Novità Fiscali Approfondimenti Imposte e Tasse Scadenze

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1 A tutti i Clienti in indirizzo [CIRCOLARE MENSILE] n. 3 del 14/03/2011 Prot. doc.: 429/2011 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2010 UNICO 2011 PERSONE FISICHE In vista dell imminente appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi per l anno 2010, si prega di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre la data del , tutta la documentazione utile all espletamento del suddetto adempimento fiscale. Si rammenta che, in caso di compilazione incompleta o errata per mancanza di documenti, lo studio non potrà assumersi alcuna responsabilità circa l inesattezza della dichiarazione. In ogni caso, lo Studio provvederà, dopo la redazione della dichiarazione, a consegnare copia del modello, come previsto dalle norme in materia, per la verifica dell esattezza dei dati in esso contenuti, rimanendo il contribuente responsabile nei casi di infedeltà della dichiarazione. I termini di scadenza, riferiti alla dichiarazione, sono così riassumibili: Adempimento Scadenza Versamento imposte e contributi eventualmente dovuti 16 giugno 2011 Versamento con maggiorazione per interessi (0,40%) 18 luglio 2011 Presentazione modello cartaceo (in banca o posta) 30 giugno 2011 Presentazione telematica 30 settembre %: INVIO TELEMATICO PER I LAVORI A CAVALLO D ANNO (Art. 29, co. 6, D.L. n. 185/ Provvedimenti Agenzia Entrate e ) Entro il prossimo 31 marzo i soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, devono obbligatoriamente comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate, mediante l apposito modello IRE, l ammontare delle suddette spese sostenute nel periodo d imposta 2010, qualora gli interventi non siano ancora terminati al 31 dicembre 2010 e proseguano nel Nel caso in cui i lavori proseguano per più periodi d imposta (quindi interessino almeno 3 anni), è necessario presentare una comunicazione per ciascun periodo d imposta nel quale sono eseguiti lavori non terminati. Ad esempio, se gli interventi sono iniziati nel 2010, proseguono nel 2011 e si Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 1

2 concluderanno nel 2012, con sostenimento delle relative spese nei 3 anni, dovrà essere inviata una comunicazione per il 2010 ed una per il La presentazione della comunicazione in esame non deve essere effettuata se: - i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d imposta; - non sono state sostenute spese nel periodo d imposta in cui sono iniziati i lavori (proseguiti nel periodo d imposta successivo); - si tratta di spese sostenute nell anno in cui i lavori, iniziati in periodi d imposta precedenti, sono terminati. Si evidenzia che in presenza di più proprietari/detentori dell immobile che sostengono le spese e che intendono fruire della detrazione del 55%, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi. I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, devono inviare la comunicazione entro il 90 giorno successivo al termine del periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data. Modalità di trasmissione La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2011 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Per le spese che saranno sostenute nel 2011 relativamente a lavori che proseguiranno anche nel 2012 dovrà essere presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo L adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l ulteriore obbligo, posto a carico dei soggetti che intendono fruire della detrazione del 55%, della trasmissione all ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dei dati relativi agli interventi realizzati. TARDIVA ED OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE In caso di tardiva (presentazione effettuata dopo il ) ovvero omessa presentazione della comunicazione in esame: a) il beneficio non decade pertanto non è preclusa la possibilità di beneficiare della detrazione del 55%; b) si rende applicabile la sanzione in misura fissa da 258 euro a euro. CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI PREVISTA PER IL 2011 (Decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale, in attesa di pubblicazione in G.U.) Lo scorso 7 marzo è stato approvato alla Camera il decreto sul federalismo fiscale municipale, che prevede, tra gli altri, l introduzione, già dal 2011, della cedolare secca sugli affitti. Si tratta di un imposta sostitutiva: - dell Irpef e delle relative addizionali; Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 2

3 - nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione (e successive risoluzioni e proroghe). Lo schema di decreto prevede che, a decorrere dall anno 2011, in alternativa all ordinaria tassazione Irpef del reddito fondiario, il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento dell immobile abitativo, locato per il medesimo uso, può optare per l assoggettamento del canone di locazione ad un imposta operata nella forma della cedolare secca. Rientrano nell ambito della cedolare secca anche le pertinenze dell immobile purché locate congiuntamente all abitazione. Devono, pertanto, ritenersi escluse tutte le locazioni ad uso diverso, quali uffici, negozi, ecc.., anche nel caso in cui il proprietario sia una persona fisica, nonchè le locazioni, anche abitative, effettuate in esercizio d'impresa, arti, professioni o da enti non commerciali. La cedolare secca: - verrà applicata nella misura del: 21% per i contratti a canone di libero mercato; 19% per i contratti di locazione a canone concordato o relativi a immobili ubicati nel Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE; - può essere applicata: ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione; ai contratti già in essere, in ogni caso, specifica lo schema di decreto, non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. In altre parole, se nel 2011 un contribuente opta per la cedolare secca in luogo della tassazione Irpef ordinaria, ma ha già versato l imposta di bollo e di registro, queste non gli verranno rimborsate. Si evidenzia che la cedolare secca insiste sul 100% del reddito da locazione, mentre l Irpef, e relative addizionali, è calcolato sull 85% di detto reddito. Lo schema di decreto stabilisce che la cedolare secca dovrà essere versata entro il termine previsto per il versamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e che il versamento dovuto in acconto è pari: all 85% per l anno 2011; al 95% per cento dal Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, verranno stabilite le modalità di esercizio dell opzione per la cedolare secca, nonché di versamento in acconto e a saldo della medesima cedolare e ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell attuazione delle nuove disposizioni in oggetto. La registrazione dei contratti di locazione assoggettati alla cedolare assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, compreso quello di pubblica sicurezza prescritto dall art. 12 del D.L. n. 59/78 Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 3

