BIOLOGICO E OGM FREE

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1 BIOLOGICO E OGM FREE PROBLEMATICHE NELLA GESTIONE DELLE CONTAMINAZIONI ESPERIENZE A CONFRONTO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO Bologna, 1 Aprile LA CONVIVENZA CON GLI OGM: AGGIORNAMENTO NORMATIVE UE - STUDIO LEGALE FORTE - Avv. Chiara Marinuzzi NORMATIVA GENERALE SUGLI OGM Normativa generale sugli OGM D.lgs. 3 marzo 1993 n. 92 "Attuazione della dir. 90/220 concernente l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati ", ora sostituito dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 224 "Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati". La normativa ha per oggetto: - emissione deliberata per scopi diversi dall'immissione sul mercato, con ciò intendendosi qualsiasi introduzione intenzionale nell'ambiente di un OGM - immissione sul mercato, definita come la messa a disposizione di terzi, dietro compenso o gratuitamente (art. 3 comma 1 lett. d)). La disciplina ha ad oggetto gli OGM in genere ossia un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico e' stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante accoppiamento o incrocio o con la ricombinazione genetica naturale. ALIMENTI E MANGIMI REG. CEE 27 GENNAIO 1997 N. 258 (in parte abrogato dal Reg. CE 1829/2003) Il regolamento n. 258/97 ha per oggetto l'immissione sul mercato comunitario di nuovi prodotti e di nuovi ingredienti alimentari, tra cui : a) prodotti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220/CEE; b) prodotti e ingredienti alimentari prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, ma che non li contengono. L'intera regolamentazione concernente i prodotti e gli ingredienti contenenti o costituiti o ottenuti a partire da OGM (di seguito definiti "prodotti e ingredienti OGM") continuerà ad avere efficacia fino al , data di applicazione del nuovo regolamento CE 1829/2003 (l'art. 38 di tale regolamento recita infatti "Il regolamento (CE) n. 258/97 è modificato nel modo seguente, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento"). Ai fini di soddisfare la corretta informazione al consumatore l'art. 8 impone, fatte salve le norme generali in materia di etichettatura, i seguenti requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura: a) indicazione di qualsiasi caratteristica o proprietà alimentare quali: - composizione, - valore nutritivo o effetti nutritivi, - uso al quale è destinato il prodotto alimentare, 1

2 che rendano il nuovo prodotto o ingrediente alimentare non più equivalente a un prodotto o ingrediente alimentare esistente. Ai fini del presente articolo, un nuovo alimento o ingrediente alimentare non è più considerato equivalente qualora una valutazione scientifica basata su un'analisi appropriata dei dati esistenti possa dimostrare che le caratteristiche valutate sono diverse rispetto ad un alimento o ingrediente alimentare convenzionale, tenuto conto dei limiti accettati di variazione naturale di tali caratteristiche. In tal caso, l'etichettatura menziona dette caratteristiche o proprietà modificate, corredate dell'indicazione del metodo con il quale esse sono state ottenute. REG. CEE 26 MAGGIO 1998 N (abrogato dal Reg. CE 1829/2003) Fino all'aprile 2004 la normativa in questione continuerà ad applicarsi in combinazione con il citato Reg. 258/97. Il reg. CEE 1139/98 concerne l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE. Più in dettaglio il Reg. CE 1139/98 individua le specifiche indicazioni di etichettatura, anche se limitate solo ai seguenti prodotti - semi di soia geneticamente modificati di cui alla decisione 96/281/CE; - granturco geneticamente modificato di cui alla decisione 97/98/CE. Il campo di applicazione del regolamento comunitario del 1998 è limitato ai prodotti o agli ingredienti alimentari in cui può essere riscontrata la presenza di OGM (viceversa la nuova regolamentazione si estende anche ai prodotti che derivano da OGM pur non presentando modificazioni geneticamente modificati nel prodotto o nell'ingrediente). La novità, rispetto alle