dei Consumatori e degli utenti del Veneto

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "dei Consumatori e degli utenti del Veneto"

Transcript

1

2 Spesa relativa all intervento n. 1 del programma generale della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico Programma per l informazione e l assistenza dei Consumatori e degli utenti del Veneto DG RV 4439/28 dicembre 2007 Programma per l informazione e l assistenza dei Consumatori Me i ndegli i s t r o d e lutenti l o del Veneto DG RV 4439/28 S v i l u p p o Economico dicembre 2007 Spesa relativa all intervento n. 1 del programma generale della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico DGAMTC ai sensi del D.M. 18 dicembre 2006 M i n i s t e r o d e l l o Programma per Sl informazione v i l u p p o Economico e l assistenza dei Consumatori e degli utenti del Veneto Spesa relativa all intervento DG RV 4439/28 n. 1 dicembre del programma 2007 generale della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico DGAMTC ai sensi del D.M. 18 dicembre 2006 M i n i s t e r o d e l l o S v i l u p p o Economico

3 AVVERTENZE È consentita la copia per uso esclusivamente divulgativo e gratuito. Sono altresì consentite citazioni, riferimenti e riproduzioni parziali solo con indicazione della Fonte e degli Autori. Ai sensi dell art. 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d autore. Il copyright si riferisce pertanto all elaborazione e alla forma di presentazione dei testi in oggetto. I testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali pubblicati non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze. Curatori: Stefano Iorio: artt e , Franco Portento: artt , Mario Feltrin: artt

4

5 INDICE PREFAZIONE CODICE DEL CONSUMO PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI (a cura di Stefano Iorio) Titolo I - Disposizioni generali e finalità Art. 1 Finalità ed oggetto Art. 2 Diritti dei consumatori Art. 3 Definizioni pag. 13 PARTE II EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITÀ (a cura di Stefano Iorio) Titolo I - Educazione del consumatore Art. 4 Educazione del consumatore Titolo II - Informazioni ai consumatori Capo I - Disposizioni Generali Art. 5 Obblighi generali Capo II - Indicazione dei prodotti Art. 6 Contenuto minimo delle informazioni Art. 7 Modalità di indicazione Art. 8 Ambito di applicazione Art. 9 Indicazioni in lingua italiana Art. 10 Attuazione Art. 11 Divieti di commercializzazione Art. 12 Sanzioni pag. 17 pag. 17 pag. 18 Capo III Particolari modalità di informazione Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura Art. 13 Definizioni Art. 14 Campo di applicazione Art. 15 Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura Art. 16 Esenzioni Art. 17 Sanzioni pag. 22 TITOLO III Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali Capo I - Disposizioni Generali Art. 18 Definizioni Art. 19 Ambito di applicazione pag. 26 5

6 Capo II - Pratiche commerciali scorrette Art. 20 Divieto delle pratiche commerciali scorrette Sezione I - Pratiche commerciali ingannevoli Art. 21 Azioni ingannevoli Art. 22 Omissioni ingannevoli Art. 23 Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli Sezione II - Pratiche commerciali aggressive Art. 24 Pratiche commerciali aggressive Art. 25 Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento Art. 26 Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive Capo III - Applicazione Art. 27 Tutela amministrativa e giurisdizionale Art. 27 bis Codici di condotta Art. 27 ter Autodisciplina Art. 27 quater Oneri di informazione pag. 29 pag. 30 pag. 37 pag. 40 Titolo IV - Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria Capo I - Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite Art. 28 Ambito di applicazione Art. 29 Prescrizioni Art. 30 Divieti Art. 31 Tutela dei minori Art. 32 Sanzioni p. 45 PARTE III IL RAPPORTO DI CONSUMO (a cura di Franco Portento) Titolo I - Dei contratti del consumatore in generale Art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore Art. 34 Accertamento della vessatorietà delle clausole Art. 35 Forma ed interpretazione Art. 36 Nullità di protezione Art. 37 Azione inibitoria Art. 38 Rinvio pag. 48 Titolo II - Esercizio dell attività commerciale Capo I Disposizioni generali Art. 39 Regole nelle attività commerciali pag. 63 Capo II - Promozione delle vendite Sezione I - Credito al consumo Art. 40 Credito al consumo Art. 41 Tasso annuo effettivo globale e pubblicità Art. 42 Inadempimento del fornitore Art. 43 Rinvio al testo unico bancario pag. 63 6

7 Titolo III Modalità contrattuali Capo I - Particolari modalità di conclusione del contratto Sezione I - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali Art. 45 Campo di applicazione Art. 46 Esclusioni Art. 47 Informazione sul diritto di recesso Art. 48 Esclusione del recesso Art. 49 Norme applicabili Sezione II - Contratti a distanza Art. 50 Definizioni Art. 51 Campo di applicazione Art. 52 Informazioni per il consumatore Art. 53 Conferma scritta delle informazioni Art. 54 Esecuzione del contratto Art. 55 Esclusioni Art. 56 Pagamento mediante carta Art. 57 Fornitura non richiesta Art. 58 Limiti all impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza Art. 59 Vendita tramite mezzo televisivo e altri mezzi audiovisivi Art. 60 Riferimenti Art. 61 Rinvio Sezione III - Disposizioni comuni Art. 62 Sanzioni Art. 63 Foro competente Sezione IV - Diritto di recesso Art. 64 Esercizio del diritto di recesso Art. 65 Decorrenze Art. 66 Effetti del diritto di recesso Art. 67 Ulteriori obbligazioni delle parti pag. 63 pag. 70 pag. 76 pag. 77 Sezione IV BIS Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai pag. 81 consumatori Art. 67 bis Oggetto e campo di applicazione Art. 67 ter Definizioni Art. 67 quater Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza Art. 67 quinquies Informazioni relative al fornitore Art. 67 sexies Informazioni relative al servizio finanziario Art. 67 septies Informazioni relative al contratto a distanza Art. 67 octies. Informazioni relative al ricorso Art. 67 novies. Comunicazioni mediante telefonia vocale Art. 67 decies. Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni Art. 67 undecies. Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari Art. 67 duodecies. Diritto di recesso Art. 67 ter decies. Pagamento del servizio fornito prima del recesso 7

