TERRITORIALITA IVA SERVIZI 2010 da slide 3 a slide 70

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1 TERRITORIALITA IVA SERVIZI 2010 da slide 3 a slide 70 Analisi e adempimenti Regola generale Deroghe e criteri speciali Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Focus intermediazioni Focus manifestazioni Focus servizi internazionali n.i. Debitore dell imposta Tecnica applicativa del reverse charge Autofattura e integrazione a confronto Momento di effettuazione Sintesi normativa La territorialità nella Direttiva 2006/112/CE a cura di Francesco Zuech rag. commercialista 1 MODELLI INTRASTAT: NOVITÀ 2010 da slide. 71 a 162 Novità Intrastat 2010 Vecchi e nuova periodicità (soglie) Variazione periodicità Nuove modalità e scadenze L avvio funambolico Statuto del Contribuente Sanzioni Integrazioni entro il 20/07/2010 Frontespizio Modelli Intra beni Modelli Intra servizi Dati fiscali e statistici Mensili e trimestrali Esonero compilazione alcuni dati statistici Servizi esonerati Esempi di compilazione Casi particolari a cura di Francesco Zuech rag. commercialista 2 1

2 TERRITORIALITA IVA SERVIZI 2010 D.Lgs n. 18 del 12/02/2010 (G.U. n. 41 del 19/02/2010) Direttive CE n. 8 e 117 del 2008 (modifiche alla Direttiva 2006/112/CE) a cura di Francesco Zuech 3 RILEVANZA IVA DEI SERVIZI Analisi e adempimenti Individuazione del luogo territoriale del servizio rilevante ai fini Iva Adempimenti Individuazione del trattamento Iva Annotazioni Iva Elenchi Intrastat 4 2

3 RILEVANZA IVA DEI SERVIZI Altre problematiche Individuazione del momento di effettuazione Conoscibilità della disciplina degli altri Paesi Operazioni effettuate in Italia da non residenti 5 Regola generale vigente fino al 31/12/2009 Territorialità nello Stato del prestatore Art. 7, co.3, DPR 633/72 Regola generale Sdoppiamento della regola generale per i servizi resi a soggetto privato Territorialità nello Stato del prestatore (art. 45 Direttiva 2006/112/CE) nuovo art. 7-ter, co.1/b, DPR 633/72 Nuova regola generale dal 01/01/2010 per servizi resi a soggetto passivo che agisce in quanto tale Territorialità nello Stato in cui è stabilito il destinatario soggetto passivo (art. 44 Direttiva 2006/112/CE) nuovo art. 7-ter, co.1/a, DPR 633/72 (*) Le operazioni B2B soggette alla regola genarale, se poste in essere fra operatori UE, vanno in Intastat, tranne quelle 6 non soggette ad Iva nel Paese del committente soggetto passivo (art. 50, co.6, D.L. 331/93). B2C B2B (*) 3

4 Deroghe e criteri speciali Configurazione deroghe (1) Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizio 1 gruppo deroghe Art. 7-quater DPR 633/72 a) Prestazioni relative a beni immobili luogo immobile b) Trasporto passeggeri distanza percorsa c) Servizi di ristorazione e catering luogo di esecuzione d) Servizi di ristorazione e catering a bordo in un trasporto passeggeri comunitario luogo di partenza e) Noleggio breve (e simili) di mezzi di trasporto messa a disposizione del mezzo, con talune deroghe legate al luogo di utilizzo Artt. 47, 48, 57, 55, 56 e 59-bis Direttiva N.B. Irrilevanza del paese e dello status del committente TRATTASI DI DEROGHE ASSOLUTE NO INTRASTAT 7 Deroghe e criteri speciali Configurazione deroghe (2) 2 gruppo deroghe Art. 7-quinques DPR 633/72 Art. 53 Direttiva Disposizioni relative a servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività nonché le prestazioni si servizi accessorie alle precedente. Luogo di svolgimento N.B. Irrilevanza del paese del committente. N.B. Irrilevanza dello status (fino al 31/12/2010) del committente. TRATTASI DI DEROGHE ASSOLUTE (PER IL 2010) NO INTRASTAT 8 4

5 Deroghe e criteri speciali Configurazione deroghe (3) 3 gruppo deroghe Art. 7-sexies DPR 633/72 Art. 46, 49-52, 54, 59- bis, 58, 59- ter Direttiva Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi a) Prestazioni di intermediazione (trasparente) luogo operazione principale (cioè dell operazione intermediata) b) Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario distanza percorsa c) trasporto intracomunitario di beni luogo inizio del trasporto d)lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali nonché attività accessorie ai trasporti luogo di esecuzione e) Noleggi non brevi e simili di mezzi di trasporto rilevanza della prestazione resa da soggetto stabilito IT per utilizzo nella comunità + rilevanza prestazione resa da soggetto Extra UE per utilizzo in IT f) prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici rilevanza delle prestazioni rese da soggetto extra UE g) prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione ricorso al criterio dell utilizzo N.B. Riguardano solo committenti privati (IT, UE o Extra UE). TRATTASI DI DEROGHE RELATIVE 9 Deroghe e criteri speciali Configurazione deroghe (4) Disposizioni relative a talune prestazioni di servizio 4 gruppo deroghe Art. 7-septies DPR 633/72 Art. 59 e 59- bis Direttiva a) Prestazioni di servizi di cui all art. 3, co.2,n. 2 b) Prestazioni pubblicitarie c) Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché elaborazione e fornitura di dati e simili d) Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le riassicurazioni ed escluse le casseforti e) Messa a disposizione di personale f) Locazione, leasing, noleggio e simili di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto g) Concessione dell accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, trasporto o trasmissione mediante gli stessi e altri servizi direttamente collegati h) servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione i) Servizi prestati per via elettronica j) Prestazioni negative relative ad attività di cui alle precedenti lettere Non territoriali se rese a privati extra UE N.B. Riguardano solo committenti privati extra UE. TRATTASI DI DEROGHE RELATIVE 10 5

