Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l Artigianato FSBA
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1 Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l Artigianato FSBA 1
2 Premessa Il presente regolamento, in conformità agli Accordi Interconfederali e alle disposizioni contenute nell Atto Costitutivo e nello Statuto, disciplina l organizzazione e il funzionamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell Artigianato, denominato FSBA, istituito in attuazione dell articolo 3, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni, e degli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e del 23 aprile 2014, sottoscritti da CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, Associati di diritto a FSBA come previsto dallo Statuto. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell Atto costitutivo, dello Statuto, degli Accordi Interconfederali, dello specifico decreto interministeriale di riferimento vigente e smi nonché delle leggi vigenti. 1) Entrata in vigore Il testo e la data di entrata in vigore sono stati Approvati dal Consiglio Direttivo nel corso della seduta del 12 febbraio Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale. 2) Modalità di erogazione delle prestazioni L erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito avviene a livello regionale, secondo le due seguenti modalità, alternative tra loro: a) attraverso l INPS Regionale territorialmente competente, secondo le indicazioni delle parti sociali regionali, attraverso la stipula di un apposita convenzione tipo tra FSBA, INPS Regionale ed Ente Bilaterale Regionale, redatta sulla scorta di una convenzione quadro nazionale; b) attraverso l Ente Bilaterale Regionale, previa sottoscrizione di un apposita convenzione tra FSBA ed Ente Bilaterale Regionale, ai sensi dell art 14 lettera g) dello Statuto di FSBA. 3) Risorse e contributi di FSBA Il Fondo è alimentato secondo quanto previsto dall articolo 21 dello Statuto di FSBA. Sono iscritte a FSBA tutte le imprese artigiane non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, e tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle categorie degli associati di diritto ad FSBA, egualmente non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale. Le imprese ed i lavoratori iscritti ad EBNA sono automaticamente iscritti anche a FSBA, come previsto dall Accordo Interconfederale del 23 aprile 2014, recepito e deliberato dal Consiglio Direttivo di FSBA. Possono iscriversi a FSBA, in quanto datori di lavoro, anche le Associazioni nazionali e territoriali di CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL e le società dalle stesse 2
3 costituite, partecipate o promosse, nonché gli Enti Bilaterali nazionali e territoriali dell Artigianato, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati. EBNA provvede alla raccolta delle iscrizioni e delle relative quote ed alla trasmissione delle stesse a FSBA previa convenzione tra EBNA e FSBA. 4) Contribuzione a FSBA La contribuzione a FSBA è definita dal punto 1 dell Accordo Interconfederale del 29 novembre ) Versamento del contributo Il versamento del contributo a FSBA da parte delle imprese, di cui all articolo 3) è realizzato mediante EBNA e avviene secondo il meccanismo di raccolta dei contributi individuato dalla delibera del Comitato Esecutivo di EBNA del 12 maggio 2010, dall Atto di indirizzo della Bilateralità del 30 giugno 2010 e dalle vigenti e future convenzioni tra EBNA e INPS. Il versamento è dovuto dalle imprese obbligate di cui all art.3 del presente regolamento con riferimento ai lavoratori dipendenti. L obbligo di contribuzione decorre dal mese di assunzione. Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del mese, l obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese. Il Consiglio Direttivo di FSBA accerta e verifica trimestralmente le entrate complessive di FSBA. 6) Trasferimento dei contributi agli Enti Bilaterali Regionali e rendicontazione Il trasferimento dei contributi potrà avvenire secondo due modalità alternative tra loro: a) Trasferimento a Inps Regionali: le parti sociali regionali che optano per il versamento da parte di FSBA delle quote spettanti a ciascun Ente Bilaterale Regionale alla sede INPS Regionale territorialmente competente, dovranno sottoscrivere un apposita convenzione (sulla base di una convenzione quadro nazionale) tra FSBA, INPS Regionale ed Ente Bilaterale Regionale recante la disciplina degli impegni e delle obbligazioni assunte dalle Parti contraenti con riguardo alla gestione e rendicontazione delle risorse e all erogazione delle prestazioni. b) Trasferimento agli Enti Bilaterali Regionali: qualora le parti sociali regionali optassero per il trasferimento dei contributi versati