RISCHI TECNOLOGICI ELETTRA

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1 RISCHI TECNOLOGICI ELETTRA Fascicolo Informativo Modello : FI-01-EL51-O01 Contratto di Assicurazione Contro i Danni Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, Trieste - Tel Fax

2 Servizio Clienti SERVCLIE - D10 Retro Copertina - Pagina 2 di 17

3 Nota Informativa al Contraente Contratto di Assicurazione contro i Danni Polizza di assicurazione di impianti e apparecchiature elettronici La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'isvap. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. a Informazioni sulla Società di Assicurazione 1. Informazioni Generali Denominazione sociale e forma giuridica della Società assicuratrice Allianz S.p.A., Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE- Monaco (Germania) Sede legale Largo Ugo Irneri, Trieste (Italia). Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo info@allianz.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n ed iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione n e all'albo Gruppi Assicurativi n Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società Informazioni Patrimoniali Il Patrimonio netto della Società è pari a milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari milioni di euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 233,1% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2009. Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet a far data dal 31 maggio di ogni anno. b Informazioni sul Contratto Rinnovo del Contratto AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle parti a mezzo lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art del C.C., secondo comma. Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo "2.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni Coperture assicurative Il Contratto permette di assicurarsi contro i rischi di danni accidentali occorsi "agli impianti ed apparecchiature elettronici". Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli delle Norme relative all'assicurazione di impianti e apparecchiature elettronici di seguito indicati: "3.1 Oggetto dell'assicurazione"; "3.2 Esclusioni"; "3.3 Danni di furto"; "3.19 Impianto di condizionamento"; "3.20 Impianti e apparecchiature elettroacustici o audiovisivi"; "3.21 Impianti e apparecchiature elettromedicali"; "3.22 Impianti e apparecchiature fisico-medici per odontoiatria"; "3.23 Impianti e apparecchiature per il controllo e la misurazione"; NIISV35 - D10 Nota Informativa - Pagina 3 di 17

4 Nota Informativa al Contraente "3.24 Litotritori"; "3.25 Impianti e apparecchiature installati all'aperto o all'interno di locali in zona isolata". Limitazioni ed Esclusioni AVVERTENZA: Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato negli articoli delle condizioni di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE "2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio" "2.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" "2.3 Modifiche dell'assicurazione" "2.4 Aggravamento del rischio" NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICI "3.2 Esclusioni" "3.4 Determinazione del danno" "3.5 Valore assicurabile - Assicurazione parziale" "3.6 Conservazione delle cose assicurate" "3.7 Obblighi in caso di sinistro" "3.8 Sospensione dell'assicurazione per gli impianti, apparecchiature ed altre cose danneggiate, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica" "3.9 Esagerazione dolosa del danno" "3.13 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di assicurazioni presso diversi assicuratori" "3.16 Pagamento dell'indennizzo" "3.19 Impianto di condizionamento" "3.20 Impianti e apparecchiature elettroacustici o audiovisivi" "3.21 Impianti e apparecchiature elettromedicali" "3.22 Impianti e apparecchiature fisico-medici per odontoiatria" "3.23 Impianti e apparecchiature per il controllo e la misurazione" "3.24 Litotritori" "3.25 Impianti e apparecchiature installati all'aperto o all'interno di locali in zona isolata" AVVERTENZA: Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli delle condizioni di Assicurazione che di seguito si riportano. "3.3 Danni di furto" "3.12 Limite massimo dell'indennizzo" "3.17 Franchigia" "3.18 Danni da fenomeno elettrico" "3.25 Impianti e apparecchiature installati all'aperto o all'interno di locali in zona isolata" "Condizione Speciale G Trasporti aerei" "Condizione Speciale H Impianti e apparecchiature installati su autoveicoli" "Condizione Speciale I Impianti ed apparecchiature a impiego mobile" "Condizione Speciale L Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi" "Condizione Speciale M Terremoto" "Condizione Speciale N Maggiori costi" "Condizione Speciale O Supporti di dati" "Condizione Speciale P Dati su dischi fissi ad uso memoria di massa" "Condizione Speciale Q Programmi in licenza d'uso" Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia: Danno indennizzabile di Euro 5.000,00 Franchigia prevista in Polizza per la causale di danno: Euro 150,00 Importo liquidato al Contraente: Euro 4.850,00 Danno indennizzabile di Euro 5.000,00 Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25% Minimo scoperto previsto in polizza per la causale di danno: Euro 0,00 Importo liquidato al Contraente: Euro 3.750,00 (cosi' calcolato: Euro 5.000,00 a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero Euro 1.250,00) NIISV35 - D10 Nota Informativa - Pagina 4 di 17