6 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Prestazioni di servizi relative a beni immobili Trattamento fino al 31/12/2009 Dal 2010 Il criterio che individua la territorialità della prestazione è dato dal Paese di ubicazione dell immobile (non rileva, quindi, lo status del committente). Art. 45 (vigente) Direttiva Art.7, co.4, lett. a) del DPR 633/72 Trattamento territoriale invariato. Oltre a rientrare in questa casistica (come in passato) anche le perizie e prestazioni di agenzia nonché le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell esecuzione di lavori immobiliari (geometri, architetti, ecc), il nuovo wording precisa che vi rientra altresì la concessione di diritti di utilizzazione degli immobili e la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o analoghi (campi vacanza, campeggi). Art. 47 Direttiva Nuovo art. 7-quater, co.1/a, DPR 633/72 11 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Prestazioni rese da un intermediario (trasparente) Trattamento fino al 31/12/2009 Dal 2010 A seconda del tipo di servizio intermediato, attualmente vigono le seguenti disposizioni speciali che, a seconda dei casi, ricorrono al criterio dell utilizzo, dello status e luogo del committente o del luogo di esecuzione dell operazione principale (cioè l operazione intermediata). Segnatamente: Art lett. l) e 58 Direttiva (vigente) Art.7, co.4, lett. d), e) ed f) del DPR 633/72 Art. 50 Direttiva (vigente) Art. 40, co.5, D.L. 331/93 Art. 54 Direttiva (vigente) Art. 40, co.6, D.L. 331/93 Art. 44 Direttiva (vigente) Art. 7, co.4, lett. f-quinquies, DPR 633/72 Per le intermediazioni rimane una sola disposizione speciale e riguarda quelle rese a non soggetti passivi nel qual caso la territorialità viene individuata nel luogo dell operazione principale. Nuovo art. 46 della Direttiva. Nuovo art. 7-sexies, co.1/a, DPR 633/72. Per le intermediazioni rese a soggetti passivi, torna, invece, applicabile la regola generale che individua la territorialità nel paese del committente. Nuovo art. 44 della Direttiva Nuovo art. 7-ter, co.1/a, DPR 633/72. N.B. Le intermediazioni relative a beni immobili (agente immobiliare) rimangono con la disciplina 12 dei servizi relativi a beni immobili. 6

7 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Prestazioni rese da un intermediario (trasparente) - Esempi Casistica Trattamento 2009 Trattamento dal 2010 Prestatore IT, committente operatore extra UE Dipende dalla territorialità dell operazione principale (art. 7, co.4, lett. f-quinquies) In Italia è sempre non territoriale (art. 7-ter, co.1, lett.a) Prestatore IT, committente operatore UE Non territoriale in Italia (art. 7, co.4, lett. f-quinquies) Non territoriale in Italia (art. 7-ter, co.1, lett.a) Committente operatore IT Intermediazione territoriale in Italia, ma solo per le operazioni eseguite in ambito UE (art. 7, co.4, lett. f-quinquies, agg.to da Comunitaria 2008) Sempre territoriale in Italia 13 Focus intermediazioni Trattamento di alcune intermediazioni internazionali Sono non imponibili ai sensi dell art. 9 n. 7 del DPR n. 633/72 I servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all'esportazione Novità 2010 NO INTRASTAT 14 7

8 Focus intermediazioni Prestazioni rese da un intermediario (trasparente) - precisazioni Dal 2010 le intermediazioni relative ad operazioni estero su estero (extra UE) diventano territorialmente rilevanti quando commissionate da operatore IT. Per evitare l assoggettamento ad Iva è stato modificato l art. 9 n.7 del DPR 633/72 prevedendo fra i servizi internazionali anche le intermediazioni relative ad operazioni effettuate extra UE (in aderenza all art. 153 della Direttiva). COMMITTENTE OPERATORE IT Operazione intermediata: vendita da CH a USA INTERMEDIARIO EXTRA UE INTERMEDIARIO UE INTERMEDIARIO IT Fino al 2009 NO TERRITORIALITA ITALIA IT rileva il costo in co.ge (no autofattura) RAe n.437/e/08, caso 4 NO TERRITORIALITA ITALIA IT rileva il costo in co.ge (no autofattura) RAe n.437/e/08, caso 4 NO TERRITORIALITA ITALIA IT rileva il costo in co.ge (no autofattura) Art. 7,co.4, lett. f.quinquies modificato dalla L. n. 88/2009 Dal 2010 SI TERRITORIALITA ITALIA Committente emette autofattura art. 17, co.2, (Operazione non imponibile art. 9 n. 7 DPR 633/72) SI TERRITORIALITA ITALIA Committente emette autofattura art. 17, co.2, (Operazione non imponibile art. 9 n. 7 DPR 633/72) SI TERRITORIALITA ITALIA Intermediario IT emette fattura non imponibile art. 9 n. 7 DPR 633/72 15 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Il trattamento può essere così riassunto: Trasporti le nuove regole ) per il trasporto di passeggeri continua a rilevare la distanza percorsa (nuovo art. 48 Direttiva e nuovo art. 7-quater, co.1/b, DPR 633/72); 2) per i trasporti intracomunitari di beni resi a persone che non sono soggetti passivi, continua a rilevare (per tutta la tratta) il luogo di partenza del trasporto (nuovo art. 49 Direttiva e nuovo art. 7-quater, co.1/b, DPR 633/72); 3) per i trasporti intracomunitari di beni resi a soggetti passivi non solo italiani e comunitari, ma anche extra comunitari (questa è una delle novità), troverà applicazione la nuova regola generale (art. 44 Direttiva e nuovo art. 7-ter, co.1/a, DPR 633/72); 4) per i trasporti non intracomunitari (es. Italia Svizzera) resi a persone che non sono soggetti passivi continua a rilevare il criterio proporzionale alla distanza percorsa (nuovo art. 49 Direttiva e nuovo art. 7-sexies, co.1/b, DPR 633/72); 5) per i trasporti non intracomunitari (es. Russia Italia) resi a committenti soggetti passivi (italiani, comunitari o extra comunitari) troverà applicazione la nuova regola generale, basata sul luogo del committente, per l intero corrispettivo e non più proporzionalmente alla distanza (art. 44 Direttiva e art. 7-ter, co.1/a, DPR 633/72); 6) per il trasporto nazionale di beni troveranno applicazione i criteri indicati nel punto 4 e 5, con conseguente rilevanza territoriale in Italia. In sostanza, per i servizi resi nei confronti di privati rimane confermato il trattamento in vigore fino al 31/12/2009, mentre per quelli nei confronti di soggetti passivi (nazionali o esteri) tutto il corrispettivo sarà territorialmente disciplinato dalla nuova regola generale (vedi retro). 16 8

