ALLEGATOA alla Dgr n del 16 dicembre 2008 pag. 1/7
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1 giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n del 16 dicembre 2008 pag. 1/7 Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (art. 21 L.R. 17 gennaio 2002 n.2) CRITERI DI UTILIZZO e MODALITÀ DI GESTIONE 1. Finalità Il Fondo di rotazione è uno strumento che prevede la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane per favorire lo sviluppo dell attività d impresa. 2. Requisiti e soggetti beneficiari Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese aventi tutti i seguenti requisiti: imprese artigiane e i loro consorzi, così come definiti dalla legge regionale , n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative associazioni temporanee di imprese; sede operativa ed iniziativa da agevolare ubicate nel Veneto; sede legale ed operativa nel Veneto per le tipologie di intervento di cui al successivo art. 4 lett. C; 3. Esclusione dai benefici Agli effetti della regola comunitaria de minimis, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, sono esclusi i seguenti: a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato; c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell allegato I del trattato, nei casi seguenti: i) quando l importo dell aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) quando l aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività d esportazione;
2 ALLEGATOA alla Dgr n del 16 dicembre 2008 pag. 2/7 e) aiuti condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione; f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002; g) aiuti destinati all acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; h) aiuti concessi a imprese in difficoltà. Qualora il soggetto richiedente, in relazione alla specifica iniziativa, abbia titolo di ammissione ai benefici di altri fondi di rotazione (settoriali o territoriali) previsti da leggi nazionali, regionali o da interventi comunitari, e qualora tali fondi gestiti da Veneto Sviluppo SpA presentino risorse sufficienti per consentire il finanziamento agevolato richiesto, quest ultima provvede d ufficio a inoltrare la domanda di agevolazione al fondo di rotazione pertinente. 4. Tipologie di intervento Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: A. spese di investimento per: 1) acquisto, costruzione, ampliamento e ristrutturazione di immobili destinati all attività d impresa; 2) acquisto di terreni, destinati a insediamenti artigianali dagli strumenti territoriali e urbanistici vigenti, finalizzato alla costruzione e/o ampliamento, comprese le aree attigue funzionali all attività, con avvio lavori (D.I.A.) entro i tre anni dalla concessione dell agevolazione; 3) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature* (nuovi e usati rigenerati da rivenditore autorizzato); 4) acquisto di automezzi e natanti (nuovi) in conto proprio e mezzi di trasporto (nuovi, targati e non targati) destinati all attività artigiana, con esclusione delle autovetture non in versione autocarro e van (salvo che per le attività di taxi ed autonoleggio con conducente); 5) trasferimenti di tecnologia, attuati mediante registrazione e acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate (immobilizzazioni immateriali); B. spese tecniche per consulenza, progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza nella misura massima complessiva del 10% delle spese ammissibili di cui al punto A. sub. 1) e 2); C. altre iniziative (alternative tra loro): 1) Ricapitalizzazione aziendale, perfezionabile secondo due modalità: i. Prestito partecipativo agevolato; prestito agevolato erogabile all impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del prestito partecipativo stesso. ii. Finanziamento agevolato: sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L erogazione del finanziamento è subordinata all avvenuto versamento dell aumento nelle casse sociali. 2) Riequilibrio finanziario aziendale: finanziamento agevolato a medio-lungo termine a supporto del capitale circolante per importo non superiore al 20% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi;
3 ALLEGATOA alla Dgr n del 16 dicembre 2008 pag. 3/7 3) Consolido passività bancarie a breve: finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa, avuto riguardo al minore tra gli importi rinvenienti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data di presentazione della domanda. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni. * Il costo minimo delle attrezzature è stabilito in 500,00 per singola voce. 5. Ammissibilità delle spese Sono ammissibili le spese da realizzare e quelle effettuate (data fattura) non antecedente a 6 mesi dalla data della domanda di agevolazione. Le iniziative e gli investimenti ammessi sono da realizzare e le operazioni di finanziamento/leasing sono da erogare/attivare entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di ammissione ai benefici del fondo, salvo proroga che Veneto Sviluppo S.p.A. potrà concedere su preventiva richiesta motivata esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore. 6. Forme di intervento Il Fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l erogazione di finanziamenti agevolati e di locazioni finanziarie agevolate (per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento, con esclusione del leasing immobiliare, fatte salve le operazioni già presentate a Veneto Sviluppo S.p.A. alla data di entrata in vigore dei presenti Criteri). Per le operazioni di leasing la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA, canone iniziale e valore di riscatto. 7. Importo delle operazioni e limite dell agevolazione Le iniziative sono finanziabili fino al 100% dell importo ammesso. Tale importo va da un minimo di ,00 a un massimo di , Durata delle operazioni La durata massima delle operazioni di finanziamento è prevista in: - 10 anni per gli investimenti immobiliari, comprensivi dell eventuale periodo di preammortamento; - 5 anni per gli altri investimenti, comprensivi dell eventuale periodo di preammortamento. In caso di investimenti promiscui la durata massima verrà determinata in base alla prevalenza della spesa (immobiliare o mobiliare). I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi (salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito) entro 5 anni dalla data di concessione dell agevolazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. e comunque per tutta la durata del finanziamento agevolato.
