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1 1 OGGETTO TUTELA DELLA MATERNITÀ QUESITO (posto in data 5 giugno 2016) Sono un dirigente medico che opera nel pronto soccorso di un presidio ospedaliero a gestione diretta, assunta dal 2008 con contratto a tempo indeterminato. Al momento sono all'ottavo mese di gravidanza in attesa di due gemelli che dovrebbero nascere agli inizi del mese di luglio. Pongo i seguenti quesiti: 1. all'ispettorato del lavoro mi hanno consigliato di presentare domanda di estensione del congedo di maternità ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, subito dopo il parto, in modo da poterne godere per i primi sette mesi, con stipendio pieno, dati i rischi connessi alla tipologia del lavoro che svolgo. Tanto premesso, vorrei sapere se il recupero tra il periodo della data presunta del parto e la data effettiva può essere goduto alla fine del settimo mese del congedo per lavoro a rischio (considerata l'elevata possibilità di partorire prima). 2. l'eventuale ricovero dei bimbi può essere recuperato con domande separate alla fine del congedo post-partum? e quindi godere la parte di congedo non usufruita alle dimissioni dei bimbi dall'ospedale? (ho letto che dovrei fare domande separate e quindi sommare i due periodi). 3. tenendo conto delle modifiche e integrazioni che il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 ha apportato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità), dovrei godere di un periodo di congedo parentale per un totale di dodici mesi (sei mesi per ciascun bimbo); per il settore pubblico i primi 30 giorni sono pagati per intero (articolo 15 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001) quindi in caso di parto plurimo i mesi di congedo parentale retribuito per intero dovrebbero essere due, uno per ogni figlio, e cinque mesi retribuiti al 30%. L'ufficio personale della mia amministrazione rifiuta il pagamento del secondo mese al 100%.

2 2 RISPOSTA (inviata in data 14 giugno 2016) 1) fruizione dei giorni di congedo spettanti prima del parto Il comma 1, lettera d) dell articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dispone che i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di congedo effettivamente goduti prima e dopo il parto superi il limite complessivo di cinque mesi. Questi giorni possono quindi essere fruiti al termine dell astensione dal lavoro successiva al parto. 2) sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero dei bimbi Il comma 1 dell articolo 16-bis del citato decreto legislativo 165 dispone che In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. I giorni di ricovero del neonato sospendono il congedo, che potrà essere quindi fruito nella sua interezza dalla dimissione del bambino. 3) trattamento economico nel primo mese di congedo parentale In caso di parto plurimo il numero dei mesi di congedo parentale spettanti deve essere calcolato tenendo conto del numero dei figli, quindi nel caso di un parto gemellare questo numero raddoppia. Per quanto concerne il trattamento economico dei primi 30 giorni, che per i dipendenti pubblici è pari al 100% della retribuzione, sono stati espressi pareri contrastanti, ma prevalente è l orientamento a ritenere che questo beneficio sia legato non al numero dei figli ma all evento parto, come dichiarato dall ARAN nel parere che di seguito si riproduce, che conferma quindi la posizione dell amministrazione.

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4 4 Il decreto legislativo 151 è riportato nel testo vigente alla data della risposta, tenendo quindi conto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. articolo 16 congedo obbligatorio per maternità 1. periodi nei quali è vietato adibire le donne al lavoro È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi. 1-bis. interruzione della gravidanza o decesso del bambino Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180 giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

5 5 Il decreto legislativo 151 è riportato nel testo vigente alla data della risposta, tenendo quindi conto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. articolo 16-bis Rinvio e sospensione del congedo di maternità. 1. diritto alla sospensione del congedo di maternità In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. 2. condizioni e limiti di fruizione del diritto di cui al comma 1 Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.