9 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Trasporti ESEMPI 1, 2, 3, 4 Casistica Trattamento fino al 31/12/2009 Dal Trasporto nazionale di beni reso ad operatore UE o extra UE Territorialmente rilevante in Italia in funzione della tratta percorsa nel paese (tutta). Art. 46 Direttiva (vigente) Art. 7, co.4, lett. c) DPR 633/72 Territorialmente rilevante nel paese del committente soggetto passivo, per l intero corrispettivo. (FCI in Italia). Art. 44 Direttiva Nuovo art. 7-ter co.1/a 2 Trasporto internazionale di beni (diverso da quello intracomunitario) reso ad operatore UE o Extra UE Territorialmente rilevante in Italia in funzione della tratta percorsa nel paese (solo tratta italiana). Art. 46 Direttiva (vigente) Art. 7, co.4, lett. c) DPR 633/72 Territorialmente rilevante nel paese del committente soggetto passivo, per l intero corrispettivo (FCI in Italia). Art. 44 Direttiva Nuovo art. 7-ter co.1/a 3 Trasporto internazionale di beni (diverso da quello intracomunitario) reso ad operatore IT Come sopra Servizio territorialmente rilevante in Italia. N.B. E rilevante anche il trasporto extra UE (es. da CH a USA) C.Ae n. 12 del 12//03/ Trasporto internazionale di beni (diverso da quello intracomunitario) reso a privato (IT, UE o extra) Come sopra Situazione invariata, cioè rileva la tratta territoriale. Art. 49 Direttiva Nuovo art. 7-sexies co.1/b 17 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Trasporti ESEMPI 5, 6, 7, 8 Casistica Trattamento fino al 31/12/2009 Dal Trasporto intracomunitario di beni reso ad operatori Extra UE Territorialmente rilevante, per tutto il trasporto, nel luogo di partenza. Art. 47, 1, Direttiva (vigente) Art. 40, co.5, D.L. 331/93 Territorialmente rilevante nel paese del committente soggetto passivo, per l intero corrispettivo Art. 44 Direttiva Nuovo art. 7-ter co.1/a 6 Trasporto intracomunitario di beni reso ad operatori UE Territorialmente rilevante nel paese del committente operatore UE, per tutto il trasporto. Art. 47, 1, Direttiva (vigente) Art. 40, co.5, D.L. 331/93 (non imponibile) In Italia il trasporto è FCI Art. 44 Direttiva Nuovo art. 7-ter co.1/a 7 Trasporto intracomunitario di beni reso ad operatore IT Territorialmente rilevante in Italia, in ogni caso (indipendentemente dal luogo di inizio del trasporto). Art. 40, co.5, D.L. 331/93 C.M. n. 13/E/94, parte B, 4.2 Situazione invariata (Iva in Italia) Art. 44 Direttiva Nuovo art. 7-ter co.1/a 8 Trasporto intracomunitario di beni reso a privato (IT, UE o extra) Territorialmente rilevante, per tutto il trasporto, nel luogo di partenza Art. 40, co.5, D.L. 331/93 (art. 47, 1, Dir. 2006/112/CE) Situazione invariata Art. 49 Direttiva Nuovo art. 7-sexies co.1/c 18 9

10 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Servizi accessori ai trasporti Carico, scarico, movimentazioni e simili. Trattamento fino al 31/12/2009 Dal 2010 La prestazione è territorialmente rilevante nel paese in cui viene materialmente eseguita. In deroga a quanto sopra, la prestazione è territorialmente rilevante nel paese del committente operatore Iva in altro Stato Ue. Art. 52 e 53 Direttiva (vigente) Art. 7, co.4, lett. b), del DPR 633/72 e art. 40, co.6, del D.L. 331/93 Trattamento territoriale invariato per servizi resi a persona che non è soggetto passivo. Art. 54 Direttiva Nuovo art. 7-sexies, co.1/d, DPR 633/72 Per le prestazioni rese a committenti soggetti passivi (comunitari e non), vale la nuova regola generale legata al paese del committente. Art. 44 Direttiva Nuovo art. 7-ter, co.1/a, DPR 633/72 19 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall organizzatore di tali attività nonché i relativi servizi accessori. Trattamento fino al 31/12/2009 Dal 2010 Territorialità nel luogo di materiale esecuzione. Art. 52 Direttiva (vigente) Art. 7, co.4, lett. b), DPR 633/72 Trattamento invariato. Art. 53 Direttiva Nuovo art.7-quinquies DPR 633/72 N.B. Dal 2011 per i servizi resi a committenti soggetti passivi è prevista l applicazione della regola generale, tranne che per i servizi connessi all accesso alle manifestazioni nonché alle relative prestazioni accessorie. In tal senso già dispone l art.3 del D.Lgs n.18/

