IL CREDITO AL CONSUMO

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1 IL CREDITO AL CONSUMO E L INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PROF. RENATO SANTAGATA DE CASTRO

2 Indice 1 IL CREDITO AL CONSUMO NOZIONE LA DISCIPLINA I SERVIZI DI INVESTIMENTO LE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE DISCIPLINA GENERALE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO LA GESTIONE DI PORTAFOGLI di 13

3 1 Il credito al consumo 2.1. Nozione. Il ricorso al credito per l'acquisto di beni o servizi destinati al consumo (ad esempio: mobili, elettrodomestici, viaggi turistici) e non all'impiego in un'attività di impresa o professionale è fenomeno largamente diffuso che può assumere forme diverse: concessione di dilazioni di pagamento da parte dello stesso fornitore, come nella vendita a rate; prestiti da parte di banche o di società finanziarie, talvolta collegate al fornitore, specificamente concessi per l'acquisto o da utilizzare mediante carte di credito e così via. Da tempo era emersa, anche in seno all'unione europea, l'esigenza di una disciplina specifica per tali forme di credito volta a tutelare i consumatori, contraenti deboli, sia in sede di valutazione delle condizioni praticate dai diversi intermediari finanziari, sia, una volta contratto il prestito, durante lo svolgimento del rapporto. E proprio in questa prospettiva si muove la disciplina del credito al consumo introdotta dalla legge , n. 114, emanata in attuazione della direttiva Cee n. 87/102. Disciplina oggi trasfusa negli artt del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Costituisce credito al consumo la concessione, nell'esercizio di un'atti- vita commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra facilitazione finanziaria a favore di un consumatore. Vale a dire, di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 121, 1 comma, Tub). L'esercizio del credito al consumo è riservato alle banche, agli intermediari finanziari e, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo, ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi. Dall'applicazione della relativa disciplina sono tuttavia esonerati alcuni rapporti, quali: i finanziamenti di importo inferiore o superiore a determinati limiti; quelli destinati ad operazioni immobiliari; i contratti di somministrazione o di locazione, ma non quelli di leasing (art. 121, 4 comma). 3 di 13

4 2.2. La disciplina Alle operazioni di credito al consumo si applica la disciplina generale in tema di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie precedentemente esposta (13.3.). Inoltre, per consentire al consumatore la piena conoscenza dell'onere economico del finanziamento, la pubblicità deve in ogni caso indicare il tasso annuale effettivo globale (Taeg) ed il relativo periodo di validità (art. 123). Il Taeg è «il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso» e comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Le relative modalità di calcolo sono stabilite dal Cicr (art. 122). Il contratto di credito al consumo, al pari dei contratti bancari e finanziari, deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, che può essere fatta valere solo dal cliente. Una copia deve essere consegnata contestualmente al consumatore (art. 124, Io comma). Il contratto deve sempre contenere una serie di indicazioni: ammontare e modalità del finanziamento; numero, importo e scadenza delle singole rate; il Taeg e le condizioni per l'eventuale modifica dello stesso; gli oneri esclusi dal Taeg; eventuali garanzie e coperture assicurative richieste al consumatore (art. 124, 2 comma). Inoltre, se ha per oggetto l'acquisto di beni o servizi determinati, il contratto deve contenere ulteriori indicazioni a pena di nullità relativa: descrizione analitica dei beni e servizi; il prezzo di acquisto in contanti, quello stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento della proprietà del bene al consumatore, quando il passaggio non è immediato (art. 124, 3 comma). Sono nulle e si considerano non apposte le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate. Qualora le clausole contrattuali prescritte per legge manchino o siano nulle, esse sono sostituite di diritto secondo i criteri fissati dall'art. 124, 5 comma. La disciplina del credito al consumo è completata da una serie di disposizioni che tutelano il consumatore durante lo svolgimento del rapporto di finanziamento (art. 125). Si prevede fra l'altro, che: a tutti i contratti di credito al consumo per i quali è stata concessa una garanzia sul bene acquistato (e quindi anche al leasing di beni di consumo), si applica la disciplina dettata dall'art (ma non l'art. 1526) per l'inadempimento del compratore nella vendita con riserva di proprietà ; 4 di 13

