Con il Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 è entrato in vigore il Codice del Consumo.

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2 PREMESSA Con il Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 è entrato in vigore il Codice del Consumo. Si tratta di un provvedimento di grande importanza, avente la esplicità finalità di porre fine alla frammentazione legislativa che aveva caratterizzato sinora il complesso delle disposizioni dedicate alla tutela dei consumatori e degli utenti Finalmente il diritto dei Consumatori trova una disciplina unitaria e assume un rilievo autonomo nell'ambito dell'ordinamento civile. Il legislatore, utilizzando un approccio scientifico impostato sull'analisi economica del diritto dei consumi, ha inteso armonizzare la normativa "consumerista", in una prospettiva finalizzata a racchiudere "ogni fase in cui il consumatore è coinvolto in relazioni giuridiche con i soggetti della catena di produzione e di distribuzione dei prodotti e dei servizi". Premesse alcune disposizioni di carattere generale sui diritti dei consumatori, previsti dalla L. 281/98, il corpo normativo si occupa, in primo luogo, in un logica di "tutela preventiva", della fase anteriore alla istituzione del rapporto, quella che concerne l'educazione del consumatore, la sua informazione e la pubblicità commerciale. Viene poi esaminata la conclusione del rapporto, funzionale alla circolazione di beni e servizi. Successivamente il codice prevede le disposizioni concernenti la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi e, infine, la posizione giuridica delle associazioni dei consumatori e la disciplina del relativo accesso alla giustizia. Questa pubblicazione, senza avere la presunzione di essere esaustiva dell'intera materia, si propone la finalità quella di far sì che il cittadino, consumatore e utente, divenga sempre più consapevole dei propri diritti e dei propri doveri. Ovviamente, in caso di controversia, è sempre necessario consultare il Codice del Consumo, che contiene la disciplina integrale di tutti gli istituti che riguardano la tutela del consumatore/utente. INDICE PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI Chi è il consumatore? PARTE SECONDA: EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ. A) Educazione e informazione.

3 B) La pubblicità ingannevole e comparativa. C) Le televendite. PARTE TERZA: IL RAPPORTO DI CONSUMO A) Le clausole vessatorie e il credito al consumo. B) Contratti negoziati fuori dei locali commerciali e contratti a distanza. C) La disciplina del diritto di recesso. PARTE QUARTA: SICUREZZA E QUALITÀ. Sicurezza e qualità dei prodotti. PARTE QUINTA: ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA. A) Le Associazioni rappresentative a livello nazionale. B) Le azioni inibitorie e l accesso alla giustizia, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione PARTE VI: DISPOSIZIONI FINALI PARTE PRIMA: CHI E IL CONSUMATORE? Nella Parte Prima del Codice sono confluite le disposizioni relative alle finalità ed all oggetto del Codice del Consumo, ai diritti dei consumatori e, cosa ancor più importante, quelle inerenti le definizioni di consumatore, utente, professionista, produttore,

4 Tali disposizioni non sono altro che una trasposizione di quanto già previsto nella L. 281/98. Infatti immutato è l elenco dei Diritti dei Consumatori (art.2): a titolo meramente esemplificativo ricordiamo il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, a una adeguata informazione e corretta pubblicità. Così come immutate sono le definizioni di consumatore o utente, professionista, associazione dei consumatori contenute nell art. 3, il quale testualmente recita "Ai fini del presente codice si intende per "consumatore o utente" la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Questo in linea generale. Infatti, nonostante l adozione del Codice avesse la finalità dichiarata di rendere unitaria la normativa, la nozione di consumatore continua a presentare molteplici aspetti. Nel Titolo II della Parte seconda, dedicato all informazione ai Consumatori, viene specificato che ai fini delle norme sull informazione per consumatore deve intendersi la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali (art.5), senza riferimento alcuno alla natura professionale o meno del destinatario. Infine nelle norme sulla pubblicità e sulle altre comunicazioni commerciali (contenute nel titolo III della Parte seconda), si fa riferimento al consumatore o utente quale "anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze (art.18). Altre definizioni da tenere a mente sono quelle di: - associazioni dei consumatori o utenti:le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori ed utenti: - professionista:la persona fisica o giuridica che agisce nell esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario. - produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; - prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

