REVERSE CHARGE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "www.alexpander.it REVERSE CHARGE"

Transcript

1 REVERSE CHARGE Il reverse charge è un meccanismo di inversione contabile che consiste nel far ricadere l obbligo di fatturazione dell IVA sul soggetto acquirente, mediante emissione di autofattura, in deroga al principio generale di soggettività IVA. Ambito applicativo Attualmente l ambito di applicazione è definito, in generale da: 1. cessioni imponibili IVA aventi oggetto qualsiasi tipo di bene / servizio, in cui il cedente sia un soggetto estero (non residente e privo di rappresentante fiscale in Italia) ed il cessionario / committente un soggetto passivo d imposta residente nel territorio dello Stato (art. 17, comma 3, D.P.R. 633/1972); 2. cessioni di oro industriale (non da investimento) [obbligo] e cessioni di oro da investimento [per opzione] (art. 17, comma 5, D.P.R. 633/1972, comma aggiunto dall art. 3, legge n. 7/2000); 3. cessioni di rottami ed altri materiali di recupero (metalli ferrosi, carta da macero, stracci e scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica) [art. 74, commi 7 o 8, D.P.R. 633/1972]; 4. prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile, a partire dal 1 gennaio 2007, da soggetti subappaltatori, nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero dall appaltatore principale o di un altro subappaltatore (art. 17, comma 6, D.P.R

2 633/1972, comma aggiunto dall art. 1, comma 44, legge n. 296/2006); 5. cessioni di immobili strumentali, (art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, che rinvia ad eventuali decreti del Ministro dell Economia e delle Finanze, il Decreto che ha per oggetto tali operazioni è stato emanato il 25 maggio 2007). Si deve distinguere, in questo caso, però, fra due diverse fattispecie: o per le cessioni di immobili strumentali imponibili su opzione del cedente, il reverse charge si applica a partire dal 1 ottobre 2007; o per le cessioni di immobili strumentali nei confronti di soggetti IVA con pro-rata inferiore o uguale al 25%, il reverse charge si applica a partire dal 1 marzo 2008 (art. 1, comma 157, legge finanziaria 2008); 6. cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative (telefoni cellulari) nonché dei loro componenti ed accessori, personal computer e loro componenti ed accessori, materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere (l obbligo in oggetto al presente punto, non ancora in vigore, si applicherà alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura, ai sensi dell art. 27 della direttiva 77/388/CEE, del 1977)

3 Il caso del settore edile Poiché il reverse charge rappresenta un ottima misura di contrasto all evasione fiscale, il suo campo di applicazione, inizialmente limitato, è stato esteso progressivamente nel tempo. La prima grande estensione ha riguardato in particolar modo il settore edile in quanto si è cercato di colpire le frodi Iva nei subappalti cercando di arginare fenomeni fraudolenti che seguivano la seguente procedura: 1. un impresa edile creava ad hoc piccole imprese che realizzavano in modo fittizio lavori in subappalto, 2. le imprese subappaltatrici fatturavano all impresa committente (che le aveva create) le prestazioni effettuate con regolare applicazione dell'imposta, 3. l impresa committente detraeva legittimamente l'iva applicata per rivalsa, 4. le imprese subappaltatrici omettevano di versare il tributo per poi estinguersi. Accadeva dunque che l'appaltatore riceveva regolare fattura, imponibile IVA, da parte del subappaltatore e detraeva legittimamente il tributo addebitato per rivalsa; il subappaltatore non registrava la fattura emessa, o addirittura chiudeva la propria attività, omettendo, quindi, di versare l'imposta addebitata e producendo per l'erario un duplice decremento di entrate: la prima derivante dall'omessa liquidazione a debito dell'imposta addebitata da parte del subappaltatore e la seconda costituita dalla detrazione dell'iva operata dal committente. Si riporta di seguito un esempio pratico in cui si analizza il caso specifico. Risulta utile sottolineare che il reverse charge si applica, come risulterà evidente dall esempio, esclusivamente al rapporto tra subappaltatore ed - 3 -

4 appaltatore. Non trova invece applicazione nei rapporti tra appaltatore e committente. L appaltatore, infatti, continua ad emettere le proprie fatture nei confronti del committente con evidenziazione dell IVA. Metodo ordinario (fino al ) Esempio Reverse charge (dal ) Esempio Subappaltatore Subappaltatore Effettua acquisti per realizzare la commessa ed accumula un credito IVA. Credito IVA 150 Effettua acquisti per realizzare la commessa ed accumula un credito IVA. Credito IVA 150 Emette fattura nei confronti dell appaltatore, con evidenziazione dell importo imponibile e dell IVA. Imponibile IVA 200 TOT. Fattura Emette fattura esente da IVA (e da imposta di bollo) nei confronti dell appaltatore. Imponibile IVA 0 TOT. Fattura Considera l IVA in oggetto come un debito e la versa all Erario per conto dell appaltatore (soggetto passivo d imposta), considerando gli eventuali crediti vantati. IVA a credito 150 IVA a debito 200 TOT. IVA da liquidare 50 Tenderà ad accumulare un credito IVA, ma in questo caso sono previste particolari agevolazioni (analizzate in seguito) per il rimborso o la compensazione IVA a credito 150 Appaltatore Appaltatore Riceve dal subappaltatore la fattura imponibile IVA. TOT. Fattura Riceve dal subappaltatore la fattura esente IVA. TOT. Fattura Integra la fattura nel registro acquisti con l'iva dovuta in base alle aliquote previste. Imponibile IVA 200 TOT. Fattura

