La giustizia alternativa, i vantaggi della risoluzione stragiudiziale

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1 La giustizia alternativa, i vantaggi della risoluzione stragiudiziale La volontà contrattuale delle parti come strumento per dirimere le liti già pendenti o che potrebbero sorgere n Gian Vincenzo Tortorici Avvocato L excursus storico Il nostro corpus juris giuridico, inteso come diritto sostanziale italiano, deriva precipuamente dal diritto romano, seppure con i necessari adeguamenti dettati dalle attuali esigenze economiche, tecnologiche e sociali; si pensi, per esempio, al concetto del diritto di proprietà in epoca romana e nell epoca moderna, soprattutto dopo l emanazione del Code Napoléon del 21 marzo 1804, ovvero il diritto fondamentale della persona introdotto con comune e intenso sentimento etico e politico dalla Dichiarazione dei diritti dell uomo scritta da Thomas Jefferson e contenuta nella Dichiarazione d indipendenza degli Stati Uniti d America del 4 luglio D altronde nel diritto romano «..la mancipatio si applicava anche a situazioni diverse dal trasferimento della proprietà. In particolare con tale negozio si poteva trasferire un filius familias dal suo padre naturale a un altro pater familias ponendolo in una condizione di subordinazione analoga a quella di uno schiavo» (1). I codici italiani, civile e processuale civile, peraltro modificati nel tempo, sono coevi: l uno promulgato con il R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e l altro con il R.D. 28 ottobre 1940, n ed è opinione corrente che oggi debbano essere aggiornati conformandoli, senza stravolgere i principi essenziali, alla realtà attuale in ogni senso intesa. Si pensi, da una parte, alle mutate condizioni del lavoro subordinato e autonomo, latu sensu considerato e, dall altra, all uso sempre più frequente di macchinari e di impianti sofisticati e degli strumenti informatici. Ebbene, in entrambi i codici sono state previste forme convenzionali di accordo per dirimere una controversia sia essa solo insorgente ovvero già radicata tra due o più parti, portatrici di differenti istanze. Gli istituti di riferimento sono la transazione nel diritto sostanziale e la conciliazione giudiziaria nel codice di rito, nel quale è previsto, nella fattispecie delle cause di lavoro e di (1) L. Caporossi, voce «Proprietà», Enciclopedia del diritto, Milano 1988, LUGLIO-AGOSTO 2010 Immobili & Diritto

2 locazione, il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione, che nelle controversie in materia di lavoro costituisce, addirittura, una condizione di procedibilità della domanda e anche l arbitrato. La transazione La transazione è il contratto che due parti stipulano per dirimere una controversia, rinunciando reciprocamente a qualche loro pretesa (art cod. civ.) (2). Considerato che si tratta di un contratto, non solo devono sussistere tutti i requisiti di validità DOSSIER MEDIAZIONE Art Nozione del contratto stesso, ma principalmente la transazione deve essere relativa esclusivamente a diritti disponibili delle parti, essendo, in caso contrario, nulla la transazione ex art cod. civ. (3). «Per aversi una valida transazione non basta che le parti siano soggettivamente capaci di concluderla, occorre altresì che l oggetto di essa sia disponibile; sotto questo profilo la transazione è accomunata dalla legge al compromesso (art. 806 cod. proc. civ.) e al giudizio di equità per volere delle parti (art. 114 cod. proc. civ.). La nozione di diritto indisponibile, intorno alla quale esiste una vastissima letteratura, può essere considerata sotto vari punti di vista, e comprende molteplici categorie di beni, nel quale termine includiamo anche i diritti» (4). Come è noto, uno dei requisiti essenziali del contratto, ai sensi dell art cod. civ., concerne la sua forma, qualora sia prescritta a pena di nullità, essendo usualmente utilizzabile, tra le parti, la forma libera, cosiddetta verbale; lo stesso codice dispone quali contratti debbano essere stipulati con la forma scritta e, per alcuni di questi, persino la cosiddetta forma solenne ex art cod. civ., quale è l atto pubblico, ma anche leggi differenti dal codice possono prevederla, quale l art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 inerente ai contratti di locazione di immobili destinati a uso abitativo. La dottrina definisce la forma scritta per la validità del contratto ad substantiam, mentre definisce ad probationem la forma scritta necessaria ai fini La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. Art Capacità a transigere e disponibilità dei diritti Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti. Art Prova IL CODICE CIVILE La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell art Oggetto disponibile Forma del contratto (2) Cass. civ., Sez. II, 6 febbraio 2009, n (3) Cass. civ., Sez. I, 29 febbraio 2008, n (4) P. D Onofrio, «Commentario del Codice civile», Art. 1966, Bologna 1974, 241. Immobili & Diritto LUGLIO-AGOSTO