normative precedenti, è quindi costituita dalla specificazione delle indicazioni che devono essere inserite nell'etichettatura del prodotto in vista della tutela della buona fede del consumatore. REG. CE 10 GENNAIO 2000 N. 49 (abrogato dal Reg. CE 1829/2003) Il Regolamento CE n. 49/00 scaturisce dall'esigenza, già manifestatasi in sede di approvazione del Reg. CE 1139/98, di determinare soglie minime relative alla presenza di DNA o di proteine derivati da modificazioni genetiche, allo scopo di tenere conto del problema della contaminazione accidentale; Afferma il considerando n. 4 che "nonostante alcuni operatori evitino l'uso di semi di soia (Glycine max L.) o granturco (Zea mays L.) geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati come base di partenza per i loro ingredienti alimentari, non si può escludere la presenza in essi di materiale derivato dai suddetti organismi geneticamente modificati a seguito di una contaminazione accidentale per esempio durante la coltivazione, il raccolto, il trasporto, la conservazione e la lavorazione". A tale fine viene sostituito il comma 2 dell'art. 2 Reg. CE 1139/98 che esclude l'obbligo dei requisiti supplementari di etichettatura sopra evidenziato qualora: "a) nei singoli ingredienti alimentari o negli alimenti contenenti un unico ingrediente non siano presenti né proteine, né DNA derivati da modificazioni genetiche; b) nei loro ingredienti alimentari o nei prodotti alimentari costituiti da un unico ingrediente sia presente materiale derivato da organismi geneticamente modificati, assieme a qualsiasi altro materiale immesso in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 e derivato da altri organismi geneticamente modificati in proporzione non superiore all'1 % dei singoli ingredienti o di un prodotto alimentare contenente un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale. Per stabilire che la presenza di questo materiale è accidentale, gli operatori devono essere in grado di comprovare alle autorità competenti di aver preso opportune misure per evitare di utilizzare come base di partenza gli organismi geneticamente modificati (o prodotti da essi derivati)". Secondo la dottrina "il limite ammesso non dovrebbe estendersi a prodotti diversi da quelli che utilizzano soia o granoturco geneticamente modificati" Tale soglia limite rimane in vigore fino all'aprile 2004 IL CONCETTO DI ACCIDENTALITA' Il Reg. 49/00 introduce quindi una soglia minima al di sotto della quale il prodotto/ingrediente non deve essere dichiarato "OGM". Ciò tuttavia non corrisponde ad un mero limite di tolleranza, ma è ancorato al concetto di "accidentalità" che lo stesso regolamento qualifica come capacità di provare aver adottato "opportune misure per evitare di utilizzare come base di partenza gli organismi geneticamente modificati (o prodotti da essi derivati)". 2

3 A chiarimento del concetto il Ministero della Salute (allora Ministero della Sanità) ha emesso una nota prot /84.105/259 del in cui si specifica che "la presenza accidentale può essere documentata tra l'altro mediante i dati relativi alle procedure di autocontrollo messe in atto riguardanti, in particolare: 1) la selezione del fornitore; 2) la certificazione e/o dichiarazione da parte dello stesso in ordine alle caratteristiche dei prodotti forniti; 3) le precauzioni messe in atto qualora nella stessa impresa, in una medesima linea di produzione, vengano preparati alternativamente alimenti prodotti con ingredienti contenenti OGM e non; 4) l'analisi, secondo criteri fissati nei piani di controllo per verificare quanto sub. 1, 2 3". DM 4 AGOSTO 2000 (VIGENTE) E LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Il decreto citato concerne la "Sospensione cautelativa della commercializzazione e dell'utilizzazione di taluni prodotti transgenici sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 12 Reg. (CE) n. 258/97". Come sopra accennato, l'italia si è avvalsa della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12 Reg. Ce 258/97 sospendendo temporaneamente la commercializzazione e