5 Paga al subappaltatore l importo totale della fattura, imponibile più IVA. TOT. Fattura Paga al subappaltatore l importo totale della fattura: solo imponibile, perché esente IVA (ad aliquota zero). TOT. Fattura Emette un autofattura in cui deve aggiungere l IVA dovuta in base alle aliquote previste. Imponibile IVA 200 TOT. Fattura Emette fattura imponibile IVA nei confronti del committente Imponibile IVA 400 TOT. Fattura Emette fattura imponibile IVA nei confronti del committente Imponibile IVA 400 TOT. Fattura Considera l IVA della fattura ricevuta dall'appaltatore come un credito compensabile, in sede di liquidazione IVA periodica, con il debito derivante dall emissione della fattura imponibile nei confronti del committente IVA a credito 200 IVA a debito 400 TOT. IVA da liquidare 200 Procede direttamente alla liquidazione dell IVA relativa all integrazione della fattura (avvenuta mediante emissione di autofattura). IVA a credito 200 (fatture acquisto) IVA a debito 200 (autofattura) IVA a debito 400 (fattura emessa) TOT. IVA da liquidare 400 Committente Committente Riceve dall appaltatore la fattura imponibile IVA. Imponibile IVA 400 TOT. Fattura Riceve dall appaltatore la fattura imponibile IVA. Imponibile IVA 400 TOT. Fattura Paga all appaltatore l importo totale della fattura (imponibile più IVA) TOT. Fattura Paga all appaltatore l importo totale della fattura (imponibile più IVA) TOT. Fattura

6 Prassi applicativa In termini generali, si ritiene utile rammentare che il metodo ordinario di applicazione dell Imposta sul Valore Aggiunto, nell ambito di una transazione, prevede di norma che: o la parte venditrice debba emettere una fattura, con evidenziazione dell importo imponibile e dell IVA. In sede di liquidazione periodica (mensile o trimestrale), dovrà poi considerare l IVA in oggetto come un debito, e versarla all Erario per conto dell acquirente (soggetto passivo dell imposta). o la parte acquirente, di contro, riceverà la fattura in oggetto, pagherà l importo totale (imponibile più IVA) al venditore (che, come anticipato verserà l IVA all Erario) e potrà considerare l IVA evidenziata come un credito, compensabile, in sede di liquidazione IVA periodica, con eventuali altri debiti IVA derivanti dall emissione di fatture imponibili. Tale procedura consente di realizzare il principio secondo il quale l IVA debba gravare sul consumatore finale, tenendo conto del fatto che il pagamento di questo tributo è frazionato, in quanto versato per quote da tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo distributivo. Nelle operazioni interessate dal reverse charge, (ovvero, in generale, tutte quelle sopra indicate nel paragrafo ambito applicativo ), invece: o il soggetto cedente è obbligato ad emettere fattura esente da IVA e dall imposta di bollo. o il soggetto passivo (acquirente), che riceverà la fattura esente, dovrà invece emettere un autofattura in cui dovrà aggiungere l IVA dovuta, per poi procedere direttamente alla sua liquidazione

7 Tale procedura risulta sempre coerente con il principio sopra enunciato perché anche in questo caso il debito ricade sull acquirente. La differenza sostanziale risiede nel fatto che la liquidazione del tributo all Erario sarà a carico dello stesso soggetto passivo, anziché per il tramite della parte venditrice. Nel caso di erronea emissione di fattura con IVA anziché esente, è possibile effettuare la correzione con emissione di nota di accredito entro un anno (termine ordinario). Il meccanismo dell inversione contabile appena descritto è stato adottato principalmente per scopi antielusivi poiché teso a contrastare fenomeni legati a pratiche attraverso le quali un soggetto passivo, dopo aver fatturato delle cessioni o prestazioni, scompariva senza versare l'iva addebitata in fattura, mentre allo stesso tempo l'acquirente esercitava legittimamente il diritto alla detrazione, generando considerevoli perdite di entrate da parte dell Erario. Rimborso IVA per soggetti in reverse charge Dal 1 gennaio 2007, data di decorrenza del regime del reverse charge in campo edile, i subappaltatori tenderanno a maturare un credito IVA perché l IVA sulle fatture d acquisto non potrà essere bilanciata da quella sulle fatture emesse, perché esenti. Il legislatore ha previsto in proposito che le prestazioni di servizi nell edilizia soggette al reverse charge (ed in generale per tutti i soggetti in reverse charge) debbano essere computate ai fini della verifica dei requisiti per la richiesta del rimborso del credito IVA perché qualificate come operazioni ad aliquota zero (art. 30, D.P.R. n. 633/72)