5 il consumatore ha la facoltà di adempiere anticipatamente ed in tal caso ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito. Inoltre, solo il consumatore può recedere dal contratto senza penalità; qualora il finanziatore ceda il credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, compresa la compensazione; in caso di inadempimento del fornitore, il consumatore può agire contro il finanziatore, nei limiti del credito concessogli, quando quest'ultimo ha l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore (ad esempio, una società di leasing collegata al fornitore). E la relativa azione può essere esercitata anche contro il terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito (art. 42 cod. cons.): ad esempio, una società di factoring. La vigilanza sul rispetto della disciplina del credito al consumo è affidata alla Banca d'italia per i contratti stipulati da banche, all'uic per quelli stipulati da intermediari finanziari e al Ministro dello sviluppo economico per i contratti con i fornitori. 5 di 13

6 2 I servizi di investimento 2.1 Le società di intermediazione mobiliare. I servizi di investimento comprendono una serie di attività che hanno per oggetto valori mobiliari ed altri strumenti finanziari: compravendita degli stessi; collocamento sul mercato di nuove emissioni; gestione di patrimoni mobiliari; raccolta di ordini di acquisto o di vendita. Queste operazioni, particolarmente delicate per il carattere fiduciario del rapporto che si instaura con i clienti, erano in passato svolte, oltre che dalle banche, da una serie di soggetti solo in parte regolamentati e sottoposti a vigilanza: agenti di cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, consulenti finanziari e così via. Una prima radicale riforma del settore si ha nel 1991 con l'introduzione di una specifica disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare (legge 1/1991), ispirata dalla duplice finalità di migliorare l'efficienza dei mercati mobiliari e di tutelare gli investitori contro negligenze, abusi e possibili frodi di quanti operano come intermediari in tali mercati. A tal fine viene introdotta una nuova categoria di soggetti ai quali è riservato, con alcune eccezioni, l'esercizio nei confronti del pubblico della relativa attività: le società di intermediazione mobiliare (Sim). Sono inoltre introdotte specifiche regole di comportamento per tali intermediari, volte ad assicurare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con i clienti. Nel volgere di pochi anni l'intera materia è stata ripetutamente riformata anche sotto la spinta delle direttive comunitarie di armonizzazione del settore: fra l'altro ad opera del d.lgs. 415/1996 (che ha attuato le direttive Cee n. 93/6 e 93/22), e da ultimo dal d.lgs. 164/2007 (che ha attuato la direttiva Ce , n. 39). La relativa disciplina è oggi collocata nel d.lgs. 58/1998 (Tuf). L'attuale normativa disciplina i servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari; vale a dire: valori mobiliari come le azioni, le obbligazioni ed i titoli del debito pubblico; strumenti negoziati sul mercato monetario come le cambiali finanziarie; strumenti finanziari derivati, come i futures, gli swaps e le options. Costituiscono servizi di investimento le seguenti attività quando hanno per oggetto strumenti finanziari: negoziazione per conto proprio; vale a dire, l'attività di acquisto e vendita in proprio di strumenti finanziari svolta nei confronti del pubblico con lo scopo di realizzare 6 di 13

7 una differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. L'intermediario che, in modo organizzato, frequente e sistematico, soddisfa gli ordini di acquisto dei clienti vendendo strumenti finanziari dal proprio portafoglio, e gli ordini di vendita acquistando in proprio, viene definito "internalizzatore sistematico"; l'esecuzione di ordini per conto dei clienti:; vale a dire, l'acquisto e la vendita per conto dei clienti attuata attraverso contratti di commissione con o senza rappresentanza; collocamento sul mercato di strumenti finanziari di nuova emissione o già emessi; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini (svolta separatamente dall'attività di negoziazione), nonché mediazione; consulenza personalizzata in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; vale a dire, la gestione di un mercato di strumenti finanziari diverso dai mercati regolamentati (art. 1, 5 comma, modificato dal d.lgs. 164/2007) L'esercizio nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle Sim, alle banche ed alle imprese di investimento estere (art. 18). Deroghe parziali sono tuttavia previste per gli intermediari finanziari non bancari, per le società di gestione del risparmio, per le società di gestione di mercati regolamentati e per i consulenti finanziari persone fisiche1; nonché, in via transitoria, per le società fiduciarie e per gli agenti di cambio (art. 201). Figura quest'ultima cui era in passato riservata la negoziazione dei titoli nei mercati ufficiali (borsa valori e mercato ristretto) e che, come già previsto dalla riforma del 1991, è destinata a scomparire. Le società di intermediazione mobiliare devono essere costituite esclusivamente in forma di società per azioni e la denominazione sociale deve comprendere le parole «società di intermediazione mobiliare». Devono avere un capitale versato non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'italia. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere specifici requisiti di onorabilità e professionalità (art. 13). Requisiti di onorabilità nonché 7 di 13

