CONTRATTO ED IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

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1 IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PROF. RENATO SANTAGATA DE CASTRO

2 Indice 1 CONTRATTO ED IMPRESA DI ASSICURAZIONE I TIPI DI ASSICURAZIONE LA DISCIPLINA GENERALE: IL RISCHIO E IL PREMIO (SEGUE): LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO L'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE L'ASSICURAZIONE SULLA VITA LA RIASSICURAZIONE di 19

3 1 Contratto ed impresa di assicurazione. L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore si obbliga, verso pagamento di un premio, a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni): oppure a pagare un capitale o urta rendila al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita). È questa la nozione del contratto di assicurazione dettata dall'art c.c. L'assicuratore e un imprenditore ed un imprenditore che opera secondo specifiche regole tecniche, basate sul calcolo delle probabilità, che gli consentono di neutralizzare i rischi assunti con i singoli contratti di assicurazione. Col contratto di assicurazione, un soggetto assume professionalmente una gran massa di rischi omogenei (incendio, furto, morte, ecc.). È in tal caso applicabile la legge statistica dei grandi numeri, che consente di determinare con criteri matematici la probabilità media del verificarsi di un determinato evento Per ciascuna categoria omogenea di eventi assicurati, l'assicuratore e perciò in grado di stabilire con sufficiente precisione quale è il rischio medio che assume col singolo contratto. E su tale rischio medio può basarsi per determinare, secondo criteri matematici, il corrispettivo dovutogli dal singolo assicuralo contro quel determinato rischio. Infatti, quando si opera su una gran massa di rischi omogenei, l'insieme dei premi incassati per ciascuna classe di rischi consente di formare un fondo patrimoniale sufficiente a risarcire gli assicurati che effettivamente subiranno quel determinato sinistro. Sono questi i principi cardine su cui si fonda l'attività delle imprese di assicurazione. Essi offrono al singolo assicurato sicurezza di fronte alla possibilità di verificarsi di un determinato evento dannoso, per l'inserimento del singolo rischio in una massa omogenea. Per altro verso e nel contempo, consentono all'assicuratore di neutralizzare il rischio assunto con il singolo contratto, distribuendolo fra la massa degli assicurati, nonché di lucrare la differenza fra i premi riscossi e gli indennizzi corrisposti. Ne consegue che funzione costante del contratto di assicurazione, non è solo quella di trasferire un determinato rischio patrimoniale da un soggetto (l'assicurato) ad un altro 3 di 19

4 (l assicuratore). È anche e soprattutto quella di consentire la neutralizzazione del rischio per entrambi i contraenti, attraverso l'inserimento del singolo rischio in una massa di rischi omogenei. Su questi principi si fonda la peculiare disciplina del contratto di assicurazione, concepibile come contratto aleatorio solo se isolatamente considerato. Gli stessi principi hanno nel contempo sollecitalo una specifica disciplina dell'impresa di assicurazione, che non è impresa aleatoria. Le imprese di assicurazione sono infatti sottoposte, per il loro rilievo economico e sociale, ad un penetrante controllo pubblico volto a garantire, a tutela degli assicurati, il rispetto delle regole tecniche dell'assicurazione ed una corretta e prudente gestione degli ingenti mezzi finanziari raccolti fra il pubblico attraverso l'incasso dei premi. Nel contempo, la privatizzazione degli enti pubblici economici del settore assicurativo ha portato alla trasformazione degli stessi in società per azioni. Attualmente, l'attività assicurativa può essere esercitata solo da società per azioni, società cooperative per azioni e società di mutua assicurazione. L'inizio dell'attività è subordinato alla preventiva autorizzazione dell isvap. Il contratto concluso con un'impresa di assicurazione non autorizzata è nullo, ma la nullità può essere fatta valere solo dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati, senza che siano invece ripetibili gli indennizzi e le somme corrisposte o dovute dall'impresa di assicurazione. Le persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, direzione o controllo devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal Ministro dello sviluppo economico; e requisiti di onorabilità sono prescritti anche per i soci che detengono partecipazioni qualificate. Le imprese di assicurazione devono tenere particolari scritture contabili; sono soggette a revisione contabile obbligatoria e devono redigere i bilanci consolidati di gruppo. Esse sono sottoposte alla vigilanza di un apposito ente pubblico l'isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo). All'Isvap è in particolare affidato il controllo sulla regolarità tecnica e contabile della gestione delle imprese di assicurazione ed a tal fine gli sono riconosciuti ampi poteri regolamentari, di informazione e di ispezione. Le imprese di assicurazione sono soggette a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento. È inoltre prevista una speciale procedura di amministrazione straordinaria 4 di 19