11 Focus manifestazioni" I precedenti di prassi (N.B. si tratta di casi ante 01/01/2010) RM n. 189 del 17/8/96 Società editoriale inglese per convegno in Italia FCI art. 7 co.3 Superata RM n. 131 del 13/11/06 Associazione olandese che organizza abitualmente convegni nel campo delle telecomunicazioni, uno dei quali in Italia Quote di iscrizione (diritto a partecipare ai lavori, materiale scientifico, cena e coffée break) art. 7 co.4 lett. b) Spazi pubblicitari riguardanti l evento art. 7 co.4 lett. d) e) f) Rileva territorialmente in Italia Trattamento variabile a seconda dell utilizzo e del committente 21 Focus manifestazioni" I precedenti di prassi (N.B. si tratta di casi ante 01/01/2010) RM n. 267 del 6/8/2002 Rilevanza nello Stato di materiale esecuzione della manifestaz ione Preparazione e assistenza vetture al fine di partecipare a campionati nazionali e mondiali di rally per conto di società belga proprietaria auto art. 7 co.4 lett. b) Gestione pubbliche relazioni per le gare di rally (presentazione squadra corse e p.r. per conto di soggetto turco) art. 7 co.4 lett. b) Il trasporto del veicolo, delle attrezzature necessarie, dei ricambi, rifornimenti e l assistenza di gara assumono natura strumentale al risultato finale Le conferenze stampa assumono una loro rilevanza solo se riferite all evento sportivo 22 11

12 Focus manifestazioni" I precedenti giurisprudenziali Corte di Giustizia Causa C327/94 Sentenza del 26/09/1996 L'art. 9, n. 2, lett. c), della sesta Direttiva CEE deve essere interpretato nel senso che rientra in tale disposizione l'attività di un imprenditore che effettua la sonorizzazione di manifestazioni artistiche o ricreative armonizzando la scelta e l'utilizzazione degli apparecchi impiegati in funzione delle condizioni acustiche esistenti e degli effetti sonori voluti e che fornisce gli indispensabili apparecchi e operatori, dal momento che la prestazione di tale imprenditore costituisce un presupposto necessario della realizzazione della prestazione artistica o ricreativa principale. Oggi art. 53 Direttiva 2006/112/CE Art. 7 quinquies DPR 633/72 23 Focus manifestazioni" I precedenti di prassi (N.B. si tratta di casi ante 01/01/2010) RM n. 367/E del 3/10/2008 Società italiana che organizza congressi, convention, ecc a carattere medico scientifico in altri paesi UE Pacchetto servizi resi dall organizzatore - quota ingresso (accesso, kit congresso, colazione lavoro e coffee break) - sponsor simposio (uso sala, impianti, traduzione, allestimenti e arredi, esposizione logo, colazione lavoro e hostess) - mostra (noleggio spazio per collocare stand, pulizia, allacciamento energia, ) Altri servizi resi in occasione di manifestazioni organizzate da altri - Albergo per relatori e ospiti - Ristorazione a favore di richiedenti - Interpretariato in occasione di riunioni - hostess in sede congressuale e fuori Per l Agenzia non possono rientrare nell art. 7 co.4 lett. b) quando sono resi da soggetto terzo rispetto all organizzatore del convegno Art. 7, co.4, lett. b) N.B. posizione non completamente condivisa dalla 24 dottrina 12

13 Focus manifestazioni" I precedenti di prassi (N.B. si tratta di casi ante 01/01/2010) RM /07/1985 RM 192/E del 17/08/1996 RM 70/E del 21/04/1997 Caso sollevato dall Ambasciata Cinese e dall URSS in ordine all applicazione dell Iva sulle quote di partecipazione alle manifestazioni fieristiche di Messina e Bari (ITALIA) Locazione stand e servizi connessi (vigilanza, assicurazione) resi a società estera per la partecipazione di manifestazioni fieristiche in Italia Fiere allestite all estero (realizzazione, trasporto, montaggio, manutenzione, e smontaggio dello stand che resta di proprietà della ditta appaltatrice) art. 7 co,4, lett a.) Iva Italia SI art. 7 co,4, lett a.) Iva Italia SI art. 7 co,4, lett a.) Iva Italia NO Problema: chi assolve l Iva nel paese in cui si svolge l evento? 25 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Perizie e lavori su beni mobili Trattamento fino al 31/12/2009 Dal 2010 La prestazione è territorialmente rilevante nel paese in cui viene materialmente eseguita. In deroga a quanto sopra, la prestazione è territorialmente rilevante nel paese del committente operatore Iva in altro Stato Ue quanto i beni vengono trasportati o spediti fuori dello Stato in cui la prestazione è stata eseguita. Art. 52 e 55 Direttiva (vigente) Art. 7, co.4, lett. b), del DPR 633/72 e art. 40, co.4-bis, del D.L. 331/93 Trattamento territoriale invariato per servizi resi a persona che non è soggetto passivo. Art. 54 Direttiva Nuovo art. 7-sexies, co.1/d, DPR 633/72 Per le prestazioni rese a committenti soggetti passivi vale la nuova regola generale legata al paese del committente. Rispetto alla disciplina precedente non è più richiesto che i beni lascino lo Stato in cui la prestazione è eseguita e, pertanto, nel caso di operazione fra soggetti di due Stati membri diversi troverà sempre applicazione l inversione contabile. Art. 44 Direttiva Nuovo art. 7-ter, co.1/a, DPR 633/

