PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato. 6 settembre /0018(COD) PE1
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1 PARLAMENTO EUROPEO Documento legislativo consolidato 6 settembre /0018(COD) PE1 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 6 settembre 2001 in vista dell'adozione della direttiva 2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, octabromodifenil etere) (2001/0018(COD) PE1) PE IT IT
2 POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 6 settembre 2001 in vista dell'adozione della direttiva 2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, octabromodifenil etere) IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione 1, visto il parere del Comitato economico e sociale 2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 3, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 14 del trattato va instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. (2) I rischi per l'ambiente presentanti dal pentabromodifenil etere (pentabde) sono stati valutati in base al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti 4. La valutazione dei rischi ha individuato la necessità di ridurre i rischi che il pentabde presenta per l'ambiente. Nel parere del 4 febbraio 2000 il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEA) ha confermato le conclusioni della valutazione del pentabde ed ha ribadito la necessità di ridurre i rischi al fine di proteggere l'ambiente. Il CSTEA ha inoltre confermato, nel parere del 19 giugno 2000, l'inquietudine circa l'esposizione al pentabde dei bambini allattati al seno ed il fatto che i crescenti livelli di pentabde nel latte materno potrebbero essere riconducibili ad un impiego non ancora identificato. (3) Nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa ad una strategia di riduzione dei rischi presentati dal pentabde, la quale prevede restrizioni alla commercializzazione ed all'impiego di pentabde al fine di controllare i rischi per l'ambiente. La Commissione ha inoltre raccomandato che ogni futuro provvedimento prenda in considerazione gli aspetti relativi al rischio d'esposizione dei neonati tramite il latte materno GU C 154 E del , pag GU C 193 del , pag. 27. Posizione del Parlamento europeo del 6 settembre GU L 84 del , pag. 1. 1
3 (4) Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente andranno vietati la commercializzazione e l'uso di pentabde e la commercializzazione di articoli contenenti pentabde. (5) Gli eteri di difenile tecnici disponibili in commercio sono miscele e contengono molecole con un numero variabile di atomi di bromo. L'octabromodifenil etere (octabde) tecnico contiene principalmente octabde ed eptabde, ma anche pentabde. Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, l'impiego di octabde contenente più dello 0,1% di pentabde non potrà più essere ammesso dal momento che l'impiego di pentabde sarà sottoposto a restrizioni. Inoltre, benché la valutazione dei rischi dell octabde non sia stata ancora completata, tale sostanza dovrebbe essere vietata, dal momento che dalla valutazione in corso emerge che essa comporta rischi comprovati per la salute umana e l'ambiente. (6) Alternative più sicure all'uso dei polibromodifenil eteri (PBDE) sono disponibili in commercio, sia che si tratti di ritardanti ignifughi privi di alogeno o di materiali alternativi. (7) Tutti i PBDE sono strettamente affini dal punto di vista chimico: non soltanto il pentabde, ma anche l'octabde e il decabde evaporano da prodotti in uso e vengono riscontrati nell'aria e nella polvere domestica, tutti quanti vengono ritrovati nei tessuti e nel sangue degli animali e dell'uomo, e tutti quanti provocano la produzione di furani e diossine bromate nell'incenerimento. Le principali proprietà ambientali e i meccanismi di tossicità dei PBDE sono analoghi a quelli dei PCB e delle dibenzodiossine strutturalmente affini. (8) E' ampiamente riconosciuto che le procedure di valutazione e di controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, valutate ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93, sono caratterizzate dalla loro lentezza e farraginosità. I ritardi registrati nella valutazione dei rischi dell'octabde e del decabde sono dovuti in gran parte al metodo individuale prescelto per testare e classificare questi prodotti chimici. Inoltre, migliaia di sostanze potenzialmente pericolose non hanno ancora formato oggetto di una valutazione; è opportuno pertanto che la Commissione e gli Stati membri si impegnino ad attuare un metodo di valutazione dei rischi per famiglia di prodotti chimici al fine di accelerare il processo di classificazione e individuare rapidamente le sostanze nocive per la salute umana e l'ambiente. (9) La presenza di pentabde in concentrazioni superiori allo 0,1% può essere identificata per mezzo di tecniche analitiche quali la GC-MS (gascromatografia/spettrometria di massa). Tali tecniche sono in grado di distinguere tra l'octabde ed il pentabde tecnici. 2
4 (10) La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione comunitaria relativa alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 1 e le singole direttive basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) 2 e la direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) 3, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: L'allegato I della direttiva 76/769/CEE 4 dall'allegato della presente direttiva. Articolo 1 viene modificato secondo quanto indicato Articolo 2 Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 (un anno dalla sua entrata in vigore). Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall'1 luglio 2003 (diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva). Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri GU L 183 del , pag 1. GU L 196 del , pag. 1. GU L 131 del , pag. 11. GU L 262 del , pag
5 Articolo 3 La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Per il Parlamento europeo La Presidente Per il Consiglio Il Presidente 4
6 ALLEGATO All'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono aggiunti i seguenti punti [XX], [XXI] e [XXII] : "[XX] difenil etere, derivato pentabromato C 12 H 5 Br 5 O [XXI] difenil etere, derivato octabromato C 12 H 2 Br 8 O [XXII] difenil etere, derivato decabromato C 12 H 2 Br 10 O 1. Non può essere immesso in commercio per l'impiego come sostanza o come componente di preparati in 2. Non possono essere immessi in commercio articoli contenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1% in massa. 1. Non può essere immesso in commercio per l'impiego come sostanza o come componente di preparati in 2. Non possono essere immessi in commercio articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in 1. Non può essere immesso in commercio per l'impiego come sostanza o come componente di preparati in 2. Non possono essere immessi in commercio articoli contenenti tali sostanze, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardanti di fiamma, in 3. Le presenti disposizioni si applicano al più tardi a partire dal 1 gennaio 2006, a meno che la valutazione dei rischi a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 non concluda che il decabde non suscita alcuna preoccupazione." 5
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