Oggetto: Diritto all ASpI e maturazione dei requisiti per il diritto a pensione Circolare INPS n. 180 del 23 dicembre 2014.

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1 Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione Roma, 21 gennaio 2015 Circolare n. 006 A TUTTI GLI UFFICI INAPA Prot. 059 Oggetto: Diritto all ASpI e maturazione dei requisiti per il diritto a pensione Circolare INPS n. 180 del 23 dicembre Sommario: Con la circolare in oggetto l INPS interviene intempestivamente sulla questione relativa al diritto all ASpI e alla maturazione dei requisiti per il diritto a pensione in fase di accesso alla prestazione di disoccupazione e in corso di godimento, fornendo chiarimenti in ordine alle diverse modalità di accesso a pensione e indicazioni per la gestione dei casi. Inoltre, l Istituto si esprime sulla valutazione dei contributi figurativi relativi ai periodi di godimenti dell ASpI ai fini del diritto a pensione. Precedenti INAPA Circolare n. 25 del 17 settembre 2014, Messaggi del 7 ottobre 2014 e del 18 dicembre Con una circolare intempestiva quanto discutibile e incompleta nei contenuti - la n. 180 del 23 dicembre l INPS, sulla base del parere espresso dal Ministero del Lavoro con nota del 25 giugno 2014, interviene sulla questione della fruizione dell indennità di ASpI in presenza dei requisiti per il diritto a pensione, fornendo chiarimenti in relazione alle diverse modalità di accesso e indicazioni per la gestione dei casi. La circolare, inoltre, a distanza di circa due anni dall entrata in vigore della legge n. 92/2012, si esprime sulla valutazione dei periodi di contribuzione figurativa corrispondenti al godimento dell ASpI ai fini del diritto a pensione, equiparandoli a quelli di disoccupazione. L argomento, stante il tenore letterale della norma 1, meriterebbe di essere approfondito; ci si riserva di farlo in altra sede. 1 Confronta circolare n. 3 del 7 gennaio

2 L Istituto, nel fornire istruzioni operative per la verifica della sussistenza dei requisiti al momento dell attribuzione dell ASpI e per la decadenza dalla fruizione della stessa, distingue tra le diverse fattispecie: A. soggetti che perfezionano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età pari o superiore a 62 anni; B. soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni; C. soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell entrata in vigore della riforma Monti; D. soggetti iscritti alla Gestione Pubblica, al Fondo Speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., al Fondo di Quiescenza Poste. Sui contenuti della circolare riguardo alle diverse fattispecie si rinvia alla lettura della stessa; in questa sede, invece, preme evidenziare le problematiche che ne scaturiscono, isolandole come di seguito. Diritto a pensione con penalizzazione Riguardo ai soggetti di cui al punto B, l Istituto opera la distinzione tra coloro ai quali si applica la penalizzazione da coloro ai quali non si applica, in ragione della tipologia di contribuzione con la quale raggiungono il diritto, assimilando questi ultimi ai soggetti con più di 62 anni di età (paragrafi 1.2 e 1.3). Per i soggetti cui si applica la penalizzazione, l Istituto rende inoperante la decadenza, garantendo la fruizione delle indennità di ASpI e mini-aspi fino al compimento di 62 anni di età in assenza di domanda di pensione anticipata. Decadono, invece, dalla fruizione dell indennità i soggetti che presentano domanda di pensione anticipata prima del mese precedente il compimento del 62esimo anno di età stante l espressa volontà degli stessi di accedere alla pensione anticipata nonostante la riduzione percentuale della medesima pensione, con effetto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione. Specularmente, ai soggetti di età inferiore ai 62 anni esclusi dalla penalizzazione in virtù della posizione contributiva che darebbe luogo a pensione, le domande di ASpI dovrebbero essere respinte; qualora in sede di istruttoria della pensione risultassero applicabili le penalizzazioni la Sede avrà cura di informare gli interessati della facoltà di chiedere il riesame del provvedimento di reiezione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI e mini-aspi, previa rinuncia alla domanda di pensione anticipata. Al riguardo, non si possono sottacere alcune considerazioni critiche. Innanzitutto, l apertura dell Istituto - che consente ai titolari di pensione soggetta a penalizzazione di scegliere tra il trattamento di disoccupazione e la prestazione decurtata - è divenuta inoperante proprio dalla sua adozione, in ragione del fatto che per i trattamenti pensionistici con decorrenza da gennaio 2015, secondo quanto previsto dalla legge n. 2