dal FSBA agli Enti Bilaterali Regionali, questo dovrà avvenire secondo le modalità di trasferimento delle risorse destinate alla bilateralità come previsto dalle apposite convenzioni sottoscritte da FSBA e dal singolo Ente Bilaterale Regionale, ai sensi dell articolo 14, comma 2, lettera g) dello Statuto. Il Consiglio Direttivo accerta e verifica trimestralmente le risorse destinate a ciascun Ente Bilaterale Regionale. L attivazione della soluzione b) avviene previa sottoscrizione di un apposito Accordo Interconfederale delle Parti Sociali regionali costitutive l Ente Bilaterale Regionale. Per l applicazione della soluzione b) l Ente Bilaterale Regionale, in ottemperanza alle procedure e alle modalità previste dalla convenzione stipulata con FSBA, deve: 3
4 costituire una contabilità separata; aprire un conto corrente separato dedicato esclusivamente a FSBA; costituire un patrimonio vincolato sulla base delle risorse trasferite nell ambito del funzionamento del presente FSBA e per le finalità da esso stabilite; rendicontare trimestralmente a FSBA entrate ed uscite e in dettaglio le prestazioni erogate, il numero dei lavoratori coinvolti, la durata del trattamento erogato, la sua entità complessiva, il numero delle aziende coinvolte ed indicare l utilizzo delle risorse a loro destinate secondo le procedure predisposta da FSBA; in caso di inadempienza dell Ente Bilaterale Regionale e in mancanza del rispetto delle norme stabilite nella convenzione tra FSBA ed Ente Bilaterale Regionale, FSBA subentra nell erogazione delle prestazioni. In tal caso, FSBA, tratterrà la quota parte pari a 34,00 - del contributo Fondo sostegno al Reddito (lettera e) dell Atto di indirizzo sulla Bilateralità del 30 giugno In caso di residui, derivanti dall esercizio annuale, FSBA continuerà ad attribuire tali risorse ai singoli territori di riferimento, anche per gli esercizi successivi, per gli scopi previsti dallo statuto di FSBA e dal presente regolamento. Sia nell ipotesi a) che nell ipotesi b) le risorse saranno trasferite solo a seguito della rendicontazione prevista nel punto a) o nella convenzione prevista nel punto b) e su richiesta dell Ente Bilaterale Regionale territorialmente competente. Sia nell ipotesi a) che nell ipotesi b) la rendicontazione viene trasmessa dall Ente Bilaterale Regionale territorialmente competente a FSBA. 7) Funzioni degli Enti Bilaterali Regionali Gli Enti Bilaterali Regionali svolgono le funzioni di erogazione delle prestazioni di FSBA, nel caso di scelta della gestione diretta (punto b) delle risorse di FSBA, e in ogni caso svolgono le funzioni di assistenza tecnico-pratica nei confronti delle aziende e dei lavoratori. 8) Bilancio preventivo e consuntivo FSBA, entro il 31 dicembre di ogni anno, sentiti gli Enti Bilaterali Regionali, redige il bilancio preventivo per lo svolgimento delle attività, predisposto anche in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto interministeriale. Gli Enti Bilaterali Regionali devono presentare, entro tre mesi dalla fine dell esercizio, il bilancio consuntivo delle risorse per lo svolgimento delle attività di sostegno al reddito. 4
5 9) Rendiconti periodici Gli Enti Bilaterali Regionali rendicontano trimestralmente a FSBA secondo le modalità ed i contenuti previsti dalla convenzione, in conformità con le previsioni del Decreto Interministeriale e smi. 10) Destinatari delle prestazioni di FSBA e regolarità contributiva L accesso alle prestazioni è ammesso solo per i lavoratori già in forza alla data dell Accordo di sospensione dell attività lavorativa e per i quali siano stati versati i relativi contributi. Il diritto alle prestazioni di FSBA sorge nei confronti dei lavoratori per i quali sia stato effettuato almeno un versamento al Fondo ed il cui datore di lavoro risulti in regola con i relativi versamenti. Le prestazioni dirette al sostegno al reddito dei lavoratori sono erogabili a condizione che vi sia regolarità di versamento mensile. Tale regolarità è stabilita in 12 quote mensili consecutive versate tramite F24 rispetto al momento della richiesta di prestazione. Le imprese che per qualunque ragione dovessero interrompere il versamento mensile, tranne nel caso di mancanza di lavoratori in forza nei mesi di riferimento, per poter ottenere l'erogazione della prestazione dovranno regolarizzare la propria posizione utilizzando il modello F24. Il trattamento di sostegno al reddito decorre immediatamente nei confronti del lavoratore il cui datore di lavoro sia in regola con i versamenti alla bialteralità. 