8 Art. 67 quater decies. Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza Art. 67 quinquies decies. Servizi non richiesti Art. 67 sexies decies. Comunicazioni non richieste Art. 67 septies decies. Sanzioni Art. 67 octies decies. Irrinunciabilità dei diritti Art. 67 novies decies. Ricorso giurisdizionale o amministrativo Art. 67 vicies. Composizione extragiudiziale delle controversie Art. 67 vicies semel. Onere della prova Art. 67 vicies bis. Misure transitorie Capo II Commercio Elettronico Art. 68 Rinvio pag. 94 Titolo IV - Disposizioni relative ai singoli contratti Capo I - Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili pag. 102 Art. 69 Definizioni Art. 70 Documento informativo Art. 71 Requisiti del contratto Art. 72 Obblighi specifici del venditore Art. 73 Diritto di recesso Art. 74 Divieto di acconti Art. 75 Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione Art. 76 Obbligo di fideiussione Art. 77 Risoluzione del contratto di concessione di credito Art. 78 Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti Art. 79 Competenza territoriale inderogabile Art. 80 Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera Art. 81 Sanzioni Capo II Servizi turistici Art. 82 Ambito di applicazione Art. 83 Definizioni Art. 84 Pacchetti turistici Art. 85 Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici Art. 86 Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici Art. 87 Informazione del consumatore Art. 88 Opuscolo informativo Art. 89 Cessione del contratto Art. 90 Revisione del prezzo Art. 91 Modifiche delle condizioni contrattuali Art. 92 Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio Art. 93 Mancato o inesatto adempimento Art. 94 Responsabilità per danni alla persona Art. 95 Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona Art. 96 Esonero di responsabilità Art. 97 Diritto di surrogazione Art. 98 Reclamo Art. 99 Assicurazione Art. 100 Fondo di garanzia pag

9 Titolo V Erogazione di servizi pubblici Capo I Servizi pubblici Art. 101 Norma di rinvio pag. 123 PARTE IV SICUREZZA E QUALITÀ (a cura di Stefano Iorio, artt e Mario Feltrin, artt ) Titolo I - Sicurezza dei prodotti Art. 102 Finalità e campo di applicazione Art. 103 Definizioni Art. 104 Obblighi del produttore e del distributore Art. 105 Presunzione e valutazione di sicurezza Art. 106 Procedure di consultazione e coordinamento Art. 107 Controlli Art. 108 Disposizioni procedurali Art. 109 Sorveglianza del mercato Art. 110 Notificazione e scambio di informazioni Art. 111 Responsabilità del produttore Art. 112 Sanzioni Art. 113 Rinvio Titolo II Responsabilità per danno da prodotti difettosi Art. 114 Responsabilità del produttore Art. 115 Prodotto e produttore Art. 116 Responsabilità del fornitore Art. 117 Prodotto difettoso Art. 118 Esclusione della responsabilità Art. 119 Messa in circolazione del prodotto Art. 120 Prova Art. 121 Pluralità di responsabili Art. 122 Colpa del danneggiato Art. 123 Danno risarcibile Art. 124 Clausole di esonero da responsabilità Art. 125 Prescrizione Art. 126 Decadenza Art. 127 Responsabilità secondo altre disposizioni di legge pag. 125 pag. 139 Titolo III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I - Della vendita dei beni di consumo Art. 128 Ambito di applicazione e definizioni Art. 129 Conformità al contratto Art. 130 Diritti del consumatore Art. 131 Diritto di regresso Art. 132 Termini Art. 133 Garanzia convenzionale Art. 134 Carattere imperativo delle disposizioni Art. 135 Tutela in base ad altre disposizioni pag

10 PARTE V ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA (a cura di Mario Feltrin) Titolo I Le associazioni rappresentative a livello nazionale pag. 162 Art. 136 Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti Art. 137 Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale Art. 138 Agevolazioni e contributi Titolo II - Accesso alla giustizia Art. 139 Legittimazione ad agire Art. 140 Procedura Art. 140 bis Azione collettiva risarcitoria Art. 141 Composizione extragiudiziale delle controversie PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI (a cura di Mario Feltrin) pag. 166 pag. 180 Art. 142 Modifiche al codice civile Art. 143 Irrinunciabilità dei diritti Art. 144 Aggiornamenti Art. 144 bis Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori Art. 145 Competenze delle regioni e delle province autonome Art. 146 Abrogazioni 10

11 PREFAZIONE Lo sviluppo delle norme tese a tutelare i diritti dei consumatori è uno dei tratti maggiormente innovativi del panorama giuridico degli anni recenti e corrisponde ad una visione moderna dei rapporti sociali, caratterizzata dalla consapevolezza che gli imprenditori e i consumatori non sono antagonisti ma soggetti cointeressati al corretto funzionamento del mercato. In Italia la legislazione a tutela dei consumatori è stata, per anni, il frutto del solo recepimento di norme europee: norme che venivano adottate di volta in volta, in modo occasionale e frammentato, che costituivano quindi un arcipelago di leggi e decreti tra loro scarsamente coordinati e che poco si prestavano ad una lettura unitaria del fenomeno. Con l adozione del Decreto Legislativo n. 206/2005, le norme precedenti sono state riunite, coordinate ed integrate in un nuovo testo, il Codice del Consumo, appunto, che oltre al merito di aver semplificato un coacervo di regole inutilmente frazionato, ha l indubbio pregio di aver nobilitato la disciplina della tutela dei consumatori, ora elevata al rango di Codice ovvero di un corpo normativo unitario, suscettibile di essere interpretato ed applicato non solo secondo il dettato dei singoli articoli ma anche in quanto portatore di principi generali di più vasta portata. Si tratta ora di dare attuazione, valorizzandolo, al nuovo Codice. La Regione del Veneto, già con la Legge Regionale n. 3/1985 in materia di tutela dei consumatori, attualmente in fase di revisione, individuava tra le proprie finalità la protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e la salvaguardia dell ambiente, la tutela degli interessi economici e giuridici a carattere generale, la promozione e attuazione di una politica di formazione, educazione e informazione del consumatore, la promozione e lo sviluppo dell associazionismo tra i consumatori. Nell ultima legislatura questa attenzione si è ulteriormente rafforzata e consolidata e la Regione del Veneto, prima in Italia, ha ritenuto di prevedere nell ambito del proprio organo di governo l istituzione della specifica delega alla Tutela dei Consumatori. Per la realizzazione dei propri Programmi, riguardanti le politiche rivolte ai consumatori, la Regione del Veneto si avvale particolarmente della collaborazione di Unioncamere del Veneto operante istituzionalmente per la promozione della formazione, informazione e comunicazione in ambito consumeristico, finalizzata alla regolazione del mercato, sul territorio regionale, implicante un corretto equilibrio tra consumatore e impresa. Nella consapevolezza che conoscere i propri diritti è il presupposto necessario per difenderli e che la conoscibilità delle leggi è uno dei presupposti dello Stato di Diritto, la Regione del Veneto ha quindi promosso un progetto di divulgazione in cui rientra sia la costruzione del portale internet sia la pubblicazione di questo commentario, reso disponibile anche sul sito, volto ad offrire ai cittadini non solo il testo del Codice del Consumo ma anche la sua spiegazione, tecnicamente completa e tuttavia redatta in termini comprensibili anche ai non specialisti. On. Elena Donazzan Assessore alle Politiche dell'istruzione e della Formazione Regione del Veneto 11