4 VANTAGGI PER L INQUILINO Nel caso in cui il locatore opti per l applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell opzione, la facoltà del locatore di chiedere l aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, incluso l aggiornamento ISTAT. In relazione a questa previsione, inderogabile, viene stabilito che l opzione non ha effetto se il locatore non ne ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, nella quale esprime la rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. CONTRASTO AGLI AFFITTI IN NERO Il decreto sul federalismo municipale ha adottato specifiche misure volte al contrasto degli affitti in nero, stabilendo che in caso di: - mancata registrazione del contratto; - locazioni sotto dichiarate; - comodati fittizi; si rendono applicabili le seguenti sanzioni: OMESSA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE MANCATA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI A IMMOBILI A USO ABITATIVO ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLA LEGGE LOCAZIONE CON CANONE DI IMPORTO INFERIORE A QUELLO EFFETTIVO COMODATI FITTIZI dal 120 al 240% dell'imposta dovuta. la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d ufficio; al rinnovo si applica la disciplina prevista per i contratti a canone libero; a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. Al fine di evitare l applicazione delle suddette disposizioni è possibile effettuare la registrazione dei contratti già stipulati entro 60 giorni dall entrata in vigore del decreto in esame. Qualora il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo: - non è indicato nella dichiarazione dei redditi; - ovvero è indicato in misura inferiore a quella effettiva; si applicano le sanzioni di seguito elencate: Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 4

5 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ABITATIVO NON INDICATO IN DR CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ABITATIVO INDICATO IN DR IN MISURA INFERIORE dal 240% al 480% dell Irpef evasa; dal 200% al 400% della maggior imposta o della differenza del credito PROROGA LE RICHIESTE DI SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Il Ministero dell'economia, l Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie dell'avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese (PMI) verso il sistema creditizio, hanno deciso di prorogare il termine per la presentazione delle istanze al prossimo 31 luglio Il nuovo accordo siglato in data poggia principalmente su quattro pilastri: 1. la proroga al 31 luglio 2011 del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici, previsti dall Avviso comune Abi-imprese, che non hanno usufruito della sospensione; 2. il possibile allungamento di quei finanziamenti a medio lungo termine (mutui) che hanno già avuto la sospensione, per un periodo pari alla vita residua del finanziamento e, in ogni caso, non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari; 3. la previsione secondo la quale le banche possano mettere a disposizione delle imprese, che lo richiedono, specifici strumenti di gestione del rischio di tasso relativamente ai finanziamenti per i quali si propone l allungamento del piano di ammortamento, finalizzati a convertire il tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso o a fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile. Tali strumenti di gestione del tasso devono avere esclusivamente finalità di copertura del rischio di tasso ed essere strettamente correlati ai finanziamenti sottostanti in termini di durata, valore nominale e parametro di indicizzazione; 4. la previsione di appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale. In altre parole: a. la piccola-media impresa che non ha ancora fruito della sospensione dei debiti potrà richiedere, fino a 31/7/2011: - la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui; - la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing immobiliare; - la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing mobiliare; Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 5