3 IL CASO della prova giudiziaria, sempre nei casi specificamente previsti dal legislatore, come Dopo avere sottoscritto una transazione, inerente a un risarcimento di danni patiti, nella fattispecie del contratto se ne può chiedere un integrazione? di assicurazione. Ebbene anche la transazione ex art. Se l atto transattivo ricomprende forfetariamente «tutti i danni» conseguenti a un determinato evento, soprattutto nel caso questo debba ancora realizzarsi, la domanda prospettata 1967 cod. civ. (5), deve essere non è fondata in quanto la formula utilizzata è satisfativa della pretesa della parte. provata, non solo quale contratto per se stesso, ma anche Soltanto i danni non prevedibili e non individuabili al momento della stipula della transazione, ovvero i danni eccezionali, potrebbero essere richiesti anche dopo la per le relative condizioni pattuite, producendo in giudizio sottoscrizione della transazione dimostrando concretamente le circostanze ut supra dedotte (Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. I, 9 febbraio 2010). esclusivamente il documento redatto, salva l ipotesi in cui la parte che deve produrla lo abbia perso o le sia stato sottratto senza sua colpa (art cod. civ.); in quest ipotesi la parte interessata può provare Testimonianza orale quanto sopra anche mediante la testimonianza orale. Come ogni contratto, la transazione può essere nulla o annullabile; peraltro non può essere annullata per errore di diritto concernente le fattispecie che sono state all origine della lite, in seguito transatta (art cod. civ.). Viceversa la transazione è annullabile per l intervenuta successiva scoperta di documenti ignoti all atto della sua stipula, sempre che non siano stati occultati dall altra parte (art cod. civ.). Qualora, inoltre, una parte sia inadempiente nell esecuzione di una transazione, per esempio un appaltatore non elimina i vizi di costruzione che si era obbligato a riparare, l altra parte adempiente può Risoluzione chiederne la risoluzione, purché il rapporto originario non sia stato estinto per novazione con la medesima transazione perfezionata e sempre che tale diritto non sia stato ad hoc pattuito inter partes ai sensi dell art cod. civ. (6). Infine, la transazione che inerisce alla costituzione, all estinzione o alla modifica di diritti reali, deve essere trascritta ai Registri immobiliari Registri immobiiiari per essere opponibile ai terzi ex art cod. civ. Causa già radicata La conciliazione giudiziale Il codice di rito prevede, anch esso, la facoltà di definire bonariamente una causa già radicata con una conciliazione, seppure in maniera diversa, in relazione alla competenza dell organo giudicante e all iniziativa di una delle parti o di entrambe in limine litis. Così il giudice istruttore, ai sensi (5) Cass. civ., Sez. III, 8 giugno 2007, n (6) Cass. civ., Sez. III, 26 gennaio 2006, n LUGLIO-AGOSTO 2010 Immobili & Diritto

4 ATTO DI TRANSAZIONE Tra la sig.ra (cod. fisc. ), residente in, via, n., rappresentata e difesa dall avv., con studio in, via, n., e la ditta impianti (p. IVA ) sedente in, via, n., in persona del suo legale rappresentante sig. (cod. fisc. ), assistita dall avv., con studio in, via, n., premesso che la sig.ra è proprietaria di un unità immobiliare destinata a uso di ristorante pizzeria sita in, via, n.. In data, a seguito della rottura di un tubo dell acqua dell impianto di riscaldamento si è verificato l allagamento del ristorante causando diversi danni al locale stesso. In particolare, la perdita d acqua ha rovinato i pannelli di cartongesso che ricoprono il soffitto, la porta anch essa di cartongesso, un altoparlante e un tavolo della sala, per un danno di ammontare complessivo pari a euro = (IVA esclusa). La sig.ra richiedeva, pertanto, all amministratore della ditta impianti de qua, sig., il risarcimento integrale dei danni subiti dal locale in relazione al sinistro e lo invitava a effettuare la denuncia presso la propria Compagnia assicuratrice in modo da farle pervenire i dati relativi alla polizza e al numero di sinistro. La Compagnia di assicurazione eccepiva la carenza di accidentalità del sinistro e, conseguentemente, ricusavano la responsabilità per i danni provocati. Tutto quanto sopra premesso, le parti intendono conciliare la vertenza alle seguenti condizioni: 1) le premesse costituiscono parte integrante della presente conciliazione; 2) la ditta impianti, senza riconoscimento di responsabilità per l installazione dell impianto di cui trattasi, accertati i danni lamentati, si impegna a corrispondere entro il la somma di euro = omnia a totale definizione conciliativa della pendenza; 3) la sig.ra accetta il pagamento della somma di cui alla clausola n. 2) e dichiara di null altro avere a che pretendere per il sinistro descritto nelle premesse; 4) le spese dei rispettivi procuratori sono compensate tra le parti. In fede, (luogo e data) Firme dell art. 185 cod. proc. civ., può convocare le parti avanti a sé per esperire il tentativo di conciliazione (7) che, in caso di fallimento, può essere rinnovato in ogni momento del giudizio, allorché ne ravvisi l opportunità ovvero in relazione a un istanza congiunta delle parti. La conciliazione può essere raggiunta, inoltre, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 652 cod. proc. civ.). Il giudice di pace, invece, ai sensi dell art. 320 cod. proc. civ., deve tentare di conciliare le parti alla stessa prima udienza di comparizione e anche la Corte d appello, ex art. 350 cod. proc. civ., può procedere al tentativo di conciliazione delle parti in causa. Non solo, persino al consulente tecnico d ufficio può essere affidato il compito di tentare la conciliazione (art. 198 cod. proc. civ.); così come può essere richiesto un accertamento tecnico preventivo nel quale il consulente tecnico d ufficio deve procedere, ove possibile, al tentativo di conciliazione ex art. 696-bis cod. proc. civ. Vi sono, poi, alcune fattispecie particolari per le quali il legislatore ha previsto espressamente un Tentativo di conciliazione Prima udienza di comparizione (7) Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2009, n Immobili & Diritto LUGLIO-AGOSTO