11) Prestazioni di sostegno al reddito FSBA, attraverso gli Enti Bilaterali Regionali o le sedi INPS Regionali territorialmente competenti, eroga ai destinatari di cui all articolo precedente: a. prestazioni integrative dell indennità di disoccupazione dell ASPI; b. eventuali altre prestazioni di sostegno al reddito definite dagli Associati di diritto di FSBA, con particolare riferimento alle riduzione dell orario di lavoro. Al fine di garantire continuità di prestazioni, in caso di esaurimento delle risorse Inps, il Consiglio Direttivo di FSBA si riserva di autorizzare l impiego delle risorse residue da parte degli Enti Bilaterali Regionali. 12) Prestazione integrativa dell indennità di disoccupazione (ASPI) in caso di sospensione dell attività lavorativa FSBA, attraverso le sedi INPS Regionali territorialmente competenti o gli Enti Bilaterali Regionali, eroga l integrazione dell indennità di disoccupazione dell ASPI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o 5
6 occupazionali che siano in possesso dei requisiti di legge per l ottenimento dell indennità di disoccupazione. La misura dell integrazione è pari al 20 per cento del trattamento concesso dall Inps in forza della normativa vigente. La durata massima dell erogazione dell integrazione è di novanta giornate in un biennio mobile, conteggiate conformemente a quanto previsto dall INPS. In ottemperanza all articolo 3, comma 18 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, l integrazione non è dovuta nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate (ad esclusione di contratti di solidarietà) e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. La prestazione integrativa sarà erogata fino al 31 dicembre 2015, salvo proroghe della norma di riferimento e rinnovo dell Accordo Interconfederale. Sono motivo di cessazione dell erogazione della prestazione integrativa: a. lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione di FSBA; b. la cessazione del rapporto di lavoro; c. il decesso del dipendente; d. irregolarità o abusi nell utilizzo della prestazione (verificati); e. l intervenuta utilizzazione di tutte le risorse disponibili. 13) Procedura e documentazione richiesta per l accesso alla prestazione integrativa I lavoratori aventi diritto possono accedere alla prestazione integrativa in caso di sospensione, previa stipula di un Accordo sindacale di sospensione dell attività lavorativa e la comunicazione preventiva da parte dell azienda all Ente Bilaterale Regionale, corredata dalla documentazione prevista. 14) Erogazione In ottemperanza all articolo 3, commi 26 e 27 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, le erogazioni delle prestazioni devono avvenire nel limite delle risorse già acquisite da ogni Ente Bilaterale Regionale. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l intero ammontare delle richieste di prestazioni, si provvederà alla liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili in ordine cronologico di arrivo delle domande attraverso il sistema online certificato, fermo restando la possibilità di intervento da parte del Consiglio Direttivo di FSBA attraverso il Fondo Perequativo. L integrazione all indennità di disoccupazione INPS è erogata ai lavoratori direttamente dall Ente Bilaterale Regionale o dall INPS territorialmente competente per conto di Ente Bilaterale Regionale- FSBA, previa convenzione stipulata tra FSBA e INPS e Ente Bilaterale Regionale. 15) Rendiconti preventivi e consuntivi FSBA assicura il pareggio di bilancio e condizioni di equilibrio economico-finanziario di cui all articolo 3, comma 26, Legge 28 giugno 2012, n. 92 ed al decreto interministeriale di riferimento. 6
7 FSBA elaborerà, di norma ogni 6 mesi, un analisi dettagliata sull andamento da sottoporre agli Associati di diritto di FSBA. 16) Riserva finanziaria con finalità perequative E costituita una riserva finanziaria per finalità perequative di rilievo nazionale, le cui quantità, causali e modalità di utilizzo verranno definite dall Assemblea su proposta del Consiglio direttivo in relazione all andamento delle prestazioni del Fondo. L utilizzo di tale riserva finanziaria è di esclusiva pertinenza del Consiglio Direttivo di FSBA. 17) Struttura Operativa Nazionale di FSBA Considerata la fase di start-up di FSBA ed il carattere sperimentale dello stesso, per tutta la fase di avvio, la funzionalità operativa di FSBA sarà garantita da EBNA. 18) Spese di funzionamento Per le spese necessarie per il funzionamento e per il raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento provvedono direttamente gli Enti Bilaterali di rispettivo riferimento. 19) Direttore I compiti, le funzioni e la durata della carica di Direttore sono regolati dall articolo 15 dello Statuto di FSBA. In attesa della strutturazione definitiva della governance del Fondo, il direttore di EBNA svolge anche le funzioni di direttore di FSBA. 7
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