8 di idoneità ad assicurare una gestione sana e prudente della Sim sono inoltre previsti per i soci che superano determinate percentuali del capitale sociale (art. 14). Tutti questi requisiti costituiscono condizioni per ottenere dalla Consob, sentita la Banca d'italia, l'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento (art. 19). Le società autorizzate sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla stessa Consob. Le Sim sono soggette a revisione contabile obbligatoria (art. 9). Sono inoltre sottoposte alla vigilanza della Consob e della Banca d'italia per assicurarne la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché la sana e prudente gestione (art. 5). Entrambe sono investite, nelle materie di rispettiva competenza, di ampi poteri regolamentari, di informazione e di ispezione, (artt. 6-10) nonché sanzionatori (art. 195, 1 comma, modificato dalla legge 62/2005). Le Sim in crisi sono soggette ad amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, secondo una disciplina che ricalca quella prevista per le banche (artt ). Infine, per tutelare i clienti delle Sim e degli altri soggetti abilitati a svolgere servizi di investimento, il relativo esercizio è subordinato all'adesione ad un sistema di indennizzo degli investitori per il caso di liquidazione coatta dell'intermediario, quale il Fondo nazionale di garanzia introdotto dalla legge 1/1991 (art. 59 Tuf). Il Fondo è finanziato con i contributi degli intermediari aderenti Disciplina generale dei servizi di investimento. Ulteriore significativa novità dell'attuale disciplina, già presente nella legge 1/1991, è l'introduzione di una disciplina generale dei servizi di investimento e dei relativi contratti, volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza dei rapporti con i clienti ed in particolare a ridurre i rischi che gli stessi siano danneggiati da situazioni di conflitto di interessi dell'impresa di investimento. A tal fine sono fissate innanzitutto alcune regole generali di organizzazione e di comportamento che gli intermediari devono osservare nella prestazione dei servizi di investimento (art. 21 Tuf) e che trovano poi specificazione e sviluppo nella normativa regolamentare emanata dalla Banca d'italia e dalla Consob. In particolare, gli intermediari devono: comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; 8 di 13

9 acquisire dai clienti le informazioni necessarie ed operare in modo che gli stessi siano sempre adeguatamente informati; fuorvianti; utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente, o fra i clienti, e gestire tali situazioni in modo da evitare che incidano negativamente sull'interesse dei clienti. Quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari devono informare chiaramente e preventivamente i clienti della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse; svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sul denaro affidato. La Consob, sentita la Banca d'italia, ha tuttavia il potere di graduare i doveri di condotta degli intermediari nei confronti dei clienti in relazione alla qualità, all'esperienza e quindi alle diverse esigenze di tutela di questi ultimi (art. 6, comma 2-quater, Tuf). A tal fine gli investitori sono classificati in tre categorie: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. Clienti al dettaglio sono, in via residuale, tutti i clienti che non siano qualificati professionali o controparti qualificate. Per costoro non si presume il possesso di una specifica competenza finanziaria tale da consentire di effettuare da soli una corretta valutazione dei rischi e scelte di investimento consapevoli. La disciplina secondaria della Consob impone pertanto obblighi di informazione particolarmente estesi e rigorosi a carico degli intermediari prima, durante e dopo la prestazione del servizio (artt reg /2007). L'intermediario è altresì tenuto a verificare, in via preventiva e sulla base di informazioni ricevute dal cliente, che lo stesso sia in condizione di comprendere i rischi che lo specifico strumento finanziario o il servizio di investimento comportano (c.d. test di appropriate zza), avvisandolo in caso contrario (artt reg.). Inoltre, quando l'intermediario fornisce consulenza in materia di investimenti o effettua il servizio di gestione di portafogli, deve anche verificare che le operazioni consigliate o da realizzare siano adeguate rispetto agli obiettivi di investimento ed alla capacità finanziaria del cliente (c.d. test di adeguatezza): e se il cliente non fornisce le informazioni necessarie per questo controllo, l'intermediario si astiene dal prestare il servizio (artt reg.). L'intermediario è esonerato da tali valutazioni (adeguatezza, 9 di 13