4 ALLEGATOA alla Dgr n del 16 dicembre 2008 pag. 4/7 9. Misura dell agevolazione Posto che i finanziamenti e le locazioni finanziarie sono realizzati con il sistema del fondo di rotazione a doppia provvista una delle banche o delle società di leasing regolata a tasso liberamente negoziato non superiore al tasso convenzionato* e l altra pubblica del fondo di rotazione regolata a tasso zero, il tasso agevolato effettivamente a carico dell impresa risulta essere il tasso convenzionato o un tasso inferiore liberamente negoziato, ridotto al massimo del: - 50% per le ditte individuali, le società di persone nonché i consorzi costituiti per la partecipazione a gare di cui al Regolamento regionale 5 dicembre 2005, n. 1; - 40% per le restanti imprese e, comunque, per le operazioni di leasing e quelle di investimento immobiliare, in proporzione alla quota di intervento del Fondo di rotazione al finanziamento. In ogni caso le operazioni sono soggette al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato, come contemplato nel successivo art. 11. * attualmente : Euribor a 3 o 6 mesi mmp divisore max 2 punti di spread annui 10. Garanzie Le operazioni di finanziamento (escluse le locazioni finanziarie) devono essere corredate da idonea garanzia rilasciata dagli organismi di garanzia artigiani di cui alla L.R. n. 48 del 6 settembre 1993, art. 2 comma 1 lett. b), c), d), e). La garanzia s intende idonea una volta regolarmente deliberata dall organismo di cui l impresa od il consorzio artigiano richiedente il finanziamento sia socio e comunque accettata dall istituto di credito che concede il finanziamento. 11. Rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato I benefici per le imprese artigiane a valere sul Fondo di rotazione sono concessi in osservanza alla regola comunitaria del de minimis (Regolamento CE n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea n. 379 del 28/12/2006) in base alla quale gli aiuti pubblici percepiti non devono superare l importo di ,00 ( ,00 per le imprese di trasporto su strada) in un periodo di tre esercizi finanziari. Verranno rispettate in ogni caso le normative settoriali in vigore in materia di aiuti di stato. Le agevolazioni del fondo sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche esclusivamente concesse sotto forma di contributi in conto capitale e/o garanzia/controgaranzia agevolata nei limiti di cui all art. 2, comma 5, del Reg. CE 1998/2006*. Per quanto concerne il calcolo dell elemento di aiuto, Veneto Sviluppo S.p.A. si atterrà alle disposizioni vigenti impartite dalla Commissione Europea e dalla competente Direzione Generale per la concorrenza. In particolare per i finanziamenti e le operazioni di locazione finanziaria agevolati, si dovrà calcolare l equivalente sovvenzione lorda (ESL) valutando la differenza tra il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e il tasso effettivo del finanziamento risultante, al momento dell erogazione, dalla media ponderata tra quello praticato dalla banca e il tasso, pari a zero, della provvista del Fondo. Veneto Sviluppo S.p.A. provvede a darne comunicazione ai beneficiari. I richiedenti sono obbligati a fornire a Veneto Sviluppo S.p.A. informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti rientranti nel regime de minimis ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti la presentazione della domanda e nell esercizio finanziario in corso (vedasi autocertificazione reperibile nel sito o nel sito al fine di consentire l accertamento che il nuovo aiuto richiesto non faccia salire l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento a un livello eccedente il massimale di cui sopra. * Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un intensità superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