5 nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione o di gravi violazioni delle norme di legge, regolamentari o statutarie. Numerose prescrizioni disciplinano poi l'esercizio dell'attività assicurativa al fine di garantire la regolarità della gestione e la solidità finanziaria dell'impresa. Le società di assicurazione non possono svolgere altra attività che quella assicurativa, nonché le operazioni connesse e strumentali e la costituzione e gestione di forme di assistenza sanitaria e previdenziale integrative. Devono ottenere l'autorizzazione dell'isvap per poter assumere partecipazioni di controllo in società che svolgono attività diverse da quelle loro consentite. È inoltre vietato, a partire dal 1979, l'esercizio cumulativo dell'assicurazione danni e dell'assicurazione vita da parte di una stessa società. Per salvaguardare gli assicurati dal rischio di insolvenza e poi prescritta la costituzione, con i premi raccolti, di speciali fondi per far fronte agli impegni futuri. Sono queste le cc.dd. riserve tecniche, costituite da accantonamenti dei premi riscossi e diversamente articolate per il ramo danni ed il ramo vita. Gli importi corrispondenti devono essere investiti in attività che presentano particolare sicurezza di realizzo predeterminate dall'isvap. Le imprese di assicurazione devono inoltre disporre di un margine di solvibilità proporzionato al volume degli affari. 5 di 19

6 2 I tipi di assicurazione Le assicurazioni si distinguono in due grandi categorie: a) assicurazioni contro i danni nelle quali l'assicuratore si obbliga a rivalere l'assicurato del danno prodotto da un sinistro; b) assicurazioni sulla vita nelle quali l'assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (morte o sopravvivenza). La diversa natura del rischio assicurato e le diverse caratteristiche tecniche dei due tipi di assicurazione danno luogo ad una disciplina sensibilmente diversa dei relativi contratti. L'assicurazione contro i danni è dominata dal principio indennitario. L'indennizzo dovuto dall'assicuratore non può cioè superare il danno sofferto dall'assicurato. E ciò al fine di evitare che per quest'ultimo l'assicurazione si trasformi da strumento di previdenza in strumento di arricchimento o di speculazione L'assicurazione sulla vita è invece sottratta all'applicazione del principio indennitario: il capitale o la rendita assicurata possono essere liberamente determinati dalle parti e sono in ogni caso dovuti dall'assicuratore al verificarsi dell'evento previsto. Sono cioè svincolati dal danno effettivamente subito dall'assicurato, sicché questo tipo di assicurazione risponde anche ad una finalità di risparmio. Da qui la previsione nel codice civile di una serie di norme specifiche per l'assicurazione danni e per l'assicurazione vita. Nel contempo il codice detta una disciplina generale applicabile a tutti i tipi di assicurazione. Disciplina generale che riguarda i profili strutturali comuni (rischio, premio e stipulazione del contratto) e che si articola in una serie di norme in larga parte derogabili solo a favore dell'assicurato, che è cosi tutelato contro possibili abusi delle imprese assicurative. 6 di 19

7 3 La disciplina generale: il rischio e il premio. Il rischio ed il premio sono gli elementi essenziali di ogni contratto di assicurazione. Il rischio è la possibilità che si verifichi un determinato evento futuro. Il rischio dedotto in contratto deve però in ogni caso esistere oggettivamente perché il contratto sia valido. è intatti nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. D'altro canto, se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contralto questo si scioglie ex lege. L'assicuratore ha però diritto al pagamento dei premi finquando non venga a conoscenza della cessazione del ri-schio. Ed i premi relativi al periodo di assicurazione in corso gli sono dovuti per l'intero. La legge si preoccupa inoltre di garantire l'esatta conoscenza da parte dell'assicuratore della consistenza del rischio assunto e la corrispondenza fra rischio e premio per tutta la durata dell'assicurazione; e a tal fine detta una serie di disposizioni, ispirate dalla comunione di rischio che si instaura fra gli assicurati. Peculiare è innanzitutto la disciplina dettata per le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sulla reale entità del rischio e quindi sulla congruità del premio richiesto. Se vi è stato dolo o anche solo colpa grave da parte dell'assicurato, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto. In caso contrario può recedere dal contratto. In entrambi i casi l'assicuratore deve dichiarare di volersi avvalere di tali forme di tutela entro tre mesi dalla scoperta dell'inesattezza o della reticenza. Diverse sono però le conseguenze se il sinistro si verifica prima della scadenza di tale termine. Nel primo caso (annullamento), l'assicuratore non dovrà pagare alcun indennizzo. Nel secondo invece si ha solo una riduzione proporzionale dell'indennizzo. Una specifica disciplina è poi dettata per l'ipotesi in cui il rischio assicurato diminuisca o si aggravi nel corso del contralto in misura tale da incidere sull'entità del premio pattuito. In caso di diminuzione del rischio, l'assicuratore deve applicare il premio minore a partire dalla scadenza successiva alla relativa comunicazione da parte dell'assicurato. In alternativa, gli è 7 di 19

