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1 Decreto 16 marzo 2005 Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione che reca modalità di applicazione A cura del Servizio Organizzazione Economica Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, relativo alle norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell ambito della politica comune, che istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis, di detto regolamento e l uso delle superfici ritiriate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime e che ha abrogato il reg. (CE) n. 2237/2003 della Commissione; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 2419/2001; Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000; Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 183 del 16 aprile 1987, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l appartenenza dell Italia all Unione europea; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso al documento amministrativo; Visto l articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che l applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si attua con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali per il settore di competenza; 1

2 Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 14 giugno 1999, che istituisce l Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che l articolo 87 del regolamento (CE) n. 1782/03 demanda agli stati membri la facoltà di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all aiuto comunitario; Considerato che per far fronte alle condizioni di mercato particolarmente difficili nel settore è opportuno avvalersi della facoltà di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all aiuto comunitario, anche al fine di garantire la continuità con le precedenti misure di sostegno a favore di queste colture; Considerata la necessità di stabilire disposizioni nazionali attuative della regolamentazione comunitaria, allo scopo di assicurare l erogazione degli aiuti ai produttori che coltivano le specie di frutta a guscio oggetto del nuovo regime di aiuti per l anno 2005 e successivi; Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni espresso nella seduta del 3 marzo 2005; DECRETA : Articolo 1 - Finalità 1. Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria richiamata in premessa, il presente decreto individua le procedure attuative del reg. (CE) n. 1973/2004 della Commissione, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, con riguardo ai seguenti aspetti : a) definizioni e condizioni di ammissibilità all aiuto comunitario; b) importo previsionale dell aiuto unitario comunitario; c) condizioni di ammissibilità all aiuto comunitario delle superfici inserite nei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione ex regolamento (CEE) 1035/72 1 ; d) domande di aiuto; e) gestione del massimale comunitario e fissazione dell aiuto definitivo; f) modalità di gestione e controllo del regime; g) versamento degli aiuti; h) aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilità. Articolo 2 - Definizioni e condizioni di ammissibilità all aiuto comunitario 1 Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, Gazzetta ufficiale n. L 118 del 20/05/1972, pag Ai fini dell applicazione del presente decreto, si intende per : a) regolamento : il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1782/2003; b) Ministero : il Ministero delle politiche agricole e forestali ; c) Regione : la regione o la provincia autonoma competente per territorio; d) AGEA : Organismo di coordinamento degli Organismi pagatori riconosciuti; e) Organismo pagatore : l Organismo pagatore riconosciuto competente in base alla sede legale o residenza dell impresa o della persona fisica che fa domanda; f) agricoltore : ai sensi dell art. 2, lettera a) del regolamento (CE) 1782/03, qualsiasi persona fisica o giuridica, o un associazione di persone fisiche o giuridiche, che esercita l attività agricola nel settore delle produzioni di frutta a guscio previste all articolo 83, paragrafo 1, comma 2 2, del medesimo regolamento (CE) 1782/03; g) frutteto : ogni superficie unica e omogenea, di estensione minima pari ad almeno 0,1 ha, coltivata con una o più specie di frutta a guscio indicate nell articolo 83, paragrafo 1, comma 2 3, 2 Articolo 81, paragrafo 1, comma 2, regolamento (CE) n. 1782/2003: La frutta a guscio comprende: - mandorle di cui ai codici NC e , - nocciole di cui ai codici NC e , - noci comuni di cui ai codici NC e , - pistacchi di cui al codice NC , - carrube di cui al codice NC Vedi nota n. 2. 2

3 del regolamento (CE) 1782/2003 (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, carrube), che presenta un numero di piante produttive ad ettaro, indicato al paragrafo 3, dell articolo 15 4, del regolamento, pari almeno a: - 50 per le mandorle, per le nocciole, - 50 per le noci, - 50 per le pistacchi, - 30 per le carrube; fermo restando che alberi isolati o semplici filari di alberi piantati lungo le strade o accanto ad altre colture, non possono costituire un frutteto ai fini del presente regime di aiuti. g) frutteto specializzato quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio; h) frutteto consociato quando sono presenti alberi di due o più specie di frutta a guscio. In tale contesto si applicano le condizioni di ammissibilità previste per la specie con il numero di alberi più elevato, definita specie predominante. 