SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

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1 NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N 303 E DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 21 NOVEMBRE 2003, N 518/D INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA Il contratto è concluso con la Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, Milano. La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152). INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO LEGGE APPLICABILE Ai sensi dell'art. 122 del D. LGS. N. 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, Milano fax n e.mail: ufficio.reclami@europassistance.it Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana e l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l' I.S.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente ed il Contraente. TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. 1

2 INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Ai sensi dell articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che: 1. i Suoi dati personali sia comuni che sensibili (i Dati ), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici; c. eventuale informazione e promozione commerciale dei servizi del Gruppo Europ Assistance e rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi; 2. il trattamento dei Dati è: a. necessario per l esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a); b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b); c. facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di informazione e promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c); 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari : a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali; b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b; c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a, 1.b e 1.c, altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio; inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. I Dati non sono soggetti a diffusione. 4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano - Ufficio Protezione Dati. 2

3 DEFINIZIONI Abitazione: ciascuna persona fisica residente in Italia, titolare di Conto Corrente presso la Banca Popolare Pugliese, che ha sottoscritto il modulo di Polizza Mod , e gli eventuali componenti del suo nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia e riportati sul Mod , il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione: è il contratto che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e l Assicurato. Struttura Organizzativa: è la struttura di EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A., Piazza Trento, 8, Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. Correntista: la persona fisica, titolare di Conto Corrente intrattenuto presso la Banca Popolare Pugliese, che abbia sottoscritto il Modulo di Polizza e a cui siano state consegnate le Condizioni Generali di Assicurazione. Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, MILANO - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato n del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1 Luglio 1993 n 152). Garanzia: l assicurazione che non rientra nell assicurazione assistenza per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio. Indennizzo: la somma forfetariamente indicata in polizza, corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro. Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, l invalidità permanente o una inabilità temporanea. Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Istituto di cura: l ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance che identifica Europ Assistance, il Contraente e gli Assicurati, riportante le prestazioni e le garanzie scelte, nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante. 3

4 Polizza: il documento contrattuale composto dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Condizioni e dal Modulo di Polizza allegato e parte integrante, sottoscritto da Europ Assistance e dal Contraente. Premio: la somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite da Europ Assistance le garanzie e le prestazioni. Prestazione: l assistenza da erogarsi in natura e cioè l aiuto che deve essere fornito all Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio. Ricovero: la degenza in Istituto di Cura anche in regime di Day Hospital. Sinistro: l evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di assistenza, di rimborso o di indennizzo da parte dell Assicurato. CAPITOLO 1 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Art Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance. In caso di sinistro vale quanto disposto dall art del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l intervento di un altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art del Codice Civile. Il Contraente dovrà versare i premi relativi alla polizza sottoscritta alla Banca Popolare Pugliese S.c.a.r.l., alla quale la Polizza stessa è stata assegnata. Art Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, data da una delle parti all altra, mediante lettera raccomandata R.R. spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d anno, ma comunque non superiore a due anni e così successivamente. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 4

5 Art Legislazione applicabile e giurisdizione Se non diversamente indicato dal Contraente nel Modulo di Polizza, la Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Art Rinvio alle norme di legge - forma del contratto Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Art Integrazione documentazione di denuncia del sinistro L'Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nelle singole prestazioni e/o garanzie, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. Art Esclusione di compensazioni alternative Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Art Segreto professionale L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro. Art Limitazione di responsabilità Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza. Art Periodo di prescrizione Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art C.C.. Art Obblighi dell Assicurato Il diritto alle prestazioni e/o alle garanzie fornite da Europ Assistance decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. Art Valuta di pagamento Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'assicurato ha sostenuto le spese. Art Risoluzione anticipata per chiusura del conto corrente Qualora il Contraente chiuda il conto corrente presso la propria filiale della Banca Popolare Pugliese, il contratto di assicurazione non potrà considerarsi rinnovabile alla sua naturale scadenza. CAPITOLO 2 - OGGETTO E DELIMITAZIONI DEL RISCHIO Art Oggetto dell assicurazione Infortuni L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie dichiarate; di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. L assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze degli eventi e nei limiti degli indennizzi previsti alla Tabella indennizzi di cui all art. 3.2 Invalidità permanente. Art Altri rischi compresi Sono compresi in garanzia anche: 5

6 1) l assideramento o il congelamento; 2) i colpi di sole, di calore e di freddo. Art Rischi esclusi Sono esclusi gli infortuni causati: 1) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 2) dall uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio; 3) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; 4) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 5) dalla partecipazione dell Assicurato a delitti da lui commessi o tentati; 6) da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all Art. 2.4 Infortuni causati da guerra e insurrezione ; 7) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica: 8) di sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore; 9) dello sport del paracadutismo; 10) di sport costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria. Art Infortuni causati da guerra e insurrezione A parziale deroga dell Art. 2.3 Rischi esclusi, sono compresi nell assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi, a condizione che l Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l insurrezione. Art Calamità naturali A parziale deroga dell Art. 2.3 Rischi esclusi, l assicurazione è estesa agli infortuni derivanti all Assicurato da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. Resta convenuto, però, che in caso di evento che colpisca più Assicurati con Europ Assistance, l esborso massimo di quest ultima non potrà comunque superare la somma di ,00 per l intero evento. Nell eventualità in cui i capitali complessivamente assicurati eccedano detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione. Art Validità territoriale L assicurazione è valida in tutto il mondo. Art Limiti di età L assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. L eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Europ Assistance, dà diritto all Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento. Art Persone non assicurabili Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall art del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio riportato nelle Norme che Regolano l Assicurazione in Generale e dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Art Criteri di indennizzabilità Qualora l Assicurato subisca, nel corso dello stesso evento, più lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla Tabella Indennizzi, il limite massimo di indennizzabilità non potrà superare ,00 Euro per anno assicurativo. 6

7 Art Rinuncia al diritto di surrogazione Europ Assistance rinuncia, a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, all azione di surrogazione di cui all art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. Art Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato. In caso di sinistro il Contraente, l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, Milano, indicando sulla busta Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da idonea certificazione medica e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. GARANZIE BASE INDENNIZZI PER INFORTUNIO CAPITOLO 3 - GARANZIE Art Criteri di indennizzabilità Europ Assistance corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio. Art Invalidità permanente L indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo per l Invalidità Permanente è riportato nella seguente tabella: TABELLA INDENNIZZI TIPOLOGIA DI LESIONE Indennizzi Indennizzi PLUS BASE LESIONI APPARATO SCHELETRICO Euro Euro CRANIO FRATTURA CRANICA SENZA POSTUMI NEUROLOGICI FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA FRATTURA LEFORT l (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare) FRATTURA LEFORT II O III (non cumulabili tra loro né con LEFORT I ) FRATTURA ETMOIDE - FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile) FRATTURA OSSA NASALI FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO) TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE COLONNA VERTEBRALE TRATTO CERVICALE FRATTURA CORPO III -IV -V -VI -VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III -IV -V -VI -VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA

8 TRATTO DORSALE FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA FRATTURA CORPO CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) FRATTURA CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) OSSO SACRO FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI COCCIGE FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE BACINO FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO) TORACE FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO) FRATTURA STERNO FRATTURA DI UNA COSTA SCOMPOSTA FRATTURA SCAPOLA (PER LATO) ARTO SUPERIORE (DX o SX) BRACCIO FRATTURA DIAFISARIA OMERALE FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO) FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) AVAMBRACCIO FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITÀ RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO E/O ULNA (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE) FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE) FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA POLSO E MANO FRATTURA SCAFOIDE FRATTURA SEMILUNARE

9 FRATTURA PIRAMIDALE FRATTURA PISIFORME FRATTURA TRAPEZIO FRATTURA TRAPEZOIDE FRATTURA CAPITATO FRATTURA UNCINATO FRATTURA I METACARPALE FRATTURA II O III O IV O V METACARPALE FRATTURA PRIMA FALANGE DITA POLLICE INDICE MEDIO ANULARE MIGNOLO FRATTURA SECONDA FALANGE DITA POLLICE INDICE MEDIO ANULARE MIGNOLO FRATTURA TERZA FALANGE DITA INDICE MEDIO ANULARE MIGNOLO ARTO INFERIORE (DX o SX) FRATTURA FEMORE DIAFISARIA EPIFISI PROSSIMALE (PROTESI D'ANCA) EPIFISI PROSSIMALE NON PROTESIZZATA EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare) FRATTURA ROTULA FRATTURA TIBIA DIAFISARIA ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) FRATTURA PERONE ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA E SCOMPOSTA PIEDE TARSO FRATTURA ASTRAGALO FRATTURA CALCAGNO FRATTURA SCAFOIDE FRATTURA CUBOIDE

10 FRATTURA CUNEIFORME METATARSI FRATTURA I METATARSALE FRATTURA II O III O IV O V METATARSALE FALANGI FRATTURA ALLUCE (I o II Falange) FRATTURA I o II o III FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE LESIONI DENTARIE ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente) ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente) ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente) ROTTURA CANINI (per ogni dente) ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente) ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente) ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente) ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente) ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE LESIONI PARTICOLARI ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia) ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente) PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE CECITÀ MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) PERDITA TOTALE DELLA FACOLTÀ VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI SORDITÀ COMPLETA UNILATERALE SORDITÀ COMPLETA BILATERALE PERDITA NASO (oltre i due terzi) PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI PROTESI D'ANCA (non cumulabile) PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile) PATELLECTOMIA TOTALE PATELLECTOMIA PARZIALE PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI PERDITA ANATOMICA DEL PENE USTIONI ESTESE A PIÙ DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA LESIONI MUSCOLO-TENDINEE ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)

11 ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito- ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente) LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente) LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente) LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente) LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile LUSSAZIONE MF O IF DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)- valore massimo per ogni dito LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente) LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente) LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente) LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II O III O IV O V DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente) LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente) LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro- LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente) LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro AMPUTAZIONI ARTO SUPERIORE AMPUTAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO AMPUTAZIONE POLLICE + 3 DITA AMPUTAZIONE POLLICE + 2 DITA AMPUTAZIONE 2 DITA AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI ALTRE DITA AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE ALTRE DITA AMPUTAZIONE ULTIME DUE FALANGI DITA LUNGHE ARTO INFERIORE AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia) AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA METÀ DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio) AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio) AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE PERDITA DI UN PIEDE PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI PERDITA DELL'ALLUCE PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE

12 GARANZIE BASE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA Art Operatività della prestazione di assistenza Le prestazioni sono dovute in seguito ad infortunio rientrante nella Tabella indennizzi di cui all Art. 3.2 vengono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza. Art Obblighi dell Assicurato In caso di sinistro l Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di comprovata impossibilità; in tal caso l Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha avuta la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L inadempienza a tale obbligo comporta la decadenza del diritto alla prestazione. Art Esclusioni Tutte le prestazioni riportate nel presente capitolo non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti dalle cause previste all Art Rischi Esclusi, ferme restando le ulteriori esclusioni riportate in ogni singola prestazione. Art Consulenza medica per infortunio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio rientrante nella Tabella indennizzi di cui all Art. 3.2, necessitasse valutare il proprio stato di salute per decidere quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Art Informazioni su centri specialistici Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio rientrante nella Tabella indennizzi di cui all Art. 3.2, debba sottoporsi ad intervento chirurgico potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, provvederà ad individuare e prenotare - tenuto conto delle disponibilità esistenti - un centro ospedaliero attrezzato per l intervento in Italia o all estero. Art Invio di un medico a domicilio, in Italia Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione è fornita dalle ore alle ore 8.00 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Art Invio di una autoambulanza a domicilio, in Italia Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio rientrante nella Tabella indennizzi di cui all Art. 3.2 e successivamente ad una Consulenza Medica, necessitasse di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento dell Assicurato al centro medico più vicino. Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di 500,00 per anno con il limite di 250,00 per sinistro. Art Invio di un infermiere a domicilio, in Italia Qualora l Assicurato nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale, a seguito di infortunio rientrante nella Tabella indennizzi di cui all Art. 3.2, avesse bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all Assicurato un infermiere. Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico l onorario dell infermiere fino ad un massimo di 100,00 al giorno per un totale di tre giorni consecutivi. Art Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo a domicilio, in Italia Qualora l Assicurato a seguito di infortunio avesse bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all Assicurato un fisioterapista. Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico l onorario del fisioterapista fino ad un massimo di 500,00 per sinistro e per anno assicurativo. 12

13 Art Rientro sanitario Qualora, in seguito ad infortunio o malattia, l'assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere: l'aereo sanitario; l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; Il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri dai paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l'aereo sanitario in deroga a quanto sopra. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'assicurato. In caso di decesso dell'assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Massimale: Europ Assistance tiene a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 2.582,28 per sinistro ancorché siano coinvolti più Assicurati; se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia Europ Assistance avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse dalla prestazione: le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio; le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma; tutti i casi in cui l'assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'assicurato è ricoverato. Art Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato in Italia Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio, risulti affetto da una patologia che per caratteristiche obiettive viene ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell Assicurato ed i medici di cui sopra, previa analisi del quadro clinico dell Assicurato d intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell Assicurato in un centro ospedaliero adeguato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvederà: ad individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il Centro Ospedaliero ritenuto più attrezzato per la patologia dell Assicurato; ad organizzare il trasporto dell Assicurato in autoambulanza, senza limiti di percorso. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi. La prestazione viene fornita per l improvvisa carenza dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura, giusta certificazione del Direttore Sanitario della struttura interessata: dalle ore del giorno di decorrenza della garanzia per trasferimenti resi necessari da infortunio. Sono escluse dalla prestazione: le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate nell ambito dell Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza; le infermità o le lesioni che non sono curabili nell ambito dell Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell Organizzazione Ospedaliera. Oltre alle ipotesi previste dall Art. 2.3, la prestazione non opera nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie. 13

14 GARANZIE AGGIUNTIVE RIMBORSO SPESE MEDICHE PER INFORTUNIO Valide solo se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza e se è stato corrisposto il relativo premio Art Rimborso spese di cura da infortunio Europ Assistance, in caso di infortunio rientrante nella Tabella indennizzi di cui all Art Invalidità permanente, rimborsa all Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, le spese sostenute per: a) onorari del chirurgo, dell anestesista e dell équipe operatoria; b) uso della sala operatoria e materiale di intervento; c) rette di degenza in istituto di cura; d) medicinali prescritti dal medico curante entro il limite del 10% della somma assicurata; e) onorari medici; f) accertamenti diagnostici; g) trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali (escluse le idropiniche e i massaggi non rieducativi) praticati entro 180 giorni dal verificarsi dell infortunio. Da dette spese sono comunque escluse quelle di natura alberghiera. Europ Assistance effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione degli originali dei documenti giustificativi. Art Criteri di indennizzabilità Europ Assistance corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio. EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. 14

15 UFFICIO REGISTRO II ATTI PRIVATI E DEMANIO MILANO MILANO - Condizioni Generali di Polizza Indennizzi per Infortunio Mod COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE Per le prestazioni di Assistenza: dovunque lei si trovi, in qualsiasi momento, telefoni alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 ai seguenti numeri: dall'italia: dall Italia e dall'estero: 800 / / Per le garanzie Indennizzi per Infortunio e Rimborso Spese Mediche per Infortunio : il personale di Europ Assistance è a completa disposizione, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 per fornire informazioni sulle pratiche di rimborso aperte e per indicare le procedure più idonee. In caso di necessità contattare l'ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance ai seguenti numeri: dall'italia: 800 / dall Italia e dall'estero: 02 / Oppure, se non può telefonare invii un telegramma a : EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Piazza Trento, MILANO In ogni caso si dovranno comunicare subito all operatore le seguenti informazioni: tipo di intervento chirurgico per cui si richiede l indennizzo; nome e cognome; numero del Modulo di Polizza; recapito telefonico. Le richieste di Liquidazione Sinistri dovranno essere notificate a: Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri P.zza Trento n Milano Per ricevere informazioni di carattere commerciale sul Servizio comporre il seguente numero: 02 / Europ Assistance Italia S.p.A. Impresa autorizzata Direzione e Uffici: Capitale Sociale all esercizio Piazza Trento, 8 Euro ,00 i.v. delle assicurazioni, Milano Sede sociale: con decreto del Tel Piazza Trento, 8 Ministero dell Industria, Milano del Commercio e Rea dell Artigianato Reg. Imp. Milano n del 2/6/93 e C.F (Gazzetta Ufficiale del P. IVA /7/93 N. 152) Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Europ Assistance Holding S.A. ASSISTANCE EUROP ITALIA S.P.A. SEDE DI 15

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