L AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

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1 L AGEVOLAZIONE PRIMA CASA Come noto, in caso di acquisto della c.d. prima casa sono previste una serie di agevolazioni subordinate, a pena didecadenza, al rispetto di specifici requisiti e impegni, la cui sussistenza è costantemente oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali. Dopo aver riepilogato dette condizioni, considerato anche il nuovo disposto introdotto dal 2016, si ropone l esame di alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione relative alle seguenti fattispecie: mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall acquisto e configurabilità della causa di forza maggiore; trasferimento dell immobile nel primo quinquennio; trasferimento della residenza da parte di uno solo dei coniugi e immobile acquistato in comunione legale; qualificazione dell immobile di lusso. Come noto, per i soggetti che acquistano la c.d. prima casa è prevista la riduzione delle imposte che risultano dovute nelle seguenti misure: ACQUISTO 2% IMPOSTA DI REGISTRO + Se sussistono le condizioni PRIMA CASA 50 x 2 IMPOSTE IPOCATASTALI di cui alla Nota II-bis dell art. 1, 4% IVA + Tariffa Parte I, DPR n. 131/ x 2 IMPOSTE IPOCATASTALI LE CONDIZIONI PER FRUIRE DELL AGEVOLAZIONE PRIMA CASA Nota II-bis) dell art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86 Comma 1 L immobile deve essere non di lusso. A tal fine si rammenta che:

2 dall , ai fini dell imposta di registro un immobile è non di lusso se di categoria catastale diversa da A1/, A/8 e A/9; l art. 33, D.Lgs. n. 175/2014, al fine di uniformare il concetto di immobile non lusso, ha modificato il n. 21, Tabella A, parte II, DPR n. 633/72 eliminando il riferimento al DM e riconoscendo l applicabilità dell aliquota IVA ridotta del 4% per l acquisto della prima casa alle abitazioni di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, analogamente a quanto previsto ai fini dell imposta di registro. Con un interpretazione estensiva di tale norma, l Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 31/E ha specificato che, per classificare l immobile di lusso / non di lusso ai fini IVA, il criterio catastale va applicato anche ai seguenti casi: costruzione della prima casa / immobile Tupini di cui al n. 39, Tabella A, parte II, DPR n. 633/72; acquisto / costruzione di immobili abitativi non prima casa di cui al n undecies), Tabella A, parte III, DPR n. 633/72 (Informativa SEAC , n. 73). Da quanto sopra deriva quindi che ora, per determinare se un immobile è di lusso o meno va sempre fatto riferimento alla categoria catastale e non più al DM Comma 1, lett. a) L immobile deve essere ubicato nel Comune in cui: l acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall acquisto la residenza; ovvero l acquirente svolge la propria attività (se diverso dal Comune di residenza); ovvero ha sede o esercita l attività il soggetto da cui dipende l acquirente che si è trasferito all estero per motivi di lavoro. Se l acquirente è un cittadino italiano emigrato all estero è

3 sufficiente che l immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. Comma 1, lett. b) L acquirente deve dichiarare nell atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel Comune in cui è ubicato l immobile da acquistare come prima casa. Comma 1, lett. c) L acquirente deve dichiarare nell atto di acquisto di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa. Comma 2 In caso di cessioni soggette ad IVA le dichiarazioni relative al sussistere delle condizioni di cui al comma 1, da riferire al momento in cui si realizza l effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. Comma 3 Al sussistere delle condizioni di cui al comma 1, le agevolazioni in esame sono applicabili all acquisto, anche con atto separato, delle pertinenze della prima casa, considerando tali, limitatamente ad 1 per ciascuna categoria, le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 a servizio della casa di abitazione oggetto dell acquisto agevolato. Comma 4 In caso di dichiarazioni mendaci o di trasferimento dell immobile acquistato con i benefici in esame prima che