12

13 Artt Stefano Iorio PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I - Disposizioni generali e finalità Articolo 1. Finalità ed oggetto 1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. Il Codice del consumo contiene le disposizioni dettate dal legislatore a tutela dei consumatori di beni e degli utenti di servizi. Il Codice è un testo unico, ovvero un atto legislativo che raccoglie in unico contesto le disposizioni di molteplici precedenti testi normativi, accomunate dal fatto di disciplinare la stessa materia, al fine di riordinarle ed armonizzarle. L impianto del Codice si sviluppa secondo un ordine che rispecchia quello del naturale svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori; disciplina infatti, nell ordine: le informazioni sui prodotti, le pratiche commerciali e la pubblicità, la conclusione e l esecuzione del rapporto di consumo, i singoli contratti, le garanzie di sicurezza e qualità dei prodotti, la rappresentanza dei consumatori e l accesso alla Giustizia. L articolo di esordio richiama i principi fondamentali della Carta costituzionale (si pensi ai diritti della persona ivi affermati), e fa espresso riferimento alla normativa comunitaria, la cui matrice è impressa nella massima parte della disciplina dei diritti dei consumatori. Il richiamato art. 153 del Trattato istitutivo della Comunità europea (nella vigente versione) sancisce infatti il prioritario impegno della Comunità di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare loro un livello elevato di protezione, contribuendo a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici, nonché a promuoverne il diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei loro interessi. Articolo 2. Diritti dei consumatori 1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. 2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. 13

14 Artt Stefano Iorio Il Codice del consumo si pone il primario obiettivo di affermare i diritti dei consumatori, disponendo un adeguata tutela per gli stessi. La finalità della normativa in materia è pertanto quella di garantire un efficace protezione ai consumatori, così da bilanciare l asimmetria informativa e dimensionale che li vede parte debole nei rapporti con i professionisti. La legittimazione ad agire per la tutela dei consumatori non è riservata ai singoli, ma estesa alle loro associazioni, ovvero alle organizzazioni create per la salvaguardia degli interessi dei consumatori (cfr. art. 1) che siano in possesso di determinati requisiti (cfr. artt. 136 e ss.). La finale affermazione dei diritti fondamentali dei consumatori riproduce quella già contenuta nella precedente disciplina (cfr. l. n. 281 del , abrogata dal Codice), ed anticipa una sorta di indice delle successive tutele previste dal Codice, il quale appunto dispone specifica regolamentazione delle garanzie di sicurezza e qualità dei prodotti (artt. 102 e ss.), della correttezza delle informazioni e delle pratiche commerciali (artt. 5 e ss.), delle attività di educazione dei consumatori (art. 4), dei rapporti contrattuali tra professionisti e consumatori (artt. 33 e ss.), delle associazioni rappresentative dei consumatori (artt. 136 e ss.), dettando altresì una norma di principio in tema di erogazione di pubblici servizi a consumatori ed utenti (art. 101). Va sin d ora evidenziato che l art. 143 prevede l irrinunciabiltà, da parte del consumatore, dei diritti riconosciuti dal Codice. Tra i diritti fondamentali dei consumatori vengono espressamente affermati i principi di buona fede, correttezza e lealtà che debbono ispirare l azione dei professionisti; la rilevanza dei predetti principi è ben ribadita dal Codice del consumo, che ne dispone la necessaria osservanza anche nell ambito della disciplina delle pratiche commerciali (art. 18), dei contratti tra professionisti e consumatori (artt. 33, 52, 67quater), dell esercizio dell attività commerciale (art. 39). Si tratta invero di principi già previsti quale clausola generale dell ordinamento (si vedano gli artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375 Codice Civile). In particolare, la correttezza o buona fede oggettiva corrisponde ad un fondamentale dovere di solidarietà intersoggettiva, in virtù del quale le parti di un rapporto obbligatorio o contrattuale debbono condursi secondo lealtà (astenendosi dall ingenerare falsi affidamenti nell altra parte), e salvaguardando l uno l utilità dell altro nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dei propri interessi. Nel contesto dei rapporti tra professionisti e consumatori, l obbligo di correttezza e buona fede vieta al primo di abusare della propria maggiore conoscenza o forza contrattuale a discapito del secondo, imponendogli piuttosto di attivarsi nel interesse di questo al fine di consentirgli di operare consapevolmente nel mercato. Articolo 3. Definizioni 1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario; d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell articolo 18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; 14