l'utilizzazione dei seguenti prodotti transgenici: - Mais BT 11; - Mais MON 810, - Mais MON Mais T 25 Le motivazione della sospensione si basa sulla ritenuta illegittimità del ricorso alla procedura semplificata di cui al Reg. 258/97 per i prodotti sopra citati e sulla negazione della "sostanziale equivalenza" di tali prodotti rispetto a quelli omologhi esistenti (viceversa ravvisata dalla Commissione). Ad oggi il decreto è ancora vigente, anche se la Commissione europea sta facendo pressione affinché l'italia revochi la moratoria. In sostanza la Corte di Giustizia ha sancito, in astratto, la legittimità dello Stato membro di ricorrere alla clausola di salvaguardia, ma ciò lascia impregiudicato il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il TAR) di sindacare se il provvedimento adottato sia supportato dai presupposti (connessi in particolare all'esistenza dei fondati motivi connessi all'esistenza di rischi per la salute umana o per l'ambiente. Ne consegue che nella causa principale che si riavvierà a seguito dell'esito del giudizio della Corte di Giustizia, il giudice dovrà scendere nel merito del decreto e qualora ne ravvisi l'illegittimità potrà dichiararne l'annullamento. REG. CE 22 SETTEMBRE 2003 N (alimenti e mangimi OGM) Analizzando i singoli profili emerge quanto segue: Eentrata in vigore (art. 49) Il regolamento è già entrato in vigore, tuttavia esso ha un'applicazione differita che decorre da 6 mesi dopo la data di pubblicazione ( ), ossia dal Fino a tale data continua ad applicarsi la normativa vigente sopra descritta. Abrogazioni e modifiche (artt. 37 e 98) La nuova regolamentazione sostituisce le disposizioni contenute nel Reg. CE 258/97 relative agli OGM. Per cui tale regolamento (a parte per il periodo transitorio) manterrà la propria efficacia solo per i c.d. novel foods diversi dai prodotti/ingredienti OGM. Inoltre sono completamente abrogati: - il reg. CE 1139/98: - il reg. CE 49/00; - il reg. CE 50/00. Principi e finalità Come già previsto nel Reg. CE 258/97 anche la nuova normativa è volta alla tutela della salute umana, dell'informazione ai consumatori nonché dell'ambiente. Campo di applicazione Il regolamento si divide in due sezioni rispettivamente dedicate agli alimenti e ai mangimi. L'elemento maggiormente innovativo rispetto alle regolamentazioni precedenti è proprio relativa ai mangimi che fino ad oggi non erano in alcun modo disciplinati (con conseguente problema connesso alla possibilità di applicare per analogia il limite massimo ammesso dal reg. CE 49/00). 3

4 Il regolamento si applica a: ALIMENTI - OGM destinati all'alimentazione umana ossia un OGM che può essere utilizzato come alimento o come materiale di base per la produzione di alimenti. (artt. 3 lett.a) e 2 n.8) - alimenti che contengono o sono costituiti da OGM (artt. 3 lett. b) e 2 n. 6) MANGIMI - agli OGM destinati all'alimentazione degli animali ossia un OGM che può essere utilizzato come alimento o come materiale di base per la produzione di mangimi (artt. 15 lett.a) e 2 n. 9) - ai mangimi che contengono o sono costituiti da OGM (artt. 15 lett. b) e 2 n. 7) - alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM. Con ciò si intendono i prodotti derivati, in tutto o in parte, da tali organismi, ma che non li contengono e non ne sono costituito (artt. 3 lett. c) e 2 n. 10) - - ai mangimi prodotti a partire da OGM (artt. 15 lett. c) e 2 n. 10) Requisiti ALIMENTI MANGIMI - Non nocività per salute umana, salute animale e ambiente (artt. 4 lett.a) - Non nocività per salute umana, salute animale e ambiente (artt. 16 lett.a) - - non ingannevolezza per consumatore (artt. 4 lett. b) - non ingannevolezza per l'utilizzatore (artt. 16 lett. b) - non danneggiare o fuorviare il consumatore modificando negativamente le caratteristiche distintive dei prodotti di origine animale (artt. 16 lett. c); - equivalenza rispetto ai prodotti analoghi (artt. 4 lett. c) - equivalenza rispetto ai mangimi analoghi (artt. 16 lett. d) - autorizzazione previa dimostrazione dei requisiti sopra indicati (art. 4 comma 2 e 3) - autorizzazione