6 - l estensione fino a 270 giorni delle scadenze del debito bancario a breve termine, con particolare riguardo alle operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili (salvo buon fine, factoring, anticipi su fatture, ecc.), comprese quelle concesse entro la data di scadenza della presentazione della domanda; b. qualora l impresa abbia già fruito della moratoria per un contratto di leasing o per l allungamento della scadenza di un credito anticipato, non potrà fruire di un ulteriore agevolazione per il medesimo contratto; c. le imprese che hanno già fruito della moratoria sui mutui possono, invece, richiedere l allungamento della durata del mutuo per un periodo non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari. d. le banche possono mettere a disposizione delle PMI che ne facciano richiesta strumenti di gestione del rischio del tasso di interesse; e. è previsto un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale. Si tratta di una misura già prevista nell Avviso comune del 3 agosto 2009, resa maggiormente flessibile attraverso la previsione che l importo del finanziamento sia proporzionale anziché un multiplo al capitale effettivamente versato dai soci. CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA MORATORIA I benefici sopra elencati previsti nell Avviso comune del 3 agosto 2009 (ripreso dall Accordo del 16 febbraio 2011) possono essere invocati solo dalle piccole medie imprese che soddisfano i seguenti requisiti: 1. numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità; 2. fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro). Tali requisiti devono essere riferiti alla singola azienda, senza considerare l eventuale partecipazione a gruppi societari. È stato inoltre stabilito che l accesso alla moratoria dei debiti è precluso alle imprese che, ancorché in possesso dei citati requisiti dimensionali, non rispettino anche le seguenti condizioni: a. presenza di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante la temporanea difficoltà ascrivibile all attuale fase congiunturale; b. assenza di esposizioni o rate scadute/sconfinanti, anche se parzialmente adempiute, da oltre 180 giorni dalla data della presentazione della domanda; c. sussistenza, alla data di presentazione dell istanza, esclusivamente di posizioni classificate in bonis e senza ritardi nei pagamenti, oppure assenza nei confronti dell istituto di credito di posizioni passive classificabili come ristrutturate o in sofferenza. I MUTUI E I LEASING OGGETTO DELLA SOSPENSIONE DELLE QUOTE CAPITALE Possono beneficiare della sospensione: Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 6

7 - tutti i mutui di durata superiore a 18 mesi e un giorno, stipulati prima del 3 agosto 2009; - tutti i leasing finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari, stipulati prima del 3 agosto L impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Durante il periodo di sospensione (12 o 6 mesi) l impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito. Per effetto della sospensione del pagamento delle quote capitali dei mutui e dei leasing, si attua un allungamento del piano di ammortamento degli stessi per un periodo pari a quello di sospensione, fatta salva la facoltà dell impresa di chiedere il ricalcolo delle rate successive al pagamento delle quote capitale sospese in modo che la durata complessiva del mutuo/leasing non subisca variazioni. IMMOBILI: OBBLIGO DEL CERTIFICATO ENERGETICO (Art. 11, D.Lgs. sulle energie rinnovabili varato dal Consiglio dei ministri, attuativo della direttiva 2009/28/UE che modifica l'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005) Viene previsto che, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari venga inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. A decorrere dal prossimo 1 gennaio 2012, inoltre, gli annunci commerciali di vendita degli edifici o di loro porzioni devono riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica. PROFESSIONISTI, CONTRIBUTI VOLONTARI SEMPRE DEDUCIBILI (Risoluzione Agenzia delle Entrate 3 marzo 2011, n. 25/E) L Agenzia delle Entrate chiarisce che i contributi versati facoltativamente dai professionisti alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento: riscatto del corso di laurea, prosecuzione volontaria del versamento dei contributi oppure ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie. AGEVOLAZIONI - IVA AL 4% PER I LAVORI EXTRACAPITOLATO (Agenzia delle Entrate, R.M. n. 22 del 22/02/11) L'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota agevolata al 4% sui lavori extracapitolato di abitazioni non di lusso. Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 7

8 A tal proposito l Agenzia riconosce la possibilità di applicare l Iva agevolata agli interventi extracapitolato commissionati a una ditta appaltatrice da un contribuente in possesso dei requisiti prima casa. L agevolazione risulta pertanto valida a condizione che l immobile rimanga un abitazione non di lusso anche dopo l esecuzione dei lavori di miglioramento, i quali, svolti dall appaltatore, non sono classificabili come interventi di ristrutturazione edilizia, in quanto il nuovo alloggio non risulta ancora completamente realizzato. 55%: AGEVOLABILI I SISTEMI TERMODINAMICI A CONCENTRAZIONE SOLARE (Agenzia delle Entrate, R.M. n. 12 del 07/02/11) La detrazione Irpef/Ires del 55% spetta anche per l installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, limitatamente però alla produzione di energia termica e di acqua calda. È questa la risposta fornita dall Agenzia delle Entrate a un contribuente che chiedeva, sulla base di una recente nota dell Agenzia Enea, la conferma del beneficio fiscale anche per gli impianti solari termodinamici. L Agenzia delle Entrate, oltre a riconoscere il beneficio fiscale per questa tipologia di impianti, precisa che la quota di spesa detraibile, nel caso di impianto a produzione combinata, può essere data dalla percentuale di energia termica prodotta rispetto a quella complessivamente sviluppata dall impianto. SCHEDE CARBURANTE (Corte di Cassazione, sentenza n.3947 del 18/02/11) La Corte di Cassazione ha chiarito che possono essere dedotti dall'azienda i costi per le schede carburante soltanto nel caso in cui le stesse siano compilate con tutti i dati identificativi dell'automezzo, il numero di chilometri percorsi a fine mese e quello dei chilometri finali rilevabili dal contachilometri. PRIVACY: ENTRO IL 31 MARZO 2011 AGGIORNAMENTO DEL DPS (D.Lgs. n. 196/2003) Entro il prossimo 31 Marzo 2011, i soggetti che trattano dati sensibili e/o giudiziari con strumenti elettronici, devono provvedere all aggiornamento del Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS). Il Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede, infatti, che le aziende adottino delle "misure minime" di sicurezza. Tra queste misure rientra anche l obbligo di redigere o aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di rilevare le eventuali variazioni avvenute in Azienda, che possono coinvolgere il trattamento dei dati e delle Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 8