15 Artt Stefano Iorio tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. L articolo in esame contiene definizioni fondamentali per la corretta interpretazione ed applicazione delle successive disposizioni. Esordisce con l identificazione dei soggetti che beneficiano delle tutele disposte dal Codice, ovvero i consumatori: tali sono le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all attività economica (imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) eventualmente svolta. Consumatore è pertanto chi agisce nel mercato (es. acquistando un prodotto, ma non solo) al di fuori di una attività d impresa e di un ruolo professionale; la ratio della tutela del consumatore è infatti salvaguardare da abusi il contraente occasionale e non professionale, privo di specifica competenza e dunque abbisognevole di particolare protezione nella propria scelta di consumo. La persona fisica la quale svolga un attività imprenditoriale o professionale può ritenersi consumatore soltanto nel caso in cui concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio delle predette attività (così Cass. civ, sent. n del ). In altri termini, è consumatore colui che fa del bene, del servizio o della merce acquistata un uso esclusivamente personale, per soddisfare le limitate esigenze della sua vita individuale e familiare, estranee pertanto dalla sua vita lavorativa (così Tribunale di Genova, sent. del ). Deve invece ritenersi che una persona fisica non assume la veste di consumatore allorquando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell organizzazione di un attività commerciale intrapresa o da intraprendere (in tal senso Tribunale di Novara, sent. del , e Cass. civ. ord. n del ). Se poi un soggetto acquista un bene per uso promiscuo (in parte per esigenze personali, in parte per la propria attività imprenditoriale o professionale), egli non ha il diritto di avvalersi del beneficio delle regole poste a tutela dei consumatori, a meno che l'uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nell acquisto (così Corte giustizia delle Comunita' europee, sent. n. 464 del ). La norma è infine chiara nell escludere che possano godere delle disposizioni favorevoli ai consumatori le persone giuridiche (es. le società). Alla definizione di consumatore segue quella di professionista, altro soggetto protagonista del rapporto di consumo, che s identifica con la persona fisica o giuridica (sia pubblica che privata) che, invece, agisce nell ambito della propria attività imprenditoriale o professionale (Cass. civ. ord. n del ). Tra i professionisti vi sono anche i produttori, ovvero, per l articolo in esame, coloro che fabbricano o forniscono i beni o i servizi, o li importano nel territorio dello Stato, ma anche coloro che caratterizzano un prodotto imprimendogli con il proprio nome o marchio. Per prodotto s intende infine il bene o servizio destinato ai consumatori o comunque da essi prevedibilmente utilizzabile; detta nozione trova specificazione: - nel titolo del Codice che disciplina la pubblicità e le pratiche commerciali, ove per prodotto s intendono non solo i beni aventi consistenza materiale, ma anche i diritti e le obbligazioni, ovvero i poteri ed i vincoli giuridici nascenti dai contratti (art. 18 lett. c), - nelle disposizioni sulla responsabilità del produttore, ai cui effetti per prodotto s intende anche ogni singolo componente di un singolo un bene mobile (art. 115), - nella distinzione tra prodotti sicuri e pericolosi, dettata nell ambito della disciplina sulla sicurezza e qualità dei prodotti (art. 103). 15

16 Artt Stefano Iorio PARTE II - EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITÀ La parte II del Codice del Consumo esordisce trattando della tutela del consumatore nella fase che precede il perfezionarsi del cd. rapporto di consumo (disciplinato nel dettaglio dagli articoli 33 e seguenti). Si tratta di quella fase che corrisponde al momento di affioramento, nel consumatore, dei bisogni o desideri d acquisto e possesso concernenti beni e servizi di consumo. Il Legislatore ha inteso tutelare il consumatore anche nella fase che precede il perfezionamento del rapporto di consumo, dettando norme in tema di educazione al consumo consapevole, di informazioni commerciali e di pubblicità. Il Codice del consumo pone dunque una regolamentazione per tutte le attività che influiscono sui processi decisionali del consumatore nel mercato, con riferimento non solo alle iniziative di educazione al consumo consapevole, ma anche a tutto il flusso delle informazioni commerciali che possono influenzare o determinare la scelta di consumo. TITOLO I - Educazione del consumatore Articolo 4. Educazione del consumatore 1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali. 2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili. Per educazione s intende il complesso delle attività formative, dirette al consumatore e mirate a fargli conoscere e comprendere il funzionamento del mercato, a dotarlo degli elementi cognitivi necessari per approcciarsi in modo critico allo stesso, ed operare così le scelte di consumo in modo consapevole. Il diritto dei consumatori all educazione ha trovato costante riconoscimento nella normativa comunitaria e nazionale; così nel Trattato istitutivo della Comunità Europea (art. 153), ma anche nella legge n. 281, abrogata dal Codice, che lo qualificava espressamente come diritto fondamentale. Il legislatore, preso atto dell esistenza di una asimmetria informativa tra produttori o venditori e consumatori, tale da non consentire ai protagonisti del mercato di operare in condizione paritetica, ha dettato una normativa specifica proprio al fine di tutelare la parte debole, meno informata, del rapporto di consumo: i consumatori, appunto. Il Codice del consumo non si limita invero a disciplinare la condotta che produttori e venditori debbono tenere nei rapporti con i consumatori, affronta ancor prima il tema delle iniziative volte a fornire al consumatore le conoscenze di cui necessita per agire nel mercato con sicurezza e, con l articolo in esame, detta i principi cui deve informarsi l educazione dei consumatori. Al riguardo è stabilito che le attività formative debbono porsi l obiettivo di avviare i consumatori a conoscere propri diritti ed interessi, sul piano individuale così come su quello collettivo, favorendone l aggregazione in associazioni ed incentivandone la partecipazione ai procedimenti di formazione della volontà della Pubblica Amministrazione. Quanto poi ai contenuti delle attività destinate all educazione dei consumatori, il Codice esclude che essi possano concernere la promozione di beni e servizi (non si educa facendo pubblicità, dunque): prescrive piuttosto che le attività educative tendano a consentire agli utenti del mercato di comprendere le caratteristiche di beni e servizi e le conseguenze (in termini benefici e costi) delle proprie scelte di consumo. L articolo in esame prevede infine che le attività di formazione non siano riservate esclusivamente ai consumatori medi, ovvero normalmente informati e ragionevolmente accorti, dovendo piuttosto essere intraprese anche e soprattutto a beneficio dei consumatori maggiormente vulnerabili, ossia meno capaci di autotutela per ragioni di età, condizioni o contesto. 16