8 Il rimborso, anche infrannuale, dell eccedenza annuale IVA detraibile è però subordinato al verificarsi della seguente condizione, prevista dall art. 30, D.P.R. 633/72, comma 3, lett. a) : aliquota mediamente applicata sulle operazioni passive (al netto di beni ammortizzabili e spese generali) > aliquota mediamente applicata sulle prestazioni attive, incluse quelle in reverse charge ad aliquota zero (al netto di eventuali cessioni di beni ammortizzabili) + 10% Il testo della norma prevede, infatti, che il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire 5 milioni ( 2.582,28), all atto della presentazione: a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell art. 17, quinto e sesto comma. Compensazione IVA per soggetti in reverse charge Per quei soggetti subappaltatori o cedenti immobili strumentali imponibili su opzione, sottoposti al reverse charge, esiste la facoltà di compensare il credito IVA infrannuale con altri tributi e contributi, ai sensi dell art. 8, comma 3, del D.P.R. 542/99. Il limite massimo applicabile per la compensazione ordinario è pari a ,

9 Limitatamente ai soggetti che effettuano lavori in subappalto per almeno l 80% del volume d affari, il limite massimo per la compensazione trimestrale del credito IVA è elevato a annui. Attività soggette alla disciplina del reverse charge Si riportano di seguito i Codici delle Attività, soggette alla disciplina del reverse charge, quando rese sulla base di contratti di subappalto o di semplice prestazione d opera, ad imprese edili appaltatrici o, a loro volta, subappaltatrici: Demolizione edifici e sistemazione del terreno Trivellazioni e perforazioni Lavori generali di costruzione di edifici Lavori di ingegneria civile Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi Costruzione di opere idrauliche Altri lavori speciali di costruzione Installazione di impianti elettrici e tecnici Lavori di isolamento Installazione di impianti idraulico-sanitari Altri lavori di installazione Intonacatura Posa in opera di infissi Rivestimento di pavimenti e di muri - 9 -

10 Tinteggiatura e posa in opera di vetri Altri lavori di completamento degli edifici Noleggio macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore Si chiarisce che, quando si fa riferimento alle prestazioni di appalto non si intendono richiamare le attività edili svolte nell ambito di contratti d appalto ex art del codice civile, ma anche quelle relative a contratti d opera ex art del codice civile. La circolare 37/E/2006 dispone: Si ritiene che, ai fini dell applicazione del reverse charge, i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumano rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell appalto, ma anche se effettuati in base ad un contratto d opera. Come è noto, la differenza fondamentale tra il contratto d appalto e quello d opera riflette le differenti caratteristiche strutturali e dimensionali dell impresa. Entrambi i contratti hanno in comune l assunzione, nei confronti di un committente, di un obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un opera o di un servizio. Sono, inoltre, elementi comuni ai due contratti l assenza del vincolo di subordinazione e l assunzione di rischio da parte di chi esegue la prestazione. La differenza fondamentale tra i due contratti riguarda, invece, la circostanza che nell appalto l esecutore si avvale di una struttura organizzativa tendenzialmente articolata mentre, nel secondo, prevale l attività lavorativa del prestatore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa. Ciò premesso, occorre considerare che la norma in commento, specificando che sono incluse nel campo di applicazione del reverse charge le prestazioni di manodopera, di fatto estende l obbligo di inversione contabile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d opera di cui all art

11 del codice civile. [ ] in generale, il reverse charge trova applicazione anche in relazione ai servizi resi nel settore edile sulla base di contratti d opera e cioè in base ai contratti in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per l esecuzione del servizio. Si ricorda, inoltre, che: o non sono soggette al reverse charge le imprese direttamente appaltatrici, nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione. o sono incluse nel reverse charge le prestazioni di sola manodopera, o sono escluse le attività aventi ad oggetto prestazioni lavorative, anche se rientranti nei codici sopra elencati, qualora non prevalenti (es. fornitura di materiali prevalente sulla prestazione d opera soggetta). Casi particolari di esclusione, come chiarito sempre dalla circolare 37/E/2006, sono costituiti da: prestazioni rese da soggetti che operano in regime di franchigia previsto per i contribuenti minimi; prestazioni d opera intellettuale rese da professionisti (es. ingegneri, architetti, geometri); operazioni con funzioni accessorie come quella posa in opera nell ambito della fornitura di beni; attività non indicate nella sezione F della tabella dei codici attività IVA, poiché non rientranti in attività edilizie (es. installazione e manutenzione di prati e giardini, costruzione o installazione di attrezzature industriali);

12 prestazioni rese nell ambito di rapporti associativi come le società consortili od i consorzi di cooperative con affidamento dell esecuzione di lavori ai soci. La circolare 154/E/2007 aveva chiarito che le prestazioni, rientranti nelle attività edili previste dai codici precedentemente elencati, rese nei confronti di un general contractor, dovessero essere soggette all inversione contabile in quanto, nell affidamento di parte dei lavori a terzi, si sarebbe dovuto ravvisare un rapporto di subappalto. La finanziaria 2008 ha invece disposto una deroga all applicazione del reverse charge, proprio nel caso in cui la prestazione sia eseguita nei confronti di un contraente generale a cui l ente pubblico ha affidato la totalità dei lavori, il subappaltatore dovrà dunque emettere la fattura con IVA secondo le regole ordinarie. Nel caso di Associazioni Temporanee d Impresa (ATI), la risoluzione ministeriale 172/2007 ha indicato che è necessario distinguere due diverse fattispecie: o qualora l ATI sia dotata di autonoma soggettività non vi sarà l assoggettamento al reverse charge (nel caso l ATI rivesta il ruolo di appaltatore principale); o qualora l ATI non sia dotata di autonoma soggettività, le singole imprese associate saranno obbligate ad applicare la disciplina fiscale prevista per le attività svolte, anche ai fini dell applicazione o meno del regime del reverse charge. Sanzioni in caso di errata applicazione del reverse charge L art. 1, comma 155 della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha aggiunto all art 6 del D.Lgs. 471/97, il comma 9-bis, intervenendo in tema