5 PARTE SECONDA: A) L'EDUCAZIONE E L'INFORMAZIONE. Nella Parte II del codice vengono disciplinate l'educazione, l'informazione e la pubblicità. L'art. 4 contiene una nuova, fondamentale norma concernente l'educazione del consumatore, che deve tendere a favorire la consapevolezza dei diritti, lo sviluppo dell'associazionismo, la partecipazione ai procedimenti amministrativi e la rappresentanza. Per quanto concerne poi l'informazione ai consumatori, poche sono le modifiche apportate dal codice alla disciplina previgente (D. Lgs. 84/00): oltre la già menzionata nozione di consumatore ai fini dell'applicazione delle norme sulle informazioni, dove viene meno il riferimento alla natura professionale o meno del destinatario (art. 5), viene aggiunto al contenuto minimo delle informazioni sui prodotti extra UE l' indicazione del Paese di origine e, relativamente ai distributori di carburanti, viene introdotto l'obbligo di esporre in modo visibile dalla strada i prezzi praticati al consumo. B) LA PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA. Conscio dell influenza dei messaggi pubblicitari sul comportamento del consumatore, il legislatore nazionale già nel '92 aveva dettato una disciplina sulla pubblicità ingannevole e comparativa per tutelare gli imprenditori, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione dei messaggi pubblicitari. Tale disciplina sulla pubblicità è ora confluita integralmente nel codice del consumo. Essa si applica a ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata e la tutela riconosciuta è ora ampliata considerato che, come ricordato, per consumatore o utente si intende, oltre che la persona fisica, anche quella giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze (art. 18). Dunque, limitatamente ai fini della normativa sulla pubblicità ingannevole, anche una società per azioni può rientrare nella categoria consumatore. Pubblicità ingannevole è qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente (art. 20). Al fine di individuare la potenziale ingannevolezza della pubblicità occorre valutare alcuni elementi del messaggio mediante i criteri previsti dall art. 21.

6 In particolare, bisogna fare riferimento: 1. alle caratteristiche dei beni o servizi, quali l idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l origine geografica o commerciale, ; 2. al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti; 3. alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell operatore pubblicitario. Pubblicità comparativa è qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente (art. 20) Al fine di garantire, oltre che la correttezza del processo decisionale del consumatore, anche il corretto funzionamento del mercato, è indispensabile che tale pubblicità sia effettuata lealmente. E per questo, quindi, che il legislatore, all art. 22, ha sancito la liceità della pubblicità comparativa purché non sia ingannevole, confronti beni o servizi che soddisfano i medesimi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi, confronti oggettivamente caratteristiche essenziali e pertinenti, non ingeneri confusione tra i concorrenti, non causi discredito o denigrazione di marchi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente, non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio o ad altro segno distintivo di un concorrente, non presenti un bene o servizio come contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o denominazione commerciale depositati. Viene poi sancito espressamente (art. 23) il requisito della trasparenza, ossia l utente deve essere posto in grado di avvertire che il messaggio percepito è oggetto di pubblicità. Nel caso il messaggio sia diffuso a mezzo stampa, la pubblicità deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico mediante l utilizzo di particolari modalità grafiche. L utilizzo di termini quali garanzia, garantito e similari è consentito solo se accompagnato dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta; in caso tali precisazioni non siano presenti a causa della brevità del messaggio, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia deve essere integrato con l esplicito rinvio a un testo, facilmente conoscibile dal consumatore, in cui dette precisazioni siano riportate integralmente. L effettività della tutela dalla pubblicità ingannevole o dalla pubblicità comparativa illecita è assicurata dall attività e dai poteri già attributi all Autorità garante della concorrenza e del mercato.