9 informazioni, come ad esempio l assunzione di un nuovo dipendente, il licenziamento di uno o più dipendenti, un nuovo personal computer, un cambio d'indirizzo, il cambio della persona incaricata del trattamento dei dati, ecc. Si tenga presente che in assenza di variazioni di rilievo è comunque necessario procedere all aggiornamento del DPS confermando la validità dei dati indicati. INAIL: RIDUZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI PER LE IMPRESE ARTIGIANE (Ministero del Lavoro, Decreto 2/12/10, G.U. n.38 del 16/02/11) Un decreto del Ministero del Lavoro ha stabilito misure di riduzione sull ammontare complessivo dei premi assicurativi dovuti per il triennio per tutte le aziende artigiane in regola con gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente la richiesta di ammissione al beneficio. Per quanto riguarda gli infortuni nel biennio di riferimento non si tiene conto degli infortuni in franchigia e in itinere. La riduzione è applicabile sia ai premi della polizza artigiani (premio speciale unitario), sia ai premi della polizza dipendenti (premi ordinari). L Inail provvederà a calcolare d ufficio le riduzioni (nella misura percentuale del 2% per l anno 2008, 1,88% per l anno 2009 e 2,10% per l anno 2010) spettanti a ciascuna azienda che abbia provveduto a barrare la casella nel modulo di dichiarazione delle retribuzioni Certifico di essere in possesso dei requisiti ex Legge n.296/2006. L applicazione delle riduzioni farà scaturire un credito a favore dei beneficiari che potrà essere compensato con i versamenti futuri. REVERSE CHARGE, CELLULARI E PERSONAL COMPUTER A far data dal 1 aprile 2011, alla cessione di telefoni cellulari e di componenti dei personal computer (microprocessori) si applicherà il meccanismo del reverse charge (di cui all art. 17, co. 6, del DPR n.633/72), quindi il soggetto tenuto al versamento dell Iva per effetto dell inversione contabile sarà l acquirente. Tale previsione, inizialmente rivolta sia al commercio all ingrosso che a quello al dettaglio, è stata oggetto di una recente interpretazione della Agenzia delle Entrate, C.M. n.59 del 23 dicembre L intervento si è reso necessario per garantire che la norma non si prestasse a frodi: il rischio era che, approfittando dell inversione contabile, qualsiasi persona, non soggetto passivo d imposta, potesse recarsi in un negozio, usare una partita Iva di altri ed acquistare di fatto con uno sconto del 20%. L Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che il reverse charge, nella vendita dei telefoni cellulari e personal computer, si applicherà fino alla fase distributiva che precede il dettaglio. Questo permetterà a coloro che si rivolgono per l acquisto di tali beni ad un negozio al dettaglio di vedersi applicata la normale procedura, ovvero fattura di acquisto con Iva. Sarà quindi ancora possibile, tenendo sempre presente i limiti previsti dalla norma fiscale, Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 9

10 applicare la detrazione dell Iva in acquisto. In sintesi: Vendita all ingrosso L Iva viene versata dal fornitore mediante applicazione del meccanismo dell inversione contabile Acquisto all ingrosso Vendita al dettaglio L Iva viene versata dal fornitore e detratta dall acquirente soggetto passivo di imposta Acquisto al dettaglio Per completezza segnaliamo che la citata circolare chiarisce poi che il meccanismo del reverse charge non si rende applicabile nel caso in cui il cedente sia un soggetto passivo d imposta che opera nel regime dei minimi e che in caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo dell inversione contabile si applicano le sanzioni previste dal co. 9-bis dell art. 6 del D.Lgs. n. 471/97. INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI GENNAIO 2011 (Istat, Comunicato, 23/02/11) L Istat ha reso noto l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2011, pubblicato ai sensi dell art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L indice è pari a 101,2. La variazione dell indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell anno precedente, è pari a +2,2%. Nell augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare. Asset studio S.r.l. STUDIO TUFARIELLO In allegato: Approfondimenti: NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI: CHIARIMENTI SCADENZA AL 31/03/11 PER L IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI LEASING IMMOBILIARI Scadenzario Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 10