4 siano decorsi 5 anni dall acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria oltre ad una soprattassa del 30% delle stesse imposte. In caso di cessione soggetta ad IVA, l Ufficio presso il quale è stato registrato l atto provvede a recuperare la maggiore imposta dovuta (risultante dall applicazione dell aliquota IVA non agevolata 10% o 22%) e ad irrogare la sanzione pari al 30% della stessa. Sono altresì dovuti gli interessi di mora ex art. 55, comma 4, DPR n. 131/86. Quanto sopra non trova applicazione e quindi i benefici prima casa non decadono qualora, a seguito della cessione della prima casa nei primi 5 anni dall acquisto, si provvede entro 1 anno ad acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale. Comma 4-bis L agevolazione è applicabile anche nel caso in cui l acquirente non soddisfi il requisito di cui alla lett. c) del comma 1 e i requisiti di cui alle lett. a) e b) del medesimo comma si verifichino senza tener conto dell immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione che quest ultimo immobile sia ceduto entro 1 anno dalla data dell atto. In mancanza di detta alienazione, torna applicabile quanto previsto dal comma 4. In altre parole, a decorrere dal 2016, il titolare di una prima casa che decide di sostituirla con un altra prima casa può richiedere l applicazione dell imposta di registro agevolata del 2% sul nuovo acquisto anche quando la vecchia prima casa non è ancora stata ceduta, a condizione che la stessa sia ceduta entro 1 anno dal nuovo acquisto. Nella Circolare , n. 27/E l Agenzia ha precisato che: la nuova disposizione è applicabile nel solo caso in cui l acquirente risulti già proprietario di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni «prima casa». In altre parole, quindi, l acquirente già titolare di altra abitazione acquistata senza fruire delle agevolazioni prima casa non può applicare la nuova disposizione;

5 in caso di mancata cessione della vecchia prima casa entro 1 anno dal nuovo acquisto va applicato quanto disposto dal comma 4 e sono da considerarsi validi i chiarimenti forniti in passato in caso di mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi (prima della scadenza del termine, presentazione di un istanza all Ufficio dell Agenzia presso il quale è stato registrato l atto, con revoca dell impegno assunto e conseguente riliquidazione dell imposta dovuta maggiorata degli interessi, senza sanzione; decorso il termine, oltre all imposta in misura ordinaria va versata anche la sanzione del 30% di cui al citato comma 4). A tal proposito preme inoltre evidenziare che la nuova disposizione trova applicazione anche nel caso in cui: il nuovo acquisto sia imponibile IVA in considerazione del fatto che il n. 21, Tabella A, parte II, DPR n. 633/72, ai fini dell applicabilità dell aliquota IVA ridotta del 4%, fa espresso rinvio alla ricorrenza delle condizioni di cui alla Nota II-bis); l acquisto del nuovo immobile in regime agevolato sia effettuato a titolo gratuito (successione / donazione), in virtù di quanto disposto dall art. 69, commi 3 e 4, Legge n. 342/2000 che rinvia, infatti, alla ricorrenza delle condizioni di cui alla Nota II-bis); siano trascorsi meno 5 anni dall acquisto agevolato precedente. Il credito d imposta di cui all art. 7, Legge n. 448/98 spetta al contribuente anche nel caso in cui acquisti la nuova abitazione prima della vendita di quella preposseduta. Di seguito si propone la disamina delle sentenze emanate nel corso del relativamente ad alcuni dei requisiti richiesti dalla norma nonché alle ipotesi di decadenza L ESIMENTE DELLA FORZA MAGGIORE Come accennato, in caso di mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall acquisto, il contribuente può evitare la decadenza dai predetti benefici invocando la c.d. forza maggiore, ossia una situazione imprevista e