7 Soggetti legittimati ad attivare il procedimento dinanzi al Garante sono i concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali. Essi possono richiedere che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, che ne sia inibita la continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. In seguito all esposto viene aperta l istruttoria, anche se, nei casi di particolare urgenza, il Garante può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria della pubblicità illecita (ingannevole o comparativa). In caso di accertata illiceità, l autorità accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Particolare novità prevista dal codice del consumo è costituita dall introduzione di un sistema sanzionatorio più severo mediante l applicazione di sanzioni pecuniarie. Unitamente a tale meccanismo procedurale, il legislatore, sempre nell ottica di promuovere gli organismi di conciliazione e di autodisciplina, ha anche previsto la possibilità di adire, al posto dell Autorità Garante, organismi volontari e autonomi di autodisciplina (art. 27). C) LE TELEVENDITE. Nel titolo III della Parte seconda del codice, dopo la disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa, si trova la rinnovata disciplina delle televendite (artt ), così come definite dal regolamento adottato dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera 538/01/CSP, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia, di servizi relativi a concorsi o giochi strutturati in guisa di pronostici, compresi gli spot di televendita. A causa della particolare influenza esercitata o, comunque, insita nei messaggi teletrasmessi si è ritenuto indispensabile predisporre alcune norme al fine di proteggere l utente. In particolare le televendite non possono approfittare della credulità, della superstizione o della paura e non devono contenere scene di violenza fisica o morale. Non devono, inoltre, contenere scene tali da offendere il gusto o la sensibilità dei consumatori a causa dell indecenza, della volgarità o ripugnanza di cui tali messaggi potrebbero essere portatori. E vietata, poi, la televendita che offenda la dignità umana o le convinzioni religiose o politiche, la televendita che comporti discriminazioni di sesso, di razza o di nazionalità o che induca a comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza o la protezione dell ambiente e, infine, la televendita di sigarette o di prodotti a base di tabacco. La televendita non deve, poi, esortare i minorenni a stipulare contratti di vendita o di locazione di prodotti e di servizi né deve arrecare loro pregiudizio morale o fisico.

8 Sicuramente opportuna ed efficace è la prescrizione di non mostrare minorenni in situazioni pericolose, all evidente fine di scongiurare atti emulativi. Le sanzioni stabilite per le televendite illecite sono quelle previste dall art. 2, comma 20, lettera c), della L. n. 481/95 e dall art. 1, comma 31, della L. n. 249/97. PARTE TERZA: Nella Parte III del codice viene regolamentato il rapporto di consumo, partendo dalla disciplina dei contratti del consumatore in generale, precedentemente contenuta negli artt bis e ss. del codice civile. A) LE CLAUSOLE VESSATORIE E IL CREDITO AL CONSUMO. Secondo l'art. 33 si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista; b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista; c) escludere o limitare l'opponibilità, da parte del consumatore, della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo; d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà; e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere. L art. 33 riporta molti altri casi. Comunque una clausola può essere considerata vessatoria anche quando non rientra nelle previsioni legislative, ma è comunque illegittimamente sfavorevole al consumatore.

9 Il legislatore ha infine modificato le sanzioni a carico delle clausole di cui sia accertata la vessatorietà: esse prima venivano dichiarate inefficaci, ora invece sono ora dichiarate nulle. Segue poi la normativa sul credito al consumo (artt.40-43), rimasta sostanzialmente invariata se non per la rilevante novità (introdotta in generale dall'art. 67, comma 6 ), per cui l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore determina la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di finanziamento collegato al contratto di fornitura. B) CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI E CONTRATTI A DISTANZA. Il Titolo III, relativo alle modalità contrattuali, raccoglie le norme relative ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali (artt , già D. Lgs. 50/92) e quelle relative ai contratti a distanza (artt , già D. Lgs.185/99). La trasposizione delle citate norme nel Codice è stata l occasione per alcune modifiche. CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI La normativa concerne i contratti tra professionista e consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati: a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali; c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata; d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista. Queste disposizioni si applicano anche nel caso di proposte contrattuali per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione del professionista. Sono comunque esclusi dall'applicazione di questa normativa: - i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili; - i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari; - i contratti di assicurazione;

