PS BUTANGAS-PROBLEMI CONTRATTUALI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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1 PS BUTANGAS-PROBLEMI CONTRATTUALI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 settembre 2016; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, e la parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 1 aprile 2015; VISTE le comunicazioni, pervenute in data 18 marzo, 6 maggio, 23 e 28 giugno 2016, 11 agosto 2016 e 12 settembre 2016, con le quali, la società Butangas S.p.A. ha dapprima presentato e poi integrato e meglio precisato impegni ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell articolo 9 del Regolamento; VISTI i propri provvedimenti del 13 aprile e 13 luglio 2016, con i quali, ai sensi dell articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per la valutazione, rispettivamente, degli impegni proposti dal professionista in data 18 marzo, 6 maggio, 23 e 28 giugno 2016, ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell articolo 9 del Regolamento; VISTO il proprio provvedimento del 14 settembre 2016, con il quale, ai sensi dell articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per valutare compiutamente la documentazione acquisita nella fase istruttoria; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. La società Butangas S.p.A. (di seguito Butangas) in qualità di professionista, ai sensi del Codice del Consumo. La società è attiva, su tutto il territorio nazionale, nella vendita al dettaglio di GPL come combustibile (bombole, serbatoi, reti canalizzate) e per autotrazione. Butangas fa parte del gruppo Butangas-Dragan 1, che opera in 10 Paesi nella distribuzione di GPL. Il bilancio della società, relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a ,00. II. LE PRATICHE COMMERCIALI 2. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista nella vendita al dettaglio di GPL (gas di petrolio liquefatto) per uso riscaldamento - produzione acqua calda - cottura a piccoli clienti domestici sforniti di serbatoio di proprietà nel quale immagazzinare il GPL, mediante un contratto contenente l offerta congiunta di una fornitura di GPL e di un serbatoio in comodato d uso 2 per due anni, tacitamente rinnovabili, che estende alla fornitura in esclusiva del GPL la durata biennale ammessa dalla legge per il comodato Sul piano informativo, in particolare, le condotte oggetto del procedimento riguardano: a. la non chiara prospettazione del fatto che la fornitura di GPL mediante serbatoio in comodato comporta due rapporti contrattuali, uno riguardante la fornitura di GPL e l altro il possesso del serbatoio, di durata potenzialmente differente; b. la carente prospettazione ai consumatori dei differenti regimi di possesso del serbatoio previsti dalla legge (comodato, locazione, proprietà) anche riguardo alla effettiva gratuità del comodato in relazione alle spese di installazione e rimozione del serbatoio; c. la generica elencazione dei fattori che avrebbero potuto contribuire alla variazione unilaterale del prezzo di fornitura del GPL da parte dei professionisti nel corso del contratto, senza indicare le modalità di formazione del prezzo né agganciarne le variazioni a parametri conoscibili e verificabili da parte dei consumatori; d. scarsa chiarezza delle modalità di determinazione del prezzo di acquisto del serbatoio e omessa informazione sulle caratteristiche del serbatoio stesso. 4. Il procedimento ha inoltre riguardato le seguenti condotte: a. la qualificazione come inadempimento contrattuale della mancata accettazione dell aumento del prezzo di fornitura del GPL e/o del recesso anticipato del consumatore, con conseguente richiesta di pagamento entro tempi brevi e 1 [L intero capitale sociale è posseduto dalla società Veroniki Holding S.p.A. a sua volta controllata integralmente dalla società DRAGOFINA INVESTMENT TRUST REG.] 2 [Il comodato d uso è la modalità più diffusa di possesso dei serbatoi relativamente raro il noleggio. Solo una minoranza di consumatori finali è attualmente dotata di serbatoio di proprietà. ] 3 [In caso di serbatoio di proprietà, il contratto di fornitura del GPL ha invece durata annuale.]

