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1 NWR 06/2014 del RRBÀ R MRR NMN R NN MBÀ R NN RRBÀ RRMN NN RMN FMR RN.., Z., 13 N 2014, N ; R. BRR. R 2. NR RZN NR NFRN NN MR NN MBÀ R NNNZZ RR RRMN RZ RNB.., Z., 11 N 2014, N ; R. R; R. R 3. N NM N NN MR.., Z., 14 M 2014, N ; R. R R. M 4. RNBÀ N R NN.., Z., 13 FBBR 2014, N. 3355; R. BRR R. R 5. ZN NR X R. 182, MM,... NH N MNNZ RR RB. MN, 11 MBR 2013,. N 6. RNBÀ MMNRR - À - RMNZN NN - RR FFRNZ R - NRN 'NR R - RMN QN ZN N - MBÀ MRR 'NÀ NN N MRMN RB R NR Q F RR RBB R N. ZN, Z., 3 N 2014, N R. MÈ -. FRR. galleria a. de gasperi, 4 - pd r.a. info@studiolocatelli.it

2 1. RRBÀ R MRR NMN R NN MBÀ R NN RRBÀ RRMN NN RMN FMR RN ass. iv., sez., 13 giugno 2014, n ; res. Berruti st. Rossetti a orte di assazione ha recentemente affrontato due importanti questioni che, per la loro diverse caratteristiche, necessitano di un esame separato. a prima attiene alla individuazione dei limiti per la risarcibilità del c.d. danno catastrofale o da lucida agonia. l caso sottoposto al vaglio della orte di legittimità trae origine dal decesso di un uomo in seguito alla caduta avvenuta all interno di un autobus ove viaggiava quale trasportato. Mentre secondo la orte d ppello andava correttamente liquidato agli attori, jure hereditario, il risarcimento del c.d. danno catastrofale patito dalla vittima nelle more tra le lesioni e la morte, ben diversa è la prospettiva assunta dalla orte di assazione che individua quale presupposto per il riconoscimento di tale posta di danno la reale consapevolezza da parte della vittima dell imminenza della propria fine, nella specie non ravvisabile. n assenza di una attesa lucida della propria morte, continua la orte, non è nemmeno concepibile l esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni. n definitiva, quindi, il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla paura di morire non può essere riconosciuto in via automatica unicamente in ragione della sussistenza di un legame eziologico tra le lesioni patite e l evento morte, richiedendosi l ulteriore requisito della consapevolezza da parte del soggetto, che dunque deve essere capace di intendere e volere, della sua fine imminente. a seconda, e altrettanto importante problematica riguarda la possibilità o meno di sottrarre dal risarcimento del danno gli emolumenti versati al danneggiato da assicuratori privati o sociali, ovvero da enti di previdenza. a questione è stata sottoposta all attenzione della uprema orte avendo il iudice di merito in grado d appello riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale consistito nella perdita delle elargizioni in denaro che il consorte elargiva prima dell evento, senza considerare che il superstite, in conseguenza della morte del coniuge, aveva acquisito a titolo di reversibilità la pensione goduta da quest ultimo, della quale si sarebbe dovuto tenere conto nella liquidazione del danno, sottraendo l importo della prima da quello del secondo. n ordine a tale tematica vi sono due orientamenti contrapposti. n primo e maggioritario teso ad affermare che delle prestazioni erogate dall assicuratore sociale o privato sia al danneggiato sia ai suoi prossimi congiunti non si deve tenere conto nella liquidazione relativa alla stessa voce di danno, osservando come il principio della compensatio lucri cum damno possa applicarsi quando danno e lucro scaturiscono ambedue in modo immediato e diretto dal fatto illecito, condizione che in un caso quale quello in esame non si sarebbe realizzata poiché il danno scaturisce dall illecito ed il diritto all emolumento previdenziale od assicurativo sorge direttamente dalla legge. ltro diverso orientamento nega, invece, la cumulabilità atteso che dal beneficio erogato dall assicuratore sociale o privato deriverebbe l inesistenza stessa del danno patrimoniale per la parte elisa dalla somma corrisposta dall assicuratore sociale. sostegno dell adesione a tale secondo orientamento la orte osserva come: a) la compensatio lucri cum damno non sia da intendersi come una vera e propria compensazione tra crediti e debiti, costituendo piuttosto una regola per l accertamento dell esistenza e dell entità del danno risarcibile ai sensi dell art c.c., dovendo quindi chiedersi se un danno esista e quale ne sia l ammontare; b) non possa sostenersi che solo il diritto al risarcimento sia conseguenza del fatto illecito, mentre il diritto alla pensione trovi la propria fonte nella legge, pena l errore di applicare una concezione di causalità oramai