6 imprevedibile, completamente estranea alla sfera soggettiva dello stesso. Tale esimente, non prevista dalle disposizioni sulla prima casa sopra riportate, è stata elaborata dalla giurisprudenza che tuttavia nel corso del tempo ha assunto un orientamento non sempre univoco. A tal proposito sono emblematiche le sentenze della Corte di Cassazione , n e , n. 8351; la prima caratterizzata da un orientamento alquanto restrittivo, la seconda più favorevole al contribuente. INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA Sentenza Corte Cassazione , n L Agenzia ha disconosciuto l agevolazione prima casa ad un contribuente che non ha trasferito la residenza nel termine di 18 mesi dall atto, a causa del sopravvenuto fallimento della società costruttrice dell immobile, che ha ostacolato il corso della procedura amministrativa, funzionale al cambiamento della residenza. La Corte di Cassazione non ammette alcuna esclusione dal rispetto del termine perentorio di 18 mesi, prendendo le distanze dai numerosi orientamenti giurisprudenziali che fondano le ragioni di tali esimenti nel fatto che l impegno del contribuente di trasferire la residenza può non essere rispettato qualora sussistano situazioni a lui non imputabili, inevitabili o imprevedibili. In particolare la pronuncia in esame evidenzia che qualora sia riconosciuta all acquirente l agevolazione prima casa, a condizione che egli stabilisca la propria residenza nel territorio del Comune dove si trova l immobile acquistato nei diciotto mesi successivi all acquisto, il trasferimento è onere che conforma un potere dell acquirente e che va esercitato nel suindicato termine a pena di decadenza, sul decorso della quale nessuna rilevanza va riconosciuta ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all acquirente.

7 Pertanto, nessun tipo di impedimento sopravvenuto può derogare alla perentorietà dei termini fissati dalla legge. Sentenza Corte Cassazione , n L Agenzia ha contestato l intervenuta decadenza dalle agevolazioni prima casa a un contribuente che non aveva perfezionato la residenza nel Comune entro i 18 mesi successivi all acquisto, a causa del tardivo rilascio dell immobile da parte dell inquilino benché il contratto di locazione fosse stato tempestivamente risolto. Va innanzitutto evidenziato che la sentenza ribadisce la legittimità ad evocare il verificarsi di una causa di forza maggiore per non decadere dai benefici prima casa in caso di mancato / tardivo trasferimento della residenza in quanto: è dall ordinamento in effetti ricavabile una generale regola per cui non può essere preteso un comportamento quando lo stesso sia divenuto impossibile senza colpa di chi vi sia tenuto ; il trasferimento della residenza in esame costituisce un elemento costitutivo della fattispecie, non un termine entro cui esercitare un diritto a pena di decadenza. Il diritto a fruire dei benefici prima casa è infatti esercitato con la specifica dichiarazione fatta nell atto di compravendita. Nel caso di specie, i Giudici confermano però la decadenza dai benefici prima casa in considerazione del fatto che la causa di forza maggiore non può essere evocata in quanto il tardivo rilascio dell immobile da parte dell inquilino, dopo la risoluzione del contratto di locazione, non è connotato dall imprevedibilità. INTERPRETAZIONE PRO CONTRIBUENTE Sentenza Corte di Cassazione , n L Agenzia da disconosciuto le agevolazioni prima casa ad un contribuente che non ha trasferito la residenza nei 18 mesi successivi all acquisto a causa degli ostacoli frapposti

8 dall inquilino che, resistendo allo sfratto in quanto intrasportabile, faceva perdere all acquirente 10 mesi. La Corte di Cassazione riconosce la sussistenza della forza maggiore se il tardivo trasferimento nel Comune in cui si trova l immobile acquistato prima casa è ascrivibile agli ostacoli frapposti dall occupante all esecuzione per rilascio, superati solo a seguito di CTU medico legale con la quale veniva accertata la inesistenza della causa di intrasportabilità dichiarata dall occupante. Secondo la Corte il differimento di circa dieci mesi nell acquisizione del possesso dell immobile, conseguente agli ostacoli frapposti dall occupante all esecuzione per rilascio va valutato nel computo del termine di cui nota II-bis cit., termine che, con riferimento all atto di acquisto del 3/12/2008, non risulta quindi superato all , data di trasferimento della residenza. Sentenza Corte di Cassazione , n L Agenzia ha disconosciuto le agevolazioni prima casa ad una coppia per mancato trasferimento della residenza nel Comune nei 18 mesi successivi all acquisto da parte del marito, impiegato presso una base Nato e quindi soggetto al particolare regime previsto per chi lavora presso le basi Nato in Italia. Innanzitutto la Corte nega la sussistenza del requisito della forza maggiore in quanto mancano i requisiti della imprevedibilità e inevitabilità richiesti ai fini della configurabilità della stessa. Tuttavia la revoca delle agevolazioni è illegittima in quanto il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui qualora l immobile acquistato venga adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza di chi ha acquistato in regime di comunione. Infatti occorre osservare che i coniugi non sono tenuti ad