10 appropriatezza) solo quando si limita alla mera ricezione ed esecuzione degli ordini impartiti dai clienti, nei casi in cui la normativa Consob lo permette per operazioni su strumenti finanziari non complessi (art. 43 reg.): ad esempio, per l'acquisto o la vendita di azioni quotate. Nessuna tutela potrà perciò invocare in quest'ultimo caso il cliente al dettaglio che abbia ordinato un investimento risultato non adatto o rovinoso. Clienti professionali sono per contro investitori (individuati dalla Consob per i soggetti privati e dal Ministro dell'economia e delle finanze per quelli pubblici) che si presumono in possesso del livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere i rischi connessi al servizio finanziario da prestare (art. 6, commi 2-quinquies e -sexies, Tuf e allegato n. 3 del reg. Consob 16190/2007). Gli obblighi di informazione dell'intermediario sono pertanto significativamente ridotti, né è richiesta una specifica valutazione dell'appropriatezza del servizio (ma resta fermo l'esame di adeguatezza dello stesso rispetto ad obiettivi e capacità finanziaria del cliente, nei casi in cui ciò è previsto). Controparti qualificate sono infine i soggetti individuati dalla legge (banche, intermediari finanziari e mobiliari, Stati, banche centrali, ecc.) normalmente in possesso di una elevata esperienza e competenza in campo finanziario (artt. 6, comma 2-quater, lett. d, e 58 reg. Consob). Nei loro confronti pertanto si disapplica quasi per intero la disciplina dei doveri dell'intermediario verso la clientela, fatta eccezione in particolare per le norme in tema di conflitto di interessi. Gli intermediari possono, di loro iniziativa o su richiesta del cliente, attribuire allo stesso una qualifica che comporta maggiore tutela rispetto a quella che astrattamente gli spetterebbe: ad esempio, trattare un cliente professionale come cliente al dettaglio (art. 35 reg.). Non possono di regola fare l'inverso e cioè qualificare un cliente al dettaglio come professionale, salvo in casi particolari fìssati dalla Consob previa richiesta dello stesso cliente e comunque sulla base di adeguata valutazione della sua competenza da parte dell'intermediario (allegato n. 3, reg.). L'intermediario deve in ogni caso comunicare al cliente per iscritto (o su altro supporto duraturo) la qualifica che gli viene riconosciuta. Altro principio generale è che tutti i contratti con clienti al dettaglio relativi a servizi di investimento devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità, salvo quelli di consulenza; nullità che però può essere fatta valere solo dal cliente. Una copia del contratto deve essere consegnata allo stesso2 (art. 23, 1 e 3 comma, Tuf e 37 reg. Consob). 10 di 13

11 E invece opinione prevalente e corretta che la violazione degli obblighi di condotta dell'intermediario nella fase precontrattuale, e specialmente dell'obbligo di corretta informazione del cliente, rileva ai fini del risarcimento del danno ma di regola non comporta nullità del contratto. Sempre per tutelare gli investitori, è sancita la nullità relativa delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e per ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto (art. 23, 2 comma). L'attività dei consulenti finanziari, introdotta dalla legge 1/1991, può essere svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Questi è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi dai promotori di cui si avvale, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. I promotori finanziari possono essere ausiliari autonomi o subordinati e devono osservare nei rapporti con la clientela le regole di presentazione e di comportamento stabilite dalla Consob (artt reg / 2007). La Consob esercita nei confronti dei promotori poteri regolamentari, di controllo ed eroga le relative sanzioni amministrative (che possono arrivare fino alla radiazione dall'albo). L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per sette giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore (salvo per le offerte al pubblico aventi ad oggetto azioni quotate con diritto di voto, o diritti di opzione sulle stesse). Termine entro il quale il cliente può recedere liberamente senza oneri. Tale facoltà deve essere espressamente indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore, pena la nullità parziale del contratto rilevabile solo dal cliente (art. 30, commi 6-9, Tuf). E consentita anche la promozione ed il collocamento a distanza con tecniche di comunicazione che non comportano la presenza contemporanea del cliente e del soggetto offerente (televisione, telefono, fax, internet). La Consob, sentita la Banca d'italia, provvede alla relativa regolamentazione (artt. 32 Tuf e reg /2007). Inoltre, quando il cliente agisce per fini non professionali, trovano applicazione gli artt. 61-bis ss. cod. cons. (come modificato dal d.lgs , n. 221, che sostituisce l'originaria disciplina del d.lgs , n. 190) in tema di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari nei confronti dei consumatori. Infine, nei giudizi per il risarcimento dei danni prodotti nello svolgimento dei servizi, spetta all'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta (art. 23, 6 comma). In caso di condanna definitiva dell'intermediario per violazione dei doveri di comportamento nella prestazione di servizi finanziari, gli investitori non professionali possono rivolgere domanda di 11 di 13