sorpassata. iuttosto, occorrerà, per affermare l esistenza di un nesso di causalità giuridica tra condotta e danno, ricorrere al criterio della condicio sine qua non, in virtù del quale una condotta è causa di un evento tutte le volte che, senza la prima, il secondo non si sarebbe verificato; c) si finirebbe per abrogare in via di fatto l azione di surrogazione spettante all assicuratore sociale o all ente previdenziale poiché una volta che il responsabile del sinistro sia costretto a pagare l intero risarcimento senza tenere conto del beneficio previdenziale od assicurativo percepito dalla vittima per effetto dell illecito, non potrebbe poi essere costretto dall ente previdenziale o assicurativo a

3 rifondergli le somme da questo pagate alla vittima, addossando, oltretutto, alla fiscalità generale, e quindi alla collettività, un onere il cui peso economico serve non a ristorare la vittima ma ad arricchirla. n definitiva, secondo la orte di legittimità, al fine di risolvere la problematica bisognerebbe semplicemente chiedersi se vi sia un danno patrimoniale osservando come lo stesso non possa ritenersi esistente, quando le conseguenze sfavorevoli dell illecito siano state rimosse (in tutto o in parte) dall intervento dell ente di previdenza o dell assicuratore sociale. 2. NR RZN NR NFRN NN MR NN MBÀ R NNNZZ RR RRMN RZ RNB ass. iv., sez., 11 giugno 2014, n ; res. egreto; Rel. Rossetti l caso sottoposto all esame della orte riguardava le lesioni personali subite da un lavoratore dipendente di una società a seguito dell investimento ad opera del conducente di un veicolo di proprietà della società datrice di lavoro dello stesso infortunato. n conseguenza dell evento, il danneggiato riscosse l indennizzo contrattualmente dovutogli dalla assicurazione privata contro gli infortuni stipulata dal datore di lavoro a beneficio dei suoi dipendenti, importo che, secondo il iudice di prime cure, doveva essere detratto da quanto spettante a titolo di risarcimento del danno. impossibilità di operare un cumulo tra indennizzo e risarcimento, confermata anche dal iudice d ppello, fu motivo di ricorso in assazione osservando il ricorrente, a sostegno della propria pretesa, come l assicurazione contro gli infortuni rientrasse tra le assicurazioni sulla vita e come, dunque, l indennizzo riscosso per effetto di una assicurazione contro gli infortuni non potesse essere detratto da quanto dovuto, a titolo di risarcimento, dal terzo responsabile dell infortunio. a orte di legittimità, chiamata dunque ad esprimersi in ordine alla natura da riconoscersi all assicurazione contro gli infortuni non mortali, ha richiamato a sostegno dell infondatezza del ricorso quanto statuito sul punto dalle ezioni nite del 2002, le quali hanno definitivamente stabilito che l assicurazione contro il rischio di infortuni non mortali è un assicurazione contro i danni, alla quale si applicherà il principio indennitario e l intera disciplina dettata dal codice per l assicurazione contro i danni. artendo da questo presupposto, secondo la.. l assicurato non può cumulare l indennizzo dovuto per effetto di essa con il risarcimento dovuto dal terzo responsabile dell infortunio, ostando a tale conclusione le norme sul contratto di assicurazione nonché le norme sul risarcimento del danno e sulla responsabilità civile. otto il primo profilo, l indennizzo non può cumularsi per tre ordini di ragioni: a) l assicurato verrebbe ad avere in teoria un interesse positivo all avverarsi del sinistro; b) l assicuratore perderebbe il diritto alla surrogazione, accordatogli anche nell assicurazione contro gli infortuni dall art. 1916, comma 4, c.c., pena il rischio di costringere il danneggiante ad un duplice pagamento: sia nelle mani del danneggiato-assicurato (a titolo di risarcimento) sia nelle mani dell assicuratore di questi (a titolo di surrogazione); c) la percezione del risarcimento integrale, da parte del danneggiato-creditore, estinguerebbe l obbligazione del danneggiante debitore con il rischio che se l assicuratore pagasse l indennizzo non potrebbe più agire in surrogazione in quanto il danneggiante potrebbe validamente eccepirgli di avere già estinto il proprio debito. otto il secondo profilo, consentire il cumulo tra indennizzo e risarcimento significherebbe violare il principio di integralità del risarcimento, in virtù del quale il danneggiato non può, dopo il risarcimento, trovarsi in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima di restare vittima del fatto illecito, essendo