13 di sanzioni e determinando una sensibile riduzione delle stesse, nei casi in cui errata applicazione del reverse charge non produca danni per l Erario. I diversi casi sono riassumibili come di seguito: o Mancato assolvimento dell imposta (mancata emissione di autofattura con integrazione dell IVA, a seguito della ricezione di una fattura correttamente calcolata in esenzione) o addebito irregolare dell IVA in fattura con omissione di versamento: la sanzione varia dal 100% al 200% dell imposta dovuta. È stato stabilito un importo minimo di 258. Entrambe le parti sono tenute al pagamento delle sanzioni in solido. o Imposta assolta, anche se irregolarmente, perché le parti hanno imputato l IVA secondo le regole ordinarie: la sanzione pari al 3% dell imposta irregolarmente assolta. Si precisa che resta comunque fermo il diritto alla detrazione. Sono stati stabiliti un importo minimo di 258, ed un limite massimo di (questo ultimo valido solo per irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni). Entrambe le parti sono tenute al pagamento delle sanzioni in solido. o Mancata emissione della fattura: la sanzione varia dal 5% al 10% dei corrispettivi non fatturati

STUDIO ANTONELLI. Forlì, 12 ottobre 2006

STUDIO ANTONELLI. Forlì, 12 ottobre 2006 Dott. Alessandro Antonelli TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA Dott. Alessandro Mengozzi COMMERCIALISTA Dott. Stefano Sgarzani COMMERCIALISTA Dott. Federico Mambelli Dott. Stefano Zanfini Dott.ssa Rita Santolini

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE PAG.

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE PAG. CIRCOLARE N. 22 DEL 15/12/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: REVERSE CHARGE IN EDILIZIA TRA VECCHIE E NUOVE FATTISPECIE PAG. 2 IN SINTESI: Come noto, a decorrere dall

Dettagli

1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori

1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori 1 Aprile 2011, ore 09:00 Escluse le cessioni effettuate nella fase di vendita al dettaglio 1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori Il meccanismo del reverse charge si applica

Dettagli

CIRCOLARE N. 37/E. Roma, 29 dicembre 2006

CIRCOLARE N. 37/E. Roma, 29 dicembre 2006 CIRCOLARE N. 37/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 dicembre 2006 OGGETTO: IVA Applicazione del sistema del reverse-charge nel settore dell edilizia. Articolo 1, comma 44, della legge

Dettagli

CESSIONE ROTTAMI. In base all art. 35 del D.L. n.269 del 30/09/2003

CESSIONE ROTTAMI. In base all art. 35 del D.L. n.269 del 30/09/2003 CESSIONE ROTTAMI In base all art. 35 del D.L. n.269 del 30/09/2003 L art. 35 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ha introdotto, a partire dal 2 ottobre 2003, l applicazione generalizzata dell Iva alla

Dettagli

Ampliato il reverse charge. DDL di Stabilità 2015

Ampliato il reverse charge. DDL di Stabilità 2015 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 362 09.12.2014 Ampliato il reverse charge DDL di Stabilità 2015 Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Per contrastare ulteriormente l attuazione

Dettagli

Torbole Casaglia, 04/02/2015. Circolare 03/2015. OGGETTO: Il reverse charge - Le novita dal 2015 A TUTTI I CLIENTI

Torbole Casaglia, 04/02/2015. Circolare 03/2015. OGGETTO: Il reverse charge - Le novita dal 2015 A TUTTI I CLIENTI Torbole Casaglia, 04/02/2015 Circolare 03/2015 A TUTTI I CLIENTI OGGETTO: Il reverse charge - Le novita dal 2015 La legge di stabilità ha previsto una estensione dell'applicazione dell'iva con il meccanismo

Dettagli

PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008)

PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008) PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008) Dir. 2008/8 Servizi Dir. 2008/9 Rimborsi non residenti Dir. 2008/117 Intrastat Entrata in vigore: 1 gennaio 2010 ( in progress 1 gennaio 2011 2013 e 2015 per alcuni

Dettagli

IL REVERSE CHARGE: LE NOVITA DAL

IL REVERSE CHARGE: LE NOVITA DAL IL REVERSE CHARGE: LE NOVITA DAL 2015 La legge Finanziaria per il 2015 ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2015, l estensione dell applicazione dell IVA con il meccanismo del reverse charge alle seguenti

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.

LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto. LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell ordinamento nazionale le misure

Dettagli

Gli speciali di www.acca.it/biblus-net. www.acca.it/biblus-net. Il Reverse Charge in Edilizia

Gli speciali di www.acca.it/biblus-net. www.acca.it/biblus-net. Il Reverse Charge in Edilizia Il Reverse Charge in Edilizia DICEMBRE 2013 SpecialeReverseCharge_BibLus-net REV 1.00 del 12 dicembre 2013 Premessa La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l anno 2007) ha introdotto nel

Dettagli

La gestione delle fatture in regime reverse charge

La gestione delle fatture in regime reverse charge La gestione delle fatture in regime reverse charge 1 1. Introduzione Il reverse charge è un sistema di fatturazione previsto dall art.17, comma 5, del dpr 633/1972 che comporta che il destinatario di una

Dettagli

Dr. Rag. D Antuono Emilio

Dr. Rag. D Antuono Emilio Aggiornato al 26/02/2013 Copyright Riproduzione Riservata IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA L Art. 1 comma 44 della legge n. 296/2006 ha introdotto nel nostro sistema il meccanismo del REVERSE CHARGE o INVERSIONE

Dettagli

Roma, 23 dicembre 2010. Prot. n.