previa dimostrazione dei requisiti sopra indicati (art. 16 comma 2 e 3) Procedimento di autorizzazione Il principio fondamentale è che, gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati possono essere autorizzati ai fini dell'immissione sul mercato soltanto dopo una valutazione scientifica, da effettuarsi sotto la responsabilità dell'autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità"), dei rischi che essi eventualmente presentino per la salute umana e animale o per l'ambiente. Detta valutazione scientifica deve essere seguita da una decisione relativa alla gestione del rischio adottata dalla Comunità, mediante una procedura di regolamentazione che garantisca una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. I prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento già legalmente immessi sul mercato comunitario prima della pubblicazione del regolamento stesso, possono rimanere sul mercato alle seguenti condizioni a condizioni che siano rispettate determinate procedure di notifica alla Commissione. entro 1 anno dalla notifica i prodotti notificati vengono iscritti nel registro. Etichettatura La caratteristica fondamentale della nuova disciplina verte sull'obbligo di etichettatura non solo per tutti i prodotti che contengono o sono costituiti da OGM (ossia i prodotti in cui le tracce di DNA modificato siano rinvenibili nel prodotto o nell'ingrediente), ma IN TUTTI I PRODOTTI E MANGIMI CONTENENTI O DERIVANTI DA OGM INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESENZA DI DNA. ALIMENTI Alimento composto da più ingredienti indicazione "geneticamente modificato" o "prodotto da [nome dell'ingrediente] geneticamente modificato" nell'elenco ingredienti dopo l'ingrediente in questione Ingrediente designato col nome di una categoria 4

5 "contiene [nome dell'organismo] geneticamente modificato" o "contiene [nome dell'ingrediente] prodotto da [nome dell'organismo] geneticamente modificato" nell'elenco degli ingredienti Le indicazioni di sopra possono comparire in una nota a piè di pagina aggiunta all'elenco degli ingredienti. In tal caso, esse sono stampate con un carattere tipografico avente almeno la stessa grandezza di quello usato per l'elenco degli ingredienti. Se non è previsto un elenco di ingredienti, essi appaiono in modo chiaro sull'etichetta Assenza di elenco ingredienti "geneticamente modificato" o "prodotto da [nome dell'organismo] geneticamente modificato" chiaramente sull'etichetta. Prodotto preconfezionato o preconfezionato in piccoli contenitori la cui superficie maggiore sia inferiore a 10 cm2 l'indicazione della presenza di OGM deve comparire in modo visibile e permanente dove l'alimento è esposto o vicino ad esso, oppure sull'imballaggio, e deve essere stampata con un carattere tipografico sufficientemente grande da poter essere facilmente individuato e letto. alimenti diversi dalla versione tradizionale caratteristiche o proprietà, quali specificate nell'autorizzazione MANGIMI Nessuno può immettere sul mercato mangimi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, se i particolari sotto indicati non compaiono, in modo chiaramente visibile, leggibile e indelebile, su un documento di accompagnamento o, se del caso, sulla confezione, sul contenitore o su un'etichetta ad esso attaccata. 1. OGM destinati all'alimentazione animale 2. Mangimi contenenti o costituiti da OGM "[nome dell'organismo] geneticamente modificato" tra parentesi immediatamente dopo la denominazione specifica del mangime in questione. In alternativa tale denominazione può apparire in una nota in calce all'elenco dei mangimi. Le dimensioni dei caratteri di stampa di tale denominazione devono essere almeno le stesse di quelli dell'elenco dei mangimi. mangimi prodotti a partire da OGM "prodotto da [nome dell'organismo] geneticamente modificato" tra parentesi immediatamente dopo la denominazione specifica del mangime. In alternativa tale denominazione può apparire in una nota in calce all'elenco dei mangimi. Le dimensioni dei caratteri di stampa di tale denominazione devono