oltretutto legislativamente previsti dei rimedi in ipotesi di un doppio indennizzo per lo stesso danno, quali la possibilità per l assicuratore di surrogarsi nei diritti dell assicurato (art c.c.) o di rivalersi nei confronti dello stesso. a orte di legittimità ha, poi, sottolineato (analogamente, osservo, alla pronuncia n del 13 giugno 2014 sopra analizzata) come il suo orientamento non si basi sul principio della compensatio lucri cum damno ma su una ragione molto più semplice: il pagamento dell indennizzo assicurativo, nell assicurazione contro i danni, presuppone che esista un danno. Ma se il terzo responsabile risarcisce la vittima prima che questa percepisca l indennizzo, il credito risarcitorio si estingue per effetto dell adempimento, e con esso il danno risarcibile. assicuratore non sarà tenuto al

4 pagamento di alcun indennizzo, per la semplice ragione che non v è più alcun danno da indennizzare. o stesso dicasi nell ipotesi inversa, in cui il danneggiato percepisca l indennizzo assicurativo prima del risarcimento. nche in tal caso l obbligo risarcitorio del terzo responsabile verrà meno per la semplice ragione che l intervento dell assicuratore ha eliso (in tutto o in parte) il pregiudizio patito dal danneggiato, e non si può pretendere il risarcimento di un danno che non c è più. n definitiva, secondo la.., dato che l indennizzo dovuto dall assicuratore ed il risarcimento dovuto dal responsabile assolvono ad una identica funzione risarcitoria non possono essere cumulati, ben potendo, dunque, da un lato l assicuratore legittimamente rifiutare il pagamento dell indennizzo (in tutto o in parte) ove l assicurato abbia già ottenuto il risarcimento del danno (in tutto o in parte) dal responsabile e dall altro il responsabile del danno legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento (in tutto o in parte) ove l assicurato abbia già ottenuto il pagamento dell indennità (in tutto o in parte) dal proprio assicuratore privato contro i danni. 3. N NM N NN MR ass. iv., sez., 14 maggio 2014, n ; res. Russo Rel. mico a sentenza si pone a diretta testimonianza del contrasto esistente all interno di tale sezione della orte di assazione in ordine alla ormai annosa questione relativa al riconoscimento o meno di una autonomia ontologica di altre categorie di danno, oltre a quello biologico da intendersi come lesione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall art. 32 cost. lquanto particolare la prospettiva assunta dalla orte di legittimità che è giunta a capovolgere i principi di diritto espressi dalle ormai famose sentenze gemelle del econdo questa corte si legge il danno morale configura una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, per cui la specifica richiesta di quest ultimo non può essere interpretata come riferibile anche al primo. Ragionando in tali termini, non sarà più possibile ora ritenere che all interno della domanda di risarcimento del danno biologico sia da ricomprendersi anche quella relativa al danno morale, necessitando lo stesso, proprio in virtù della sua autonoma valenza, apposita domanda. n definitiva, dunque, secondo la orte il danno morale non è accessorio rispetto a quello biologico ma autonomo e differente, impostazione che fa riflettere circa quanto statuito due mesi prima proprio dalla medesima ezione in tema di danno esistenziale, laddove se ne evidenziava la sua valenza puramente descrittiva nell ottica di ribadire il principio unitario del danno non patrimoniale (cfr. ass. iv., 14 marzo 2014, n. 5958). 4. RNBÀ N R NN ass. iv., sez., 13 febbraio 2014, n. 3355; res. Berruti Rel. irillo a orte sottolinea come in tema di responsabilità professionale il cliente-creditore non possa limitarsi ad allegare l inadempimento della controparte, poiché la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del cliente per negligente svolgimento dell attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. Nel caso, poi, di azione nei confronti dell avvocato, va preteso che il cliente formuli una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. ertanto, in quest ottica di tutela anche per la posizione del debitore della prestazione, laddove si voglia invocare una inadempienza del mandato professionale conferito all avvocato, si richiedono al cliente maggiori garanzie circa la fondatezza della sua richiesta di risarcimento del danno, senza relegare, quindi, il suo onere probatorio alla mera allegazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e dell inadempimento.