2. Ai sensi e alle condizioni previste dall articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento 5, nel frutteto consociato è consentita la presenza di piante di specie diversa dalla frutta a guscio; se la specie diversa è rappresentata dal castagno, affinché l appezzamento di terreno interessato possa beneficiare dell aiuto, la specie di frutta a guscio deve rispettare il numero minimo di piante sopraindicato. Articolo 3 - Importo previsionale dell aiuto unitario comunitario 1. L importo dell aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della 4 Articolo 15, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 1973/2004: L'estensione minima dei frutteti è fissata a 0,10 ettaro. Il numero di alberi di frutta a guscio per ettaro di frutteto non può essere inferiore a: i) 125 per le nocciole ii) 50 per le mandorle iii) 50 per le noci comuni iv) 50 per i pistacchi v) 30 per le carrube. 5 Articolo 15, paragrafo 1, comma 2, regolamento (CE) n. 1973/2004: In deroga al primo comma, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purché il loro numero non superi il 10 % del numero di alberi stabilito al paragrafo 3. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi di castagno qualora il numero di alberi stabilito al paragrafo 3 sia rispettato per quanto riguarda gli alberi da frutta a guscio ammissibili. superficie nazionale garantita (SNG) assegnata all Italia è determinato, anche ai fini della comunicazione da effettuarsi ai sensi dell articolo 17, paragrafo 1, lettera b) 6 del regolamento, in 241,50 euro per ettaro sulla base di una superficie previsionale oggetto di domanda di aiuto pari al 50% della medesima SNG. Articolo 4 - Condizioni di ammissibilità all aiuto comunitario delle superfici inserite nei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazioni 1. Le superfici investite a nocciolo, inserite nei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all art. 14 quinquies ex regolamento (CEE) n. 1035/72, possono, ai sensi dell art. 86, paragrafo 2 7 del regolamento (CE) 1782/03, beneficiare del presente regime di aiuto a partire dal 1 gennaio successivo alla scadenza del piano di miglioramento. 2. La scadenza del piano di miglioramento, coincide con la fine del decimo anno successivo alla data di approvazione del piano di miglioramento da parte del Ministero, ovvero successivo alla data dell effettivo avvio autorizzata dal Ministero. 3. Le organizzazioni di produttori che stanno attuando il piano di miglioramento e che intendono avvalersi della facoltà di interrompere tale piano, possono presentare la relativa domanda alla Regione, qualora dimostrino la presenza, in particolare, delle seguenti condizioni minime: a) le annualità realizzate hanno consentito di soddisfare i principali obiettivi prefissati dal piano di miglioramento nel 6 Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 1973/2004: 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le date di seguito indicate e in ogni caso prima della data per la presentazione della domanda di aiuto fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, le informazioni seguenti: b) entro il 15 maggio, qualora lo Stato membro differenzi l'aiuto conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'importo del pagamento per superficie per prodotto e/o la superficie nazionale garantita modificata («SNG»). 7 Articolo 86, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1782/2003: 2. Le superfici interessate da piani di miglioramento ai sensi dell'articolo 14, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, diventano ammissibili all'aiuto in virtù del presente regime il 1 gennaio successivo all'anno in cui è giunto a scadenza il piano di miglioramento. 3

4 periodo decennale per il quale era stato approvato; b) non sono in corso azioni parzialmente finanziate che avrebbero dovuto concludersi nelle annualità interessate dalla chiusura anticipata. La Regione, che può stabilire ulteriori condizioni e requisiti di accesso alla misura in questione, valuta la domanda di interruzione anticipata e adotta una specifica determinazione in merito, dandone tempestiva comunicazione all Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso stabilite. 4. In ogni caso la data dell interruzione deve coincidere con la scadenza di una annualità. Articolo 5 - Domande di aiuto 1. La domanda di aiuto, redatta secondo modalità e criteri definiti dall Organismo pagatore, sulla base di criteri generali individuati dall AGEA Organismo di coordinamento è presentata, ai sensi dell articolo 11 8, del regolamento (CE) n. 8 Articolo 11, regolamento (CE) n. 796/ Data di presentazione della domanda unica 1.L'agricoltore che intenda richiedere aiuti a titolo di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all'anno. L'agricoltore che non intenda richiedere aiuti a titolo dei regimi di aiuto per superficie, bensì a titolo di un altro regime di aiuto figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, se dispone di superfici agricole quali definite all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 795/2004, compila un modulo di domanda unica nel quale elenca tali superfici conformemente al disposto dell'articolo 14 del presente regolamento. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare gli agricoltori da questo obbligo se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato, come previsto all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1782/ La domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio. Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, può essere autorizzato un rinvio delle date di cui al primo comma del presente paragrafo in talune zone in cui condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normali. Nel fissare la data suddetta, gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'aiuto e si adoperano affinché possano essere programmati efficaci controlli, 796/2004, entro la data del 15 maggio di ogni anno, dagli agricoltori all Organismo pagatore medesimo. 2. L Organismo pagatore definirà, sulla base di criteri generali individuati dall AGEA Organismo di coordinamento, gli elementi che dovranno essere contenuti nelle domande di aiuto ai sensi dell articolo 13, paragrafo 5 9, del regolamento (CE) n. 796/2004. Articolo 6 - Gestione del massimale comunitario e fissazione dell aiuto definitivo 1. Ai sensi dell articolo 3 10 del regolamento e per consentire le prescritte comunicazioni alla Commissione CE, l AGEA-Organismo di coordinamento trasmette al Ministero e alle Regioni: considerata in particolare la data da fissare conformemente all'articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/ Se più organismi pagatori sono competenti, nei confronti di uno stesso agricoltore, per la gestione dei regimi di aiuto soggetti alla domanda unica, lo Stato membro interessato provvede affinché le informazioni di cui al presente articolo siano messe a disposizione di tutti gli organismi pagatori in questione. 9 Articolo 13, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 796/2004: Nel caso di una domanda di pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve indicare il numero di alberi, la loro posizione e il loro tipo. 10 Articolo 3, regolamento (CE) n. 1973/2004 Comunicazioni: Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica: a) entro il 15 settembre dell'anno considerato: i dati disponibili relativi alle superfici o ai quantitativi nel caso del premio per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/ 2003, per i quali è stata presentata domanda di aiuto nell'anno civile in questione, eventualmente suddivisi per sottosuperficie di base; b) entro il 31 ottobre dell'anno considerato: i dati definitivi relativi alle superfici o ai quantitativi di cui alla lettera a), ottenuti tenendo conto dei controlli già effettuati; c) entro il 31 luglio dell'anno successivo: i dati definitivi relativi alle superfici o ai quantitativi per i quali l'aiuto è stato effettivamente versato a titolo dell'anno civile considerato, previa eventuale detrazione delle riduzioni di superficie di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. Le superfici sono espresse in ettari con due decimali. I quantitativi sono espressi in tonnellate con tre decimali. 4

5 - entro il 10 settembre i dati disponibili relativi alle superfici per le quali è stata presentata domanda di aiuto nell anno in questione; - entro il 20 ottobre i dati definitivi relativi alle superfici oggetto di domanda nell anno in questione, ottenuti tenendo conto dei controlli già effettuati; - entro il 20 luglio dell anno successivo i dati definitivi relativi alle superfici per le quali l aiuto è stato effettivamente versato, a titolo dell anno considerato, previa eventuale detrazione delle riduzioni delle superfici di cui al titolo IV, capitolo 1 del reg. (CE) n. 796/ Il Ministero, sulla base dei dati di cui al precedente comma, verifica, entro il 10 novembre di ogni anno, il rispetto del massimale comunitario stabilito all articolo 84, paragrafo 1 11, del reg. (CE) n. 1782/2003 e determina il livello dell aiuto definitivo. Articolo 7 - Controlli 1. L attività di controllo delle superfici dichiarate, nonché il rispetto dei requisiti e dei termini, di cui all articolo del regolamento, viene svolta 11 Articolo 84, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1782/2003: Uno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR. 12 Articolo 15, regolamento (CE) n. 1973/2004 Condizioni di ammissibilità: 1 Ai fini del presente capitolo, per frutteto si intende una superficie unica e omogenea, piantata con alberi da frutta a guscio, che non è attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuità geografica. Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o un semplice filare di alberi da frutta a guscio piantati lungo una strada o accanto ad altre colture. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purché il loro numero non superi il 10 % del numero di alberi stabilito al paragrafo 3. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi di castagno qualora il numero di alberi stabilito al paragrafo 3 sia rispettato per quanto riguarda gli alberi da frutta a guscio ammissibili. 2. Sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 soltanto i frutteti che producono frutta a guscio e che sono conformi ai requisiti indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo alla data da fissare a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004. Nel caso di un frutteto nel quale sono coltivati diversi tipi di alberi da frutta a guscio e se l'aiuto è differenziato in funzione dei prodotti, si applicano le dall Organismo pagatore conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1663/95 13 e n. 796/2004. Articolo 8 - Identificazione delle parcelle 1. L Organismo pagatore utilizza ai fini del controllo, un idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla base delle disposizioni di cui all articolo del regolamento (CE) 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 796/2004. Articolo 9 - Risultanze dei controlli 1. In caso di inosservanza e di non soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità, di dichiarazione non veritiera o in presenza di condizioni create artificiosamente per accedere al regime di aiuto, si applicano gli articoli e condizioni di ammissibilità e il livello dell'aiuto specifici per il tipo di frutta a guscio predominante. 