10 - i contratti relativi a strumenti finanziari. - i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti a questa disciplina, il professionista deve informare il consumatore del diritto di recesso. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere: a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso; b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite. CONTRATTI A DISTANZA La normativa concerne i contratti, aventi per oggetto beni o servizi, stipulati tra un professionista e un consumatore nell ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza, ovvero conclusi su Internet, per telefono, per fax, per posta o tramite televisione. Il contratto deve cioè essere effettuato, fino alla conclusione del contratto, esclusivamente tramite mezzi elettronici, senza la presenza fisica simultanea del professionista e del consumatore. Sono comunque esclusi dall applicazione di questa normativa i contratti: - relativi ai servizi finanziari; - conclusi tramite distributori automatici o tramite locali commerciali automatizzati; - conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni tramite l'utilizzo però di telefoni pubblici (invece che dal proprio apparecchio); - relativi a costruzione e vendita (nonché ad altri diritti relativi a beni immobili), locazione esclusa; - conclusi in una vendita all'asta. Il consumatore deve ricevere, prima della conclusione del contratto, una serie di informazioni, fra cui le caratteristiche essenziali del bene, o del servizio, il prezzo (compresa l'indicazione di tasse ed imposte), eventuali spese di consegna, modalità di pagamento e di consegna del bene, esistenza od esclusione motivata del diritto di recesso, Tali informazioni devono essere dettagliate in maniera chiara e, inoltre, il consumatore deve riceverne conferma per iscritto (o su altro supporto) prima o contestualmente alla stipula del contratto (è sempre bene comunque ricordarsi di richiedere tale documentazione). Al momento del contratto devono essere fornite tranne le eccezioni previste dal codice - anche le seguenti informazioni:- condizioni e modalità per l'esercizio del diritto di recesso; - indirizzo (geografico) della sede del fornitore, per eventuali reclami;

11 - informazioni su servizi di assistenza e su garanzie commerciali. L'ordine deve essere eseguito dal fornitore entro 30 giorni (salvo diversi accordi), a decorrere da quello successivo alla trasmissione dello stesso. Non sono necessarie le indicazioni su identità fornitore, caratteristiche bene, neppure per iscritto, né è possibile esercitare il diritto di recesso e l'obbligo di consegnare entro i 30 giorni nei seguenti casi: - contratti di fornitura di generi alimentari, bevande ed altri beni per uso domestico di consumo corrente (forniti presso il proprio domicilio da distributori che effettuino giri frequenti e regolari); - contratti di fornitura per servizi relativi ad alloggio, trasporti, ristorazione, tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegni a fornire tali prestazioni ad una data determinata o ad un periodo prestabilito. c) LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI RECESSO La disciplina del recesso è stata unificata. Pertanto adesso il diritto di recesso si può effettuare senza alcuna penalità, e senza specificarne il motivo, entro 10 giorni lavorativi. Per i beni a partire dalla data del ricevimento degli stessi. Se non si fosse in grado di esercitare il recesso perché non sono state fornite modalità dello stesso e recapiti del venditore, i 10 giorni decorrono a partire dal giorno in cui si avranno queste informazioni, ricordandosi di non superare tre mesi dalla consegna. Per i servizi a partire dal giorno della conclusione del contratto (resta valido il discorso della decorrenza posticipata nel caso di assenza di informazioni per il recesso, e, anche qui, non oltre i tre mesi dal contratto). Non si può recedere dal contratto (salvo indicazione contrattuale contraria) nei seguenti casi: - fornitura di beni e servizi il cui prezzo sia legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare; - fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che -per loro natura- non possano essere rispediti perché rischierebbero di deteriorarsi od alterarsi; - fornitura di prodotti audiovisivi e di software, venduti sigillati ed aperti dal consumatore; - fornitura di giornali, periodici e riviste; - servizi di scommesse e lotterie. Pena la validità, il diritto di recesso deve essere esercitato con l'invio - presso l'indirizzo geografica- di una comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R (con avviso di ricevimento).in alternativa, e' possibile inviare entro il termine un telegramma, un telex, un fax ovvero una mail, che acquisteranno validità, solo se confermati tramite raccomandata A/R entro 48 ore. Nel caso in cui al momento dell'esercizio del diritto di recesso la consegna del bene fosse già avvenuta, il consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del venditore, secondo le modalità previste dal contratto. Il termine per la restituzione non può comunque essere inferiore a 10 giorni lavorativi. Le uniche spese dovute dal consumatore sono le "spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto. La nuova formulazione della norma è volta dunque a contrastare la prassi in uso di inserire nei