essere almeno le stesse di quelli dell'elenco dei mangimi. indicazione delle caratteristiche o proprietà diverse dalla corrispondente versione tradizionale (come richiesto dall'autorizzazione) Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e come specificato dall'autorizzazione, l'etichettatura o i documenti di accompagnamento dei mangimi che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente sezione e per i quali non vi sia una versione tradizionale devono contenere informazioni appropriate sulla natura e le caratteristiche del mangime in questione. Esenzione dai requisiti di etichettatura ALIMENTI se contengono materiale che contiene, è costituito o prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 % degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (art. 12 comma 2). MANGIMI se contengono materiali che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da OGM presenti in una proporzione non superiore allo 0,9 % per mangime e per ciascun mangime di cui esso è composto, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (art. 24 comma 2) In sostanza,: - è stato abbassato il limite da 1% a 0,9 % - è stata introdotto il concetto di presenza tecnicamente inevitabile: - gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza (artt. 12 comma 3 e 24 comma 3). Contaminazione da OGM non autorizzati La Comunità europea ha inoltre preso in considerazione il problema della presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato non autorizzato, che però è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole. 5

6 Il limite massimo ammesso è 0,5 %. REG. CE 22 SETTEMBRE 2003 N (tracciabilità ed etichettatura di OGM e di alimenti e mangimi OGM) Entrata in vigore Come il regolamento 1829/03, anche il Reg. 1830/03 è già in vigore, tuttavia ai sensi dell'art. 13 comma 2 lo stesso di applicherà decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del Reg. 65/2004 del 14 gennaio 2004 avvenuta il Tracciabilità Le disposizioni in tema di tracciabilità distinguono tra OGM da una parte e alimenti e mangimi OGM dall'altra: OGM 1^ fase dell'immissione in commercio trasmissione x iscritto delle seguenti informazioni: - presenza di OGM - indicazione degli identificatori unici Fasi successive trasmissione x iscritto - presenza di OGM - indicazione degli identificatori unici (informazioni pervenute a seguito della prima immissione). Prodotti contenenti miscele gli OGM ad uso esclusivo come alimento o mangime trasmissione x iscritto degli identificatori unici può essere sostituita da: - dichiarazione sull'uso del prodotto - elenco degli identificatori unici per tutti gli OGM usati ALIMENTI E MANGIMI Trasmissione x iscritto a cura degli operatori che commercializzano prodotti da OGM delle seguenti informazioni: - indicazione di ciascun ingrediente OGM; - indicazione di ciascuna materia prima o additivo del mangime da OGM Per prodotti privi dell'elenco ingredienti evidenziazione del fatto che il prodotto è ottenuto da OGM Gli oneri sopra descritti non si applicano alle tracce di OGM in prodotti per alimenti e mangimi ottenuti da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 %(per OGM autorizzati) e 0,5% (per OGM non ancora autorizzati) purché tali tracce di OGM siano accidentali o tecnicamente inevitabili. Gli operatori predispongono sistemi e procedure standardizzate che consentano di conservare le informazioni citate e di identificare, per un periodo di cinque anni dopo ciascuna transazione, gli operatori che hanno messo a disposizione e quelli che hanno ricevuto i prodotti. Etichettatura Disposizioni specifiche di etichettatura sono previste da tale regolamento solo per i prodotti contenti OGM o da essi costituiti. L'art. 6 distingue tra: PRODOTTI PRECONFEZIONATI Utilizzo dell'indicazione in etichetta: "Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati" o "Questo prodotto contiene [nome dell'organismo (degli organismi)] geneticamente modificato" PRODOTTI NON PRECONFEZIONATI Utilizzo sul prodotto o in esposizione con la stesso l'indicazione: "Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati", o "Questo prodotto contiene [nome dell'organismo (degli organismi)] geneticamente modificato(a)". Anche in tal caso i requisiti specifici di etichettatura non si applicano alle tracce di OGM presenti in prodotti in proporzione non superiore alle soglie sopra indicate. 6