2 sotto la minaccia del ricorso alle vie legali - di significative penali e dei costi di rimozione del serbatoio in comodato tranne che nel caso estremo di variazioni del prezzo di almeno il 25% rispetto all ultima fornitura effettuata nei 12 mesi precedenti; b. la previsione di oneri di rimozione del serbatoio in tutti i casi di cessazione del contratto, incluso il mancato rinnovo alla naturale scadenza; c. la previsione di tempi eccessivi di preavviso per la disdetta del contratto, pari a 120 giorni; d. la possibilità di acquistare il serbatoio detenuto in comodato solo alla scadenza del contratto e con preavviso di tre mesi; e. la previsione di un prezzo di acquisto minimo per il serbatoio, a prescindere dalla sua vetustà. 5. Infine, i contratti stipulati dagli agenti del professionista non apparivano conformi alle prescrizioni del Codice del Consumo in materia di contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, con particolare riferimento all informativa precontrattuale e al diritto di recesso. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 1) L iter del procedimento 6. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 27 gennaio 2016 è stato avviato il procedimento istruttorio n. PS10277, comunicato al professionista in data 3 febbraio 2016 contestualmente all accertamento ispettivo effettuato, ai sensi dell articolo 27, commi 2 e 3 del Codice del Consumo presso la sede dello stesso. In sede di avvio è stato ipotizzato che le condotte della società Butangas S.p.A. fossero suscettibili di integrare una violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere c) e d), 22, comma 1 e comma 4, lettere, a) e c), 24 e 25, lettere d) ed e), nonché 49, 50, 52 e 53 del Codice del Consumo. 7. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa le formule contrattuali utilizzate per la fornitura di GPL ai consumatori, modalità e comunicazioni promozionali utilizzate, procedura seguita per la modifica del prezzo concordato per la fornitura di GPL, natura e modalità di calcolo di ciascuno degli oneri addebitati al momento della rimozione del serbatoio, procedure per la consegna ai clienti delle certificazioni al momento dell'istallazione dei serbatoi e in occasione della loro manutenzione, nonché numero e valore dei contratti, dei reclami e dei contenziosi delle imprese. 8. In data 15 febbraio 2016 il professionista ha esercitato il diritto di accesso agli atti ed in data 29 febbraio 2016 ha fornito un primo riscontro alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento. 9. Con nota del 18 marzo 2016 il professionista ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, successivamente integrati in data 6 maggio Il tema degli impegni proposti è stato anche oggetto di un audizione del professionista indetta nell ambito del procedimento e tenutasi presso la sede dell Autorità in data 21 aprile In data 1 giugno 2016 l Autorità ha comunicato al professionista che gli impegni presentati erano stati valutati solo parzialmente idonei a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione, e pertanto ha assegnato un termine per l integrazione degli impegni ai sensi dell articolo 9, comma 2, lettera b), del Regolamento. 11. Con successive note del 23 e del 28 giugno 2016, Butangas ha presentato integrazioni degli impegni ed in data 28 luglio 2016, presso la sede dell Autorità, si è tenuta l audizione indetta nell ambito del procedimento al fine di chiarire alcuni aspetti delle misure proposte dal Professionista. 12. In data 11 agosto 2016, il Professionista ha depositato un ulteriore integrazione contenente la versione e consolidata degli impegni. 13. In data 7 settembre 2016 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 14. In data 12 settembre 2016, il Professionista ha depositato un ulteriore integrazione contenente la versione consolidata degli impegni, idonea per la pubblicazione. 2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 15. Con le note pervenute in data 18 marzo, 6 maggio, 23 e 28 giugno, 11 agosto e 12 settembre 2016, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell articolo 9 del Regolamento. 16. In particolare, tali impegni che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante si articolano in una serie di misure, volte al superamento dei rilievi proposti dall Autorità, che prevedono modifiche contrattuali e che saranno applicate, anche ai contratti in essere, entro 90 giorni dall adozione da parte dell Autorità della decisione di chiusura del procedimento. 17. Per ciò che concerne la struttura contrattuale, Butangas si è impegnata ad articolare in vari contratti distinti le previsioni contenute nell unico contratto di fornitura di GPL in serbatoio in comodato attualmente utilizzato, rendendo