Roma, 23 dicembre 2010. Prot. n. CIRCOLARE N. 59/E Roma, 23 dicembre 2010 Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio Iva Prot. n. OGGETTO: Applicabilità del meccanismo dell inversione contabile o reverse charge alle

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio 31 marzo 2015 Ai gentili clienti dello Studio Fatturazione in Reverse charge dal 2015 per lavori eseguiti su L Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni su come

Dettagli

Comunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014

Comunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014 Comunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014 Raccolta dati e richiesta documentazione Oggetto: Richiesta dati e documentazione per la predisposizione della Comunicazione e dichiarazione annuale IVA/2015

Dettagli

Modello Iva 2014: cessione di immobili con reverse charge

Modello Iva 2014: cessione di immobili con reverse charge Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 33 30.01.2014 Modello Iva 2014: cessione di immobili con reverse charge Categoria: Iva Sottocategoria: Dichiarazione L art. 17, comma 6, lett.

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 6/2012

NOTA OPERATIVA N. 6/2012 NOTA OPERATIVA N. 6/2012 OGGETTO: il reverse charge e scritture contabili - Introduzione Il reverse charge, o inversione contabile, rappresenta una modalità particolare di assolvimento dell Iva. Ai sensi

Dettagli

Oggetto: Estensione del reverse charge Primi orientamenti ANCE.

Oggetto: Estensione del reverse charge Primi orientamenti ANCE. CIRCOLARE N. 039 Bergamo, 30 gennaio 2015 ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI Oggetto: Estensione del reverse charge Primi orientamenti ANCE. Dal 1 gennaio 2015, è operativa l estensione del meccanismo dell

Dettagli

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza

Dettagli

Roma, 22 e 23 gennaio 2008 Legge finanziaria 2008: le principali novità in materia di IVA

Roma, 22 e 23 gennaio 2008 Legge finanziaria 2008: le principali novità in materia di IVA Roma, 22 e 23 gennaio 2008 Legge finanziaria 2008: le principali novità in materia di IVA Ufficio Studi - Sezione Analisi giuridiche Legge finanziaria per il 2008 Le principali novità riguardano: I. Aliquote

Dettagli

Roma, 03 agosto 2007. Con l interpello specificato in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO

Roma, 03 agosto 2007. Con l interpello specificato in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N. 205/E Roma, 03 agosto 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Interpretazione dell art. 17, comma 6, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 - reverse

Dettagli

Circolare n. 1. del 4 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione

Circolare n. 1. del 4 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione Circolare n. 1 del 4 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuovi obblighi di fatturazione... 2 2.1 Operazioni nei confronti di soggetti passivi

Dettagli

Reverse Charge 2015 I SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE: GENERALITA

Reverse Charge 2015 I SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE: GENERALITA Reverse Charge 2015 La legge di stabilità ha previsto una estensione dell'applicazione dell'iva con il meccanismo del reverse charge: coinvolti, dal 1 gennaio 2015, gli installatori di impianti e i servizi

Dettagli

Dal 1 aprile reverse charge su cellulari e pc

Dal 1 aprile reverse charge su cellulari e pc Periodico informativo n. 38/2011 Dal 1 aprile reverse charge su cellulari e pc Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che a partire dal 1 aprile

Dettagli

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015 Oggetto: LO SPLIT PAYMENT E LE FATTURE EMESSE AGLI ENTI PUBBLICI DALL 01.01.2015 Nell ambito della Finanziaria 2015 è contenuto un nuovo metodo antievasione per il versamento dell IVA all Erario, in base

Dettagli

Cedente/prestatore soggetto passivo IVA Non residente ma con: stabile organizzazione rappresentante fiscale identificazione diretta.

Cedente/prestatore soggetto passivo IVA Non residente ma con: stabile organizzazione rappresentante fiscale identificazione diretta. Premessa PREMESSA Nella disciplina IVA è previsto l obbligo di documentare le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) mediante l emissione della fattura. Ai sensi dell articolo 21, comma

Dettagli

Istanza di interpello. ALFA S.p.A. - Concessione di lavori pubblici. Reverse Charge. Art. 17, comma 6, lett. a), del DPR n. 633 del 1972.

Istanza di interpello. ALFA S.p.A. - Concessione di lavori pubblici. Reverse Charge. Art. 17, comma 6, lett. a), del DPR n. 633 del 1972. RISOLUZIONE N. 101/E Roma, 18 marzo 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA S.p.A. - Concessione di lavori pubblici. Reverse Charge. Art. 17, comma 6, lett.