8 riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione e con effetto dopo un mese. In caso di aggravamento rilevante del rischio, l'assicurato è obbligato a darne immediato avviso all'assicuratore e questi ha diritto di recedere dal contratto entro un mese. Non può invece, senza il consenso dell'assicuratore, mantenere in vita il contratto elevando il premio o riducendo la somma assicurata. Ulteriore regola generale in tema di rischio, volta ad evitare frodi a danno dell'assicuratore, è che questi non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario. Nell'assicurazione vita e però coperto il suicidio dell'assicurato che si verifichi dopo due anni dalla stipulazione del contratto. Il premio é il corrispettiva dovute all'assicuratore. Esso e composto dal premio puro e dal compenso aggiuntivo dovuto all'assicuratore per il servizio reso. Il premio deve essere pagato anticipatamente, in unica soluzione o in rate periodiche. Esso è in ogni caso indivisibile, è cioè dovuto per l'intero periodo in corso. Se il premio non e pagato alle scadente convenute l'assicurazione resta sospesa ed il contratto si risolve di diritto se nel termine di sei mesi, l'assicuratore non agisce per la riscossione. Resta in ogni caso fermo il diritto dell'assicuratore all'intero premio relativo al periodo in corso ed al rimborso delle spese. Una diversa disciplina, più favorevole all'assicurato, è però dettata per l'assicurazione vita. 8 di 19

9 4 (Segue): La stipulazione del contratto. Norme specifiche regolano anche la stipulazione del contratto di assicurazione. La formazione del contratto inizia di regola con una proposta sottoscritta dall'assicurato su moduli predisposti dall'assicuratore; moduli che riproducono le principali clausole tipiche del futuro contratto e che contengono una serie di domande volte a consentire all'assicuratore l'esatta valutazione del rischio, è quindi l'assicurando che assume la posizione formale di proponente, anche se di norma è l'assicuratore a prendere l'iniziativa tramite i suoi agenti. Inoltre, in deroga al principio generale della revocabilità della proposta fino alla conclusione del contratto, la proposta scritta diretta all'assicuratore è per legge irrevocabile per il termine di quindici giorni, elevato a trenta quando occorre una visita medica. Tuttavia, nell'assicurazione sulla vita di durata superiore a 6 mesi la proposta è revocabile ed il contraente può anche recedere dal contratto entro trenta giorni dalla conclusione, con diritto al rimborso parziale dei premio. Regole particolari sono inoltre dettate per l'ipotesi in cui la persona che stipula l'assicurazione (contraente) sia diversa da quella che è titolare della situazione esposta al rischio (assicurato). Il Contraente può innanzitutto agire in veste di rappresentante dell'assicurato (in suo nome e per suo conto). In tal caso tutti gli effetti del contratto di assicurazione si producono direttamente in testa all'assicurato: questi é tenuto al pagamento dei premi ed ha diritto al pagamento dell'indennità. Una duplice deroga è tuttavia introdotta dall'art alla disciplina generale della rappresentanza quando il contratto è stipulato da un rappresentante senza poteri. E infatti stabilito che: a) l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro, cosi fruendo ugualmente della copertura assicurativa; b) il rappresentante senza poteri è tenuto personalmente a pagare i premi e ad osservare gli altri obblighi derivanti dal contratto finquando l'interessato non abbia ratificato il contratto o non abbia rifiutato la ratifica 9 di 19