14 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Lavorazioni su beni mobili ESEMPI 1 e 2 Casistica Committente nazionale operatore Iva che invia materie prime ad un lavorante comunitario (DE). A fine lavorazione i beni lasciano il paese (DE) in cui viene eseguita la lavorazione Committente nazionale (IT) che invia materie prime ad un lavorante comunitario (DE). A fine lavorazione i beni rimangono nel paese (DE) in cui viene eseguita la lavorazione (DE) Trattamento fino al 31/12/2009 Territorialità nel paese del committente operatore Iva (IT). Art. 55 Direttiva (vigente) Art. 40, co.4-bis, del D.L. 331/93 Territorialità nel paese in cui viene eseguita la lavorazione (DE). Art. 52 Direttiva (vigente) Art. 7, co.4, lett. b), del DPR n. 633/72 Invariato. Dal 2010 Art. 44 Direttiva Nuovo art. 7-ter, co.1/a, DPR 633/72 L operazione diventa territorialmente rilevante nel paese del committente operatore Iva (IT). Art. 44 Direttiva Nuovo art. 7-ter, co.1/a, DPR 633/72 27 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Lavorazioni su beni mobili ESEMPI 3 e 4 Casistica Trattamento fino al 31/12/2009 Dal 2010 Lavorazione eseguita extra UE di merce esportata in lista valorizzata, con importazione in Italia, a fine lavorazione, dei prodotti compensatori Come sopra in regime di perfezionamento passivo (esportazione temporanea delle materia e successiva reimportazione prodotti compensatori a scarico temporanea) Importazione con Iva assolta sul valore complessivo dei beni (materia + lavorazione e beni aggiunti). Trattamento non territoriale ex art. 7, co.4, lett. b), del DPR n. 633/72 per la fattura del lavorante estero. Importazione con Iva assolta sul solo valore della lavorazione estera e sui beni aggiunti. Trattamento non territoriale ex art. 7, co.4, lett. b,) del DPR n. 633/72 per la fattura del lavorante estero. Problema duplicazione imposta per lavorazione. Si auspicano chiarimenti! Idem per l importazione. A rigore la fattura del lavorante estero ricevuta dal committente soggetto passivo Italiano sarà territorialmente rilevante in Italia. Art. 44 della Direttiva. Nuovo art. 7-ter, co.1/a, DPR 633/72 Idem per l importazione. La fattura del lavorante estero ricevuta dal committente soggetto passivo Italiano sarà territorialmente rilevante in Italia. Art. 44 della Direttiva. Nuovo art. 7-ter, co.1/a, DPR 633/

15 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Servizi di ristorazione e catering Casistica Trattamento fino al 31/12/2009 Dal 2010 Servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, aereo o treno nel corso della parte di un trasporto passeggeri effettuato all interno della Comunità. Non è prevista una disciplina speciale, né a livello di Direttiva, né nella normativa interna, per cui trova applicazione il criterio generale attualmente legato al luogo del prestatore. Art. 43 Direttiva (vigente) Art. 7, co.3, DPR 633/72 La territorialità per i servizi effettuati a bordo, nel corso di un trasporto passeggeri effettuato all interno della Comunità, viene fissata nel luogo di partenza del trasporto passeggeri. Art. 57 della Direttiva. Nuovo art. 7-quater, co.1/d, DPR 633/72. Servizi di ristorazione e catering diversi da quelli di cui sopra. Come sopra La territorialità è nel luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite. Non fa distinzione la natura del committente. Art. 55 della Direttiva. Nuovo art. 7-quater, co.1/c, 29 DPR 633/72. Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Locazione (anche finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto (1) Trattamento fino al 31/12/2009 La Direttiva consente di adottare il criterio dell utilizzazione. La disciplina italiana prevede la territorialità nazionale nei seguenti casi: - prestatore italiano e utilizzo del servizio in Italia o Ue; - prestatore extraue ed utilizzo in Italia. Il tutto, indipendentemente dalla localizzazione del committente nonché dal suo status. Art. 58 Direttiva (vigente) Art. 7, co.4, lett. f), del DPR 633/72 Le prestazioni rese da soggetti operatori UE seguono, invece, la regola generale del paese del prestatore e quindi non rilevano in Italia (a prescindere dal luogo di utilizzo). Art. 43 Direttiva (vigente) Art. 7, co.3, del DPR 633/72 Rilevanza pro-quota Nella C.M. n. 207 del 16/11/ è stato precisato che in caso di utilizzo del mezzo di trasporto in parte in territorio comunitario e in parte al di fuori della U.E., dovrà considerarsi imponibile la percentuale del canone di locazione corrispondente all utilizzo che ne è stato fatto in ambito comunitario. Nel noleggio e leasing nautico, per l individuazione e la possibilità di ricorre (a certe condizioni) a percentuali forfettarie, si veda C.M. n. 76/E/2001 e C.M. 49/E/2002 nonché R.M. 284/E/2007 e C.M. n. 38/E/

16 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Locazione (anche finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto (2) Trattamento dal 01/01/2010 al 31/12/2012 Noleggio breve Fino a 30 gg (90 per i natanti) Noleggio non breve A prescindere dallo status e luogo del committente, opera una disposizione speciale (nuovo art. 56 Direttiva) in base alla quale rileva il luogo in cui il mezzo viene effettivamente messo a disposizione del destinatario. Il legislatore italiano: a) limita tale criterio alle prestazioni che siano anche utilizzate all interno del territorio della Comunità (di converso, è fuori campo l utilizzo extra UE); b) attrae (specularmente) nel territorio nazionale le prestazioni ivi utilizzate ancorché i mezzi di trasporto siano messi a disposizione extra UE. Nuovo art. 7-quater, lett. e), DPR 633/72 Dovrebbe continuare a rilevare anche il criterio pro-quota. Committente soggetto passivo Opera la regola generale del paese del committente soggetto passivo (art. 44 Direttiva). Nuovo art. 7-ter, co. 1/a), DPR 633/72 Committente privato In deroga alla regola generale del paese del prestatore, il legislatore italiano adotta il criterio dell utilizzo prevedendo che la prestazione si intende effettuata nel territorio dello Stato quando resa da prestatore ivi stabilito e sempre che tale prestazione sia utilizzata nel territorio della Comunità (di converso, è fuori campo l utilizzo extra UE). Specularmente viene attratta nel territorio anche la prestazione resa da soggetto non stabilito nella UE, quando utilizzata nel territorio dello Stato. Nuovo art. 7-sexies, lett. e), DPR 633/72 31 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Locazione (anche finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto (3) ESEMPI Trattamento fino al 31/12/2009 Dal 01/10/2010 al 31/12/2002 Committente soggetto passivo IT che riceve servizi da prestatore UE Committente soggetto passivo IT che riceve servizi da prestatore Extra UE Territorialmente non rilevanti in Italia Art 7, co.3, DPR 633/72 Rileva territorialmente il solo utilizzo in Italia. Art. 7, co.4, lett. f) DPR 633/72 Il noleggio breve rileva territorialmente in Italia: - se i mezzi vengono messi a disposizione nel territorio IT, limitatamente all utilizzo UE; - se i mezzi vengono messi a disposizione extra UE, limitatamente all utilizzo IT. Non rileva, invece, (tutto il corrispettivo) se il mezzo viene messo a disposizione in altro paese UE. Nuovo art. 7-quater lett. e) Nel caso di noleggio non breve, corrispettivo totalmente territoriale in Italia (anche per l utilizzo extra UE). Nuovo art. 7-ter co.1/a Nel caso di noleggio breve: come sopra. Nuovo art. 7-quater lett. e) Nel caso di noleggio non breve, corrispettivo totalmente territoriale in Italia (anche per l eventuale utilizzo extra UE). Nuovo art. 7-ter co.1/a 32 16