11 NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE (D.L , n. 225 convertito dalla Legge n , n. 10) Nell iter di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe, in vigore dal 27 febbraio 2011, sono state confermate alcune disposizioni e ne sono state introdotte delle nuove rispetto alla versione originaria del decreto. Di seguito si riepilogano le principali misure di interesse generale. ACCESSO AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COSTO DEL CARBURANTE IN FATTURA PER AUTO- TRASPORTATORI C/TERZI VERSAMENTO PREMI INAIL AUTO- TRASPORTATORI C/TERZI DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI È confermato il differimento dall 1.1 all del termine a decorrere dal quale l accesso ai servizi erogati in rete dalla Pubblica Amministrazione sarà possibile soltanto con la carta d identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Il D.L. n. 112/2008 ha previsto, a carico degli autotrasportatori di merci c/terzi, l obbligo di indicare in fattura la quota del corrispettivo relativa al costo del carburante, qualora il contratto con il committente il trasporto sia stato stipulato in forma non scritta. Ora, il Decreto in esame, elimina l applicazione delle sanzioni in caso di mancato adempimento del suddetto obbligo. Rimane invece ferma la sanzione consistente nell esclusione: - fino a 6 mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi; - per 1 anno dai benefici finanziari e fiscali, qualora le violazioni siano relative: al riconoscimento della quota di costo minimo diversa dal carburante e alla possibilità di chiedere al committente il pagamento della differenza se il costo riconosciuto è inferiore; alla possibilità del vettore di proporre domanda d ingiunzione di pagamento entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei 15 giorni della richiesta di pagamento; al riconoscimento al vettore ed agli operatori della filiera diversi dai vettori degli interessi moratori, se il termine di pagamento è superiore a 60 giorni dalla data di emissione fattura. Per il 2011 è prorogato dal 16.2 al il termine per il versamento dei premi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci c/terzi. È confermato anche per il 2011 il riconoscimento della deduzione forfetaria dal reddito d impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, (art. 21, co. 1, L. n. 448/98), la cui misura sarà fissata da un apposito Decreto. La predetta deduzione non dovrà essere considerata ai fini del calcolo dell acconto dovuto per il 2012, il quale dovrà pertanto essere conteggiato assumendo quale Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 11

12 imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione in esame. ACCATASTAMENTO IMMOBILI FANTASMA INTERNET POINT / PHONE CENTER PROROGA DILAZIONE DI PAGAMENTO DEI RUOLI IMMOBILI COMPRESI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIA- TI Proroga al (rispetto al 31/3 previsto dal decreto) del termine entro il quale i titolari di diritti reali su immobili: - non dichiarati in Catasto; - dichiarati in Catasto, ma per i quali, a seguito di interventi edilizi, non è stata comunicata la variazione di consistenza o destinazione; hanno la possibilità di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale. In considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, il Decreto in esame prevede la notifica degli atti di attribuzione della rendita da parte dell Agenzia del Territorio mediante affissione all Albo pretorio del Comune di ubicazione dell immobile. Di tale affissione è data notizia mediante un comunicato pubblicato sulla G.U., nel sito dell Agenzia del Territorio, nonché presso l ufficio provinciale ed il Comune interessato. Prorogata fino al la disposizione secondo la quale chiunque intenda aprire, come attività principale, un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi genere nel quale sono messi a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (internet point / phone center) deve chiedere la licenza al questore. Inoltre, i gestori dei predetti esercizi / circoli non sono più tenuti a monitorare e archiviare le operazioni degli utenti né a procedere alla loro identificazione preventiva. E stata concessa la possibilità, ai contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di ottenere uno slittamento degli originari termini di dilazione dei ruoli fino ad un massimo di 72 rate mensili. Condizioni per usufruire dell allungamento fino a 72 rate: - aver già ottenuto un piano i rateazione con Equitalia prima del ; - mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di 2 rate a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione. E stato prorogato di 3 anni, passando da 5 a 8 anni dalla stipula dell atto, il termine entro il quale devono essere completati gli interventi sugli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all attuazione dei programmi di edilizia residenziale, cui è finalizzato il trasferimento ai fini dell applicazione dell imposta di registro nella misura dell 1%. Tale disposizione si applica agli atti pubblici formati, atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere ed alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dall Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 12