17 Artt Stefano Iorio TITOLO II - Informazioni ai consumatori CAPO I - Disposizioni Generali Articolo 5. Obblighi generali. atto salvo quanto disposto dall'articolo, comma, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.. icurezza, composizione e qualit dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli o lighi informativi.. e informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensi ile, tenuto anche conto delle modalit di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore. Il Codice del consumo, in linea con la precedente normativa, afferma il diritto dei consumatori ad essere informati. L informazione, si legge nella relazione illustrativa al Codice, è la linea direttrice che accompagna nel Codice tutto lo svolgimento del rapporto di consumo ed infatti, premessa nella disciplina della fase preventiva alla concluisione del rapporto tra professionista e consumatore, ricompare nel momento della conclusione del contratto e della sua esecuzione, ed è richiamata nelle disposizioni del Codice che riguardano la sicurezza e la qualità del prodotto. Specifica poi gli obblighi inerenti le singole modalità di informazione dei consumatori (ad esempio disciplinando le indicazioni sulle confezioni dei prodotti, i contenuti delle etichette o dei documenti illustrativi allegati, l esposizione dei prezzi e la correttezza dei messaggi pubblicitari). La previsione di dettagliati obblighi d informativa vale a garantire una corretta formazione, nel consumatore, della volontà di concludere un contratto di acquisto di beni o fornitura di servizi. Al riguardo è bene precisare che il diritto all informazione non è riconosciuto ad esclusivo beneficio dei soggetti che concludono un contratto di consumo per motivi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta - secondo la nozione di consumatore già dettata dall art. 3 -, ma viene esteso a tutte le persone fisiche che, ancor prima di instaurare un rapporto di consumo e quindi di agire nel mercato, risultino a qualsiasi titolo destinatarie di informazioni commerciali. Individuati i destinatari della tutela informativa, il Codice determina il contenuto imprescindibile delle informazioni cui i consumatori hanno diritto: attiene alle indicazioni relative alla sicurezza - quindi all eventuale pericolosità -, alla composizione ed alla qualità dei prodotti o servizi pubblicizzati ed offerti. Il legislatore ha peraltro tenuto conto dell evoluzione e moltiplicazione dei sistemi di comunicazione: è infatti intervenuto sulle modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori, al fine di garantire la consapevolezza delle loro scelte. così disposto che le informazioni debbano essere adeguate al mezzo di divulgazione adottato, alle modalità di conclusione del contratto ed alle caratteristiche del settore di consumo di pertinenza; pi genericamente, le informazioni devono essere espresse in modo chiaro (con grafica leggibile) ed avere contenuti comprensibili al consumatore. Il Codice del Consumo impone dunque obblighi informativi generali, che invero costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza già affermati dal Codice Civile, all articolo 1337, anche per la fase precedente la conclusione di un contratto. Tali obblighi generali trovano poi ulteriore articolazione nelle discipline specifiche che prevedono, ad esempio, vincoli di forma e contenuto per i singoli contratti: si pensi agli obblighi di forma e contenuto contrattuale dettati dallo stesso Codice del consumo in materia di contratti a distanza - artt. 50 e ss. -, di multiproprietà - art. 69 e ss. - e di servizi turistici - art. 82 e ss. -, nonch dal Testo nico della inanza in tema investimenti in strumenti finanziari. 17

18 Artt Stefano Iorio CAPO II - Indicazione dei prodotti Articolo 6. Contenuto minimo delle informazioni 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell'unione europea; d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. Il Codice elenca le indicazioni minime che devono essere presenti su tutti i prodotti o le confezioni, allorché sono immessi nel mercato nazionale e destinati al consumatore. Allo stato, e fatte salve disposizioni più specifiche, i prodotti posti in vendita all acquirente finale debbono indicare, in modo agevolmente percepibile dal consumatore, almeno i dati necessari per comprendere: - la natura del prodotto (mediante il nome attribuitogli dalla legge, o quello da usi e consuetudini), - l identità del produttore e la sua sede legale (non basta indicare solo la sede o il numero di iscrizione nel registro delle imprese, cfr. Cass. civ. sent. n del ), - l eventuale provenienza extracomunitaria (e nel caso, lo Stato d origine; si consideri che per luogo d origine deve intendersi lo Stato in cui i prodotti sono interamente fabbricati o in cui è avvenuta l ultima trasformazione sostanziale, cfr. Regolamento CEE del n. 2913), - la composizione del prodotto se tale da incidere sull apprezzamento del consumatore o suscettibile di determinare un pericolo per le persone, le cose o l ambiente, - le istruzioni per il funzionamento e quelle comunque opportune per consentire un utilizzo del prodotto in sicurezza. La concreta applicazione della norma in esame, dunque la disciplina di dettaglio delle singole indicazioni, è rimessa, ai sensi del successivo art. 10, all adozione di norme di attuazione, sostitutive di quelle previgenti ai sensi del Decreto Ministeriale n Le indicazioni sui prodotti assumono particolare rilevanza in tema di sicurezza alimentare; in tale ambito la disciplina nazionale e comunitaria detta specifiche disposizioni volte a assicurare una corretta e trasparente informazione del consumatore; vale al riguardo accennare agli obblighi di etichettatura nutrizionale, ed alle prescrizioni dettate in tema di tracciabilità dei prodotti e di conoscibilità della cd. filiera dei medesimi, dalla loro origine sino alla commercializzazione. Altro ambito in cui le informazioni sui prodotti messi in commercio assumono particolare rilevanza è quello della sicurezza: il Codice del consumo, agli articoli 102 e seguenti, detta una disciplina specifica in materia, volta da un lato a determinare i requisiti che deve possedere un prodotto venduto sul mercato per essere qualificato come sicuro, dall altro a dettagliare gli obblighi d informativa al riguardo gravanti su produttore e venditore. Articolo 7. Modalità di indicazione 1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi. 18