5 ALLEGATOA alla Dgr n del 16 dicembre 2008 pag. 5/7 12. Procedure Le domande di ammissione al Fondo di rotazione, per le operazioni di finanziamento, vanno presentate dai richiedenti a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite degli organismi di garanzia di cui al precedente articolo 10. Le domande per le operazioni di leasing vanno presentate direttamente a Veneto Sviluppo S.p.A. da parte delle società convenzionate. L elenco degli intermediari finanziari convenzionati e degli organismi di garanzia è reperibile nel sito o Il modulo di domanda autodichiarazione da utilizzare, reperibile nei siti sopra indicati, deve essere presentato a detta Società Finanziaria regionale entro 30 giorni dalla data di compilazione corredato dalla seguente documentazione: - visura camerale recente in copia senza valore di certificazione; - copia delibera di concessione dell affidamento da parte della banca (o documento equivalente); - breve relazione con notizie sull attività e lo sviluppo dell impresa, con specifica indicazione del piano di investimento, dettagliato in ogni singola spesa con il relativo costo o preventivo, accompagnato dal piano di copertura dell investimento; - dichiarazione circa gli aiuti de minimis ricevuti negli ultimi tre esercizi; - copia del bilancio o della situazione economico-patrimoniale approvati relativi all ultimo esercizio concluso; - ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile; in particolare, per le iniziative di riequilibrio finanziario i bilanci degli ultimi tre esercizi e, per le iniziative di consolido di esposizioni bancarie, gli estratti conto degli affidamenti in essere relativi agli ultimi due trimestri; per le iniziative di ricapitalizzazione: copia dichiarata conforme dell estratto del verbale di delibera di aumento del capitale sociale. Nel corso dell istruttoria Veneto Sviluppo SpA può chiedere agli interessati, senza pregiudizio per la priorità cronologica acquisita, chiarimenti e integrazioni alla documentazione pervenuta in allegato alla domanda: ciò al fine di verificare l ammissibilità all agevolazione. Tali elementi informativi verranno presi in considerazione solo se perverranno entro il termine perentorio stabilito e indicato nella comunicazione della Società Finanziaria regionale. L ammissione delle domande ha luogo, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione delle stesse purché complete di tutta la documentazione prevista. In caso di ammissione all agevolazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., la banca e/o la società di leasing erogherà il finanziamento a seguito di presentazione della documentazione inerente l operazione ammessa nel termine massimo di 15 giorni dal trasferimento dei fondi da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. I soggetti beneficiari hanno l obbligo di comunicare tempestivamente a Veneto Sviluppo S.p.A. ogni modifica dei requisiti soggettivi per la conseguente necessaria approvazione. Il perfezionamento delle operazioni di finanziamento agevolato è comunque subordinato all effettiva disponibilità liquida del Fondo di Rotazione. Nell ambito di tale disponibilità, sarà data priorità ai finanziamenti concessi ai Consorzi costituiti per partecipazioni a gare di cui al Regolamento regionale 5 dicembre 2005, n. 1 (BUR 115/2005). 13. Rendicontazione delle spese All atto della rendicontazione tutte le spese ammesse all agevolazione devono essere comprovate da copia delle fatture o da altra idonea documentazione che verrà presentata all Istituto di credito interessato. La banca finanziatrice provvederà a controllare la quietanza delle stesse e apporrà l annullo. Nel caso di locazione finanziaria, al fine di ottenere l erogazione dell agevolazione, dovranno risultare stipulato il contratto e consegnati i beni all impresa. Per le iniziative di ricapitalizzazione di cui all art. 4 lett. C. 1) ii, dovrà essere fornita idonea documentazione comprovante l avvenuto versamento dell aumento di capitale. La documentazione costituente la rendicontazione dovrà essere acquisita agli atti da Veneto Sviluppo S.p.A.