17 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Locazione (anche finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto (4) Art. 4 Direttiva 2008/8/CE Art. 3, co.2, Decreto legislativo Ulteriori novità in vigore dal 2013 per le locazioni non brevi di mezzi di trasporto a privati: per le locazioni di imbarcazioni da diporto, invece del luogo del prestatore, troverà applicazione il luogo in cui l imbarcazione da diporto è effettivamente messa a disposizione del destinatario purché tale servizio sia effettivamente reso dal prestatore a partire dalla sede della sua attività economica o di una stabile organizzazione situata in detto luogo. Nella versione domestica, il tutto viene mediato dal criterio dell utilizzo espungendo, nel caso di prestatore IT, l utilizzo extra UE, ed attraendo l utilizzo in Italia, nel caso di prestatore Extra UE ed imbarcazione messa a disposizione in Stato extra UE; per le locazioni di altri mezzi di trasporto (oppure quando le imbarcazioni sono messe a disposizione in uno stato diverso da quello del prestatore), sostituzione del criterio del luogo del prestatore con il criterio del luogo del destinatario (come già è previsto per i committenti soggetti passivi). Nella versione domestica, anche in questo caso, il tutto viene mediato dalla condizione che, nel caso di committente IT, l utilizzo avvenga nel territorio comunitario (in sostanza viene espulsa dalla territorialità nazionale l utilizzo extra UE) e che, nel caso di committente extra UE, l utilizzo avvenga 33 in Italia (in sostanza, viene attratta alla territorialità nazionale, l utilizzo in Italia). Territorialità: vecchio e nuovo a confronto - locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto - prestazioni di servizi indicate al n. 2) del secondo comma dell'art. 3 (le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti) - prestazioni pubblicitarie - operazioni bancarie, finanziarie e assicurative - prestazioni relative a prestiti di personale Trattamento fino al 31/12/2009 Sono territorialmente rilevanti in Italia: quelle rese a committenti nazionali (operatori o non) qualora utilizzate in Italia o nella Ue (di converso sono escluse quelle utilizzate extra Ue) (art. 7, co.4, lett. d), DPR 633/72); quelle rese a privati UE (art.7, co.4, lett. e) DPR 633/72); quelle rese a committenti extra UE (operatori o non) qualora siano utilizzate in Italia (di converso sono escluse quelle utilizzate in territorio estero comunitario e non) (art. 7, co.4, lett. f) DPR 633/72). Non rilevano in Italia (ma nel paese del committente) le prestazioni rese ad operatore Iva di altro Stato Ue (art. 7, co.4, lett. e) del DPR 633/72 e art. 56 Direttiva vigente). Dal 2010 Non si considerano territoriali le prestazioni rese a privati Extra UE. Lo Stato italiano ha scelto di abbandonare il criterio dell utilizzo. Art. 59 Direttiva Nuovo art. 7-septies Negli altri casi (sempre a prescindere dal luogo di effettivo utilizzo) operano le nuove regole generali e quindi: per le prestazioni rese a committente soggetto passivo (IT, Ue o Extra Ue), rileva il paese del committente; per le prestazioni rese a committente non soggetto passivo IT o UE, rileva il paese del prestatore. Art. 44 e 45 Direttiva Nuovo art. 7-ter 34 17