6 6 articolo 17 estensione del divieto di adibire le donne al lavoro 1. obbligo di astensione dal lavoro nei tre mesi antecedenti il parto Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. 2. ulteriori periodi di astensione obbligatoria dal lavoro La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino all intero periodo della gravidanza e fino ai sette mesi di vita del bambino, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. 3. provvedimento di astensione dal lavoro di cui alla lettera a) L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

7 7 articolo 17 Estensione del divieto di adibire le donne al lavoro 4. provvedimento di astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. articolo 18. Sanzioni 1. entità delle sanzioni applicabili L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi. articolo 20. Flessibilità del congedo di maternità 1. le diverse modalità di fruizione del congedo di maternità Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 2. lavori per i quali non si applica il comma 1 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

8 8 articolo 22 Trattamento economico e normativo del congedo di maternità 1. misura dell indennità spettante nel periodo di congedo Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma modalità di corresponsione dell indennità di maternità L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è a carico dell Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ed è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, secondo il quale essa deve essere corrisposta dal datore di lavoro, salvo il diritto del medesimo di recuperare i relativi importi ponendone a conguaglio l'importo complessivo con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'istituto Nazionale di Previdenza Sociale 3. computo dei periodi di congedo ai fini dell anzianità di servizio I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell' anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie. 5. computo dei periodi di congedo ai fini della progressione di carriera Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti. 6. fruizione disgiunta di ferie ed assenze spettanti ad altro titolo Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

9 9 Il decreto legislativo 151 è riportato nel testo vigente alla data della risposta, tenendo quindi conto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Articolo 32 Congedo parentale 1. condizioni e limiti del congedo parentale Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'- ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 1-bis. rinvio alla contrattazione collettiva La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

10 10 Articolo 32 Congedo parentale 1-ter. scelta tra fruizione giornaliera ed oraria del congedo In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. 2. possibilità di elevare ad undici mesi la durata complessiva Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. termini di preavviso del datore di lavoro Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

11 11 Articolo 32 Congedo parentale 4. diritto disgiunto tra i due genitori alla fruizione del congedo Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4-bis. possibilità di concordare misure di ripresa dell attività Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. Articolo 34 Trattamento economico e normativo 1. trattamento economico fino al sesto anno di vita del bambino Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 (per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità) ad esclusione del comma 2 dello stesso (al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati) 2. trattamento economico del prolungamento del congedo Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo fino a tre anni spettante ai genitori per assistere un figlio in condizioni di disabilità grave.

12 12 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Articolo 34 Trattamento economico e normativo 3. trattamento economico oltre il sesto anno di vita del bambino Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 4. corresponsione dell indennità per il congedo parentale L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro che ne recupererà l importo mediante conguaglio rispetto ai contributi previdenziali dovuti in sede di denuncia mensile. 5. congedo parentale e anzianità di servizio I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

13 13 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 Congedi dei genitori 1. riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, 151, le parti concordano quanto segue: a) congedo obbligatorio per maternità nel periodo di astensione obbligatoria per maternità al dirigente spettano l intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, ove in godimento; b) parto prematuro in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino; c) congedo parentale nell ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per un periodo complessivo di sei mesi entro gli otto anni di vita del bambino, fruibile anche frazionatamente, i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l intera retribuzione.

14 14 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 Congedi dei genitori 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 d) astensione dal lavoro per malattia del figlio successivamente al periodo di astensione obbligatoria per maternità e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi di astensione dal lavoro per malattia del figlio previsti dall articolo 47, comma 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori; e) computo dei giorni di assenza i periodi di assenza per congedo parentale malattia del figlio nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice; f) termini per la presentazione della domanda di congedo parentale ai fini della fruizione, anche frazionata, del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l indicazione della durata, all ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell originario periodo di astensione;

15 15 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 Congedi dei genitori 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 g) possibilità di richiedere il congedo parentale 48 ore prima in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto dei termini di 15 giorni previsti alla lettera f) la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l inizio del periodo di astensione dal lavoro ; h) parto plurimo in caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate anche dal padre. 3. obbligo di adibire la lavoratrice madre ad attività compatibili Ferma restando l astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, qualora durante il periodo della gravidanza e per l intera durata del periodo di allattamento si accerti che l espletamento dell attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, nell ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.

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