5 Nota Informativa al Contraente Danno indennizzabile di Euro 5.000,00 Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25% Minimo scoperto previsto in polizza per la causale di danno: Euro 250,00 Importo liquidato al Contraente: Euro 3.750,00 (cosi' calcolato: Euro 5.000,00 a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero Euro 1.250,00 L'importo % dello scoperto (Euro 1.250,00) e' superiore all'importo del minimo scoperto (Euro 250,00), pertanto ai fini dell'indennizzo prevale l'importo % dello scoperto. Danno indennizzabile di Euro 5.000,00 Scoperto previsto in Polizza per la causale di danno: 25% Minimo scoperto previsto in polizza per la causale di danno: Euro 2.000,00 Importo liquidato al Contraente: Euro 3.000,00 (cosi' calcolato: Euro 5.000,00 a cui si sottrae il 25% di scoperto ovvero Euro 1.250,00 L'importo % dello scoperto (Euro 1.250,00) e' inferiore all'importo del minimo scoperto (Euro 2.000,00), pertanto ai fini dell'indennizzo prevale l'importo del minimo scoperto. Danno indennizzabile per evento sociopolitico (unico sinistro dell'anno): Euro ,00 Somma assicurata in Polizza: Euro ,00 Limite di indennizzo per danni da eventi sociopolitici, per sinistro e per anno: 70% della somma assicurata Scoperto per danni da evento sociopolitico: 10% del danno Minimo scoperto per danno da evento sociopolitico: Euro 1.000,00 Importo liquidato al Contraente: Euro ,00 cosi' calcolato: Danno indennizzabile: Euro ,00 a cui si sottrae lo scoperto del 10%, ovvero Euro ,00. L'importo dello scoperto del 10% e' superiore al minimo previsto (ovvero Euro 1.000,00) pertanto dalla liquidazione si detrae detto importo. L'importo cosi' ottenuto (ovvero Euro ,00) e' superiore al Limite di indennizzo, per sinistro e per anno, del 70% della somma assicurata (ovvero Euro ,00), pertanto verra' indennizzato l'importo che raggiunge il Limite di indennizzo fissato in polizza, ovvero Euro ,00. Danno indennizzabile per evento sociopolitico (sinistro nr. 1 dell'anno): Euro ,00 Somma assicurata in Polizza: Euro ,00 Limite di indennizzo per danni da eventi sociopolitici, per sinistro e per anno: 70% della somma assicurata Scoperto per danni da evento sociopolitico: 10% del danno Minimo scoperto per danno da evento sociopolitico: Euro 1.000,00 Importo liquidato al Contraente: Euro ,00 cosi' calcolato: Danno indennizzabile: Euro ,00 a cui si sottrae lo scoperto del 10%, ovvero Euro ,00. L'importo dello scoperto del 10% e' superiore al minimo previsto (ovvero Euro 1.000,00) pertanto dalla liquidazione si detrae detto importo. L'importo cosi' ottenuto (ovvero Euro ,00) e' inferiore al Limite di indennizzo, per sinistro e per anno, del 70% della somma assicurata (ovvero Euro ,00), pertanto, per il primo sinistro, verra' indennizzato l'importo ottenuto sottraendo al danno indennizzabile lo scoperto fissato in Polizza, ovvero Euro ,00. Danno indennizzabile per evento sociopolitico (sinistro nr. 2 dell'anno): Euro ,00 Somma assicurata in Polizza: Euro ,00 Limite di indennizzo per danni da eventi sociopolitici, per sinistro e per anno: 70% della somma assicurata Scoperto per danni da evento sociopolitico: 10% del danno Minimo scoperto per danno da evento sociopolitico: Euro 1.000,00 Importo liquidato al Contraente: Euro ,00 cosi' calcolato: Danno indennizzabile: Euro ,00 a cui si sottrae lo scoperto del 10%, ovvero Euro ,00. L'importo dello scoperto del 10% e' superiore al minimo previsto (ovvero Euro 1.000,00) pertanto dalla liquidazione si detrae detto importo. L'importo cosi' ottenuto (ovvero Euro ,00) e' inferiore al Limite di indennizzo per sinistro, ma, sommato all'indennizzo precedentemente liquidato, supera il Limite di indennizzo per anno del 70% della somma assicurata (ovvero Euro ,00). Pertanto, per il secondo sinistro, verra' liquidato l'importo residuo della capacita' di indennizzo per tale causale di sinistro (ovvero Euro ,00 a cui si sottrae la precedente liquidazione del sinistro nr. 1 per Euro ,00) pari ad Euro ,00. In caso di ulteriore sinistro nel medesimo anno causato da evento sociopolitico, essendo gia' stato saturato il Limite di indennizzo del 70% della somma assicurata, la Società non indennizzera' alcun importo. NIISV35 - D10 Nota Informativa - Pagina 5 di 17