3. L'estensione minima dei frutteti è fissata a 0,10 ettaro. Il numero di alberi di frutta a guscio per ettaro di frutteto non può essere inferiore a: i) 125 per le nocciole ii) 50 per le mandorle iii) 50 per le noci comuni iv) 50 per i pistacchi v) 30 per le carrube. 4. Gli Stati membri possono fissare l'estensione minima dell'appezzamento e la densità di alberi a livelli superiori a quelli stabiliti al paragrafo 3, in base a criteri oggettivi e tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici o delle produzioni di cui trattasi. 13 Regolamento (CE) n. 1663/1995 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia», Gazzetta ufficiale n. L 158 del 08/07/1995 pag Articolo 20, regolamento (CE) n. 1782/ Sistema di identificazione delle parcelle agricole: 1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Vengono utilizzate tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali. Si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1: Il sistema di identificazione include, se del caso, un sistema di informazione geografica degli oliveti, costituito da una banca dati alfanumerica informatizzata e da una banca dati di riferimento grafico informatizzata relativa agli alberi di olivo e alle superfici interessate. 15 Articolo 24, regolamento (CE) n. 1782/ Riduzioni e revoche: 1. Fatte salve le riduzioni e le revoche di cui all'articolo 6 del presente regolamento, 5

6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e regolamento (CE) n. 796/2004. Articolo 10 - Uniformità delle norme ed Ente erogatore degli aiuti comunitari 1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all articolo del reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvede, ai sensi del reg. (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, l Organismo pagatore, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte. 2. L Organismo pagatore, provvede al versamento degli aiuti, ai sensi dell articolo 28, paragrafo 2 18, del Regolamento (CE) 1782/2003, nel periodo che va dal 1 dicembre al 30 giugno dell anno successivo. Articolo 11 - Aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilità 1. In applicazione dell articolo del regolamento (CE) 1782/2003 e dell articolo del regolamento è concesso, in aggiunta all aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ha, utilizzando i fondi resi disponibili ai sensi della legge n. 183/ Il decreto ministeriale 18 febbraio 2004 è abrogato. qualora si constati che l'agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità per la concessione degli aiuti a norma del presente regolamento o dell'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità sono state rispettate, viene ridotto o revocato secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del presente regolamento. 2. La percentuale di riduzione è differenziata in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inottemperanza constatata e le sanzioni possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o più anni civili. 16 Articolo 29, regolamento (CE) n. 1782/ Limitazione dei pagamenti: Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno. 17 Articolo 83, regolamento (CE) n. 1782/ Aiuto comunitario: 1. È concesso un aiuto comunitario agli agricoltori che producono frutta a guscio, alle condizioni specificate nel presente capitolo. La frutta a guscio comprende: - mandorle di cui ai codici NC e , - nocciole di cui ai codici NC e , - noci comuni di cui ai codici NC e , - pistacchi di cui al codice NC , - carrube di cui al codice NC Gli Stati membri possono differenziare l'aiuto in funzione dei prodotti o mediante l'aumento o la diminuzione delle superfici nazionali garantite (in seguito denominate SNG) stabilite dall'articolo 84, paragrafo 3. Tuttavia, in ciascuno Stato membro l'importo totale dell'aiuto concesso in un dato anno non può superare il massimale stabilito dall'articolo 84, paragrafo Articolo 28, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1782/2003: 2. I pagamenti vengono effettuati una Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 2005 IL MINISTRO - G. Alemanno volta l'anno, tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo. Tuttavia, l'aiuto supplementare di cui all'articolo 12 viene erogato entro il 30 settembre dell'anno civile successivo all'anno civile in questione. 19 Articolo 87, regolamento (CE) n. 1782/ Aiuto nazionale: 1. Gli Stati membri possono concedere, in aggiunta all'aiuto comunitario, un aiuto nazionale fino ad un massimo di 120,75 EUR per ettaro l'anno. 2. L'aiuto nazionale può essere erogato soltanto per le superfici che beneficiano dell'aiuto comunitario. 3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto nazionale all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/ Articolo 16, regolamento (CE) n. 1973/2004 Condizioni di ammissibilità all aiuto nazionale: L'articolo 15 si applica all'aiuto nazionale di cui all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1782/2003, uno Stato membro può fissare altri criteri di ammissibilità, purché tali criteri siano coerenti con gli obiettivi ambientali, rurali, sociali ed economici del regime di aiuto e non determinino discriminazioni tra i produttori. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per controllare il rispetto di tali criteri da parte degli agricoltori. 21 La legge 183/1987 ha istituito il Fondo di Rotazione nazionale. 6

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