5 IL CASO DOSSIER MEDIAZIONE tentativo obbligatorio di conciliazione. L intervento conciliativo deve avvenire Considerato che con il datore di lavoro ho più vertenze radicate, se ne concilio una posso pretendere il pagamento delle spese legali di un giudizio in corso al momento dell intervenuta conciliazione? Qualora la conciliazione raggiunta dalle parti preveda la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell art. 92 cod. proc. civ., e disponga la medesima composizione amichevole anche per le fasi giudiziali ancora aperte, nulla può essere richiesto in conseguenza di un sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio, in quanto tale interesse deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l azione ma anche nel momento della sua decisione (Cass. civ., Sez. Lav., 7 maggio 2010, n ). prima del deposito della perizia. Se la conciliazione riesce, viene redatto un verbale ad hoc, esente da imposta di registro, al quale il giudice, con decreto, conferisce efficacia di titolo esecutivo; mentre se la conciliazione non riesce, il consulente deposita la sua perizia e ciascuna delle parti può chiedere che sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito, fatto salvo il potere del giudice di valutarne l ammissibilità.nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il presidente del Tribunale deve tentare di conciliarli ex art. 708 cod. proc. civ., dopo averli sentiti, prima, separatamente e, poi, congiuntamente. Nelle cause di locazione per il combinato disposto dagli artt. 447-bis e 420 cod. proc. civ., il giudice deve esperire il tentativo di conciliazione; e del resto l art. 420 cod. proc. civ. inerisce alle controversie di lavoro nelle quali, quindi, alla prima udienza di comparizione il giudice tenta la conciliazione delle parti. Per questa peculiare vertenza è, altresì, disposto il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione avanti Commissioni Provinciali del Lavoro le commissioni di conciliazione istituite presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima ancora di ricorrere all autorità giudiziaria (art. 410 cod. proc. civ.); Condizione di procedibilità l espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell azione giudiziaria. La comunicazione al creditore della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe i termini di prescrizione e di decadenza sino a venti giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa; l eccezione d interruzione della prescrizione può essere, però, rilevata dal giudice soltanto se la documentazione della domanda di conciliazione, ritualmente notificata all altra parte, e della successiva conclusione del concernente procedimento, sia stata correttamente Atto introduttivo del giudizio prodotta dalla parte interessata nel proprio atto introduttivo del giudizio (8). (8) Cass. civ., Sez. Lav., 24 novembre 2008, n LUGLIO-AGOSTO 2010 Immobili & Diritto

6 Per ogni ipotesi ut supra dedotta, il verbale di conciliazione, che deve essere redatto per riportare tutte le condizioni pattuite, costituisce titolo esecutivo, immediatamente procedibile in caso di inosservanza di una parte. Pur tuttavia, non costituisce titolo per l iscrizione di un ipoteca giudiziaria; se, viceversa, contenesse una clausola ad hoc può costituire un titolo per l iscrizione di un ipoteca volontaria. Infatti, il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere, ha il valore di scrittura privata autenticata ai sensi degli artt e 2703 cod. civ. Anche la conciliazione giudiziaria deve riguardare i diritti disponibili delle parti e, in tal caso, non può, comunque, essere annullata (9). Scrittura privata autenticata RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO TRIBUNALE DI RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 BIS COD. PROC. CIV. Il Condominio, sito in, via, n., cod. fisc., in persona dell amministratore pro tempore, sig.ra, rappresentato e difeso dall avv., con studio in, piazza, n., come da procura a margine del presente atto, espone quanto segue. Il Condominio, a seguito di una assemblea condominiale (doc. 1), in data, appaltava all impresa edile di, i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento di una terrazza esterna di proprietà dei sig.ri, e, nominando direttore dei lavori l ing. (doc. 2). In occasione della successiva assemblea condominiale del, veniva dichiarata la chiusura dei lavori di manutenzione straordinaria e si stabiliva che l effettuazione del pagamento del saldo dovesse avvenire entro il (doc. 3). Alcuni condomini comunque lamentavano la presenza di infiltrazioni d acqua dalla terrazza interessata dai lavori appaltati negli appartamenti sottostanti di loro proprietà. L amministratore dello stabile richiedeva, pertanto, l intervento dell impresa al fine di provvedere all eliminazione di dette infiltrazioni d acqua. Malgrado i ripetuti solleciti da parte dell amministratore dello stabile de quo, l impresa non provvedeva a effettuare alcun intervento risolutivo (docc. 4 5) e il Condominio incaricava, pertanto, il sottoscritto procuratore a sollecitare nuovamente, e se del caso ad agire giudizialmente, per la realizzazione dei lavori, diffidando l impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, all esecuzione dei lavori di riparazione (doc. 6). Solo dopo tale ultimo sollecito l impresa effettuava un sopralluogo in occasione del quale, con la presenza dell ing., veniva verificata l esistenza delle lamentate infiltrazioni e individuata la soluzione per eliminare gli inconvenienti de quibus. Nonostante l effettuazione di alcuni interventi da parte dell impresa le infiltrazioni d acqua insistono ancora negli appartamenti sottostanti e i danni provocati si sono aggravati a causa di alcuni eventi atmosferici verificatisi durante l inverno /. L impresa rispondeva di aver effettuato gli interventi ritenuti necessari per eliminare le infiltrazioni e che, proprio in occasione del sopralluogo svolto alla presenza dell ing. e dell amministratore del Condominio, era stato verificato come il suddetto problema, in realtà, non derivasse dal lavoro effettuato in precedenza dall impresa stessa. Pertanto, la ditta chiedeva il pagamento della somma dovuta per l intervento effettuato sulla terrazza (doc. 7). Stante la continua presenza d infiltrazioni d acqua, l amministratore dello stabile sollecitava ulteriormente l impresa a effettuare un intervento risolutivo e faceva presente che i lavori effettuati sarebbero stati pagati solo a seguito dell eliminazione definitiva degli inconvenienti lamentati (doc. 8). Nonostante tale ulteriore sollecito la ditta non provvedeva a eseguire le riparazioni richieste, nemmeno a seguito di successive sollecitazioni anche da parte del sottoscritto procuratore (docc. 9 10). (9) Cass. civ., Sez. Lav., 18 maggio 2010, n Immobili & Diritto LUGLIO-AGOSTO

