Avvocati Commercialisti Notai. Bergamo, 11 gennaio Egregi Signori Clienti Loro sedi

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1 Avvocati Commercialisti Notai Studio Legale avv. Fulvio De Lucia, avv. Vittorio Rodeschini, avv. Elena Maria Montiglio, avv. Margherita Maffioletti, avv. Chiara Frassoldati Studio Commercialisti e Revisori Contabili rag. Adriano Nosari, rag. Ermanno D Ignazio, dott. Carlo Scalvedi, dott. Nicola Saba, dott. Gerardo Gibellini, dott. Ivan Rinaldi Bergamo Via Masone, 9 Studio Notarile notaio Mariafranca Nosari, dott. Pier Giorgio Nosari, dott.ssa Luisa Mastinu Bergamo, 11 gennaio 2011 Egregi Signori Clienti Loro sedi Oggetto: Circolare n. 1 Novità fiscali per il 2011 e proroga di provvedimenti 1. Premessa Nella presente circolare intendiamo fornire informazioni sui temi maggiormente rilevanti con riguardo sia alle novità previste per il 2011 sia alla conferma/proroga di provvedimenti normativi introdotti nell ordinamento in anni precedenti. 2. Le novità per il 2011 Di seguito riportiamo sinteticamente i punti di maggiore interesse previsti per il I nuovi elenchi clienti e fornitori L art. 21 del DL 78/2010 ha reintrodotto con particolari specifiche l obbligo di trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori, demandando ad un provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate (pubblicato il 22 dicembre scorso) la definizione degli aspetti pratici correlati all adempimento. Il provvedimento in parola ha precisato quanto segue: a. sono obbligato alla compilazione ed invio degli elenchi tutti i soggetti passivi IVA; b. l obbligo per i soggetti di cui al precedente punto ricorre nel caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi 1 (in vendita o in acquisto) per le quali le condizioni contrattuali prevedano corrispettivi di importo pari o superiore ad Euro Si noti che qualora le operazioni in argomento siano rese a consumatori finali l importo è elevato ad Euro (ipotizzando operazioni imponibili ed assoggettate ad IVA nella 1 Si osservi che per contratti di appalto, fornitura, somministrazione o altri contratti da cui derivino corrispettivi periodici l operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari ad Euro segreteria.commercialisti@studionosari.it Tel Fax P.IVA C.F

2 misura ordinaria): anche in tale caso il committente/cessionario (privato non operatore economico) è tenuto a fornire al prestatore/cedente il proprio codice fiscale; c. sono escluse dall obbligo di comunicazione le seguenti transazioni: importazioni; esportazioni: acquisti/vendite da/verso soggetti residente in paesi a fiscalità privilegiata (tali operazioni sono infatti già oggetto di apposita comunicazione); operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe Tributaria. d. i dati debbono essere trasmessi solo con mezzi telematici entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. NB: per il solo anno 2010 l importo delle transazioni oggetto di comunicazione è elevato ad Euro e l invio telematico è differito al 31 ottobre Inoltre sono escluse dall obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l obbligo di emissione della fattura effettuate sino al 30 aprile Regime IVA delle cessioni di immobili ad uso abitativo Con il 2011 le vendite di abitazioni da parte delle imprese di costruzione sono soggette ad IVA se cedute entro il termine di cinque anni dalla data della ultimazione. La novità, introdotta dal comma 86, articolo 1, della Legge Finanziaria per il 2011, ha modificato l art. 10, numero 8-bis, del DPR 633/1972. Con l'allungamento di un anno del termine entro il quale può beneficiarsi dell'imponibilità IVA si evitano al cedente gli effetti dell'indetraibilità dell'imposta assolta a monte a seguito della cessione in regime di esenzione. Resta, invece, pari a quattro anni il termine previsto per la cessione con IVA dei fabbricati strumentali: l'opzione per l'imponibilità, prevista dall'art. 10, n. 8-ter, lettera d. del DPR 633/72, evita in ogni caso i citati effetti negativi conseguenti all'indetraibilità dell'imposta L imposizione indiretta sui contratti di leasing immobiliare La Legge di stabilità per il 2011 prevede novità in materia di leasing immobiliari. Infatti, per i contratti di acquisto di immobili strumentali da concedere in leasing, posti in essere dall'1 gennaio 2011, le imposte ipotecaria e catastale, dovute nella misura complessiva del 4% (3% + 1% a norma dell'art. 1-bis della tariffa, allegata al D.Lgs. 347/90), dovranno essere corrisposte in misura integrale e non più in forma dimezzata, come era previsto dall'art. 35, commi 10-ter e 10-sexies, del DL 223/2006. Inoltre, per le operazioni di riscatto di immobili dati in leasing, operate dalle banche e dagli intermediari finanziari in conseguenza dell'opzione per l'acquisto operata dall'utilizzatore (o derivanti dalla risoluzione per inadempienza dell'utilizzatore) le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicheranno in misura fissa. Per quanto concerne l'imposizione del contratto di locazione finanziaria, poi, la Legge di stabilità prevede la registrazione solo in caso d'uso. Infine per tutti i contratti di locazione finanziaria immobiliare in corso di esecuzione alla data dell'1 gennaio 2011 (contratti che, in base alla nuova disciplina, non sconteranno più alcun tributo sul riscatto), le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondersi in un'unica soluzione entro il 31 marzo Le modalità di versamento saranno definite da un apposito Provvedimento dell Agenzia delle Entrate. Pagina 2 di 5