7 FILIERE DI ALIMENTI E MANGIMI NON OGM Quanto finora esposto è necessario per la valutazione degli oneri eventualmente discendenti dagli operatori che NON UTILIZZANO OGM. Prima di scendere nel merito sarà opportuno distinguere tra il caso della mancata etichettatura da quello dell'utilizzo di indicazioni negative quali OGM Free o senza/no OGM, in quanto diversa potrebbe essere l'interpretazione della soglia limite prevista dalla normativa vigente. a) omessa etichettatura La situazione è quella prevista dalle norme sopra esaminate. In tal caso abbiamo un riferimento normativo costituito fino all'aprile 2004 dal Reg. CE 49/00 con applicazione della soglia limite dell'1%, e successivamente dai Reg. CE 1829/03 e 1830/03, con soglia limite dello 0,9% per OGM autorizzati e 0,5% per i non autorizzati (alle condizioni specificate nella legge). In questa ipotesi si versa unicamente in una situazione di utilizzo di una deroga prevista dalla legge. b) utilizzo di claim (OGM Free/non OGM) L'utilizzo di claim o altre indicazioni specificative dell'assenza di OGM è un quid pluris non previsto in alcun modo dalla legge, che costituisce quindi un'informazione che potremmo definire pubblicitaria e comunicazionale che impegna, secondo i principi di non ingannevolezza del consumatore di cui alla dir. 200/13/CE, a non deludere le aspettative del consumatore. Rispetto alla mera omissione dell'etichettatura esso svolge un ruolo di orientamento e condizionamento verso il consumatore che non può essere trascurato che, come vedremo, potrebbe comportare una diversa valutazione del fatto sotto il profilo sanzionatorio. Secondo le indicazioni della CIAA (l associazione europea delle industrie alimentari) l uso di indicazioni del tipo OGM Free o prodotto senza l uso di OGM dovrebbe corrispondere al totale bando dell uso di OGM nella filiera, il che farebbe ritenere le stesse ingannevoli anche in presenza accidentale di OGM entro l 1%. In realtà, come vedremo, la situazione è passibile di diverse interpretazioni, con conseguente incertezza sulle conseguenze sanzionatorie. LEGITTIMITÀ DELL'USO DEI CLAIM NEGATIVI Come già detto, non esiste una norma generale ad hoc circa l'uso, il significato ed il limite di indicazioni rivendicanti l'assenza di OGM. Il reg. CE 1139/98 nel suo 20 considerando afferma "il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto degli operatori di includere nelle etichette dei loro prodotti dichiarazioni volontarie su particolari diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento (tra cui l'assenza di soia o granoturco geneticamente modificati, oppure la presenza di questo tipo di prodotti ed ingredienti alimentari quando non sia possibile verificarla scientificamente, benchè comprovabile con altri mezzi) a condizioni che tali indicazioni siano conformi alle disposizioni della Dir. 79/112/CEE". Nello stesso senso il considerando n. 10 del Reg. CE 258/97 in base al quale "nulla impedisce a un fornitore di informare il consumatore, tramite l'etichettatura di un prodotto o ingrediente alimentare, che tale prodotto non costituisce una novità nel senso del presente regolamento o che le tecniche di ottenimento di nuovi prodotti indicate nell'articolo 1, paragrafo 2 non sono state utilizzate per la produzione del prodotto o ingrediente alimentare in questione". DIFFERENZA TRA OGM FREE E NON OGM Ciò premesso è opportuno ricordare che, quand'anche non esista alcuna definizione specifica a livello normativo, è invalso l'uso di distinguere tra OGM FREE e NON OGM. Spunti per l'utilizzo di tali definizioni sono rivenibili nella circolare n. 1/2001 in materia di etichettatura delle carni bovine che afferma: "OGM-FREE: concetto "assoluto", impostato sulla non contaminazione di territorio-agroecosistema, rapportato