7 A tutt oggi i lavori di riparazione non sono stati eseguiti e ogni tentativo di conciliare la vertenza è fallito. L inadempimento da parte dell impresa delle prestazioni richieste rende, pertanto, necessario procedere a un accertamento tecnico delle opere eseguite dall impresa de qua al fine di verificare i vizi che determinano le infiltrazioni d acqua dalla terrazza interessata dai lavori appaltati e di valutarne l entità per i conseguenti danni provocati negli appartamenti sottostanti al fine di chiedere poi l esecuzione coatta dei rimedi da apportare e il risarcimento dei danni. Premesso quanto sopra esposto, il Condominio, ricorrente in persona dell amministratore pro tempore, sig.ra, ut supra rappresentato e difeso ricorre contro la ditta (p. IVA ), sedente in, Cia, n., in persona del suo titolare, sig. (cod. fisc. ). e chiede che l Ill.mo Presidente del Tribunale di, convocate le parti avanti a sé, voglia disporre l accertamento tecnico, nei limiti dallo stesso previsti, inerenti ai vizi che determinano le infiltrazioni di acqua e alla valutazione della loro entità, affidando al C.T.U. designando il compito di tentare la conciliazione tra le parti. Ai fini del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara espressamente che il presente procedimento è di valore indeterminabile e lo stesso è soggetto al contributo unificato. Si producono: 1) verbale assemblea condominiale del ; 2) contratto d appalto per la manutenzione straordinaria di una terrazza esterna del ; 3) verbale assemblea condominiale del ; 4 5) raccomandate a/r della sig.ra, amministratore del Condominio, del e del, entrambe all impresa ; 6) racc. a/r dell avv. all impresa del ; 7) lettera dell impresa all avv. e alla sig.ra del ; 8) racc. a/r della sig.ra all impresa del ; 9 10) raccomandate a/r. del e del, entrambe dell avv. all impresa. (luogo e data) Avv. IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 185 Udienza di comparizione davanti al giudice dell esecuzione All udienza di comparizione davanti al giudice dell esecuzione fissata sulle opposizioni all esecuzione, di terzo e agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice. Art. 696 bis Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite L espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell articolo 696, ai fini dell accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell espropriazione e dell esecuzione in forma specifica e per l iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili. Art. 410 Tentativo obbligatorio di conciliazione Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall articolo L arbitrato Solo in epoca più recente, il legislatore è ricorso all istituto dell arbitrato quale procedimento sostitutivo di quello affidato all autorità giudiziaria ordinaria. Infatti, convenendo di risolvere con l arbitrato le eventuali controversie insorgenti in merito all interpretazione o all adempimento di un contratto, le parti rinunciano ad avvalersi del procedimento avanti all autorità giudiziaria ordinaria. Perciò anche l arbitrato può essere considerato uno strumento per la risoluzione delle controversie alternativo al procedimento giudiziario ordinario. Difatti, ai sensi dell art. 806 cod. proc. civ., le parti contendenti possono far decidere la loro lite 76 LUGLIO-AGOSTO 2010 Immobili & Diritto

8 da uno o più arbitri, purché, comeperlatransazione,sitrattidi loro diritti disponibili (10). A fronte di costi certamente superiori a quelli che le parti devono sostenere per un giudizio ordinario, l arbitrato offre indiscutibilmente altri vantaggi che, soprattutto gli operatori commerciali ed economici, in genere, tendono a privilegiare. Innanzi tutto nell arbitrato si riscontra una maggiore rapidità di istruttoria per giungere alla pronuncia del lodo che definisce il procedimento; sussiste, inoltre, una fondamentale competenza, indipendenza, imparzialità e neutralità degli esperti nominati quali arbitri. Anche a loro, in particolare nell arbitrato irrituale, può essere devoluto il mandato di comporre bonariamente l insorta controversia, re- prevista dal precedente terzo comma. alizzando, di fatto, con la loro esperienza, la giustizia più consona alla fattispecie concreta da loro presa in esame. Per tutti i motivi sopra esposti, è stato concesso alle Camere di Commercio di gestire collegi arbitrali, dopo apposita formazione degli arbitri, a costi ridotti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recentemente modificata con il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e sempre che le parti abbiano stipulato un idoneo compromesso, o inserita in un contratto un apposita clausola compromissoria, con i quali si obblighino a rivolgersi alla Camera di Commercio specificatamente individuata quale competente per territorio o, tutt al più, la convengano all insorgenza della controversia. Si rammenta che il compromesso e la clausola compromissoria devono essere stipulati per iscritto con forma ad substantiam ex artt. 807 e 808 cod. proc. civ. (11). 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione o sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Con provvedimento del direttore dell ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell ufficio provinciale del lavoro certifica l impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione. Collegi arbitrali delle Camere di Commercio Forma scritta ad substantiam (10) Cass. civ., Sez. III, 23 luglio 2004, n (11) Cass. civ., Sez. I, 2 febbraio 2007, n e Cass. civ., Sez. II, 16 ottobre 2009, n Immobili & Diritto LUGLIO-AGOSTO