Dettagli

GUIDA AL REVERSE CHARGE : IL PUNTO DOPO LA LEGGE DI STABILITA' N.190-2014

GUIDA AL REVERSE CHARGE : IL PUNTO DOPO LA LEGGE DI STABILITA' N.190-2014 GUIDA AL REVERSE CHARGE : IL PUNTO DOPO LA LEGGE DI STABILITA' N.190-2014 a cura di Celeste Vivenzi Premessa normativa generale L'inversione contabile (o reverse charge) è una particolare modalità di assolvimento

Dettagli

REVERSE CHARGE PER CELLULARI E MICROPROCESSORI: NUOVI CHIARIMENTI

REVERSE CHARGE PER CELLULARI E MICROPROCESSORI: NUOVI CHIARIMENTI Circolare N. 27 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 8 aprile 2011 REVERSE CHARGE PER CELLULARI E MICROPROCESSORI: NUOVI CHIARIMENTI Dallo scorso 1 aprile vige l obbligo di applicazione del reverse

Dettagli

Autofattura. Breve premessa contabile/normativa.

Autofattura. Breve premessa contabile/normativa. Pagina 1 di 8 Autofattura Breve premessa contabile/normativa. Negli adempimenti connessi ad una transazione rilevante ai fini dell applicazione dell IVA può accadere che colui che riveste il ruolo di soggetto

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

ESTENSIONE REVERSE CHARGE E OPERAZIONI EFFETTUATE VERSO ENTI PUBBLICI (C.D. SPLIT PAYMENT )

ESTENSIONE REVERSE CHARGE E OPERAZIONI EFFETTUATE VERSO ENTI PUBBLICI (C.D. SPLIT PAYMENT ) S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ ESTENSIONE REVERSE CHARGE E OPERAZIONI EFFETTUATE VERSO ENTI PUBBLICI (C.D. SPLIT PAYMENT ) Commissione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

La nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall 1.12.2012.

La nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall 1.12.2012. Circolare n. 2/2013 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. IVA per cassa ) - Nuova disciplina - Esercizio, durata e revoca dell opzione 1 Premessa Come anticipato nella circolare

Dettagli

Imposta di bollo sui documenti informatici

Imposta di bollo sui documenti informatici Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Imposta di bollo sui documenti informatici Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 21 novembre 2014

Dettagli

Roma, 12 novembre 2008

Roma, 12 novembre 2008 RISOLUZIONE N. 432/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 novembre 2008 OGGETTO: Istanza di interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA SRL - Interpretazione dell art. 17, sesto

Dettagli

I DIVERSI AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

I DIVERSI AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE I DIVERSI AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE A CURA DEL DOTT. PIERLUIGI CAPUANO Con l accezione reverse charge ci si riferisce, in ambito tributario, al meccanismo dell'inversione contabile che

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA Reverse charge Art. 17 comma 6 del D.P.R.

OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA Reverse charge Art. 17 comma 6 del D.P.R. RISOLUZIONE N.246/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 giugno 2008 OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA Reverse charge Art. 17 comma

Dettagli

Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013

Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013 Ai Gentili Clienti Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013 1 La L. 24.12.2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013) ha introdotto novità in materia di fatturazione da applicare su tutte le operazioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 454/E

RISOLUZIONE N. 454/E RISOLUZIONE N. 454/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 dicembre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Trattamento Iva rifiuti Quesito La Società

Dettagli

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/

Dettagli

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT EMISSIONE DELLA FATTURA PER I SERVIZI EXTRATERRITORIALI - MODALITA D INTEGRAZIONE DELLE FATTURE ESTERE PER I SERVIZI GENERICI RESI AD OPERATORI

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

LA SCHEDA FISCALE di Roberto Gabrielli

LA SCHEDA FISCALE di Roberto Gabrielli LA SCHEDA FISCALE di Roberto IVA PER CASSA (Aggiornata al 13.04.2009) Riferimenti normativi Con l emanazione del Decreto Ministeriale di attuazione dell art. 7 del D.L. n. 185/2008 (c.d. Decreto Anticrisi)

Dettagli

N. 10 15.03.2016. Le Operazioni con San Marino

N. 10 15.03.2016. Le Operazioni con San Marino 1. Le Operazioni con San Marino N. 10 15.03.2016 Le Operazioni con San Marino Trattamento IVA operazioni con soggetti sammarinesi Disciplina monitoraggio e trattamento ai fini delle imposte sui redditi

Dettagli

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE A seguito dell ingresso di Romania e Bulgaria nell Unione europea a decorrere dall 1.1.2007, le operazioni poste in essere con operatori residenti in tali Stati sono qualificate

Dettagli

Legge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione

Legge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione Legge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione Al fine di recepire il contenuto della direttiva 2010/45/UE, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) introduce numerose novità in materia

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE INFORMATIVA N. 088 02 APRILE 2013 IVA IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE Artt. 30 e 38-bis, DPR n. 633/72 Provvedimento Agenzia Entrate 20.3.2012 I soggetti in possesso di specifici requisiti possono

Dettagli

Studio Contrino Rag. Gaspare - Seregno via Santuario n. 70 - Tel. (0362) 220979 Fax 328187

Studio Contrino Rag. Gaspare - Seregno via Santuario n. 70 - Tel. (0362) 220979 Fax 328187 OGGETTO: Circolare approfondimento Seregno, li 28 aprile 2010 IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA - ART. 17 c. 6 lett. a) Dpr 633/72 Il reverse charge (o inversione contabile) interessa per ora il solo settore