3 2.4. Nuova misura delle sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso L art. 20, lettera a), della Finanziaria 2011 ha previsto un inasprimento delle sanzioni ridotte dovute dal contribuente che ricorra ad istituti deflattivi del contenzioso e del ravvedimento operoso. Con riguardo a quest ultimo istituto il costo della correzione sarà pari al 3% qualora venga effettuata nel termine di 30 giorni ovvero al 3,75% qualora venga effettuata nel termine lungo. Il comma 22 della Finanziaria prevede che le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1º febbraio Detassazione dei premi di produttività Anche per il 2011 le somme riconducibili ad incrementi di produttività e di efficienza organizzativa o competitività di impresa potranno godere della imposizione sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali nella misura del 10%. L importo massimo detassabile è di Euro per titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore ad Euro annui. Le erogazioni devono essere previste da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali Detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico La agevolazione in argomento è prorogata anche per il Si segnala la rilevante modifica rispetto alla normativa vigente sino al 31 dicembre Le spese sostenute nel 2011 potranno essere detratte obbligatoriamente in dieci anni (cinque anni per quelle sostenute sino a tutto il 2010). 3. Altri temi rilevanti Di seguito riportiamo sinteticamente i punti di maggiore interesse previsti per il Variazione del tasso di interesse legale (DM ) Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto del ministero dell Economia che ha portato la misura del saggio di interesse legale dall 1% all 1,5%. La novità è applicabile dal 1 genn aio 2011 a tutte le operazioni che fanno riferimento agli interessi legali (esempio: ravvedimento operoso) Il reverse charge Si segnalano di seguito due aspetti di rilievo concernenti la tematica del reverse charge interno Vendite/acquisti di cellulari e circuiti integrati e microprocessori Con la circolare 59E del 24 dicembre 2010 l'agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi all'applicazione del reverse charge per le transazioni commerciali aventi per oggetto le categorie di beni in argomento. Il reverse charge, autorizzato dal Consiglio UE (decisione n. 2010/710/UE), si riferisce ai soli componenti di personal computer cui possono ricondursi i concetti di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Nulla è stato, invece, precisato in merito alla categoria dei telefoni cellulari, posto che - rispetto alla definizione oggetto di autorizzazione - la disciplina IVA sul tema (contenuta nell'art. 17, comma 6, lett. b del DPR Pagina 3 di 5