a filiera, prodotto, processo e, soprattutto, sementi. NON-OGM: concetto "relativo", impostato su procedure, particolarmente indicato per filiera, prodotto, processo. Pertanto si definisce "free" (cioe' "libero da", "privo di") una filiera, e/o un prodotto, e/o un processo che non contenga OGM in assoluto. In termini analitici, pertanto, puo' essere definito "OGM-FREE" un prodotto nel quale il contenuto di OGM sia inferiore al limite di rilevazione strumentale, intendendo quest'ultimo come "lo stato dell'arte in tema di tecnologie di rilevazione". Ad oggi tale stato dell'arte, accettato dalla comunita' scientifica internazionale, e' riferibile a due metodi: 1. PCR (Polymerase Chain Reaction) "qualitative" = metodo di analisi validato dal JRC di Ispra [ "Screening method for the identification of GMO in food: detection of the CaMV 35S and NOS terminator by means of PCR"]. Il limite inferiore di rilevazione strumentale stimato e' lo 0,1% (1 parte su 1.000). 7

8 Nel caso delle sementi, per quanto riguarda il campionamento dei lotti oggetto di verifica esso viene effettuato conformemente a quanto previsto dai metodi ufficiali di analisi delle sementi (decreto ministeriale 22 dicembre ). 2. PCR (Polymerase Chain Reaction) "quantitativa" = analisi effettuata mediante Real-Time PCR, la quale presenta un limite di rilevazione strumentale stimato allo 0,01% (1 parte su ):contaminazioni in percentuali inferiori possono non essere rilevate. Pertanto, per quanto concerne il limite di quantificazione, in assenza di procedure validate e di metodiche ufficiali, la maggior parte degli esperti nazionali ed internazionali concorda nel fissare tale limite per la Real-Time PCR allo 0,1% (1 parte su 1.000). Valori analitici compresi tra 0,1% e 0,01% indicano "presenza di OGM, senza possibilita' di quantificarla", e l'esito analitico viene espresso con <= 0,1%. Si puo' definire invece NON-OGM (cioe' "non composto da") una filiera, e/o un prodotto, e/o un processo che non contengano OGM in quanto le materie prime ed i semi-lavorati che entrano nella filiera non provengono da materiale di propagazione vegetale, e/o da animali, e/o da microrganismi con genetica GM (geneticamente modificata). Pertanto, l'attenzione si pone dialetticamente su procedure, istruzioni operative e disciplinari che ratifichino la certezza dell'origine e, funzionalmente, la capacita' di "tracciare" (tracciabilita' certificata) e "ripercorrere" (rintracciabilita) totalmente il percorso di tutti i componenti materiali della filiera.... Le organizzazioni, quindi, che intendano indicare in etichetta l'assenza di OGM nella alimentazione animale devono predisporre, ed allegare al disciplinare, apposita documentazione di rintracciabilita' secondo le linee innanzi richiamate, precisando tra l'altro: a) i metodi di analisi ufficiali; b) i metodi ufficiali di campionamento; c) la significanza statistica del numero dei siti e del numero di analisi per sito per garantire con ragionevole certezza l'assenza di OGM nella razione alimentare; d) eventuali percentuali di tolleranza. Nel disciplinare vanno conseguentemente sviluppati gli aspetti relativi a tale informazione e principalmente: a) definizione di alimentazione "NON OGM"; b) analisi dei rischi; c) modalita' atte a garantire le veridicita' delle indicazioni da riportare in etichetta; d) qualifica del mangimificio/fornitore di alimenti; e) compiti/attivita' del mangimificio/fornitore di alimenti; f) compiti/attivita' dell'allevatore; g) identificazione e rintracciabilita' degli animali; h) gestione banca dati; i) piano di autocontrollo dell'organizzazione; j) piano dei controlli dell'organismo indipendente: k) dettaglio dei controlli analitici, metodo di analisi, limiti di accettazione, tolleranze, gestione delle non conformita', procedura di campionamento. Per la qualifica del mangimificio/fornitore di alimenti e' necessario che siano previsti controlli analitici anche sulle sementi utilizzate dai fornitori di alimenti ad integrazione. Tali controlli devono essere indicati anche per le sementi utilizzate