9 una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 343 c.c.), quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza a fini tributari ; ciò che rileva infatti non è tanto la residenza dei singoli coniugi quanto quella della famiglia pertanto anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un altra entità, quale la famiglia. Si ritiene, quindi, superato il previgente orientamento che affermava il diritto pro quota all agevolazione a favore del solo coniuge residente. Sentenza Corte Cassazione , n L Agenzia ha disconosciuto le agevolazioni prima casa, ad un soggetto che non aveva trasferito la residenza nel Comune nei 18 mesi successivi all acquisto dell immobile, facente parte di un condominio, a causa dell esecuzione di ingenti lavori di manutenzione straordinaria riguardanti le parti condominiali, deliberati dall assemblea successivamente all acquisto e tali da impedire sia l abitabilità dell appartamento che l accesso allo stesso. Nel caso di specie la Corte di Cassazione: riconosce la sussistenza della forza maggiore in quanto i lavori che hanno interessato il condominio sono risultati imprevedibili, inevitabili e indipendenti dalla volontà dell acquirente. Ciò in considerazione del fatto che detti lavori, consistenti nella demolizione e nel rifacimento della copertura del fabbricato e della scala condominiale, sono stati deliberati dall assemblea e intrapresi successivamente all acquisto (un anno dopo) a seguito di imprevisti attinenti alla struttura del fabbricato e un impianto del medesimo;

10 si discosta da precedenti orientamenti della stessa Corte in base ai quali, dalla lettura della norma di riferimento si desume che, nell impossibilità di trasferirsi nell immobile acquistato come prima casa, è comunque necessario che il contribuente trasferisca la residenza nel Comune in cui è ubicato l immobile. In particolare la Corte precisa che, il configurarsi della causa di forza maggiore che impedisce il trasferimento della residenza nell immobile acquistato come prima casa esclude la decadenza dell agevolazione senza che possano esigersi comportamenti ulteriori, come il reperimento di un altro immobile nel medesimo Comune nel quale trasferirsi fino a quando diventi possibile utilizzare l immobile acquistato col beneficio fiscale. COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI Sentenza Corte Cassazione , n L Agenzia ha disconosciuto le agevolazioni prima casa relativamente alla parte imputabile al coniuge che aveva acquistato l immobile in regime di comunione dei beni e non aveva trasferito la residenza entro 18 mesi dall acquisto. Come già nella sopra riportata sentenza , n. 1494, la Corte ribadisce che il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione. In tale occasione, però, i Giudici evidenziano che: al fine di poter applicare detta disposizione è necessario che il contribuente fornisca la prova che l immobile sia adibito a residenza familiare ; la sola circostanza che uno dei coniugi (nel caso di specie la moglie) abbia trasferito la residenza nell immobile non è di per sé sufficiente a dimostrare che lo stesso costituisce la residenza della famiglia.