13 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI RIALLINEATE INVIO TELEMATICO RETRIBUZIONI E RITENUTE (MOD. 770 MENSILE ) PRIMA COMUNICAZIONE MOD. EAS E stata ridotta da 1/9 a 1/10 la quota massima di ammortamento deducibile, a prescindere dall imputazione a Conto economico, relativa ai beni oggetto di riallineamento speciale. Tale nuova misura: - è applicabile a decorrere dal periodo d imposta in corso al (2011 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare); - rileva ai fini del versamento dell acconto delle imposte dirette e dell IRAP per il predetto periodo d imposta. È confermato il differimento da gennaio a marzo 2011 del termine a decorrere dal quale i sostituti d imposta dovranno utilizzare le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d. 770 mensile ). Viene altresì prevista la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, di un ulteriore proroga al del predetto termine. Gli enti non commerciali: - già costituiti al ; - costituiti dal per i quali i 60 giorni dalla costituzione sono già scaduti al (si tratta degli enti costituiti entro il ), possono usufruire della proroga al per provvedere alla presentazione del primo mod. EAS, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette ed IVA ex artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72. La proroga in esame consente anche di sanare eventuali invii tardivi del mod. EAS, ossia effettuati oltre i termini originariamente previsti. SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI PER SISMA IN ABRUZZO SOSPENSIONE VERSAMENTI PER GLI ALLUVIONATI DEL VENETO A favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6/04/09 in Abruzzo, sono state disposte: - la proroga dall 1/01/11 al 31/12/11 del termine per la ripresa della riscossione dei tributi, contributi e premi senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo; - la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra l 1/01/11 e il 31/10/11 (un DPCM stabilirà il nuovo termine di decorrenza). È prorogato fino al il periodo di sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza tra il e il a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dalle alluvioni avvenute nella Regione Veneto nei giorni dal al PER MILLE 2011 È confermato anche per l esercizio finanziario 2011, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010, lo stanziamento dei fondi per la ripartizione del 5 IRPEF in base alle scelte espresse dai contribuenti. STUDI DI SETTORE PER IL 2011 È confermata la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, la proroga al del termine per l approvazione degli studi di settore per il Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 13

14 DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI: CHIARIMENTI (art. 31, co. 1, D.L. n. 78/ DM , pubblicato sulla G.U , n. 40) Come noto, a decorrere dall è vietato l utilizzo in compensazione dei crediti erariali fino a concorrenza dell importo dei debiti: - di ammontare superiore a 1.500; - iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori; - per i quali è scaduto il termine di pagamento (ossia deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella). Di conseguenza, finché le somme iscritte a ruolo scadute non sono state pagate, al contribuente è vietato l utilizzo in compensazione di eventuali crediti d imposta disponibili. Si evidenzia che la possibilità di compensazione è preclusa anche per le cartelle già notificate nel 2010 e, comunque, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto anteriormente al primo gennaio Ora, con il DM sono state definite le modalità di estinzione dei debiti iscritti a ruolo, con conseguente possibilità di liberare i crediti disponibili ai fini dell utilizzo in compensazione. Per crediti e debiti erariali si intendono quelli relativi: - alle imposte dirette (ad esempio, IRPEF, IRES), - all IVA - all IRAP, - alle addizionali comunali e regionali - a ogni altro tributo da esporre nella sezione Erario del modello F24. Ne consegue che le disposizioni in esame non riguardano le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali (ICI, Tarsu, TOSAP), e i contributi previdenziali ed assistenziali (contributi INPS, premi INAIL), ecc. Si tenga presente che fino all emanazione del Decreto in esame le compensazioni dei crediti erano possibili e non sanzionabili a condizione che fosse stata mantenuta intatta una riserva di credito pari alla copertura del debito iscritto a ruolo. Ora invece, per effetto dell entrata in vigore del predetto Decreto , al contribuente non è più consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento. Di conseguenza, intervenendo il c.d. blocco delle compensazioni, soltanto dopo l estinzione integrale dei debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti il contribuente sarà libero di utilizzare in compensazione i crediti erariali disponibili. A tal proposito si rende opportuno, d ora in poi, verificare presso l Agente della riscossione la presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti ed il relativo ammontare in modo da provvedere all estinzione degli stessi in tempo utile per poter utilizzare in compensazione gli eventuali crediti erariali disponibili. Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 14