dall'allevatore per le autoproduzioni. Il protocollo d'intesa in materia di fornitura di mangimi deve prevedere un adeguato addestramento del personale addetto al campionamento, e le procedure di campionamento devono essere allegate al protocollo d'intesa stesso. Allo stato attuale va sottolineata l'assenza di normativa propria, sia comunitaria, sia nazionale, in merito alla presenza di OGM e conseguentemente non esiste una interpretazione univoca della dicitura volontaria di "alimentazione non OGM" per le carni bovine La comunicazione, invece, al consumatore dell'assenza di OGM, anche in presenza di contaminazioni, purche' di origine accidentale e nel limite massimo dell'1%, e' consentita e normata per gli alimenti di origine vegetale destinati all'uomo (Regolamento (CE) n. 49/2000 del 10 gennaio 2000) " MANGIMI ASPETTI SANZIONATORI A) REATI DI CUI ALLA L. 281/63 (NORMATIVA SUI MANGIMI) 8

9 artt. 22 comma 1 l. 15 febbraio 1963 n. 281 (come modificata dall art. 7 quater DL 1/2001 conv. in L. 49/01) che prevede l ammenda da a nel caso di immissione in commercio o distribuzione per il consumo di mangimi... risultanti all analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni. artt. 22 comma 3 l. 281/63 che comporta l ammenda da a nel caso di immissione in commercio o distribuzione per il consumo di mangimi con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in errore l acquirente sulla composizione, specie e natura della merce". Gli elementi di maggior gravità rispetto al passato, introdotti dal decreto legge sopra citato sono: l'esclusione della possibilità dell'oblazione di cui all'art. 163 c.p.; la pena accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi nel caso di violazione alle norme del decreto; la sospensione è da 3 mesi ad un anno nel caso di reiterazione della violazione. la chiusura definitiva dello stabilimento in caso di fatto di particolare gravità da cui sia derivata un pericolo per la salute. Come si vede trattasi pertanto di una normativa particolarmente afflittiva, non solo dal punto di vista sanzionatorio, ma anche e soprattutto per le sue pene accessorie. B) REATI DEL CODICE PENALE Dal punto di vista sanzionatorio il reato che maggiormente potrebbe essere contestato a fronte del rinvenimento di OGM nei mangimi utilizzati per una filiera dichiarata NON OGM è: art. 515 c.p. (frode in commercio) Tale disposizione punisce con la reclusione fino a 2 anni o con la multa fino a la vendita di un prodotto per un'altro, ovvero un prodotto diverso per origine, qualità, quantità o provenienza da quella dichiarata o pattuita. PRODOTTI ALIMENTARI A) SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ETICHETTATURA art. 2 D.lgs. 109/92 Tale norma punisce con la sanzione amministrativa da 3.098,74 a ,45 l etichettatura, la presentazione e la pubblicità ingannevole dei prodotti tale da indurre in errore l acquirente sulle caratteristiche del prodotto; art. 13 della l. 283/62 (pubblicità ingannevole) Tale disposizione sanziona con l ammenda da euro 309,00 ad euro 7746,00 chiunque venda, offra in vendita o propagandi a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati da chiunque rilasciati, nonchè disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose. B) REATI DEI CUI ALLA L. 283/62 art. 5 lett. a) e 6 l. 283/62 Punisce con l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 309 a chiunque impieghi nella preparazione di alimenti o bevande, venda, detenga per vendere o somministri, o comunque distribuisca per il consumo sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione naturale. Tale reato potrebbe ravvisarsi nel caso di commercializzazione di prodotti OGM al di fuori dei limiti autorizzatori. C) REATI DEL CODICE PENALE art. 515 c.p. (frode in commercio) Si veda quanto riportato per i mangimi. art. 516 c.p. (vendita di sostanze non genuine come genuine) La norma punisce con la reclusione fino a 6 mesi e la multa fino a 1.032,00 chiunque pone in vendita sostanze alimentari non genuine come genuine. 9

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