11 In base a tale assunto, nel caso di specie, i Giudici hanno confermato la decadenza dai benefici prima casa per la parte imputabile al coniuge che non aveva trasferito la residenza in quanto lo stesso non aveva fornito la prova che l immobile acquistato era stato adibito a residenza della famiglia. CESSIONE DELL IMMOBILE A SEGUITO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI Come accennato, costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni in esame, la cessione per atto a titolo oneroso / gratuito dell immobile entro 5 anni dall acquisto, qualora l acquirente non provveda entro un anno a riacquistarne un altro da adibire ad abitazione principale. Sentenza Corte Cassazione , n L Agenzia ha disconosciuto la agevolazioni prima casa ad un soggetto che, in base agli accordi presi in sede di separazione consensuale, ha trasferito l immobile all ex moglie quando non erano ancora decorsi 5 anni dall acquisto, senza provvedere ad acquistarne un altro nell anno successivo. La sentenza Innanzitutto i Giudici rammentano che, con riguardo al trasferimento dell immobile nell ambito degli accordi di separazione, sono rinvenibili 2 orientamenti della giurisprudenza di legittimità: l uno, sfavorevole al contribuente, per cui il trasferimento dell immobile è riconducibile alla volontà del cedente e non al provvedimento giudiziale di omologazione della separazione, con la conseguenza che risulta applicabile la norma sulla decadenza al pari di qualunque altra compravendita; l altro, pro contribuente, in base al quale il trasferimento conseguente agli accordi di separazione non è paragonabile alla cessione dell immobile, poiché si tratta di una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza. Con la sentenza in esame la Corte dà continuità a quest ultimo orientamento in quanto:

12 la ratio dell agevolazione prima casa è quella di favorire l acquisizione in proprietà dell immobile da destinare ad abitazione del nucleo familiare, destinazione che rimane tale anche nel caso in esame con il solo adeguamento alla sopravvenuta cessazione della convivenza tra i coniugi ; il trasferimento in attuazione dei patti di separazione non può configurare alcun intento speculativo (che la norma in esame intende prevenire) ed il contribuente, non consegue alcuna somma da reimpiegare per l acquisto di un nuovo immobile. Diversamente la decadenza del beneficio sarebbe immotivatamente penalizzante nei confronti del coniuge cedente, il quale, privatosi dell abitazione, sarebbe esposto al pagamento delle maggiori imposte ordinarie e delle relative sanzioni ove, senza aver percepito alcunché, non sia in grado di riacquistare un altro alloggio entro il termine legale di un anno con la conseguenza di ostacolare la composizione dei rapporti familiari in crisi, con rilevanti ricadute di scarsa tenuta costituzionale. SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ DELL ABITAZIONE Come sopra evidenziato, per poter usufruire dell agevolazione prima casa è necessario che l acquirente non sia proprietario / titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune, idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge. Con particolare riferimento al concetto di inidoneità sopravvenuta dell abitazione, la giurisprudenza ha assunto un orientamento pro contribuente, per cui, come specificato dalla Corte di Cassazione nella sentenza , n : con riguardo ai benefici fiscali per l acquisto della «prima casa» il requisito della «impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione» sussiste nel caso di carenza di altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non resta esclusa

13 la possibilità di ottenere le agevolazioni per l acquisto di un altro appartamento, ove l interessato deduca e dimostri che non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze. Sentenza Corte Cassazione , n L Agenzia ha disconosciuto le agevolazioni prima casa applicate in sede di acquisto di un nuovo appartamento da parte di un soggetto già proprietario di un altro immobile nello stesso Comune, ritenuto dallo stesso non più idoneo alle esigenze familiari in quanto dotato di una sola stanza per i 2 figli (maschio e femmina). I Giudici confermano che ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie per l acquisto della cosiddetta prima casa il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione sussiste quando l acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia. Tuttavia, la «scomodità» per i due figli pur di sesso diverso, di dover dormire nella stessa camera non equivale ad inidoneità abitativa. In altre parole, quindi, la presenza di una sola stanza per i figli maschio e femmina non consente di considerare l immobile già posseduto inidoneo a soddisfare i bisogni abitativi della famiglia. TRASFERIMENTO DELL IMMOBILE NEL PRIMO QUINQUENNIO Sentenza Corte Cassazione , n L Agenzia ha disconosciuto le agevolazioni prima casa ad un soggetto che aveva beneficiato delle stesse in sede di acquisto di un immobile che ha ceduto nel quinquennio dall acquisto: senza acquistarne un altro entro l anno successivo; avviando, entro 1 anno, tramite appalto, la costruzione di una nuova abitazione sul terreno di sua proprietà.

14 I Giudici sostengono che non decade dall agevolazione il contribuente che, entro 1 anno dalla vendita infraquinquennale dell immobile acquistato con l agevolazione prima casa, costruisce, tramite appalto, un nuovo immobile su un terreno di proprietà, da adibire ad abitazione principale. Ai fini in esame è irrilevante che il terreno sia già di proprietà prima della vendita della precedente abitazione, oppure sia acquistato successivamente. Ciò che rileva è che, entro 1 anno dalla vendita del precedente immobile, il nuovo fabbricato venga ad esistere da un punto di vista urbanistico, in modo tale che si realizzi l acquisto dell immobile per accessione al terreno di proprietà e che detto immobile sia adibito ad abitazione principale. Sentenza Corte Cassazione , n L Agenzia ha disconosciuto le agevolazioni prima casa ad un soggetto che, dopo aver stipulato un contratto preliminare di permuta avente ad oggetto la cessione di un immobile entro 5 anni dall acquisto agevolato, nell anno successivo non ha stipulato il contratto definitivo perché l immobile da acquistare risultava oggetto di una domanda di esecuzione forzata trascritta in data antecedente alla vendita del primo immobile. I Giudici hanno riconosciuto la legittimità della revoca delle agevolazioni in quanto la stipula del contratto preliminare non è sufficiente. Ai fini in esame, infatti, per acquisto deve intendersi l acquisizione del diritto di proprietà e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita. Preme inoltre evidenziare che secondo i Giudici la precisa formulazione della norma di legge consente di concludere che non è possibile dare rilevanza alcuna a stati soggettivi o cause di forza maggiore che abbiano inciso sulla perdurante ricorrenza dei presupposti normativamente previsti, entro i

15 termini fissati dalla legge, per il mantenimento dei benefici. IMMOBILE DI LUSSO Come sopra evidenziato, al fine di determinare se l immobile è di lusso va ora fatto riferimento alla categoria catastale e non più alle caratteristiche individuate dal DM Con riferimento agli immobili oggetto di atti stipulati in vigenza della precedente disciplina, la Cassazione ha espresso un orientamento univoco in base al quale la caratteristica di lusso va riscontrata facendo riferimento al citato Decreto. Ordinanza Corte Cassazione , n L Agenzia ha disconosciuto ad un contribuente l agevolazione prima casa a seguito della qualificazione dell immobile acquistato di lusso in quanto di superficie superiore ai limiti previsti dalla legge. Secondo i Giudici il contribuente non ha diritto ad usufruire delle agevolazioni prima casa in quanto la compravendita è stata stipulata anteriormente all , cioè prima dell entrata in vigore della citata novella legislativa che ha modificato anche ai fini IVA la definizione di immobile di lusso. Risulta quindi legittimo il recupero della maggior imposta ma non l applicazione delle sanzioni in quanto alle stesse è applicabile il principio del favor rei, a condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo, posto che, proprio in ragione della disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non integra più il presupposto per l irrogazione della sanzione. Ordinanza Corte Cassazione , n L Agenzia ha disconosciuto le agevolazioni prima casa con riferimento ad un immobile caduto in successione, in quanto di lusso per la rilevante metratura.

16 I Giudici hanno ribadito che il computo dell area da considerare ai fini della verifica delle condizioni per la sussistenza del beneficio in oggetto va compiuto escludendo solo «balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina», dovendo invece computarsi nel calcolo della superficie utile quella relativa ai vani interni dell abitazione, ancorché privi del requisito dell abitabilità, in quanto la succitata disposizione regolamentare non indica tali tipologie di ambienti tra quelli da escludere ai fini del suddetto calcolo.

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