6 ALLEGATOA alla Dgr n del 16 dicembre 2008 pag. 6/7 14. Rinuncia e revoca del beneficio Veneto Sviluppo S.p.A. ha facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca o Società di Leasing che presso l impresa, la sussistenza, durante tutta la durata dell operazione prevista al paragrafo 8, delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al beneficio. La rinuncia totale dell aiuto, comunicata a Veneto Sviluppo dall impresa o dalla banca per conto dell impresa, comporta la restituzione totale del medesimo maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione della provvista a quella di recupero. Diversamente, la rinuncia parziale dell aiuto (e nei casi riportati di seguito, dalla lett. c) alla lett. f) comporta il rimborso della parte inerente di provvista maggiorata degli interessi legali. La revoca delle agevolazioni è disciplinata dall art. 11 della L.R. 5/2000 e successive modifiche. Viene disposta la revoca totale o parziale, a seguito controllo o con qualsiasi altro mezzo di accertamento, nei seguenti casi: a. agevolazione concessa sulla base di dati, dichiarazioni, notizie falsi, inesatti e/o reticenti; b. qualora, a seguito dell effettuazione dell attività di controllo, si riscontri la non rispondenza del piano di investimenti ammesso all agevolazione con quanto effettivamente realizzato; c. sopravvenuta mancanza di requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all agevolazione (art. 2) nel periodo di durata della agevolazione (salvo il caso della perdita del riconoscimento della natura artigiana dell impresa se tale perdita è determinata dal superamento dei limiti massimi di manodopera occupata alle dipendenze stabiliti dall art. 4 della legge n. 443 del 1985 a seguito della realizzazione dell iniziativa agevolata e sempreché l impresa mantenga i parametri delle P.M.I.); d. cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell agevolazione prima del termine di cui all ultimo comma dell art. 8; e. cessazione dell attività dell impresa beneficiaria nel periodo di durata della agevolazione; f. cessione di azienda, o cessione del ramo d azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l impresa intesa a subentrare nell agevolazione non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità. In tali casi la cessazione dell agevolazione decorre dalla data dell evento che ha causato la perdita del diritto. La provvista indebitamente percepita va restituita con l applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. n. 5 del 28 gennaio 2000, art. 11 e successive modifiche. La comunicazione di revoca parziale o totale del beneficio è trasmessa da Veneto Sviluppo S.p.A. oltre all impresa, anche alla competente struttura della Regione del Veneto per quanto di competenza in riferimento alla applicazione dell eventuale sanzione. A Veneto Sviluppo S.p.A. compete il recupero della provvista erogata, degli interessi e delle eventuali maggiorazioni. 15. Controlli La Regione, per il tramite della competente Direzione Artigianato, esercita la funzione di controllo sull attività di gestione del Fondo di rotazione da parte della società finanziaria Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi della D.G.R. 4 agosto 2000, n e successive modifiche. Qualora nell ambito dei controlli e delle ispezioni presso i beneficiari la Regione rilevasse presunte irregolarità, quest ultima informa tempestivamente la società finanziaria che deve procedere ai riscontri definitivi e alle azioni conseguenti. Su detti riscontri definitivi e azioni conseguenti Veneto Sviluppo S.p.A. deve informare tempestivamente e adeguatamente la Regione.
7 ALLEGATOA alla Dgr n del 16 dicembre 2008 pag. 7/7 16. Ulteriori disposizioni Disposizioni particolari, integrative e specificative del presente articolato, volte al miglioramento delle procedure (anche in considerazione dei volumi delle domande e/o con riferimento alla possibilità di accesso ad altri Fondi di Rotazione così come contemplato al punto 3, ultimo comma) saranno impartite, previo rapporto in merito di Veneto Sviluppo S.p.A., con decreto del Dirigente responsabile della Direzione Artigianato. Per la migliore produttività del Fondo, in complementarietà con gli altri strumenti per il credito all artigianato e l ottimale utilizzo delle risorse che si rendono disponibili, potranno essere apportate modifiche agli importi e limiti dell agevolazione di cui all art. 7. ed alla misura dell agevolazione di cui all art. 9, mediante provvedimento della Struttura regionale competente, da emanarsi dopo aver sentito il Comitato Consultivo per il Credito all Artigianato di cui all art. 12 della L.R. n. 48/93. Veneto Sviluppo S.p.A. provvederà di conseguenza, di concerto con la Direzione Regionale, all aggiornamento del quadro regolamentare e delle procedure di accesso al Fondo e alle opportune azioni informative.
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