Fondo ex art. 52 Dlgs 81/08

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1 ALLEGATO Fondo ex art. 52 Dlgs 81/08 Obiettivo strategico Il Fondo istituito dall articolo 52 del decreto legislativo 81/08 ha origine come strumento per garantire a tutti i lavoratori e lavoratrici delle piccole imprese (sotto 15) di avere una propria rappresentanza indipendentemente dal fatto che l azienda da cui dipendono sia o meno iscritta ad una Associazione datoriale (e quindi indipendentemente da accordi tra le parti). Ha l obbiettivo di sostenere e finanziare gli RLST; di finanziare la formazione dei piccoli datori di lavoro e piccoli imprenditori, dei lavoratori stagionali agricoli e dei lavoratori autonomi; di sostenere l attività degli Organismi Paritetici. Il Fondo si configura come rafforzamento del modello tripartito (Istituzioni e parti sociali) che ispira il Decreto 81 e che prevede la definizione di obiettivi comuni al fine della implementazione della prevenzione nei luoghi di lavoro coordinando l insieme delle risorse pubbliche e private in una logica condivisa di sistema. In particolare l assunzione coerente di questo obiettivo comporta l esigenza di operare al fine di razionalizzare ed efficientizzare l insieme della spesa. Evitando in primo luogo la sovrapposizione degli investimenti e realizzando altresì, nel pieno rispetto dell autonomia delle parti, le più opportune economie di scala integrando la contribuzione dei lavoratori e delle imprese con l uso delle risorse pubbliche (Inail, Ispesl, Regioni, Miur etc). A tal fine risulta essenziale assicurare che l architettura di sistema del Fondo sia coerente con gli obiettivi definiti dal Dlgs 81 e dichiarati dai soggetti partecipanti. Su questa premessa si avanza la seguente proposta. Costituzione E costituito presso Inail attraverso uno specifico capitolo di tesoreria secondo le modalità definite dall emanando DM ex articolo 52 comma 3. Comitato tripartito E costituito da Inail e Parti Sociali ed è partecipato, nelle modalità da stabilire, da Governo e Regioni. Compito prioritario del Comitato tripartito è quello di favorire la programmazione ed il coordinamento dell insieme dei programmi e dei progetti finanziati dal Fondo nel quadro del pieno rispetto dell autonomia delle parti e degli accordi pattizi intercorsi. In questo quadro compito fondamentale del Comitato tripartito è quello di garantire la rappresentanza a tutti i lavoratori e di favorire le integrazioni tra le attività della pariteticità e le attività delle Istituzioni (Stato e Regioni) e degli Enti ed Istituti pubblici. A tal fine spetta al Comitato tripartito il compito di provvedere al finanziamento del sostegno ai RLST ed alla rendicontazione di cui al comma 4 dell articolo 52 (comma 1 lett. a)); coordinare, nel pieno rispetto delle autonomie degli Accordi tra le parti, gli indirizzi delle attività degli OPN finanziati dallo stesso articolo; programmare le attività di sistema gestite dal sistema pubblico. Struttura e capitoli di bilancio del Fondo