6 Nota Informativa al Contraente AVVERTENZA: Se il valore dei beni assicurati dichiarato in polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro trova applicazione la cosiddetta "regola proporzionale" e la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo. Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo contenuto nelle Norme relative all'assicurazione di impianti e apparecchiature elettronici delle condizioni di Assicurazione che di seguito si riporta: "3.5 Valore assicurabile - Assicurazione parziale". 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Nullità Dichiarazioni del Contraente e/o dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C., come disciplinato nell'articolo "2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" cui si rinvia per maggior dettaglio. 5. Aggravamento e Diminuzione del rischio Aggravamento e Diminuzione del rischio Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente o dall'assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli articoli "2.3 Modifiche dell'assicurazione", "2.4 Aggravamento del rischio", "2.5 Diminuzione del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. Esemplificazione: Diminuzione del rischio: Scoperto per danni da furto: 25% Il Contraente dichiara di avere installato impianto di videosorveglianza con servizio di vigilanza 24h, la Società, ad insindacabile giudizio della Direzione competente, potrebbe ridurre lo scoperto. Aggravamento del rischio: Franchigia di Polizza: Euro 150,00 Il Contraente installa le apparecchiature assicurate in un fabbricato non completamente a norma per quanto concerne le disposizioni di Legge in materia di Antincendio. La Società, ad insindacabile giudizio della Direzione competente, potrebbe aumentare la franchigia o inserire in Polizza uno scoperto per danni da incendio. 6. Premi Pagamento del Premio Il premio, consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa. Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.. In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del: 3% per frazionamento semestrale; 4% per frazionamento quadrimestrale; 5% per frazionamento trimestrale. Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto. AVVERTENZA: l'intermediario puo' discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa per sempre entro i limiti e vincoli predeterminati dalla Societa'. 7. Diritto di Recesso Diritto di recesso AVVERTENZA: nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso varia a seconda della scelta effettuata dal Contraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso, come di seguito precisato. NIISV35 - D10 Nota Informativa - Pagina 6 di 17

7 Nota Informativa al Contraente CONTRATTO DI DURATA ANNUALE Entrambe le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'articolo "2.7 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" cui si rinvia. CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE Al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di Legge, la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità; mentre tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le Parti solo con riferimento alla scadenza contrattuale indicata in polizza. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate all'articolo "2.7 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione e dalla seguente Clausola che verra' riportata nel dettato di Polizza :"Il sottoscritto Contraente, avendo stipulato il presente contratto con la durata poliennale indicata nella Scheda di Polizza, prende atto della facolta', concessagli ai sensi di legge, di recedere annualmente dal contratto stesso, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità. Diritto di recesso per sinistro AVVERTENZA: Le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per la Società. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia all'articolo "2.6 Recesso in caso di sinistro" di cui alle Condizioni generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio. 8. Prescrizione decadenza dei diritti derivanti dal contratto Prescrizione dei Diritti Ai sensi dell'art C.C. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in un due dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 9. Legge applicabile al contratto Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 10. Regime Fiscale Trattamento Fiscale applicabile al contratto Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta: 21,25%. c INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo Modalità e termini della denuncia AVVERTENZA: il contratto prevede obblighi relativi a modalita' e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli delle Norme relative all'assicurazione di impianti e apparecchiature elettronici di seguito indicati: "3.7 Obblighi in caso di sinistro" "3.8 Sospensione dell'assicurazione per gli impianti, apparecchiature ed altre cose danneggiate, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica"; "3.9 Esagerazione dolosa del danno"; "3.10 Procedura per la valutazione del danno" "3.11 Mandato dei Periti". 12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, Milano - Numero Verde Fax Indirizzo e.mail: info@allianz.it. NIISV35 - D10 Nota Informativa - Pagina 7 di 17