4 633/1972) risulta più ampio dal momento che richiama anche i componenti e gli accessori dei telefonini. Il nuovo obbligo si applicherà alle cessioni effettuate dal 1 aprile 2011, tenendo così conto del termine mini mo di 60 giorni previsto dall'art. 3, comma 2, della L. 212/2000 (Statuto del contribuente). Nel Modello UNICO 2012 e nella dichiarazione IVA relativa al 2011 saranno introdotti campi specifici in cui riportare le operazioni attive e passive relative ai beni oggetto di reverse charge. Dal punto di vista soggettivo saranno soggette a reverse charge le sole cessioni poste in essere nelle fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, purché il cessionario sia un soggetto passivo italiano. Ne consegue che, secondo un interpretazione conforme alla ratio della menzionata decisione del Consiglio 2010/710/UE, il meccanismo dell inversione contabile per le fattispecie in esame non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio. Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo L apparato sanzionatorio Il 1 gennaio 2011 è entrato a pieno regime l appar ato sanzionatorio in tema di irregolare applicazione/versamento da reverse charge è contenuto nell articolo 6, comma 9 bis, del D.Lgs. 471/97. Si ricorda infatti che per il triennio la sanzione prevista nei casi in cui l imposta relativa all operazione in reverse charge fosse stata assolta, seppur irregolarmente, la violazione era punita con sanzione proporzionale nella misura del 3% dell IVA versata (la sanzione colpisce in solido le parti della transazione), con un tetto massimo di Euro Dal 1 gennaio 2011 la viola zione in argomento non potrà più beneficiare di tale limite superiore. Cogliamo l occasione per ricordare che il committente/cessionario che non assolve l imposta per acquisti soggetti al reverse charge è colpito dalla sanzione proporzionale dal 100 al 200% dell imposta non applicata, con un minimo di Euro 258. Identica sanzione è prevista per l emittente della fattura che erroneamente applichi l IVA su un operazione soggetta all inversione contabile, omettendone tuttavia il versamento Gli elenchi black list Ricordiamo la ricorrenza dell adempimento relativo all invio degli elenchi acquisti e fornitori per tutte le operazioni (ivi comprese le importazioni e le esportazioni) intercorse con operatori economici stabiliti nei paradisi fiscali. Circa la periodicità della trasmissione si ricorda che per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a euro, il periodo di riferimento è trimestrale. Ai fini della determinazione dell ammontare totale delle operazioni, in base all articolo 2, comma 5, del D.M. 30 marzo 2010, occorre fare riferimento ai quattro trimestri che compongono l anno solare. Cause di decadenza dalla periodicità trimestrale: se nel corso del trimestre viene superata la soglia di Euro , a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. Il modello di comunicazione è presentato all Agenzia delle entrate per via telematica entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Pagina 4 di 5

5 3.4. Innalzamento del contributo integrativo INARCASSA per ingegneri e architetti I professionisti esercenti l attività di ingegnere o architetto rientrano tra i soggetti che per esercitare la propria attività devono essere iscritti nel relativo Albo e sono tenuti al versamento dei contributi per la copertura previdenziale alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA). In attuazione del piano di sostenibilità del sistema previdenziale previsto dalla Finanziaria 2007, anche INARCASSA ha modificato il proprio Statuto, prevedendo, con il nuovo art. 23, comma 5, l innalzamento dell aliquota per la determinazione del contributo integrativo a carico di ingegneri ed architetti alla nuova misura del 4%. Come espressamente previsto dalla Delibera relativa al citato adeguamento dello Statuto, così come approvato dal Decreto Interministeriale 5 marzo 2010, tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 genn aio Conseguentemente, nei casi in cui il professionista addebita al cliente la quota di contributo integrativo da versare a INARCASSA, per le fatture emesse: - fino al 31 dicembre 2010, il contributo integrativo va calcolato applicando la percentuale del 2%; - dal 1 gennaio 2011, il contributo integrativo va c alcolato applicando la percentuale del 4%; a prescindere dalla data in cui la prestazione è stata effettuata e da quando avviene il pagamento della stessa. Si rammenta che il contributo previdenziale integrativo in esame concorre a formare la base imponibile IVA mentre non è soggetto ad IRPEF e pertanto non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d acconto del 20%. Cogliamo l occasione per porgere i migliori saluti ed auguri per un sereno nuovo anno. f.to Gerardo Gibellini Normativa e bibliografia DL 31 maggio 2010, n. 78, art. 21 convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 Provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 Pellegrino/Valcarenghi Per lo spesometro serve l archivio Il Sole 24 Ore del 27 dicembre 2010 AAVV L agenda del nuovo anno Il Sole 24 Ore del 27 dicembre 2010 Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Finanziaria 2011) Tosoni La cessione con IVA guadagna un anno Il Sole 24 Ore del 9 dicembre 2010 Albano/Miele Sul leasing prelievo pieno all acquisto Il Sole 24 Ore del 27 dicembre 2010 Albano Vecchi contratti: c è la sostitutiva entro il 31 marzo Il Sole 24 Ore del 27 dicembre 2010 Liburdi Pace fiscale più cara Italia Oggi del 13 dicembre 2010 Mantovani/Santacroce Sui cellulari reverse charge da aprile Il Sole 24 Ore del 24 dicembre 2010 Circolare dell Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2010, n. 59/E Gavelli Sanzioni senza tetto massimo Il Sole 24 Ore del 27 dicembre 2010 Circolare dell Agenzia delle Entrate 21 ottobre 2010, n. 53/E Art. 23, Regolamento INARCASSA Art. 16, DL n. 41/95 Informativa SEAC n, 17 dell 11 gennaio 2011 Pagina 5 di 5

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