15 Prudenzialmente è inoltre consigliabile valutare il pagamento delle somme iscritte a ruolo non ancora scadute, al fine di evitare, una volta trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, il blocco alle compensazioni. PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO Al fine di liberare i crediti disponibili per l utilizzo degli stessi in compensazione, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali, può essere effettuato dai contribuenti mediante l'esercizio in compensazione dei crediti relativi alle medesime imposte. La compensazione è ammessa anche con riguardo: - agli oneri accessori relativi alle imposte iscritte a ruolo (sanzioni, interessi), compresi gli aggi e le spese a favore dell Agente della riscossione (ad esempio, spese relative alla notifica della cartella); - alle imposte erariali la cui riscossione è affidata, dal prossimo , all Agente della riscossione ex art. 29, DL n. 78/2010, ossia scaturenti da avvisi di accertamento non impugnati ovvero da iscrizioni a ruolo provvisorie in presenza di ricorso avverso l avviso di accertamento. PAGAMENTO PARZIALE DEL DEBITO Come sopra accennato, il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato anche parzialmente, qualora ad esempio i crediti disponibili non siano sufficienti a soddisfare l integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo scadute. In tale ipotesi è necessario comunicare preventivamente all Agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere con le modalità definite dall Agente stesso. In assenza della predetta comunicazione, nonché in ogni altro caso, l Agente della riscossione imputa il pagamento ai sensi dell art. 31, DPR n. 602/73. Così, per le rate già scadute, l imputazione è effettuata, a partire dalla rata scaduta più remota, al debito d imposta, soprattassa, pena pecuniaria e al debito per indennità di mora; per i debiti d imposta già scaduti, l imputazione è effettuata alle imposte / quote di imposta ugualmente garantite, con precedenza a quella più remota. MODALITÀ DI ESTINZIONE DEL DEBITO ISCRITTO A RUOLO MEDIANTE COMPENSAZIONE Ai fini dell estinzione delle somme iscritte a ruolo, mediante compensazione di crediti relativi alle medesime imposte, il contribuente deve utilizzare il mod. F24 Accise, riportando nella sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione : - il codice ente R ; - la sigla della provincia dell ambito di competenza dell Agente della riscossione presso il quale è in carico il debito; - il codice tributo RUOL, denominato Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori Art. 31, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 15

16 I campi codice identificativo, mese e anno di riferimento non devono essere compilati. VERSAMENTO ECCEDENTE RISPETTO ALLE SOMME ISCRITTE A RUOLO Nel caso in cui il contribuente effettui un pagamento in misura superiore rispetto alle somme iscritte a ruolo deve presentare un apposita istanza all Agente della riscossione al fine di ottenere il rimborso dell eccedenza versata. Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 16

17 SCADENZA AL 31/03/11 PER L IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI LEASING IMMOBILIARI La Legge di Stabilità 2011 è intervenuta modificando la disciplina riguardante l applicazione delle imposte ipocatastali nell ambito del leasing immobiliare. Per stabilire una completa equiparazione tra acquisto diretto e leasing, per i contratti stipulati a partire dall 1/01/11 anche nelle locazioni finanziarie immobiliari, l acquisto da parte della società di leasing sconterà le imposte ipotecaria e catastale (poi ribaltate sull utilizzatore) nella misura complessiva del: 4% e del 3% 3% di ipotecaria + 1% di catastale 2% di ipotecaria + 1% di catastale se trattasi di fabbricati strumentali se trattasi di fabbricati abitativi ceduti in esenzione più l imposta di registro in misura fissa, senza obbligo di registrazione del contratto. La registrazione avverrà solo in caso d uso, con applicazione dell imposta di registro in misura fissa (almeno di questo parere si è dimostrata Assilea). Al momento del riscatto, saranno invece pagate le ipocatastali in misura fissa. Per evitare di offrire un ingiusto vantaggio a chi ha sottoscritto il contratto entro il 31/12/10 (in tal caso con riferimento all immobile oggetto del contratto sono infatti state pagate le ipocatastali solo nella misura del 2% al momento della sottoscrizione) rispetto a chi lo ha sottoscritto a partire dall 1/01/11 (che invece deve versare l imposta nella misura del 4% al momento della sottoscrizione), per i primi la Legge di Stabilità 2011 ha stabilito l obbligo di versare un imposta sostitutiva entro il 31/03/11. Pertanto, sui contratti in corso alla data dell 1/01/11, sarà dovuta entro il prossimo 31 marzo 2011 un imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali. Tale imposta deve essere versata in unica soluzione. Chi deve effettuare il versamento Secondo quanto previsto nel provvedimento attuativo del 14 gennaio 2011 (protocollo n. 6275/11) emanato dal direttore dell Agenzia delle Entrate, l assolvimento dell imposta dovuta da parte di uno dei contraenti comporta l estinzione dell obbligo tributario verso l erario, con effetto anche nei confronti degli altri contraenti. Il versamento, pertanto, può essere fatto indifferentemente da parte dell utilizzatore ovvero da parte della società concedente. Con ogni probabilità saranno le società di leasing ad occuparsi di tale adempimento: si invita pertanto la gentile clientela a contattare il concedente per accordarsi circa il soggetto che si incaricherà di tale adempimento. Nel caso in cui il si decidesse di occuparsene direttamente Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 17