12 indennizzo ad un apposito Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, di recente istituzione, gestito dalla Consob e finanziato con la metà degli importi delle sanzioni pecuniarie erogate dalla stessa Consob per tale genere di violazioni (art. 8, d.lgs , n. 179). Dopo aver pagato, il Fondo si rivale nei confronti dell'intermediario responsabile del danno La gestione di portafogli. Fra i servizi di investimento una specifica disciplina legislativa, oltre che regolamentare, è dettata per la gestione di portafogli di investimento (o patrimoni mobiliari), che continua ad essere svolta anche dalle società fiduciarie e può essere svolta anche dalle società di gestione del risparmio. Con tale operazione il cliente affida all'intermediario una determinata somma di danaro perché la investa in strumenti finanziari secondo criteri concordati di volta in volta col cliente o più spesso secondo modelli standardizzati. Gli strumenti finanziari sono acquistati in nome e per conto del cliente (mandato con rappresentanza) e detenuti in deposito regolare dall'intermediario, o, previo consenso scritto del cliente, in nome proprio e per conto del cliente (mandato senza rappresentanza). Essi sono poi gestiti attraverso successive operazioni di investimento e disinvestimento tese ad incrementare il valore del patrimonio mobiliare. I criteri di gestione, fissati nel mandato inizialmente conferito all'intermediario, possono prevedere una discrezionalità più o meno ampia dello stesso per quanto riguarda le singole operazioni da compiere. Per questa attività, il cui carattere fiduciario risulta particolarmente accentuato e che può anche prevedere strategie di investimento molto rischiose, è dettata a salvaguardia del cliente una specifica disciplina, integrativa di quella generale (art. 24 Tuf). In base alla disciplina generale dei servizi di investimento, il contratto stipulato con un cliente al dettaglio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il contratto deve inoltre specificare una serie di dati stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e, in particolare, le categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere investito il patrimonio gestito e la tipologia di operazioni che l'intermediario può effettuare. Devono essere individuati gli obiettivi della gestione, ed il livello di rischio entro il quale il gestore può operare a propria discrezione. Al riguardo, il contratto deve anche indicare se l'intermediario può utilizzare la c.d. «leva finanziaria»: se può cioè assumere obbligazioni per conto 12 di 13

13 dell'investitore che lo impegnano per importo eccedente il patrimonio affidato in gestione e ciò al fine di evitare che lo stesso resti esposto a perdite non prevedibili. Deve infine indicarsi se l'intermediario può delegare l'esecuzione dell'incarico ricevuto ad altri soggetti autorizzati alla prestazione dello stesso servizio (art. 38 reg. Consob 16190/2007). Se il contratto è concluso fuori sede o con tecniche di comunicazione a distanza, al cliente è riconosciuto lo ius poenitendi. Il contratto acquista infatti efficacia dopo sette giorni dalla sottoscrizione (quattordici, in caso di commercializzazione a distanza con consumatori) ed in tale periodo il cliente può recedere liberamente (artt. 30,6 comma, Tuf e 67-duodecies cod. cons.). Il cliente può sempre impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da effettuare e deve poter recedere dal contratto in ogni momento. E nullo ogni patto che deroghi a tale disciplina e la nullità può essere fatta valere solo dal cliente (art. 24, 2 comma, Tuf). In applicazione della regola generale oggi fissata dall'art. 22, il patrimonio conferito in gestione dal singolo cliente costituisce a tutti gli effetti patrimonio separato da quello dell'impresa di investimento e degli altri clienti. 13 di 13

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