituzioni deputate alla protezione, cura

Dettagli

Disposizioni UE sulla sicurezza sociale

Disposizioni UE sulla sicurezza sociale Aggiornamento 2010 Disposizioni UE sulla sicurezza sociale I diritti di coloro che si spostano nell Unione europea ANNI di coordinamento UE in materia di sicurezza sociale Commissione europea Disposizioni

Dettagli

Per una famiglia adottiva. Informazioni per le famiglie interessate all adozione internazionale

Per una famiglia adottiva. Informazioni per le famiglie interessate all adozione internazionale Per una famiglia adottiva Informazioni per le famiglie interessate all adozione internazionale Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per le Pari Opportunità Commissione per le adozioni internazionali

Dettagli

DOCUMENTI ARISTEIA. documento n. 35 Direzione e coordinamento di società nella riforma del diritto societario

DOCUMENTI ARISTEIA. documento n. 35 Direzione e coordinamento di società nella riforma del diritto societario DOCUMENTI ARISTEIA documento n. 35 Direzione e coordinamento di società nella riforma del diritto societario ottobre 2003 DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO DOCUMENTO

Dettagli

Información recompilada por: Emilia Seoane Pérez, conselleira EURES (EURopean Employment Services) e profesora da Universidade de Vigo

Información recompilada por: Emilia Seoane Pérez, conselleira EURES (EURopean Employment Services) e profesora da Universidade de Vigo ITALIA CONDICIÓNS DE VIDA E DE TRABALLO Come trovare lavoro BUSCA DE EMPREGO Per trovare un lavoro in Italia è necessario iscriversi ai centri per l impiego. La persona alla ricerca di un'occupazione deve

Dettagli

IL DIRITTO ALLA RESIDENZA: UN CONFRONTO TRA PRINCIPI GENERALI, CATEGORIE CIVILISTICHE E PROCEDURE ANAGRAFICHE

IL DIRITTO ALLA RESIDENZA: UN CONFRONTO TRA PRINCIPI GENERALI, CATEGORIE CIVILISTICHE E PROCEDURE ANAGRAFICHE IL DIRITTO ALLA RESIDENZA: UN CONFRONTO TRA PRINCIPI GENERALI, CATEGORIE CIVILISTICHE E PROCEDURE ANAGRAFICHE di Paolo Morozzo della Rocca in Il diritto di famiglia e delle persone, Giuffrè Ed., 2003/4,

Dettagli

Possibili contenuti di un contratto decentrato integrativo Indice ragionato. Comparto Regioni e Autonomie locali Personale non dirigente

Possibili contenuti di un contratto decentrato integrativo Indice ragionato. Comparto Regioni e Autonomie locali Personale non dirigente Possibili contenuti di un contratto decentrato integrativo Indice ragionato Comparto Regioni e Autonomie locali Personale non dirigente Marzo 2013 INDICE INTRODUZIONE... 3 1. DISCIPLINA GENERALE DELLA

Dettagli

LE CONCILIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO

LE CONCILIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO LE CONCILIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO (le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell Autore e non hanno carattere

Dettagli

LA RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI NELLA SOCIETA A

LA RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI NELLA SOCIETA A LA RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI NELLA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA PREMESSA Una ragionata disamina delle questioni relative alla responsabilità degli amministratori non può prescindere da un

Dettagli

I Diritti del bambino tra protezione e garanzie: le nuove figure di tutela del minore

I Diritti del bambino tra protezione e garanzie: le nuove figure di tutela del minore Comune di Roma MUNICIPIO ROMA IX U.O.S.E.C.S. Centro Famiglie Villa Lais ATTI DEL CONVEGNO I Diritti del bambino tra protezione e garanzie: le nuove figure di tutela del minore Roma 30 Marzo 2004 SALONE

Dettagli

PARITÀ DI GENERE NELL UE E RIFLESSI NELL ORDINAMENTO ITALIANO. Valentina Bazzocchi e Isabella Lucati

PARITÀ DI GENERE NELL UE E RIFLESSI NELL ORDINAMENTO ITALIANO. Valentina Bazzocchi e Isabella Lucati PARITÀ DI GENERE NELL UE E RIFLESSI NELL ORDINAMENTO ITALIANO di Valentina Bazzocchi e Isabella Lucati Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari opportunità INDICE Pag. Abbreviazioni

Dettagli

A lato: L autore, dottore in diritto canonico, è Responsabile del Servizio per la Disciplina dei Sacramenti nella Curia arcivescovile di Milano.

A lato: L autore, dottore in diritto canonico, è Responsabile del Servizio per la Disciplina dei Sacramenti nella Curia arcivescovile di Milano. Mario Bonsignori I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia Un approccio canonico al documento della CEI A lato: L autore, dottore in diritto canonico, è Responsabile del Servizio per la Disciplina

Dettagli

LINEE GUIDA DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI PER LA PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE E LA TUTELA DEI MINORI (aprile 2014)

LINEE GUIDA DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI PER LA PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE E LA TUTELA DEI MINORI (aprile 2014) LINEE GUIDA DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI PER LA PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE E LA TUTELA DEI MINORI (aprile 2014) Introduzione Norme interne per la promozione del ben-essere dell infanzia e dell adolescenza

Dettagli

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali LIBRO BIANCO SUL WELFARE PROPOSTE PER UNA SOCIETÀ DINAMICA E SOLIDALE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali LIBRO BIANCO SUL WELFARE PROPOSTE PER UNA SOCIETÀ DINAMICA E SOLIDALE Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali LIBRO BIANCO SUL WELFARE PROPOSTE PER UNA SOCIETÀ DINAMICA E SOLIDALE ROMA FEBBRAIO 2003 Il Libro Bianco sul welfare è stato redatto da un gruppo di lavoro

Dettagli

GUIDA ALLE ASSUNZIONI AGEVOLATE A cura del Dott. Eufranio MASSI Dirigente della Direzione provinciale del Lavoro di Modena

GUIDA ALLE ASSUNZIONI AGEVOLATE A cura del Dott. Eufranio MASSI Dirigente della Direzione provinciale del Lavoro di Modena AREA PERSONALE E LAVORO Servizi all Impiego Telefono +39 0425 386430 Telefax +39 0425 386410 servizio.lavoro@provincia.rovigo.it Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 45100 Rovigo ISO 9001:2008 Cert. n. 9159.PRDR

Dettagli

IL NUOVO PART - TIME. L incidenza

IL NUOVO PART - TIME. L incidenza IL NUOVO PART - TIME L intervento normativo con il quale è stato introdotto nel nostro ordinamento il tempo parziale nel rapporto di lavoro, ha inteso incoraggiare l utilizzo e la più ampia diffusione

Dettagli

ASSETTO DEI GAL: ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI E FISCALI

ASSETTO DEI GAL: ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI E FISCALI Rete Nazionale per lo Sviluppo Rurale ASSETTO DEI GAL: ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI E FISCALI Luglio 2007 ATI INEA - AGRICONSULTING ASSETTO DEI GAL: ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI E FISCALI Il Rapporto

Dettagli

LE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE

LE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE LE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE Le normative finalizzate alle agevolazioni in materia di assunzione di personale sono state, nel corso degli anni, oggetto di continue innovazioni, cambiamenti,

Dettagli