18 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto - consulenza e assistenza tecnica o legale, - di elaborazione e fornitura di dati e simili, - la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati Trattamento fino al 31/12/2009 Dal 2010 Sono territorialmente rilevanti in Italia: quelle rese a committenti nazionali (operatori o non) qualora utilizzate in Italia o nella Ue (di converso sono escluse quelle utilizzate extra Ue) (art. 7, co.4, lett. d), DPR 633/72); quelle rese a privati UE (art.7, co.4, lett. e) DPR 633/72). Non rilevano in Italia (ma nel paese del committente) le prestazioni rese ad operatore Iva di altro Stato Ue (art. 7, co.4, lett. e) del DPR 633/72 e art. 56 Direttiva 2006/112/CE). Nel caso di committente extra UE la prestazione di consulenza non rileva in Italia (per effetto dell esclusione posta nell art. 7, co.4, lett. f) del DPR 633/72), a prescindere dall'utilizzo o meno del servizio nel territorio italiano (in tal senso C.M. 10/E/ ). N.B. Per i servizi di fornitura dell accesso ai sistemi di distribuzione del gas ed energia, resi a committente extraue, utilizzati in Italia, la C.M. 54/E del 23/12/ parla, invece, di rilevanza territoriale. Non si considerano territoriali le prestazioni rese a privati Extra UE. Lo Stato italiano ha scelto di abbandonare il criterio dell utilizzo. Art. 59 Direttiva Nuovo art. 7-septies Negli altri casi (sempre a prescindere dal luogo di effettivo utilizzo) operano le nuove regole generali e quindi: per le prestazioni rese a committente soggetto passivo (IT, Ue o Extra Ue), rileva il paese del committente; per le prestazioni rese a committente non soggetto passivo IT o UE, rileva il paese del prestatore. Art. 44 e 45 Direttiva Nuovo art. 7-ter 35 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Prestazioni di servizi di telecomunicazione Trattamento fino al 31/12/2009 Dal 2010 Sono territorialmente rilevanti in Italia: quelle rese a committenti nazionali (operatori o non) qualora utilizzate in Italia o nella Ue (di converso sono escluse quelle utilizzate extra Ue) (art. 7, co.4, lett. d) DPR 633/72); quelle rese a privati UE (art.7, co.4, lett. e) DPR 633/72); quelle rese a soggetti extra UE da soggetti extra UE (compresi Livigno e Campione d Italia) qualora i servizi sono utilizzati in Italia (art.7, co.4, lett. f-bis) DPR 633/72); quelle rese a soggetti privati UE da soggetti extra UE (compresi Livigno e Campione d Italia) qualora i servizi sono utilizzati in Italia (art.7, co.4, lett. f-quater) DPR 633/72). Non rilevano in Italia (ma nel paese del committente) le prestazioni rese ad operatore Iva di altro Stato Ue (art. 7, co.4, lett. e) del DPR 633/72 e art. 56 Direttiva vigente). I servizi di telecomunicazione si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati, la loro distribuzione avviene nel territorio dello Stato (art. 7, co.4, lett. f-bis). Prestazioni rese a privati Rimane, per effetto anche delle scelte del legislatore nazionale, il massiccio ricorso al criterio dell utilizzo: non si considerino territoriali le prestazioni rese a privati Extra UE, a meno che l utilizzo non avvenga in Italia (art.59 e 59-bis, lett. b, Direttiva; nuovo art. 7-septies, lett. h); sono territoriali le prestazioni rese da operatore IT a privati comunitari (compreso IT), a meno che non siano utilizzate Extra UE (art. 45 e 59-bis, lett.a, Direttiva; nuovo art. 7-sexies, lett. g, prima parte); sono territoriali le prestazioni rese da prestatore Extra UE a privato comunitario (compreso IT) ed utilizzate in Italia (art. 59-ter Direttiva; nuovo art. 7 sexies, lett. g, seconda parte); sono territoriali le prestazioni rese da prestatore Extra Ue o di altro Stato UE a committente privato Extra UE, se utilizzate in Italia (art. 59-bis, lett.b, Direttiva; nuovo art. 7 septies, lett. h) Prestazioni rese a soggetti passivi In base alla nuova regola generale rileva il paese del committente. Art. 44 Direttiva 36 Nuovo art. 7-ter co.1/a 18

19 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Servizi di teleradiodiffusione Trattamento fino al 31/12/2009 Dal 2010 Sono territorialmente rilevanti in Italia: quelle rese a committenti nazionali (operatori o non) qualora utilizzate in Italia o nella Ue (di converso sono escluse quelle utilizzate extra Ue) (art. 7, co.4, lett. d), DPR 633/72); quelle rese a privati UE (art.7, co.4, lett. e) DPR 633/72); quelle rese a committenti extra UE (operatori o non) qualora siano utilizzate in Italia (di converso sono escluse quelle utilizzate in territorio estero comunitario e non) (art. 7, co.4, lett. f) DPR 633/72. quelle rese a soggetti privati UE(compresa IT) da soggetti extra UE (compresi Livigno e Campione d Italia) qualora i servizi sono utilizzati in Italia (art.7, co.4, lett. f-quater) DPR 633/72). Non rilevano in Italia (ma nel paese del committente) le prestazioni rese ad operatore Iva di altro Stato Ue (art. 7, co.4, lett. e) del DPR 633/72 e art. 56 Direttiva 2006/112/CE). Vedi gruppo precedente (il trattamento territoriale dei servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione è stato accorpato nelle medesime disposizioni). 37 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Servizi prestati per via elettronica (e-commerce diretto) (1) Trattamento fino al 31/12/2009 Sono territorialmente rilevanti in Italia: quelle rese a committenti nazionali (operatori o non) qualora utilizzate in Italia o nella Ue (di converso sono escluse quelle utilizzate extra Ue) (art. 7, co.4, lett. d), DPR 633/72); quelle rese a privati UE (art.7, co.4, lett. e) DPR 633/72); quelle rese a committenti operatori extra UE qualora siano utilizzate in Italia (di converso sono escluse quelle utilizzate in territorio estero comunitario e non) (art. 7, co.4, lett. f) DPR 633/72. quelle rese a soggetti privati IT da soggetti extra UE (art.7, co.4, lett. f-ter) DPR 633/72). Non rilevano in Italia (ma nel paese del committente) le prestazioni rese ad operatore Iva di altro Stato Ue (art. 7, co.4, lett. e) del DPR 633/72 e art. 56 Direttiva vigente). Dal 2010 E previsto un criterio speciale che attrae nel luogo del committente privato, a prescindere dal luogo di effettivo utilizzo, le prestazioni rese da un soggetto passivo extra UE. Art. 58 Direttiva Nuovo art. 7-sexies lett. f) E prevista l esclusione territoriale, a prescindere dal luogo di effettivo utilizzo, delle prestazioni rese a privato Extra UE. Art. 59 Direttiva Nuovo art. 7-septies lett. i) Negli altri casi operano le nuove regole generali e quindi: -per le prestazioni rese a committente soggetto passivo (IT, Ue o Extra Ue), rileva il paese del committente (nuovo art. 44); -per le prestazioni rese a committente non soggetto passivo IT o UE, rileva il paese del prestatore Art. 44 e 45 Direttiva 38 Nuovo art. 7-ter 19

20 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Servizi prestati per via elettronica (e-commerce diretto) (2) CARATTERISTICHE: (art. 11 Reg. CE 1777/2005) essenza automatizzata della prestazione, corredata da un intervento umano minimo; impossibilità della prestazione in assenza della tecnologia dell informazione. Elencazione esemplificativa tratta dalla normativa comunitaria Allegato II Direttiva 2006/112/CE 1) Fornitura di siti web e web hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; 2) fornitura di software e relativo aggiornamento; Allegato 1 Regolamento 1777/2005/CE a) Hosting di siti web e di pagine web b) Manutenzione automatica di programmi, remota e on line c) Amministrazione remota di sistemi d) Conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente e) Fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste a) Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti b) Bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari c) Driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti d) Installazione automatica on line di filtri per i siti web e) Installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls) 39 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Servizi prestati per via elettronica (e-commerce diretto) (3) Allegato II Direttiva 2006/112/CE 3) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; 4) fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; Allegato 1 Regolamento 1777/2005/CE a) Accesso o scaricamento di temi dell interfaccia grafica; b) Accesso o scaricamento di fotografie o immagini o salvaschermi c) Contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche d) Abbonamento a giornali o riviste on line e) Siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web f) Notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line g) Informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo h) Fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web i) Utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet a) Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari b) Accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni c) Accesso o scaricamento di film d) Scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari e) Accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono lontani gli uni dagli altri 40 20