2 Il Fondo è articolato in tre capitoli specifici di bilancio: Rappresentanza: il relativo capitolo di bilancio è gestito da Inail (lettera a) comma 1). Questo capitolo (pari almeno al 50% delle risorse del Fondo) è destinato al sostegno e al finanziamento dei RLST (salario ed eventuale contribuzione e/o assicurazione, formazione, attività, DPI). Considerato che i RLST sono tenuti a svolgere la loro funzione anche per settori od ambiti di diversa natura dovranno definirsi con apposito provvedimento indirizzi e procedure dei finanziamenti; N.B. Le risorse dedicate agli RLST non devono né possono essere veicolate attraverso gli Organismi Paritetici perché 1) non tutte le piccole imprese, legittimamente, sono associate e 2) perché l articolata composizione del mondo produttivo a livello territoriale imporrà spesso all RLST di occuparsi di settori e di ambiti associazionistici datoriali tra loro diversi. Da decidere se lo stipendio (da definire) degli RLST viene erogato direttamente dal Fondo o viene veicolato attraverso l organizzazione sindacale di riferimento (meglio prima ipotesi). Il settore edile è escluso da questo meccanismo, avendo già una propria consolidata e specifica struttura (di categoria). Capitoli di spesa vincolati (lettera c) comma 1): questo capitolo, capitalizzato sulla base delle scelte delle imprese all atto del versamento annuale (NB: come per 0,30), è destinato al finanziamento dei programmi degli Organismi paritetici nazionali derivanti da Accordi interconfederali di livello nazionale sottoscritto dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale sulla base di programmi annuali presentati dagli OPN al Comitato Tripartito, cui presentano annualmente anche la rendicontazione; Capitoli di spesa non vincolati: questo capitolo, capitalizzato dai versamenti annuali non vincolati (cioè da imprese né associate né che scelgono di partecipare a un capitolo di spesa facente riferimento a qualche Associazione datoriale ), è destinato prioritariamente al finanziamento delle azioni di sistema. La tesoreria del Fondo e la segreteria tecnica sono assicurate da Inail. Indirizzi specifici dei capitoli di bilancio: Il capitolo di bilancio della Rappresentanza assicura il finanziamento dell RLS territoriale (RLST) in misura proporzionale alla contribuzione territoriale al Fondo [e sulla base di specifici accordi tra le parti firmatarie di Accordi Interconfederali di livello nazionale. Gli accordi dovranno definire nello specifico le modalità di rapporto tra il rappresentante territoriale dei lavoratori e l Organismo paritetico (presenza in sede, attività, accesso alle imprese, modalità di firma per presa visione del DVR etc); Il secondo capitolo di bilancio assicura il finanziamento (ed il controllo della rendicontazione) dei programmi di attività indirizzati all attività degli OP e agli investimenti delle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sono definiti autonomamente dagli Organismi paritetici nazionali. Tali finanziamenti sono erogati annualmente fino a concorrenza dalle somme derivanti dalle indicazioni di adesione delle singole imprese su un modello appositamente predisposto da Inail ed espressa all atto del versamento annuale al Fondo. Il finanziamento avviene sulla base della presentazione di Piani annuali di attività. I soggetti finanziati sono tenuti a redigere annualmente un Rapporto di attività e a rendicontare la spesa.

3 I sottocapitoli di bilancio sono in ogni caso ascrivibili a specifiche realtà lavorative (ad esempio agricoltura) e ad Accordi interconfederali di livello nazionale (ad esempio Confapi). Il terzo capitolo di bilancio finanzia le azioni di sistema, riconducibili ad esigenze generali e/o a temi trasversali, riconosciute dalle parti nell ambito del Comitato tripartito. Tra queste azioni: Attività di servizio alle imprese (sportelli informatici per le imprese), sportelli informatici dedicati ai Rls ed ai soggetti aziendali della prevenzione (mutuando alcune buone prassi in materia derivanti dalla contrattazione nazionale). In questo quadro ed al fine della valorizzazione delle buone prassi vanno previste specifiche sezioni dedicate a particolari settori e comparti produttivi associando alla progettazione Inail ed Ispesl che hanno già prodotto significativo materiale in materia; Definizione di linee guida ed azioni integrate per la ricerca e la ricerca/azione attraverso anche la raccolta, la sistematizzazione e la valorizzazione delle ricerche effettuate od in corso; Definizione di campagne integrate di comunicazione/in/formazione/azione sui principali punti critici (malattie professionali, nuovi rischi, differenze di genere, lavoratori immigrati). Nota su lettera b) comma 1 articolo 52 In questo quadro le formazioni previste alla lettera succitata (datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori di cui all articolo 2083 del CC, lavoratori stagionali del settore agricolo e lavoratori autonomi) sono finanziate alternativamente attraverso i sottocapitoli vincolati od attraverso un canale dedicato a carico e con le modalità previste per le risorse non vincolate.

4 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" Art. 2. Definizioni i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; Art. 51. Organismi paritetici 1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee). 2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali. 5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo. 6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purche' dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta. 8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti. Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità 1. Presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il: a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità

5 del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione; b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi; c) sostegno delle attività degli organismi paritetici. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato: a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva; b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del 10 per cento; c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3; d) relativamente all'attività formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonche' il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.

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