3 quindi immediatamente palese l esistenza di due rapporti contrattuali distinti (uno relativo al serbatoio e uno relativo alla fornitura del GPL). Il professionista metterà a disposizione dei suoi clienti i seguenti modelli contrattuali: i) il contratto di fornitura GPL in serbatoio in comodato ( Contratto di Fornitura in Comodato ) e ii) il contratto di comodato di serbatoio per GPL ( Contratto di Comodato ); iii) il contratto di fornitura di GPL in serbatoio in locazione ( Contratto di Fornitura in Locazione ) e iv) il contratto di locazione di serbatoio per GPL ( Contratto di Locazione ); v) il contratto di fornitura in serbatoio in proprietà del cliente ( Contratto di Fornitura in Proprietà ). 18. In merito ai possibili aumenti del prezzo di fornitura del GPL, il professionista si è impegnato a permettere il recesso dal contratto senza penali e oneri aggiuntivi (con un preavviso minimo) in caso il prezzo richieste per le forniture successive alla prima sia superiore a quello rilevato nello stesso periodo di fornitura dalla CCIAA territorialmente più prossima al consumatore. In alternativa, il consumatore può richiedere che la fornitura sia effettuata al minor prezzo rilevato dalla CCIAA, invece al prezzo proposto da Butangas. 19. Per quanto riguarda gli ostacoli alla risoluzione del rapporto contrattuale, Butangas ha eliminato la clausola che prevedeva l addebito degli oneri di rimozione del serbatoio in tutti i casi di cessazione del contratto, incluso il mancato rinnovo alla scadenza. 20. La richiesta del pagamento di penali e degli oneri di rimozione del serbatoio verrà limitata ai casi di inadempimento contrattuale tassativamente definiti nel contratto e circoscritta a comportamenti direttamente lesivi dei beni del professionista e la violazione dell esclusiva e comunque non comprendenti il caso di recesso anticipato a seguito della mancata accettazione del prezzo proposto Quanto alla possibilità di cambiamento del titolo di possesso del serbatoio, Butangas modificherà le clausole negoziali in modo che il consumatore possa esercitare l opzione di acquisto del serbatoio non più solo alla scadenza del contratto ma in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di 15 giorni. 22. È stata inoltre eliminato ogni limite inferiore al prezzo del serbatoio, che varierà in funzione del deprezzamento, fissato pari al [omissis] * % annuo. In concreto il cliente potrà, entrando nell area riservata sul sito della Società, conoscere il listino prezzi dei serbatoi ed effettuare una simulazione per verificare il valore attualizzato del prezzo per l acquisto del proprio serbatoio. 23. Per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei consumatori nei contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, Butangas si impegna ad informare il consumatore delle condizioni applicate, prima della sottoscrizione del contratto mediante la sottoscrizione di un modello attestante l avvenuta presa di conoscenza circa le modalità di determinazione e variazione del prezzo di fornitura nel corso del Contratto di Fornitura, le modalità di esercizio del diritto di recesso e diritto di ripensamento di cui agli artt. 49 e 52 del Codice del Consumo. Nel contratto verrà inoltre esplicitamente previsto il diritto di ripensamento e un apposito modulo sarà messo a disposizione del consumatore assieme al contratto. 24. Le modifiche contrattuali si applicheranno anche ai contratti in essere e Butangas ne informerà gli attuali clienti attraverso una nota inviata in allegato alla prima fattura utile. 25. Infine, per i casi eccezionali in cui in passato possa aver erroneamente richiesto e incassato il pagamento di spese di rimozioni e penali, si impegna a risarcire i clienti che le abbiano sostenute dandone pubblicità sul proprio sito. IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 26. L Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista, valutati nel complesso dei loro effetti e tenuto conto degli elementi emersi nel corso del procedimento, siano idonei a sanare i possibili profili di violazione del Codice del Consumo contestati nella comunicazione di avvio. 27. Gli impegni presentati infatti intervengono sulle condotte oggetto del procedimento modificando diversi aspetti del rapporto contrattuale di fornitura di GPL in piccoli serbatoi in comodato, in modo da permettere decisioni più consapevoli sull acquisto del GPL e in merito alla scelta del regime giuridico relativo all utilizzo del serbatoio e da rimuovere diverse limitazioni all esercizio della libertà di scelta del consumatore permesse dal vincolo dell esclusiva nella fornitura del GPL. 28. In particolare, la predisposizione di contratti distinti per la fornitura del GPL e la messa a disposizione del serbatoio, nonché la messa a disposizione di informazioni più dettagliate in merito all andamento dei prezzi di fornitura, permettono al consumatore di assumere decisioni consapevoli in merito al titolo di possesso del serbatoio necessario per fornitura del GPL e alla prosecuzione del rapporto di fornitura. 