10 L'assicurazione può essere stipulata anche (in nome proprio ma) «per conto altrui» o «per conto di chi spetta»; forma quest'ultima alla quale tipicamente si ricorre per assicurare merci per le quali sono stati emessi titoli di credito rappresentativi, sicché non si sa chi risulterà titolare dell'interesse al momento del sinistro. In entrambe le forme di assicurazione gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano invece all'assicurato. che è persona determinata ed indicata nel contratto nell'assicurazione per conto altrui; è invece persona non indicata nel contratto nell'assicurazione per conto di chi spetta, identificandosi col titolare dell'interesse assicuralo al momento del sinistro. In entrambi i casi l'assicuratore può opporre all'assicurato le eccezioni che avrebbe potuto opporre al contraente in dipendenza del contralto. Si è quindi in presenza di una disciplina che si distacca da quella del mandato senza rappresentanza e che presenta affinità con quella del contralto a favore di terzi. A differenza di quest'ultimo però, la prestazione dell'assicuratore non può essere in alcun caso pattuita a favore dello stesso contraente che non sia titolare dell'inte-resse assicurato. è un contratto consensuale, ma deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è perciò obbligalo a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. La polizza di assicurazione può essere nominativa ed in tal ca-so ha solo funzione probatoria del contratto. Può essere però all'ordine o al portatore ed in tal caso consente anche il trasferimento del credito verso l'assicuratore, ma con gli effetti propri della cessione. Assolve inoltre una funzione di legittimazione a favore dell'assicuratore il quale é liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non é l'assicurato. Non si è quindi in presenza di titoli di credito, ma di semplici titoli, impropri. In caso di smarrimento, furto o sottrazione della polizza all'ordine è tuttavia applicabile la procedura di ammortamento prevista per i titoli di credito all'ordine. 10 di 19

11 5 L'assicurazione contro i danni. Nell'assicurazione contro i danni l'assicuratore si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. L'assicurazione contro i danni copre i rischi cui sono esposti determinati beni o diritti, anche di credito dell'assicurato (assicurazione di cose); può coprire anche il rischio cui è esposto l'intero patrimonio dell'assicurato, come si verifica nell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (assicurazione di patrimonio). È infine opinione prevalente che nella categoria rientrino anche le assicurazioni contro i danni alla persona per infortuni e malattie (assicurazione dì persone), anche se la disciplina del risarcimento dei danni è parzialmente diversa da quella dettata per le assicurazioni di cose e di patrimonio, non trovando puntuale applicazione il principio indennitario. Come anticipato, la disciplina specifica dell'assicurazione contro i danni è infatti dominata, sia pure non senza possibilità di deroghe convenzionali, da tale principio, volto ad evitare che l'assicurazione diventi per l'assicurato fonte di arricchimento e di speculazione a danno dell'assicuratore. Il principio indennitario si articola nelle seguenti regole. Può validamente assicurarsi solo chi ha un interesse economico esposto al rischio dedotto in contratto. contro i danni è infatti nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse, anche futuro, dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore è tenuto a risarcire soltanto il danno effettivamente, subito dall'assicurato in conseguenza del sinistro. Ed il danno risarcibile e di regola costituito solo dalla perdita subita, non anche dal mancato guadagno. Ancora, l'indennizzo non può superare il valore che le cose perite o danneggiate hanno al tempo del sinistro. Le regole da ultimo esposte non sono però inderogabili. È ammessa l'assicurazione del profitto sperato. Inoltre, il valore risarcibile può essere fissato preventivamente mediante stima accettata per iscritto da entrambe le parti. In tal caso l'assicuratore non potrà contestare in sede di 11 di 19