19 Artt Stefano Iorio Questa disposizione chiarisce che gli obblighi d informativa di cui all art. 6 sorgono nel momento in cui i prodotti sono o rti i ita ai o atori, non nelle precedenti fasi di circolazione o distribuzione; in altri termini, il dovere di accompagnare ai prodotti le informazioni prescritte, ove non vi provvedano i produttori, incombe anche sui venditori finali o distributori. È inoltre previsto che le itr ioidi funzionamento e le precauzioni d uso dei prodotti possano essere riportate, oltre che sugli imballaggi o sulle etichette, su altra documentazione fornita in accompagnamento (l abituale foglio o libretto d istruzioni). Con riferimento alla disciplina previgente al Codice del consumo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che le istruzioni debbono essere tali da poter essere comprese da un soggetto dotato di normali conoscenze, in relazione alla categoria di appartenenza del bene (Cass. civ. sent. n. 101 del ). Va precisato che la disciplina attuativa attualmente in vigore - D.M n distingue tra le modalità di indicazione delle informazioni dei i r o io ati da un lato, e dei ro otti i dall altro. Nel primo caso le indicazioni devono comparire sulle confezioni ovvero su etichette attaccate al prodotto, in modo evidente e leggibile; nel secondo, le indicazioni possono risultare da un cartello apposto in modo visibile nei locali dove i prodotti sono esposti. Il regime dei prodotti sfusi si applica altresì ai prodotti confezionati ma generalmente venduti previo frazionamento (per i quali il venditore apre la confezione ed offre al consumatore la quantità del prodotto da questi richiesta). La giurisprudenza ha chiarito che per desumere se uno specifico prodotto preconfezionato è generalmente venduto previo frazionamento occorre considerare non solo le caratteristiche del singolo prodotto e delle condizioni in cui esso viene posto in commercio (tipologia di imballaggio, diciture apposte, ecc.), ma anche la destinazione del bene (ai singoli o alla collettività) ed i comportamenti tenuti dalla generalità dei commercianti e dei consumatori del prodotto medesimo (così Cass. civ., sent. n del ). Articolo 8. Ambito di applicazione 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati. La regolamentazione dettata dal Codice del consumo in tema di indicazione dei prodotti ha aratt r i iario e complementare, ovvero non si applica se vi è una normativa comunitaria che disciplina in modo più specifico le indicazioni da fornirsi per la commercializzazione di determinati prodotti. Il regime del Capo II del Codice ha inoltre aratt r r i a, perché vale ad integrare la normativa più specifica eventualmente esistente, per gli aspetti da questa non disciplinati. Si consideri al riguardo che sono molteplici i settori ed i prodotti in relazione ai quali i legislatori comunitario e nazionale hanno previsto una i i i a ii a delle indicazioni da fornire ad acquirenti ed utenti. Lo stesso Codice del consumo detta disposizioni particolari per le informazioni ed indicazioni relative a servizi turistici - art. 82 e ss. -, alle multiproprietà - art. 69 e ss. - ed alla conclusione di contratti a distanza - art. 50 e ss. -. Si è già accennato inoltre, nel commento all articolo 6, alla normativa dettata in tema di prodotti pericolosi la quale precisa quali sostanze debbano considerarsi tali ed impone conseguenti obblighi d informativa -, nonché al regime della vendita di prodotti alimentari - laddove viene regolamentata l etichettatura e sono previsti requisiti di rintracciabilità e conoscibilità della filiera di produzione -. Ulteriore cenno può farsi alle normative in materia di emissione nell ambiente di organismi geneticamente modificati e sulla la sicurezza dei giocattoli. Vi sono inoltre disposizioni particolari in materia di vendite straordinarie (di fine stagione o promozionali), per le quali deve essere esibito, oltre al prezzo scontato ed alla percentuale di ribasso, anche il prezzo originario o normale di vendita. Il Testo Unico della Finanza ed il regolamento attuativo prescrivono poi agli intermediari finanziari (tra cui le banche) l obbligo di dare specifica informazione agli investitori in ordine all eventuale inadeguatezza dell operazione in strumenti finanziari al loro profilo di rischio, nonché il dovere di precisare espressamente l eventuale sussistenza di un conflitto d interessi con il cliente. 19

20 Artt Stefano Iorio Articolo 9. Indicazioni in lingua italiana 1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. 2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. 3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune. Il Codice del consumo prescrive l uso obbligatorio della lingua italiana per le informazioni destinate ai consumatori. Si tratta di obbligo vigente in Italia sin dal 1991 (cfr. art. 1 l n. 126), finalizzato a consentire ai consumatori di comprendere le informazioni relative a beni e servizi immessi sul mercato, e quindi a garantire un effettivo esercizio del diritto all informazione ed un effettiva consapevolezza nelle scelte di consumo. Il vincolo dell idioma nazionale deve ritenersi limitato alla fase di offerta dei prodotti ai consumatori, atteso che altrimenti la disposizione in esame varrebbe a costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci, inammissibile per il diritto comunitario (cfr. artt 28 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea). Del resto, con riferimento ad analogo precetto, la giurisprudenza di legittimità ha confermato che i destinatari dell obbligo di riportare sul prodotto le indicazioni in lingua italiana non possono che essere i soggetti, e soltanto quelli, che offrono in vendita direttamente il prodotto stesso al consumatore; non essendo ipotizzabile, per converso, allo stato attuale della normativa in materia, l estensione di siffatto obbligo ad altre categorie di soggetti che concorrono alla commercializzazione ed alla distribuzione del prodotto (così Cass. civ., sent. n del sugli obblighi di etichettatura alimentare). La norma in commento prevede invero che, come spesso accade, le indicazioni sui prodotti messi in commercio sul territorio nazionale possano essere scritte in diverse lingue; in tal caso, le indicazioni in italiano non possono comunque mancare, e devono essere visibili e leggibili come quelle tradotte in altri idiomi. È poi possibile che le informazioni obbligatorie, già rese in italiano, contengano singole espressioni in altre lingue, purché si tratti di vocaboli di uso comune e dunque comprensibili ai destinatari. Il consumatore italiano ha diritto ad ottenere informazioni nella sua lingua nazionale non solo nella fase che precede l instaurazione rapporto di consumo. Il Codice prevede infatti che anche in sede di conclusione e conferma dei contratti che consentono una comunicazione individuale, il consumatore possa richiedere che le informazioni contrattuali gli siano rese in lingua italiana (art. 52 co. 4). È inoltre previsto l obbligo della lingua italiana per la redazione del contratto di godimento ripartito di beni immobili (cd. multiproprietà, v. art. 71), nonché per la stesura della garanzia convenzionale nell ambito della vendita di beni di consumo (v. art. 133). Articolo 10. Attuazione 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n