8 Nota Informativa al Contraente Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo alla Società Giudiziaria. la facoltà di adire l'autorità Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'isvap, Via del Quirinale, Roma Fax , corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro. Non rientrano nella competenza dell'isvap le controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, nonché controversie per le quali sia stata già adita l'autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Società di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso. 13.Arbitrato Ricorso all'arbitrato In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri a nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'autorità Giudiziaria. Allianz SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale NIISV35 - D10 Nota Informativa - Pagina 8 di 17

9 Nota Informativa al Contraente Glossario Assicurato: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione. Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Indennizzo: la somma dovuta dalla Societa' in caso di danno conseguente ad un sinistro.. Partita di riferimento: : la partita con cui si assicurano gli impianti e apparecchiature elettronici, per i quali si vuole prestare la garanzia "Maggiori costi". Sinistro: il fatto per il quale e' prestata l'assicurazione e dal quale e' derivato il danno. Società: l'impresa assicuratrice NIISV35 - D10 Nota Informativa - Pagina 9 di 17

10 Condizioni di assicurazione AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento. AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio alla "Scheda di polizza" si precisa che il rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/risarcimento nonchè eventuali Scoperti e Franchigie. Indice Metodologico 1. DEFINIZIONI (Integralmente contenute nel glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente). 2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3. NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICI 4. CONDIZIONI SPECIALI FICGA35 - D10 Condizioni di assicurazione - Pagina 10 di 17

11 Condizioni di assicurazione 1 Definizioni Le definizioni di Polizza non vengono riportate in questo documento informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei decidera' di sottoscrivere, poiche' le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente. 2 Condizioni Generali di Assicurazione Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata nel contratto. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art del Codice Civile. Art Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Aggravamento del rischio Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art del Codice Civile. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato, ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e sino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto dell'imposta. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso. Art Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. FICGA35 - D10 Condizioni di assicurazione - Pagina 11 di 17

12 Condizioni di assicurazione 3 Norme relative all'assicurazione di impianti e apparecchiature elettronici Art Oggetto dell'assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli impianti e alle apparecchiature elettronici assicurati, anche se di proprietà di terzi purchè utilizzati dal Contraente sulla base di contratti di leasing o altre forme di locazione, da un qualunque evento accidentale, fermo quanto stabilito al successivo Art Gli impianti e le apparecchiature elettronici si intendono assicurati nell'ubicazione indicata nella polizza, purchè collaudati e pronti all'uso cui sono destinati. Art Esclusioni Sono esclusi i danni: a) causati con dolo o colpa grave dell'assicurato, del Contraente, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; b) verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione o revisione; c) verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per gli impianti e apparecchiature mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per gli impianti e apparecchiature fissi; d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli impianti e apparecchiature assicurati; e) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; f) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza o dell'inserimento in garanzia degli impianti e apparecchiature assicurati; g) ai tubi e valvole elettronici nonchè a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli impianti e apparecchiature assicurati; h) per ammanchi constatati in sede di inventario, per smarrimenti in genere; i) di deperimento, logoramento, usura, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; j) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore degli impianti e apparecchiature assicurati; k) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche; l) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe nessun rapporto con tali eventi; m) causati da atti vandalici o dolosi a chiunque riferibili, salvo i danni di furto; n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono altresì esclusi: o) i danni, difetti e disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall'assicurato, proposto dal fornitore o da organizzazioni da esso autorizzate; non sono comunque indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni di detto contratto, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per: controlli di funzionalità e manutenzione preventiva; eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura; aggiornamento tecnologico; riparazione e/o eliminazione di danni, difetti e disturbi verificatisi senza concorso di cause accidentali esterne, salvo i danni di incendio, esplosione, scoppio; p) i danni verificatisi in conseguenza di campi di energia ad impianti e apparecchiature per la diagnosi, la terapia ed il controllo dei materiali con raggi energetici; q) i danni agli impianti e alle apparecchiature in deposito, giacenza o immagazzinamento; r) i danni ai conduttori esterni agli impianti e apparecchiature elettronici assicurati, non costituenti la dotazione degli stessi; s) i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili. FICGA35 - D10 Condizioni di assicurazione - Pagina 12 di 17

13 Condizioni di assicurazione Art Danni di furto Limitatamente ai danni di furto, tentato o consumato, la garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm2 e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cm2. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2. Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati o non sono messi in funzione, l'indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di un importo pari al 25% dell'indennizzo medesimo con il minimo pari all'importo della franchigia indicata nella polizza. Sono parificati ai danni di furto i danneggiamenti agli impianti e alle apparecchiature assicurati, provocati in occasione del tentato o consumato furto. Art Determinazione del danno La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono: a) nel caso di "danno suscettibile di riparazione": a1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchiatura danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; a2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come da comma a1) diminuito dell'importo stimato come da comma a2), salvo che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come da comma a1). b) Nel caso di "danno non suscettibile di riparazione": b1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchiatura danneggiata colpita dal sinistro stesso; b2) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come da comma b1), diminuito dell'importo stimato come da comma b2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchiature in funzione ed è valida a condizione che: i danni si siano verificati entro 5 anni successivi a quello di costruzione; il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro 6 mesi dalla data del sinistro; il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchiatura danneggiata, oppure questo/a sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio. Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni precedenti si applicano le norme che seguono: b3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchiatura danneggiato, al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa; b4) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come da comma b3), diminuito dell'importo stimato come da comma b4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione se il valore dello stesso determinato in base al comma a) è uguale o superiore al valore determinato in base al comma b). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchiatura danneggiata o al suo rimpiazzo con altro/a uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Art Valore assicurabile - Assicurazione parziale Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettronici, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con un impianto o apparecchiatura nuova e eguale oppure, se questi non fossero più disponibili, con uno/a equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonchè delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo. FICGA35 - D10 Condizioni di assicurazione - Pagina 13 di 17

14 Condizioni di assicurazione Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccede, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro. Art Conservazione delle cose assicurate Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Inoltre, non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite. Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art del Codice Civile; b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza: entro 48 ore dal momento in cui il sinistro si è verificato, qualora comporti un danno indennizzabile a termini di una o più delle seguenti Condizioni Speciali "Maggiori costi", "Supporti di dati", "Dati su dischi fissi ad uso memoria di massa"; entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza, qualora il sinistro non comporti alcun danno indennizzabile a termini delle suddette Condizioni Speciali. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art del Codice Civile. Il Contraente o l'assicurato deve altresì: c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità competente del luogo precisando, in particolare, il momento, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite con l'obbligo dell'assicurato di ottemperare alla richiesta della Società, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo; e) fornire dimostrazione del valore degli impianti, apparecchiature ed altre cose danneggiate, del materiale e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al comma a). La riparazione del danno può iniziare subito dopo l'avviso di cui al comma b); lo stato degli impianti, apparecchiature ed altre cose assicurate non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'invio di cui al comma b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Art Sospensione dell'assicurazione per gli impianti, apparecchiature ed altre cose danneggiate, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per gli impianti, apparecchiature ed altre cose danneggiate, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. Art Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti impianti, apparecchiature od altre cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette gli stessi se salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. Art Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti; b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. FICGA35 - D10 Condizioni di assicurazione - Pagina 14 di 17

15 Condizioni di assicurazione I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art Mandato dei Periti I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto al disposto dell'art. 3.7; c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità degli impianti e delle apparecchiature assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3.5; d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art Limite massimo dell'indennizzo Salvo il caso previsto dall'art del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità o periodo assicurativo, somma maggiore di quella assicurata. Art Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di assicurazioni presso diversi assicuratori Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sugli stessi impianti, apparecchiature ed altre cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art Diritto di ispezione La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni. Art Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3.2 comma a). FICGA35 - D10 Condizioni di assicurazione - Pagina 15 di 17

