Oggetto: Il versamento della tassa libri sociali 2015
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- Costantino Rossa
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1 Legnano, 06 Marzo 2015 Alle imprese assistite Oggetto: Il versamento della tassa libri sociali 2015 Entro il le società di capitali (spa, srl e sapa) devono provvedere al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri. Come precisato dal Ministero delle Finanze nella Circolare , n. 108/E sono obbligate al versamento anche: le società in liquidazione ordinaria; le società sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile. TASSA VIDIMAZIONE VERSAMENTO ENTRO IL LIBRI SOCIALI 2015 Qualora, dopo aver versato la tassa annuale, la società trasferisca la sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell Agenzia delle Entrate, non è richiesto un ulteriore versamento in quanto, a seguito del trasferimento, non è necessario effettuare una nuova vidimazione dei libri sociali. Relativamente ad una società costituita a fine 2014 (ad esempio, in data ) con termine del primo esercizio il , si ritiene che la tassa in esame sia dovuta per anno e non per periodo d imposta. Ne consegue che in sede di costituzione la società ha versato la tassa (dovuta) per il 2014; entro il dovrà versare quanto dovuto per il SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE Sono esonerati dal pagamento della tassa in esame: società cooperative e di mutua assicurazione. N.B. In sede di vidimazione dei libri / registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta la tassa di C.G. pari a 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, Libro decisioni soci) da parte di una società di persone; consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM , n ); società di capitali dichiarate fallite (ordinanza Tribunale di Torino ). Il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato senza spese ; società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.
2 L esonero dovrebbe essere collegato al fatto che l art. 13-bis, comma 1, DPR n. 641/72, così come modificato dall art. 90, comma 7, Legge n. 289/2002, prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative. Pertanto se tali soggetti non devono assolvere la tassa di C.G. in sede di vidimazione, gli stessi non sono neppure tenuti al versamento (forfetario) annuale. AMMONTARE DELL IMPORTO DOVUTO La tassa annuale: sostituisce il costo della tassa di C.G. per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni consiglio di amministrazione, ecc.); è deducibile ai fini IRES e IRAP; è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nell anno. L importo da versare è differenziato in base all ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante all 1.1 dell anno per il quale si effettua il versamento. Così per il versamento dovuto per il 2015 (in scadenza il ) va fatto riferimento al capitale sociale/fondo di dotazione all e quanto dovuto è così individuato: Capitale sociale / fondo di dotazione all Tassa annuale dovuta inferiore o pari a ,90 309,87 superiore a ,90 516,46 Eventuali variazioni del capitale sociale / fondo di dotazione successive all non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2016). MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento della tassa annuale in esame va effettuato tramite il mod. F24, con le consuete modalità telematiche, tenendo presente che: nel caso di saldo a zero (con compensazione) vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline); nel caso di saldo a debito (con o senza compensazione) vanno utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Di conseguenza, per tale fattispecie, in aggiunta a Entratel / Fisconline, può essere utilizzato il servizio di remote / home banking. In particolare, nella Sezione Erario vanno riportati i seguenti dati: Codice tributo 7085 Anno di riferimento 2015
3 VIDIMAZIONE LIBRI ESIBIZIONE MOD. F24 In sede di vidimazione dei libri al Notaio / Registro delle Imprese va esibita la prova dell avvenuto pagamento della tassa in esame. La fotocopia del mod. F24 va esibita soltanto per le vidimazioni successive al Come evidenziato nella RM , n. 170/E, per le vidimazioni anteriori la prova del pagamento non può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento. Il controllo dell avvenuto versamento può essere eseguito dall Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti o verifiche. SOCIETÀ COSTITUITE DOPO L Le società di capitali costituite successivamente all sono tenute a versare la tassa annuale ( 309,87 / 516,46) esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all Ufficio delle Entrate Centro Operativo di Pescara. REGIME SANZIONATORIO In mancanza di una specifica sanzione disposta dal DPR n. 641/72 per l omesso / ritardato versamento della tassa annuale si ritiene di dover fare riferimento alla regola generale in materia di omesso versamento dei tributi di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale la sanzione è pari al 30% dell importo dovuto. Considerato che, in occasione della revisione del sistema sanzionatorio ad opera del D.Lgs. n. 473/97, il Legislatore ha modificato l art. 9, DPR n. 641/72, eliminando il comma 3 che prevedeva una specifica sanzione per il mancato / ritardato versamento delle tasse annuali, appare sostenibile che la sanzione per la violazione in esame sia riconducibile alla disciplina di cui al citato D.Lgs. n. 471/97. Infatti, come evidenziato dal Ministero delle Finanze nella Circolare , n. 23/E, il Titolo II del d.lgs. n. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d'imposta. Preme evidenziare che talune Camere di Commercio e la stessa Agenzia delle Entrate indicano nei rispettivi siti Internet che la sanzione irrogabile alla violazione in esame è compresa tra il 100% e il 200% così come previsto dall art. 9, comma 1, DPR n. 641/72 in base al quale: chi esercita un attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima. Tale interpretazione si riflette sulla determinazione della sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso. REGOLARIZZAZIONE TRAMITE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO È possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso a condizione che: la violazione non sia già stata constatata; non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
4 non siano già iniziate altre attività amministrative di accertamento di cui l interessato abbia avuto formale conoscenza. Il ravvedimento può essere effettuato: entro 30 giorni con il versamento della sanzione ridotta: dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%; del 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra il 15 e il 30 giorno dalla scadenza; entro 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con l applicazione della sanzione ridotta pari al 3,75% (1/8 del 30%). N.B. Entro il prossimo è possibile regolarizzare l'omesso versamento della tassa dovuta per il 2014 scaduta il Tenendo presenti le novità introdotte dalla Finanziaria 2015 in materia di ravvedimento la regolarizzazione può essere altresì effettuata: entro 90 giorni dalla scadenza del versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta del 3,33% (1/9 del 30%); entro 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta pari al 4,29% (1/7 del 30%); oltre 2 anni dalla scadenza prevista per il versamento della tassa in esame, con applicazione della sanzione ridotta pari al 5% (1/6 del 30%). L importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora. Si evidenzia che a decorrere dall , per effetto del DM , il tasso di interesse legale è pari allo 0,50%. Nel caso in cui il tardivo versamento della tassa non sia contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa. Come chiarito infatti dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 41/E, in presenza di un versamento eseguito con 3 giorni di ritardo regolarizzato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0,6% (0,2% x 3). La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i partner di riferimento per il caso di specie è : tel. 0331/ circolari@sbcweb.it E gradita l occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti. SBC Consulting Srl 1) Il presente servizio è rivolto esclusivamente alla clientela delle strutture SBC (SBC Consulting s.r.l.), 2) E' espressamente vietata la trasmissione, riproduzione, distribuzione, elaborazione e/o divulgazione, anche parziale, della presente comunicazione e/o della documentazione ad essa allegata e/o collegata, in assenza di preventiva autorizzazione scritta della s.r.l. S.B.C., che ne detengono tutti i diritti; 3) La s.r.l. S.B.C. Consulting, non risponde di eventuali involontari errori e/o omissioni nel contenuto delle circolari o di un errato impiego delle indicazioni in esse contenute, a maggior ragione qualora ciò consegua ad arbitrarie interpretazioni analogiche, estensive o riduttive delle informazioni rese, e, pertanto, invitano i
5 destinatari a verificare sempre e quindi in ogni caso la fattispecie applicativa, consultando i professionisti indicati in calce oppure soggetti di propria fiducia, esponendo la propria specifica situazione ai fini di una corretta individuazione dell ambito di applicazione; 4) Le modalità di erogazione del servizio di informazione gratuita attraverso posta elettronica, fax o comunque ogni altro mezzo di trasmissione o comunicazione, offerto dalla struttura SBC (SBC Consulting s.r.l.), alla propria clientela e/o ai soggetti da esse SBC (SBC Consulting s.r.l.), ritenuti d'interesse, prevedono l'insindacabile facoltà d'esclusione dal novero dei destinatari del servizio, del soggetto che non abbia provveduto a conferire incarico consultivo alla struttura SBC (SBC Consulting s.r.l.), per tre adempimenti consecutivi; 5) Informazione ai sensi del decreto legislativo 196/2003: il Vs. indirizzo è utilizzato esclusivamente per questo servizio informativo. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi. Qualora desideraste essere eliminati dall'elenco, inviate una con la dicitura "cancellazione dall'elenco" all'indirizzo circolari@sbcweb.it (per i clienti SBC - SBC Consulting s.r.l. e diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.
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