21 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Servizi prestati per via elettronica (e-commerce diretto) (4) Allegato II Direttiva 2006/112/CE 5) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza. Allegato 1 Regolamento 1777/2005/CE a) Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente b) Libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano N.B. Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio prestato per via elettronica. 41 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Servizi prestati per via elettronica (e-commerce diretto) (5) Non costituiscono servizi di e-commerce (art. 12 Reg. (CE) 1777/2005: g) servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica; h) servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto; i) servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche; j) servizi di conservazione dei dati off line; k) servizi pubblicitari, ad esempio in giornali, su manifesti e in televisione; l) servizi di help desk telefonico; m) servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta; n) servizi tradizionali di vendita all asta che dipendono dal diretto intervento dell uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta; o) servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia; p) accesso a Internet e al World Wide Web; q) servizi telefonici forniti attraverso Internet

22 Territorialità: vecchio e nuovo a confronto Prestazioni di servizio inerenti all obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un attività o un diritto di cui alle lettere da a) a i) dell art. 7-septies Trattamento fino al 31/12/2009 Dal 2010 Trattasi delle c.d. prestazioni negative che si è ritenuto rilevare in base allo stesso trattamento delle prestazioni positive. Art. 7, co.4, lett. d), e) nonché, si ritiene, lett. f), limitatamente, in questo ultimo caso, alle prestazioni non abbandonate da tale lettera (rispetto a quelle della lettera d), del DPR 633/72. La nuova formulazione è sicuramente più chiara e viene precisato che la prestazione negativa consiste nell obbligo di non esercitare interamente o anche parzialmente un attività o un diritto indicati nell articolo 59 della Direttiva, corrispondente al (probabile) nuovo art. 7-septies, lett. l), del DPR 633/72. Il fatto che la disposizione sia collocata in una norma dedicata all esclusione della territorialità delle sole prestazioni rese a committenti non soggetti passivi Extra UE, porta a ritenere che nel caso di prestazioni rese al di fuori di questo caso, tornino applicabili le regole generali (un chiarimento al riguardo sarebbe auspicabile). 43 Trasporto persone internazionale Trasporti internazionali di beni Noleggi connessi ai trasporti internazionali Spedizioni relative ai trasporti internazionali Servizi accessori ai trasporti internazionali Fucus servizi internazionali n.i. (1) Art. 9 del DPR 633/72 operazioni non imponibili 1) trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 2) trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1); 3) noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabineletto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell art. 69 (1); 4) servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell art.69 (1); i servizi relativi alle operazioni doganali 5) servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell art (1); 22

23 Fucus servizi internazionali n.i. (2) Art. 9 del DPR 633/72 operazioni non imponibili Servizi portuali e degli agenti marittimi Intermediazioni relative ad operazioni internazionali Intermediazioni rese ad agenzie di viaggio Manipolazioni nei depositi doganali Lavorazioni su beni in regime di perfezionament o o da esportare 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; 7) servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all'esportazione; 7 bis) servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all art. 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea; 8) manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; 9) trattamenti di cui all'art. 176 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato. Dal 01/01/2010 (1) Valore indicato nella bolletta d importazione della merce 45 IL DEBITORE DELL IMPOSTA 46 23

24 Debitore dell imposta (1) FORNITORE OPERATORE ECONOMICO RESIDENTE Per le operazioni territorialmente rilevanti tranne quelle esentate NON RESIDENTE NAZIONALE Art. 11 D.L. 135/2009 per le operazioni effettuate da o nei confronti di Stabile Organizzazione Nei rapporti vs privati Per la gestione delle operazioni eseguite direttamente dalla casa madre estera, viene meno la possibilità di usare l identificazione diretta o la rappresentanza fiscale nei casi di operazioni verso privati in mancanza di stabile organizzazione IDENTIFICATO (art. 35-ter) o RAPPRESENTATO (art. 17, co.3) Nei rapporti vs imprese SOSTITUITO dal cessionario/com mittente operatore Iva nazionale (art. 17, co.2) 47 Debitore dell imposta (2) SERVIZI RESI DA NON RESIDENTE (senza S.O.) Prestatore non residente Non identificato in Italia Identificato in Italia (direttamente o tramite rappresentante fiscale) Prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia Committente Operatore Iva nazionale Operatore Iva nazionale Privato Non residente Obbligo reverse charge solo per le prestazioni dell art. 7, co.4, lett. d) e (dal 15/07/2009) f-quinquies. Art. 17, co.3, ultimo per., cit Obblighi a carico del prestatore per le altre prestazioni. Art. 17, co.2, cit No reverse. Obblighi a carico del prestatore. Come sopra. Fino al 31/12/2009 Obbligo di reverse charge in capo al committente (1). Art. 17,co.3, primo periodo,dpr 633/72 Obbligo reverse charge in tutti i casi nei quali la territorialità del servizio, in base al nuovo art. 7-ter co.1/a, viene legata al paese del committente soggetto passivo. Art. 196 Direttiva 2006/112/CE Nuovo art. 17, co.2, DPR 633/72 Invariato. Invariato. Dal 01/01/2010 (1) Tranne nelle ipotesi relative alle operazioni di cui all art. 7, co.4, lett. f) del DPR 633/72 effettuate da soggetti domiciliati, residenti o stabiliti a Livigno o Campione d Italia

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