3 190/2014 2, le penalizzazioni non sono applicabili; la disposizione, pertanto, potrà trovare attuazione solo dal 2018, quando le penalizzazioni saranno applicate a tutti coloro che accederanno a pensione anticipata prima dei 62 anni di età, indipendentemente dalla posizione contributiva che ne abbia determinato il diritto (momento nel quale, peraltro, sarà superata anche la disciplina in materia di disoccupazione, atteso che dovranno essere emanati i decreti legislativi in applicazione della legge n. 183/2014, c.d. jobs act). Inoltre, la stessa apertura è, comunque, inapplicabile per tutti quei soggetti che, ignari di tale possibilità, hanno presentato domanda di pensione e questa sia già stata liquidata con penalizzazioni - alla data di pubblicazione della circolare. Infine, la valutazione sarebbe demandata alla Sinergia tra le Linee di prodotto servizio Prestazioni a sostegno del reddito ed Assicurato pensionato senza prevedere che all assicurato sia inviata nessuna comunicazione specifica riguardo al momento del perfezionamento del diritto e delle conseguenti opportunità (l interessato, secondo quanto illustrato nella circolare al paragrafo 1.3, sarebbe informato solo a domanda presentata e quando le penalizzazioni sono applicabili). Sul piano operativo non rimane che verificare eventuali situazioni pendenti (domande di pensione non ancora definite) per le quali il diritto a pensione anticipata sia stato maturato entro novembre 2014 e per le quali, quindi, sia ancora possibile scegliere di rinviare l acquisizione del trattamento pensionistico decurtato, potendo l assicurato continuare a percepire l indennità di ASpI anche per il periodo successivo alla maturazione del diritto a pensione. Diritto a pensione con i requisiti vigenti al 31 dicembre 2011 (adeguati alla S.d.V.) È noto che i soggetti che continuano ad accedere a pensione secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2011 mantengono anche la decorrenza legata alle specifiche finestre applicabili. In ragione di tale circostanza il Ministero del Lavoro e, quindi, l INPS rappresenta che, in questi casi, la decadenza dall ASpI, opera non dal mese successivo alla maturazione dei requisiti ma dall apertura della finestra di accesso a pensione e, alla stessa stregua, le domande di ASpI vanno respinte se questa è contestuale o precedente alla decorrenza dell indennità. L Istituto al punto 1.4 si limita a specificare che I chiarimenti sopra forniti si applicano: 1. ai soggetti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 (articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i.); 2 Confronta circolare n. 2 del 13 gennaio 2015 e precedenti messaggi. 3

4 2. ai soggetti che, ancorché maturino i requisiti pensionistici successivamente al 31 dicembre 2011, appartengono ad una delle categorie dei lavoratori beneficiari delle c.d. salvaguardie pensionistiche; 3. ai soggetti non vedenti di cui all art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 503 del 1992 (circolare n. 35 del 14 marzo 2012), purché non siano iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Fondo di Quiescenza Poste; 4. ai soggetti invalidi in misura non inferiore all 80% di cui all art. 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992 (circolare n. 35 del 14 marzo 2012), purché non siano iscritti alla Gestione pubblica, al Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Fondo di Quiescenza Poste; 5. ai soggetti che accedono alla pensione in totalizzazione di cui al d.lgs. n. 42 del 2006 e s.m.i.; 6. alle lavoratrici che in via sperimentale possono accedere entro il 2015 al trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, avendo optato ai sensi dell art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i.. Per tali casi, infatti, non vi è alcuna indicazione per quanto riguarda il momento di verifica del diritto a pensione e della relativa decorrenza. Al riguardo, invece, c è da evidenziare che, in particolare per i soggetti interessati ai punti 4, 5 e 6 - il cui accesso a pensione secondo le norme indicate si configura come una mera facoltà - la soluzione prospettata pone una serie di questioni, in ordine al momento dell esercizio di tale diritto e ai conseguenti effetti. Ciò tanto più che i chiarimenti intervengono in ritardo e, quindi, in relazione a possibili situazioni già compromesse. Ci si riferisce, in particolare, ai casi di esercizio della facoltà di accesso a pensione in regime sperimentale per le donne optanti, per i quali si è già avuto modo di verificarne gli effetti sulla decadenza dall ASpI, sul piano operativo, così come segnalato con messaggio INAPA del 18 dicembre u.s.. In virtù del fatto che la decadenza opera a partire dall apertura della finestra, una domanda di pensione inoltrata successivamente a tale data determina la decadenza con effetto retroattivo, con conseguente indebito e carenza di ogni indennizzo per il periodo che intercorre tra la decadenza dall ASpI e la decorrenza del trattamento pensionistico; qualora, invece, la lavoratrice non eserciti la facoltà in questione, la circostanza di aver maturato i relativi requisiti non determina la decadenza dall indennità di ASpI. Come sopra evidenziato, la circolare non fa menzione di tali effetti che nel concreto sono stati riscontrati solo per la fattispecie illustrata ma che possono riproporsi anche con riferimento alle ipotesi di accesso a pensione in regime di totalizzazione o per i soggetti invalidi all 80%, tutte le volte che l esercizio del diritto avvenga in un momento successivo all apertura della finestra e dopo aver usufruito di periodo di disoccupazione indennizzato. La questione meriterebbe di essere approfondita sul piano legale, atteso che i tentativi effettuati sul piano amministrativo e nel confronto con l Istituto non hanno prodotto 4

5 risultati, anche in ragione del fatto che il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni nelle quali erano ricomprese le fattispecie indicate senza distinzione alcuna. D altro canto vi sarebbe più di una motivazione a sostegno di una diversa applicazione della decadenza dalle indennità di disoccupazione, che potrebbe mettere al riparo dagli effetti negativi sopra descritti. In considerazione della complessità dell argomento e della specificità delle varie fattispecie, si ritiene opportuno non esplicitare tali motivazioni in questa sede ma fornirle e adattarle per la soluzione dei casi concreti che si siano già verificati. Per quanto riguarda, invece, la gestione dei casi futuri, sul piano operativo si dovrà tenere conto di quanto indicato nella circolare in commento. In ogni caso, la scrivente si impegna a formulare per le vie ufficiali all Istituto la propria posizione, rappresentando gli effetti che la posizione assunta potrebbe determinare per la gestione dei casi concreti. Come di consueto, si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario, con l impegno di fornire tempestiva informazione circa gli eventuali sviluppi della questione. Cordiali saluti. Allegato: circolare INPS n. 180/2014 5

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