18 (previo necessario coordinamento con il concedente), si invita a contattare lo Studio per un confronto circa le corrette modalità di determinazione dell imposta sostitutiva (si veda oltre). Il provvedimento del 14/01/11 chiarisce inoltre che: L imposta sostitutiva deve essere corrisposta anche in relazione ai contratti di locazione finanziaria per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita (quindi il materiale trasferimento dell immobile avviene solo nel 2011, senza più versare le ipocatastali in misura proporzionale); L imposta sostitutiva non è, invece, dovuta per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà (perché in tale caso la società di leasing, acquisendo l immobile nel corso del 2011, già pagherà le imposte ipocatastali proporzionali nella misura del 4%). Secondo quanto affermato da Assonime nella circolare n.3 del 15 febbraio 2011, visto che il presupposto del tributo è costituito dall esistenza di un contratto di leasing in corso di esecuzione alla data del 1 gennaio 2011, l imposta deve essere assolta anche nei casi in cui il contratto abbia cessato di avere esecuzione, a seguito di esercizio del riscatto o per altre cause (ad esempio per risoluzione anticipata), nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio e il 31 marzo Determinazione della sostitutiva Secondo quanto previsto nella L. n. 220/10 e secondo quanto chiarito dal provvedimento del 14/01/11, l imposta sostitutiva sarà come di seguito determinata: 2% (per i fabbricati strumentali) o 3% (per i fabbricati a destinazione abitativa) calcolato sul costo dell immobile per il concedente. Sul punto si segnala come non vi siano chiarimenti circa il valore da prendere a riferimento nel caso di leasing appalto, ossia quando la società di leasing si stia occupando / si sia occupata della costruzione dell immobile. Va portato in riduzione l importo pagato a titolo di imposta di registro sui canoni di locazione. Su tale differenza verrà poi applicata una riduzione percentuale del 4% per ciascun anno che manca al termine del contratto. Le annualità dovrebbero essere computare in misura arrotondata (quindi, ad esempio, 15 anni e 3 mesi dovrebbe essere arrotondato a 15 anni), anche se su tale aspetto non si è ancora espressa l Amministrazione Finanziaria. Maggiore, quindi, sarà la durata residua del contratto di locazione finanziaria, minore sarà l importo da versare a titolo di imposta sostitutiva. Esempio Leasing con scadenza al 31/12/22. Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 18

19 Costo del concedente: Imposta di registro pagata fino al 31/12/10: Imposta sul riscatto x 2% = = Riduzione per anni residui: 4% x 12 anni = 48%. Imposta sostitutiva da versare: (7.000 x 48%) = = Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 19

20 PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 MARZO AL 15 APRILE 2011 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 marzo al 15 aprile 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo. In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime. SCADENZE PARTICOLARI Richiesta di rimborso dell Iva assolta in altri Stati membri della comunità Scade oggi il termine per chiedere il rimborso, ai sensi degli artt.38-bis1, 38-bis2 e 38-ter, dell Iva assolta in altri Paesi della comunità europea relativa al La norma a regime prevede quale scadenza per la richiesta di rimborso Iva il 30 settembre dell anno successivo a quello per il quale il rimborso è chiesto. Solo per il 2009 opera il differimento al 31 marzo. 31 marzo Versamento dell imposta sostitutiva sui contratti di locazione finanziaria Scade oggi il termine per il versamento in unica soluzione dell imposta sostitutiva della ipotecarie/catastale sui contratti di leasing aventi ad oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, alla data del 1 gennaio 2011 (tale sostitutiva si applica anche ai riscatti effettuati entro il 31 dicembre 2010 per i quali non sia stato stipulato il contratto di compravendita). Si ricorda che il versamento in scadenza il 31 marzo fa riferimento al meccanismo di perequazione posto in essere a seguito di abolizione delle imposte ipocatastali di cui al D.L. n.223/ marzo 15 marzo SCADENZE FISSE Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad 154,94. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l emissione e l annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 20

21 disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. Tassa annuale vidimazione libri sociali Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell imposta è pari a 309,87. Qualora l entità del Capitale sociale esistente al 1 gennaio 2011 sia superiore ad ,90, l imposta è dovuta nella misura di 516,46. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l Iva dovuta per il secondo mese precedente. 16 marzo Versamento dell'iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d imposta relativo all anno 2010, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell Iva utilizzando il codice tributo La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Dichiarazioni d intento Scade oggi l invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di febbraio. Autoliquidazione Inail Scade oggi il termine ultimo per procedere alla trasmissione in via telematica della denuncia delle retribuzioni per l anno Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 21

22 Entro oggi i sostituti d imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto d agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. 16 marzo 18 marzo 20 marzo 25 marzo Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Ravvedimento versamenti Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 2,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 febbraio. Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/03/ marzo Trasmissione dei dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica (55%) Ultimo giorno utile per trasmettere, con l apposito modello in via telematica, i dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione del 55%. L adempimento riguarda solo i soggetti che hanno sostenuto spese nel 2010, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre Nessun invio, invece, in caso di interventi iniziati e terminati nel medesimo periodo d imposta. Si ricorda che i contribuenti interessati a beneficiare della detrazione del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all'enea, attraverso il sito internet dell'ente, i dati relativi agli interventi effettuati, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Comunicazione black list Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. black-list scade oggi il termine di presentazione Circolare informativa n. 3 del 14/03/2011 pag. 22

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