12 contratti clausole sulle spese accessorie assolutamente esorbitanti, costringendo il consumatore che avesse esercitato il diritto di recesso a pagare, sotto forma di rimborso spese accessorie, delle vere e proprie penali. Il venditore ha l'obbligo di rimborsare le somme già versate, gratuitamente e nel minor tempo possibile (termine massimo: 30 giorni dalla data in cui il venditore e' messo a conoscenza dell'avvenuto recesso). Un eventuale contratto di credito (necessario al pagamento, come un finanziamento) che fosse sorto contestualmente al contratto principale, nel caso di risoluzione di quest'ultimo, si intende risolto di diritto senza alcuna penalità. L'obbligo di comunicare il recesso al finanziatore,è a carico del venditore (il quale dovrà rimborsare le somme già percepite). Tuttavia è consigliabile che il consumatore provveda personalmente ad avvisare la Finanziaria o la Banca. Il foro competente territorialmente e' quello del domicilio (o residenza) del consumatore. Sono irrinunciabili i diritti sopra indicati ed e' nulla qualsiasi pattuizione in contrasto. Salvi i casi in cui il fatto costituisca reato, il mancato rispetto della normativa in materia di comunicazione dei dati, recesso e consegna, comporterà per le ditte l'applicazione di una sanzione amministrativa. La segnalazione delle violazioni può essere fatta all'ufficio provinciale dell'industria e dell'artigianato dove ha sede l'operatore commerciale. Successivamente a queste disposizioni sono state inserite anche le norme concernenti i contratti aventi ad oggetto l acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, (artt.69-81, già D. Lgs. 427/1998), e quelle sui servizi turistici (artt , già D. Lgs. 111/1995), per le quali viene ora richiamata la nuova ed unificata disciplina del diritto di recesso, di cui sopra. PARTE QUARTA: SICUREZZA E QUALITÀ SICUREZZA E QUALITA DEI PRODOTTI Nella Parte Quarta del codice, relativa alla sicurezza e qualità, sono confluite, restando sostanzialmente invariate, le norma sulla sicurezza dei prodotti (artt , già D.Lgs. n.172/2004)), sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (artt , già DPR 224/1988 e D.Lgs n.25/2001), nonché quelle sulla garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo (artt , già inserite agli artt.1519 bis nonies del codice civile dal D.Lgs. n.24/2002). PARTE QUINTA: ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA A) LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE

13 Presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Esso è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 281/97 ed é presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato. Dura in carica tre anni. Tra i compiti del Consiglio ricordiamo: a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti; b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie; c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi; d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti; e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie; f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali B) LE AZIONI INIBITORIE E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E fondamentale ricordare come le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 del codice siano legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Esse sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative: a) L. n.223/90 e L. n. 122/98, concernenti l'esercizio delle attività televisive; b) D. Lgs. n. 541/92, e successive modifiche, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano. Possono dunque richiedere al Tribunale: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. In alternativa possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell'art. 141 del codice. La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta giorni. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, é depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

14 Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo. In ogni caso l'azione può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti. Con il provvedimento che definisce il giudizio il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art.1, comma 11, della L. n. 249/97. Viene poi inserita (art. 141) una norma sulla composizione extragiudiziale delle controversie, intesa a favorire il ricorso alle procedure conciliative, specie quelle amministrate dalle Camere di Commercio, ma nello stesso tempo viene fatto salvo il diritto del consumatore di adire il giudice competente qualunque sia l esito della procedura di composizione extragiudiziale. PARTE SESTA: DISPOSIZIONI FINALI Di fondamentale importanza, nella parte finale del codice, è l'art. 143 sulla irrinunciabilità dei diritti e sull applicabilità delle condizioni minime di tutela previste dal codice I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili ed è nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice. Nel caso in cui le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore dovranno comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice. ADICONSUM UMBRIA Via Campo di Marte, 4/N Perugia Tel Fax ADICONSUM UMBRIA

15 CODACONS UMBRIA Via F. Filzi, 20/D/ Perugia Tel. e fax Cell CODACONS UMBRIA FEDERCONSUMATORI UMBRIA Via Del Macello, 26/ Perugia Tel Fax FEDERCONSUMATORI UMBRIA Progetto: Le novità introdotte dal Codice del Consumo Approvato dalla Consulta Regionale per l Utenza ed il Consumo e finanziato dalla Regione Umbria Stampato a Settembre 2006

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