Dettagli

SPESOMETRO ANNO 2013

SPESOMETRO ANNO 2013 Tipologia: FISCO Protocollo: 2005414 Data: 28.03.2014 Oggetto: spesometro anno 2013 SPESOMETRO ANNO 2013 Gentile Associato, come noto, l art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto l obbligo

Dettagli

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013

CIRCOLARE N. 32/E. Roma, 5 novembre 2013 CIRCOLARE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Settore imposte indirette Ufficio IVA Roma, 5 novembre 2013 OGGETTO: Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento - Articolo 40, comma 1-ter,

Dettagli

INFORMATIVA N. 1/2013. LEGGE DI STABILITA 2013 Novità in materia di fatturazione

INFORMATIVA N. 1/2013. LEGGE DI STABILITA 2013 Novità in materia di fatturazione STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE COMO 8.1.2013 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 E mail: segreteria@studiogorini.it FAX 031.27.33.84 INFORMATIVA N. 1/2013 LEGGE

Dettagli

Milano, 30 Marzo 2010

Milano, 30 Marzo 2010 Milano, 30 Marzo 2010 Circolare 2/2010 Gentile cliente, trasmettiamo la seguente circolare riguardo alle nuove regole dei modelli intracee da presentare a partire dal 01 Gennaio 2010. A) NOVITÀ NELL INVIO

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo.

NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. NOTA OPERATIVA N. 7/2015 OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. - Introduzione E sempre più frequente che le imprese italiane svolgano la propria attività

Dettagli

Le novità della L. di Stabilità 2016: le note di credito e l estensione del reverse charge

Le novità della L. di Stabilità 2016: le note di credito e l estensione del reverse charge Milano, 20 gennaio 2016 Le novità della L. di Stabilità 2016: le note di credito e l estensione del reverse charge Dott. Francesco Zondini www.pirolapennutozei.it Index LE NOTE DI CREDITO (ART. 1, CO.

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Circolare n. 13-2010. Milano, 30 Giugno 2010. Egregi Signori Clienti ELENCHI INTRASTAT

Circolare n. 13-2010. Milano, 30 Giugno 2010. Egregi Signori Clienti ELENCHI INTRASTAT Milano, 30 Giugno 2010 Egregi Signori Clienti Circolare n. 13-2010 ELENCHI INTRASTAT L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina

Dettagli

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 comma 6 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 comma 6 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente Roma,16 giugno 2008 RISOLUZIONE N. 245/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000 - REVERSE CHARGE applicazione del principio dell inversione

Dettagli

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio Informativa per la clientela di studio N. 44 del 13.03.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute L amministrazione finanziaria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese Fornitura di beni significativi nell

Dettagli

CHIUSURA IVA ANNO D'IMPOSTA 2013

CHIUSURA IVA ANNO D'IMPOSTA 2013 SCHEDA INFORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA CHIUSURA IVA ANNO D'IMPOSTA 2013 DOCUMENTI DA ALLEGARE: CHIUSURA ANNUALE IVA ANNO 2013 COMPRENSIVA DI RIEPILOGHI (ACQUISTI, VENDITE, CORRISPETTIVI)

Dettagli

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell

Dettagli

CIRCOLARE FEBBRAIO 2015

CIRCOLARE FEBBRAIO 2015 CIRCOLARE FEBBRAIO 2015 Novità 2015 in materia di IVA: reverse charge e split payment Gentile cliente! Come anticipato nella nostra circolare di gennaio 2015 a partire dal 1 gennaio 2015 sono entrate in

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Circolare numero 04 del 3 febbraio del 2012 Oggetto: Comunicazione annuale dati Iva anno d imposta 2011 I soggetti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale sono obbligati a trasmettere

Dettagli

Il subappalto in edilizia: la corretta fatturazione

Il subappalto in edilizia: la corretta fatturazione FISCALITÀ Il subappalto in edilizia: la corretta fatturazione di Stefano Setti Questo numero contiene una nuova rubrica, curata in collaborazione con il gruppo editoriale Wolters Kluwer Italia, leader

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 Circolare Numero 16/2013 Oggetto TOBIN TAX: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 228/2012 Sommario La legge n.228/2012

Dettagli

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate

Dettagli

L APPLICAZIONE DELL IVA E DELL IMPOSTA DI REGISTRO PER LE CESSIONI DI FABBRICATI

L APPLICAZIONE DELL IVA E DELL IMPOSTA DI REGISTRO PER LE CESSIONI DI FABBRICATI L APPLICAZIONE DELL IVA E DELL IMPOSTA DI REGISTRO PER LE CESSIONI DI FABBRICATI Sommario Introduzione... 2 Il principio generale di esenzione dall Iva... 2 La nozione di impresa costruttrice... 3 Fabbricati

Dettagli

Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE

Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE Dott. Danilo Cortesi A tutti i Clienti Loro sedi Ravenna, 11/02/2013 Circolare informativa n. 5/2013 Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE

Dettagli

Regime dei minimi e «nuovo» forfait

Regime dei minimi e «nuovo» forfait Regime dei minimi e «nuovo» forfait Elementi di criticità e profili Iva Nicola Forte Latina, 4 maggio 2015 1 I due regimi Il confronto Dal confronto effettuato tra il regime dei minimi ed il nuovo forfait