21 Artt Stefano Iorio La concreta applicazione dell articolo 6, relativa al contenuto minimo delle indicazioni da accompagnare ai prodotti destinati ai consumatori, è rimessa all adozione di or i att a io mediante con decreto interministeriale, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le egioni e le Province autonome. Alla normativa di attuazione il Codice assegna la funzione di prevedere un applicazione delle prescrizioni in tema di indicazioni sui prodotti compatibile con i ri i i o itari - segnatamente quello di libera circolazione delle merci -, e di autorizzare eventuali io i all obbligo di indicare la denominazione del prodotto e del produttore. Sino all adozione del decreto attuativo, il Codice richiama espressamente il D , già vigente per l attuazione della precedente normativa relativa all informazione dei consumatori. Articolo. Di ieti i commercializzazione. vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visi ili e leggi ili, le indicazioni di cui agli articoli, e del presente capo. I prodotti che non siano accompagnati dalle indicazioni, espresse in lingua italiana, di cui al precedente articolo 6, non possono essere offerti in vendita ai consumatori sul territorio nazionale. La violazione di questo iito i o riai aio comporta l illiceità della vendita ai consumatori e pertanto la nullità del contratto eventualmente concluso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418 del Codice Civile. Poich secondo l ordinamento il contratto nullo è inidoneo a produrre effetti nella sfera giuridica delle parti contraenti, chi acquisti un bene non accompagnato dalle informazioni prescritte avrà diritto ad ottenere la r tit io r o eventualmente pagato, naturalmente riconsegnando il bene. Articolo. anzioni. atto salvo quanto previsto nella parte, titolo, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsa ilit del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo si applica una sanzione amministrativa da euro a. euro. a misura della sanzione determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unit poste in vendita.. e sanzioni sono applicate ai sensi della legge novem re, n.. ermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo della predetta legge novem re, n., all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. l rapporto previsto dall'articolo della legge novem re, n., presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi la residenza o la sede legale del professionista. La violazione del divieto di commercializzazione di cui all art. 11, oltre ad inficiare la validità del contratto eventualmente concluso, costituisce fonte di r o a i it a i i trati a. La messa in vendita ai consumatori di un prodotto non assistito dalle indicazioni previste dal Codice del consumo comporta dunque l applicazione di una a io iaria, la cui misura concreta sarà determinata tra un minimo ed un massimo previsti dalla legge, in considerazione della gravità dell infrazione, da valutarsi in ragione del prezzo e della quantità del prodotto messo in commercio in violazione del divieto. Il Codice richiama la normativa generale in tema di sanzioni amministrative (compreso quindi il pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni), prevedendo peraltro che all accertamento della violazione del divieto di commercializzazione possano provvedere, su denuncia o d ufficio, gli agenti di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di inanza, Sindaco) ed anche gli organi di polizia amministrativa (altri funzionari o pubblici ufficiali espressamente incaricati). Gli agenti accertatori presenteranno il rapporto sulla violazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del luogo in cui ha sede chi ha messo in vendita il prodotto senza le prescritte indicazioni. La Camera di 21

Decreto legislativo recante riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori - Codice del consumo.

Decreto legislativo recante riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori - Codice del consumo. Decreto legislativo recante riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori - Codice del consumo. Art. 1 (Finalità ed oggetto) Art. 2 (Diritti dei consumatori) Art. 3 (Definizioni)

Dettagli

LA NORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE

LA NORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE LA NORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE Con il Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell 8 ottobre 2005 Supplemento ordinario n. 162, è

Dettagli

Normativa vecchia e nuova a confronto

Normativa vecchia e nuova a confronto Normativa vecchia e nuova a confronto D.Lgs. 25-2-2000 n. 84 D.Lgs. 6-9-2005 n. 206 Capo III - Particolari modalità di informazione Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura 1. Definizioni

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Sommario Art. 1 Titolarità, denominazione ed uso del marchio Art. 2

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA Allegato B) D.G. n. 45 del 17/04/2014 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Delibera A.N.A.C. n. 75/2013) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) ( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE IN GIOVANNI CRESPI SPA Approvata dal Consiglio

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I P7_TA-PROV(2011)0208 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla

Dettagli

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,

Dettagli

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI Premessa Questo Regolamento, nell ambito dell autonomia gestionale,

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia

Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia Approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 29.04.2010 INDICE TITOLO I - PATROCINIO...2

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

CREDITO AL CONSUMO. Sommario. Definizione Art. 1

CREDITO AL CONSUMO. Sommario. Definizione Art. 1 T I T O L O VIII Usi negoziali CREDITO AL CONSUMO Sommario A) Prestito finalizzato Modalità di stipulazione del contratto» 2 Rimborso del finanziamento» 3 Divieto di versamenti al venditore» 4 Richiesta

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER OPERAZIONI CONTRATTUALI A DISTANZA

APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER OPERAZIONI CONTRATTUALI A DISTANZA Core Multiramo Contratto di Assicurazione a Vita Intera a Premio unico Multiramo: Unit Linked e con partecipazione agli utili La presente appendice costituisce parte integrante del Fascicolo informativo.

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati 15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione,

Dettagli

Codice Comportamentale (Delibera 718/08/CONS)

Codice Comportamentale (Delibera 718/08/CONS) Codice Comportamentale (Delibera 718/08/CONS) Release 3 Gennaio 2010 Pagina 1 di 11 Indice Premessa...3 Obiettivi e Valori...4 Azioni...6 Destinatari. 8 Responsabilità....9 Sanzioni...11 Pagina 2 di 11

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

Co.Ge.S.Co. Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali

Co.Ge.S.Co. Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali Oggetto: Determinazione a contrarre ai fini dell affidamento della gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale Anziani e Disabili - periodo: 01/01/2013-30/06/2015. IL

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016.

COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016. COMUNE DI CASTELLAR (Provincia di Cuneo) PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014/2016. Indice: Premessa 1. FONTI NORMATIVE 2. STRUMENTI 3. DATI DA PUBBLICARE 4. INIZIATIVE DI

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Scheda identificativa dei prodotti in legno

Scheda identificativa dei prodotti in legno Scheda identificativa dei prodotti in legno Legge 10.04.1991 n. 126 Decreto Ministeriale 8.02.1997 n. 101 Circolare Ministeriale 3.08.2004 n. 1 1 Ambito di applicazione ed entrata in vigore la legge 126/1991

Dettagli

COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo)

COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo) COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI, AGEVOLAZIONI E PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE

Dettagli

PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI Parte 1 Disposizioni generali Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Codice di Condotta

Dettagli

Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo

Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo 1 Premessa Le modifiche in materia di Credito al Consumo sono volte: ad ampliare l ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione Seconda

Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione Seconda MODULARIO Tesoro - 112 Mod. 211/A Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione Seconda VISTO il decreto del Ministro del tesoro del 9 luglio 1992, contenente Norme specifiche

Dettagli

RISOLUZIONE N. 209/E

RISOLUZIONE N. 209/E RISOLUZIONE N. 209/E Roma, 18 novembre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Art. 25-bis DPR n. 600 del 1973 Attività di procacciatore d affari Società XY S.p.A.