9 Art. 806 Controversie arbitrabili Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro. Art. 807 Compromesso ll compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l oggetto della controversia. IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE La forma scritta s intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi. Art. 808 Clausola compromissoria Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall articolo 807. La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria. Disciplina della legge n. 39/2003 In quest ottica le Camere di Commercio hanno altresì istituito gli sportelli di conciliazione, ai quali una parte può rivolgersi e, successivamente, dare corso alla conseguente procedura, sempre che l altra parte configgente aderisca all iniziativa di cui trattasi. Con tali strumenti le Camere di Commercio mettono a disposizione delle parti non solo i propri conciliatori, che hanno seguito un apposito corso di formazione, ma anche le proprie strutture, abbattendo così i costi dell intera attività prestata. L alternative dispute resolution È ormai nota la cronica lunghezza della giustizia ordinaria nel risolvere le controversie devolute al suo esame e a nulla è servitaladisciplina,dicuiallalegge24marzo2003,n.39,inerente alla condanna risarcitoria a favore del cittadino per l eccessiva lunghezza dei processi al fine di superare questo problema(12); si è quindi sentita da parte di tutti la necessità di ricorrere ad altre procedure decisorie e, infatti, sempre più, soprattutto da parte del settore economico e produttivo della popolazione, si utilizzano le cosiddette A.D.R. (alternative dispute resolution). Queste, sorte in origine negli Stati Uniti d America e, poi, nei Paesi a diritto anglosassone, si sono sviluppate ormai in tutto il mondo. D altronde il cittadino ha diritto a un processo equo e, conseguentemente, rapido ai sensi dell art. 111 Cost. e dell art. 6, legge 4 agosto 1955, n. 844, che ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e il Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20 marzo Tra le forme di risoluzione stragiudiziale delle problematiche, che possono insorgere tra due o più parti, sussiste innanzi tutto l arbitrato, nei limiti e alle condizioni come sopra esaminati, ma anche (12) Cass. civ., Sez. I, 1 dicembre 2008, n LUGLIO-AGOSTO 2010 Immobili & Diritto

10 l arbitraggio, la perizia contrattuale, la mediazione o conciliazione. L arbitrato, a differenza dell arbitraggio e della perizia contrattuale, presuppone l esistenza di una controversia che determina un giudizio, il cui principale fondamento è costituito dal contraddittorio tra le parti in lite. Con l arbitraggio disciplinato dall art cod. civ., invece, le parti deferiscono a un arbitro l incarico di determinare con esattezza il contenuto della prestazione dedotta in contratto, completando in tal modo la volontà contrattuale delle parti stesse; per esempio, può essere affidata a un terzo, ex art cod. civ., la determinazione del prezzo di vendita di un bene già individuato dai contraenti (13). Con la perizia contrattuale, non regolamentata da alcuna norma, le parti conferiscono a un professionista, particolarmente qualificato nella materia oggetto del loro contrasto, di risolvere tecnicamente il problema sottoposto al suo esame, senza alcuna sua discrezionalità; questa figura è prevalentemente pattuita nei contratti di assicurazione, concernenti la responsabilità civile dell assicurato. La conciliazione presuppone, anch essa, un insorgenda vertenza; con la conciliazione le parti tendono a risolvere la loro controversia mediante l individuazione da parte del conciliatore, soggetto terzo imparziale, dei reali interessi che le stesse intendono soddisfare; il conciliatore deve agevolare il loro accordo che si determina con un nuovo negozio giuridico a base volontaristica. Il conciliatore, dopo aver sentito le esigenze espresse dalle parti, deve proporre loro un progetto di conciliazione che può essere accettato tout court ovvero modificato e/o integrato per il completo soddisfacimento degli interessi delle parti stesse. Una particolare forma di «conciliazione» è prevista dall art. 141 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dall art. 18 D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 211, in forza del quale il consumatore e l impresa o il professionista possono avviare una procedura di composizione extragiudiziale per l accomodamento della controversia tra loro insorta, soprattutto per quanto inerisce alle clausole vessatorie eventualmente convenute in un contratto o alla violazione delle tutele che il così detto codice del consumatore prescrive a favore del fruitore stesso, correttamente considerata la parte più debole di un contratto stipulato, come controparte, da un impresa o da un professionista. Arbitrato, arbitraggio, perizia contrattuale: differenze Determinazione del prezzo Progetto di conciliazione accettato tout court o modificato (13) Cass. civ., Sez. I, 19 aprile 2002, n Immobili & Diritto LUGLIO-AGOSTO

11 Art. 141 Composizione extragiudiziale delle controversie DOSSIER MEDIAZIONE IL D.LGS. 206/2005 La ratio della conciliazione Negli Stati di diritto moderni, la complessità dei rapporti interpersonali e societari, dettata anche dallo sviluppo scientifico, in 1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di particolare, della tecnologia, consumo, anche in via telematica. dall incremento demografico 2. Il Ministro dello sviluppo economico, d intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/ 310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco e assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all attuazione della risoluzione del Consiglio dell Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa a una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. 3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell articolo 2 comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi a oggetto il ricorso a organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo. 5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l esito della procedura di composizione extragiudiziale. della popolazione, dall incrocio di culture differenti, ha causato un insorgere, sempre più frequente, di divergenze, spesso sfocianti in conflittualità. Questa può essere risolta secondo il rigido schema di norme e leggi ovvero con una più libera individuazione dei reali interessi che le parti perseguono. La mediazione, accettata in piena autonomia dalle parti, costituisce, pertanto, il superamento dell attività giudiziaria in quanto si fonda sulla libertà contrattuale delle parti stesse, coadiuvate da un terzo imparziale e/o da avvocati disponibili ad assecondare la volontà maturata e ponderata dei propri clienti. L indipendenza delle parti le può portare sia a conciliare la vertenza sia a non conciliarla. Ma, mentre il fallimento del tentativo di conciliazione espletato dal magistrato nel giudizio già radicato comporta il proseguimento della causa secondo il rigido formalismo dello schema processuale, il fallimento della conciliazione, quale mezzo alternativo di risoluzione delle controversie, non necessariamente comporta l instaurarsi di un procedimento giudiziario. Lo spirito di una siffatta iniziativa si è espansa dal diritto civile a quello penale, tant è che lo stesso legislatore l ha inserita nella Giudice di Pace penale disciplina della competenza del Giudice di Pace in sede penale; a tal proposito, risulta interessante segnalare che può essere rilevante l offerta di collaborazione prestata dagli avvocati della parte lesa e del responsabile civile al Giudice di Pace, nell ambito dei procedimenti concernenti i sinistri stradali. Pure considerando il carattere punitivo della norma penale, che trova il suo principio fondamentale nell art. 112 Costituzione che 80 LUGLIO-AGOSTO 2010 Immobili & Diritto

12 DOMANDA DI CONCILIAZIONE Il sottoscritto/a... residente a..., prov...., via..., n...., CAP..., telefono..., cellulare..., e mail..., fax..., p. IVA/cod. fisc.... legale rappresentante dell impresa..., sede/indirizzo..., via..., n...., CAP..., telefono..., cellulare..., e mail..., fax..., p. IVA/cod. fisc.... Rappresentato da * difensore con specifica procura rappresentante associazione consumatori altro (specificare)... nome... cognome... domicilio/sede/studio in via/piazza..., n...., città..., prov...., telefono..., fax..., e mail... * Da compilare solo nel caso in cui il ricorrente intenda farsi rappresentare ovvero accompagnare durante la procedura di conciliazione. Chiede di avviare la procedura prevista dal servizio di conciliazione nei confronti dell impresa... del signore/a..., residente a..., prov...., via..., n...., CAP..., telefono..., cellulare..., e mail..., fax..., p. IVA/cod. fisc.... Breve descrizione della controversia:... Il valore indicativo della controversia è di euro:... Si allega la seguente documentazione:... Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del Regolamento e del Tariffario di questo Servizio di conciliazione e di accettarne integralmente il contenuto. (luogo e data) Firma Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio I.A.A. di..., acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente a quanto necessario per il presente tentativo di conciliazione. Il/la sottoscritto/a si dichiara inoltre, all atto del conferimento dei dati, debitamente informato/a, anche attraverso la consultazione dell apposita «informativa» esposta negli uffici camerali e riportata al sito... di quanto previsto all art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell art. 7 del medesimo decreto legislativo in relazione al trattamento dei dati, al quale espressamente acconsente. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di..., via...; responsabile del trattamento dei dati è il... Firma Fonte: CCIAA di Pisa. vieta ai Pubblici ministeri di rinunciare all obbligatorietà dell azione penale, il legislatore, allorché il reato è procedibile a querela di parte, ha derogato a tale disposizione prevedendo che il Giudice di Pace proceda a un tentativo di conciliazione prima dell apertura del dibattimento. Se la conciliazione riesce con soddisfacimento della persona offesa danneggiato querelante questi deve rimettere la querela e il procedimento diviene improcedibile (14). D altronde il legislatore ha incasellato in una fattispecie giuridica ogni nostro atto che compiamo; per esempio, comprando un biglietto dell autobus o un quotidiano stipuliamo, anche senza rifletterci, rispettivamente un contratto di trasporto e uno di compravendita, con tutte le conseguenze che questi comportano come il diritto al cambio del giornale se mancante di alcune pagine. Si tratta, ovviamente, di sviluppare il contenuto sociale e culturale della conciliazione. In altre parole, sensibilizzare l opinione pubblica nella direzione di codesta forma di risoluzione delle controversie, eliminando quella atavica indifferenza verso il nuovo dettata, sovente, da paure e da Conciliazione prima dell apertura del dibattimento (14) Cass. pen., Sez. IV, 13 novembre 2008, n e Cass. pen., Sez. Unite, 30 ottobre 2008, n Immobili & Diritto LUGLIO-AGOSTO

13 Il mediatore propone cooperazione e dialogo Attuazione della direttiva 2008/52/CE Disponibilità dei diritti Conciliazione e arbitrato: differenze pregiudizi e, viceversa, facendo comprendere quale strumento indispensabile sia per risolvere i problemi conflittuali. Il mediatore, quindi, assiste le parti affinché trovino una soluzione condivisa al loro conflitto, cooperando e dialogando. L incremento delle procedure conciliative amministrate avvenuto negli ultimi anni nelle sedi della Camera di Commercio sta a indicare un particolare interesse degli operatori economici e non verso questa forma di risoluzione amichevole delle controversie insorte; non solo numerose Camere di Commercio hanno facilitato l adozione di contratti tipo, contenenti anche clausole di risoluzioni conciliative, allo scopo di evitare differenze interpretative dei contatti de quibus. La mediazione e l arbitrato: differenze Attualmente la mediazione è lo strumento che il legislatore sembra prediligere; infatti, la conciliazione è stata introdotta a pieno titolo tra i metodi di soluzione negoziale delle possibili liti insorgende con l art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che peraltro ha quale titolo «Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali», in attuazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, concernente la mediazione in materia civile e commerciale. D altronde come disse il poeta inglese John Donne «Nessun uomo è un isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto...» e, dunque, i conflitti tra uomini sono inevitabili e ricorrenti. Anche nel caso della conciliazione è necessario che si discuta in merito a un diritto disponibile delle parti confliggenti, corrispondente a un proprio diritto per cui abbiano un potere negoziale, anche, conseguentemente, di convenire le condizioni risolutrici della loro controversia. A differenza dell arbitro e, a maggior ragione, del giudice, ut supra esaminato, che deve verificare la realtà sostanziale posta a base della controversia per decidere in forza della norma di diritto che la disciplina, per esempio, un contratto di compravendita, anche se l oggetto relativo è costituito da un quaderno o da una confezione di piselli in scatola, il conciliatore deve analizzare gli interessi concreti delle parti al fine di proporre una soluzione transattiva della loro controversia. Non solo, mentre il procedimento arbitrale deve seguire l iter procedurale previsto dal codice di rito, tanto è vero che una non corretta formazione del procedimento eteronomo costituisce una condizione d invalidità dell atto decisorio dell arbitro, il procedimento conciliati- 82 LUGLIO-AGOSTO 2010 Immobili & Diritto

14 vo è libero, così che una non corretta procedura non determina l invalidità dell intervenuto accordo conciliativo. Del resto, mentre nell arbitrato le parti espongono le tesi giuridiche che pongono a sostegno della loro domanda, nella conciliazione le parti prima vengono a conoscenza della soluzione che più risponde al proprio specifico interesse e, solo successivamente, approvano il contenuto dell accordo conciliativo. Il conciliatore è il catalizzatore degli interessi delle parti e può, anzi deve, sentirle separatamente per consentire loro di esprimersi liberamente e senza timore alcuno che quanto riferitogli sia posto a conoscenza della parte avversa, agevolando, in questo modo, il dialogo e la comprensione reciproca. Il conciliatore, creatasi una sua opinione di come proporre concretamente una soluzione del conflitto insorto tra le parti, la propone affinché queste la possano valutare consapevolmente e in modo oggettivo e, quindi, decidere se addivenire a una transazione, ovvero se procedere radicando una causa avanti l autorità giudiziaria ordinaria. La conciliazione può essere aggiuditicativa o facilitativa; mentre nella prima opzione il conciliatore considera anche le norme di diritto che disciplinano il caso affidato alla sua valutazione, nella seconda il conciliatore vi prescinde cercando di aiutare le parti a capire quale sia la soluzione più confacente a soddisfare i loro reali interessi; la proposta del conciliare, in questa ipotesi, è incompatibile con una decisione inerente alla fondatezza giuridica della pretesa di una delle parti confliggenti. «... Spesso questa distinzione riguarda soltanto le modalità di intervento del terzo imparziale che si differenziano per essere più o meno direttive: da questa prospettiva possiamo parlare di conciliazione valutativa o facilitativa. a. Conciliazione valutativa: al conciliatore, dopo avere ascoltato le parti, viene chiesto di valutare le pretese delle parti e di formulare una proposta di accordo, riguardo la quale le parti comunque conservano la loro libertà di adesione. Questa procedura sì basa fondamentalmente sull analisi dei fatti e dei diritti delle parti. b. Conciliazione facilitativa: il ruolo del terzo imparziale consiste nell aiutare le parti a negoziare un accordo. Il conciliatore non deve dare valutazioni o giudizi sulle singole pretese, tranne che per saggiare informalmente la solidità o la ragionevolezza delle posizioni delle parti. Gli elementi fondamentali della conciliazione facilitativa sono: il principio di autodeterminazione delle parti sulla risoluzione della controversia; gli aspetti oggettivi e soggettivi del conflitto; Immobili & Diritto Conciliazione, sinonimo di accordo Transigere o agire giudizialmente Distinguo: modalità di intervento del terzo LUGLIO-AGOSTO

15 Individuare l utilità Ridurre le cause i diritti delle parti; la facilitazione della comunicazione e della negoziazione collaborativa tra le parti; la ricerca di un accordo di reciproca soddisfazione per le parti; la decisione consapevole e razionale delle parti, dopo aver analizzato tutti gli elementi del conflitto e le alternative disponibili che ognuna di loro avrebbe nel caso di mancato raggiungimento di un accordo» (15). Il conciliatore, pertanto, deve individuare l utilità che le parti intendono conseguire sfruttando tutte le facoltà e le possibilità che, comunque, l ordinamento concede loro. L esempio che meglio aderisce alla materia trattata è quello del prof. Francesco Paolo Luiso di Lucca: due bambine litigano per una sola arancia trovata in cucina; la madre sente separatamente le bambine e apprende che una vuole fare delle bucce caramellate e l altra una spremuta. Propone, quindi, all una di tenersi le bucce e all altra la polpa, soddisfacendo così i loro più veri interessi. La conciliazione ex lege In quest ottica si è posto il legislatore nazionale che con l art. 60 dellalegge18giugno2009,n.69sopracitata,hadelegatoalconsiglio dei Ministri di disciplinare l istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale. La ratio di questa riforma consiste nel deflazionare le cause giudiziarie e diffondere la cultura del ricorso alla conciliazione per risolvere le controversie, soprattutto in considerazione della preferenza dei «litiganti» di vedersi risolvere la loro controversia da un giudice togato, piuttosto che accettare una proposta di conciliazione avanzata da un soggetto sfornito di potere coercitivo (i programmi televisivi pseudogiudiziari docent). E del resto il giudice risolve la lite con una sentenza e non con un mezzo negoziale. È necessario, però, come ha affermato l avv. Maurizio de Tilla, presidente dell Organismo Unitario dell Avvocatura Italiana, che la nuova procedura «rappresenti uno strumento di ampliamento dell area della tutela dei diritti». Il decreto legislativo attuativo 4 marzo 2010, n. 28, ha introdotto una duplice mediazione: a. facoltativa, per esempio, l azione di responsabilità nei confronti dell amministratore di una società immobiliare, o di cooperativa edilizia, considerata l abrogazione attuata dall art. 23 della norma in esame degli articoli da 38 a 40 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in tema di conciliazione; b. obbligatoria, quest ultima anche per le controversie, tra le altre, (15) A. Urqueda, «La via della conciliazione», Milano 2003, LUGLIO-AGOSTO 2010 Immobili & Diritto

16 in materia di condominio, diritti reali, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, contratti assicurative e bancari. Il tentativo di conciliazione, per queste fattispecie, rappresenta una condizione di procedibilità dell eventuale successiva domanda giudiziale, anche se la disposizione diverrà operativa solo dal 5 marzo 2011 ex art. 24 D.Lgs. n. 28/2010 citato; sostanzialmente si tratta di un presupposto processuale, destituito però, delle sanzioni delle preclusioni. La previsione della suddetta condizione di procedibilità è costituzionalmente legittima, a mio parere, poiché non rende particolarmente difficile l accesso alla tutela giudiziaria garantita dall art. 24 Costituzione. Innanzi tutto il legislatore si preoccupa di distinguere il termine mediazione da quello di conciliazione; è da intendersi: con il primo l attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata a comporre bonariamente la vertenza e con il secondo «la composizione di una controversia» ritenendosi in tal modo il contenuto dell intervenuto accordo tra le parti (art. 1). Specifica, inoltre, che la conciliazione è ammissibile soltanto su diritti disponibili delle parti; per esempio, è ammesso per un diritto obbligatorio,manonperildirittoalnomeaisensidell art.6cod.civ. Sono fatte salve le transazioni volontarie e le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi; proprio per questo motivo, le parti possono, convenzionalmente, prevedere nei loro contratti, le clausole di conciliazione per le fattispecie per le quali la conciliazione non sia obbligatoria ex lege. La domanda di mediazione deve essere presentata per iscritto all organismo tra quelli iscritti al registro istituito presso il Ministero della giustizia; infatti, il legislatore si esprime con il termine di «deposito». Nell ipotesi che entrambe le parti presentino la loro istanza in due organismi differenti, il conflitto di competenza è risolto dal medesimo legislatore che privilegia la priorità della presentazione secondo il principio giuridico consolidato; per esempio il conflitto tra due conduttori, o tra due acquirenti, dello stesso immobile rispettivamente ai sensi dell art cod. civ. e dell art cod. civ. La domanda deve contenere, per analogia con gli atti giudiziari, l intestazione dell organismo al quale l istante si rivolge, l indicazione specifica delle parti interessate, l oggetto della controversia e i motivi posti a base delle proprie richieste. Al fine di diffondere l istituto della conciliazione il legislatore ha posto un obbligo a carico degli avvocati di segnalare ai propri clienti sia la facoltà di avvalersi della procedura de qua, sia la condizione di procedibilità della eventuale susseguente azione giudiziaria per le fattispecie previste dall art. 5 dello stesso de- Immobili & Diritto Condizione di procedibilità: costituzionalità legittima? Mediazione, conciliazione: differenze Clausole di conciliazione Deposito della domanda Obbligo degli Avvocati di proporre la conciliazione LUGLIO-AGOSTO

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