29. Gli impegni ampliano le possibilità di scelta del consumatore, permettendogli di reagire efficacemente ad un possibile aumento del prezzo di fornitura del GPL. Infatti, il consumatore potrà chiedere l applicazione del prezzo medio di fornitura del GPL per riscaldamento rilevato localmente dalla CCIAA, qualora il prezzo offerto da Butangas sia superiore a tale prezzo medio, oppure potrà recedere anticipatamente dal contratto senza penali e senza oneri (quali le spese di rimozione del serbatoio). Il riferimento al prezzo del GPL rilevato dalla CCIAA più vicina, di non difficile reperibilità per il consumatore, e l offerta di una alternativa di prezzo per la fornitura permettono anche di superare le + [Paragrafo così sostituito, nella versione vigente del provvedimento, da delibera n del 26 ottobre ] * [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

4 preoccupazioni consumeristiche legate alla assenza di un indice verificabile e conoscibile dal consumatore cui ancorare le variazioni del prezzo di fornitura del GPL, in quanto ottiene comunque il risultato di vincolare la possibile modifica delle condizioni di offerta da parte del professionista. 30. Gli impegni eliminano gli ostacoli all esercizio della libertà contrattuale derivanti dal pagamento di costi di uscita in particolare, le spese di rimozione del serbatoio anche alla scadenza naturale del contratto. La richiesta di oneri e penali verrà limitata ai soli casi di inadempimento contrattuale, specificamente e tassativamente individuati e comunque non comprendenti il caso di risoluzione per mancata accettazione del prezzo proposto. 31. Impregiudicata l interpretazione circa la durata contrattuale prevista dalla disciplina di settore, l ampliamento delle possibilità di scelta e la parallela rimozione degli ostacoli alla cessazione del rapporto contrattuale compensano a favore del consumatore i vincoli indotti dalla durata biennale della fornitura in esclusiva del GPL. 32. Le misure volte ad ampliare la libertà contrattuale del consumatore sono completate dall impegno che consente al cliente il cambiamento, in qualsiasi momento, del titolo di possesso del serbatoio ad un prezzo noto, parametrato all obsolescenza dello stesso: questo comporta che il consumatore potrà rispondere all aumento del prezzo recedendo dal contratto ed acquistando il serbatoio ad un corrispettivo determinato e determinabile. Tale impegno facilita il confronto dei costi delle diverse formule di acquisto del GPL, consentendo al consumatore di prendere in considerazione questa opzione in alternativa al comodato. 33. Il potenziamento dell informativa precontrattuale circa le modalità di determinazione e variazione del prezzo di fornitura nel corso del rapporto contrattuale, delle modalità di esercizio del diritto di recesso e del diritto di ripensamento e della possibilità di acquistare il serbatoio appaiono invece in grado di accrescere ulteriormente la capacità del consumatore di compiere una scelta consapevole. 34. Infine, gli impegni di informare i clienti in merito alle modifiche contrattuali che saranno implementate attraverso una nota inviata in allegato alla prima fattura utile e, per i casi eccezionali in cui in passato possa aver erroneamente richiesto e incassato il pagamento di spese di rimozioni e penali, di risarcire i clienti che le abbiano sostenute dandone pubblicità sul proprio sito aggiungono un non trascurabile quid pluris alla proposta di impegni in riferimento ai clienti interessati dalle pratiche potenzialmente scorrette individuate nell avvio. 35. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo. RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Butangas S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; RITENUTO, di disporre l obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Butangas S.p.A.; RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l infrazione; DELIBERA a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Butangas S.p.A., ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti, nel testo definitivo, in data 12 agosto 2016, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento; b) di chiudere il procedimento senza accertare l infrazione, ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; c) che la società Butangas S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l Autorità dell avvenuta attuazione degli impegni. Ai sensi dell articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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