12 indennizzo che il valore reale è inferiore al valore di stima. Non equivale però a stima la semplice dichiarazione di valore contenuta nella polizza od in altro documento. Al di fuori del caso di polizza stimata, le conseguenze dell'assicurazione per somma superiore al valore reale della cosa sono diverse a seconda che vi sia stato o meno dolo da parte dell'assicurato. In caso di dolo il contratto é invalido (annullabile), fermo restando il diritto dell'assicuratore al premio in corso se è in buona fede. Se invece non vi è stato dolo, l'assicuratore dovrà risarcire il danno nei limiti del minor valore assicurabile ed il contraente ha diritto di ottenere per il futuro una proporzionale riduzione del premio. Può anche verificarsi l'ipotesi opposta che la cosa assicurata abbia al momento del sinistro un valore superiore a quello dichiarato nel contratto. Si applica in tal caso la regola proporzionale. Non solo i danni eccedenti la somma assicurata restanti a carico dell'assicurato, ma l'assicuratore sarà tenuto a risarcire solo una parte proporzionale del rischio coperto. Anche la disposizione in esame non ha carattere inderogabile e per evitare che in periodi di inflazione monetaria l'assicurato sia costretto ad aggiornare continuamente la copertura assicurativa, si può pattuire che l'assicuratore è tenuto a risarcire integralmente il danno fino a concorrenza del valore assicurato. Frequenti sono anche le clausole che pongono a carico dell'assicurato una parte del danno subito per prevenire il pericolo di un totale disinteresse dello stesso nei confronti del sinistro. Espressione del principio indennitario sono anche due istituti tipici dell'assicurazione contro i danni collegati al verificarsi del sinistro: a) l'obbligo dell'assicurato di dare pronto avviso all'assicuratore del sinistro (di regola entro tre giorni), onde consentirgli il tempestivo accertamento delle cause e dell'entità del danno; b) l'obbligo dello stesso assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ponendo però le relative spese a carico dell'assicuratore. 12 di 19

13 L'inosservanza dolosa degli obblighi di avviso e di salvataggio comporta la perdita del diritto all'indennità. Se invece vi è stata solo colpa dell'assicurato, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare della stessa, nei diritti dell'assicurato verso gli eventuali terzi responsabili del sinistro. E ciò al fine di evitare che, in contrasto col principio indennitario, l'assicurato possa cumulare l'indennizzo corrispostogli dall'assicuratore con il risarcimento del danno dovutogli dal terzo responsabile. L'assicuratore acquista il credito dell'assicurato verso l'autore del danno a titolo derivativo: a lui sono perciò opponibili tutte le eccezioni che il terzo poteva opporre all'assicurato-danneggiato. L'assicurato è inoltre responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. L'assicuratore non può comunque ripetere dal terzo più di quanto abbia legittimamente pagato all'assicurato. Il principio indennitario opera anche quando sono suite stipulate più assicurazioni presso diversi assicuratori per la copertura dello stesso rischio. In tal caso l'assicurato deve rendere noti a ciascun assicuratore i contratti stipulati con gli altri e può chiedere a ciascuno l'indennità dovuta secondo i rispettivi contratti, ma la somma complessivamente riscossa non può superare l'entità del danno. L'assicuratore che ha pagato ha regresso verso gli altri, per ripartire l'indennità corrisposta, in proporzione delle somme assicurate presso ciascuno. Figura diversa dalla pluralità di assicurazioni è la coassicurazione. Essa si ha quando più assicuratori, di regola con un unico contratto, assumono ciascuno una quota del rischio assicurato. Ad essa si ricorre quando si tratta di assicurare rischi molto ingenti che nessun assicuratore potrebbe da solo accollarsi. Nella coassicurazione ciascun assicuratore risponde nei confronti dell'assicurato nei limiti della quota assunta ed e quindi tenuto al pagamento dell'indennità solo in proporzione della rispettiva quota. Si ha quindi un'obbligazione parziaria e non solidale come nell'assicurazione plurima, benché il contratto sia formalmente unico. L'alienazione delle cose assicurate non comporta di per sé lo scioglimento del contratto di assicuratone contro i danni. La regola è che i diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente della merce. Tuttavia sia l'acquirente sia l'assicuratore possono liberamente recedere 13 di 19

14 dal contratto entro dieci giorni, salvo che la polizza non sia stata emessa all'ordine o al portatore. In quest'ultimo caso la copertura assicurativa è intatti di per sé destinata a circolare. Salvo che non si tratti di polizza all'ordine o al portatore, l'alienante resta obbligalo a pagare i premi se non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione delle merci ed all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione. 14 di 19

15 6 L'assicurazione della responsabilità civile. Un tipo particolare di assicurazione contro i danni è l'assicurazione della responsabilità civile. Con essa l'assicuratore si obbliga, nei limiti della somma prevista dal contratte (c.d. massimale), a tenere indenne l'assicurato di quanto questi dovrà pagare a terzi a titolo di risarcimento danni a causa di eventi accaduti durante il tempo dell'assicurazione che comportano una responsabilità civile dell'assi-curato stesso, esclusa solo la responsabilità dovuta a fatti dolosi. La scarna disciplina dettata dal codice civile per questo tipo di assicurazione attribuisce rilievo solo marginale all'interesse del terzo danneggiato ad ottenere il ristoro del danno subito. Infatti. l'assicuratore ha solo la facoltà di pagare direttamente al terzo danneggiato ed è obbligato al pagamento diretto solo se l'assicurato lo richiede 11 credito del danneggiato verso l'assicurato per il risarcimento del danno ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore. Al danneggiato non è però riconosciuto il diritto di agire direttamente contro l'assicuratore né di chiamarlo in causa. Facoltà quest'ultima che il codice civile concede solo all'assicurato. Gli interessi specifici dei terzi danneggiali ricevono invece più energica tutela nelle leggi speciali che hanno resa obbligatoria l'assicurazione della responsabilità civile per attività particolarmente pericolose o che espongono a rischi particolarmente frequenti. La più nota e diffusa di tali forme di assicurazione obbligatoria è quella riguardante la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. I punti salienti della relativa disciplina sono i seguenti. È stabilito l'obbligo di non porre in circolazione il veicolo senza che sia stato preventivamente assicurato per i danni arrecati a terzi. L'adempimento dell'obbligo deve risultare da un apposito certificato rilasciato dall'assicuratore e da un contrassegno da applicare sul veicolo. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per danni arrecati alle persone trasportate ad eccezione del solo conducente responsabile del sinistro. Il terzo danneggiato ha azione diretta verso l'assicuratore nei limiti dei massimali di polizza. Inoltre, l'assicuratore non può opporre al danneggiato «eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'azione diretta 15 di 19

16 contro l'assicuratore non preclude inoltre la possibilità del danneggiato di agire cumulativamente nei confronti del danneggiante. Per accelerare la liquidazione dei darmi e contrastare frodi assicurative, l'attuale disciplina prescrive tuttavia che in alcuni casi l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato sia sostituita dalla procedura di "risarcimento diretto": vale a dire il danneggiato deve rivolgere la richiesta di risarcimento al proprio assicuratore. Quest'ultimo è obbligato a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del danneggiarne, nei confronti della quale potrà poi esercitare l'azione di rivalsa. Il risarcimento diretto può pero essere chiesto solo in circostanze ben determinate dalla legge: deve trattarsi di sinistro avvenuta in Italia fra due veicoli a motore, identificati ed assicurati, da cui siano scaturiti solo danni a cose o lievi danni alla persona dei loro conducenti. Non si applica invece quando sono coinvolti veicoli immatricolati all'estero e per il risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato. In presenza di tali condizioni, la legge precisa che il danneggiato può proporre l'azione diretta nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. Il danneggiato non può tuttavia promuovere azione giudiziaria nei confronti dell'assicuratore e dello stesso danneggiabile prima che siano decorsi sessanta giorni dalla richiesta del risarcimento dei danni all'assicuratore, prorogati a novanta quando il sinistro ha causato lesioni personali. Nello stesso termine l'assicuratore deve comunicare al danneggiato la somma offerta per il risarcimento, somma che dovrà essere pagata entro quindici giorni dalla risposta dei danneggiato, anche se questi non accetta l'offerta. Il trasferimento della proprietà del veicolo comporta, a scelta dell'alienante, la risoluzione del contratto, la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente, oppure la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo di proprietà dell'alienante. È stato istituito un «Fondo di garanzia per le vittime della strada», costituito dai contributi delle imprese di assicurazione e gestito da un'apposita società per azioni, cui si può attingere nel caso di sinistri provocati da veicoli non assicurati o non identificati, ovvero messi in circolatone contro la volontà del proprietario, nonché in caso di liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice. 16 di 19