5 5. ZN NR X R. 182, MM,... NH N MNNZ RR rib. Milano, 11 dicembre 2013, st. ilvia iani l ribunale milanese individua il campo di applicazione del secondo comma dell art. 182 c.p.c., invocando a sostegno del proprio orientamento la modifica apportata dalla legge n. 69/2009 che ha esteso la sanatoria contenuta in tale disposto legislativo anche al rilascio della procura. n buona sostanza, la sanatoria del difetto di rappresentanza non appare applicabile unicamente in caso di procura invalida, ma anche nell ipotesi in cui la stessa manchi del tutto; ragionare in termini diversi significherebbe, secondo il iudice di merito, non dare corretta applicazione alla disposizione codicistica risultante dalla riforma del 2009, secondo la quale quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l assistenza, per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa. orientamento espresso nella recente pronuncia in commento, del resto, non può dirsi isolato deponendo in tal senso ad esempio anche un ordinanza emessa il 25 maggio 2012 dalla seconda ezione civile del ribunale di adova, chiara nel sostenere che il tenore letterale del novellato art. 182, comma, c.p.c. consente la concessione del termine non solo per la rinnovazione ma anche per il rilascio della procura. 6. Responsabilità degli amministratori - issesto della società - eterminazione del danno - riterio della differenza tra attivo e passivo - nversione dell'onere della prova - Rimessione della questione alle ezioni unite - mpossibilità di dimostrare l'entità del danno a causa di un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato. assazione civile, sez., 3 giugno 2014, n res. almè - st. caldaferri. a rima ezione della orte di assazione chiamata a pronunciarsi sulle modalità di determinazione del danno ascrivibile ad un amministratore di una società fallita ha ritenuto necessario l intervento delle ezioni nite sulla utilizzabilità, ai fini dell accertamento e liquidazione del danno nelle azioni di responsabilità degli amministratori introdotte ai sensi dell art. 146 legge fall., del dato costituito dalla differenza tra il passivo e l attivo fallimentare. n caso di risposta affermativa, prosegue la orte, occorre stabilire quali siano le condizioni e i limiti entro i quali tale dato sia utilizzabile, in connessione con le ragioni che lo giustifichino. a richiesta di rimessione alle ezioni nite si origina dalla disomogeneità di orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, constando di una tesi per cui la totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile, è di per sé giustificativa della condanna dell amministratore al risarcimento del danno, con inversione dell onere della prova sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell amministratore ed il dissesto patito dalla società (ass. n. 5876/2011; ass. n. 7606/2011). altro canto, in altre decisioni del upremo ollegio (ass. n. 2538/2005; ass. n /2012; ass. n /2013), è stata esclusa senz altro l automatica applicazione del criterio in questione, [ ] utilizzabile nei limiti segnati dall art c.c. alla liquidazione in via di equità del danno e, di conseguenza, solo ove il giudice di merito, accertate le violazioni compiute dall amministratore, indichi le ragioni che non hanno permesso l accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli riconducibili a tali violazioni, motivando inoltre, con riferimento alle circostanze del caso concreto, la plausibilità logica del ricorso al suddetto criterio di liquidazione.

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