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

RISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE N. 140/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 novembre 2004 Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale Padova, 23 agosto 2010 L AUTOFATTURA Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni rese da operatori non residenti nei

Dettagli

L Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento con il quale sono stati forniti i chiarimenti di seguenti riportati:

L Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento con il quale sono stati forniti i chiarimenti di seguenti riportati: L Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento con il quale sono stati forniti i chiarimenti di seguenti riportati: Contratti collegati Contratti Consorzio Contratti con corrispettivi periodici Contribuenti

Dettagli

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge

Dettagli

Gruppo Buffetti S.p.A. Via del Fosso di S. Maura, snc - 00169 Roma

Gruppo Buffetti S.p.A. Via del Fosso di S. Maura, snc - 00169 Roma Gruppo Buffetti S.p.A. Via del Fosso di S. Maura, snc - 00169 Roma VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD Modulo Versione Run Time ebridge 02.43.00 Modulo Base 01.85.01 Modulo Base Contabile 02.08.02 Contabilità

Dettagli

Dott. Rag. MORATELLI Pietro

Dott. Rag. MORATELLI Pietro Spett.li clienti Loro sedi Bolzano, 17/10/2013 OGGETTO: Invio Spesometro 2012 A pag. 6 Comunicazioni Importanti per i Clienti della Società INFOSERVICE DATI SRL L art. 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato

Dettagli

Vendita soggetta al regime IVA

Vendita soggetta al regime IVA Vendita soggetta al regime IVA Operazioni che verificano il presupposto di cui all art. 1 DPR 633/72. Soggetto esercente attività di impresa arte o professione e l immobile rientra nell attività. Le snc,

Dettagli

Di seguito in sintesi le novità introdotte in materia di fatturazione e relativi adempimenti:

Di seguito in sintesi le novità introdotte in materia di fatturazione e relativi adempimenti: Consulenza aziendale consulenza settore turismo elaborazione dati contabili formazione del personale Roma, 12 Gennaio 2013 CIRCOLARE INFORMATIVA N 2 /2013 OGGETTO: LEGGE DI STABILITÀ 2013 NOVITÀ IN MATERIA

Dettagli

Regime Iva per cassa: opportunità a criticità operative

Regime Iva per cassa: opportunità a criticità operative ART. 32-BIS 1. per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 129/E

RISOLUZIONE N. 129/E RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo

Dettagli

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO DI OPERE E SERVIZI

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO DI OPERE E SERVIZI RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO DI OPERE E SERVIZI Campo di applicazione Aspetti oggettivi Circolare 2/E/2013 La normativa si applica in relazione in relazione alle prestazioni di servizi

Dettagli

ASSOCIAZIONE ICT DOTT. COM I L R A P P R E S E N T A N T E F I S C A L E D E L S O G G E T T O N O N R E S I D E N T E.

ASSOCIAZIONE ICT DOTT. COM I L R A P P R E S E N T A N T E F I S C A L E D E L S O G G E T T O N O N R E S I D E N T E. ASSOCIAZIONE ICT DOTT. COM I L R A P P R E S E N T A N T E F I S C A L E D E L S O G G E T T O N O N R E S I D E N T E A c u r a d i : Giovanni Scagnelli Dottore Commercialista Associazione IC T Dott.C

Dettagli

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti Roma, 10/01/2015 Spett.le Cliente Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti Dottore Commercialista e Revisore Contabile Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 75/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 agosto 2015 OGGETTO: Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai servizi di telecomunicazione,

Dettagli

LE NOVITA' IVA 2012 DICHIARAZIONE ANNUALE

LE NOVITA' IVA 2012 DICHIARAZIONE ANNUALE O C S E 1 LE NOVITA' IVA 2012 DICHIARAZIONE ANNUALE Francesco Campanile Dirigente Ministero Economia e Finanze Revisore dei conti CNSD Dottore commercialista Docente di Diritto Tributario internazionale

Dettagli

NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA

NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE DI ROMA NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA Roma, 11 febbraio 2010 Le nuove regole

Dettagli

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Comunicazione dati IVA per l anno 2014 Dichiarazione IVA per l anno 2014 - Chiusure contabili 2014 Entro lunedì 2 marzo 2015 deve

Dettagli

A seguito della modifica dell art. 21 c.2 del DPR 633/1972, dal 1 gennaio 2013 sarà obbligatorio indicare sempre in fattura:

A seguito della modifica dell art. 21 c.2 del DPR 633/1972, dal 1 gennaio 2013 sarà obbligatorio indicare sempre in fattura: Trento, 08/01/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: fatturazione, novità dal 1 gennaio 2013 - AGGIORNATO Gentile Cliente, dal 1 gennaio 2013 ci saranno importanti novità sul fronte della fatturazione,

Dettagli

ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI - IMPOSTE SUL REDDITO (IRES) - OBBLIGHI DICHIARATIVI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) - AGEVOLAZIONI/ESENZIONI

Dettagli

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che

Dettagli

Circolare N. 7 del 16 Gennaio 2015

Circolare N. 7 del 16 Gennaio 2015 Circolare N. 7 del 16 Gennaio 2015 Rapporti con la PA - dal 01.01.2015 l IVA non viene incamerata dal privato ma versata dall ente pubblico (Legge di stabilita per il 2015 - art. 1 commi 629, 630, 632

Dettagli