17 7 L'assicurazione sulla vita. Nell'assicurazione stilla vita l'assicuratore si obbliga a pagare al beneficiario un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Tale evento può consistere: a) nella morte dell'assicurato o di un terzo; b) nella sopravvivenza dell'assicurato o di un terzo ad una certa età. Diffusa e anche l'assicurazione sulla vita mista: il capitale o la rendita saranno pagati alla morte dell'assicurato oppure all'epoca prestabilita se l'assicurato è ancora in vita. Come anticipato, la disciplina dell'assicurazione sulla vita è svincolata dal principio indennitario, proprio dell'assicurazione contro i danni, in quanto strumento volto anche a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio degli assicurati. L'assicurazione sulla vita può essere perciò contratta per qualsiasi somma. L'indennità dovuta dall'assicuratore è commisurata solo all'ammontare dei premi pagati e deve essere corrisposta per l'intero allorché l'evento previsto si verifica. L'assicuratore non può invocare l'assenza di danno per liberarsi dal pagamento pattuito o per diminuirne l'ammontare. L'assicurazione sulla vita può essere inoltre stipulata non solo sulla vita propria, ma anche sulla vita di un terzo. Tuttavia, se l'evento assicurato è la morte di un terzo, l'assicurazione non è valida senza il consenso di questi, da provare per iscritto. E ciò al fine di evitare che tale forma di assicurazione costituisca un incentivo all'omicidio per lucrare l'indennità. Una peculiare disciplina è dettata per l'aggravamento del rischio conseguente a cambiamento di professione o di attività dell'assicurato. A differenza di quanto previsto in via generale dall'art l'assicuratore, anziché recedere dal contratto, può proporre all'assicurato una riduzione della somma assicurata o un aumento del premio. La proposta dell'assicuratore si intende accettata se non è espressamente respinta entro quindici giorni. Diverse rispetto alla disciplina generale sono anche le conseguenze del mancato pagamento dei premi relativi agli anni successivi al primo. L'assicuratore non può agire per la riscossione e, scaduto il termine di tolleranza previsto dalla polizza, il contralto si risolve di diritto ed i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore. 17 di 19

18 Queste gravi conseguenze per l'assicurato sono tuttavia temperate da due istituti tipici dell'assicurazione vita connessi alla funzione di risparmio della stessa: il riscatto del rassicurazione e la riduzione della somma assicurata. Il riscatto consente all'assicuralo di risolvere il contratto e di riavere subito una quota dei premi versati. La riduzione gli permette di mantenere in vita il contratto nonostante l'interruzione del pagamento dei premi per una somma assicurata proporzionalmente ridotta, commisurata ai premi pagati, che gli verrà corrisposta alla scadenza convenuta. Il diritto di riscatto e di riduzione sorgono solo dopo che sia trascorso un certo numero di anni dalla conclusione del contratto (almeno tre). Le relative condizioni devono essere regolate dalle polizze di assicurazione in modo che l'assicurato sia in grado di conoscere in ogni momento quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione ove decida di interrompere il pagamento dei premi. Figura diffusa di assicurazione sulla vita è l'assicurazione a favore di un terzo beneficiario. Questa assicurazione rientra nella categoria generale dei contratti a favore di terzo. Il terzo beneficiario può essere designato non solo nel contratto, ma anche con successiva dichiarazione scritta comunicala all'assicuratore o per testamento. La designazione è inoltre efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. La designazione del beneficiario è sempre revocabile con le stesse forme, salvo che il contraente non abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il beneficiario abbia dichiarato di volere profittare del beneficio. La designazione, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. A lui sono perciò opponibili le eccezioni fondate sul contratto di assicurazione, ma non quelle fondate su altri rapporti fra assicuratore e stipulante. 18 di 19

19 8 La riassicurazione. Fra i rischi che possono formare oggetto di assicurazione rientra anche quello che grava sul patrimonio dell'assicuratore in conseguenza dei contratti di assicurazione dallo stesso stipulati. La riassicurazione è appunto il contratto con il quale l'assicuratore si assicura contro il danno a lui derivante dal verificarsi di un rischio assicurato. La riassicurazione è di regola stipulata in abbonamento. Si hanno cioè contratti generali con i quali si conviene la riassicurazione di una percentuale di tutti i rischi previsti dal trattato, ovvero di quelli che eccedono una determinata somma, frequente è anche la combinazione delle due forme. La riassicurazione è un'assicurazione contro i danni e può essere assimilata all'assicurazione di responsabilità civile. Essa mira infatti a tenere indenne il patrimonio dell'assicuratore-riassicurato per l'eventualità che a suo carico sorga l'obbligo di indennizzare i propri assicurati. La riassicurazione non crea rapporti diretti fra gli assicurati ed il riassicuratore. In caso di sinistro, unico debitore nei confronti dei primi è e resta perciò il proprio assicuratore. 19 di 19

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