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici avv. Mauro Crosato Presidente ASFO triveneto. Padova, 7 luglio 2015 Tipi di responsabilità Responsabilità penale; Responsabilità

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione

Dettagli

Introduzione: scopo del documento, organizzazione e funzioni dell amministrazione

Introduzione: scopo del documento, organizzazione e funzioni dell amministrazione PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' art. 10 d. lgs. 33/2013 Sommario Introduzione: scopo del documento, organizzazione e funzioni dell amministrazione... 1 1. Procedimento di elaborazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO AMBITO DI APPLICAZIONE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Finalità del processo di gestione del patrimonio Fondo stabilizzazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE

Dettagli

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 Allegato 2 DGU 5/2014 UNIONE BASSA REGGIANA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 1. PREMESSA In data 20.4.2013, è entrato in vigore il D.lgs. 14.3.2013

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE

Dettagli

Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -

Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 - Articolo 58 - Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi. Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi

Dettagli

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI

Dettagli

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.41/2014 INDICE PREMESSA... 3 1. LE PRINCIPALI

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA

SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA ALLEGATO IV SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA Premesso che: La Regione Basilicata, con deliberazione della Giunta Regionale n. del, ha approvato il bando pubblico Progetti Integrati di Filiera, che disciplina

Dettagli

Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015

Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015 Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015 Etichettature alimentari- le sanzioni sugli errori dopo le modifiche del regolamento UE n. 1169/2011 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che recentemente

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma

Dettagli

S T U D I O M I S U R A C A, A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i S t u d i o l e g a l e / L a w F i r m

S T U D I O M I S U R A C A, A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i S t u d i o l e g a l e / L a w F i r m . UNGHERIA TUTELA DEL CONSUMATORE IN UNGHERIA di Avv. Francesco Misuraca www.smaf-legal.com Premessa Le fonti normative della tutela ungherese dei consumatori sono le seguenti: Legge del 1997 sulla tutela

Dettagli

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL

Dettagli

CCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario

CCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario 1raccolta provinciale degli usi 21-07-2005 10:10 Pagina 226 Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO Sommario Sezione I Usi generali Definizione Art. 1 Sezione II Prestito finalizzato Definizione 2 Modalità di

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia LA BANCA D ITALIA Visto l art. 1, comma 15, della legge 6

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano Pubblica CCIAA Milano La competenza Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello

Dettagli

rispetto a... La normativa Quadro normativo Quadro normativo Regolamento dell'unione Europea Regolamento rintracciabilità sicurezza

rispetto a... La normativa Quadro normativo Quadro normativo Regolamento dell'unione Europea Regolamento rintracciabilità sicurezza rispetto a... La normativa rintracciabilità sicurezza Quadro normativo COGENTE: disposizione di legge che impone l adozione di un sistema gestionale o di uno standard di qualità VOLONTARIO: regola tecnica

Dettagli

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA n. 16 del 9 dicembre 2010)

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA n. 16 del 9 dicembre 2010) REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2010 N. 19 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA n. 16 del 9 dicembre 2010) Il Consiglio regionale

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ

1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ 1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ 1.5. Obblighi e adempimenti 1 GLOSSARIO 4 NORMATIVA 6 1.5 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI Al termine di questo capitolo sarai in grado di conoscere la differenza

Dettagli

Allegato alla DGR n. del

Allegato alla DGR n. del Accordo ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTENTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTENTO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5659 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CONTENTO Disposizioni per la tutela del consumatore nell ambito del mercato dell energia

Dettagli

CODICE ETICO. Sommario MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE

CODICE ETICO. Sommario MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE CODICE ETICO MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE Sommario Premessa 2 0.1 Obiettivi 2 0.2 Adozione 2 0.3 Diffusione 2 0.4 Aggiornamento 2 Rapporti con l esterno 3 1.1 Competizione 3 1.2 Relazioni 3 1.3

Dettagli

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 gennaio 2015 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. Con l interpello

Dettagli

Città di Castiglione delle Stiviere

Città di Castiglione delle Stiviere Città di Castiglione delle Stiviere Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE per LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (Denominazione comunale

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP RISOLUZIONE N.79/E Roma,31 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 -

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016-1 1. Introduzione: organizzazione e funzioni del Comune. Con l approvazione del presente Programma Triennale della Trasparenza e dell

Dettagli

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori Codice Deontologico Approvato dall Assemblea Ordinaria dei Consorziati con Delibera del 28/09/2011 INDICE 1. Premessa 2. Destinatari 3. Scopo 4. Principii, doveri, responsabilità e modelli di comportamento

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Proposta di Legge 20 dicembre 2013, n. 303 Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale.

Proposta di Legge 20 dicembre 2013, n. 303 Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale. Proposta di Legge 20 dicembre 2013, n. 303 Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale. Art. 1 Oggetto e finalità 1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali

Dettagli

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO Roma, 31 Marzo 2005 INDICE Premessa pag. 3 Destinatari ed Ambito di applicazione pag. 4 Principi generali pag.

Dettagli

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA L esercizio dei servizi di investimento: riserva di attività e regole generali di comportamento dei soggetti abilitati 1 Riserva di attività (art.

Dettagli

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011 CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011 2 Premessa Con il la Belli S.r.l. vuole creare una sorta di carta dei diritti e doveri morali che definiscono la responsabilità etico-sociale di

Dettagli

1. Il decreto Legislativo 155/97

1. Il decreto Legislativo 155/97 CAPITOLO III IL SISTEMA H.A.C.C.P. 1. Il decreto Legislativo 155/97 Il Decreto Legislativo 155/97 stabilisce le regole generali che devono essere osservate da tutti i produttori e responsabili della filiera

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3384 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRILLINI Disposizioni per la formazione delle figure professionali di esperto in educazione

Dettagli

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli