Procedura Dublino Principi generali

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1 Nel 2003 è stato approvato il Regolamento n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo. Tale regolamento sostituisce le disposizioni della Convenzione di Dublino del 1990 con una normativa comunitaria. L intento di questo strumento normativo è quello di consentire di individuare il più rapidamente possibile lo Stato membro competente per l esame di una domanda d'asilo, fissare termini ragionevoli per ciascuna fase della procedura di determinazione dello Stato competente, nonché prevenire l'abuso delle procedure d'asilo riscontrabile nel fenomeno delle domande d'asilo multiple e del cosiddetto "asylum shopping" e garantire che il caso di ogni persona richiedente asilo venga trattato da un solo Stato membro. In conformità a tale regolamento, gli Stati membri sono tenuti a determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata sul suo territorio sulla base di criteri oggettivi di vario livello. Se l'analisi dei criteri del regolamento designa un altro Stato membro come Stato competente, questo viene invitato ad occuparsi del richiedente asilo per quanto riguarda l'esame della sua domanda. Nell'ipotesi nella quale lo Stato membro sollecitato riconosca la sua competenza, il primo Stato membro è tenuto a garantire il trasferimento del richiedente asilo. A uno Stato membro che abbia già esaminato o iniziato ad esaminare una domanda di asilo può essere richiesto di rioccuparsi del richiedente asilo che si trovi in un altro Stato membro senza averne il permesso. In tal caso, lo Stato membro responsabile in cui è trasferito il richiedente dovrà ultimare l'esame della domanda. Principi generali 1 / 6

2 Un unico Stato membro è competente per l esame di una domanda d'asilo; tuttavia, qualsiasi Stato membro può decidere di esaminare una domanda d'asilo anche se tale esame non gli compete in base ai criteri del presente regolamento. La situazione del minore è indissociabile da quella del genitore o del tutore che ha presentato la domanda d'asilo. Gerarchia dei criteri I criteri enunciati nel regolamento devono essere applicati nell'ordine di presentazione. Essi sono applicati sulla base della situazione esistente quando il richiedente asilo ha presentato la sua domanda a uno Stato membro. Il regolamento stabilisce i seguenti criteri: - criteri relativi al principio dell'unità del nucleo familiare Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel migliore interesse del minore. In mancanza di un familiare, è competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo. Se un familiare del richiedente risiede già in qualità di rifugiato in uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l esame della sua domanda d'asilo, sempre che l'interessato lo desideri. Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una domanda sulla quale non è ancora stata presa una prima decisione, l'esame della domanda d'asilo compete a detto Stato membro, sempre che l'interessato lo desideri. Il regolamento prevede inoltre un criterio per le domande d'asilo presentate simultaneamente o in date ravvicinate da diversi familiari per un esame congiunto. 2 / 6

3 - criteri relativi al rilascio di permessi di soggiorno o visti Lo Stato membro che ha rilasciato al richiedente asilo un permesso di soggiorno o un visto valido è competente per l esame della domanda d'asilo. Se il richiedente è titolare di più permessi o visti, è considerato competente, ai fini dell esame, lo Stato che: - ha rilasciato il documento di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato che ha rilasciato il documento di soggiorno la cui scadenza è più lontana. La stessa regola si applica nel caso di più visti di natura diversa; - ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura. La stessa regola vale quando il richiedente asilo è titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi e non abbia lasciato i territori degli Stati membri. In questi casi, è competente lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda. - criteri relativi all'ingresso o al soggiorno illegali in uno Stato membro Se il richiedente asilo ha varcato illegalmente le frontiere di uno Stato membro, quest'ultimo è competente per l esame della sua domanda di asilo. Questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera. Quando è accertato che il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo continuato di almeno 5 mesi in uno Stato membro prima di presentare la domanda d'asilo, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo. Se il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo di almeno 5 mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ciò si è verificato per l'ultima volta è competente per l'esame della domanda d'asilo. - criteri relativi all'ingresso legale in uno Stato membro 3 / 6

4 16. Se un cittadino di un paese terzo richiede asilo in uno Stato membro in cui non è sottoposto all'obbligo di visto, l'esame della domanda d'asilo compete a tale Stato membro. - domanda presentata in una zona internazionale di transito di un aeroporto Quando la domanda d'asilo è presentata in una zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda. Infine, il regolamento prevede anche un "criterio generale" applicabile quando nessuno Stato membro può essere designato competente per l esame della domanda d asilo sulla base dei criteri enumerati. In tali casi, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata. Clausola umanitaria Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente in applicazione dei criteri vincolanti definiti dal presente regolamento, accettare di esaminare una domanda d asilo per ragioni umanitarie, fondate in parte su motivi familiari o culturali (a condizione che le persone interessate vi acconsentano). Obbligo di prendere o riprendere a carico un richiedente asilo Se uno Stato membro ritiene che un altro Stato membro sia competente per l esame di una domanda d'asilo, esso può interpellare tale Stato membro affinché prenda a carico la domanda. Lo Stato membro competente per la domanda d'asilo è tenuto ad assolvere alcuni obblighi, in particolare l'obbligo di prendere o riprendere a carico il richiedente e di portare a termine l'esame della sua domanda. 4 / 6

5 La domanda di presa o ripresa a carico dovrà indicare ogni elemento che permette allo Stato richiesto di determinare se è effettivamente competente. Quando lo Stato richiesto accetta di prendere a carico o riprendere a carico il richiedente asilo, lo Stato nel quale la domanda d asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo una decisione motivata relativa all inammissibilità della sua domanda in tale Stato membro indicando l'obbligo di trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente; contro tale decisione può essere esperito un ricorso che non ha effetto sospensivo, a meno che il giudice o l'organo giurisdizionale competente non decida altrimenti caso per caso, se la legislazione nazionale lo consente. Il presente regolamento stabilisce una serie di modalità pratiche relative alla presa o alla ripresa in carico del richiedente (scadenze per la presentazione e l'evasione delle richieste e per l'esecuzione dei trasferimenti, verifiche necessarie, notifiche delle decisioni, ecc.). Qualora uno Stato membro non rispetti i rigidi termini stabiliti dal regolamento, si ritiene che abbia implicitamente accettato la propria competenza nei confronti della persona interessata. Cooperazione amministrativa Laddove sia necessario per finalità specifiche, quali la determinazione dello Stato membro competente o l'esame di una domanda d'asilo, gli Stati membri posso scambiarsi i dati di carattere personale riguardanti i richiedenti asilo, nel rispetto di rigorose regole di protezione dei dati. Le ragioni addotte dal richiedente a giustificazione della domanda d asilo sono scambiate soltanto se strettamente necessario e solo se l'interessato vi acconsente. Le richieste di informazione devono essere motivate. Lo Stato membro che trasmette i dati ne deve garantire l esattezza e l aggiornamento. Il richiedente ha diritto di conoscere i dati trattati che lo riguardano e di ottenerne la rettifica, la cancellazione o il congelamento in caso di violazione del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi. Tutte le richieste, risposte e comunicazioni scritte in applicazione del presente regolamento saranno inviate tramite la rete di comunicazione elettronica "DublinNet". 5 / 6

6 Gli Stati membri possono concludere accordi amministrativi bilaterali aventi per oggetto lo scambio di ufficiali di collegamento, la semplificazione delle procedure e l'accorciamento dei termini per agevolare l'applicazione del regolamento e migliorarne l'efficacia. In Italia A seguito dell'entrata in vigore il 1 settembre 1997 della Convenzione di Dublino inerente lo Stato Membro dell Unione Europea competente per l esame della domanda d asilo, si è resa necessaria l individuazione, in ciascuno Paese, di un Autorità amministrativa responsabile degli adempimenti connessi all'attuazione della Convenzione. In Italia è stata costituita un apposita unità amministrativa denominata Unità Dublino, presso il Ministero dell'interno, incaricata di esaminare la responsabilità dell Italia rispetto alla presa in carico dei richiedenti asilo e di tenere i rapporti con le autorità analoghe degli altri Stati membri. (sintesi parzialmente tratta dal sito internet Europa Sintesi della Legislazione dell UE) 6 / 6

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