16 Condizioni di assicurazione Art Franchigia Il pagamento dell'indennizzo, dovuto dalla Società, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo della franchigia che verrà indicata nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato salvo quanto eventualmente stabilito dalle singole estensioni o delimitazioni di garanzia relativamente alle stesse. Art Danni da fenomeno elettrico I danni agli impianti e apparecchiature assicurati causati da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzabili a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge, fermo restando le esclusioni di cui all'art.3.2. Il pagamento del relativo indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di: della franchigia che verrà indicata nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato, qualora risulti danneggiato dal medesimo evento un dispositivo di protezione contro i danni o disturbi elettrici, dedicato alle apparecchiature elettroniche, oppure risulti danneggiato dal medesimo evento l'interruttore differenziale (salvavita) o altro elemento di protezione contro la sovratensione o la sovracorrente, installati dopo il contatore dell'azienda distributrice nell'impianto elettrico a cui sono collegati gli impianti e apparecchiature assicurati; un ammontare pari al 50% dell'indennizzo medesimo con il minimo della franchigia che verrà indicata nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato, qualora non risulti danneggiato nessun tipo di protezione sopraindicata. Art Impianto di condizionamento Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria al servizio degli impianti e apparecchiature assicurati, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica o acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori e semprechè questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Art Impianti e apparecchiature elettroacustici o audiovisivi Relativamente agli impianti e apparecchiature elettroacustici o audiovisivi sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini. Art Impianti e apparecchiature elettromedicali Relativamente agli impianti e apparecchiature elettromedicali sono esclusi dall'assicurazione i danni alle sonde, ai microfoni, agli elettrodi, alle testine, ai cavetti di misurazione e alle parti accessorie intercambiabili, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili, verificatisi anche alle altre componenti dell'impianto o apparecchiatura assicurati. Art Impianti e apparecchiature fisico-medici per odontoiatria Relativamente agli impianti e apparecchiature fisico-medici per odontoiatria, sono esclusi dall'assicurazione i danni a testate di turbine, a pezzi angolari per trapani e a tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili, verificatisi anche alle altre componenti dell'impianto o apparecchiatura assicurati. Art Impianti e apparecchiature per il controllo e la misurazione Relativamente agli impianti e apparecchiature per il controllo e la misurazione sono esclusi dall'assicurazione i danni alle sonde, agli elettrodi, ai sensori, ai cavi di misurazione e alle parti accessorie intercambiabili salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili, verificatisi anche alle altre componenti dell'impianto o apparecchiatura assicurati. Art Litotritori Relativamente ai litotritori, sono esclusi dall'assicurazione i danni ai componenti necessari alla trasmissione al paziente delle onde d'urto, quali i sacchetti d'acqua, le testine delle onde d'urto, gli elettrodi, il dispositivo di carica e scarica ed il generatore delle onde d'urto, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili, verificatisi anche alle altre componenti dell'apparecchiatura assicurata. FICGA35 - D10 Condizioni di assicurazione - Pagina 16 di 17

17 Condizioni di assicurazione Art Impianti e apparecchiature installati all'aperto o all'interno di locali in zona isolata Relativamente agli impianti ed apparecchiature installati all'aperto o all'interno di locali in zona isolata, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di un importo pari al 25% dell'indennizzo medesimo, con il minimo della franchigia che verrà indicata nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato per: a) i danni causati da qualsiasi evento atmosferico; b) i danni di furto, tentato o consumato; c) i danni indennizzabili a termini della Condizione Speciale L - Scioperi, Sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi - sempre che tale Condizione Speciale sia operante. 4 Condizioni Speciali Qui di seguito vengono elencate una serie di condizioni particolari di cui l'impresa valuterà discrezionalmente l'applicazione e la cui disciplina sarà contenuta nel contratto di assicurazione che sottoscriverà dall'assicurato A - Tubi speciali e valvole elettroniche B - Impianti e apparecchiature elettronici di proprieta' di terzi in uso, consegna, custodia o comodato C - Conduttori esterni collegati agli impianti ed apparecchiature assicurati D - Costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili E - Impianti e apparecchiature elettronici in deposito, giacenza o immagazzinamento, comunque non destinati al commercio F - Lavoro straordinario e trasporti a grande velocita' G - Trasporti aerei H - Impianti e apparecchiature installati su autoveicoli I - Impianti ed apparecchiature a impiego mobile L - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi M - Terremoto N - Maggiori costi O - Supporti di dati P - Dati su dischi fissi ad uso memoria di massa Q - Programmi in licenza d'uso FICGA35 - D10 Condizioni di assicurazione - Pagina 17 di 17

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